Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 31/03/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1201/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. Riccardo Pappalardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1201 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2017 vertente
TRA
cod. fisc. e p. iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Piazza Nicola ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Merlino Claudio, giusta procura in atti;
– parte attrice–
CONTRO
, cod. fisc. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
20.12.1975 e cod. fisc. , nata a [...] il CP_2 C.F._2
28.11.1951, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Tuzzolino
Francesca, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte convenuta –
cod. fisc. e p. iva in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore — nella qualità di cessionaria del credito
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originariamente dovuto a — e per essa, quale mandataria, Parte_1 CP_4
cod. fisc. e p. iva , elettivamente domiciliata
[...] P.IVA_3 P.IVA_4
presso lo studio dell'Avv. Vitale Irene, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte interveniente –
Conclusioni delle parti: Come precisate nelle note di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 7.11.2024.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha affermato di essere Parte_1
creditrice del convenuto per un importo complessivo di € Controparte_1
40.364,40 quale saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 10569985 (doc. 3)
e del finanziamento n. 1244435 (doc. 4), entrambi garantiti da fideiussione prestata da il 23.01.2006 sino alla concorrenza della somma di € Parte_2
52.000,00 (doc. 5).
In particolare, essendosi il debitore reso inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte, la banca attrice, con lettera di diffida del 20.03.2009 (doc. 7), ha comunicato il recesso dai contratti in essere, revocando gli affidamenti concessi e intimando al debitore il pagamento dell'importo a suo tempo dovuto (pari ad €
36.427.00). A tale missiva ha fatto seguito una proposta transattiva del CP_1
(doc. 8), che tuttavia non ha avuto alcun esito, non essendo stata accolta dalla banca.
Quest'ultima, quindi, ha inviato una successiva diffida, reiterando la richiesta di pagamento per l'importo complessivo di € 40.364,40 (doc. 9).
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Successivamente, con contratto di compravendita del 20.03.2012, ai rogiti del
Notaio (Rep. n. 99155 - Racc. 14105), il convenuto ha Persona_1 CP_1
trasferito alla madre la nuda proprietà dell'immobile sito in Misilmeri, CP_2
in via Giovanni Verga n. 6 — identificato al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio n. 18, part. 3358, sub. 5 — riservandosi il diritto di usufrutto sua vita natural durante (doc. 10).
Ad avviso della banca attrice, tale atto costituirebbe una vendita meramente simulata, finalizzata unicamente a sottrarre il bene a eventuali azioni esecutive da parte della creditrice, come desumibile dal rapporto di stretta parentela tra le parti contraenti e dall'esiguità del prezzo di vendita convenuto (€ 25.000,00), non corrisposto all'atto del rogito, ed il cui pagamento è stato differito al 31.12.2013,
senza che risulti essere mai stato effettivamente versato.
Sulla scorta di tali premesse, la banca ha chiesto: (i) di accertare la simulazione assoluta, e dunque l'inefficacia ai sensi dell'art. 1414, comma 1, c.c., del contratto di compravendita intercorso tra i convenuti;
(ii) in subordine, di accertare la simulazione relativa del predetto contratto di compravendita, avendo le parti voluto porre in essere un atto di liberalità e, pertanto, di dichiarare la nullità della donazione per inosservanza dei requisiti di forma di cui all'art. 782 c.c.; (iii) in ogni caso, di dichiarare l'inefficacia dell'atto di compravendita a norma dell'art. 2901
c.c..
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.10.2017 si sono costituiti in giudizio ed i quali hanno chiesto il rigetto delle domande Controparte_1 CP_2
attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto.
I convenuti, invero, hanno evidenziato che il valore dell'usufrutto sull'immobile oggetto di causa è di € 140.000,00, ossia superiore al credito vantato dalla
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controparte e che il dispone anche di un consistente patrimonio CP_1
immobiliare, costituito da porzioni di terreno ereditate dal padre (v. doc. 3 accluso alla comparsa di risposta).
A seguito della concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., in data
24.11.2017, è intervenuta nel presente giudizio, a norma dell'art. 111 c.p.c.,
[...]
(e per essa , quale cessionaria del credito vantato Controparte_3 CP_4
da facendo proprie le domande della cedente. Parte_1
La causa è stata quindi istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare il valore commerciale della nuda proprietà e dell'usufrutto del bene trasferito, nonché degli altri immobili del debitore.
All'esito, con ordinanza del 6.03.2021, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Da ultimo, assegnata la causa ad altro Giudice, le parti hanno precisato le conclusioni mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del
7.11.2024, sicché la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c..
DIRITTO
Preliminarmente non merita accoglimento l'eccezione sollevata dai convenuti con la propria comparsa conclusionale, relativa all'asserito difetto di legittimazione attiva (rectius difetto di titolarità del credito) della non Controparte_3
essendo stata fornita la prova della cessione.
In primo luogo, l'eccezione è manifestamente tardiva, in quanto sollevata per la prima volta solo nella fase conclusiva del giudizio. A tale riguardo, è sufficiente rilevare che la società interveniente si è costituita in giudizio il 24.11.2017, senza
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che, per oltre sette anni, i convenuti abbiano mai mosso alcuna contestazione in ordine alla titolarità del credito oggetto di causa.
Nessun rilievo è stato formulato dagli stessi né nel corso del processo né,
tantomeno, in sede di precisazione delle conclusioni. Da ciò consegue che si tratta di eccezione tardiva, non essendo più consentito introdurre nuove questioni, non sottoposte al contraddittorio tra le parti.
Ad ogni modo, che il credito controverso sia stato ceduto alla Controparte_3
— oltre a non essere stato oggetto di contestazione (cfr. art. 115, comma 1,
[...]
c.p.c.) — emerge dal contegno processuale di la quale, pur Parte_1
rimanendo formalmente parte del giudizio, non ha mai posto in discussione la qualifica di cessionario attribuita alla Controparte_3
Peraltro, a seguito dell'intervento della cessionaria, ha prontamente Parte_1
interrotto ogni attività processuale, facendo così desumere di non essere più titolare della posizione creditoria.
Tale condotta processuale, unitamente alla mancata tempestiva contestazione da parte dei convenuti, rende pertanto del tutto infondata l'eccezione sollevata.
Quanto alla sussistenza del credito, deve invece osservarsi come esso risulti adeguatamente provato, in virtù della documentazione in atti.
In particolare, ha tempestivamente depositato i contratti di apertura Parte_1
del conto corrente e di concessione del finanziamento, dai quali emerge con chiarezza il rapporto obbligatorio intercorso tra le parti e l'origine del credito per cui è causa. Tali documenti, non essendo stati oggetto di alcuna contestazione specifica da parte del debitore, devono considerarsi idonei a fornire piena prova dell'esistenza e della quantificazione del credito vantato.
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A ciò si aggiunga il comportamento processuale del il quale, con la CP_1
proposta transattiva inviata alla banca creditrice (doc. 8), ha di fatto riconosciuto l'esistenza della propria esposizione debitoria.
Orbene, fatte queste premesse, va osservato che l'attrice ha esercitato,
evidentemente in via alternativa tra loro, l'azione di simulazione (assoluta e relativa) e quella revocatoria.
Tali azioni sono diverse per contenuto e finalità. Difatti, la prima mira ad accertare l'esistenza di un negozio apparente, mentre la seconda tende ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto tra le parti.
L'azione di simulazione si distingue, poi, dall'azione revocatoria ordinaria di cui all'art. 2901 c.c. in quanto, se quest'ultima presuppone l'eventus damni (ossia il pregiudizio arrecato al creditore dall'atto dispositivo patrimoniale) — e, per gli atti a titolo oneroso, la partecipatio fraudis (ossia la consapevolezza, da parte del terzo,
del pregiudizio arrecato) — l'azione di simulazione promossa dal creditore richiede solamente la sussistenza di un interesse a far emergere la realtà sostanziale sottostante all'apparenza dell'atto, indipendentemente dall'epoca di insorgenza del credito e senza necessità di dimostrare un danno effettivo.
La prova della simulazione da parte dei creditori può essere data con ogni mezzo
(v. art. 1417 c.c.), senza limiti quanto alla prova per testi ed anche per presunzioni.
Invero, il giudice deve prendere in considerazione tutte le risultanze istruttorie,
considerate in una visione unitaria e non atomistica, procedendo ad un loro esame globale e sinergico.
Ebbene, le due azioni (di simulazione e revocatoria), seppure incompatibili tra loro,
possono essere congiuntamente posposte nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro, o anche in via subordinata l'una all'altra, senza che la possibilità di
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esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra (v., da ultimo, Cass., Sez. III,
15.03.2024, n. 7121). L'unica differenza tra la formulazione delle due domande in via alternativa, piuttosto che in via subordinata, risiede esclusivamente nella circostanza che, nel primo caso, è l'attore a rimettere al potere discrezionale del giudice la valutazione delle pretese fatte valere sotto una species iuris anziché
un'altra, mentre nella seconda ipotesi si richiede, espressamente, che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'ulteriore richiesta.
Orbene, dal momento che, nel presente giudizio, le due domande sono state proposte in via alternativa, si ritiene opportuno, per ragioni di chiarezza e di ordine processuale, esaminare prioritariamente nel merito la domanda volta ad accertare la simulazione dell'atto di compravendita impugnato, proposta dalla banca attrice e successivamente fatta propria dalla creditrice intervenuta ai sensi dell'art. 111
c.p.c..
A tal proposito, va riconosciuto che sia l'attrice, inizialmente, che l'interveniente,
successivamente, sono titolari di un interesse concreto e attuale all'accertamento della simulazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1415, comma 2, c.c., e 1416,
comma 2, c.c., giacché, al momento della stipula del contratto de quo, la banca era creditrice del della somma complessiva di € 40.364,40: debito che CP_1
traeva origine dai rapporti bancari intercorsi con (ossia il contratto Parte_1
di conto corrente n. 10569985 e dal finanziamento n. 1244435).
L'atto dispositivo contestato ha così determinato una riduzione del patrimonio del debitore sia sotto il profilo quantitativo (incidendo sulla consistenza dei beni suscettibili di aggressione da parte dei creditori), sia sotto quello qualitativo (in
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quanto il trasferimento della nuda proprietà dell'immobile ha reso più difficoltoso e incerto il soddisfacimento del credito).
Ebbene, nel caso in esame, non è seriamente dubitabile il carattere fittizio del contratto di compravendita. L'analisi congiunta degli elementi probatori consente, infatti, di ricavare plurimi indizi rivelatori della simulazione, tra cui l'anomalia del prezzo dichiarato, le peculiari modalità previste per il pagamento, il successivo mancato versamento dell'importo pattuito e la natura dei rapporti intercorrenti tra le parti contrattuali.
Andando per ordine, un primo elemento di sicura rilevanza è dato dall'assenza di una concreta utilità economica per l'acquirente la quale, all'età di CP_2
oltre sessant'anni, avrebbe acquistato la nuda proprietà dell'immobile dal figlio di trentasei anni, il quale ha mantenuto per sé l'usufrutto vitalizio. Tale circostanza appare priva di alcuna razionalità economica, atteso che il figlio, per ragioni anagrafiche, vanta un'aspettativa di vita superiore alla madre, con la conseguenza che quest'ultima non potrebbe mai beneficiare in concreto del diritto acquistato.
Inoltre, la macroscopica sproporzione tra il prezzo dichiarato nell'atto di compravendita (€ 25.000,00) e il valore reale della nuda proprietà, accertato dal consulente tecnico d'ufficio in appena € 7.050,00, costituisce un elemento di indubbia rilevanza ai fini dell'accertamento della simulazione del negozio giuridico. Tale divario, pari a oltre tre volte il valore effettivo del diritto trasferito,
non può essere giustificato da mere fluttuazioni di mercato o da eventuali margini di discrezionalità nella determinazione del prezzo tra privati, ma denota piuttosto l'intento delle parti di attribuire all'operazione una veste meramente apparente.
A ben vedere, infatti, la significativa divergenza tra il prezzo dichiarato e il valore reale appare sintomatica dell'assenza di una effettiva volontà di trasferire il diritto.
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Se, infatti, il valore della nuda proprietà, secondo la perizia del C.T.U., era di appena € 7.050,00, non si comprende per quale ragione la parte acquirente avrebbe dovuto impegnarsi a corrispondere un importo spropositatamente superiore.
Una differenza di tale entità non trova alcuna plausibile giustificazione economica e, anzi, appare concepita esclusivamente per conferire al negozio un'apparenza di effettività, occultando la reale volontà delle parti.
A corroborare la natura apparente della compravendita vi è, inoltre, il dato oggettivo dell'omesso pagamento del prezzo. Difatti, non solo non risulta che la somma di €
25.000,00 sia mai stata effettivamente versata dall'acquirente, ma i convenuti hanno fornito versioni contrastanti sulla presunta corresponsione dell'importo.
In un primo momento, con la comparsa di costituzione (v. pag. 4), i convenuti hanno affermato che il prezzo era stato integralmente corrisposto, salvo poi sostenere che il pagamento è avvenuto mediante l'estinzione, da parte della madre, di un debito del figlio nei confronti di un diverso istituto bancario (Credito Siciliano S.p.a.), per un importo di € 115.000,00.
Tale ricostruzione, oltre a risultare palesemente contraddittoria, è altresì priva di verosimiglianza. La notevole differenza tra la somma effettivamente versata dalla al Credito Siciliano S.p.a. (€ 115.000,00) e il prezzo stabilito per l'acquisto CP_2
della nuda proprietà (€ 25.000,00) smentisce l'assunto difensivo dei convenuti,
rivelando, piuttosto, il reale intento della madre di concorrere al risanamento della posizione finanziaria del figlio.
Non può revocarsi in dubbio, pertanto, che consapevole delle generali CP_2
difficoltà economiche del figlio, abbia attivamente contribuito alla risoluzione delle sue pendenze debitorie non solo attraverso il pagamento dei debiti, ma anche mediante la stipulazione dell'atto simulato, con il quale ha fittiziamente acquistato
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la nuda proprietà dell'immobile, al solo scopo di sottrarlo all'azione esecutiva dei creditori.
Ulteriore conferma della natura meramente apparente del contratto di compravendita è data dall'assenza di qualsivoglia clausola contrattuale che subordini il trasferimento della proprietà al pagamento del prezzo. La mancata previsione di una condizione sospensiva o risolutiva legata all'adempimento dell'obbligazione di pagamento rappresenta, infatti, un'anomalia evidente che solleva seri dubbi sulla genuinità dell'accordo. La mancata previsione di tale condizione risalta, dunque, come indice evidente della volontà di formalizzare un atto che, in realtà, non aveva l'intento di produrre effetti giuridici validi e concreti.
Peraltro, l'assenza di una condizione legata al pagamento del prezzo, se confrontata con la realtà dei fatti (ossia l'assenza di pagamento), assume un significato ancora più pregnante e conferma ulteriormente l'intenzione di creare un'illusoria operazione negoziale.
Ad ogni modo, come detto, l'operazione negoziale, considerata in sé, appare del tutto priva di razionalità. Se, invece, l'intento dei contraenti fosse stato quello di riequilibrare i rapporti patrimoniali tra madre e figlio (in considerazione del pagamento, da parte della dei debiti di quest'ultimo), non si comprende per CP_2
quale ragione i due congiunti abbiano optato per un trasferimento di un diritto privo di alcuna utilità economica per l e destinato a rimanere privo di concrete CP_2
prospettive di godimento. Inoltre, e soprattutto, non si comprende perché, se così
fosse, i convenuti non abbiano dato atto di tale circostanza nel contratto, preferendo invece fissare un termine di pagamento destinato a non essere rispettato.
Infine, non può essere ignorata la natura del rapporto tra i contraenti, ossia lo stretto legame di parentela intercorrente tra madre e figlio. Difatti, la circostanza che la
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nuda proprietà sia stata formalmente alienata a un soggetto così vicino al debitore evidenzia indubitabilmente la volontà, da un lato, di sottrarre l'immobile all'aggressione dei creditori e, dall'altro, di garantire comunque la sua disponibilità
all'interno della famiglia.
In definitiva, l'esame complessivo di tali elementi conduce inesorabilmente alla conclusione che l'operazione sia stata concepita unicamente con il fine di schermare il patrimonio del debitore, eludendo, in tal modo, le legittime aspettative dei creditori.
Del resto, in un contesto socio-economico come quello attuale, appare evidente come un'azione esecutiva volta a colpire il diritto di usufrutto del debitore si rivelerebbe priva di concreta utilità. L'usufrutto, per sua natura, è un diritto reale limitato nel tempo (e di durata spesso incerta), sicché la sua alienazione forzata,
risulterebbe non solo complessa, ma anche scarsamente appetibile per eventuali acquirenti in sede di vendita giudiziaria, traducendosi in un probabile esito infruttuoso per il creditore procedente.
D'altro canto, anche l'eventuale aggressione delle singole quote di comproprietà
del debitore su altri beni immobili non costituirebbe una soluzione concretamente efficace per il creditore. L'espropriazione e la vendita forzata di quote indivise comportano, infatti, una serie di ostacoli pratici e giuridici, in quanto l'acquisto di una quota indivisa è generalmente poco attraente sul mercato, data la necessità, per l'aggiudicatario, di instaurare una successiva comunione con gli altri comproprietari o di attivare un giudizio di divisione, con i relativi costi e tempi processuali.
Al lume di tali considerazioni, l'operazione negoziale contestata non può che essere interpretata come un tentativo fraudolento di sottrazione del bene all'azione dei
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creditori, consentendo al debitore di mantenere per sé il diritto di godimento dell'immobile, rendendolo al contempo non utilmente aggredibile da parte del ceto creditorio, il quale si troverebbe privo di mezzi effettivi per realizzare il proprio credito in modo pieno e tempestivo.
Accertata la natura meramente apparente dell'atto di compravendita e dichiarata la sua simulazione assoluta, rimane assorbito l'esame delle restanti domande, ossia quella volta a far accertare la simulazione relativa dello stesso (proposta in via subordinata) e quella revocatoria (proposta in via alternativa).
Ne discende che l'accoglimento della domanda principale di simulazione assoluta esaurisce il thema decidendum, rendendo non necessaria alcuna ulteriore pronuncia in merito alle restanti domande, ad eccezione di quella relativa alle spese di lite.
A tal riguardo, in base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 cod.
proc. civ., le spese del giudizio vanno poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi per tutte le fasi di cui al D.M. n. 55/2014 e del valore della controversia (rientrante nello scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00).
Giova comunque chiarire che vanno riconosciute ad le spese Parte_1
relative alla fase di studio e alla fase introduttiva del giudizio, atteso che l'istituto bancario ha esercitato l'azione, compiendo anche le attività preliminari necessarie all'avvio del processo. Il subentro di quale cessionaria Controparte_3
del credito, non giustifica, invece, il riconoscimento delle spese relative a tali fasi anche in suo favore. Infatti, l'intervento volontario della cessionaria si è collocato in un momento successivo, quando il giudizio era già avviato, sicché non può
imporsi al debitore l'onere di sopportare duplici costi per attività già espletate da
Parte_1
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Ne consegue che a spettano unicamente le spese relative Controparte_3
alla fase istruttoria e a quella decisoria, trattandosi delle attività cui ha effettivamente partecipato e che ha contribuito a compiere in corso di causa.
Tale ripartizione, improntata a un criterio di equità e ragionevolezza, evita che il debitore soccombente venga ingiustificatamente gravato di costi aggiuntivi ogniqualvolta vi sia una cessione del credito in corso di causa. In caso contrario, si verificherebbe una distorsione del principio di soccombenza, con un inaccettabile aggravio economico per il debitore, che, indipendentemente dall'esito della causa,
si vedrebbe obbligato a sostenere più volte le spese legate alla fase introduttiva e di studio del giudizio.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
ACCERTA la simulazione assoluta — e per l'effetto ne dichiara l'inefficacia —
del contratto di compravendita del 20.03.2012, ai rogiti del Notaio Persona_1
(Rep. n. 99155 - Racc. 14105), con cui ha trasferito ad Controparte_1 CP_2
la nuda proprietà, riservandosene l'usufrutto, dell'immobile sito in Misilmeri,
[...]
in via Giovanni Verga n. 6 (identificato al Catasto Fabbricati del predetto Comune
al foglio n. 18, part. 3358, sub. 5);
ORDINA al Conservatore dei registri immobiliari competente per territorio di procedere alla annotazione della presente sentenza a norma dell'art. 2655 c.c.;
CONDANNA e in solido fra di loro, al Controparte_1 CP_2
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pagamento delle spese del giudizio nei confronti di che si liquidano Parte_1
nella misura di € 2.905,00, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15%,
I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
CONDANNA e in solido fra di loro, al Controparte_1 CP_2
pagamento delle spese del giudizio nei confronti di che Controparte_3
si liquidano nella misura di € 4.711,00, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
PONE definitivamente a carico di e le spese di Controparte_1 CP_2
C.T.U., già liquidate come da decreti in atti.
Così deciso in Termini Imerese, in data 30/03/2025.
Il Giudice
Riccardo Pappalardo
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Riccardo
Pappalardo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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