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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 14/04/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1027/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1027/2024 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], assistita e difesa Parte_1 dall'avv. GARZIA ANGELA
e nato a [...] il [...], assistito e difeso Controparte_1 dall'avv. COLLETTI ANDREA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/05/2024, e Parte_1
esponevano che in data 02/06/2016 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario, in MONTESILVANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
253/2024 pubbl. il 26/06/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
MONTESILVANO il 02/06/2016, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello
Stato Civile del Comune di MONTESILVANO, nell'anno 2016 atto numero 11 parte pagina 2 di 3 II, serie A, alle medesime condizioni richieste per la separazione personale e di seguito trascritte:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. il Sig. resterà ad abitare nella casa coniugale che è di sua Controparte_1
proprietà;
3. il Sig. , solo nel caso in cui venderà il proprio immobile sito in Controparte_1
Montesilvano (PE) alla Via Martire di Belfiore n. 29 (contraddistinto in Catasto
Fabbricati al Fg. 9, Part. n. 1495, Sub 19) già casa coniugale, in considerazione del contributo morale e materiale ricevuto dalla Sig.ra in costanza di Parte_1
matrimonio, pagherà in favore della stessa Sig.ra l'importo di € Parte_1
10.000,00 (euro diecimila/00);
4. il cane resterà a vivere con il suo esclusivo proprietario Sig. CP_2 CP_1
il quale sarà l'unico soggetto che continuerà ad occuparsene e a sostenerne le
[...]
relative spese;
5. nessun riconoscimento di qualsivoglia assegno di mantenimento per entrambi i coniugi in quanto gli stessi sono economicamente autosufficienti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MONTESILVANO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio
1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 11/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1027/2024 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], assistita e difesa Parte_1 dall'avv. GARZIA ANGELA
e nato a [...] il [...], assistito e difeso Controparte_1 dall'avv. COLLETTI ANDREA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/05/2024, e Parte_1
esponevano che in data 02/06/2016 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario, in MONTESILVANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
253/2024 pubbl. il 26/06/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
MONTESILVANO il 02/06/2016, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello
Stato Civile del Comune di MONTESILVANO, nell'anno 2016 atto numero 11 parte pagina 2 di 3 II, serie A, alle medesime condizioni richieste per la separazione personale e di seguito trascritte:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. il Sig. resterà ad abitare nella casa coniugale che è di sua Controparte_1
proprietà;
3. il Sig. , solo nel caso in cui venderà il proprio immobile sito in Controparte_1
Montesilvano (PE) alla Via Martire di Belfiore n. 29 (contraddistinto in Catasto
Fabbricati al Fg. 9, Part. n. 1495, Sub 19) già casa coniugale, in considerazione del contributo morale e materiale ricevuto dalla Sig.ra in costanza di Parte_1
matrimonio, pagherà in favore della stessa Sig.ra l'importo di € Parte_1
10.000,00 (euro diecimila/00);
4. il cane resterà a vivere con il suo esclusivo proprietario Sig. CP_2 CP_1
il quale sarà l'unico soggetto che continuerà ad occuparsene e a sostenerne le
[...]
relative spese;
5. nessun riconoscimento di qualsivoglia assegno di mantenimento per entrambi i coniugi in quanto gli stessi sono economicamente autosufficienti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MONTESILVANO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio
1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 11/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3