Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/06/2025, n. 2180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2180 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
Sezione Protezione Internazionale
Il Giudice Unico, dott.ssa Barbara Fabbrini, nella causa iscritta a ruolo generale n. 2023/5376
Tra
, difesa dall' avv. Roberto FIVIZZANI Parte_1 contro
difesa ex lege da Avvocatura Distrettuale dello Stato - Firenze Controparte_1
all'esito dell'udienza del 19 giugno 2025, il giudice ha assunto la causa in decisione ex art 281 sexies cpc u.c. con 30 gg per la sentenza ed ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies e sexies cpc
1. I fatti di lite e lo svolgimento del processo.
Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 19 bis D. Lgs. 150/2011, depositato in data 26/04/2023,
nata ad [...] il [...] e dimorante in Massa MA (GR) Parte_1 viale Antonio Gramsci n. 1/c, c.f: , chiede le sia riconosciuto lo status di C.F._1 apolide con ogni conseguenziale altro provvedimento e rilascio di relativo permesso di soggiorno.
La ricorrente deduce in fatto quanto segue:
– è nata il [...] in Francia ad [...], da nata a [...] (ex Parte_2
Iugoslavia) il 15-5-1968, senza lavoro e senza fissa dimora, poi riconosciuta il 10-1-1995 ad
ES da nato a [...] (ex Iugoslavia) il 26-9-1964 e da Parte_3
(come da copia integrale dell'atto di nascita rilasciato dall'Ufficiale Parte_2 di Stato civile del Comune di ES - Alpi Marittime - Francia il 13-5-2016 - doc. n.
1 - ed estratto dell'atto di nascita - doc. n. 2);
– è successivamente arrivata in Italia, ancora minorenne, accompagnata dal fratello, dove è stata accolta nel centro per minori nel comune di QU (Si) fino alla età Persona_1 di 15 anni (i genitori erano decaduti dalla potestà genitoriale), vivendo per un certo periodo anche in affidamento a Firenze;
– all'età di 14-15 anni ha abbandonato volontariamente il centro ed ha raggiunto i suoi genitori che in quel momento erano in Belgio, e lì è rimasta fino ai 18 anni;
pagina 1 di 6
Massa MA, dal quale ha avuto due figli, nato a [...] il [...] Persona_2
e nata a [...] il [...] (cfr. doc.n. 3 e 4); Persona_3
– ora vive stabilmente a Massa MA, in viale Antonio Gramsci 1c, con i figli ed il compagno, il quale lavora come operaio a Piombino presso la società NI spa (cfr. certificato di stato di famiglia e residenza dei familiari doc. nn. 5 e 6), e si occupa della gestione della casa e della crescita dei figli, ma non lavora.
In diritto, pertanto, riteneva la domanda giustificata, in quanto:
– non ha documenti d'identificazione personale, né ha potuto sinora ottenerli, in quanto, pur essendo nata in [...], i suoi genitori non erano cittadini francesi e quindi non poteva avere la cittadinanza francese, atteso che, in Francia, la cittadinanza non spetta per jus soli, ma solo se si è figli di cittadini francesi;
– essendo i genitori nati nella ex Iugoslavia, non erano neppure cittadini Iugoslavi, lo stato iugoslavo essendosi dissolto agli inizi degli anni '90 e avendo dato origine a distinte repubbliche, per cui alla figlia non potevano trasmettere la cittadinanza Iugoslava che non avevano;
– in particolare, non può neppure ottenere la cittadinanza della Bosnia Erzegovina, Stato in cui si trovano le città di origine dei genitori, perché non possiede i requisiti prescritti dalla legge bosniaca, secondo cui la cittadinanza “per origine” può essere riconosciuta esclusivamente a chi sia nato all'estero da almeno un genitore bosniaco, dopo l'entrata in vigore della Costituzione del nuovo Stato (1995, mentre la ricorrente è nata nel 1993);
– senza cittadinanza e non potendo ottenerla, essendo non applicabili tutte le altre ipotesi previste per acquisire la cittadinanza (nascita, adozione, naturalizzazione), la stessa presentava al (nel novembre 2017) istanza per il riconoscimento dello Controparte_1 status di apolide ex art. 17 DPR n.572/1993 allo scopo di vedere finalmente regolarizzata la sua posizione in Italia e potere in seguito ottenere la cittadinanza italiana (cfr doc. n. 7);
– la procedura si è protratta sino al 2022, quando la domanda è stata respinta “per carenza di interesse”, dopo che è stata richiesta documentazione che la ricorrente non è stata in grado di fornire, per cui le è anche stato revocato il permesso di soggiorno che aveva ottenuto in attesa dell'esito della suddetta domanda (cfr. doc. n. 8);
– è vissuta prevalentemente in Italia e non ha intrattenuto o intrattiene legami significativi con altri Stati e non possiede la cittadinanza di altri stati, né è nelle condizioni giuridiche o fattuali per poterla ottenere;
– attualmente, non ha permesso di soggiorno, per cui non ha più tessera sanitaria, non ha documenti di riconoscimento, non risulta nei certificati di residenza o stato di famiglia dei propri congiunti, ed è di fatto invisibile per lo Stato italiano.
Il si è costituito in giudizio, eccependo: Controparte_1
a) la competenza dell'iter amministrativo per il riconoscimento dell'apolidia, talché la scelta della ricorrente di adire l'Autorità giudiziaria non era giustificato, né poteva portare ad una condanna alle spese dell'Amministrazione;
b) nel merito, successivamente alla costituzione della Repubblica di Bosnia ed
Erzegovina, la legge n. 1/97 del 16 dicembre 1997 ha introdotto una serie di norme volte a pagina 2 di 6 consentire l'acquisto della cittadinanza alle persone che avevano abbandonato quei territori e ai loro discendenti, norme che sarebbero applicabili anche alla ricorrente;
c) la ricorrente non avrebbe dimostrato, con riferimento alla normativa attualmente in vigore nel proprio Paese di origine, di non essere in possesso e di non poter acquistare la cittadinanza di quello Stato, pur avendone fatto richiesta.
All'udienza di comparizione fissata per il 21/11/2023, la parte ricorrente precisava le proprie conclusioni in conformità all'atto introduttivo;
successivamente, all'udienza del 01/10/2024 il Giudice richiedeva informazioni alla P.A. (Servizi sociali) per verificare la possibilità di ottenere informazioni e/o documenti di identificazione personale della ricorrente;
all'udienza del 21/01/2025 si procedere all'audizione della ricorrente.
All'udienza del 20.5.2025 veniva assunta a informatore la dott.ssa , già addetta Persona_4
i Servizi sociali del Comune di Fiorenze che seguirono la ricorrente, allora minorenne e alla successiva udienza del 19.6.2025 la causa era trattenuta in decisione ex art 281 sexies cpc con 30 gg di tempo per deposito sentenza.
2. Il quadro normativo.
Afferma preliminarmente il Giudice la propria competenza, ai sensi del D.L. 17 febbraio 2017,
n. 13, convertito con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, in cui è stato previsto che la competenza delle “Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea” si estenda anche alle controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia. Il presente procedimento segue quindi il rito sommario di cognizione, ai sensi del D.Lgs. 150/2011 e degli artt. 281 decies ss. c.p.c.; la competenza è fissata in base al luogo di dimora (Massa MA, Gr) del richiedente lo status di apolidia.
Inoltre occorre rilevare l'ammissibilità del ricorso al procedimento giudiziale di accertamento della condizione di apolidia in via autonoma rispetto a quello amministrativo, costituendo tale accertamento un “doppio binario”, come sostenuto dalla Cassazione secondo la quale: “Correttamente
[…] ha ritenuto sussistere per l'apolide la facoltà alternativa di ottenere "il riconoscimento amministrativo o giudiziale" della sua condizione, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento dei diritti dell'apolide che, in quanto accertamento negativo di ogni cittadinanza, incide sui diritti soggettivi dell'istante, come tali oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (che decide su di essi di regola con sentenza: S.U. 27 gennaio 1995 n. 1000 e 7 luglio 1993 n. 7441). Solo il giudice ordinario può essere adito a tutela di tali posizioni soggettive, ai sensi degli artt. 24, 25 e 113 Cost. (su tale diritto, anche dell'apolide, cfr. S.U. 8 febbraio 2001 n. 46 e Cass. 28 giugno 2007 n. 14918)” (Cass. SS. UU. n.
28873/2008).
Il termine “apolide” risulta qualificare una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino, per applicazione della sua legislazione (cfr. art. 1 Convenzione di New York 1954).
Secondo l'art. 16 della L.
5.2.1992 n. 91, “
1. L'apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili”, mentre ai sensi dell'art 9 comma 1 lett.e) della detta L. 91/1992:”
1. La cittadinanza italiana puo' essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del
Ministro dell'interno: … e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica”. pagina 3 di 6 Quindi in base all'art. 1 della Convenzione deve considerarsi apolide colui che non è considerato come cittadino da nessuno Stato, ai sensi della legge nazionale.
L'interpretazione dell'art. 1, comma 1, della Convenzione di New York del 1954, resa esecutiva in Italia con L. n. 306 del 1962, offerta dalla Cassazione nella sentenza a Sezioni Unite n. 28873/2008,
e confermata in più pronunce successive (ex multis Cass. n. 28153/2017, Cass. n. 16114/2019), definisce apolide “colui che si trova in un paese di cui non è cittadino, provenendo da altro paese del quale ha formalmente o sostanzialmente perso la cittadinanza, tanto che non vi può più rientrare in via definitiva”. Con tale definizione la Cassazione ha voluto dare un più ampio respiro all'accertamento della condizione di apolidia, evidenziando l'insufficienza della valutazione del mero riscontro formale dei documenti acquisiti, valorizzando invece una valutazione sulla “complessiva situazione sostanziale del soggetto rispetto allo Stato o agli Stati di riferimento” (Cass. 28153/2017; Cass. n. 28873/2008).
Infatti in termini di stretto rigore, sarebbe infatti necessario che il ricorrente dimostrasse di non essere più o, come nel caso di specie di non essere mai stato, cittadino di alcuno Stato.
Ciò costituirebbe all'evidenza una probatio diabolica, tanto che la giurisprudenza ha attenuato l'onere della prova in capo al ricorrente sotto due diversi profili: da un lato, ritiene sufficiente che il ricorrente fornisca una prova di natura anche solo indiziaria del mancato possesso di una cittadinanza, dall'altro lato, richiede che tale prova sia fornita solo con riferimento a quei Paesi con i quali il ricorrente intrattiene o abbia intrattenuto rapporti rilevanti che abbiano dato vita a collegamenti effettivi. Inoltre, ai fini dell'accertamento delle condizioni per acquistare lo status di apolide occorre valutare complessivamente la situazione sostanziale e non fermarsi ad un esame (meramente) formalistico dei riscontri documentali o più in generale probatori acquisiti (Cfr. Cass. civ. Sez. I, n.
28153 del 24 novembre 2017; Cass. SS.UU. 13338/2008).
Deve rilevarsi come tale interpretazione è in linea anche con i principi espressi in materia dalla
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (fra le altre, c. Ungheria, 42321/15, 12 maggio 2020; Persona_5 si veda anche la comunicazione al Governo italiano Dabetic c. Italia, 31149/12, 6 luglio 2021) secondo la quale, in considerazione della vulnerabilità in cui si trovano i soggetti privi di cittadinanza, non possono essere frapposti ostacoli eccessivi al riconoscimento dello status di apolide, laddove questo si ripercuota in maniera negativa sul loro diritto al rispetto della vita privata e familiare.
3. Il merito della decisione.
Tanto premesso, venendo al caso di specie, il Tribunale ritiene che la domanda meriti accoglimento in quanto, alla luce della documentazione prodotta, la richiedente ha dimostrato di non avere acquisito e di non essere nelle condizioni di poter acquisire la cittadinanza degli Stati con i quali presenta elementi di collegamento, cioè quella francese per essere nata in [...] e quella bosniaca, per essere i genitori originari della zona geografica oggi facente parte dello Stato di Bosnia Erzegovina, nato dalla dissoluzione della ex Jugoslavia.
a) Quanto alla Francia, risulta documentato e non contestato che la cittadinanza spetti solo se si è figli di cittadini francesi, e non è il caso in questione.
b) Quanto alla ex Jugoslavia, questo Stato si è dissolto e non è stato sostituito od occupato da uno nuovo, ma da distinte repubbliche, per cui la cittadinanza Iugoslava non è stata trasmessa dai genitori, che là erano nati (circostanza non contestata), alla figlia, odierna ricorrente.
c) Quanto infine alla cittadinanza della Bosnia Erzegovina (Stato in cui oggi si trovano le città di origine dei genitori), l'allegazione attorea di non possedere i requisiti prescritti dalla legge pagina 4 di 6 bosniaca, secondo cui la cittadinanza “per origine” può essere riconosciuta esclusivamente a chi sia nato all'estero da almeno un genitore bosniaco, dopo l'entrata in vigore della Costituzione del nuovo Stato (1995, mentre la ricorrente è nata nel 1993), è stata contestata dall'Amministrazione sulla base del criterio dell'onere della prova, cioè della mancata dimostrazione di non poter acquisire, sotto nessun profilo normativo, la cittadinanza bosniaca.
Sul punto, si reperiscono alcuni precedenti giurisprudenziali, che questo Ufficio ritiene di condividere per la loro chiarezza ed attinenza al caso di specie: “Nei giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento dello "status" di apolide, il richiedente è tenuto ad allegare specificamente di non possedere la cittadinanza dello Stato o degli Stati con cui intrattenga o abbia intrattenuto legami significativi e di non essere nelle condizioni giuridiche e/o fattuali di ottenerne il riconoscimento alla luce dei sistemi normativi applicabili, operando il principio dell'attenuazione dell'onere della prova ed il conseguente obbligo di cooperazione istruttoria officiosa del giudice del merito soltanto al fine di colmare lacune probatorie derivanti dalla necessità di conoscere specificamente i sistemi normativi o procedimentali riguardanti la cittadinanza negli Stati di riferimento e di assumere informazioni o svolgere approfondimenti istruttori presso le autorità competenti” (Cass. civ., Sez. I, Sentenza 24/11/2017, n. 28153).
“L'onere della prova gravante sul richiedente lo "status" di apolide deve ritenersi attenuato, poiché quest'ultimo, oltre a godere della titolarità dei diritti della persona la cui attribuzione è svincolata dal possesso della cittadinanza, beneficia, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa vigente, di un trattamento giuridico analogo a quello riconosciuto ai cittadini stranieri titolari di una misura di protezione internazionale;
ne consegue che eventuali lacune o necessità di integrazioni istruttorie per la suddetta dimostrazione possono essere colmate mediante l'esercizio di poteri-doveri officiosi da parte del giudice, che può richiedere informazioni o documentazione alle Autorità pubbliche competenti dello Stato italiano, di quello di origine o di quello verso il quale possa ravvisarsi un collegamento significativo con il richiedente medesimo. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha riformato la decisione impugnata, che aveva negato il riconoscimento dello
"status" di apolide invocato dalla ricorrente, non avendo quest'ultima provato che i genitori fossero originari della Bosnia Erzegovina, né che lei non fosse cittadina degli Stati con i quali aveva un collegamento più stretto, ritenendo che la prima di tali circostanze non potesse formare oggetto del sindacato del giudice di secondo grado perché non contestata puntualmente dalla parte costituita in prime cure ed esclusa dall'oggetto dell'impugnazione, ed altresì omettendo di verificare se la legge bosniaca sulla cittadinanza, "ratione temporis" applicabile, contenesse regole sulla base delle quali poter attribuire la cittadinanza bosniaca alla cittadina straniera” (Cass. civ., Sez. VI, Sentenza 03/03/2015, n. 4262).
Quanto al caso concreto, le informazioni assunte mediante la deposizione della dott.ssa
[...]
, già addetta ai Servizi Sociali del Comune di Firenze, che seguì la ricorrente, allora minore di Per_4 età, confermano la condizioni di sostanziale precarietà delle fasi di crescita della ricorrente, la quale, abbandonata dai genitori, vissuta per tutta l'infanzia con i nonni (rom bosniaci), itinerante in campi nomadi, fu data in affidamento e poi assegnata a diverse strutture, dalle quali si è successivamente allontanata, per vivere per conto proprio, cercando anche di riunirsi ai genitori, in quella che sembra essere una condizione di precarietà e di illegalità.
pagina 5 di 6 Anche la richiesta di documentazione ex art. 213 c.p.c. non ha portato a risultati concreti, essendo stato riferito che la stessa, stante il tempo trascorso, non è attualmente più disponibile.
L'audizione della ricorrente ha confermato poi tutti i passaggi sopra descritti, da cui si deduce l'attuale impossibilità di ottenere documenti di identificazione personale, in particolare il permesso di soggiorno, per una persona che le vicende della vita hanno invece portato ad un buon grado di integrazione sociale.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la valutazione dell'onere della prova gravante sulla ricorrente deve necessariamente prendere in considerazione le difficoltà intrinseche e specifiche del propria condizione di figlia di genitori nomadi, a loro volta figli di nomadi, nel provare l'apolidia, talché una sua rigorosa applicazione minerebbe l'oggetto e l'obiettivo della protezione concessa agli apolidi dalla Convenzione di New York del 1954, che l'Italia ha adottato, alla luce, in particolare, degli effetti del rigetto della domanda.
Questo Ufficio, ritiene pertanto di adottare lo stesso standard di raggiungimento della prova di quello adottato per il riconoscimento dello status di rifugiato, cioè che si ritenga adempiuto quando, come nel caso di specie, si giunga a concludere ragionevolmente che il soggetto non è considerato quale cittadino da nessuno Stato nel quadro del proprio ordinamento giuridico.
Alla luce di quanto è emerso fino ad ora, appare evidente che il ricorrente è nato privo di cittadinanza e, sostanzialmente, non ha titolo per ottenere quella di nessuno degli Stati con cui ha instaurato un collegamento rilevante.
Si deve ritenere, la ricorrente quindi, priva di qualunque cittadinanza e, come tale, suscettibile di essere dichiarato apolide.
Quanto alle spese di lite, considerato che le ragioni che hanno portato all'accoglimento della domanda sono emerse, almeno in parte, nel corso del giudizio, nonché in considerazione della concorrente possibilità di attendere il decorso dell'iter amministrativo sulla stessa, sussistono gravi ed eccezionali motivi (in analogia con la sentenza della Corte Costituzionale del 19.4.2018, n. 77 sulla compensazione delle spese di lite) per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso,
1) Riconosce lo status di apolide in capo a nata ad [...] il Parte_1
23.07.1993 e dimorante in Massa MA (GR) viale Antonio Gramsci n. 1/c, c.f:
; C.F._1
2) spese interamente compensate.
dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Firenze, 20/06/2025 il Giudice
Dott. ssa Barbara Fabbrini
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