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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 15/07/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Giudice monocratico del lavoro, dottor Giampiero Panico,
nella causa n. 1122 del 2024 R.G.L., avente ad oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - al- CP_1 tre ipotesi,
promossa da:
, Parte_1
c.f / p. C.F._1 C.F._2 difeso / difesa da: Avv. BUTTINI EMANUELE, Avv. VALETTINI ROBERTO,
contro
:
CP_1
c.f. / p. I.V.A. , P.IVA_1 difeso / difesa da: Avv. BRUGNOLI PAOLA,
visto ed applicato l'art. 127 ter, c.p.c., visti gli atti della causa in epigrafe, viste le note scritte delle parti, contenenti istanze e conclusioni, visto ed applicato l'art. 132, n. 4), c.p.c. tenuto a mente l'art. 429, 1° comma, 1ª parte, c.p.c., pronunzia 1 SENTENZA mediante lettura del dispositivo e concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui essa si fonda.
1.La ricorrente, res.te nel Circondario di questo Tribunale, ricorreva in giudizio da- vanti al Tribunale della Spezia, giudice del lavoro, nei confronti dell' e chiedeva CP_1 il riconoscimento del suo diritto a:
➢ rendita ai superstiti, ex art. 85 d.lgs. n. 1124 del 1965,
➢ assegno funerario ex art. 85, comma 3, d.lgs. n. 1124 del 1965, esponendo di essere vedova del defunto , già titolare in vita di Persona_1 rendita per malattia professionale “silicosi polmonare con reticolomicronodulazione diffusa con deficit ventilatorio restrittivo e valori emogasanalitici normali consistente cardiopatia” nella misura accerta del 70% a decorrere dal 14 aprile 1982 (cfr., come in ric., p.1).
L' si costituiva e resisteva alla domanda, contestando l'esistenza del nesso CP_1 tra malattia denunciata e causa del decesso;
contestava, inoltre, la sussistenza in vita del- la patologia indennizzata (cfr. come in mem., pp. 2 e s.).
2. Così radicatosi il contraddittorio, la causa era istruita e, successivamente, su istanza di parte, discussa cartolarmente ex art. 127 ter, c.p.c. e quindi, scaduto il termine per il deposito di note, decisa nei termini dal giudice.
3. La ricorrente agisce in questo giudizio a seguito della morte del marito R_
, riconosciuto in vita portatore di una menomazione psico-fisica per “silicosi
[...] polmonare con reticolomicronodulazione diffusa con deficit ventilatorio restrittivo e valori emogasanalitici normali consistente cardiopatia” nella misura accertata del 70% a far data dal 14 aprile 1982 [dalla doc.ne all.ta si evince che il de cujus era stato inizialmente inden- nizzato in virtù di menomazione accertata nella misura dell'80% successivamente ridotta al 60%, doc. n. 1), ric. e poi ricondotta al 70%: v. infra]; la domanda di causa, dopo l'iter amministrativo, è volta al riconoscimento della rendita ai superstiti e del relativo assegno funerario nella misura di legge, in quanto la ricorrente assume che la morte dell'assicurato era da attribuire, quantomeno a titolo di concausa, alla esposizione già accertata.
L' convenuto ribadisce, in memoria – con richiamo alle note mediche- ed an- CP_2 che nelle note scritte, che è documentato un quadro di insufficienza respiratoria cronica mista, restrittiva ed ostruttiva;
pertanto, in presenza sia una forma di BPCO ostruttiva non professionale ed in soggetto ex fumatore, sia restrittiva compatibile con silicosi, sorgono forti dubbi in merito alla sussistenza in vita della tecnopatia così come descritta e ricono-
2 sciuta e, di conseguenza anche sul nesso causale tra quest'ultima e il decesso, anche in considerazione dell'età avanzata del soggetto assicurato, nonché del quadro pluripatolo- gico a suo carico.
4.Il dante causa, la cui sussistenza in vita della denunciata tecnopatia viene in que- sto giudizio contestata da parte convenuta, decedeva a causa di una sequenza di eventi, così descritta dal certificato nosologico: pneumoconiosi silicosi (causa iniziale); cardiopatia ischemica ipertensiva. Insufficienza renale. Insufficienza cardio respiratoria acuta (Condi- zioni che descrivono la sequenza che ha portato a morte) e, tra gli altri stati morbosi rile- vanti che hanno contribuito al decesso, vasculopatia cerebrale e demenza senile [cfr. cert. nosologico, doc. n. 2), ric.].
5. Occorre previamente ricordare che il diritto del superstite alle prestazioni ex art. 85, d.lgs. n. 1124 del 1965, è diritto autonomo che ha come suo indefettibile presupposto la sussistenza, in capo all'assicurato deceduto, del diritto alla prestazione diretta (v. Cass.
9 lug. 2008, n. 18820); pertanto, se contestato, il superstite deve provare – quale elemento della fattispecie costitutiva del suo diritto – non solo e non tanto che il dante causa fosse titolare della prestazione diretta ma anche e soprattutto che avesse diritto a quella presta- zione.
6. Ciò posto, trattasi di questione medico-legale e viene pertanto licenziata C.T.U..
Il perito nominato, preliminarmente afferma che nel 2008, a seguito di inoltro all' di domanda di aggravamento da parte del soggetto assicurato, a quest'ultimo CP_1 veniva riconosciuta una menomazione dal grado invalidante del 70%.
Successivamente, analizzando la documentazione medica in atti, si sofferma preva- lentemente sugli esami condotti dal de cuius sia in periodo risalente sia nel periodo ante- cedente il decesso con riguardo, contemporaneamente, alla patologia polmonare ed al decadimento generale.
Il perito segnala un attacco ischemico nel 1996 ed evidenzia che il de cujus era affet- to da cardiopatia ischemica cronica in pregressi infarti miocardici acuti risalenti agli anni
2000 e 2009, nonché da ipertensione arteriosa, encefalopatia vascolare cronica, ernia ja- tale, ulcera peptica duodenale (2017), diverticolosi del sigma e gozzo multinodulare;
inol- tre, nel marzo 2022 il dante causa era stato riconosciuto essere portatore di handicap in situazione di gravità (L. n. 104 del 1992) ed era pure percettore dell'indennità
d'accompagnamento a causa del grave declino cognitivo (C.T.U., p. 3).
Per quanto attiene la patologia polmonare, il perito richiama tutte le indagini strumen- tali condotte in periodo remoto dal dante causa (v. referti del 2005 e 2007: C.T.U., ibidem)
3 fino alle più recenti (spirometrie, RX torace) del 2018: dall'esame dei referti è possibile af- fermare che al soggetto assicurato è spesso stato affetto da “deficit ventilatorio ostruttivo- restrittivo” con i seguenti valori: FVC -38%, FEV1 – 44%; VC -37% (2007); FVC -39%,
FEV1 – 47%; VC -37% e riduzione della DLCO - 32% (2008); FVC -49%; FEV1 – 60%; VC
-37% (2016); FVC -57%; FEV1 – 51% (2018) [ cfr. risultati spirometrie, pp. 5 e 6, ult. cit.].
Inoltre, dai referti RX torace si è evidenziato già in epoca risalente un “incremento della densità parenchimale diffuso con aspetto reticolare e micronodulare in sede bibasila- re” (2005) e, successivamente, un quadro di BPCO (2015) con accentuazione dell'interstizio peribrovascolare (2018): ibidem.
In considerazione di tutto quanto sopra, il perito nominato conclude, innanzitutto, confermando la sussistenza in vita in capo al de cujus della tecnopatia indennizzata e, poi, affermando che la stessa ha svolto un ruolo concausale, seppur minimo, nel exitus; si leg- ge, difatti, nell'elaborato che
«<è>' vero che il dante causa decedeva alla considerevole età di 97 anni ed era affetto da un grave declino cognitivo con indennità d'accompagnamento ma è altrettanto vero che fosse affet- to da silicosi polmonare con insufficienza respiratoria cronica e ricorrenti riacutizzazioni in tratta- mento con O2 terapia domiciliare e terapia broncopolmonare di fondo» (C.T.U., p. 7).
ed ancora che
«… <è> pertanto del tutto verosimile che il quadro cardio-polmonare di cui il dante causa era af- fetto, da correlarsi ad una silicosi polmonare valutata dall con un danno permanente pari al CP_1 70% nel 2008, possa aver svolto un ruolo concausale, seppur minimo, nel decesso dello stesso avve- nuto presso il proprio domicilio in data 27.08.2023 per insufficienza cardiorespiratoria acuta» (ibidem).
7.In ordine a tali conclusioni, non si ravvisano validi motivi per disattenderle: questo giudice, infatti, condivide e fa proprie le argomentazioni contenute nella depositata relazio- ne, che affronta in modo dirimente la questione per cui la domanda può, in definitiva, tro- vare accoglimento.
Le conclusioni peritali, infatti, appaiono condivisibili nel riconoscere pur tenendo con- to di tutte le peculiarità del caso (assicurato molto anziano, quadro sanitario complesso), dell'apporto concausale della tecnopatia respiratoria, di grado elevato, da cui era affetto.
L'elaborato risponde già, pertanto, alle notazioni critiche svolte dall nelle note CP_2 di trattazione scritta.
Non vi sono, dunque, elementi per procedere ad una rivisitazione del caso (v. Cass.
29 apr. 2009, n. 9988, Id. 7 nov. 2013, n. 25072, in motivaz.).
8.Nei superiori termini il ricorso viene deciso con l'accoglimento della domanda.
4 Seguono gli accessori, come da dispositivo, secondo la consolidata giurisprudenza dell'Ufficio in tema di crediti di natura previdenziale ed assistenziale.
9.Venendo ora alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza (art. 91, c.p.c.).
La liquidazione avviene di giustizia, come da dispositivo, sulla scorta del tariffario elaborato in questo Tribunale per le cause previdenziali.
L'onere della C.T.U. va posto a carico dell' nei rapporti interni tra le parti;
nei CP_1 rapporti esterni, si applica il principio di diritto recentemente sancito dalla suprema Corte in materia (v. Cass., ord., 20 dic. 2021, n. 29127, in motivaz. ed ivi riferimenti).
P.Q.M.
Il Giudice monocratico, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando,
1) Condanna l in persona del Direttore pro tempore della sede della CP_1 Pt_2 zia, a costituire e liquidare, in favore di parte ricorrente, la rendita indiretta per i superstiti, di cui all'art. 85, d.p.R. n. 1124 del 1965, nella misura di legge;
2) Condanna l a pagare alla parte ricorrente i ratei della suddetta rendita, CP_1 con decorrenza come per legge e con la rivalutazione monetaria secondo gli indici
I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai, ovvero con gli interessi legali, se superiori, dal 121° giorno dalla data di presentazione della domanda amministrativa fino al saldo;
3) Condanna l a liquidare, a favore di parte ricorrente, l'assegno funerario, CP_1 di cui all'art. 85, 3° comma, del d.p.R. n. 1124 del 1965, nella misura di legge, con la riva- lutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai, ovvero con gli interessi legali, se superiori, dal 121° giorno dalla data di presentazione della domanda amministrativa fino al saldo;
4) Condanna l a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in CP_1 euro 2.100,00= per competenze legali, oltre spese gen.li, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con distrazione;
5) Pone definitivamente le spese di C.T.U., separatamente liquidate, a carico solidale delle parti e, nei rapporti interni tra esse, a carico dell' CP_1
Cosí deciso in La Spezia, addí 15/07/2025.
IL GIUDICE
5 (Giampiero Panico)
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