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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/07/2025, n. 4698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4698 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott.ssa Ludovica Dotti Consigliere
Dott.ssa Maria Aversano Consigliere est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
5453/2023, vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Rossi
APPELLANTE
E
(c.f. e (c.f. Controparte_1 C.F._1 CP_2
C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Sonia Magliano
APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso emessa dal Tribunale di Roma n. 12002/2023;
1 CONCLUSIONI
Come nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
§1. e , proprietari di un appezzamento di terreno della Controparte_1 CP_2 superficie di mq 3.041,00 sito in località Pietralata, Via del Casale Fainelli snc, nonché di un Pt_1 fabbricato rurale insistente su detto terreno, hanno proposto appello avverso la sentenza del
Tribunale di Roma in oggetto.
In particolare, deducevano gli attori, di essere proprietari delle particelle individuate al Foglio 602
n. 1065 (la quale veniva successivamente frazionata nelle particelle n. 2066 e n. 2067); n. 1066; n.
1667; n. 443; n. 1066 e n. 1067.
Con ordinanza del Comune di n. 233 dell'8 settembre 2001 - recante decreto di esproprio Pt_1 definitivo per la realizzazione dello S.D.O. (Sistema Direzionale Orientale) - veniva espropriata parte della predetta area di proprietà degli attori per una superficie pari a mq 1.698,00.
Rimaneva di loro proprietà un'area della superficie pari a mq 1.343,00 esterna al perimetro dello
S.D.O.
L'ordinanza del Comune di tuttavia, riportava oltre alla particella n. 2066, (di superficie pari Pt_1
a mq 2.394,00), anche la particella n. 2067 (di superficie pari a mq 336,00), area quest'ultima che risultava esterna al perimetro del S.D.O.
L'ordinanza riportava, pertanto erroneamente, i terreni da espropriare per un'estensione complessiva pari a mq 2.730,00, superiore alla superficie di mq 1.670,00, oggetto di effettiva espropriazione.
A seguito di svariati solleciti da parte degli odierni appellanti, il emetteva un CP_3
“Decreto di rettifica parziale” con Ordinanza sindacale n. 219/2004 con la quale eliminava dal decreto di esproprio “l'immobile della ditta 53 part. n. 2067 (ex 1065/r) del foglio 602”.
Successivamente la particella n. 2066 veniva soppressa mediante frazionamento eseguito dal in data 11 febbraio 2008 (ordinanza n. 188144/2008), generando le particelle n. CP_3
2196 e n. 2197 (di superficie pari all'esproprio a mq 1.670,00) e n. 2198 (di superficie pari a 786,00), quest'ultima non oggetto di esproprio.
Tuttavia, le particelle generate dal suddetto frazionamento rimanevano erroneamente tutte intestate in favore del quindi anche la particella n. 2198 pari a mq 786,00, che invece CP_3 doveva rimanere intestata a e quali legittimi proprietari. CP_2 CP_1
La circostanza, pacifica tra le parti, risultava dimostrata dalle note e comunicazioni dei Dipartimenti interessati del che confermavano che la particella n. 2198 del Foglio 602 risultava CP_3 CP_3 esterna al perimetro del e non oggetto di espropriazione. Controparte_4
2 L'Amministrazione Comunale dando seguito all'espropriazione, procedeva all'edificazione della zona interessata e alla costruzione di una strada pubblica.
La costruzione di detta opera pubblica avveniva anche attraverso l'abbattimento, per mano dell'Amministrazione, del manufatto originariamente di proprietà degli allora attori, una piccola parte del quale ricadente proprio sulla particella n. 2198 non oggetto di esproprio.
e adivano il Tribunale di Roma deducendo che le suddette Controparte_1 CP_2 opere compromettevano il valore e la funzionalità anche delle particelle n. 1066 (di mq 97,00) e n.
2085 (di mq 136,00), confinanti con la particella n. 2198, ancora intestate agli odierni appellanti, poiché, tali porzioni di area per l'esiguità della superficie, per la loro particolare posizione rispetto all'area occupata (illegittimamente) dall'opera pubblica divenivano particelle intercluse ed inaccessibili tanto da far assumere loro la consistenza di veri e propri “beni relitti”.
Gli allora attori deducevano di essersi trovati nell'impossibilità di poter disporre dell'area in oggetto perché, oltre ad essere formalmente intestata al su di essa era stata realizzata la CP_3 suddetta opera pubblica (strada).
In particolare, e lamentavano il fatto che l'indisponibilità dell'area oggetto di CP_1 CP_2 causa avesse comportato il mancato raggiungimento della trattativa contrattuale in essere tra gli attori e la (v. la scrittura privata del 22 dicembre 2008 stipulata tra le parti Controparte_5
– doc. 22 del fascicolo di primo grado di e ). CP_1 CP_2
Gli attori domandavano, pertanto:
1) l'accertamento della proprietà della particella n. 2198 del Foglio 602 del NCEU di Pt_1
2) la condanna di al risarcimento del danno in loro favore a titolo di Parte_1 occupazione illegittima della suddetta porzione di terreno;
3) l'accertamento della natura di “beni immobili relitti” del fondo individuato catastalmente al NCEU di al Foglio 602 particelle n. 1066 di mq. 97 e n. 2085 di mq. Pt_1
136, confinante con la particella n. 2198 del foglio 602 e, per l'effetto, la condanna di Parte_1 al risarcimento del danno in loro favore a qualunque titolo;
4) l'accertamento dell'illegittimo abbattimento da parte di del fabbricato Parte_1 insistente sulla particella n. 2198, in quanto ricadente su una porzione di area non oggetto di esproprio e la conseguente condanna di al risarcimento del danno;
Parte_1
5) la condanna di al risarcimento del danno a titolo di lucro cessante per la mancata Parte_1 utilizzazione e sfruttamento economico del bene. si costitutiva in giudizio senza dapprima contestare il fatto che l'Amministrazione Parte_1 avesse proceduto a sconfinare nel terreno di 786 mq di proprietà degli attori adiacente al terreno espropriato (e indennizzato).
3 L'Amministrazione domandava però l'accertamento del passaggio di proprietà del medesimo terreno in capo a a seguito della corresponsione del risarcimento del danno in Parte_1 conseguenza dell'illegittima occupazione posta in essere, salvo successivamente negare che vi fosse stata occupazione se non limitata allo spigolo di fabbricato sito sulla particella 2198.
Sulla quantificazione del danno la convenuta riteneva condivisibile la quantificazione del valore venale al metro quadro del terreno oggetto di causa effettuata in sede di stima dell'indennità di esproprio per il terreno adiacente espropriato da per la realizzazione dello SDO, Parte_1 contestando la debenza di tutte le altre voci di danno richieste dagli attori con la citazione.
Nel corso del giudizio di primo grado il tribunale emetteva in data 7 maggio 2021 ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per il pagamento delle somme non contestate “pari ad euro 130.916,16 in virtù dell'illegittimo comportamento tenuto dall'Amministrazione comunale che avrebbe illecitamente occupato un pezzo di terreno di proprietà degli attori (totali mq 786)”.
In data 13 maggio 2021 formulava istanza ex art. 177 c.p.c. chiedendo la revoca del Parte_1 provvedimento de quo e l'integrazione della Ctu per l'accertamento del valore venale della particella n. 2198 di mq 786 al momento della occupazione di sulla base della destinazione Parte_1 urbanistica ed in base alla conseguente legale edificabilità o meno della stessa al momento della occupazione.
All'udienza del 10 febbraio 2022 il Giudice procedeva all'integrazione del quesito posto al CTU
“come da note depositate da e quindi : “ accerti il CTU se la particella di terreno n. 2198 del foglio Parte_1
602 di mq 786 , nonché le particelle 1066, 2085, siano o meno inserite all'interno dello SDO e del relativo Piano
Particolareggiato; determini, in caso di non inclusione nello SDO la loro destinazione urbanistica al momento della loro occupazione nonché quella attuale, e ne determini il relativo valore venale in comune commercio”.
La consulenza tecnica di ufficio conduceva all'affermazione della esclusione delle particelle per cui è causa dal perimetro S.D.O. e dall'esproprio finalizzato alla sua realizzazione, l'assenza di realizzazione delle opere pubbliche per cui era stato autorizzato l'esproprio, la edificabilità delle particelle oggetto di causa con conseguente valutazione economica sulla scorta del valore commerciale e dell'indice di edificabilità per come risultante dalla documentazione ufficiale del di CP_3 Pt_1
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Roma con sentenza n. 12002/2023:
1) ha accertato la volontà abdicativa della proprietà degli attori, relativamente alla particella n. 2198;
2) ha dichiarato che le porzioni di terreno individuate catastalmente al NCEU di al Foglio Pt_1
602 - particelle 1066 di mq. 97 e n. 2085 di mq. 136 - confinanti con la già menzionata particella
2198 del foglio 602, sono da considerarsi beni immobili “relitti”;
4 3) ha accolto la conseguente domanda di risarcimento del danno liquidandolo – quanto al valore delle tre particelle - nella misura di € 766.695,60 alla data del decreto di esproprio nonché nella misura di € 69.479,07 al 31.08.2022, oltre accessori dalla data indicata sino all'effettivo soddisfo;
4) ha rigettato ogni altra domanda con condanna di al pagamento delle spese di lite. Parte_1
ha impugnato la suddetta sentenza deducendo al riguardo che: Parte_1
1) il tribunale ha erroneamente condannato al risarcimento dei danni subiti da Parte_1 CP_1
sul presupposto errato che le particelle oggetto di causa fossero state illegittimamente
[...] CP_2 occupate dall'Amministrazione, in quanto il manufatto esistente sulle limitrofe particelle (n. 2196 e n. 2197) di terreno espropriate era stato abbattuto;
2) il tribunale ha erroneamente ritenuto che le particelle n. 1066 e n. 2085 del Foglio 602 siano da considerarsi immobili “relitti”;
3) il tribunale ha erroneamente ritenuto che le particelle n. 1066 e n. 2085 del Foglio 602, considerate immobili “relitti”, abbiano una potenzialità edificatoria che, nei fatti, questi non hanno.
L'appellante ha concluso chiedendo – in riforma della sentenza impugnata – il rigetto di tutte le domande formulate da e in primo grado. Controparte_1 CP_2
e si sono costituti in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 CP_2 dell'appello perché infondato.
In corso di causa, su istanza dell'appellante, veniva disposta la sospensione dell'esecutività della sentenza gravata.
La causa veniva trattenuta in decisione all'esito di udienza ex art. 127 ter cpc.
§2. L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
2.1.) Premessa.
Quanto al thema decidendum, va preliminarmente osservato che:
-in primo grado, parte attrice (odierna appellata) aveva formulato le seguenti domande:
a) accertamento dell'occupazione illegittima da parte di della part. N. 2198, con Parte_1 conseguente risarcimento del danno;
b) accertamento delle part. N. 1066 e 2085, contigue alla part. N. 2198, come “beni relitti”
e conseguente risarcimento;
c) accertamento dell'illegittimo abbattimento del fabbricato parzialmente insistente sulla part.
N. 2198 ; 5 d) accertamento dell'illiceità del complessivo comportamento di e Parte_1 conseguente condanna di quest'ultima al risarcimento del danno in favore dei proprietari.
- in appello, a fronte della sentenza che accertava l'illegittima occupazione della particella n. 2198 , la natura di beni relitti delle particelle n. 1066 e 2085 e disponeva condanna al pagamento di risarcimento per equivalente.
Parte appellante ( ha sollevato le seguenti questioni: Parte_1
a) sull'erroneità dell'accertata occupazione illegittima ( della part. 2198) e conseguente risarcimento;
b) sull'erroneità della natura di beni relitti delle particelle confinanti (part. 1066-2085) e conseguente risarcimento;
c) erroneità della vocazione edificabile dei terreni risarciti.
Parte appellata si è limitata a chiedere il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, quindi abbandonando la domanda risarcitoria relativa all'illegittimo comportamento di domanda non riproposta ex art. 346 cpc. Parte_1
2.2) Disamina dei motivi di appello.
Con il primo motivo di appello, lamenta il fatto che il tribunale ha accolto le Parte_1 richieste di parte attrice basando la decisione sull'erroneo presupposto che i terreni oggetto di causa fossero stati realmente occupati illegittimamente dalla pubblica amministrazione.
In particolare, parte appellante deduce che “per il terreno censito con la particella 2198 di 786 m² gli attori hanno dato per scontato una presunta occupazione ed utilizzazione dello stesso da parte dell'Amministrazione, e per le restanti particelle catastali particelle nr. 1066 di mq 97,00 e 2085 di mq 136,00, confinanti con la part. nr.
2198 cit., ancora intestate agli attori (cfr. pag. 6, paragrafo 31, atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado) - è stata avanzata una richiesta di risarcimento danni perché, seppure mai occupate dall'Amministrazione andavano considerate come “relitti” per l'esiguità della superficie, per la loro particolare posizione”, mentre dalla consulenza tecnica esperita in primo grado risulta che “le aree oggetto di causa non erano mai state occupate da alcuno ed anzi anche al momento della redazione della perizia tali aree risultavano libere anche se totalmente inaccessibili a causa della elevata ed incolta vegetazione” (v. pagg. 7 e 8 della comparsa conclusionale di
. Parte_1
Dall'esame degli atti è dato evidenziare, inter alia, quanto segue:
-Dalle comunicazioni intercorse tra e risulta che, da sempre, è Controparte_6 Parte_1 pacifico tra le parti che la porzione di terreno individuata al Foglio 602, particella n. 2198 non fosse 6 stata oggetto di espropriazione e, pertanto, fosse rimasta in proprietà effettiva degli appellati benchè formalmente intestata a Parte_1
e che infatti si consideravano ed agivano come i legittimi proprietari della CP_2 CP_1 particella in questione, nelle interlocuzioni con l'Amministrazione hanno semplicemente chiesto di provvedere alla rettifica dei registri catastali riportando la particella n. 2198 nella proprietà degli appellati (v. docc. 20, 21, 21 bis, 22, 23, 24 e 25 del fascicolo di primo grado di . Controparte_6
E d'altro canto gli stessi appellati ( e non hanno mai neanche lamentato, prima CP_2 CP_1 del presente contenzioso, l'occupazione abusiva da parte del Comune di della particella n. Pt_1
2198.
In tal senso, inter alia, sono chiaramente significative di ciò la nota con cui il Comune conferma che la particella n. 2198 non è stata espropriata ed è fuori dallo S.D.O. (v. all. 18 nota comune del
17.12.2008) e le note delle parti al comune con cui la parte proprietaria riconosce che la particella non è stata espropriata ma solo erroneamente intestata ed in più circostanze si limita a chiedere solo il cambio di intestazione ( v. all. 20 e 23 del fascicolo di primo grado di . Controparte_6
-Inoltre, il fatto che i proprietari avessero stipulato un preliminare di vendita a terzi (v. doc. 22 del fascicolo di primo grado di e , nel quale era già menzionata l'erronea intestazione CP_2 CP_1 catastale al Comune come mera irregolarità formale, conferma il fatto che i cespiti in questione non facevano parte del Sistema Direzionale Orientale e che gli appellati erano ben consapevoli che essi non erano stati occupati dal Comune, avendo continuato a mantenerne il pieno godimento e ed a considerarsene titolari di diritto.
-D'altronde, il concetto di indisponibilità del bene è in realtà riferito solo all'erronea intestazione catastale e risulta in maniera piana anche dalle difese della stessa parte appellata, là dove si legge che:
“Proprio la circostanza che il si sia intestato la titolarità/proprietà di un suolo non oggetto di rituale e CP_3 corretta procedura amministrativa di esproprio (o di altro provvedimento sorretto da una base legale), né che esista altro atto valido di trasferimento – il che avrebbe anche comportato il pagamento/corresponsione di un prezzo per il fondo – dimostra appunto che l'Ente comunale nell'ambito di una procedura (legittima) di esproprio (lo SDO) ha posto in essere un comportamento illecito di appropriazione di un terreno privato. E comunque - ad ogni buon conto
- l'intestazione errata della nota particella nr. 2198 che il a effettuato in suo favore è già di per sé sufficiente CP_3
– al di là di tutti gli altri profili inerenti la realizzazione di opere pubbliche o private e l'interclusione dei suoli – a rendere di fatto indisponibile, inalienabile ed inservibile il terreno che doveva rimanere legittimamente nella proprietà CP_ e . Gli stessi, si ricorda, effettivamente solo al momento della tentata vendita del terreno si CP_1 avvedevano e prendevano contezza dell'accaduto ovvero della modifica di intestazione della proprietà (cfr. cap. 29 e ss atto cit.). Si ricorda che la comunicazione del Dipartimento III Prot. nr. 18075 del 18.07.2008 giustificava
l'errata intestazione da parte del della particella nr. 2198 perché cosi riportata nell'Ordinanza CP_3
7 Sindacale nr. 233/01 (vedi Doc. All. nr. 14 atto citaz.). Dunque, davvero non risulta in alcun modo condivisibile
– ne provato – l'assunto di controparte secondo cui il terreno di proprietà degli attori è sempre rimasto nella loro esclusiva proprietà e disponibilità (vedi pag. 16 appello). Di certo nel momento in cui un bene viene “formalmente intestato” ad altro soggetto (pubblico o privato che sia) il precedente proprietario sicuramente non potrà disporre e godere di quel bene vendendolo, cedendolo in locazione o costituendo altri diritti reali sul medesimo. Del resto, che non si sia trattato, nel caso si specie, di un mero errore di intestazione lo dimostra l'ampio carteggio versato in atti intercorso tra le parti , il quale dimostra come tutti i tentativi esperiti in tal senso d e CP_1
per allineare la situazione di fatto a quello di diritto non abbiano mai sortito alcun CP_2 positivo riscontro da parte dell'Amministrazione comunale, la quale avrebbe dovuto allora effettivamente restituire l'area agli attori (cfr. Doc. da 11 a 21 bis, nonché doc. 24 e 25 atto citaz.).
Evidentemente la omissione di qualunque azione restitutoria del bene intestato in favore dei legittimi proprietari è derivata da una necessità di utilizzazione del bene (seppure fuori dallo SDO e fuori dall'esproprio) per il soddisfacimento di interessi propri dell'Ente e di conseguenza risulta provata la avvenuta detenzione del bene e la sua occupazione da parte di per quanto illegittime. Invero, per la realizzazione della strada si è Parte_1 dovuto procedere all'abbattimento integrale del fabbricato rurale insistente sulle particelle espropriate (part. 21956 e
2197) nonché in parte sulla particella 2198. Appare palese che l'apprensione da parte del interessava CP_3 un'area funzionale ed essenziale per la realizzazione dell'opera pubblica o privata che sia (ovvero la strada al servizio del complesso di palazzine). Si ribadisce di nuovo il concetto per cui la nota particella nr. 2198 è stata appresa illegittimamente da al proprio patrimonio per il tramite di Parte_1 una formale intestazione a favore dell'Ente – senza aver alla base e quale presupposto un legittimo provvedimento amministrativo di esproprio – e senza che la medesima sia stata mai restituita appunto perché interessata da interventi edificatori” (v. comparsa di costituzione in appello pp. 11 -12)
-Parte appellata ha identificato nella demolizione di un angolo del manufatto (6 mq) - prevalentemente ricadente nella particella confinante espropriata – una forma di occupazione del terreno, pur essendo il sedime rimasto nella disponibilità dei proprietari.
Da tale temporanea invasione, limitata all'abbattimento di tale piccola porzione di fabbricato, non può ricavarsi la circostanza che l'Amministrazione avesse occupato permanentemente ed interamente il terreno oggetto di causa realizzandovi opere pubbliche.
-La consulenza tecnica esperita in primo grado ha escluso che sulle particelle in esame siano state realizzate opere pubbliche. A pagina 7 della CTU, infatti, il consulente nominato afferma che: “non
è mai stata realizzata alcuna opera pubblica né sui terreni oggetto del presente giudizio né su quelli limitrofi, previste dallo SDO (Sistema Direzionale Orientale)”.
8 Dall'insieme di tutti questi elementi, deve, in primis, inferirsi l'esclusione, in virtù di valido titolo legittimante, dell'acquisto di un titolo di proprietà della particella n. 2198 in capo al comune, come peraltro risulta incontestato tra le parti e pacificamente riconosciuto dagli stessi appellati.
E deve altresì escludersi, ed in tal senso è significativa la menzionata affermazione del ctu ( v. sopra), che la particella n. 2198 sia mai stata oggetto di occupazione da parte del sia CP_3 nell'accezione di condotta di materiale apprensione o realizzazione su di essa di una specifica opera
( che in ogni caso non avrebbe mai potuto determinare l'acquisto della particella in capo al CP_3 ai sensi di consolidata giurisprudenza di legittimità sulla contrarietà alla CEDU dell'”espropriazione indiretta “ , ex multis v.. Cass. 705/2013), sia in ogni caso in termini di rapporto dell'amministrazione con il cespite uti dominus.
Né può farsi ricadere nell'accezione di occupazione di cui sopra dell'intero terreno il mero abbattimento di un angolo di manufatto di 6 mq, per la maggior parte della sua estensione ricadente nella confinante particella 2197 soggetta a legittimo esproprio, posto che, come rilevato anche dal
CTU, l'abbattimento del manufatto legittimamente espropriato implicava necessariamente anche l'abbattimento dello spigolo di 6 mq ricadente sulla particella n. 2198, sulla cui eventuale specifica utilità, funzionalità o commerciabilità compromessa gli appellati nulla hanno dedotto.
Non solo, ma, come rilevabile dalle stesse decisioni relative ai beni espropriati con decreto
233/2001 confinanti con quelli di causa, citate da parte appellata (sent. Corte d'Appello Roma
n. 1142/2005 e Cassaz. n. 21235/2011- v. atto di citazione p. 12-13, v. comparsa conclusionale primo grado p. 6 ), l'esproprio dell'intero fabbricato (dunque comprensivo dello spigolo di 6 mq di cui è causa) sovrastante il terreno espropriato agli appellati è già stato oggetto di contenzioso passato in giudicato ed indennizzato, insieme all'indennità per le particelle espropriate, con una specifica voce aggiuntiva del cosiddetto “soprassuolo” pari a € 6.100,000 ( v. Cassaz. n.
21235/2011 relativa alle particelle espropriate nel 2001 su cui ricadeva anche il manufatto di causa:
“La Corte d'appello di Roma, con sentenza depositata in data 14 marzo 2005, ha determinato in complessivi Euro
283.336,07 l'indennità di espropriazione dovuta dal agli attori, ordinando il deposito di tale CP_3 somma, con detrazione delle somme già depositate, presso la Cassa Depositi e Prestiti, con gli interessi legali sulle somme residue, dalla data del decreto di esproprio;
ha determinato in complessivi Euro 6.100,00 la somma dovuta dal agli attori per il ristoro del valore del soprassuolo, con gli interessi legali dalla domanda al CP_3 saldo;
ha condannato il alla rifusione delle spese di lite agli attori, negli importi liquidati. La Corte del CP_3 merito, rilevato che i fatti di causa erano incontroversi tra le parti, ha proceduto alla concreta determinazione della somma spettante agli attori, rifacendosi alle valutazioni del C.t.u., pienamente attendibili, ed ha applicato i criteri di cui alla L. n. 359 del 1992, art.5 bis escludendo l'abbattimento del 40%, in quanto le somme offerte nel decreto di esproprio non erano da ritenersi congrue”).
9 Nessuna allegazione atta a smentire una tale conclusione, ovvero che lo spigolo di 6 mq ricadente sulla particella n.2198 non fosse ricompreso nel manufatto espropriato ed indennizzato, è stata formulata e provata.
Conseguentemente, non potendosi configurare alcun trasferimento di proprietà in capo al CP_3 né alcuna forma di occupazione illegittima da parte di capitale della particella 2198, l'erronea Pt_1 intestazione di quest'ultima in capo al può configurare solo un atto illegittimo, per quanto CP_3 detto sopra certamente inidoneo ex se a trasferire proprietà e possesso del bene.
Pertanto, le conclusioni del giudice di prime cure non sono assolutamente condivisibili là dove, andando oltre la domanda di accertamento di illegittima occupazione per erronea intestazione catastale della part. 2198, statuisce una sorta di espropriazione di fatto della particella n. 2198, non basata sull'occupazione di quest'ultima, ma eminentemente sull'abbattimento dello spigolo di manufatto di 6 mq ivi ricadente -per la realizzazione della strada su altre particelle espropriate ( non sulla 2198)- e sull'attuale stato di inaccessibilità (riscontrata dal CTU) ai fondi che, invero, ricadono all'interno di un'area verde a parchetto naturale.
Dunque, da tutto quanto sopra emerge con chiarezza, invece, che non essendovi stata alcuna forma di occupazione della particella n. 2198 da parte di sotto i vari anzidetti profili Parte_1 esaminati, la domanda avanzata dagli attori ( in primo grado – odierni appellati), tesa esclusivamente all'accertamento di tale illegittima occupazione ed al conseguente risarcimento per equivalente del cespite, non può essere ritenuta fondata e, non potendosi condividere le statuizioni della sentenza gravata sul punto, l'appello di sul tema deve essere accolto. Parte_1
Né può procedersi ad una valutazione risarcitoria conseguente all'illegittima intestazione catastale del cespite come condotta estranea all'occupazione, posto che, oltre a non esservi un'espressa domanda sul punto o quanto meno reiterazione da parte degli appellati in sede di appello della più ampia domanda di accertamento di comportamento illegittimo dell'amministrazione per violazione dello sfruttamento economico del cespite (v. art. 346 cpc) , va comunque rilevato che, come sopra osservato, i continuano ad essere i proprietari e gli utilizzatori della particella Controparte_7
n. 2198, come attestato dal loro contratto preliminare di vendita.
In definitiva, quindi, la particella 2198 non è mai stata espropriata né occupata. È stato demolito uno spigolo di fabbricato insistente sulla stessa ma tale piccola porzione di “soprassuolo”, unitamente alla parte del fabbricato insistente sulla confinante particella 2197, è già stato indennizzato nell'ambito dell'espropriazione della suddetta particella 2197.
10 Con il secondo e terzo motivo di appello l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha giudicato le particelle n. 1066 di mq. 97 e n. 2085 di mq. 136 - residuate dall'esproprio in proprietà degli attori - come “beni immobili relitti” e ne ha quantificato il valore come se fossero edificabili.
Il secondo motivo è da ritenersi fondato sulla base di argomenti differenti da quelli formulati da secondo cui la sentenza impugnata sarebbe contraria alle statuizioni ormai passate Parte_1 in giudicato contenute nella sentenza 978/2010 di questa Corte.
In primo luogo, è dato rilevate che la citata sentenza n. 978/2010, come evidenziato da parte degli appellati ( attori in primo grado), si riferisce ad un esproprio operato sulle particelle del foglio 602 ma con decreto del 2003, mentre invece le particelle contigue a quelle di causa sono state espropriate nel 2001 e sono state oggetto di altre sentenze ( Corte d'appello Roma n. 1142/2005
e Cassazione n. 21235/2011).
In secondo luogo, e in maniera dirimente, è dato osservare che il difetto di occupazione della particella n. 2198 non consente di configurare un danno conseguente alle particelle contigue secondo la logica di cui all'art. 44 dpr 327/2001 ( TU espropri- “
1. E' dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà”), trattandosi di cespiti non soggetti ad esproprio rimasti ancora nella titolarità, anche formale, e disponibilità degli odierni appellati. Venuta meno la natura relitta dei beni in questione, deve ritenersi assorbita anche la questione relativa ai parametri risarcitori.
Ne consegue che, acclarata l'infondatezza della domanda attrice sul punto, sotto il duplice profilo accertativo e risarcitorio, il secondo ed il terzo motivo di appello di devono essere Parte_1 accolti.
Conclusivamente, l'appello di è fondato e deve essere accolto con conseguente Parte_1 riforma integrale della sentenza di primo grado.
Quanto alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, si ritiene che la complessità della questione possa giustificarne la compensazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando,
- Accoglie l'appello di e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge Parte_1 le domande degli appellati ( attori in primo grado ) – ; CP_1 CP_2
- Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Roma, 4.12.2024
Il consigliere estensore Il Presidente
Maria Aversano Diego Rosario Antonio Pinto
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott.ssa Ludovica Dotti Consigliere
Dott.ssa Maria Aversano Consigliere est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
5453/2023, vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Rossi
APPELLANTE
E
(c.f. e (c.f. Controparte_1 C.F._1 CP_2
C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Sonia Magliano
APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso emessa dal Tribunale di Roma n. 12002/2023;
1 CONCLUSIONI
Come nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
§1. e , proprietari di un appezzamento di terreno della Controparte_1 CP_2 superficie di mq 3.041,00 sito in località Pietralata, Via del Casale Fainelli snc, nonché di un Pt_1 fabbricato rurale insistente su detto terreno, hanno proposto appello avverso la sentenza del
Tribunale di Roma in oggetto.
In particolare, deducevano gli attori, di essere proprietari delle particelle individuate al Foglio 602
n. 1065 (la quale veniva successivamente frazionata nelle particelle n. 2066 e n. 2067); n. 1066; n.
1667; n. 443; n. 1066 e n. 1067.
Con ordinanza del Comune di n. 233 dell'8 settembre 2001 - recante decreto di esproprio Pt_1 definitivo per la realizzazione dello S.D.O. (Sistema Direzionale Orientale) - veniva espropriata parte della predetta area di proprietà degli attori per una superficie pari a mq 1.698,00.
Rimaneva di loro proprietà un'area della superficie pari a mq 1.343,00 esterna al perimetro dello
S.D.O.
L'ordinanza del Comune di tuttavia, riportava oltre alla particella n. 2066, (di superficie pari Pt_1
a mq 2.394,00), anche la particella n. 2067 (di superficie pari a mq 336,00), area quest'ultima che risultava esterna al perimetro del S.D.O.
L'ordinanza riportava, pertanto erroneamente, i terreni da espropriare per un'estensione complessiva pari a mq 2.730,00, superiore alla superficie di mq 1.670,00, oggetto di effettiva espropriazione.
A seguito di svariati solleciti da parte degli odierni appellanti, il emetteva un CP_3
“Decreto di rettifica parziale” con Ordinanza sindacale n. 219/2004 con la quale eliminava dal decreto di esproprio “l'immobile della ditta 53 part. n. 2067 (ex 1065/r) del foglio 602”.
Successivamente la particella n. 2066 veniva soppressa mediante frazionamento eseguito dal in data 11 febbraio 2008 (ordinanza n. 188144/2008), generando le particelle n. CP_3
2196 e n. 2197 (di superficie pari all'esproprio a mq 1.670,00) e n. 2198 (di superficie pari a 786,00), quest'ultima non oggetto di esproprio.
Tuttavia, le particelle generate dal suddetto frazionamento rimanevano erroneamente tutte intestate in favore del quindi anche la particella n. 2198 pari a mq 786,00, che invece CP_3 doveva rimanere intestata a e quali legittimi proprietari. CP_2 CP_1
La circostanza, pacifica tra le parti, risultava dimostrata dalle note e comunicazioni dei Dipartimenti interessati del che confermavano che la particella n. 2198 del Foglio 602 risultava CP_3 CP_3 esterna al perimetro del e non oggetto di espropriazione. Controparte_4
2 L'Amministrazione Comunale dando seguito all'espropriazione, procedeva all'edificazione della zona interessata e alla costruzione di una strada pubblica.
La costruzione di detta opera pubblica avveniva anche attraverso l'abbattimento, per mano dell'Amministrazione, del manufatto originariamente di proprietà degli allora attori, una piccola parte del quale ricadente proprio sulla particella n. 2198 non oggetto di esproprio.
e adivano il Tribunale di Roma deducendo che le suddette Controparte_1 CP_2 opere compromettevano il valore e la funzionalità anche delle particelle n. 1066 (di mq 97,00) e n.
2085 (di mq 136,00), confinanti con la particella n. 2198, ancora intestate agli odierni appellanti, poiché, tali porzioni di area per l'esiguità della superficie, per la loro particolare posizione rispetto all'area occupata (illegittimamente) dall'opera pubblica divenivano particelle intercluse ed inaccessibili tanto da far assumere loro la consistenza di veri e propri “beni relitti”.
Gli allora attori deducevano di essersi trovati nell'impossibilità di poter disporre dell'area in oggetto perché, oltre ad essere formalmente intestata al su di essa era stata realizzata la CP_3 suddetta opera pubblica (strada).
In particolare, e lamentavano il fatto che l'indisponibilità dell'area oggetto di CP_1 CP_2 causa avesse comportato il mancato raggiungimento della trattativa contrattuale in essere tra gli attori e la (v. la scrittura privata del 22 dicembre 2008 stipulata tra le parti Controparte_5
– doc. 22 del fascicolo di primo grado di e ). CP_1 CP_2
Gli attori domandavano, pertanto:
1) l'accertamento della proprietà della particella n. 2198 del Foglio 602 del NCEU di Pt_1
2) la condanna di al risarcimento del danno in loro favore a titolo di Parte_1 occupazione illegittima della suddetta porzione di terreno;
3) l'accertamento della natura di “beni immobili relitti” del fondo individuato catastalmente al NCEU di al Foglio 602 particelle n. 1066 di mq. 97 e n. 2085 di mq. Pt_1
136, confinante con la particella n. 2198 del foglio 602 e, per l'effetto, la condanna di Parte_1 al risarcimento del danno in loro favore a qualunque titolo;
4) l'accertamento dell'illegittimo abbattimento da parte di del fabbricato Parte_1 insistente sulla particella n. 2198, in quanto ricadente su una porzione di area non oggetto di esproprio e la conseguente condanna di al risarcimento del danno;
Parte_1
5) la condanna di al risarcimento del danno a titolo di lucro cessante per la mancata Parte_1 utilizzazione e sfruttamento economico del bene. si costitutiva in giudizio senza dapprima contestare il fatto che l'Amministrazione Parte_1 avesse proceduto a sconfinare nel terreno di 786 mq di proprietà degli attori adiacente al terreno espropriato (e indennizzato).
3 L'Amministrazione domandava però l'accertamento del passaggio di proprietà del medesimo terreno in capo a a seguito della corresponsione del risarcimento del danno in Parte_1 conseguenza dell'illegittima occupazione posta in essere, salvo successivamente negare che vi fosse stata occupazione se non limitata allo spigolo di fabbricato sito sulla particella 2198.
Sulla quantificazione del danno la convenuta riteneva condivisibile la quantificazione del valore venale al metro quadro del terreno oggetto di causa effettuata in sede di stima dell'indennità di esproprio per il terreno adiacente espropriato da per la realizzazione dello SDO, Parte_1 contestando la debenza di tutte le altre voci di danno richieste dagli attori con la citazione.
Nel corso del giudizio di primo grado il tribunale emetteva in data 7 maggio 2021 ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per il pagamento delle somme non contestate “pari ad euro 130.916,16 in virtù dell'illegittimo comportamento tenuto dall'Amministrazione comunale che avrebbe illecitamente occupato un pezzo di terreno di proprietà degli attori (totali mq 786)”.
In data 13 maggio 2021 formulava istanza ex art. 177 c.p.c. chiedendo la revoca del Parte_1 provvedimento de quo e l'integrazione della Ctu per l'accertamento del valore venale della particella n. 2198 di mq 786 al momento della occupazione di sulla base della destinazione Parte_1 urbanistica ed in base alla conseguente legale edificabilità o meno della stessa al momento della occupazione.
All'udienza del 10 febbraio 2022 il Giudice procedeva all'integrazione del quesito posto al CTU
“come da note depositate da e quindi : “ accerti il CTU se la particella di terreno n. 2198 del foglio Parte_1
602 di mq 786 , nonché le particelle 1066, 2085, siano o meno inserite all'interno dello SDO e del relativo Piano
Particolareggiato; determini, in caso di non inclusione nello SDO la loro destinazione urbanistica al momento della loro occupazione nonché quella attuale, e ne determini il relativo valore venale in comune commercio”.
La consulenza tecnica di ufficio conduceva all'affermazione della esclusione delle particelle per cui è causa dal perimetro S.D.O. e dall'esproprio finalizzato alla sua realizzazione, l'assenza di realizzazione delle opere pubbliche per cui era stato autorizzato l'esproprio, la edificabilità delle particelle oggetto di causa con conseguente valutazione economica sulla scorta del valore commerciale e dell'indice di edificabilità per come risultante dalla documentazione ufficiale del di CP_3 Pt_1
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Roma con sentenza n. 12002/2023:
1) ha accertato la volontà abdicativa della proprietà degli attori, relativamente alla particella n. 2198;
2) ha dichiarato che le porzioni di terreno individuate catastalmente al NCEU di al Foglio Pt_1
602 - particelle 1066 di mq. 97 e n. 2085 di mq. 136 - confinanti con la già menzionata particella
2198 del foglio 602, sono da considerarsi beni immobili “relitti”;
4 3) ha accolto la conseguente domanda di risarcimento del danno liquidandolo – quanto al valore delle tre particelle - nella misura di € 766.695,60 alla data del decreto di esproprio nonché nella misura di € 69.479,07 al 31.08.2022, oltre accessori dalla data indicata sino all'effettivo soddisfo;
4) ha rigettato ogni altra domanda con condanna di al pagamento delle spese di lite. Parte_1
ha impugnato la suddetta sentenza deducendo al riguardo che: Parte_1
1) il tribunale ha erroneamente condannato al risarcimento dei danni subiti da Parte_1 CP_1
sul presupposto errato che le particelle oggetto di causa fossero state illegittimamente
[...] CP_2 occupate dall'Amministrazione, in quanto il manufatto esistente sulle limitrofe particelle (n. 2196 e n. 2197) di terreno espropriate era stato abbattuto;
2) il tribunale ha erroneamente ritenuto che le particelle n. 1066 e n. 2085 del Foglio 602 siano da considerarsi immobili “relitti”;
3) il tribunale ha erroneamente ritenuto che le particelle n. 1066 e n. 2085 del Foglio 602, considerate immobili “relitti”, abbiano una potenzialità edificatoria che, nei fatti, questi non hanno.
L'appellante ha concluso chiedendo – in riforma della sentenza impugnata – il rigetto di tutte le domande formulate da e in primo grado. Controparte_1 CP_2
e si sono costituti in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 CP_2 dell'appello perché infondato.
In corso di causa, su istanza dell'appellante, veniva disposta la sospensione dell'esecutività della sentenza gravata.
La causa veniva trattenuta in decisione all'esito di udienza ex art. 127 ter cpc.
§2. L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
2.1.) Premessa.
Quanto al thema decidendum, va preliminarmente osservato che:
-in primo grado, parte attrice (odierna appellata) aveva formulato le seguenti domande:
a) accertamento dell'occupazione illegittima da parte di della part. N. 2198, con Parte_1 conseguente risarcimento del danno;
b) accertamento delle part. N. 1066 e 2085, contigue alla part. N. 2198, come “beni relitti”
e conseguente risarcimento;
c) accertamento dell'illegittimo abbattimento del fabbricato parzialmente insistente sulla part.
N. 2198 ; 5 d) accertamento dell'illiceità del complessivo comportamento di e Parte_1 conseguente condanna di quest'ultima al risarcimento del danno in favore dei proprietari.
- in appello, a fronte della sentenza che accertava l'illegittima occupazione della particella n. 2198 , la natura di beni relitti delle particelle n. 1066 e 2085 e disponeva condanna al pagamento di risarcimento per equivalente.
Parte appellante ( ha sollevato le seguenti questioni: Parte_1
a) sull'erroneità dell'accertata occupazione illegittima ( della part. 2198) e conseguente risarcimento;
b) sull'erroneità della natura di beni relitti delle particelle confinanti (part. 1066-2085) e conseguente risarcimento;
c) erroneità della vocazione edificabile dei terreni risarciti.
Parte appellata si è limitata a chiedere il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, quindi abbandonando la domanda risarcitoria relativa all'illegittimo comportamento di domanda non riproposta ex art. 346 cpc. Parte_1
2.2) Disamina dei motivi di appello.
Con il primo motivo di appello, lamenta il fatto che il tribunale ha accolto le Parte_1 richieste di parte attrice basando la decisione sull'erroneo presupposto che i terreni oggetto di causa fossero stati realmente occupati illegittimamente dalla pubblica amministrazione.
In particolare, parte appellante deduce che “per il terreno censito con la particella 2198 di 786 m² gli attori hanno dato per scontato una presunta occupazione ed utilizzazione dello stesso da parte dell'Amministrazione, e per le restanti particelle catastali particelle nr. 1066 di mq 97,00 e 2085 di mq 136,00, confinanti con la part. nr.
2198 cit., ancora intestate agli attori (cfr. pag. 6, paragrafo 31, atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado) - è stata avanzata una richiesta di risarcimento danni perché, seppure mai occupate dall'Amministrazione andavano considerate come “relitti” per l'esiguità della superficie, per la loro particolare posizione”, mentre dalla consulenza tecnica esperita in primo grado risulta che “le aree oggetto di causa non erano mai state occupate da alcuno ed anzi anche al momento della redazione della perizia tali aree risultavano libere anche se totalmente inaccessibili a causa della elevata ed incolta vegetazione” (v. pagg. 7 e 8 della comparsa conclusionale di
. Parte_1
Dall'esame degli atti è dato evidenziare, inter alia, quanto segue:
-Dalle comunicazioni intercorse tra e risulta che, da sempre, è Controparte_6 Parte_1 pacifico tra le parti che la porzione di terreno individuata al Foglio 602, particella n. 2198 non fosse 6 stata oggetto di espropriazione e, pertanto, fosse rimasta in proprietà effettiva degli appellati benchè formalmente intestata a Parte_1
e che infatti si consideravano ed agivano come i legittimi proprietari della CP_2 CP_1 particella in questione, nelle interlocuzioni con l'Amministrazione hanno semplicemente chiesto di provvedere alla rettifica dei registri catastali riportando la particella n. 2198 nella proprietà degli appellati (v. docc. 20, 21, 21 bis, 22, 23, 24 e 25 del fascicolo di primo grado di . Controparte_6
E d'altro canto gli stessi appellati ( e non hanno mai neanche lamentato, prima CP_2 CP_1 del presente contenzioso, l'occupazione abusiva da parte del Comune di della particella n. Pt_1
2198.
In tal senso, inter alia, sono chiaramente significative di ciò la nota con cui il Comune conferma che la particella n. 2198 non è stata espropriata ed è fuori dallo S.D.O. (v. all. 18 nota comune del
17.12.2008) e le note delle parti al comune con cui la parte proprietaria riconosce che la particella non è stata espropriata ma solo erroneamente intestata ed in più circostanze si limita a chiedere solo il cambio di intestazione ( v. all. 20 e 23 del fascicolo di primo grado di . Controparte_6
-Inoltre, il fatto che i proprietari avessero stipulato un preliminare di vendita a terzi (v. doc. 22 del fascicolo di primo grado di e , nel quale era già menzionata l'erronea intestazione CP_2 CP_1 catastale al Comune come mera irregolarità formale, conferma il fatto che i cespiti in questione non facevano parte del Sistema Direzionale Orientale e che gli appellati erano ben consapevoli che essi non erano stati occupati dal Comune, avendo continuato a mantenerne il pieno godimento e ed a considerarsene titolari di diritto.
-D'altronde, il concetto di indisponibilità del bene è in realtà riferito solo all'erronea intestazione catastale e risulta in maniera piana anche dalle difese della stessa parte appellata, là dove si legge che:
“Proprio la circostanza che il si sia intestato la titolarità/proprietà di un suolo non oggetto di rituale e CP_3 corretta procedura amministrativa di esproprio (o di altro provvedimento sorretto da una base legale), né che esista altro atto valido di trasferimento – il che avrebbe anche comportato il pagamento/corresponsione di un prezzo per il fondo – dimostra appunto che l'Ente comunale nell'ambito di una procedura (legittima) di esproprio (lo SDO) ha posto in essere un comportamento illecito di appropriazione di un terreno privato. E comunque - ad ogni buon conto
- l'intestazione errata della nota particella nr. 2198 che il a effettuato in suo favore è già di per sé sufficiente CP_3
– al di là di tutti gli altri profili inerenti la realizzazione di opere pubbliche o private e l'interclusione dei suoli – a rendere di fatto indisponibile, inalienabile ed inservibile il terreno che doveva rimanere legittimamente nella proprietà CP_ e . Gli stessi, si ricorda, effettivamente solo al momento della tentata vendita del terreno si CP_1 avvedevano e prendevano contezza dell'accaduto ovvero della modifica di intestazione della proprietà (cfr. cap. 29 e ss atto cit.). Si ricorda che la comunicazione del Dipartimento III Prot. nr. 18075 del 18.07.2008 giustificava
l'errata intestazione da parte del della particella nr. 2198 perché cosi riportata nell'Ordinanza CP_3
7 Sindacale nr. 233/01 (vedi Doc. All. nr. 14 atto citaz.). Dunque, davvero non risulta in alcun modo condivisibile
– ne provato – l'assunto di controparte secondo cui il terreno di proprietà degli attori è sempre rimasto nella loro esclusiva proprietà e disponibilità (vedi pag. 16 appello). Di certo nel momento in cui un bene viene “formalmente intestato” ad altro soggetto (pubblico o privato che sia) il precedente proprietario sicuramente non potrà disporre e godere di quel bene vendendolo, cedendolo in locazione o costituendo altri diritti reali sul medesimo. Del resto, che non si sia trattato, nel caso si specie, di un mero errore di intestazione lo dimostra l'ampio carteggio versato in atti intercorso tra le parti , il quale dimostra come tutti i tentativi esperiti in tal senso d e CP_1
per allineare la situazione di fatto a quello di diritto non abbiano mai sortito alcun CP_2 positivo riscontro da parte dell'Amministrazione comunale, la quale avrebbe dovuto allora effettivamente restituire l'area agli attori (cfr. Doc. da 11 a 21 bis, nonché doc. 24 e 25 atto citaz.).
Evidentemente la omissione di qualunque azione restitutoria del bene intestato in favore dei legittimi proprietari è derivata da una necessità di utilizzazione del bene (seppure fuori dallo SDO e fuori dall'esproprio) per il soddisfacimento di interessi propri dell'Ente e di conseguenza risulta provata la avvenuta detenzione del bene e la sua occupazione da parte di per quanto illegittime. Invero, per la realizzazione della strada si è Parte_1 dovuto procedere all'abbattimento integrale del fabbricato rurale insistente sulle particelle espropriate (part. 21956 e
2197) nonché in parte sulla particella 2198. Appare palese che l'apprensione da parte del interessava CP_3 un'area funzionale ed essenziale per la realizzazione dell'opera pubblica o privata che sia (ovvero la strada al servizio del complesso di palazzine). Si ribadisce di nuovo il concetto per cui la nota particella nr. 2198 è stata appresa illegittimamente da al proprio patrimonio per il tramite di Parte_1 una formale intestazione a favore dell'Ente – senza aver alla base e quale presupposto un legittimo provvedimento amministrativo di esproprio – e senza che la medesima sia stata mai restituita appunto perché interessata da interventi edificatori” (v. comparsa di costituzione in appello pp. 11 -12)
-Parte appellata ha identificato nella demolizione di un angolo del manufatto (6 mq) - prevalentemente ricadente nella particella confinante espropriata – una forma di occupazione del terreno, pur essendo il sedime rimasto nella disponibilità dei proprietari.
Da tale temporanea invasione, limitata all'abbattimento di tale piccola porzione di fabbricato, non può ricavarsi la circostanza che l'Amministrazione avesse occupato permanentemente ed interamente il terreno oggetto di causa realizzandovi opere pubbliche.
-La consulenza tecnica esperita in primo grado ha escluso che sulle particelle in esame siano state realizzate opere pubbliche. A pagina 7 della CTU, infatti, il consulente nominato afferma che: “non
è mai stata realizzata alcuna opera pubblica né sui terreni oggetto del presente giudizio né su quelli limitrofi, previste dallo SDO (Sistema Direzionale Orientale)”.
8 Dall'insieme di tutti questi elementi, deve, in primis, inferirsi l'esclusione, in virtù di valido titolo legittimante, dell'acquisto di un titolo di proprietà della particella n. 2198 in capo al comune, come peraltro risulta incontestato tra le parti e pacificamente riconosciuto dagli stessi appellati.
E deve altresì escludersi, ed in tal senso è significativa la menzionata affermazione del ctu ( v. sopra), che la particella n. 2198 sia mai stata oggetto di occupazione da parte del sia CP_3 nell'accezione di condotta di materiale apprensione o realizzazione su di essa di una specifica opera
( che in ogni caso non avrebbe mai potuto determinare l'acquisto della particella in capo al CP_3 ai sensi di consolidata giurisprudenza di legittimità sulla contrarietà alla CEDU dell'”espropriazione indiretta “ , ex multis v.. Cass. 705/2013), sia in ogni caso in termini di rapporto dell'amministrazione con il cespite uti dominus.
Né può farsi ricadere nell'accezione di occupazione di cui sopra dell'intero terreno il mero abbattimento di un angolo di manufatto di 6 mq, per la maggior parte della sua estensione ricadente nella confinante particella 2197 soggetta a legittimo esproprio, posto che, come rilevato anche dal
CTU, l'abbattimento del manufatto legittimamente espropriato implicava necessariamente anche l'abbattimento dello spigolo di 6 mq ricadente sulla particella n. 2198, sulla cui eventuale specifica utilità, funzionalità o commerciabilità compromessa gli appellati nulla hanno dedotto.
Non solo, ma, come rilevabile dalle stesse decisioni relative ai beni espropriati con decreto
233/2001 confinanti con quelli di causa, citate da parte appellata (sent. Corte d'Appello Roma
n. 1142/2005 e Cassaz. n. 21235/2011- v. atto di citazione p. 12-13, v. comparsa conclusionale primo grado p. 6 ), l'esproprio dell'intero fabbricato (dunque comprensivo dello spigolo di 6 mq di cui è causa) sovrastante il terreno espropriato agli appellati è già stato oggetto di contenzioso passato in giudicato ed indennizzato, insieme all'indennità per le particelle espropriate, con una specifica voce aggiuntiva del cosiddetto “soprassuolo” pari a € 6.100,000 ( v. Cassaz. n.
21235/2011 relativa alle particelle espropriate nel 2001 su cui ricadeva anche il manufatto di causa:
“La Corte d'appello di Roma, con sentenza depositata in data 14 marzo 2005, ha determinato in complessivi Euro
283.336,07 l'indennità di espropriazione dovuta dal agli attori, ordinando il deposito di tale CP_3 somma, con detrazione delle somme già depositate, presso la Cassa Depositi e Prestiti, con gli interessi legali sulle somme residue, dalla data del decreto di esproprio;
ha determinato in complessivi Euro 6.100,00 la somma dovuta dal agli attori per il ristoro del valore del soprassuolo, con gli interessi legali dalla domanda al CP_3 saldo;
ha condannato il alla rifusione delle spese di lite agli attori, negli importi liquidati. La Corte del CP_3 merito, rilevato che i fatti di causa erano incontroversi tra le parti, ha proceduto alla concreta determinazione della somma spettante agli attori, rifacendosi alle valutazioni del C.t.u., pienamente attendibili, ed ha applicato i criteri di cui alla L. n. 359 del 1992, art.5 bis escludendo l'abbattimento del 40%, in quanto le somme offerte nel decreto di esproprio non erano da ritenersi congrue”).
9 Nessuna allegazione atta a smentire una tale conclusione, ovvero che lo spigolo di 6 mq ricadente sulla particella n.2198 non fosse ricompreso nel manufatto espropriato ed indennizzato, è stata formulata e provata.
Conseguentemente, non potendosi configurare alcun trasferimento di proprietà in capo al CP_3 né alcuna forma di occupazione illegittima da parte di capitale della particella 2198, l'erronea Pt_1 intestazione di quest'ultima in capo al può configurare solo un atto illegittimo, per quanto CP_3 detto sopra certamente inidoneo ex se a trasferire proprietà e possesso del bene.
Pertanto, le conclusioni del giudice di prime cure non sono assolutamente condivisibili là dove, andando oltre la domanda di accertamento di illegittima occupazione per erronea intestazione catastale della part. 2198, statuisce una sorta di espropriazione di fatto della particella n. 2198, non basata sull'occupazione di quest'ultima, ma eminentemente sull'abbattimento dello spigolo di manufatto di 6 mq ivi ricadente -per la realizzazione della strada su altre particelle espropriate ( non sulla 2198)- e sull'attuale stato di inaccessibilità (riscontrata dal CTU) ai fondi che, invero, ricadono all'interno di un'area verde a parchetto naturale.
Dunque, da tutto quanto sopra emerge con chiarezza, invece, che non essendovi stata alcuna forma di occupazione della particella n. 2198 da parte di sotto i vari anzidetti profili Parte_1 esaminati, la domanda avanzata dagli attori ( in primo grado – odierni appellati), tesa esclusivamente all'accertamento di tale illegittima occupazione ed al conseguente risarcimento per equivalente del cespite, non può essere ritenuta fondata e, non potendosi condividere le statuizioni della sentenza gravata sul punto, l'appello di sul tema deve essere accolto. Parte_1
Né può procedersi ad una valutazione risarcitoria conseguente all'illegittima intestazione catastale del cespite come condotta estranea all'occupazione, posto che, oltre a non esservi un'espressa domanda sul punto o quanto meno reiterazione da parte degli appellati in sede di appello della più ampia domanda di accertamento di comportamento illegittimo dell'amministrazione per violazione dello sfruttamento economico del cespite (v. art. 346 cpc) , va comunque rilevato che, come sopra osservato, i continuano ad essere i proprietari e gli utilizzatori della particella Controparte_7
n. 2198, come attestato dal loro contratto preliminare di vendita.
In definitiva, quindi, la particella 2198 non è mai stata espropriata né occupata. È stato demolito uno spigolo di fabbricato insistente sulla stessa ma tale piccola porzione di “soprassuolo”, unitamente alla parte del fabbricato insistente sulla confinante particella 2197, è già stato indennizzato nell'ambito dell'espropriazione della suddetta particella 2197.
10 Con il secondo e terzo motivo di appello l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha giudicato le particelle n. 1066 di mq. 97 e n. 2085 di mq. 136 - residuate dall'esproprio in proprietà degli attori - come “beni immobili relitti” e ne ha quantificato il valore come se fossero edificabili.
Il secondo motivo è da ritenersi fondato sulla base di argomenti differenti da quelli formulati da secondo cui la sentenza impugnata sarebbe contraria alle statuizioni ormai passate Parte_1 in giudicato contenute nella sentenza 978/2010 di questa Corte.
In primo luogo, è dato rilevate che la citata sentenza n. 978/2010, come evidenziato da parte degli appellati ( attori in primo grado), si riferisce ad un esproprio operato sulle particelle del foglio 602 ma con decreto del 2003, mentre invece le particelle contigue a quelle di causa sono state espropriate nel 2001 e sono state oggetto di altre sentenze ( Corte d'appello Roma n. 1142/2005
e Cassazione n. 21235/2011).
In secondo luogo, e in maniera dirimente, è dato osservare che il difetto di occupazione della particella n. 2198 non consente di configurare un danno conseguente alle particelle contigue secondo la logica di cui all'art. 44 dpr 327/2001 ( TU espropri- “
1. E' dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà”), trattandosi di cespiti non soggetti ad esproprio rimasti ancora nella titolarità, anche formale, e disponibilità degli odierni appellati. Venuta meno la natura relitta dei beni in questione, deve ritenersi assorbita anche la questione relativa ai parametri risarcitori.
Ne consegue che, acclarata l'infondatezza della domanda attrice sul punto, sotto il duplice profilo accertativo e risarcitorio, il secondo ed il terzo motivo di appello di devono essere Parte_1 accolti.
Conclusivamente, l'appello di è fondato e deve essere accolto con conseguente Parte_1 riforma integrale della sentenza di primo grado.
Quanto alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, si ritiene che la complessità della questione possa giustificarne la compensazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando,
- Accoglie l'appello di e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge Parte_1 le domande degli appellati ( attori in primo grado ) – ; CP_1 CP_2
- Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Roma, 4.12.2024
Il consigliere estensore Il Presidente
Maria Aversano Diego Rosario Antonio Pinto
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