TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/03/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3643/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 3643 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023 vertente
T R A
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Felice Circeo, 1 c.f.: nella qualità di Legale Rappresentante pro-tempore della C.F._1 con sede in 04022 Fondi (LT), alla Via San Felice Circeo, 1 P.iva TE
nonché in proprio e nella qualità di erede del Sig. ; P.IVA_1 NA Parte_2
nata a [...], c.a.p. 04023 il 25.03.1972 e residente in [...], c.a.p. 04022 alla Via
[...]
Ripa, 94 c.f: nella qualità di erede del Sig. ; C.F._2 NA [...]
nata a [...], c.a.p. 04023 il 14.06.1974 e residente in [...], c.a.p. 04022 alla CP_2
Via Madonna delle Grazie, 338 c.f.: nella qualità di erede del Sig. C.F._3 NA
e procuratore di sé medesima ex art. 86 c.p.c.; nata a [...], c.a.p. 04022 il Parte_3
20.06.1978 ed ivi residente a[...] c.f.: nella qualità di erede del C.F._4
Sig. , tutte rappresentate e difese - anche ex art. 86 c.p.c. - in virtù di mandato in atti NA dall'Avv. c.f.: , ed elettivamente domiciliate presso il suo Controparte_2 C.F._3 studio in Fondi (LT), c.a.p. 04022 alla Via Madonna delle Grazie, 338, con domicilio p.e.c.
Email_1
OPPONENTI
E
società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai sensi Controparte_3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, con sede legale in Corso Vittorio Emanuele II n. 24/28 Milano,
pagina1 di 19 codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza Lodi, n. , P.IVA_2
e per essa, quale mandataria, con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, CP_4
capitale sociale Euro 41.280.000,00 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di
Verona e codice fiscale p.IVA in persona dell'Avv. Marco Montella, nato P.IVA_3 P.IVA_4
a Reggio Calabria il 21 luglio 1984 (cod. fisc. a tanto abilitato in forza di C.F._5
procura speciale per atto Notaio di Velletri del 19.10.2022 Rep. n. 77770, Persona_2
Racc. 29100 (all. n. 1), rappresentata e difesa in virtu' di procura in atti dall'Avv. Carmine Picone
(codice fiscale – con domicilio eletto ai sensi dell'art. 16 sexies del D. L. CodiceFiscale_6
179/2012 all'indirizzo p.e.c. , Email_2
OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE EX ART. 615 COMMA 1 C.P.C.
CONCLUSIONI
All'udienza del 5.3.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte per la precisazione delle conclusioni, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
, nella qualità di legale rappresentante pro-tempore della Società P.E.&. Parte_1
nonché in proprio e nella qualità di erede del Sig. , unitamente a TE NA
, e tutte e tre nella qualità di eredi Parte_2 Controparte_2 Parte_3
del Sig. , hanno proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto NA
notificato loro in data 19.07.2023, con il quale quale mandataria di CP_4 Controparte_3
ha intimato loro il pagamento della somma di euro 184.799,68, dovuta in forza del
[...]
contratto di mutuo ipotecario del 26.02.2015, rep. n. 2877 racc. n. 1754, a rogito del Notaio Dott.
stipulato tra la e la Persona_3 Controparte_5 [...]
con garanzia ipotecaria e fideiussoria concessa dai sig.ri e TE NA [...]
. Parte_1
A fondamento dell'opposizione hanno dedotto: il difetto di jus postulandi ex art. 77 c.p.c. in capo alla mandataria e il difetto di legittimazione attiva in capo alla creditrice CP_4 [...]
per omessa notifica e/o comunicazione dell'intervenuta cessione del credito ex art. Controparte_3
1264 c.c.; l'esistenza di una precedente pronuncia resa tra le parti opponenti e la banca cedente e relativa alla medesima pretesa creditoria che imponeva un provvedimento di sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c.; la nullità delle clausole contenute nell'art. 7 lett. A, B), C) e D) del pagina2 di 19 contratto di mutuo del 26.02.2015 perché conformi alle clausole contenute nel Modello A.B.I. nel
2003; la violazione dell'art. 1, co 1, lettera b) Legge n. 130/1999 per essere la cessione del credito avvenuta mediante ricorso a Società di “Cartolarizzazione dei crediti”; la violazione artt. 477 co. 1 e.
479 c.p.c. per omessa notifica del titolo esecutivo;
l'inidoneità del mutuo ipotecario a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 co. 1 n. 3 c.p.c.; la nullità del mutuo ipotecario come titolo esecutivo ex art. 474 co. 1 n. 3 c.p.c. per assenza di causa (Pagg. da 10 a 12); la nullità dell'atto di precetto per erroneità e/o inesistenza della pretesa creditoria azionata stante la genericità degli importi intimati;
la violazione ad opera della banca cedente dell'art. 1176 co. 2 c.c. in considerazione dell'esistenza di un'unica linea di credito e di finanziamenti stipulati per estinguere precedenti passività; la nullità del mutuo ipotecario per illeceità della causa, essendo le passività da ripianare generate dall'applicazione di interessi viziati per usura e anatocismo.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la creditrice, contestando le avverse pretese ed insistendo nel rigetto dell'opposizione.
La causa, rigettata l'istanza di sospensione e le istanze istruttorie, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.3.2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
In punto di qualificazione, l'opposizione va ricondotta all'art. 615 c.p.c. essendo in contestazione il diritto del creditore di procedere esecutivamente, ad eccezione del rilievo sollevato con riferimento all'omessa notifica del titolo esecutivo, da riportarsi nell'ambito applicativo dell'art. 617 c.p.c.: nel merito, la stessa non merita accoglimento.
Risulta preliminare all'esame del merito la valutazione dei rapporti del presente giudizio con quello già svoltosi tra gli odierni opponenti e la conclusosi con la sentenza di Controparte_5
primo grado n. 701/2023 e avente ad oggetto l'opposizione avverso un precedente atto di precetto notificato dalla cedente ai debitori: rispetto all'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c., avanzata dagli opponenti già nel proprio atto introduttivo, va ribadito quanto già osservato in sede di ordinanza emessa in corso di causa, ovvero che, essendo il giudizio asseritamente “pregiudicante” già stato definito in primo grado, non potrebbe comunque trovare applicazione l'istituto invocato, potendo al più trovare applicazione la diversa norma di cui all'art. 337 c.p.c.: sul punto la giurisprudenza di legittimità ha infatti più volte affermato che “quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, bensì facoltativa ai sensi dell'art. 337, comma 2,
c.p.c., come si desume dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo (in particolare, dall'art. 282 c.p.c.), alla cui stregua il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la
pagina3 di 19 posizione delle parti in modo diverso rispetto allo stato iniziale della lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sentenza di primo grado” (cfr. Cass. ord. 8885/23).
Ebbene, premesso che il citato art. 337 c.p.c. attribuisce al giudice la mera “facoltà” di sospendere il giudizio nell'ambito del quale sia invocata l'autorità di una sentenza non ancora passata in giudicato, occorre evidenziare come nel caso di specie non vi fosse alcuna necessità di sospendere il giudizio, quantomeno sulla base dei motivi prospettati dalla parte.
In primo luogo, in quanto è da escludere l'esistenza di un rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi: per questione pregiudiziale deve infatti intendersi “quella fattispecie che, essendo esterna al fatto costitutivo del diritto, ne integra il presupposto o, come anche si afferma, quella situazione che ugualmente rappresenta un presupposto dell'effetto dedotto in giudizio, ma che si distingue, attesa la sua autonomia, dal fatto costitutivo sul quale si fonda l'effetto” (cfr. Cass. Sez. U. 26 luglio 2004, n.
14060), laddove viceversa nel caso di specie, il giudizio asseritamente “pregiudicante” ha ad oggetto il medesimo fatto costitutivo del presente giudizio, essendo entrambi stati introdotti al fine di contestare il diritto del creditore (prima della cedente e poi della cessionaria) di agire esecutivamente sulla base del medesimo titolo esecutivo.
In secondo luogo, non può non evidenziarsi come il presupposto per l'applicazione dell'art. 337
c.p.c. è che in un processo sia invocata l'autorità di una sentenza non passata in giudicato e che il giudice non intenda riconoscerne l'autorità sulla base di “un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione […] chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici” (cfr. Cass. 14738/19): nel caso di specie, viceversa, parte opponente ha richiamato il precedente in questione non al fine di invocarne l'autorità ma al contrario facendo presente che, pur avendo la sentenza rigettato i profili di nullità dedotti con riferimento al titolo esecutivo azionato, vi fosse fondato motivo per ritenere il gravame meritevole di accoglimento con conseguente necessità di attendere la relativa definizione;
sicchè è evidente, anche sotto tale profilo, che la fattispecie in esame sfugge del tutto all'ambito applicativo della norma più volte citata.
Vale la pena, ulteriormente, precisare come in ogni caso l'art. 337, comma 2, c.p.c. preveda un'ipotesi di sospensione facoltativa, “con la conseguenza che il giudice può a) sospendere il processo in attesa dell'esito dell'impugnazione (motivando sulle ragioni di opportunità della sospensione del processo pregiudicato e indicando le circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata) oppure b) conformarsi alla decisione impugnata o c) decidere in modo difforme dalla sentenza di primo grado astrattamente pregiudicante, motivando la diversa valutazione” (cfr. Cass. n. 30106/24).
A ben vedere, tuttavia, il rapporto tra i due giudizi non si atteggia affatto in termini di pregiudizialità bensì di litispendenza, seppure parziale: sebbene nel precedente giudizio non fosse pagina4 di 19 parte l'attuale opposta, cessionaria di ma la cedente, la sentenza ivi Controparte_5
pronunciata spiega i propri effetti anche nei confronti della cessionaria, per effetto di quanto previsto all'art. 111 c.p.c. e indipendentemente dall'intervento di quest'ultima nel processo, con la conseguenza che sussiste identità di causa quantomeno in relazione ai motivi sollevati con riferimento al titolo esecutivo;
deve pertanto trovare applicazione l'art. 39 c.p.c., il quale stabilisce che “se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo”.
Ciò porta a confermare ulteriormente l'infondatezza dell'istanza di sospensione formulata dagli opponenti ex art. 295 c.p.c., atteso che “a norma dell'art. 39, comma 1, c.p.c., qualora una stessa causa venga proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, anche se la controversia iniziata in precedenza sia stata già decisa in primo grado e penda ormai davanti al giudice dell'impugnazione, senza che sia possibile la sospensione del processo instaurato per secondo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 337, comma 2, c.p.c., a ciò ostando
l'identità delle domande formulate nei due diversi giudizi” (cfr. Cass. n. 15981/2019).
Va osservato, tuttavia, che la litispendenza sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo è soltanto parziale.
Dal punto di vista soggettivo, infatti, la sentenza n. 701/23 ha dichiarato la nullità del precetto notificato nei confronti dei fideiussori (con statuizione passata in giudicato) con la conseguenza che l'esame dei motivi di opposizione relativi al titolo esecutivo è stato effettuato solo relativamente alla domanda formulata dalla debitrice P.E.&. sicchè è solo con riferimento a tale TE
soggetto che persiste una situazione di identità di causa con il giudizio attualmente pendente in grado di appello, dovendo la litispendenza essere valutata sulla base della situazione processuale esistente al momento della relativa pronuncia (cfr. Cass. n. 4814/24); dal punto di vista oggettivo, inoltre, non risulta esserci identità di motivi quanto alle questioni prospettate in merito alla legittimazione della cessionaria (punti I, II e V dell'atto di citazione), nonché in merito ai vizi di nullità eccepiti con riferimento alla fideiussione (punto IV) e ai motivi di nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo (punto VI), riconducibili all'ambito applicativo dell'art. 617 c.p.c..
CP_ Di conseguenza, va dichiarata la litispendenza con riferimento alla domanda formulata da .
limitatamente ai motivi di cui ai punti VII, VIII, IX e X dell'atto di opposizione. TE
Venendo quindi all'esame delle contestazioni preliminari svolte nei confronti della cessionaria, parte opponente ha evidenziato, da un lato, il difetto di ius postulandi in capo alla mandataria e, dall'altro, il difetto di titolarità del credito in capo alla mandante.
pagina5 di 19 Quanto al primo aspetto, risultano versati agli atti sia la procura speciale con la quale la
[...]
ha conferito alla il potere di agire quale sua “mandataria” sia la Controparte_3 CP_4
procura con la quale quest'ultima ha conferito all'avv. Carmine Picone la rappresentanza processuale;
la circostanza che detti atti non siano stati allegati all'atto di precetto notificato alla controparte è del tutto ininfluente, trattandosi di atto stragiudiziale che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore ad negotia.
Quanto alla legittimazione attiva della creditrice, occorre osservare che la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione (di cessione in blocco), in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 4116/16); inoltre, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”
(Cass.31188/2017).
La giurisprudenza più recente ha, infine, chiarito che “una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (cfr. Cass., Ord. n. 22151 del 05/09/2019); con la conseguenza che “in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” mentre, invece, qualora ad essere oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto sia la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, “detto contratto deve essere certamente oggetto di prova” e, a tal fine, “non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa
pagina6 di 19 effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco”, essendo tuttavia possibile valutare tale avviso “come indizio” dal giudice del merito, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione, come “nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione” (cfr. Cass. ord.
17944/23); deve infatti osservarsi che, essendo il contratto di cessione del credito un contratto a forma libera, la relativa prova non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, potendo dunque la sua esistenza essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, anche indiziario.
Fatta questa premessa, nel caso di specie il credito azionato deriva dal contratto di mutuo fondiario concesso da in data 26.02.2015, facente parte Controparte_5
dei crediti acquisiti da con il contratto di cessione del 13.12.2021, il cui Controparte_3
avviso risulta pubblicato nella GU n. 151 del 21.12.2021, nella quale si descrive la categoria dei crediti ceduti come quella riguardante “tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza
(collettivamente, i “Crediti”). In particolare, i Crediti derivano da, inter alia, finanziamenti ipotecari e chirografari, sorti nel periodo tra il 1° gennaio 1970 e il 1° gennaio 2018”; la formulazione omnicomprensiva dell'avviso consente con ogni evidenza di affermare con assoluta certezza l'inclusione del suddetto credito tra quelli ricompresi nella cessione.
A ciò si aggiunga la circostanza che il codice identificativo del mutuo azionato (come riportato a pagina 16 dello stesso contratto di mutuo) risulta inserito nell'elenco dei crediti ceduti pubblicato ai sensi dell'art.
7.1 comma 6 l. 130/99 e prodotto in atti dall'odierna opposta, il che consente di dissipare ogni dubbio in merito all'inclusione nell'operazione di cessione del credito vantato nei confronti degli odierni opponenti
Nel caso di specie, dunque, la specificità degli elementi descrittivi della categoria di crediti rientrati nel rapporto di cessione risulta di per sé del tutto idonea a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, in quanto “gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”
(Cass.31188/2017).
Deve, pertanto, osservarsi come, essendo il motivo di opposizione rivolto solo a contestare l'inclusione del credito nell'operazione di cessione e non l'esistenza stessa di tale contratto, alcun onere vi fosse per l'opposta di produrre in giudizio tale documento;
né appare fondato il rilievo circa pagina7 di 19 l'omessa notifica ai debitori dell'intervenuta cessione, atteso che pacificamente la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto.
Del tutto irrilevante, poi, al fine di escludere l'efficacia esecutiva del mutuo azionato risulta il provvedimento cautelare emesso, in forza dell'art. 615 comma 1 c.p.c., nell'ambito del precedente giudizio di cognizione, non potendo detto provvedimento spiegare effetti ultrattivi rispetto alla sentenza che ha rigettato la domanda, stante il chiaro disposto di cui all'art. 669 novies c.p.c., pacificamente applicabile ai provvedimenti di sospensione adottati nell'ambito delle opposizioni pre- esecutive.
Sempre relativamente alla posizione della cessionaria, parte opponente ha rilevato come dalla disciplina di cui alla legge 130/99 deriverebbe il divieto in capo alla cessionaria di esigere il pagamento dei crediti ceduti per un importo eccedente il prezzo di cessione: tale conclusione trae le mosse dalla previsione contenuta nell'art. 1 della predetta legge, in forza del quale i crediti oggetto delle operazioni di cartolarizzazione costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, con la conseguenza che non sarebbe consentito alla cessionaria pretendere il pagamento di somme eccedenti il suddetto limite, trattandosi peraltro di società non aventi scopo di lucro.
Tale lettura, tuttavia, contraddice la ratio stessa della citata normativa, che non è posta a tutela del debitore ceduto, la cui posizione debitoria non può certo mutare in conseguenza della cessione del credito (evento del tutto neutrale per il debitore) ma a tutela dei possessori dei titoli emessi dalle cd. società veicolo per finanziare l'operazione di acquisto: in questo senso, ad esempio, la giurisprudenza più recente – peraltro citata dagli opponenti – esclude che i debitori ceduti possano opporre in compensazione, al cessionario, controcrediti da essi vantati verso il cedente o proporre domande riconvenzionali in quanto “significherebbe andare ad incidere, in modo imprevedibile, su quel "patrimonio separato a destinazione vincolata" di cui si diceva, "scaricandone", così, le conseguenze sul pubblico dei risparmiatori ai quali spetta, invece, ed in via esclusiva, il valore del medesimo” (cfr. Cass. n. 13735/22).
E' allora evidente che se il vincolo di destinazione è posto a tutela dei risparmiatori lo stesso non può che operare solo rispetto agli atti dispositivi in grado di incidere negativamente sul patrimonio separato, non costituendo viceversa un limite ai possibili incrementi di valore di tale patrimonio.
Passando all'esame dell'unico motivo di opposizione inquadrabile nell'ambito dell'art. 617 c.p.c., parte opponente ha eccepito la violazione degli artt. 477 e 479 c.p.c., per non avere la creditrice notificato, anteriormente o unitamente all'atto di precetto, il titolo esecutivo: deve tuttavia osservarsi come nel caso in esame dette norme debbano ritenersi derogate dalla previsione di cui all'art. 41
pagina8 di 19 TUB, che esonera il creditore fondiario dall'obbligo di notifica del titolo esecutivo e che trova applicazione “sia quando l'espropriazione è rivolta nei confronti del debitore, sia in caso di esecuzione intrapresa nei confronti del terzo proprietario e, cioè, di un soggetto diverso dal debitore contrattuale”
(cfr. Cass. n. 27848/2022), ivi compresi i successori a titolo universale (“per la realizzazione del credito nascente da mutui ipotecari, gli istituti di credito fondiario, ai sensi degli artt. 20, comma 3, 40 e 43 del R.D. 16 luglio 1905 n. 646, possono promuovere azione esecutiva sull'immobile ipotecato senza notifica del titolo contrattuale esecutivo anche nei confronti dei successori a titolo universale o particolare del debitore e degli aventi causa”: così Cass. 2755/92 richiamata nella citata pronuncia).
Peraltro, non è di ostacolo alla classificabilità del mutuo in questione quale mutuo fondiario la dicitura di “mutuo ipotecario a tasso variabile” utilizzata nel contratto, atteso che, indipendentemente dall'espresso richiamo contenuto nel contratto, l'art. 38 TUB definisce credito fondiario come quello avente “per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili”; essendo, pertanto, il carattere fondiario una caratteristica del credito e non una tipologia contrattuale, la disciplina di privilegio dettata dagli artt. 38 TUB e ss. deve ritenersi applicabile in presenza di ogni finanziamento di medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado.
In linea con la suesposta definizione normativa, il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito ha avuto modo di chiarire che “il mutuo (o il finanziamento) fondiario non è un mutuo di scopo, non essendo strutturalmente previsto, per la sua validità, che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere destinata a una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire;
nè - si è detto - l'istituto mutuante è abilitato a controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato, quel mutuo, dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili (rustici o urbani) di una garanzia ipotecaria” (cfr., ex multis, Cass.
Civ., sez. III, 14.4.2021, n. 9838).
Nel caso di specie, è sufficiente osservare le pattuizioni contrattuali per constatare che il finanziamento (di medio termine, atteso l'obbligo di restituzione della somma mutuata in dieci anni) è in effetti assistito da garanzia ipotecaria di primo grado, atteso che le parti datrici di ipoteca danno atto che sugli immobili ipotecati preesisteva una precedente ipoteca (in favore della ) per un CP_6
credito integralmente corrisposto nonché altre due ipoteche in favore della medesima mutuante “i cui debiti residui la parte mutuataria si obbliga ad estinguere con parte del netto ricavo del presente mutuo”; la circostanza, poi, che le somme siano state destinate ad estinguere precedenti passività anziché ad acquistare/ristrutturare l'immobile concesso in ipoteca risulta del tutto neutrale, per come detto, rispetto alla qualificazione giuridica dell'operazione.
pagina9 di 19 Passando all'esame degli ulteriori motivi di opposizione concernenti il titolo esecutivo, parte opponente ne ha contestato la validità nei confronti dei fideiussori in ragione della nullità delle clausole di cui all'art. 7, lett. A), B), C) e D) per contrarietà alla disciplina antitrust;
in particolare il riferimento è alle clausole con le quali i fideiussori e NA Parte_1
accettavano di rimborsare alla banca le somme eventualmente incassate e successivamente restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti (lett. A), di rinunciare al termine di cui all'art. 1957 c.c. (lett. B), di pagare a semplice richiesta anche in caso di opposizione del debitore (lett.
C) e di restituire le somme erogate anche nell'ipotesi di invalidità delle obbligazioni assunte (lett. D).
Assumono, in particolare, gli opponenti che dal rilievo di nullità delle menzionate clausole deriverebbe la decadenza dell'istituto di credito, essendo spirato il termine previsto dall'art. 1957 c.c., risalendo l'ultimo versamento fatto dal Sig. al 22.01.2019 ed essendo il primo atto NA
giudiziale posto in essere soltanto in data 15.10.2020, con la costituzione della cedente nel giudizio
RG n. 4444/2020.
È principio pacifico, del resto affermato dagli stessi opponenti, che “l'inserimento di clausole in violazione delle norme sulla concorrenza in una fideiussione "a valle" di intese anticoncorrenziali, già dichiarate nulle dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, non comporta l'invalidità dell'intero contratto, ma al più delle singole clausole, ed eventualmente il risarcimento del danno, qualora tale domanda sia stata proposta e il pregiudizio provato” (cfr. Cass. 26957/23): occorre pertanto preliminarmente evidenziare come soltanto l'eventuale nullità della clausola contenuta nella lettera B) dell'art. 7 del contratto di mutuo potrebbe determinare l'estinzione dell'obbligazione dei fideiussori, sempre laddove fosse effettivamente dimostrato lo spirare del termine di sei mesi entro il quale la banca avrebbe dovuto promuovere le proprie iniziative nei confronti del debitore principale.
Come è noto, tuttavia, il provvedimento 55/2005, con cui CA d'LI, nella sua veste di
Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990, ha dichiarato il contrasto con l'art. 2, comma 2 lett. a), l. 10 ottobre 1990, n. 287 di talune clausole inserite nel corrispondente modulo negoziale adottato dalle associate ABI, ha riguardato espressamente il tipo della fideiussione omnibus caratterizzata dalla circostanza che il garante si obbliga a garantire tutte le obbligazioni, anche future, che dovessero nascere tra l'obbligato principale ed il soggetto garantito: la fideiussione rilasciata a garanzia del contratto di mutuo azionato si atteggia viceversa a fideiussione specifica in quanto è stata rilasciata a garanzia di tutte le obbligazioni “assunte dalla parte mutuataria con il presente contratto” nonché del rimborso di qualsiasi altro onere comunque riferibile al suddetto contratto.
pagina10 di 19 Va allora osservato come la giurisprudenza più recente abbia escluso che il giudizio di sfavore esternato nell'occasione da CA d'LI nel provvedimento citato possa estendersi alla tipologia contrattuale costituita dalla fideiussione specifica.
Ciò in quanto “il portato anticoncorrenziale non si rileva dalla simmetrica adozione delle singole clausole abusive bensì dal precipitato di tali clausole nello schema “omnibus”, quindi coinvolgente per sua natura una serie indefinita di rapporti anche futuri […] il che è del tutto coerente con gli assetti della materia stabiliti da tempo della giurisprudenza di questa Corte, dell'avviso infatti che le singole deroghe di cui al provvedimento ABI in sé considerate non costituiscono clausole abusive o vessatorie”
(cfr. Cass. n. 21841/24).
A ciò si aggiunga, ulteriormente, che la fideiussione in rilievo risulta stipulata in data 26.2.2015, sicchè la stessa si colloca pacificamente al di fuori del perimetro dell'accertamento effettuato dalla
CA d'LI che ha ad oggetto la valutazione del carattere anticoncorrenziale delle clausole utilizzate nel periodo ricompreso tra il 2002 e il maggio del 2005: in assenza, quindi, di un atto di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza competente, che abbia accertato l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale a monte in violazione dell'art.2, comma 2, lettera a) della L.
n.287/1990, relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole
(art. 2,6, 8 dello schema uniforme ABI) - a valere come prova cd. privilegiata -, incombeva sui garanti l'onere probatorio relativo non sono all'esistenza di detta intesa all'epoca della stipula del contratto di fideiussione ma altresì di un nesso tra la stessa e il contratto a valle tale da far apparire la connessione tra i due atti «funzionale» a produrre un effetto anticoncorrenziale.
In difetto di tali allegazioni le clausole in questione risultano di converso pienamente valide, in quanto “non è certo la deroga isolata – nei singoli contratti tra una banca ed un cliente - all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939, 1941 e 1957 cod. civ., a poter, invero, determinare problemi di sorta, come è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, in termini di effetto anticoncorrenziale” (cfr. Cass. n. 41994/2021); in particolare, per quanto qui rileva, “la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (cfr. Cass. n. 21867/2013).
Con censure perfettamente sovrapponibili a quanto già dedotto nell'ambito del precedente giudizio, non ancora definito e comunque per quanto sopra precisato non suscettibile di far stato nei confronti dei fideiussori, la cui domanda non è stata esaminata nel merito, questi ultimi hanno poi pagina11 di 19 contestato l'idoneità del mutuo azionato ad essere fatto valere quale titolo esecutivo, per essere le somme mutuate state vincolate a deposito cauzionale senza dimostrazione del successivo svincolo, che avrebbe dovuto essere attestato mediante un successivo atto pubblico, nonché per essere state successivamente destinate ad estinguere due precedenti contratti di mutuo a loro volta stipulati per ripianare un debito generato dall'illegittima applicazione di interessi.
Per ragioni di opportunità, onde evitare un possibile contrasto tra giudicati, si ritiene di aderire al decisum della più volte citata sentenza 701/23, peraltro fondata su motivazione pienamente condivisibile e suffragata da giurisprudenza ormai pacifica.
Tale sentenza, infatti, ha escluso che la pattuizione sulla base della quale le parti hanno previsto di costituire la somma mutuata in deposito cauzionale possa elidere l'elemento di realità tipico del contratto di mutuo, affermando come “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario costituisce effettiva erogazione dei fondi anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali” (cfr. Cass. ord. 9229/2022).
Si legge, poi, nella predetta sentenza che “Allorchè, quindi, come nella specie, la somma mutuata risulti versata, a termini di contratto, in deposito cauzionale, il mutuatario ne ha preventivamente acquisito la giuridica disponibilità, quale appunto manifestatasi nell'assenso dallo stesso dato al versamento della somma erogata sul deposito cauzionale stesso”.
Nonostante il precedente di segno contrario (cfr. Cass. n. 12007/24), di recente le Sezioni Unite hanno ribadito quanto già fatto proprio dal precedente maggioritario orientamento affermando che
“una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), non solo si sia perfezionato il mutuo, ma, ove - come nella specie - non risulti di per sé solo esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rimanga anche integrato un titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione (se del caso, alla scadenza) della somma mutuata”.
Pertanto “il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l'obbligazione - univoca ed espressa - di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile;
pertanto, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali
l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario - e che prevede l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine
pagina12 di 19 convenuto tra le parti - è di per sé idoneo a fondare l'esecuzione forzata. Né vi è bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l'intervenuto svincolo della somma” (cfr. Cass. S.U. n. 5968/2025).
Ugualmente infondato l'ulteriore rilievo circa la nullità del mutuo per difetto di causa, per essere le somme mutuate a ripianare pregresse passività, atteso che “il mutuo stipulato per ripianare un debito pregresso del mutuatario verso il mutuante non è nullo. Esso infatti non è contrario né a norme di legge (vanamente se ne cercherebbero in tal senso, a meno di assai fantasiose interpretazioni), né all'ordine pubblico, posto che il pagare i propri debiti è - esso sì - principio di ordine pubblico” (cfr.
Cass. n. 23149/22).
Anche in merito a tale principio è opportuno menzionare il recentissimo arresto delle Sezioni
Unite, nel quale si dà atto che “il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo”. (cfr. Cass. S.U. n. 5841/25).
A tale enunciazione si collega l'irrilevanza, nel presente giudizio, delle asserite illegittimità riguardanti le pattuizioni dei contratti di mutuo precedentemente stipulati in data 21.06.2007 e
30.09.2009 tra la e la P.E.&. a loro volta finalizzati ad Controparte_5 TE
TE
Una volta, infatti, affermata la validità del mutuo cd. solutorio è evidente che l'esistenza di un collegamento negoziale con precedenti negozi stipulati tra le parti non possa di per sé comportare una illegittimità derivata del mutuo;
tale illegittimità postulerebbe l'allegazione (e dimostrazione) che l'operazione in questione celi un atto in frode dei creditori o un mezzo anomalo di pagamento ovvero sia diretta a ripianare un passivo interamente o quasi interamente dovuto all'applicazione di clausole illegittime.
Ora, nel caso di specie, tale circostanza non si evince dalle stesse difese degli opponenti.
Essi ricostruiscono i rapporti intrattenuti con l'istituto di credito partendo dall'apertura di credito CP_ effettuata in data 7.5.2003 sul c/c n. CC0000042238 intestato alla . e, ancor TE
pagina13 di 19 prima, dall'illegittima applicazione sul conto corrente in questione di interessi non pattuiti per iscritto e superiori al tasso soglia che avrebbero determinato, già al momento dell'apertura di credito, un saldo negativo errato: già con riferimento al periodo precedente al 2003, tuttavia, va osservato come dalla stessa perizia di parte si evince che, pur epurando dal conto le poste non dovute, alla data di apertura di credito sussisteva un saldo negativo di euro 74.728,53 (anziché quello preteso dalla banca di euro 107.313,24), il che già rende in partenza infondato l'ulteriore iter argomentativo che pretenderebbe di dimostrare l'illegittimità del mutuo, stipulato dopo oltre 10 anni dall'apertura di conto corrente, derivandola dall'illegittimità delle precedenti operazioni, essendo evidente già da questo primo passaggio che non tutte le somme mutuate sono state destinate a ripianare passività non dovute;
del pari, alla data in cui fu stipulato il primo mutuo del 21.06.2007 (peraltro destinato solo in parte ad estinguere le passività esistenti sul conto corrente, atteso che secondo le allegazioni degli opponenti un importo di circa 50.000,00 euro sarebbe stato girato su altro conto corrente e un altro di circa 60.000,00 euro rimasto come liquidità al mutuatario), il saldo negativo ricalcolato dal consulente di parte sarebbe stato comunque esistente, sebbene di importo minore (87.701,07 anziché 179.998,72); ugualmente è a dirsi al momento della stipula del contratto di mutuo del
30.09.2009, peraltro destinato solo in minima parte ad estinguere le poste debitorie del predetto conto corrente.
In altri termini, per quanto sopra esposto, il mutuo cd. solutorio (infine stipulato nel 2015) potrebbe risultare nullo soltanto qualora ne venisse accertato il difetto di causa, ovvero la totale inesistenza delle ragioni di credito soddisfatte con il versamento delle somme mutuate (perché interamente sorte contra legem), non viceversa nell'ipotesi in cui solo parte delle somme sia stata concretamente destinata al pagamento di somme non dovute perché frutto di illegittima applicazione di interessi;
tale seconda ipotesi, mentre certamente legittima il correntista ad agire contro l'istituto di credito per ottenere la restituzione degli addebiti illegittimi o il risarcimento del danno, non è in grado di elidere completamente la funzione del negozio – che dunque rimane di per sé valido e conseguentemente azionabile – riverberandosi esclusivamente sotto il profilo della responsabilità della mutuante;
e sempre solo sotto questo profilo possono rilevare le ulteriori deduzioni contenute nell'atto di citazione circa il comportamento nel suo complesso contrario a buona fede tenuto dalla banca per tutta la durata del rapporto, comunque insuscettibile di incidere sulla validità del contratto, secondo quanto più volte affermato dalla giurisprudenza in tema di raffronto tra regole di condotta e regole di validità (cfr. ex multis Cass. 15099/21 “In tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto
è suscettibile, ove non altrimenti stabilito dalla legge, di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità”).
pagina14 di 19 Ecco allora che risulta del tutto ininfluente l'analisi, nel presente giudizio, delle operazioni intrattenute dalle parti prima della stipula del contratto di mutuo azionato, atteso che, come osservato nella sentenza 701/23 “L'opposizione all'esecuzione è infatti finalizzata alla verifica delle condizioni che legittimano l'inizio ovvero la prosecuzione dell'azione esecutiva e, pertanto, in tale ambito alcuna rilevanza assumono i contratti di mutuo ed i rapporti di conto corrente intercorsi tra le medesime parti, risultando comunque la minacciata azione esecutiva legittimamente fondata sul contratto di mutuo fondiario richiamato in precetto”.
Venendo quindi ad esaminare i vizi propri dedotti con riferimento a tale contratto, parte opponente ha evidenziato: l'erronea indicazione dell'ISC, la nullità della clausola contrattuale che fa riferimento al parametro Euribor per la determinazione degli interessi, la previsione di un sistema di ammortamento alla francese privo di specificazione del regime di capitalizzazione utilizzato da cui deriverebbe l'applicazione di interessi maggiori di quelli pattuiti e il superamento del tasso soglia.
In merito alla questione dell'usura e dell'ISC, la sentenza 701/23 ha evidenziato come “il ctu ha escluso che vi sia stata usura originaria nella pattuizione di tutti i tassi indicati in contratto relativamente agli interessi convenzionali e moratori. Quanto alla divergenza riscontrata dal ctu tra
l indicati in contratto ed i valori determinabili considerando tutte le voci di costo convenute, Pt_4
il profilo dell'erronea indicazione dell' non risulta in alcun modo considerato nell'atto Pt_4
d'opposizione sicchè ogni pronunzia in merito sarebbe extra petita”.
Sul punto, vale la pena considerare come l'atto di opposizione espressamente riporta “Nello specifico, il contratto di mutuo stipulato il 26.02.2015 riporta quale ISC/TAEG (tasso anno effettivo globale) il valore del 4,84%.
Nell'allegato “C” al contratto di mutuo si riscontrano le seguenti voci di spesa:
• Commissioni incasso Euro 2,00 per rata
• Assicurazioni incendi Euro 3.473,10
• Spese di istruttoria Euro 1.350,00
• Perizia di stima Euro 500,00
• Imposta sostitutiva Euro 675,00
Lo stesso allegato indica che la perizia di stima non è conteggiata, né riscossa. Pertanto, Pa calcolando l (o TAEG) otteniamo un valore pari al 5,18% alla data di stipula (Rif. doc. 12). Ma, anche a voler escludere dal calcolo la spesa per la perizia di stima, l'ISC/TAEG si riduce al 5.14% con un importo indicato in contratto, comunque più basso di quello reale”.
pagina15 di 19 E tale formulazione è contenuta in maniera pressocchè identica nel precedente atto di opposizione introduttivo del giudizio RG 4444/2020.
Ora, al di là di quanto osservato nella sentenza più volte citata in merito al fatto che il profilo relativo difformità tra TAEG/ISC effettivo e TAEG/ISC non sarebbe stato idoneamente sollevato dagli opponenti, appare dirimente evidenziare che, anche laddove dimostrata, tale difformità non rappresenta un vizio da cui far discendere la nullità del contratto né ai sensi dell'art. 117, VI comma, tub né ex art. 125 bis, VI e VII comma, tub.
Ed infatti, quanto al primo profilo, va osservato che secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito e legittimità, l'ISC è un indicatore espressione della c.d. “trasparenza bancaria” e, costituendo un parametro di costo globale del prestito o del mutuo, espresso in percentuale annua, che ha lo scopo di rendere edotto il consumatore delle condizioni complessive del finanziamento al fine di valutare meglio le varie proposte esistenti sul mercato, esso è escluso dal novero dei tassi di interesse, prezzi o altra condizione economica la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117, comma VI, tub (cfr. cass. n.4597/2023); ne deriva che anche laddove vi sia stato, nella specie, un errore nell'indicazione del TAEG contrattuale, poiché tale inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento ma si traduce, di fatto, in un'erronea informazione circa il suo costo complessivo, l'unico rimedio di cui il mutuatario si sarebbe potuto avvalere è di natura risarcitoria.
Quanto al secondo profilo, appare sufficiente rilevare che l'ambito di applicazione della disciplina speciale dettata dall'art. 125 bis, VI e VII comma, tub, esula dal caso in esame, trattandosi di normativa riferita alle sole ipotesi di credito al consumo, dalle quali va, dunque, escluso il rapporto oggetto di causa.
In merito alle deduzioni relative alla nullità della previsione contrattuale che ancora la determinazione dell'interesse al parametro Euribor come pure all'illegittimità derivante dal sistema di ammortamento alla francese (profilo effettivamente questo non sollevato nel precedente atto di opposizione), la sentenza in atti nulla argomenta.
Circa il primo profilo va premesso che il riferimento all'indicizzazione del tasso al parametro
Euribor non risulta in contrasto con il requisito della determinatezza avendo la Corte di Cassazione, in più occasioni chiarito che "la determinazione della misura degli interessi può validamente essere pattuita dalle parti anche per relationem, purchè il rinvio avvenga ad un parametro certo e determinato" (ex multiis, Cass., 19 luglio 2000, n. 9465; Cass. , n. 4490/2002) e che "i tassi Euribor, trattandosi di tassi rilevati ufficialmente dalla E.B.F. sono certamente dotati delle suddette caratteristiche di certezza e determinatezza essendo, d'altronde, i parametri di riferimento più usati per i mutui c.d. a tasso variabile" (Trib. Roma, 15 giugno 2017, n. 12202); sul punto, la giurisprudenza pagina16 di 19 di legittimità ha in particolare affermato che “da un lato, la complessità di un calcolo e la necessità di applicare formule di matematica finanziaria, una volta adeguatamente identificati i parametri del primo e la seconda nel suo complesso, non fa venir meno la semplicità della determinazione del tasso in applicazione di un normale calcolo materiale;
dall'altro lato, gli stessi mutuatari, sottoscrivendo il contratto, accettano di fare riferimento alle suddette modalità di determinazione, implicanti una diligenza non comune o l'applicazione di regole specialistiche, ma al contempo corrispondenti ad una univoca elaborazione da parte di una determinata scienza (nella specie, la matematica finanziaria)”
(cfr. Cass. n. 3968/2014).
Sotto il profilo della violazione della normativa Antitrust, va osservato che la Commissione
Europea, nella decisione del 4 dicembre 2013, ha multato alcuni Istituti bancari per un accordo finalizzato a manipolare l'indice Euribor con riferimento al periodo dal settembre 2005 al maggio
2008; tuttavia, il contratto di mutuo che ci occupa risulta stipulato nel febbraio del 2015 sicché, non rientrando tra quelli conclusi nel lasso temporale attenzionato, sarebbe stato onere gli opponenti
(allo stesso modo di quanto già osservato in merito alle clausole del contratto di fideiussione) allegare e provare l'effettiva manipolazione del tasso applicato quale conseguenza di un'intesa restrittiva a cui l'istituto di credito abbia preso parte.
In caso contrario, infatti, “I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in
"applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art.
101 del TFUE” (cfr. Cass. n. 12007/24).
Quanto, infine, al sistema di ammortamento alla francese, si deve rilevare come tale tipologia di ammortamento non determini di per sé l'applicazione di interessi anatocistici, caratterizzandosi esclusivamente per il fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti» comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente): il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi.
pagina17 di 19 Fatta questa premessa, gli opponenti lamentano come, nello specifico, sia stato utilizzato dalla banca un sistema di capitalizzazione composto, dal quale deriverebbe l'applicazione di un “costo occulto” che, oltre a incidere in termini di indeterminatezza del costo del finanziamento, sarebbe tale da provocare il superamento del tasso soglia.
In merito a tale aspetto, va osservato che, se è vero che il regime di capitalizzazione composta è più favorevole al debitore per periodi inferiori all'anno e più gravoso per periodi superiori, determinando un maggior debito per interessi, da tale caratteristica non deriva né un fenomeno anatocistico né un problema di violazione delle regole di trasparenza bancaria.
Quanto all'anatocismo, è evidente che nel caso in questione ne difetti il presupposto essenziale, ovvero un pregresso debito per interessi sul quale si possa ipotizzare la produzione di ulteriori interessi: nel caso di specie, infatti, la maggiorazione degli interessi è riconducibile esclusivamente al regime finanziario di capitalizzazione composta utilizzato dalla banca per la determinazione della rata e non alla produzione di interessi su interessi scaduti e non pagati in virtù di una convenzione precedente alla loro scadenza.
Quanto al secondo profilo, si deve evidenziare come, una volta conosciuto ed approvato, da parte del mutuatario, il piano di ammortamento allegato al contratto, ai fini della corretta pattuizione del tasso nominale degli interessi corrispettivi, non sia necessaria la specifica approvazione del regime finanziario composto, in luogo di quello semplice, essendo tali informazioni ricavabili dal piano di ammortamento predisposto: nel piano di ammortamento allegato al contratto sono infatti indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi, potendo pertanto il mutuatario ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria.
Deve pertanto concludersi nel senso che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (cfr. Cass. S.U. 15130/24): benchè infatti il mutuo in esame non sia a tasso fisso le conclusioni cui approdano le Sezioni Unite nella citata pronuncia risultano applicabili ugualmente al caso di specie, tenuto conto di tutti gli elementi ricavabili sia dal testo contrattuale che dal piano di ammortamento.
Circa, infine, la considerazione del “costo occulto” nel calcolo del tasso effettivo globale annuo
(TEG), da confrontare con il tasso soglia usurario (TSU), ai fini della verifica dell'usurarietà dei tassi pattuiti, è sufficiente osservare come la verifica in questione non necessiti di un accertamento pagina18 di 19 peritale volto a quantificare il differenziale di costo che si è prodotto applicando il regime di capitalizzazione composta in luogo di quella semplice: la formula matematica prevista dalle Istruzioni della CA d'LI per la determinazione del TEG tiene infatti già conto del c.d. “costo implicito” insito nell'utilizzo del regime finanziario della capitalizzazione composta, ragione per cui non è possibile rideterminarlo e applicarlo una seconda volta, al fine di calcolare il TEG da confrontare con il tasso soglia antiusura (TSU); ne deriva che, al fine di compiere la verifica richiesta, è sufficiente confermare il TEG indicato nel contratto (inizialmente pari al 5,12%) e confrontarlo al TSU, che nel periodo corrispondente alla data di stipula del mutuo era pari al 8,33 % per i mutui a tasso variabile, non essendo viceversa condivisibile il ricalcolo del TEG proposto nella consulenza di parte.
Ne consegue, per tutte le ragioni svolte, che l'opposizione non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponete nella misura liquidata in dispositivo, ex d.m. 147/2022, facendo applicazione dei parametri minimi relativi ai giudizi di valore di cui all'atto di precetto, detratti i compensi per la fase istruttoria (non espletata).
p.q.m.
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la litispendenza con riferimento alla domanda formulata da P.E.&. TE
limitatamente ai motivi di cui ai punti VII, VIII, IX e X dell'atto di opposizione;
[...]
2. rigetta l'opposizione;
3. condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese processuali che liquida in euro 4.217,00, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Latina il 28.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Elena Saviano
pagina19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 3643 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023 vertente
T R A
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Felice Circeo, 1 c.f.: nella qualità di Legale Rappresentante pro-tempore della C.F._1 con sede in 04022 Fondi (LT), alla Via San Felice Circeo, 1 P.iva TE
nonché in proprio e nella qualità di erede del Sig. ; P.IVA_1 NA Parte_2
nata a [...], c.a.p. 04023 il 25.03.1972 e residente in [...], c.a.p. 04022 alla Via
[...]
Ripa, 94 c.f: nella qualità di erede del Sig. ; C.F._2 NA [...]
nata a [...], c.a.p. 04023 il 14.06.1974 e residente in [...], c.a.p. 04022 alla CP_2
Via Madonna delle Grazie, 338 c.f.: nella qualità di erede del Sig. C.F._3 NA
e procuratore di sé medesima ex art. 86 c.p.c.; nata a [...], c.a.p. 04022 il Parte_3
20.06.1978 ed ivi residente a[...] c.f.: nella qualità di erede del C.F._4
Sig. , tutte rappresentate e difese - anche ex art. 86 c.p.c. - in virtù di mandato in atti NA dall'Avv. c.f.: , ed elettivamente domiciliate presso il suo Controparte_2 C.F._3 studio in Fondi (LT), c.a.p. 04022 alla Via Madonna delle Grazie, 338, con domicilio p.e.c.
Email_1
OPPONENTI
E
società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai sensi Controparte_3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, con sede legale in Corso Vittorio Emanuele II n. 24/28 Milano,
pagina1 di 19 codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza Lodi, n. , P.IVA_2
e per essa, quale mandataria, con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, CP_4
capitale sociale Euro 41.280.000,00 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di
Verona e codice fiscale p.IVA in persona dell'Avv. Marco Montella, nato P.IVA_3 P.IVA_4
a Reggio Calabria il 21 luglio 1984 (cod. fisc. a tanto abilitato in forza di C.F._5
procura speciale per atto Notaio di Velletri del 19.10.2022 Rep. n. 77770, Persona_2
Racc. 29100 (all. n. 1), rappresentata e difesa in virtu' di procura in atti dall'Avv. Carmine Picone
(codice fiscale – con domicilio eletto ai sensi dell'art. 16 sexies del D. L. CodiceFiscale_6
179/2012 all'indirizzo p.e.c. , Email_2
OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE EX ART. 615 COMMA 1 C.P.C.
CONCLUSIONI
All'udienza del 5.3.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte per la precisazione delle conclusioni, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
, nella qualità di legale rappresentante pro-tempore della Società P.E.&. Parte_1
nonché in proprio e nella qualità di erede del Sig. , unitamente a TE NA
, e tutte e tre nella qualità di eredi Parte_2 Controparte_2 Parte_3
del Sig. , hanno proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto NA
notificato loro in data 19.07.2023, con il quale quale mandataria di CP_4 Controparte_3
ha intimato loro il pagamento della somma di euro 184.799,68, dovuta in forza del
[...]
contratto di mutuo ipotecario del 26.02.2015, rep. n. 2877 racc. n. 1754, a rogito del Notaio Dott.
stipulato tra la e la Persona_3 Controparte_5 [...]
con garanzia ipotecaria e fideiussoria concessa dai sig.ri e TE NA [...]
. Parte_1
A fondamento dell'opposizione hanno dedotto: il difetto di jus postulandi ex art. 77 c.p.c. in capo alla mandataria e il difetto di legittimazione attiva in capo alla creditrice CP_4 [...]
per omessa notifica e/o comunicazione dell'intervenuta cessione del credito ex art. Controparte_3
1264 c.c.; l'esistenza di una precedente pronuncia resa tra le parti opponenti e la banca cedente e relativa alla medesima pretesa creditoria che imponeva un provvedimento di sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c.; la nullità delle clausole contenute nell'art. 7 lett. A, B), C) e D) del pagina2 di 19 contratto di mutuo del 26.02.2015 perché conformi alle clausole contenute nel Modello A.B.I. nel
2003; la violazione dell'art. 1, co 1, lettera b) Legge n. 130/1999 per essere la cessione del credito avvenuta mediante ricorso a Società di “Cartolarizzazione dei crediti”; la violazione artt. 477 co. 1 e.
479 c.p.c. per omessa notifica del titolo esecutivo;
l'inidoneità del mutuo ipotecario a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 co. 1 n. 3 c.p.c.; la nullità del mutuo ipotecario come titolo esecutivo ex art. 474 co. 1 n. 3 c.p.c. per assenza di causa (Pagg. da 10 a 12); la nullità dell'atto di precetto per erroneità e/o inesistenza della pretesa creditoria azionata stante la genericità degli importi intimati;
la violazione ad opera della banca cedente dell'art. 1176 co. 2 c.c. in considerazione dell'esistenza di un'unica linea di credito e di finanziamenti stipulati per estinguere precedenti passività; la nullità del mutuo ipotecario per illeceità della causa, essendo le passività da ripianare generate dall'applicazione di interessi viziati per usura e anatocismo.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la creditrice, contestando le avverse pretese ed insistendo nel rigetto dell'opposizione.
La causa, rigettata l'istanza di sospensione e le istanze istruttorie, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.3.2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
In punto di qualificazione, l'opposizione va ricondotta all'art. 615 c.p.c. essendo in contestazione il diritto del creditore di procedere esecutivamente, ad eccezione del rilievo sollevato con riferimento all'omessa notifica del titolo esecutivo, da riportarsi nell'ambito applicativo dell'art. 617 c.p.c.: nel merito, la stessa non merita accoglimento.
Risulta preliminare all'esame del merito la valutazione dei rapporti del presente giudizio con quello già svoltosi tra gli odierni opponenti e la conclusosi con la sentenza di Controparte_5
primo grado n. 701/2023 e avente ad oggetto l'opposizione avverso un precedente atto di precetto notificato dalla cedente ai debitori: rispetto all'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c., avanzata dagli opponenti già nel proprio atto introduttivo, va ribadito quanto già osservato in sede di ordinanza emessa in corso di causa, ovvero che, essendo il giudizio asseritamente “pregiudicante” già stato definito in primo grado, non potrebbe comunque trovare applicazione l'istituto invocato, potendo al più trovare applicazione la diversa norma di cui all'art. 337 c.p.c.: sul punto la giurisprudenza di legittimità ha infatti più volte affermato che “quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, bensì facoltativa ai sensi dell'art. 337, comma 2,
c.p.c., come si desume dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo (in particolare, dall'art. 282 c.p.c.), alla cui stregua il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la
pagina3 di 19 posizione delle parti in modo diverso rispetto allo stato iniziale della lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sentenza di primo grado” (cfr. Cass. ord. 8885/23).
Ebbene, premesso che il citato art. 337 c.p.c. attribuisce al giudice la mera “facoltà” di sospendere il giudizio nell'ambito del quale sia invocata l'autorità di una sentenza non ancora passata in giudicato, occorre evidenziare come nel caso di specie non vi fosse alcuna necessità di sospendere il giudizio, quantomeno sulla base dei motivi prospettati dalla parte.
In primo luogo, in quanto è da escludere l'esistenza di un rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi: per questione pregiudiziale deve infatti intendersi “quella fattispecie che, essendo esterna al fatto costitutivo del diritto, ne integra il presupposto o, come anche si afferma, quella situazione che ugualmente rappresenta un presupposto dell'effetto dedotto in giudizio, ma che si distingue, attesa la sua autonomia, dal fatto costitutivo sul quale si fonda l'effetto” (cfr. Cass. Sez. U. 26 luglio 2004, n.
14060), laddove viceversa nel caso di specie, il giudizio asseritamente “pregiudicante” ha ad oggetto il medesimo fatto costitutivo del presente giudizio, essendo entrambi stati introdotti al fine di contestare il diritto del creditore (prima della cedente e poi della cessionaria) di agire esecutivamente sulla base del medesimo titolo esecutivo.
In secondo luogo, non può non evidenziarsi come il presupposto per l'applicazione dell'art. 337
c.p.c. è che in un processo sia invocata l'autorità di una sentenza non passata in giudicato e che il giudice non intenda riconoscerne l'autorità sulla base di “un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione […] chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici” (cfr. Cass. 14738/19): nel caso di specie, viceversa, parte opponente ha richiamato il precedente in questione non al fine di invocarne l'autorità ma al contrario facendo presente che, pur avendo la sentenza rigettato i profili di nullità dedotti con riferimento al titolo esecutivo azionato, vi fosse fondato motivo per ritenere il gravame meritevole di accoglimento con conseguente necessità di attendere la relativa definizione;
sicchè è evidente, anche sotto tale profilo, che la fattispecie in esame sfugge del tutto all'ambito applicativo della norma più volte citata.
Vale la pena, ulteriormente, precisare come in ogni caso l'art. 337, comma 2, c.p.c. preveda un'ipotesi di sospensione facoltativa, “con la conseguenza che il giudice può a) sospendere il processo in attesa dell'esito dell'impugnazione (motivando sulle ragioni di opportunità della sospensione del processo pregiudicato e indicando le circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata) oppure b) conformarsi alla decisione impugnata o c) decidere in modo difforme dalla sentenza di primo grado astrattamente pregiudicante, motivando la diversa valutazione” (cfr. Cass. n. 30106/24).
A ben vedere, tuttavia, il rapporto tra i due giudizi non si atteggia affatto in termini di pregiudizialità bensì di litispendenza, seppure parziale: sebbene nel precedente giudizio non fosse pagina4 di 19 parte l'attuale opposta, cessionaria di ma la cedente, la sentenza ivi Controparte_5
pronunciata spiega i propri effetti anche nei confronti della cessionaria, per effetto di quanto previsto all'art. 111 c.p.c. e indipendentemente dall'intervento di quest'ultima nel processo, con la conseguenza che sussiste identità di causa quantomeno in relazione ai motivi sollevati con riferimento al titolo esecutivo;
deve pertanto trovare applicazione l'art. 39 c.p.c., il quale stabilisce che “se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo”.
Ciò porta a confermare ulteriormente l'infondatezza dell'istanza di sospensione formulata dagli opponenti ex art. 295 c.p.c., atteso che “a norma dell'art. 39, comma 1, c.p.c., qualora una stessa causa venga proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, anche se la controversia iniziata in precedenza sia stata già decisa in primo grado e penda ormai davanti al giudice dell'impugnazione, senza che sia possibile la sospensione del processo instaurato per secondo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 337, comma 2, c.p.c., a ciò ostando
l'identità delle domande formulate nei due diversi giudizi” (cfr. Cass. n. 15981/2019).
Va osservato, tuttavia, che la litispendenza sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo è soltanto parziale.
Dal punto di vista soggettivo, infatti, la sentenza n. 701/23 ha dichiarato la nullità del precetto notificato nei confronti dei fideiussori (con statuizione passata in giudicato) con la conseguenza che l'esame dei motivi di opposizione relativi al titolo esecutivo è stato effettuato solo relativamente alla domanda formulata dalla debitrice P.E.&. sicchè è solo con riferimento a tale TE
soggetto che persiste una situazione di identità di causa con il giudizio attualmente pendente in grado di appello, dovendo la litispendenza essere valutata sulla base della situazione processuale esistente al momento della relativa pronuncia (cfr. Cass. n. 4814/24); dal punto di vista oggettivo, inoltre, non risulta esserci identità di motivi quanto alle questioni prospettate in merito alla legittimazione della cessionaria (punti I, II e V dell'atto di citazione), nonché in merito ai vizi di nullità eccepiti con riferimento alla fideiussione (punto IV) e ai motivi di nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo (punto VI), riconducibili all'ambito applicativo dell'art. 617 c.p.c..
CP_ Di conseguenza, va dichiarata la litispendenza con riferimento alla domanda formulata da .
limitatamente ai motivi di cui ai punti VII, VIII, IX e X dell'atto di opposizione. TE
Venendo quindi all'esame delle contestazioni preliminari svolte nei confronti della cessionaria, parte opponente ha evidenziato, da un lato, il difetto di ius postulandi in capo alla mandataria e, dall'altro, il difetto di titolarità del credito in capo alla mandante.
pagina5 di 19 Quanto al primo aspetto, risultano versati agli atti sia la procura speciale con la quale la
[...]
ha conferito alla il potere di agire quale sua “mandataria” sia la Controparte_3 CP_4
procura con la quale quest'ultima ha conferito all'avv. Carmine Picone la rappresentanza processuale;
la circostanza che detti atti non siano stati allegati all'atto di precetto notificato alla controparte è del tutto ininfluente, trattandosi di atto stragiudiziale che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore ad negotia.
Quanto alla legittimazione attiva della creditrice, occorre osservare che la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione (di cessione in blocco), in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 4116/16); inoltre, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”
(Cass.31188/2017).
La giurisprudenza più recente ha, infine, chiarito che “una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (cfr. Cass., Ord. n. 22151 del 05/09/2019); con la conseguenza che “in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” mentre, invece, qualora ad essere oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto sia la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, “detto contratto deve essere certamente oggetto di prova” e, a tal fine, “non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa
pagina6 di 19 effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco”, essendo tuttavia possibile valutare tale avviso “come indizio” dal giudice del merito, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione, come “nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione” (cfr. Cass. ord.
17944/23); deve infatti osservarsi che, essendo il contratto di cessione del credito un contratto a forma libera, la relativa prova non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, potendo dunque la sua esistenza essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, anche indiziario.
Fatta questa premessa, nel caso di specie il credito azionato deriva dal contratto di mutuo fondiario concesso da in data 26.02.2015, facente parte Controparte_5
dei crediti acquisiti da con il contratto di cessione del 13.12.2021, il cui Controparte_3
avviso risulta pubblicato nella GU n. 151 del 21.12.2021, nella quale si descrive la categoria dei crediti ceduti come quella riguardante “tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza
(collettivamente, i “Crediti”). In particolare, i Crediti derivano da, inter alia, finanziamenti ipotecari e chirografari, sorti nel periodo tra il 1° gennaio 1970 e il 1° gennaio 2018”; la formulazione omnicomprensiva dell'avviso consente con ogni evidenza di affermare con assoluta certezza l'inclusione del suddetto credito tra quelli ricompresi nella cessione.
A ciò si aggiunga la circostanza che il codice identificativo del mutuo azionato (come riportato a pagina 16 dello stesso contratto di mutuo) risulta inserito nell'elenco dei crediti ceduti pubblicato ai sensi dell'art.
7.1 comma 6 l. 130/99 e prodotto in atti dall'odierna opposta, il che consente di dissipare ogni dubbio in merito all'inclusione nell'operazione di cessione del credito vantato nei confronti degli odierni opponenti
Nel caso di specie, dunque, la specificità degli elementi descrittivi della categoria di crediti rientrati nel rapporto di cessione risulta di per sé del tutto idonea a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, in quanto “gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”
(Cass.31188/2017).
Deve, pertanto, osservarsi come, essendo il motivo di opposizione rivolto solo a contestare l'inclusione del credito nell'operazione di cessione e non l'esistenza stessa di tale contratto, alcun onere vi fosse per l'opposta di produrre in giudizio tale documento;
né appare fondato il rilievo circa pagina7 di 19 l'omessa notifica ai debitori dell'intervenuta cessione, atteso che pacificamente la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto.
Del tutto irrilevante, poi, al fine di escludere l'efficacia esecutiva del mutuo azionato risulta il provvedimento cautelare emesso, in forza dell'art. 615 comma 1 c.p.c., nell'ambito del precedente giudizio di cognizione, non potendo detto provvedimento spiegare effetti ultrattivi rispetto alla sentenza che ha rigettato la domanda, stante il chiaro disposto di cui all'art. 669 novies c.p.c., pacificamente applicabile ai provvedimenti di sospensione adottati nell'ambito delle opposizioni pre- esecutive.
Sempre relativamente alla posizione della cessionaria, parte opponente ha rilevato come dalla disciplina di cui alla legge 130/99 deriverebbe il divieto in capo alla cessionaria di esigere il pagamento dei crediti ceduti per un importo eccedente il prezzo di cessione: tale conclusione trae le mosse dalla previsione contenuta nell'art. 1 della predetta legge, in forza del quale i crediti oggetto delle operazioni di cartolarizzazione costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, con la conseguenza che non sarebbe consentito alla cessionaria pretendere il pagamento di somme eccedenti il suddetto limite, trattandosi peraltro di società non aventi scopo di lucro.
Tale lettura, tuttavia, contraddice la ratio stessa della citata normativa, che non è posta a tutela del debitore ceduto, la cui posizione debitoria non può certo mutare in conseguenza della cessione del credito (evento del tutto neutrale per il debitore) ma a tutela dei possessori dei titoli emessi dalle cd. società veicolo per finanziare l'operazione di acquisto: in questo senso, ad esempio, la giurisprudenza più recente – peraltro citata dagli opponenti – esclude che i debitori ceduti possano opporre in compensazione, al cessionario, controcrediti da essi vantati verso il cedente o proporre domande riconvenzionali in quanto “significherebbe andare ad incidere, in modo imprevedibile, su quel "patrimonio separato a destinazione vincolata" di cui si diceva, "scaricandone", così, le conseguenze sul pubblico dei risparmiatori ai quali spetta, invece, ed in via esclusiva, il valore del medesimo” (cfr. Cass. n. 13735/22).
E' allora evidente che se il vincolo di destinazione è posto a tutela dei risparmiatori lo stesso non può che operare solo rispetto agli atti dispositivi in grado di incidere negativamente sul patrimonio separato, non costituendo viceversa un limite ai possibili incrementi di valore di tale patrimonio.
Passando all'esame dell'unico motivo di opposizione inquadrabile nell'ambito dell'art. 617 c.p.c., parte opponente ha eccepito la violazione degli artt. 477 e 479 c.p.c., per non avere la creditrice notificato, anteriormente o unitamente all'atto di precetto, il titolo esecutivo: deve tuttavia osservarsi come nel caso in esame dette norme debbano ritenersi derogate dalla previsione di cui all'art. 41
pagina8 di 19 TUB, che esonera il creditore fondiario dall'obbligo di notifica del titolo esecutivo e che trova applicazione “sia quando l'espropriazione è rivolta nei confronti del debitore, sia in caso di esecuzione intrapresa nei confronti del terzo proprietario e, cioè, di un soggetto diverso dal debitore contrattuale”
(cfr. Cass. n. 27848/2022), ivi compresi i successori a titolo universale (“per la realizzazione del credito nascente da mutui ipotecari, gli istituti di credito fondiario, ai sensi degli artt. 20, comma 3, 40 e 43 del R.D. 16 luglio 1905 n. 646, possono promuovere azione esecutiva sull'immobile ipotecato senza notifica del titolo contrattuale esecutivo anche nei confronti dei successori a titolo universale o particolare del debitore e degli aventi causa”: così Cass. 2755/92 richiamata nella citata pronuncia).
Peraltro, non è di ostacolo alla classificabilità del mutuo in questione quale mutuo fondiario la dicitura di “mutuo ipotecario a tasso variabile” utilizzata nel contratto, atteso che, indipendentemente dall'espresso richiamo contenuto nel contratto, l'art. 38 TUB definisce credito fondiario come quello avente “per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili”; essendo, pertanto, il carattere fondiario una caratteristica del credito e non una tipologia contrattuale, la disciplina di privilegio dettata dagli artt. 38 TUB e ss. deve ritenersi applicabile in presenza di ogni finanziamento di medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado.
In linea con la suesposta definizione normativa, il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito ha avuto modo di chiarire che “il mutuo (o il finanziamento) fondiario non è un mutuo di scopo, non essendo strutturalmente previsto, per la sua validità, che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere destinata a una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire;
nè - si è detto - l'istituto mutuante è abilitato a controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato, quel mutuo, dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili (rustici o urbani) di una garanzia ipotecaria” (cfr., ex multis, Cass.
Civ., sez. III, 14.4.2021, n. 9838).
Nel caso di specie, è sufficiente osservare le pattuizioni contrattuali per constatare che il finanziamento (di medio termine, atteso l'obbligo di restituzione della somma mutuata in dieci anni) è in effetti assistito da garanzia ipotecaria di primo grado, atteso che le parti datrici di ipoteca danno atto che sugli immobili ipotecati preesisteva una precedente ipoteca (in favore della ) per un CP_6
credito integralmente corrisposto nonché altre due ipoteche in favore della medesima mutuante “i cui debiti residui la parte mutuataria si obbliga ad estinguere con parte del netto ricavo del presente mutuo”; la circostanza, poi, che le somme siano state destinate ad estinguere precedenti passività anziché ad acquistare/ristrutturare l'immobile concesso in ipoteca risulta del tutto neutrale, per come detto, rispetto alla qualificazione giuridica dell'operazione.
pagina9 di 19 Passando all'esame degli ulteriori motivi di opposizione concernenti il titolo esecutivo, parte opponente ne ha contestato la validità nei confronti dei fideiussori in ragione della nullità delle clausole di cui all'art. 7, lett. A), B), C) e D) per contrarietà alla disciplina antitrust;
in particolare il riferimento è alle clausole con le quali i fideiussori e NA Parte_1
accettavano di rimborsare alla banca le somme eventualmente incassate e successivamente restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti (lett. A), di rinunciare al termine di cui all'art. 1957 c.c. (lett. B), di pagare a semplice richiesta anche in caso di opposizione del debitore (lett.
C) e di restituire le somme erogate anche nell'ipotesi di invalidità delle obbligazioni assunte (lett. D).
Assumono, in particolare, gli opponenti che dal rilievo di nullità delle menzionate clausole deriverebbe la decadenza dell'istituto di credito, essendo spirato il termine previsto dall'art. 1957 c.c., risalendo l'ultimo versamento fatto dal Sig. al 22.01.2019 ed essendo il primo atto NA
giudiziale posto in essere soltanto in data 15.10.2020, con la costituzione della cedente nel giudizio
RG n. 4444/2020.
È principio pacifico, del resto affermato dagli stessi opponenti, che “l'inserimento di clausole in violazione delle norme sulla concorrenza in una fideiussione "a valle" di intese anticoncorrenziali, già dichiarate nulle dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, non comporta l'invalidità dell'intero contratto, ma al più delle singole clausole, ed eventualmente il risarcimento del danno, qualora tale domanda sia stata proposta e il pregiudizio provato” (cfr. Cass. 26957/23): occorre pertanto preliminarmente evidenziare come soltanto l'eventuale nullità della clausola contenuta nella lettera B) dell'art. 7 del contratto di mutuo potrebbe determinare l'estinzione dell'obbligazione dei fideiussori, sempre laddove fosse effettivamente dimostrato lo spirare del termine di sei mesi entro il quale la banca avrebbe dovuto promuovere le proprie iniziative nei confronti del debitore principale.
Come è noto, tuttavia, il provvedimento 55/2005, con cui CA d'LI, nella sua veste di
Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990, ha dichiarato il contrasto con l'art. 2, comma 2 lett. a), l. 10 ottobre 1990, n. 287 di talune clausole inserite nel corrispondente modulo negoziale adottato dalle associate ABI, ha riguardato espressamente il tipo della fideiussione omnibus caratterizzata dalla circostanza che il garante si obbliga a garantire tutte le obbligazioni, anche future, che dovessero nascere tra l'obbligato principale ed il soggetto garantito: la fideiussione rilasciata a garanzia del contratto di mutuo azionato si atteggia viceversa a fideiussione specifica in quanto è stata rilasciata a garanzia di tutte le obbligazioni “assunte dalla parte mutuataria con il presente contratto” nonché del rimborso di qualsiasi altro onere comunque riferibile al suddetto contratto.
pagina10 di 19 Va allora osservato come la giurisprudenza più recente abbia escluso che il giudizio di sfavore esternato nell'occasione da CA d'LI nel provvedimento citato possa estendersi alla tipologia contrattuale costituita dalla fideiussione specifica.
Ciò in quanto “il portato anticoncorrenziale non si rileva dalla simmetrica adozione delle singole clausole abusive bensì dal precipitato di tali clausole nello schema “omnibus”, quindi coinvolgente per sua natura una serie indefinita di rapporti anche futuri […] il che è del tutto coerente con gli assetti della materia stabiliti da tempo della giurisprudenza di questa Corte, dell'avviso infatti che le singole deroghe di cui al provvedimento ABI in sé considerate non costituiscono clausole abusive o vessatorie”
(cfr. Cass. n. 21841/24).
A ciò si aggiunga, ulteriormente, che la fideiussione in rilievo risulta stipulata in data 26.2.2015, sicchè la stessa si colloca pacificamente al di fuori del perimetro dell'accertamento effettuato dalla
CA d'LI che ha ad oggetto la valutazione del carattere anticoncorrenziale delle clausole utilizzate nel periodo ricompreso tra il 2002 e il maggio del 2005: in assenza, quindi, di un atto di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza competente, che abbia accertato l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale a monte in violazione dell'art.2, comma 2, lettera a) della L.
n.287/1990, relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole
(art. 2,6, 8 dello schema uniforme ABI) - a valere come prova cd. privilegiata -, incombeva sui garanti l'onere probatorio relativo non sono all'esistenza di detta intesa all'epoca della stipula del contratto di fideiussione ma altresì di un nesso tra la stessa e il contratto a valle tale da far apparire la connessione tra i due atti «funzionale» a produrre un effetto anticoncorrenziale.
In difetto di tali allegazioni le clausole in questione risultano di converso pienamente valide, in quanto “non è certo la deroga isolata – nei singoli contratti tra una banca ed un cliente - all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939, 1941 e 1957 cod. civ., a poter, invero, determinare problemi di sorta, come è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, in termini di effetto anticoncorrenziale” (cfr. Cass. n. 41994/2021); in particolare, per quanto qui rileva, “la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (cfr. Cass. n. 21867/2013).
Con censure perfettamente sovrapponibili a quanto già dedotto nell'ambito del precedente giudizio, non ancora definito e comunque per quanto sopra precisato non suscettibile di far stato nei confronti dei fideiussori, la cui domanda non è stata esaminata nel merito, questi ultimi hanno poi pagina11 di 19 contestato l'idoneità del mutuo azionato ad essere fatto valere quale titolo esecutivo, per essere le somme mutuate state vincolate a deposito cauzionale senza dimostrazione del successivo svincolo, che avrebbe dovuto essere attestato mediante un successivo atto pubblico, nonché per essere state successivamente destinate ad estinguere due precedenti contratti di mutuo a loro volta stipulati per ripianare un debito generato dall'illegittima applicazione di interessi.
Per ragioni di opportunità, onde evitare un possibile contrasto tra giudicati, si ritiene di aderire al decisum della più volte citata sentenza 701/23, peraltro fondata su motivazione pienamente condivisibile e suffragata da giurisprudenza ormai pacifica.
Tale sentenza, infatti, ha escluso che la pattuizione sulla base della quale le parti hanno previsto di costituire la somma mutuata in deposito cauzionale possa elidere l'elemento di realità tipico del contratto di mutuo, affermando come “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario costituisce effettiva erogazione dei fondi anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali” (cfr. Cass. ord. 9229/2022).
Si legge, poi, nella predetta sentenza che “Allorchè, quindi, come nella specie, la somma mutuata risulti versata, a termini di contratto, in deposito cauzionale, il mutuatario ne ha preventivamente acquisito la giuridica disponibilità, quale appunto manifestatasi nell'assenso dallo stesso dato al versamento della somma erogata sul deposito cauzionale stesso”.
Nonostante il precedente di segno contrario (cfr. Cass. n. 12007/24), di recente le Sezioni Unite hanno ribadito quanto già fatto proprio dal precedente maggioritario orientamento affermando che
“una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), non solo si sia perfezionato il mutuo, ma, ove - come nella specie - non risulti di per sé solo esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rimanga anche integrato un titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione (se del caso, alla scadenza) della somma mutuata”.
Pertanto “il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l'obbligazione - univoca ed espressa - di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile;
pertanto, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali
l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario - e che prevede l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine
pagina12 di 19 convenuto tra le parti - è di per sé idoneo a fondare l'esecuzione forzata. Né vi è bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l'intervenuto svincolo della somma” (cfr. Cass. S.U. n. 5968/2025).
Ugualmente infondato l'ulteriore rilievo circa la nullità del mutuo per difetto di causa, per essere le somme mutuate a ripianare pregresse passività, atteso che “il mutuo stipulato per ripianare un debito pregresso del mutuatario verso il mutuante non è nullo. Esso infatti non è contrario né a norme di legge (vanamente se ne cercherebbero in tal senso, a meno di assai fantasiose interpretazioni), né all'ordine pubblico, posto che il pagare i propri debiti è - esso sì - principio di ordine pubblico” (cfr.
Cass. n. 23149/22).
Anche in merito a tale principio è opportuno menzionare il recentissimo arresto delle Sezioni
Unite, nel quale si dà atto che “il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo”. (cfr. Cass. S.U. n. 5841/25).
A tale enunciazione si collega l'irrilevanza, nel presente giudizio, delle asserite illegittimità riguardanti le pattuizioni dei contratti di mutuo precedentemente stipulati in data 21.06.2007 e
30.09.2009 tra la e la P.E.&. a loro volta finalizzati ad Controparte_5 TE
TE
Una volta, infatti, affermata la validità del mutuo cd. solutorio è evidente che l'esistenza di un collegamento negoziale con precedenti negozi stipulati tra le parti non possa di per sé comportare una illegittimità derivata del mutuo;
tale illegittimità postulerebbe l'allegazione (e dimostrazione) che l'operazione in questione celi un atto in frode dei creditori o un mezzo anomalo di pagamento ovvero sia diretta a ripianare un passivo interamente o quasi interamente dovuto all'applicazione di clausole illegittime.
Ora, nel caso di specie, tale circostanza non si evince dalle stesse difese degli opponenti.
Essi ricostruiscono i rapporti intrattenuti con l'istituto di credito partendo dall'apertura di credito CP_ effettuata in data 7.5.2003 sul c/c n. CC0000042238 intestato alla . e, ancor TE
pagina13 di 19 prima, dall'illegittima applicazione sul conto corrente in questione di interessi non pattuiti per iscritto e superiori al tasso soglia che avrebbero determinato, già al momento dell'apertura di credito, un saldo negativo errato: già con riferimento al periodo precedente al 2003, tuttavia, va osservato come dalla stessa perizia di parte si evince che, pur epurando dal conto le poste non dovute, alla data di apertura di credito sussisteva un saldo negativo di euro 74.728,53 (anziché quello preteso dalla banca di euro 107.313,24), il che già rende in partenza infondato l'ulteriore iter argomentativo che pretenderebbe di dimostrare l'illegittimità del mutuo, stipulato dopo oltre 10 anni dall'apertura di conto corrente, derivandola dall'illegittimità delle precedenti operazioni, essendo evidente già da questo primo passaggio che non tutte le somme mutuate sono state destinate a ripianare passività non dovute;
del pari, alla data in cui fu stipulato il primo mutuo del 21.06.2007 (peraltro destinato solo in parte ad estinguere le passività esistenti sul conto corrente, atteso che secondo le allegazioni degli opponenti un importo di circa 50.000,00 euro sarebbe stato girato su altro conto corrente e un altro di circa 60.000,00 euro rimasto come liquidità al mutuatario), il saldo negativo ricalcolato dal consulente di parte sarebbe stato comunque esistente, sebbene di importo minore (87.701,07 anziché 179.998,72); ugualmente è a dirsi al momento della stipula del contratto di mutuo del
30.09.2009, peraltro destinato solo in minima parte ad estinguere le poste debitorie del predetto conto corrente.
In altri termini, per quanto sopra esposto, il mutuo cd. solutorio (infine stipulato nel 2015) potrebbe risultare nullo soltanto qualora ne venisse accertato il difetto di causa, ovvero la totale inesistenza delle ragioni di credito soddisfatte con il versamento delle somme mutuate (perché interamente sorte contra legem), non viceversa nell'ipotesi in cui solo parte delle somme sia stata concretamente destinata al pagamento di somme non dovute perché frutto di illegittima applicazione di interessi;
tale seconda ipotesi, mentre certamente legittima il correntista ad agire contro l'istituto di credito per ottenere la restituzione degli addebiti illegittimi o il risarcimento del danno, non è in grado di elidere completamente la funzione del negozio – che dunque rimane di per sé valido e conseguentemente azionabile – riverberandosi esclusivamente sotto il profilo della responsabilità della mutuante;
e sempre solo sotto questo profilo possono rilevare le ulteriori deduzioni contenute nell'atto di citazione circa il comportamento nel suo complesso contrario a buona fede tenuto dalla banca per tutta la durata del rapporto, comunque insuscettibile di incidere sulla validità del contratto, secondo quanto più volte affermato dalla giurisprudenza in tema di raffronto tra regole di condotta e regole di validità (cfr. ex multis Cass. 15099/21 “In tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto
è suscettibile, ove non altrimenti stabilito dalla legge, di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità”).
pagina14 di 19 Ecco allora che risulta del tutto ininfluente l'analisi, nel presente giudizio, delle operazioni intrattenute dalle parti prima della stipula del contratto di mutuo azionato, atteso che, come osservato nella sentenza 701/23 “L'opposizione all'esecuzione è infatti finalizzata alla verifica delle condizioni che legittimano l'inizio ovvero la prosecuzione dell'azione esecutiva e, pertanto, in tale ambito alcuna rilevanza assumono i contratti di mutuo ed i rapporti di conto corrente intercorsi tra le medesime parti, risultando comunque la minacciata azione esecutiva legittimamente fondata sul contratto di mutuo fondiario richiamato in precetto”.
Venendo quindi ad esaminare i vizi propri dedotti con riferimento a tale contratto, parte opponente ha evidenziato: l'erronea indicazione dell'ISC, la nullità della clausola contrattuale che fa riferimento al parametro Euribor per la determinazione degli interessi, la previsione di un sistema di ammortamento alla francese privo di specificazione del regime di capitalizzazione utilizzato da cui deriverebbe l'applicazione di interessi maggiori di quelli pattuiti e il superamento del tasso soglia.
In merito alla questione dell'usura e dell'ISC, la sentenza 701/23 ha evidenziato come “il ctu ha escluso che vi sia stata usura originaria nella pattuizione di tutti i tassi indicati in contratto relativamente agli interessi convenzionali e moratori. Quanto alla divergenza riscontrata dal ctu tra
l indicati in contratto ed i valori determinabili considerando tutte le voci di costo convenute, Pt_4
il profilo dell'erronea indicazione dell' non risulta in alcun modo considerato nell'atto Pt_4
d'opposizione sicchè ogni pronunzia in merito sarebbe extra petita”.
Sul punto, vale la pena considerare come l'atto di opposizione espressamente riporta “Nello specifico, il contratto di mutuo stipulato il 26.02.2015 riporta quale ISC/TAEG (tasso anno effettivo globale) il valore del 4,84%.
Nell'allegato “C” al contratto di mutuo si riscontrano le seguenti voci di spesa:
• Commissioni incasso Euro 2,00 per rata
• Assicurazioni incendi Euro 3.473,10
• Spese di istruttoria Euro 1.350,00
• Perizia di stima Euro 500,00
• Imposta sostitutiva Euro 675,00
Lo stesso allegato indica che la perizia di stima non è conteggiata, né riscossa. Pertanto, Pa calcolando l (o TAEG) otteniamo un valore pari al 5,18% alla data di stipula (Rif. doc. 12). Ma, anche a voler escludere dal calcolo la spesa per la perizia di stima, l'ISC/TAEG si riduce al 5.14% con un importo indicato in contratto, comunque più basso di quello reale”.
pagina15 di 19 E tale formulazione è contenuta in maniera pressocchè identica nel precedente atto di opposizione introduttivo del giudizio RG 4444/2020.
Ora, al di là di quanto osservato nella sentenza più volte citata in merito al fatto che il profilo relativo difformità tra TAEG/ISC effettivo e TAEG/ISC non sarebbe stato idoneamente sollevato dagli opponenti, appare dirimente evidenziare che, anche laddove dimostrata, tale difformità non rappresenta un vizio da cui far discendere la nullità del contratto né ai sensi dell'art. 117, VI comma, tub né ex art. 125 bis, VI e VII comma, tub.
Ed infatti, quanto al primo profilo, va osservato che secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito e legittimità, l'ISC è un indicatore espressione della c.d. “trasparenza bancaria” e, costituendo un parametro di costo globale del prestito o del mutuo, espresso in percentuale annua, che ha lo scopo di rendere edotto il consumatore delle condizioni complessive del finanziamento al fine di valutare meglio le varie proposte esistenti sul mercato, esso è escluso dal novero dei tassi di interesse, prezzi o altra condizione economica la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117, comma VI, tub (cfr. cass. n.4597/2023); ne deriva che anche laddove vi sia stato, nella specie, un errore nell'indicazione del TAEG contrattuale, poiché tale inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento ma si traduce, di fatto, in un'erronea informazione circa il suo costo complessivo, l'unico rimedio di cui il mutuatario si sarebbe potuto avvalere è di natura risarcitoria.
Quanto al secondo profilo, appare sufficiente rilevare che l'ambito di applicazione della disciplina speciale dettata dall'art. 125 bis, VI e VII comma, tub, esula dal caso in esame, trattandosi di normativa riferita alle sole ipotesi di credito al consumo, dalle quali va, dunque, escluso il rapporto oggetto di causa.
In merito alle deduzioni relative alla nullità della previsione contrattuale che ancora la determinazione dell'interesse al parametro Euribor come pure all'illegittimità derivante dal sistema di ammortamento alla francese (profilo effettivamente questo non sollevato nel precedente atto di opposizione), la sentenza in atti nulla argomenta.
Circa il primo profilo va premesso che il riferimento all'indicizzazione del tasso al parametro
Euribor non risulta in contrasto con il requisito della determinatezza avendo la Corte di Cassazione, in più occasioni chiarito che "la determinazione della misura degli interessi può validamente essere pattuita dalle parti anche per relationem, purchè il rinvio avvenga ad un parametro certo e determinato" (ex multiis, Cass., 19 luglio 2000, n. 9465; Cass. , n. 4490/2002) e che "i tassi Euribor, trattandosi di tassi rilevati ufficialmente dalla E.B.F. sono certamente dotati delle suddette caratteristiche di certezza e determinatezza essendo, d'altronde, i parametri di riferimento più usati per i mutui c.d. a tasso variabile" (Trib. Roma, 15 giugno 2017, n. 12202); sul punto, la giurisprudenza pagina16 di 19 di legittimità ha in particolare affermato che “da un lato, la complessità di un calcolo e la necessità di applicare formule di matematica finanziaria, una volta adeguatamente identificati i parametri del primo e la seconda nel suo complesso, non fa venir meno la semplicità della determinazione del tasso in applicazione di un normale calcolo materiale;
dall'altro lato, gli stessi mutuatari, sottoscrivendo il contratto, accettano di fare riferimento alle suddette modalità di determinazione, implicanti una diligenza non comune o l'applicazione di regole specialistiche, ma al contempo corrispondenti ad una univoca elaborazione da parte di una determinata scienza (nella specie, la matematica finanziaria)”
(cfr. Cass. n. 3968/2014).
Sotto il profilo della violazione della normativa Antitrust, va osservato che la Commissione
Europea, nella decisione del 4 dicembre 2013, ha multato alcuni Istituti bancari per un accordo finalizzato a manipolare l'indice Euribor con riferimento al periodo dal settembre 2005 al maggio
2008; tuttavia, il contratto di mutuo che ci occupa risulta stipulato nel febbraio del 2015 sicché, non rientrando tra quelli conclusi nel lasso temporale attenzionato, sarebbe stato onere gli opponenti
(allo stesso modo di quanto già osservato in merito alle clausole del contratto di fideiussione) allegare e provare l'effettiva manipolazione del tasso applicato quale conseguenza di un'intesa restrittiva a cui l'istituto di credito abbia preso parte.
In caso contrario, infatti, “I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in
"applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art.
101 del TFUE” (cfr. Cass. n. 12007/24).
Quanto, infine, al sistema di ammortamento alla francese, si deve rilevare come tale tipologia di ammortamento non determini di per sé l'applicazione di interessi anatocistici, caratterizzandosi esclusivamente per il fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti» comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente): il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi.
pagina17 di 19 Fatta questa premessa, gli opponenti lamentano come, nello specifico, sia stato utilizzato dalla banca un sistema di capitalizzazione composto, dal quale deriverebbe l'applicazione di un “costo occulto” che, oltre a incidere in termini di indeterminatezza del costo del finanziamento, sarebbe tale da provocare il superamento del tasso soglia.
In merito a tale aspetto, va osservato che, se è vero che il regime di capitalizzazione composta è più favorevole al debitore per periodi inferiori all'anno e più gravoso per periodi superiori, determinando un maggior debito per interessi, da tale caratteristica non deriva né un fenomeno anatocistico né un problema di violazione delle regole di trasparenza bancaria.
Quanto all'anatocismo, è evidente che nel caso in questione ne difetti il presupposto essenziale, ovvero un pregresso debito per interessi sul quale si possa ipotizzare la produzione di ulteriori interessi: nel caso di specie, infatti, la maggiorazione degli interessi è riconducibile esclusivamente al regime finanziario di capitalizzazione composta utilizzato dalla banca per la determinazione della rata e non alla produzione di interessi su interessi scaduti e non pagati in virtù di una convenzione precedente alla loro scadenza.
Quanto al secondo profilo, si deve evidenziare come, una volta conosciuto ed approvato, da parte del mutuatario, il piano di ammortamento allegato al contratto, ai fini della corretta pattuizione del tasso nominale degli interessi corrispettivi, non sia necessaria la specifica approvazione del regime finanziario composto, in luogo di quello semplice, essendo tali informazioni ricavabili dal piano di ammortamento predisposto: nel piano di ammortamento allegato al contratto sono infatti indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi, potendo pertanto il mutuatario ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria.
Deve pertanto concludersi nel senso che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (cfr. Cass. S.U. 15130/24): benchè infatti il mutuo in esame non sia a tasso fisso le conclusioni cui approdano le Sezioni Unite nella citata pronuncia risultano applicabili ugualmente al caso di specie, tenuto conto di tutti gli elementi ricavabili sia dal testo contrattuale che dal piano di ammortamento.
Circa, infine, la considerazione del “costo occulto” nel calcolo del tasso effettivo globale annuo
(TEG), da confrontare con il tasso soglia usurario (TSU), ai fini della verifica dell'usurarietà dei tassi pattuiti, è sufficiente osservare come la verifica in questione non necessiti di un accertamento pagina18 di 19 peritale volto a quantificare il differenziale di costo che si è prodotto applicando il regime di capitalizzazione composta in luogo di quella semplice: la formula matematica prevista dalle Istruzioni della CA d'LI per la determinazione del TEG tiene infatti già conto del c.d. “costo implicito” insito nell'utilizzo del regime finanziario della capitalizzazione composta, ragione per cui non è possibile rideterminarlo e applicarlo una seconda volta, al fine di calcolare il TEG da confrontare con il tasso soglia antiusura (TSU); ne deriva che, al fine di compiere la verifica richiesta, è sufficiente confermare il TEG indicato nel contratto (inizialmente pari al 5,12%) e confrontarlo al TSU, che nel periodo corrispondente alla data di stipula del mutuo era pari al 8,33 % per i mutui a tasso variabile, non essendo viceversa condivisibile il ricalcolo del TEG proposto nella consulenza di parte.
Ne consegue, per tutte le ragioni svolte, che l'opposizione non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponete nella misura liquidata in dispositivo, ex d.m. 147/2022, facendo applicazione dei parametri minimi relativi ai giudizi di valore di cui all'atto di precetto, detratti i compensi per la fase istruttoria (non espletata).
p.q.m.
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la litispendenza con riferimento alla domanda formulata da P.E.&. TE
limitatamente ai motivi di cui ai punti VII, VIII, IX e X dell'atto di opposizione;
[...]
2. rigetta l'opposizione;
3. condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese processuali che liquida in euro 4.217,00, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Latina il 28.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Elena Saviano
pagina19 di 19