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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/09/2025, n. 12722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12722 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28747/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Francesco Frettoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28747/2023 promossa da:
- , nata il [...] a [...] c.f. - residente a Parte_1 C.F._1
Roma in via del Foro Italico 531, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Barberio del Foro di Roma (c.f. e-mail PEC ) ed C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliata presso lo studio legale del predetto difensore, sito in Roma alla Via del Casale Strozzi 31; ricorrente contro
- IN QUALITÀ DI UFFICIALE DEL GOVERNO rappresentato e Controparte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
- , in persona del Ministro p.t., presso l'Avvocatura Generale Controparte_2 dello Stato
- , in persona del Sindaco p.t., presso l'Avvocatura Comunale di Roma CP_3
resistenti
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4 L. 91/1992
pagina 1 di 5 1. Con ricorso ex art. 281-sexies c.p.c. rivolto e notificato al Sindaco di Roma in qualità di Ufficiale del Governo, al e al (rectius Roma Capitale), la Controparte_2 CP_3 sig.a ha formulato le seguenti domande: “accertato il diritto della sig.ra Parte_1
allo status di cittadina italiana ai sensi dell'art. 4 L. 91/92 1. Dichiarare la Parte_1 sig.ra cittadina italiana e per l'effetto ordinare all'Ufficiale di stato civile Parte_1 competente di rilasciare il documento italiano – carta d'identità;
2. per l'effetto ordinare all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alle dovute annotazioni”.
La ricorrente ha dedotto quanto segue: - è nata a [...] il [...], come risultante da certificato di nascita in atti (doc. 1); - dalla nascita ha mantenuto una residenza continuativa, stabile e regolarmente iscritta presso il Comune di Roma, come da certificati anagrafici prodotti (doc. 4), unitamente al codice fiscale rilasciato in data 16 maggio 2002 (doc. 7); - ha altresì frequentato la scuola dell'infanzia di Roma, con relativa certificazione del Persona_1
Comune di Roma – Municipio II (doc. 3), nonché è stata sottoposta alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa italiana dal 2002 al 2010 (doc. 2); - questi fatti comproverebbero la sua effettiva e continuativa presenza sul territorio nazionale;
- inoltre in data 4 marzo 2010 le è stato rilasciato un passaporto italiano con scadenza 3 marzo 2015 (doc. 6), documento che attesta il possesso della cittadinanza italiana;
- non è mai riuscita ad ottenere il rilascio dal Comune di Roma della carta di identità né di altro documento attestante la cittadinanza, pur avendo richiesto più volte il rilascio di un documento attestante la cittadinanza, nonché l'accesso agli atti ex lege 7 agosto 1990, n. 241; - il Roma ha invocato un blocco generale nel rilascio delle CP_3 certificazioni (doc. 9), senza mai opporre un formale diniego.
Si è costituita in giudizio Roma Capitale, che ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva con conseguente estromissione dal presente giudizio e comunque di rigettare nel merito il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione.
Si sono costituiti anche il e il di Roma in qualità di Ufficiale del Controparte_2 CP_1
Governo, parimenti concludendo per il rigetto del ricorso per le ragioni di cui ad un'allegata relazione del Dipartimento decentramento e servizi delegati di Roma Capitale.
Per la trattazione del procedimento è stata fissata udienza cartolare.
2. Roma Capitale, come da essa eccepito, è priva di legittimazione passiva sostanziale rispetto alle domande del ricorso, poiché queste attengono al riconoscimento e all'attestazione della cittadinanza italiana ed involgono funzioni nel cui esercizio il sindaco è ufficiale di governo (ai sensi dell'art. 54 del TUEL - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). Come tale il sindaco agisce non come organo di vertice e legale rappresentante dell'Ente locale, bensì come organo periferico dell'Amministrazione statale – , dalla quale dipende e alla quale sono Controparte_2 imputabili gli atti da lui compiuti nella predetta veste e la relativa responsabilità (ciò è pacificamente affermato nella giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass. S.U. n. 12193/2019, Cass. n. 7210/2009, ed in quella del tribunale di Roma).
pagina 2 di 5 Corretta e validamente effettuata mediante notificazione del ricorso (e del decreto di fissazione dell'udienza) presso l'Avvocatura generale dello Stato è stata, invece, l'evocazione in giudizio, oltre che del , anche del Sindaco di Roma in qualità - appunto - di Ufficiale Controparte_2 del Governo.
3. Sulla base delle deduzioni del ricorso e delle difese delle parti resistenti la materia del contendere può essere così delineata per quanto di rilevante in diritto.
In passato la ricorrente, ancora minorenne, si è vista attribuire la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 14 della L. n. 91/1992, quale figlia di genitore che aveva acquisito la cittadinanza ai sensi dell'art. 2, co. 2, della medesima legge in quanto soggetto riconosciuto come figlio naturale da un cittadino italiano.
La cittadinanza del genitore della ricorrente è stata poi sconfessata da un procedimento penale che ha accertato varie falsità nel riconoscimento della suddetta filiazione naturale.
Un provvedimento del GIP del tribunale di Roma adottato in pendenza del predetto procedimento penale ha vietato all'Amministrazione capitolina di rilasciare certificazioni di cittadinanza (fra l'altro) al genitore della ricorrente e ai suoi discendenti, fra cui la ricorrente medesima.
Perciò l'Amministrazione capitolina ha risposto negativamente, con la nota di cui all'allegato 9 al ricorso, alla richiesta della ricorrente, ormai maggiorenne, di aver accesso agli atti e documenti relativi alla sua cittadinanza.
La ricorrente ritiene di avere comunque diritto a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4, co. 2, della L. n. 91/1992, in quanto nata in [...] genitori stranieri) e quivi legalmente e ininterrottamente residente fino al compimento della maggiore età.
4. Così ricostruita, l'azione è fondata.
Pur se non corrisponde a verità che - come invece lamentato nel ricorso - vi siano stati comportamenti omissivi di Roma Capitale e che questa abbia privato la ricorrente di ogni documento senza mai comunicarle i motivi e senza mai rispondere alle sue richieste, bastando considerare al riguardo, in senso contrario, la citata nota di cui all'allegato 9 al ricorso e la vicenda penale che ha coinvolto il padre della ricorrente, vi è da dire, da altro lato:
- che la residenza effettiva in Italia della ricorrente sin dalla nascita non è stata contestata dall'Amministrazione competente e trova adeguato riscontro nei documenti prodotti in giudizio e prima menzionati (certificazioni anagrafiche, attestazioni di frequenza scolastica, certificazioni di vaccinazioni obbligatorie, passaporto);
- che la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 12380/2017) e anche quella di questo tribunale (richiamata e documentata dalla parte ricorrente) affermano la rilevanza della residenza effettiva (pur in difetto di residenza anagrafica, di cui peraltro la ricorrente dispone almeno sino all'epoca del certificato prodotto come allegato 4 al ricorso) ai fini dell'art. 4, co. 2, della L. n. 91/1992, a mente del quale “Lo straniero nato in [...], che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni pagina 3 di 5 fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data”;
- che la ricorrente al compimento della maggiore età si trovava con il passaporto scaduto (come dedotto in atti e non contestato) e senza carta d'identità (non rilasciata da Roma Capitale, altra circostanza non contestata) ed era, quindi, sprovvista di documenti che le consentissero di attivare la dichiarazione per la cittadinanza ai sensi del suddetto art. 4, co. 2, della L. n. 91/1992;
- che la ricorrente non ha ricevuto - circostanza questa non contestata dall'Amministrazione competente - la comunicazione funzionale alla suddetta dichiarazione, prevista dall'art. 33, co. 2, del D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni nella L. n. 98/2013, secondo il quale “Gli ufficiali di stato civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età”;
- che la predetta disposizione prevede altresì che, ove manchi la suddetta comunicazione, “il diritto può essere esercitato anche oltre tale data”;
- che la mancata comunicazione nel caso di specie non integra alcuna omissione in senso giuridico in capo all'Amministrazione, data la peculiarità della posizione della ricorrente, in relazione al procedimento penale che aveva riguardato il padre, e tuttavia nella sua oggettività integra la condizione prevista dal citato art. 33, co. 2, del D.L. n. 69/2013 ai fini della possibilità di esercitare anche oltre il compimento del diciannovesimo anno di età il diritto all'acquisizione della cittadinanza ai sensi dell'art. 4, co. 2, della L. n. 91/1992;
- che la ricorrente ha interesse e diritto a conseguire ora il riconoscimento della cittadinanza italiana, poiché il precedente conseguimento è rimasto sostanzialmente (seppur, sembrerebbe, non formalmente) caducato dall'annullamento della cittadinanza paterna, dovuto alla vicenda penale.
5. Le spese processuali possono essere compensate: i) quanto al rapporto processuale fra ricorrente e – Sindaco quale ufficiale di governo, nel quale la ricorrente è Controparte_2 vittoriosa, giacché la stessa è ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
ii) quanto al rapporto processuale fra ricorrente e Roma Capitale, nel quale la ricorrente è soccombente (data la mancanza di legittimazione passiva sostanziale della seconda), considerato che l'evocazione in giudizio dell'Ente locale poteva apparire ex ante giustificata in ragione del coinvolgimento nei fatti di alcuni uffici dell'apparato amministrativo dell'Amministrazione capitolina.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di Roma Capitale;
- in accoglimento della domanda, dichiara che la ricorrente , nata il Parte_1
16/05/2002 a Roma, è cittadina italiana;
pagina 4 di 5 - ordina all'Amministrazione soccombente e, per essa, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti, e di procedere al rilascio della carta d'identità;
- dichiara compensate fra tutte le parti le spese processuali.
Roma, 17 settembre 2025
Il Giudice
Francesco Frettoni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Francesco Frettoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28747/2023 promossa da:
- , nata il [...] a [...] c.f. - residente a Parte_1 C.F._1
Roma in via del Foro Italico 531, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Barberio del Foro di Roma (c.f. e-mail PEC ) ed C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliata presso lo studio legale del predetto difensore, sito in Roma alla Via del Casale Strozzi 31; ricorrente contro
- IN QUALITÀ DI UFFICIALE DEL GOVERNO rappresentato e Controparte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
- , in persona del Ministro p.t., presso l'Avvocatura Generale Controparte_2 dello Stato
- , in persona del Sindaco p.t., presso l'Avvocatura Comunale di Roma CP_3
resistenti
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4 L. 91/1992
pagina 1 di 5 1. Con ricorso ex art. 281-sexies c.p.c. rivolto e notificato al Sindaco di Roma in qualità di Ufficiale del Governo, al e al (rectius Roma Capitale), la Controparte_2 CP_3 sig.a ha formulato le seguenti domande: “accertato il diritto della sig.ra Parte_1
allo status di cittadina italiana ai sensi dell'art. 4 L. 91/92 1. Dichiarare la Parte_1 sig.ra cittadina italiana e per l'effetto ordinare all'Ufficiale di stato civile Parte_1 competente di rilasciare il documento italiano – carta d'identità;
2. per l'effetto ordinare all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alle dovute annotazioni”.
La ricorrente ha dedotto quanto segue: - è nata a [...] il [...], come risultante da certificato di nascita in atti (doc. 1); - dalla nascita ha mantenuto una residenza continuativa, stabile e regolarmente iscritta presso il Comune di Roma, come da certificati anagrafici prodotti (doc. 4), unitamente al codice fiscale rilasciato in data 16 maggio 2002 (doc. 7); - ha altresì frequentato la scuola dell'infanzia di Roma, con relativa certificazione del Persona_1
Comune di Roma – Municipio II (doc. 3), nonché è stata sottoposta alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa italiana dal 2002 al 2010 (doc. 2); - questi fatti comproverebbero la sua effettiva e continuativa presenza sul territorio nazionale;
- inoltre in data 4 marzo 2010 le è stato rilasciato un passaporto italiano con scadenza 3 marzo 2015 (doc. 6), documento che attesta il possesso della cittadinanza italiana;
- non è mai riuscita ad ottenere il rilascio dal Comune di Roma della carta di identità né di altro documento attestante la cittadinanza, pur avendo richiesto più volte il rilascio di un documento attestante la cittadinanza, nonché l'accesso agli atti ex lege 7 agosto 1990, n. 241; - il Roma ha invocato un blocco generale nel rilascio delle CP_3 certificazioni (doc. 9), senza mai opporre un formale diniego.
Si è costituita in giudizio Roma Capitale, che ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva con conseguente estromissione dal presente giudizio e comunque di rigettare nel merito il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione.
Si sono costituiti anche il e il di Roma in qualità di Ufficiale del Controparte_2 CP_1
Governo, parimenti concludendo per il rigetto del ricorso per le ragioni di cui ad un'allegata relazione del Dipartimento decentramento e servizi delegati di Roma Capitale.
Per la trattazione del procedimento è stata fissata udienza cartolare.
2. Roma Capitale, come da essa eccepito, è priva di legittimazione passiva sostanziale rispetto alle domande del ricorso, poiché queste attengono al riconoscimento e all'attestazione della cittadinanza italiana ed involgono funzioni nel cui esercizio il sindaco è ufficiale di governo (ai sensi dell'art. 54 del TUEL - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). Come tale il sindaco agisce non come organo di vertice e legale rappresentante dell'Ente locale, bensì come organo periferico dell'Amministrazione statale – , dalla quale dipende e alla quale sono Controparte_2 imputabili gli atti da lui compiuti nella predetta veste e la relativa responsabilità (ciò è pacificamente affermato nella giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass. S.U. n. 12193/2019, Cass. n. 7210/2009, ed in quella del tribunale di Roma).
pagina 2 di 5 Corretta e validamente effettuata mediante notificazione del ricorso (e del decreto di fissazione dell'udienza) presso l'Avvocatura generale dello Stato è stata, invece, l'evocazione in giudizio, oltre che del , anche del Sindaco di Roma in qualità - appunto - di Ufficiale Controparte_2 del Governo.
3. Sulla base delle deduzioni del ricorso e delle difese delle parti resistenti la materia del contendere può essere così delineata per quanto di rilevante in diritto.
In passato la ricorrente, ancora minorenne, si è vista attribuire la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 14 della L. n. 91/1992, quale figlia di genitore che aveva acquisito la cittadinanza ai sensi dell'art. 2, co. 2, della medesima legge in quanto soggetto riconosciuto come figlio naturale da un cittadino italiano.
La cittadinanza del genitore della ricorrente è stata poi sconfessata da un procedimento penale che ha accertato varie falsità nel riconoscimento della suddetta filiazione naturale.
Un provvedimento del GIP del tribunale di Roma adottato in pendenza del predetto procedimento penale ha vietato all'Amministrazione capitolina di rilasciare certificazioni di cittadinanza (fra l'altro) al genitore della ricorrente e ai suoi discendenti, fra cui la ricorrente medesima.
Perciò l'Amministrazione capitolina ha risposto negativamente, con la nota di cui all'allegato 9 al ricorso, alla richiesta della ricorrente, ormai maggiorenne, di aver accesso agli atti e documenti relativi alla sua cittadinanza.
La ricorrente ritiene di avere comunque diritto a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4, co. 2, della L. n. 91/1992, in quanto nata in [...] genitori stranieri) e quivi legalmente e ininterrottamente residente fino al compimento della maggiore età.
4. Così ricostruita, l'azione è fondata.
Pur se non corrisponde a verità che - come invece lamentato nel ricorso - vi siano stati comportamenti omissivi di Roma Capitale e che questa abbia privato la ricorrente di ogni documento senza mai comunicarle i motivi e senza mai rispondere alle sue richieste, bastando considerare al riguardo, in senso contrario, la citata nota di cui all'allegato 9 al ricorso e la vicenda penale che ha coinvolto il padre della ricorrente, vi è da dire, da altro lato:
- che la residenza effettiva in Italia della ricorrente sin dalla nascita non è stata contestata dall'Amministrazione competente e trova adeguato riscontro nei documenti prodotti in giudizio e prima menzionati (certificazioni anagrafiche, attestazioni di frequenza scolastica, certificazioni di vaccinazioni obbligatorie, passaporto);
- che la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 12380/2017) e anche quella di questo tribunale (richiamata e documentata dalla parte ricorrente) affermano la rilevanza della residenza effettiva (pur in difetto di residenza anagrafica, di cui peraltro la ricorrente dispone almeno sino all'epoca del certificato prodotto come allegato 4 al ricorso) ai fini dell'art. 4, co. 2, della L. n. 91/1992, a mente del quale “Lo straniero nato in [...], che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni pagina 3 di 5 fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data”;
- che la ricorrente al compimento della maggiore età si trovava con il passaporto scaduto (come dedotto in atti e non contestato) e senza carta d'identità (non rilasciata da Roma Capitale, altra circostanza non contestata) ed era, quindi, sprovvista di documenti che le consentissero di attivare la dichiarazione per la cittadinanza ai sensi del suddetto art. 4, co. 2, della L. n. 91/1992;
- che la ricorrente non ha ricevuto - circostanza questa non contestata dall'Amministrazione competente - la comunicazione funzionale alla suddetta dichiarazione, prevista dall'art. 33, co. 2, del D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni nella L. n. 98/2013, secondo il quale “Gli ufficiali di stato civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età”;
- che la predetta disposizione prevede altresì che, ove manchi la suddetta comunicazione, “il diritto può essere esercitato anche oltre tale data”;
- che la mancata comunicazione nel caso di specie non integra alcuna omissione in senso giuridico in capo all'Amministrazione, data la peculiarità della posizione della ricorrente, in relazione al procedimento penale che aveva riguardato il padre, e tuttavia nella sua oggettività integra la condizione prevista dal citato art. 33, co. 2, del D.L. n. 69/2013 ai fini della possibilità di esercitare anche oltre il compimento del diciannovesimo anno di età il diritto all'acquisizione della cittadinanza ai sensi dell'art. 4, co. 2, della L. n. 91/1992;
- che la ricorrente ha interesse e diritto a conseguire ora il riconoscimento della cittadinanza italiana, poiché il precedente conseguimento è rimasto sostanzialmente (seppur, sembrerebbe, non formalmente) caducato dall'annullamento della cittadinanza paterna, dovuto alla vicenda penale.
5. Le spese processuali possono essere compensate: i) quanto al rapporto processuale fra ricorrente e – Sindaco quale ufficiale di governo, nel quale la ricorrente è Controparte_2 vittoriosa, giacché la stessa è ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
ii) quanto al rapporto processuale fra ricorrente e Roma Capitale, nel quale la ricorrente è soccombente (data la mancanza di legittimazione passiva sostanziale della seconda), considerato che l'evocazione in giudizio dell'Ente locale poteva apparire ex ante giustificata in ragione del coinvolgimento nei fatti di alcuni uffici dell'apparato amministrativo dell'Amministrazione capitolina.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di Roma Capitale;
- in accoglimento della domanda, dichiara che la ricorrente , nata il Parte_1
16/05/2002 a Roma, è cittadina italiana;
pagina 4 di 5 - ordina all'Amministrazione soccombente e, per essa, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti, e di procedere al rilascio della carta d'identità;
- dichiara compensate fra tutte le parti le spese processuali.
Roma, 17 settembre 2025
Il Giudice
Francesco Frettoni
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