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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/05/2025, n. 1707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1707 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 6711/2023 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Mario Cigna Presidente Relatore dr.ssa Alessandra Cesi Giudice dr.ssa Caterina Stasi Giudice in nome del popolo italiano, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella procedura iscritta al n. 6711/2023 R.G. promossa
DAL
Sig (cognome (nome), nato il [...] in NIGERIA, rappresentato e Pt_1 Pt_2 difeso dall'avv. CANTORE DOMENICO, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore
RESITENTE CONTUMACE
Con ricorso depositato in data 9.10.2023, il (cognome) (nome), nato il Pt_1 Pt_2
01/10/1995 in NIGERIA, ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, accogliere il ricorso e per l'effetto annullare il provvedimento emesso dal Questore della
Provincia di il giorno 4.08.2023, notificato in data 29.09.2023, con il quale è stato CP_1 decretato il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per “motivi di protezione speciale”, e riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato od in subordine la protezione sussidiaria nonché in ulteriore subordine la protezione per casi speciali.
Il non si è costituito e, verificata la regolarità del contraddittorio, se ne Controparte_1 dichiara la contumacia. Sono stati acquisiti in atti certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, nonché informativa aggiornata dalla Questura di da cui si evince che il ricorrente non è gravato da CP_1 nessun precedenti penali e/o di polizia.
All'udienza del 5-5-2025 previa discussione della causa innanzi al Collegio e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note scritte, il fascicolo veniva rimesso in decisione per la sentenza.
* * * * * * *
Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorrente ha introdotto il giudizio che ha per oggetto l'impugnazione del rifiuto di rinnovo del permesso umanitario emesso dalla Questura di CP_1 ma ha investito il Tribunale anche della domanda di protezione internazionale. Nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, della domanda di riconoscimento di una misura di protezione internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria), deve dichiararsi l'inammissibilità. Nel nostro ordinamento, infatti, il richiedente protezione internazionale può adire l'autorità giudiziaria solo dopo che la sua domanda sia stata esaminata dall'autorità amministrativa. Il sopravvenire di circostanze riferibili alla sua situazione personale o alla situazione del suo Paese di origine, e astrattamente integranti il diritto alla protezione internazionale, giustifica infatti la presentazione di una nuova istanza, sulla quale la Commissione Territoriale torna a pronunciarsi, dopo il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 29 c. 1 bis d. lgs. 25/2008. Nel caso di specie l'accertamento circa la inesistenza dei presupposti per il riconoscimento di una misura di protezione internazionale è da ritenersi definitivo, in quanto il provvedimento della Commissione che negava al ricorrente la protezione internazionale è già stato oggetto di impugnazione davanti al Tribunale competente. Il ricorrente ha poi proposto una nuova istanza, definita con provvedimento di inammissibilità dalla
Commissione Territoriale competente.
Nell'odierno giudizio, dunque, il ricorrente intende sottoporre alla cognizione del giudice una domanda di riconoscimento della protezione internazionale che ha già reiterato in via amministrativa e sulla quale la Commissione ha già espresso una decisione di inammissibilità.
Il parere espresso dalla Commissione competente a seguito della domanda avanzata dall'istante di solo riconoscimento della protezione speciale, è stato deliberato nell'ambito del procedimento di rilascio di un permesso di natura umanitaria che riguarda l'esistenza o meno dei presupposti del non refoulement di cui all'art. 19 c. 1 e 1.1 d. lgs. 286/98 e non un nuovo accertamento sui presupposti della protezione internazionale.
La domanda di protezione internazionale formulata dal ricorrente deve, pertanto, ritenersi inammissibile.
E comunque, pur sempre in via preliminare, come noto, la latitudine cognitiva del giudice investito di una domanda in subiecta materia, è estesa all'accertamento della sussistenza, alla luce della normativa vigente al momento dell'emissione del provvedimento impugnato (in base al
2 principio tempus regit actum), dei presupposti di legge in capo al ricorrente al fine del rilascio del beneficio invocato. Pertanto, non può ammettersi nel presente giudizio una denuncia dei vizi di legittimità del provvedimento impugnato;
in proposito è sufficiente riportare quanto espresso dalla Suprema Corte con Ordinanza n. 26480 del 9.12.2011: “Il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di protezione internazionale da parte dell'apposita Commissione, non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante alla protezione invocata. Conseguentemente esso non può concludersi con il mero annullamento del diniego in sede amministrativa della protezione stessa, ma deve pervenire alla decisione sulla spettanza o meno del diritto. E infatti la legge (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 10 cit.) stabilisce che la sentenza del tribunale può contenere, alternativamente, il rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, e non anche il puro e semplice annullamento del provvedimento della
Commissione”.
OSSERVA IN DIRITTO
È necessario un excursus storico degli interventi legislativi succedutisi negli ultimi anni.
In data 22.10.2020 è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020 n.130 recante, tra l'altro,
“Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare…” convertito con modificazioni (aventi efficacia dal 20.12.2020) nella L. n.173 del 18 dicembre 2020, pubblicata nella GU n.314 del 19.12.2020.
Con espressa disposizione transitoria l'art.15 comma 1 di detto decreto prevede: “Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore ed allesezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'art 384, secondo comma del codice di procedura civile”.
Occorre, quindi, riportare le aggiunte e modifiche, di cui alle lettere a) ed e) del predetto decreto come convertito nella legge di cui innanzi, apportate al decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286
(T.U. sull'immigrazione).
La lett. a) dell'art.1 comma 1 ha apportato al testo unico la seguente modifica:
“all'art. 5 al comma 6: dopo le parole “Stati contraenti” sono aggiunte le seguenti: “ fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano”.
La lett.e) ha sostituito il comma 1.1. dell' art. 19 del predetto T.U. col seguente:
“1.1.Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione
3 del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n.722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine” (le parti in grassetto sono le aggiunte e modifiche apportate al TUI dal D.L. n.130/2020 aggiornato con le modifiche apportate dalla legge di conversione).
Sempre la lett. e) dopo il comma 1.1. del predetto art. 19 ha inserito il seguente:
“
1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale. Ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Ancora, la lett.e) al comma 2 lettera d-bis: (3.1) al primo periodo dell'art. 19, ha sostituito le parole
“condizioni di salute di particolare gravità” con quelle: “gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie” e al secondo periodo (3.2) ha sostituito le parole “condizioni di salute di particolare gravità” con quelle “di cui al periodo precedente” con l'aggiunta, infine, “e convertibile in premesso di soggiorno per motivi di lavoro”.
Il decreto in esame - occorre precisare - non ha abrogato le disposizioni del D. L. n.113 /2018
(convertito nella legge n.132/2018) con il quale, espungendo qualsiasi riferimento letterale all'istituto della protezione umanitaria, sono stati tipizzati (nell'espresso intento di conferire maggiore determinatezza al dato normativo) i “casi speciali” di permesso di soggiorno (per motivi di protezione sociale; per vittime di violenza domestica;
per particolare sfruttamento lavorativo, rispettivamente ex art. 18, 18 bis e 22 comma 12 quater T.U. Immigrazione), nonché il permesso di soggiorno per cure mediche di particolare gravità (art 19 comma 2 lett. d.bis T.U.I.; “per contingente ed eccezionale calamità naturale” (nuovo art. 20 bis T.U.I.), “per atti di particolare valore civile” (nuovo art 42 bis T.U.I.) ed, infine, il “permesso di soggiorno per protezione speciale” (novellato art. 32 comma 3 e art.19, commi 1.
e 1.1. del T.U.I. nel rispetto del principio di non refoulement per rischio di persecuzione e tortura.
Va però detto che nel sistema della previgente protezione umanitaria, riconducibile al combinato disposto dell'art. 32 comma 3 del d.lgs. n. 25/2008 e degli art. 5, comma 6 e 19 del D. lgs.
n.286/1998, la cui disciplina è stata ritenuta applicabile ratione temporis (cfr. SS.UU n.29459/2019),
a tutte le domande proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) del D.L.n.113/2018 - pur nell'assenza di una definizione legislativa dei "gravi motivi di carattere umanitario" - il riconoscimento della relativa forma di protezione è stata invariabilmente collegata al rispetto dei
4 diritti umani fondamentali riconosciuti dalle convenzioni internazionali e dalla Costituzione italiana (Cass. Sez. un., ord. n. 19393/2009), posti ad indefettibile presupposto.
In particolare, i gravi motivi di carattere umanitario, o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali che impediscono il rientro del richiedente nel suo paese di origine sono stati ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità (ad es. particolari motivi di salute o ragioni di età, o ancora rilevanti traumi subiti), ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità (ad es. guerre civili, conflitti interni, rivolgimenti violenti di regime, catastrofi naturali, rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani subite dal richiedente che hanno lasciato traumi persistenti sulla sua persona).
Fondamentale in tal senso la sentenza della Suprema Corte n. 4455 del 2018 nella quale, si legge:“…I seri motivi di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5 comma 6 cit) alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivoal rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass. sez.un. n. 19393/2009 e
Cass. sez.un. n.5059/2017) non vengono tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore, cosicché costituiscono un catalogo aperto (Cass.n.26566/2013). Con la precisazione che ai fini della relativa individuazione non deve necessariamente ricorrere il fumus persecutionis dovendosi ravvisare l'unico limite imposto, nella differenza della legittimazione rispetto alle altre forme di protezione maggiori con requisiti di accesso ben tipizzati (cfr. Cassaz. n.13079/2019;
n.23604/2017; 21903/2015),
Sicché si è giunti alla conclusione della natura residuale ed atipica di tale forma di protezione:
“Secondo il diritto vivente, la protezione umanitaria ha natura residuale e atipica nell'ambito del sistema pluralistico della protezione internazionale di derivazione europea” (cfr. n.8571/2020, n.21123/2019;
13079/2019, n.13088/2019; n.13079/2019) sottolineando come proprio “l'apertura e la residualità” di tale misura di protezione non risultino compatibili con “tipizzazioni” di alcun genere (cfr.
Cassaz., n.13079/2019, n.13096/2019).
Ed è stato, altresì, affermato il rilievo centrale che assume il c.d. giudizio di comparazione, ossia la valutazione comparativa tra il grado di integrazione sociale effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente nel Paese di origine;
tanto, al fine di verificare se la “compressione” della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani possa essere ritenuta al di sotto del nucleo minimo dei diritti della persona il quale connota la condizione di vulnerabilità.
Con la precisazione che la condizione di vulnerabilità va verificata di volta in volta all'esito di una valutazione individuale della vita privata e familiare del richiedente, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza alla stregua di “un più generale principio di comparazione attenuata, concettualmente caratterizzato da una relazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamente rilevanti” nel senso che “quanto più risulti accertata in giudizio (con valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità se scevra da vizi logico-giuridici che ne inficino la motivazione conducendola al di sotto del minimo costituzionale richiesto dalle stesse sezioni unite con la sentenza 8053/2014) una situazione di particolare o eccezionale vulnerabilità, tanto più è consentito al giudice di valutare con minor rigore il
5 secundum comparationis, costituito dalla situazione oggettiva del paese di rimpatrio, onde la conseguente attenuazione dei criteri rappresentati dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”. (cfr. Cassaz., n. 8819/2020 che richiama i principio affermato in Cass., n.1104/2020).
Quanto innanzi per porre in evidenza come la nuova disciplina, in particolare, con il ripristino nel comma 6 dell'art. 5 del D. Lgs. 1998 dell'inciso: “ fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato Italiano” e la sostituzione del comma 1.1. dell'articolo
19 del medesimo decreto legislativo, abbia in sostanza operato una sorta di reviviscenza della vecchia protezione umanitaria, potenziandone l'applicazione e chiarendo i relativi presupposti, sulle orme del percorso tracciato dai principi affermati nel corso dell'ultimo decennio dalla gran parte dei giudici di merito con l'avallo della Suprema Corte.
Non altra lettura può esser data infatti alla esplicita codificazione in quest'ultima norma del
“diritto al rispetto della propria vita privata e familiare” del richiedente ed alla valutazione dei fondati motivi, al vertice dei quali è posta “la violazione sistematica e grave di diritti umani” con l'indicazione specifica dei quattro criteri di valutazione ai quali deve attenersi l'interprete:
a) natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) il suo effettivo inserimento sociale;
c) la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale;
d) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”.
Alla stregua di tali principi va dunque esaminata la domanda del ricorrente avendo formalizzato la stessa in epoca antecedente, quindi, all'entrata in vigore del cd “Decreto ”, D.L. n. Per_1
20/2023, convertito nella L. n. 50/2023, applicabile a tutte le istanze di protezione internazionale presentate a far data dall'11.03.2023, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno con la nuova dicitura “per protezione speciale”, in base, appunto, alle disposizioni, applicabili al presente giudizio ai sensi della chiara disposizione transitoria dell'art. 15 del D. l. n.130/2020. Nel caso di specie, per quanto riguarda la vita trascorsa in Italia, è doveroso sottolineare che il ricorrente, presente sul T.N. sin dal 2015, ha avviato nel Pase di accoglienza, un sufficiente percorso di integrazione;
egli infatti ha prestato regolare attività lavorativa con continuità e stabilità sin dal 21.11.2016 (cfr in atti modello C2 storico, modelli unilav e buste paga). L'istante ha prodotto, altresì, copia contratto di locazione di immobile concessogli ad uso abitativo regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate competente (cfr in atti) oltre alla certificazione attestante il suo percorso formativo in Italia (cfr in atti certificazione). Deve, quindi, ritenersi che egli stia compiendo un apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale e che, verosimilmente, il suo percorso di integrazione potrà trovare ulteriore sviluppo.
Al contrario, qualora dovesse rientrare in Nigeria, si troverebbe in un contesto privo di punti di riferimento mancando, ormai, da moltissimi anni, con inevitabili difficoltà a reinserirsi da un punto di vista socio-lavorativo, e vanificando così gli sforzi volti all'integrazione e alla costruzione di una certa prospettiva di vita sul territorio italiano
6 Valutata, quindi, la situazione del richiedente alla stregua del Paese di origine, considerata la situazione personale che egli viveva prima della partenza, in comparazione con la vita condotta in Italia, si rileva quindi quella "effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono il presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art.2 Cost.)" richiesta da Cass. 4455/2018; tenuto conto dei suddetti elementi, unitamente al buon comportamento tenuto sul territorio nazionale in base alle risultanze in atti (non risultano precedenti penali né di polizia a suo carico), si ritengono sussistenti allo stato motivi che impediscono il ritorno del richiedente nel Paese di origine.
Va ribadito, altresì, che non sono emerse “ragioni di sicurezza nazionale, ovvero di ordine e sicurezza pubblica”.
Ha pertanto diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli artt. 19 comma1.e 1.1, 5 comma 6 del D.lgs. n.286/1998 e art. 32 comma tre D.lgs. n.
25/2008.
Sulle spese del giudizio Stante la contumacia del resistente, le spese sono irripetibili. CP_1
Si provvede con separato decreto contestuale, ai sensi degli artt. 82 e 83 comma 3-bis D.P.R.115/2002, alla liquidazione dei compensi in favore del difensore del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, così provvede:
dichiara inammissibile la domanda di protezione internazionale;
accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza dei motivi che, ex art. 5 comma 6 ed art. 19 commi 1. e 1.1. del D.lgs. n.286/1998, e 32 comma tre del D.Lgs n.25/2008, impediscono il rientro del ricorrente, Sig (cognome (nome), nato il [...] Pt_1 Pt_2 in NIGERIA, nel suo paese di origine, e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto dello stesso al rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale”;
dispone la trasmissione del presente decreto al Questore ex art. 19 comma 1.2. del D.Lgs. n. 286/1998 per rilascio del permesso di cui innanzi;
spese irripetibili.
Così deciso nella camera di consiglio del 7-5-2025
Il Presidente Relatore
Dr. Mario Cigna
Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del GOP dott.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ai sensi della delibera del CSM dell'1.06.2017.
7
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Mario Cigna Presidente Relatore dr.ssa Alessandra Cesi Giudice dr.ssa Caterina Stasi Giudice in nome del popolo italiano, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella procedura iscritta al n. 6711/2023 R.G. promossa
DAL
Sig (cognome (nome), nato il [...] in NIGERIA, rappresentato e Pt_1 Pt_2 difeso dall'avv. CANTORE DOMENICO, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore
RESITENTE CONTUMACE
Con ricorso depositato in data 9.10.2023, il (cognome) (nome), nato il Pt_1 Pt_2
01/10/1995 in NIGERIA, ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, accogliere il ricorso e per l'effetto annullare il provvedimento emesso dal Questore della
Provincia di il giorno 4.08.2023, notificato in data 29.09.2023, con il quale è stato CP_1 decretato il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per “motivi di protezione speciale”, e riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato od in subordine la protezione sussidiaria nonché in ulteriore subordine la protezione per casi speciali.
Il non si è costituito e, verificata la regolarità del contraddittorio, se ne Controparte_1 dichiara la contumacia. Sono stati acquisiti in atti certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, nonché informativa aggiornata dalla Questura di da cui si evince che il ricorrente non è gravato da CP_1 nessun precedenti penali e/o di polizia.
All'udienza del 5-5-2025 previa discussione della causa innanzi al Collegio e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note scritte, il fascicolo veniva rimesso in decisione per la sentenza.
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Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorrente ha introdotto il giudizio che ha per oggetto l'impugnazione del rifiuto di rinnovo del permesso umanitario emesso dalla Questura di CP_1 ma ha investito il Tribunale anche della domanda di protezione internazionale. Nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, della domanda di riconoscimento di una misura di protezione internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria), deve dichiararsi l'inammissibilità. Nel nostro ordinamento, infatti, il richiedente protezione internazionale può adire l'autorità giudiziaria solo dopo che la sua domanda sia stata esaminata dall'autorità amministrativa. Il sopravvenire di circostanze riferibili alla sua situazione personale o alla situazione del suo Paese di origine, e astrattamente integranti il diritto alla protezione internazionale, giustifica infatti la presentazione di una nuova istanza, sulla quale la Commissione Territoriale torna a pronunciarsi, dopo il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 29 c. 1 bis d. lgs. 25/2008. Nel caso di specie l'accertamento circa la inesistenza dei presupposti per il riconoscimento di una misura di protezione internazionale è da ritenersi definitivo, in quanto il provvedimento della Commissione che negava al ricorrente la protezione internazionale è già stato oggetto di impugnazione davanti al Tribunale competente. Il ricorrente ha poi proposto una nuova istanza, definita con provvedimento di inammissibilità dalla
Commissione Territoriale competente.
Nell'odierno giudizio, dunque, il ricorrente intende sottoporre alla cognizione del giudice una domanda di riconoscimento della protezione internazionale che ha già reiterato in via amministrativa e sulla quale la Commissione ha già espresso una decisione di inammissibilità.
Il parere espresso dalla Commissione competente a seguito della domanda avanzata dall'istante di solo riconoscimento della protezione speciale, è stato deliberato nell'ambito del procedimento di rilascio di un permesso di natura umanitaria che riguarda l'esistenza o meno dei presupposti del non refoulement di cui all'art. 19 c. 1 e 1.1 d. lgs. 286/98 e non un nuovo accertamento sui presupposti della protezione internazionale.
La domanda di protezione internazionale formulata dal ricorrente deve, pertanto, ritenersi inammissibile.
E comunque, pur sempre in via preliminare, come noto, la latitudine cognitiva del giudice investito di una domanda in subiecta materia, è estesa all'accertamento della sussistenza, alla luce della normativa vigente al momento dell'emissione del provvedimento impugnato (in base al
2 principio tempus regit actum), dei presupposti di legge in capo al ricorrente al fine del rilascio del beneficio invocato. Pertanto, non può ammettersi nel presente giudizio una denuncia dei vizi di legittimità del provvedimento impugnato;
in proposito è sufficiente riportare quanto espresso dalla Suprema Corte con Ordinanza n. 26480 del 9.12.2011: “Il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di protezione internazionale da parte dell'apposita Commissione, non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante alla protezione invocata. Conseguentemente esso non può concludersi con il mero annullamento del diniego in sede amministrativa della protezione stessa, ma deve pervenire alla decisione sulla spettanza o meno del diritto. E infatti la legge (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 10 cit.) stabilisce che la sentenza del tribunale può contenere, alternativamente, il rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, e non anche il puro e semplice annullamento del provvedimento della
Commissione”.
OSSERVA IN DIRITTO
È necessario un excursus storico degli interventi legislativi succedutisi negli ultimi anni.
In data 22.10.2020 è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020 n.130 recante, tra l'altro,
“Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare…” convertito con modificazioni (aventi efficacia dal 20.12.2020) nella L. n.173 del 18 dicembre 2020, pubblicata nella GU n.314 del 19.12.2020.
Con espressa disposizione transitoria l'art.15 comma 1 di detto decreto prevede: “Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore ed allesezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'art 384, secondo comma del codice di procedura civile”.
Occorre, quindi, riportare le aggiunte e modifiche, di cui alle lettere a) ed e) del predetto decreto come convertito nella legge di cui innanzi, apportate al decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286
(T.U. sull'immigrazione).
La lett. a) dell'art.1 comma 1 ha apportato al testo unico la seguente modifica:
“all'art. 5 al comma 6: dopo le parole “Stati contraenti” sono aggiunte le seguenti: “ fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano”.
La lett.e) ha sostituito il comma 1.1. dell' art. 19 del predetto T.U. col seguente:
“1.1.Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione
3 del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n.722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine” (le parti in grassetto sono le aggiunte e modifiche apportate al TUI dal D.L. n.130/2020 aggiornato con le modifiche apportate dalla legge di conversione).
Sempre la lett. e) dopo il comma 1.1. del predetto art. 19 ha inserito il seguente:
“
1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale. Ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Ancora, la lett.e) al comma 2 lettera d-bis: (3.1) al primo periodo dell'art. 19, ha sostituito le parole
“condizioni di salute di particolare gravità” con quelle: “gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie” e al secondo periodo (3.2) ha sostituito le parole “condizioni di salute di particolare gravità” con quelle “di cui al periodo precedente” con l'aggiunta, infine, “e convertibile in premesso di soggiorno per motivi di lavoro”.
Il decreto in esame - occorre precisare - non ha abrogato le disposizioni del D. L. n.113 /2018
(convertito nella legge n.132/2018) con il quale, espungendo qualsiasi riferimento letterale all'istituto della protezione umanitaria, sono stati tipizzati (nell'espresso intento di conferire maggiore determinatezza al dato normativo) i “casi speciali” di permesso di soggiorno (per motivi di protezione sociale; per vittime di violenza domestica;
per particolare sfruttamento lavorativo, rispettivamente ex art. 18, 18 bis e 22 comma 12 quater T.U. Immigrazione), nonché il permesso di soggiorno per cure mediche di particolare gravità (art 19 comma 2 lett. d.bis T.U.I.; “per contingente ed eccezionale calamità naturale” (nuovo art. 20 bis T.U.I.), “per atti di particolare valore civile” (nuovo art 42 bis T.U.I.) ed, infine, il “permesso di soggiorno per protezione speciale” (novellato art. 32 comma 3 e art.19, commi 1.
e 1.1. del T.U.I. nel rispetto del principio di non refoulement per rischio di persecuzione e tortura.
Va però detto che nel sistema della previgente protezione umanitaria, riconducibile al combinato disposto dell'art. 32 comma 3 del d.lgs. n. 25/2008 e degli art. 5, comma 6 e 19 del D. lgs.
n.286/1998, la cui disciplina è stata ritenuta applicabile ratione temporis (cfr. SS.UU n.29459/2019),
a tutte le domande proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) del D.L.n.113/2018 - pur nell'assenza di una definizione legislativa dei "gravi motivi di carattere umanitario" - il riconoscimento della relativa forma di protezione è stata invariabilmente collegata al rispetto dei
4 diritti umani fondamentali riconosciuti dalle convenzioni internazionali e dalla Costituzione italiana (Cass. Sez. un., ord. n. 19393/2009), posti ad indefettibile presupposto.
In particolare, i gravi motivi di carattere umanitario, o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali che impediscono il rientro del richiedente nel suo paese di origine sono stati ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità (ad es. particolari motivi di salute o ragioni di età, o ancora rilevanti traumi subiti), ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità (ad es. guerre civili, conflitti interni, rivolgimenti violenti di regime, catastrofi naturali, rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani subite dal richiedente che hanno lasciato traumi persistenti sulla sua persona).
Fondamentale in tal senso la sentenza della Suprema Corte n. 4455 del 2018 nella quale, si legge:“…I seri motivi di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5 comma 6 cit) alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivoal rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass. sez.un. n. 19393/2009 e
Cass. sez.un. n.5059/2017) non vengono tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore, cosicché costituiscono un catalogo aperto (Cass.n.26566/2013). Con la precisazione che ai fini della relativa individuazione non deve necessariamente ricorrere il fumus persecutionis dovendosi ravvisare l'unico limite imposto, nella differenza della legittimazione rispetto alle altre forme di protezione maggiori con requisiti di accesso ben tipizzati (cfr. Cassaz. n.13079/2019;
n.23604/2017; 21903/2015),
Sicché si è giunti alla conclusione della natura residuale ed atipica di tale forma di protezione:
“Secondo il diritto vivente, la protezione umanitaria ha natura residuale e atipica nell'ambito del sistema pluralistico della protezione internazionale di derivazione europea” (cfr. n.8571/2020, n.21123/2019;
13079/2019, n.13088/2019; n.13079/2019) sottolineando come proprio “l'apertura e la residualità” di tale misura di protezione non risultino compatibili con “tipizzazioni” di alcun genere (cfr.
Cassaz., n.13079/2019, n.13096/2019).
Ed è stato, altresì, affermato il rilievo centrale che assume il c.d. giudizio di comparazione, ossia la valutazione comparativa tra il grado di integrazione sociale effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente nel Paese di origine;
tanto, al fine di verificare se la “compressione” della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani possa essere ritenuta al di sotto del nucleo minimo dei diritti della persona il quale connota la condizione di vulnerabilità.
Con la precisazione che la condizione di vulnerabilità va verificata di volta in volta all'esito di una valutazione individuale della vita privata e familiare del richiedente, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza alla stregua di “un più generale principio di comparazione attenuata, concettualmente caratterizzato da una relazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamente rilevanti” nel senso che “quanto più risulti accertata in giudizio (con valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità se scevra da vizi logico-giuridici che ne inficino la motivazione conducendola al di sotto del minimo costituzionale richiesto dalle stesse sezioni unite con la sentenza 8053/2014) una situazione di particolare o eccezionale vulnerabilità, tanto più è consentito al giudice di valutare con minor rigore il
5 secundum comparationis, costituito dalla situazione oggettiva del paese di rimpatrio, onde la conseguente attenuazione dei criteri rappresentati dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”. (cfr. Cassaz., n. 8819/2020 che richiama i principio affermato in Cass., n.1104/2020).
Quanto innanzi per porre in evidenza come la nuova disciplina, in particolare, con il ripristino nel comma 6 dell'art. 5 del D. Lgs. 1998 dell'inciso: “ fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato Italiano” e la sostituzione del comma 1.1. dell'articolo
19 del medesimo decreto legislativo, abbia in sostanza operato una sorta di reviviscenza della vecchia protezione umanitaria, potenziandone l'applicazione e chiarendo i relativi presupposti, sulle orme del percorso tracciato dai principi affermati nel corso dell'ultimo decennio dalla gran parte dei giudici di merito con l'avallo della Suprema Corte.
Non altra lettura può esser data infatti alla esplicita codificazione in quest'ultima norma del
“diritto al rispetto della propria vita privata e familiare” del richiedente ed alla valutazione dei fondati motivi, al vertice dei quali è posta “la violazione sistematica e grave di diritti umani” con l'indicazione specifica dei quattro criteri di valutazione ai quali deve attenersi l'interprete:
a) natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) il suo effettivo inserimento sociale;
c) la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale;
d) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”.
Alla stregua di tali principi va dunque esaminata la domanda del ricorrente avendo formalizzato la stessa in epoca antecedente, quindi, all'entrata in vigore del cd “Decreto ”, D.L. n. Per_1
20/2023, convertito nella L. n. 50/2023, applicabile a tutte le istanze di protezione internazionale presentate a far data dall'11.03.2023, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno con la nuova dicitura “per protezione speciale”, in base, appunto, alle disposizioni, applicabili al presente giudizio ai sensi della chiara disposizione transitoria dell'art. 15 del D. l. n.130/2020. Nel caso di specie, per quanto riguarda la vita trascorsa in Italia, è doveroso sottolineare che il ricorrente, presente sul T.N. sin dal 2015, ha avviato nel Pase di accoglienza, un sufficiente percorso di integrazione;
egli infatti ha prestato regolare attività lavorativa con continuità e stabilità sin dal 21.11.2016 (cfr in atti modello C2 storico, modelli unilav e buste paga). L'istante ha prodotto, altresì, copia contratto di locazione di immobile concessogli ad uso abitativo regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate competente (cfr in atti) oltre alla certificazione attestante il suo percorso formativo in Italia (cfr in atti certificazione). Deve, quindi, ritenersi che egli stia compiendo un apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale e che, verosimilmente, il suo percorso di integrazione potrà trovare ulteriore sviluppo.
Al contrario, qualora dovesse rientrare in Nigeria, si troverebbe in un contesto privo di punti di riferimento mancando, ormai, da moltissimi anni, con inevitabili difficoltà a reinserirsi da un punto di vista socio-lavorativo, e vanificando così gli sforzi volti all'integrazione e alla costruzione di una certa prospettiva di vita sul territorio italiano
6 Valutata, quindi, la situazione del richiedente alla stregua del Paese di origine, considerata la situazione personale che egli viveva prima della partenza, in comparazione con la vita condotta in Italia, si rileva quindi quella "effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono il presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art.2 Cost.)" richiesta da Cass. 4455/2018; tenuto conto dei suddetti elementi, unitamente al buon comportamento tenuto sul territorio nazionale in base alle risultanze in atti (non risultano precedenti penali né di polizia a suo carico), si ritengono sussistenti allo stato motivi che impediscono il ritorno del richiedente nel Paese di origine.
Va ribadito, altresì, che non sono emerse “ragioni di sicurezza nazionale, ovvero di ordine e sicurezza pubblica”.
Ha pertanto diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli artt. 19 comma1.e 1.1, 5 comma 6 del D.lgs. n.286/1998 e art. 32 comma tre D.lgs. n.
25/2008.
Sulle spese del giudizio Stante la contumacia del resistente, le spese sono irripetibili. CP_1
Si provvede con separato decreto contestuale, ai sensi degli artt. 82 e 83 comma 3-bis D.P.R.115/2002, alla liquidazione dei compensi in favore del difensore del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, così provvede:
dichiara inammissibile la domanda di protezione internazionale;
accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza dei motivi che, ex art. 5 comma 6 ed art. 19 commi 1. e 1.1. del D.lgs. n.286/1998, e 32 comma tre del D.Lgs n.25/2008, impediscono il rientro del ricorrente, Sig (cognome (nome), nato il [...] Pt_1 Pt_2 in NIGERIA, nel suo paese di origine, e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto dello stesso al rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale”;
dispone la trasmissione del presente decreto al Questore ex art. 19 comma 1.2. del D.Lgs. n. 286/1998 per rilascio del permesso di cui innanzi;
spese irripetibili.
Così deciso nella camera di consiglio del 7-5-2025
Il Presidente Relatore
Dr. Mario Cigna
Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del GOP dott.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ai sensi della delibera del CSM dell'1.06.2017.
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