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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/01/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29844/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 29844/2024 tra
[...]
Parte_1
ATTORI
e
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
Il 28/1/2025, alle ore 12.31, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi:
Per parte attrice l'Avv. ALESSANDRO GABARDINI;
Per parte convenuta nessuno è comparso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura del dispositivo alla parte presente ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il Giudice
dr. Ilario Pontani
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 29844/2024 promossa da:
(C. F. ) Parte_1 C.F._1
(C. F. ) Parte_1 C.F._2 elettivamente domiciliati in Milano, via Cimarosa n. 9/a, con l'Avv. ALESSANDRO GABARDINI ATTORI contro
(C. F. ) residente a [...] Controparte_1 C.F._3
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Accertare il diritto dei ricorrenti, in via tra loro solidale, al conguaglio fra quanto dagli stessi pagato in acconto, a titolo di oneri accessori, alla Signora dal 1° maggio Controparte_1
2014, e quanto dagli stessi dovuto sulla base dei consuntivi elaborati dall'amministratore pro tempore del condominio di via Carabelli 6 a Milano;
per l'effetto di quanto sopra condannare la Signora
[...]
a pagare ai Signori e la somma di € 19.596, 33, oltre a CP_1 Parte_1 Parte_1 interessi e rivalutazione, o la diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, per il periodo fra il 1° maggio 2014 ed il 30 aprile 2024. Condannare la Signora a Controparte_1 rifondere ai ricorrenti le spese e gli onorari della mediazione, paria d € 833, 80, nonché a versare ai medesimi la somma equitativamente determinata prevista dall'art. 12-bis del D. Lgs. 28/2010.
Condannare la Signora alle spese del presente giudizio e al rimborso del contributo Controparte_1 unificato”
Parte convenuta: conclusioni non depositate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 4 Con ricorso ex art. 281-decies c. p. c. depositato il 27/8/2024, parte ricorrente chiedeva al Tribunale di
Milano di condannare la resistente alla restituzione della somma di € Controparte_1
19.596, 33 oltre interessi e rivalutazione, rappresentando:
- di aver stipulato con il 12/6/2013, un contratto di locazione ad uso Controparte_1
abitativo avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Milano, via Carabelli n. 6, contratto che prevede il pagamento di un canone annuo di € 8.400, oltre € 4.800 per il rimborso degli oneri accessori, salvo conguaglio, da pagarsi in rate mensili di € 1.100;
- di avere sempre corrisposto puntualmente sia il canone di locazione, sia l'acconto delle spese accessorie alla locatrice, che – sebbene richiesta - non ha mai effettuato il conguaglio indicato in contratto e non ha aderito all'invito a partecipare alla procedura di mediazione.
La convenuta, sebbene regolarmente citata, non si sé costituita ed è stata dichiarata contumace all'udienza del 14/1/2025.
Il ricorso merita accoglimento.
Conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, il ceditore che agisca in giudizio per l'inesatto adempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione.
Nel caso in esame, i ricorrenti hanno fornito la prova dei fatti costitutivi del loro diritto ex art. 2697 c.
c., producendo il contratto di locazione, i bonifici di pagamento del canone di locazione e dell'acconto delle spese accessorie, la lettera di richiesta alla locatrice di procedere al conguaglio ed i conteggi del conguaglio delle spese accessorie dal 2014 al 2024, mentre la convenuta, rimanendo contumace, non ha dato prova di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa ai sensi del secondo comma della stessa disposizione citata. deve essere condannata a restituire a ed Controparte_1 Parte_1
la somma di € 19.596, 33, oltre interessi legali ex art. 1284 c. c. dai singoli Parte_1
pagamenti al saldo, a titolo di conguaglio degli oneri accessori dell'unità immobiliare sita in Milano, via Carabelli n. 6, per il periodo dal 1°/5/2014 al 30/4/2024.
Le spese di giudizio – compresa la fase di mediazione - seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale), con riduzione del 50 % in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate, si liquidano in € 264 per spese esenti ed in € 2.140 per onorari (€ 440 per la fase di mediazione ed € 1.700 per il presente giudizio), oltre al 15 % del compenso per spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 29844/2024, ogni altra istanza pagina 3 di 4 disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna a restituire a ed Controparte_1 Parte_1 Parte_1 la somma di € 19.596, 33 (euro diciannovemilacinquecentonovantasei/33), oltre
[...] interessi legali dal dovuto al saldo, a titolo di conguaglio degli oneri accessori per il periodo dal
1°/5/2014 al 30/4/2024;
2) condanna a rimborsare a ed Controparte_1 Parte_1 Parte_1 e spese di lite, che si liquidano in € 264 (euro duecentosessantaquattro/00) per spese
[...] esenti ed in € 2.140 (euro duemilacentoquaranta/00) per onorari (di cui € 440 per la fase di mediazione ed € 1.700 per il presente giudizio), oltre rimborso spese generali al 15 %, i. v. a. e c. p. a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alla parte presente ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 28 gennaio 2025
Il Giudice dr. Ilario Pontani
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 29844/2024 tra
[...]
Parte_1
ATTORI
e
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
Il 28/1/2025, alle ore 12.31, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi:
Per parte attrice l'Avv. ALESSANDRO GABARDINI;
Per parte convenuta nessuno è comparso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura del dispositivo alla parte presente ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il Giudice
dr. Ilario Pontani
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 29844/2024 promossa da:
(C. F. ) Parte_1 C.F._1
(C. F. ) Parte_1 C.F._2 elettivamente domiciliati in Milano, via Cimarosa n. 9/a, con l'Avv. ALESSANDRO GABARDINI ATTORI contro
(C. F. ) residente a [...] Controparte_1 C.F._3
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Accertare il diritto dei ricorrenti, in via tra loro solidale, al conguaglio fra quanto dagli stessi pagato in acconto, a titolo di oneri accessori, alla Signora dal 1° maggio Controparte_1
2014, e quanto dagli stessi dovuto sulla base dei consuntivi elaborati dall'amministratore pro tempore del condominio di via Carabelli 6 a Milano;
per l'effetto di quanto sopra condannare la Signora
[...]
a pagare ai Signori e la somma di € 19.596, 33, oltre a CP_1 Parte_1 Parte_1 interessi e rivalutazione, o la diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, per il periodo fra il 1° maggio 2014 ed il 30 aprile 2024. Condannare la Signora a Controparte_1 rifondere ai ricorrenti le spese e gli onorari della mediazione, paria d € 833, 80, nonché a versare ai medesimi la somma equitativamente determinata prevista dall'art. 12-bis del D. Lgs. 28/2010.
Condannare la Signora alle spese del presente giudizio e al rimborso del contributo Controparte_1 unificato”
Parte convenuta: conclusioni non depositate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 4 Con ricorso ex art. 281-decies c. p. c. depositato il 27/8/2024, parte ricorrente chiedeva al Tribunale di
Milano di condannare la resistente alla restituzione della somma di € Controparte_1
19.596, 33 oltre interessi e rivalutazione, rappresentando:
- di aver stipulato con il 12/6/2013, un contratto di locazione ad uso Controparte_1
abitativo avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Milano, via Carabelli n. 6, contratto che prevede il pagamento di un canone annuo di € 8.400, oltre € 4.800 per il rimborso degli oneri accessori, salvo conguaglio, da pagarsi in rate mensili di € 1.100;
- di avere sempre corrisposto puntualmente sia il canone di locazione, sia l'acconto delle spese accessorie alla locatrice, che – sebbene richiesta - non ha mai effettuato il conguaglio indicato in contratto e non ha aderito all'invito a partecipare alla procedura di mediazione.
La convenuta, sebbene regolarmente citata, non si sé costituita ed è stata dichiarata contumace all'udienza del 14/1/2025.
Il ricorso merita accoglimento.
Conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, il ceditore che agisca in giudizio per l'inesatto adempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione.
Nel caso in esame, i ricorrenti hanno fornito la prova dei fatti costitutivi del loro diritto ex art. 2697 c.
c., producendo il contratto di locazione, i bonifici di pagamento del canone di locazione e dell'acconto delle spese accessorie, la lettera di richiesta alla locatrice di procedere al conguaglio ed i conteggi del conguaglio delle spese accessorie dal 2014 al 2024, mentre la convenuta, rimanendo contumace, non ha dato prova di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa ai sensi del secondo comma della stessa disposizione citata. deve essere condannata a restituire a ed Controparte_1 Parte_1
la somma di € 19.596, 33, oltre interessi legali ex art. 1284 c. c. dai singoli Parte_1
pagamenti al saldo, a titolo di conguaglio degli oneri accessori dell'unità immobiliare sita in Milano, via Carabelli n. 6, per il periodo dal 1°/5/2014 al 30/4/2024.
Le spese di giudizio – compresa la fase di mediazione - seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale), con riduzione del 50 % in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate, si liquidano in € 264 per spese esenti ed in € 2.140 per onorari (€ 440 per la fase di mediazione ed € 1.700 per il presente giudizio), oltre al 15 % del compenso per spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 29844/2024, ogni altra istanza pagina 3 di 4 disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna a restituire a ed Controparte_1 Parte_1 Parte_1 la somma di € 19.596, 33 (euro diciannovemilacinquecentonovantasei/33), oltre
[...] interessi legali dal dovuto al saldo, a titolo di conguaglio degli oneri accessori per il periodo dal
1°/5/2014 al 30/4/2024;
2) condanna a rimborsare a ed Controparte_1 Parte_1 Parte_1 e spese di lite, che si liquidano in € 264 (euro duecentosessantaquattro/00) per spese
[...] esenti ed in € 2.140 (euro duemilacentoquaranta/00) per onorari (di cui € 440 per la fase di mediazione ed € 1.700 per il presente giudizio), oltre rimborso spese generali al 15 %, i. v. a. e c. p. a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alla parte presente ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 28 gennaio 2025
Il Giudice dr. Ilario Pontani
pagina 4 di 4