Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 26/02/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
In persona del dott. Ugo Iannini in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 19.02.2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 47/2023 vertente
TRA
(C.F. ) con il patrocinio degli Avv.ti Giovanni Parte_1 C.F._1
Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Marcello Frau, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via Roma n. 48;
RICORRENTE
Contro
(C.F.: ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
p.t.; CP_2
in persona del Dirigente generale Controparte_3
p.t.; in persona del Controparte_4
Dirigente p.t.; tutti con il patrocinio dei dott.ri , , e dai Dirigenti CP_5 Controparte_6 CP_7
Scolastici: Prof.ssa Prof. e Prof. ed elettivamente Persona_1 Persona_2 Persona_3 domiciliati presso l' Controparte_8
di in Trav. La Crucca n. 1 – Loc. Baldinca;
[...] CP_4 CP_4
RESISTENTE
1
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex. Art. 414 c.p.c., parte ricorrente ha adito il Tribunale di Tempio Pausania chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) IN VIA PRINCIPALE, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del d.P.C.M. del
23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici
2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il ad Controparte_1 assegnare alla parte ricorrente la suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6
e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 3.500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente. 2) IN VIA SUBORDINATA, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del , dell'obbligo formativo Controparte_1
sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione della
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023, condannarsi il ad assegnare alla parte Controparte_1 ricorrente la suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 3.500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della
2 parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art. 1218 del c.c.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
A fondamento della domanda ha allegato di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...]
, con la qualifica di docente supplente, nei seguenti periodi (doc. 1): Controparte_1
- Anno scolastico 2016/2017: dal 29.11.2016 al 30.06.2017;
- Anno scolastico 2017/2018: dal 02.10.2017 al 30.06.2018;
- Anno scolastico 2018/2019: dal 28.09.2018 al 30.06.2019;
- Anno scolastico 2019/2020: dal 18.09.2019 al 30.06.2020;
- Anno scolastico 2020/2021: dal 30.09.2020 al 31.08.2021;
- Anno scolastico 2021/2022: dal 10.09.2021 al 31.08.2022;
- Anno scolastico 2022/2023: dal 09.09.2022 al 13.11.2022 e dal 14.11.2022 al 31.08.2023;
Che alla data del presente ricorso, l'ultima sede di servizio è ricadente nel circondario di competenza territoriale dell'adito Tribunale.
Nel merito, ha diffusamente argomentato la ricorrenza dei presupposti normativi e richiamato numerosi precedenti giurisprudenziali intervenuti in materia a cui si rinvia per esigenze di sintesi.
Costituitosi, il resistente ha eccepito la prescrizione per gli anni scolastici 2016/2017 e CP_1
2017/2018, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “In via preliminare: - Accertare e dichiarare la prescrizione del diritto vantato dal ricorrente, relativamente agli anni scolastici
2016/2017 e 2017/2018, in quanto coperti dalla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4
c.c, per i motivi in espositiva di cui al punto 1, con conseguente detrazione, dell'importo di € 1000,00 per i suddetti anni scolastici, da quanto dovesse essere riconosciuto al docente, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda nel merito. nel merito: In via principale - Contrariis reiectis;
-
Rigettare il ricorso ex art. 414 cpc per i motivi di cui al punto 2 in espositiva;
In via subordinata -
Rigettare la domanda risarcitoria subordinata di controparte, per i motivi di cui al punto 3 in narrativa. - Con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di lite”.
Nel merito ha diffusamente argomentato il difetto di ricorrenza dei presupposti per ottenere il beneficio richiesto, a cui si rinvia per esigenze di sintesi.
La causa è stata istruita documentalmente.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Il ricorso deve essere accolto parzialmente per le ragioni che seguono.
In primo luogo, devono essere richiamati i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 29961/2023 del 27.10.23 enunciati in ordine alla spettanza della carta docente, alla sua
3 natura e alla prescrizione:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della
L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”;
5) “19. Nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria dell'obbligazione, quale sopra ritenuta.
Ciò consente di riportare la stessa alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. relativa appunto a ciò
4 che deve "pagarsi".
Quanto al punto - in sé più delicato - della periodicità, quale tratto qualificante per l'applicazione della prescrizione breve, la valutazione non può avere riguardo al fatto che, rispetto al singolo docente, la maturazione del diritto si abbia in ragione di un singolo anno scolastico.
Ci si deve riferire, in proposito, ai principi che ispirano il risalente orientamento per cui "criterio informatore della disciplina della prescrizione dei crediti previsti dal n. 1 al n. 4 dell'art. 2948 c.c. è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche in relazione ad un'unica causa", sicché tipiche prestazioni periodiche sono quelle relative alle retribuzioni e ad altri emolumenti, da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi in dipendenza del rapporto di lavoro, che ne costituisce "l'unica causa solutoria... non influendo sul suo decorso la saltuarietà o meno della prestazione lavorativa" (Cass.
4 dicembre 1982, n. 6615 e, poi, Cass. 11 gennaio 1988, n. 108).
In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato meramente CP_1
occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.
D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione
"alla rovescia", nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio
2020, n. 10219)”….
6) “(segue) la decorrenza.
20. Come si è appena detto, il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui alla
L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma Eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma Eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Fiammiferi, punto 49).
20.1 Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il
5 diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.”.
Ciò posto, nel caso di specie il primo atto interruttivo è rappresentato dal ricorso notificato in data
19.04.2023 con la conseguenza che il diritto per l'a.s. 2016/2017 e 2017/2018 è da ritenersi prescritto.
Infatti, poiché la prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi, il termine quinquennale di prescrizione per il beneficio relativo all' a.s. 2016/2017 è maturato il 30.11.2021 mentre quello relativo all' a.s. 2017/2018 è maturato il 02.10.2022.
Infatti, ai sensi dell'art. 5 co. 2 DPCM 28 novembre 2016, il primo giorno in cui il docente poteva esercitare il diritto con riferimento all' a.s. 2016/2017 era il 30.11.2016, con la conseguenza che il credito di parte ricorrente relativo al suddetto anno scolastico, in assenza di diffida/notifica del ricorso, si è prescritto il 30.11.2021.
Relativamente agli anni scolastici successivi, parte ricorrente ha comprovato di aver svolto l'incarico conformemente ai sopra menzionati parametri indicati dalla Suprema Corte (inizio prima del 31.12 sino al 30.6).
Pertanto, la domanda è da accogliersi per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023.
Per l'effetto, al docente di ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della carta docenti poiché solo con il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1 co. 121 L. n. 107 cit.).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario, in ragione del valore della controversia, considerata l'attività svolta e la serialità del contenzioso ai sensi del DM n. 55/14 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara la prescrizione del diritto di parte ricorrente relativamente agli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018;
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del
6 beneficio economico di € 500,00 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
- condanna il convenuto, nonché l' , ciascuno per le CP_1 Controparte_3
proprie determinazioni, ad erogare a parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma pari ad euro 2.500,00, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte CP_1 ricorrente, liquidate in complessivi € 1.080,00 per esborsi e compensi professionali (non è stato computato il valore della fase istruttoria non essendo stata svolta attività in tal senso), oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore degli Avv.ti
Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Marcello Frau dichiaratisi antistatari.
Tempio Pausania, 26 febbraio 2025
Il giudice
Ugo Iannini
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