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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/04/2025, n. 1839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1839 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 7525 del 2023 R.GL. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. LICATA GABRIELE ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Con l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO resistente
Avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 14/04/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del proposto ricorso, dichiara che le patologie di cui al ricorso sono da ritenersi connesse a causa di servizio e che le stesse hanno determinato una invalidità nella misura del 3%; conseguentemente condanna parte resistente al pagamento delle provvidenze dipendenti da detto accertamento e riconosciute alle vittime del dovere, nei limiti della prescrizione come indicata in parte motiva;
condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € CP_1
1.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute,
1 con distrazione in favore dell'avv. LICATA GABRIELE;
pone definitivamente a carico del resistente le spese di consulenza, già CP_1 liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 14/06/2023 il ricorrente in epigrafe,
Assistente Capo Coordinatore della Polizia Penitenziaria in servizio, da ultimo, presso l'Istituto penale per i minorenni di Palermo “Malaspina”, deduceva che in data 04 luglio 2000, mentre era in servizio, aveva riportato un trauma distorsivo rachide cervicale ed un trauma acromion clavicolare a destra;
che tale lesione era stata riconosciuta dipendente da causa di servizio dalla CMO di Palermo, ma non ascrivibile ad alcuna categoria.
Deduceva poi che il successivo 25 marzo 2012, sempre mentre era in servizio, era stato vittima di un incedente stradale e che anche in questo caso i danni subiti erano stati riconosciuti dipendenti da causa di servizio.
Affermava quindi di avere presentato, in data 09.01.2023, istanza volta al riconoscimento dello status di vittima del dovere al fine di ottenere i relativi benefici economici, fiscali e previdenziali e che, con le determinazioni 0051977 e
0051975, la domanda era stata respinta perché tardiva.
Deduceva il ricorrente la illegittimità del diniego e concludeva nei termini seguenti: “accertare e dichiarare tenuto il al riconoscimento in Controparte_1 favore del ricorrente dello status di Vittima del dovere, ricorrendone i presupposti per le ragioni tutte esposte in atto, ai sensi della L. 266/2005 art. 1 c. 563 e art. 82 L. 388/2000 e per l'effetto condannare il resistente alla concessione di tutti i benefici connessi e CP_1 derivanti dallo status di Vittima del dovere in virtù della citata normativa;
in via gradata, accertare e dichiarare tenuto il al riconoscimento in favore del Controparte_1 ricorrente dello status di equiparato a Vittima del dovere, ricorrendone i presupposti per le ragioni tutte esposte in atto, ai sensi della L. 266/2005 art. 1 c. 564 e per l'effetto condannare il resistente alla concessione di tutti i benefici connessi e derivanti CP_1 dallo status di Vittima del dovere in virtù della citata normativa;
in ulteriore subordine nel merito accertare e dichiarare tenuto e, per l'effetto, condannare il al Controparte_1 riconoscimento in favore del ricorrente dell'invalidità complessiva come quantificata nella perizia medico legale di parte nella misura del 12%, con conseguente concessione di tutti i benefici spettanti al ricorrente, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia (salvo gravame) da stabilirsi ai sensi del DPR 181/2009 anche a mezzo di CTU che sin da ora
s'invoca; Con conseguente condanna dell'intimata Amministrazione a corrispondere il relativo trattamento economico, ovviamente al netto di quanto percepito, con interessi e
2 rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione (data di stabilizzazione) dei rispettivi diritti fino a quella dell'effettivo soddisfo”;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che eccepiva l'intervenuta prescrizione, sia del diritto che degli eventuali ratei. Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'effettuazione di consulenza medica, all'udienza di trattazione scritta del 14.04.2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che l'art. 1, comma 564, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 equipara ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della l. 13 agosto 1980, n. 466, anche coloro che abbiano subito menomazioni “in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”, riconoscendo a tali soggetti lo status di vittima del dovere;
- rilevato che le attività svolte dal ricorrente, così come dettagliatamente ricostruite in atti, rientrano pacificamente tra quelle previste dalla suddetta normativa, trattandosi di interventi in condizioni operative di emergenza e in presenza di effettivi rischi per la vita e l'incolumità degli operatori;
- rilevato che il complesso delle situazioni giuridiche soggettive afferenti alla categoria di “vittime del dovere” è da qualificarsi quale status giuridico, quale insieme di situazioni giuridiche di vantaggio, di cui un soggetto sia titolare, senza che queste siano correlate ad una posizione che lo stesso ricopre nella collettività
(Cass. n. 26012/2018 e Cass. n. 28696/2020).
Con la recente sentenza n. 17740/2022, la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato l'imprescrittibilità della domanda giudiziale volta al riconoscimento dello status giuridico di “vittima del dovere”, la quale pertanto non è soggetta al termine prescrizionale ordinario di dieci anni, con la conseguenza che il diritto al riconoscimento del relativo status ha natura costitutiva e riguarda diritti fondamentali e indisponibili per i quali la prescrizione, ai sensi dell'art. 2934 c.c., non può operare;
- rilevato che il carattere imprescrittibile della domanda giudiziale volta al riconoscimento dello status non si estende anche alla domanda finalizzata al riconoscimento dei diritti patrimoniali e alla percezione dei benefici economici derivanti dall'erogazione delle prestazioni previdenziali o assistenziali connesse al medesimo, di talché i relativi diritti patrimoniali costituiscono diritti di credito
3 soggetti alla prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c. (cfr. in termini Corte appello Roma, sez. lav., 22/11/2021, n. 4169);
- rilevato dunque che vanno riconosciuti, entro i limiti della prescrizione,
i ratei man mano maturati, tenuto conto che la domanda è stata fatta in data
09.01.2023 (cfr. in termini Corte d'Appello di Palermo, sez. lav., 21/12/2022, n.
1064);
- rilevato che il CTU nominato, con un elaborato correttamente e congruamente motivato ed immune da vizi logici, ha affermato che “Le affezioni riscontrate e poste dal sottoscritto in diagnosi siano da ritenere tutte, con elevato criterio di credibilità razionale, causalmente riconducibili agli eventi traumatici, occorsi in servizio, in data 4 luglio 2000 e 25 marzo 2012.” e che “La percentuale di invalidità complessiva che ne deriva, con riferimento alle indicazioni di cui alla Tabella Ministeriale D.M. 12 luglio
2000, risulta pari al tre per cento”;
- rilevato, dunque, che il ricorso merita accoglimento, con le statuizioni di cui al dispositivo, anche in materia di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore che ha reso le dichiarazioni di rito.
Restano definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 14.04.2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 7525 del 2023 R.GL. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. LICATA GABRIELE ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Con l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO resistente
Avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 14/04/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del proposto ricorso, dichiara che le patologie di cui al ricorso sono da ritenersi connesse a causa di servizio e che le stesse hanno determinato una invalidità nella misura del 3%; conseguentemente condanna parte resistente al pagamento delle provvidenze dipendenti da detto accertamento e riconosciute alle vittime del dovere, nei limiti della prescrizione come indicata in parte motiva;
condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € CP_1
1.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute,
1 con distrazione in favore dell'avv. LICATA GABRIELE;
pone definitivamente a carico del resistente le spese di consulenza, già CP_1 liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 14/06/2023 il ricorrente in epigrafe,
Assistente Capo Coordinatore della Polizia Penitenziaria in servizio, da ultimo, presso l'Istituto penale per i minorenni di Palermo “Malaspina”, deduceva che in data 04 luglio 2000, mentre era in servizio, aveva riportato un trauma distorsivo rachide cervicale ed un trauma acromion clavicolare a destra;
che tale lesione era stata riconosciuta dipendente da causa di servizio dalla CMO di Palermo, ma non ascrivibile ad alcuna categoria.
Deduceva poi che il successivo 25 marzo 2012, sempre mentre era in servizio, era stato vittima di un incedente stradale e che anche in questo caso i danni subiti erano stati riconosciuti dipendenti da causa di servizio.
Affermava quindi di avere presentato, in data 09.01.2023, istanza volta al riconoscimento dello status di vittima del dovere al fine di ottenere i relativi benefici economici, fiscali e previdenziali e che, con le determinazioni 0051977 e
0051975, la domanda era stata respinta perché tardiva.
Deduceva il ricorrente la illegittimità del diniego e concludeva nei termini seguenti: “accertare e dichiarare tenuto il al riconoscimento in Controparte_1 favore del ricorrente dello status di Vittima del dovere, ricorrendone i presupposti per le ragioni tutte esposte in atto, ai sensi della L. 266/2005 art. 1 c. 563 e art. 82 L. 388/2000 e per l'effetto condannare il resistente alla concessione di tutti i benefici connessi e CP_1 derivanti dallo status di Vittima del dovere in virtù della citata normativa;
in via gradata, accertare e dichiarare tenuto il al riconoscimento in favore del Controparte_1 ricorrente dello status di equiparato a Vittima del dovere, ricorrendone i presupposti per le ragioni tutte esposte in atto, ai sensi della L. 266/2005 art. 1 c. 564 e per l'effetto condannare il resistente alla concessione di tutti i benefici connessi e derivanti CP_1 dallo status di Vittima del dovere in virtù della citata normativa;
in ulteriore subordine nel merito accertare e dichiarare tenuto e, per l'effetto, condannare il al Controparte_1 riconoscimento in favore del ricorrente dell'invalidità complessiva come quantificata nella perizia medico legale di parte nella misura del 12%, con conseguente concessione di tutti i benefici spettanti al ricorrente, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia (salvo gravame) da stabilirsi ai sensi del DPR 181/2009 anche a mezzo di CTU che sin da ora
s'invoca; Con conseguente condanna dell'intimata Amministrazione a corrispondere il relativo trattamento economico, ovviamente al netto di quanto percepito, con interessi e
2 rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione (data di stabilizzazione) dei rispettivi diritti fino a quella dell'effettivo soddisfo”;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che eccepiva l'intervenuta prescrizione, sia del diritto che degli eventuali ratei. Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'effettuazione di consulenza medica, all'udienza di trattazione scritta del 14.04.2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che l'art. 1, comma 564, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 equipara ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della l. 13 agosto 1980, n. 466, anche coloro che abbiano subito menomazioni “in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”, riconoscendo a tali soggetti lo status di vittima del dovere;
- rilevato che le attività svolte dal ricorrente, così come dettagliatamente ricostruite in atti, rientrano pacificamente tra quelle previste dalla suddetta normativa, trattandosi di interventi in condizioni operative di emergenza e in presenza di effettivi rischi per la vita e l'incolumità degli operatori;
- rilevato che il complesso delle situazioni giuridiche soggettive afferenti alla categoria di “vittime del dovere” è da qualificarsi quale status giuridico, quale insieme di situazioni giuridiche di vantaggio, di cui un soggetto sia titolare, senza che queste siano correlate ad una posizione che lo stesso ricopre nella collettività
(Cass. n. 26012/2018 e Cass. n. 28696/2020).
Con la recente sentenza n. 17740/2022, la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato l'imprescrittibilità della domanda giudiziale volta al riconoscimento dello status giuridico di “vittima del dovere”, la quale pertanto non è soggetta al termine prescrizionale ordinario di dieci anni, con la conseguenza che il diritto al riconoscimento del relativo status ha natura costitutiva e riguarda diritti fondamentali e indisponibili per i quali la prescrizione, ai sensi dell'art. 2934 c.c., non può operare;
- rilevato che il carattere imprescrittibile della domanda giudiziale volta al riconoscimento dello status non si estende anche alla domanda finalizzata al riconoscimento dei diritti patrimoniali e alla percezione dei benefici economici derivanti dall'erogazione delle prestazioni previdenziali o assistenziali connesse al medesimo, di talché i relativi diritti patrimoniali costituiscono diritti di credito
3 soggetti alla prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c. (cfr. in termini Corte appello Roma, sez. lav., 22/11/2021, n. 4169);
- rilevato dunque che vanno riconosciuti, entro i limiti della prescrizione,
i ratei man mano maturati, tenuto conto che la domanda è stata fatta in data
09.01.2023 (cfr. in termini Corte d'Appello di Palermo, sez. lav., 21/12/2022, n.
1064);
- rilevato che il CTU nominato, con un elaborato correttamente e congruamente motivato ed immune da vizi logici, ha affermato che “Le affezioni riscontrate e poste dal sottoscritto in diagnosi siano da ritenere tutte, con elevato criterio di credibilità razionale, causalmente riconducibili agli eventi traumatici, occorsi in servizio, in data 4 luglio 2000 e 25 marzo 2012.” e che “La percentuale di invalidità complessiva che ne deriva, con riferimento alle indicazioni di cui alla Tabella Ministeriale D.M. 12 luglio
2000, risulta pari al tre per cento”;
- rilevato, dunque, che il ricorso merita accoglimento, con le statuizioni di cui al dispositivo, anche in materia di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore che ha reso le dichiarazioni di rito.
Restano definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 14.04.2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
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