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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 3594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3594 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa Manuela
Robustella, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7220 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “risarcimento del danno non patrimoniale”, riservata per la decisione in data 20/12/2024, previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica
TRA
(C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(Indonesia);
(C.F. ), nata il [...] a Parte_2 C.F._2
Medan (Indonesia)
(C.F. ) nato il [...] a [...] Parte_3 C.F._3
(Indonesia),
nella loro qualità di eredi, rispettivamente quale moglie e figli del Sig. Per_1
(C.F. ), nato il [...] a [...], e
[...] C.F._4
deceduto il 17.06.2018 a Napoli, rappresentati e difesi dall'Avv. Giorgio Grasso, come da procura in atti;
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 1 ATTORI
E
(C.F. ) nato a [...] il [...] Parte_4 C.F._5
, (C.F.: ) nata il [...] a [...], Parte_5 C.F._6
difesi e rappresentati, giusta procura alle liti in atti, dagli avv.ti. Simone Cutone ed
Angelo Cutone del Foro di Isernia ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questi ultimi, sito in Isernia, alla Via Dei Greci, n. 108
CONVENUTI
E
(C.F. - P.IVA , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
procuratore ad negotia, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv.
Roberto RAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in
Napoli, alla Via Ugo Niutta n. 4
CONVENUTA
NONCHE'
( , in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, anche in via disgiunta, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Stefano Castaldo e Marco Sannino
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 2 Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, gli attori, eredi di
, in quanto moglie e figli di questo ultimo, allegavano: 1) che, in data Persona_1
17.6.2018, si trovavano a bordo del traghetto “Atlas”, appartenente alla compagnia
“GNV Grandi Navi Veloci S.p.A.”, ormeggiato al molo 14 del porto di Napoli, per la tratta Napoli-Palermo; 2) che, intorno alle ore 18:00, sulla medesima imbarcazione, si verificava un sinistro che comportava il decesso del sig. , verificatosi in Pt_2
quanto , alla guida di un'autovettura (di proprietà di Parte_4 Pt_5
, assicurata con la ), ubicata al ponte superiore rispetto a
[...] Controparte_1
quello in cui si trovava il dott. , ometteva di arrestare la marcia in Pt_2
corrispondenza del limite del car-deck n. 6 e precipitava al piano inferiore, provocando la morte del dott. , alla presenza dei propri familiari;
3) che Pt_2
l'incidente si verificava per l'esclusiva responsabilità di , la cui Parte_4
condotta era negligente ed imprudente, non solo perché ometteva di fermare il veicolo (come si è detto), ma anche perché gli pneumatici dello stesso erano gravemente usurati;
4) di avere stipulato una transazione con la società GNV Grandi
Navi Veloci S.p.A. a tacitazione di tutti i danni patrimoniali patiti, accordo che, pertanto, non aveva ad oggetto i danni non patrimoniali. Chiedevano, pertanto, la condanna dei convenuti , e , in Parte_5 Parte_4 Controparte_1
solido tra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, consistenti nel danno da perdita parentale e nel danno morale subito dagli attori e nel danno terminale e da lucida agonia subito dalla vittima del sinistro (di cui gli istanti erano eredi), danni quantificati in euro 1.250.943,15, ovvero nel diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituivano e , i quali allegavano l'assenza, in Parte_5 Parte_4
capo a loro stessi, di qualsivoglia responsabilità. Evidenziavano: 1) che il convenuto
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 3 , arrivato a Napoli alle ore 16.30 circa, dopo aver effettuato il check veniva Parte_4
fatto incolonnare, insieme ad altri veicoli, dal personale di bordo al fine di accedere all'interno della nave;
2) che l'autovettura dallo stesso condotta era la prima di una delle tre file di veicoli da imbarcare, e, nella propria fila, non era preceduta da altri autoveicoli;
3) che, terminato l'imbarco dei mezzi pesanti e dei motocicli, iniziava quello delle autovetture, e la prima autovettura ad imbarcarsi era la Citroen C5 targata DV 538 VN, condotta da e di proprietà della moglie Parte_4
4) che uno dei membri del personale di bordo invitava Parte_5 [...]
a salire con l'autovettura a bordo della nave, indicando di imboccare la Parte_4
rampa di accesso di destra, ossia quella che conduceva al car – deck n. 6; 5) che
, percorrendo la rampa a passo d'uomo, anche perché la Parte_4
superficie della stessa era sconnessa, non incontrava alcun membro del personale che potesse coordinare e guidare la fase in imbarco/accesso dell'autovettura; 6) che, proseguendo nella manovra di imbarco, si attivavano in automatico anche le luci dell'automobile a causa della assenza di illuminazione del car – deck n. 6, e subito dopo, all'improvviso, l'autovettura Citroen C5 targata DV 538 VN, con a bordo
, e la prole di questi, precipitava, in modo del tutto Parte_4 Parte_5
imprevedibile e non controllabile, sul ponte inferiore n. 5, ove stazionava dott.
; 7) che, per l'accertamento dei fatti sopra descritti e per la Persona_1
individuazione dei responsabili dell'evento dannoso, era pendente dinanzi, al
Tribunale Ordinario di Napoli, il processo penale n. 17426/18 R.G.N.R. – n. 13786/19
R.G. G.I.P.. Evidenziavano, in particolare, i convenuti che solo la società Grandi Navi
Veloci S.p.A. era responsabile, ex art. 2049 Cod. Civ., per i danni arrecati dal fatto illecito dell'equipaggio di bordo, trattandosi del datore di lavoro ed, in ogni caso per culpa in eligendo e in vigilando, in ragione del fatto che il personale scelto per il coordinamento dell'imbarco dei veicoli non era adeguato e preparato per siffatta
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 4 attività, perché la Compagnia navale aveva omesso di vigilare sull'attività svolta dal proprio personale dipendente.
Evidenziavano, inoltre, i convenuti che la responsabilità della società Grandi Navi
Veloci era stata dalla stessa riconosciuta proprio attraverso la stipulazione dell'atto di transazione con gli attori e che, in conseguenza del predetto contratto, alcuna ulteriore pretesa attorea poteva essere fatta valere, in quanto gli istanti avevano accettato l'importo di euro 815.000,00, come satisfattivo di ogni danno. I convenuti e , pertanto, dichiaravano, ex art. 1304 c.c., di voler Parte_4 Parte_5
profittare della transazione intercorsa tra la società Grandi Navi Veloci e gli attori.
Alla luce dell'esclusiva responsabilità della predetta società, i convenuti chiedevano di chiamare in causa la stessa e proponevano, nei suoi confronti, domanda riconvenzionale. Il convenuto , infatti, a seguito del sinistro, Parte_4
aveva subito i seguenti danni: 1) frattura vertebrale ed in particolare avvallamento della limitante somatica superiore di L1 da pregressa caduta da un'altezza di circa
2,5 mt, con parestesie arto superiore ed arto inferiore sx;
2) distorsione cervicale tipo 3; 3) disfunzione bilaterale post traumatica delle articolazioni sacro iliache. I postumi permanenti (danno biologico) erano quantificabili nel 24%, con una inabilità temporanea totale di 90 giorni, 60 giorni al 50%, mentre il resto della prognosi dal
18/11/2018 al 19/04/2019 (cinque mesi) al 30% e venivano quantificati, applicando la personalizzazione massima, in euro a € 113.474,00. Il convenuto, , Parte_4
inoltre, a causa delle sue condizioni di salute, non aveva potuto partecipare al concorso a Viceispettore di Polizia, che gli avrebbe garantito un grado più elevato, circostanza che gli aveva arrecato un danno morale ed un danno patrimoniale da lucro cessante.
La convenuta , inoltre, aveva subito danni patrimoniali al veicolo di sua Parte_5
proprietà (non più marciante a seguito del sinistro), danni quantificati in 7.446,31
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 5 oltre iva. Chiedevano, pertanto, di essere autorizzati a chiamare in causa la società
Grandi Navi Veloci spa;
di dichiarare l'esclusiva responsabilità della predetta società in relazione a tutti i danni subiti dagli attori e, conseguentemente, di rigettare ogni domanda attorea spiegata nei loro confronti;
in via subordinata, chiedevano di accertare e dichiarare il grado e la gravità della colpa di ognuno dei responsabili/obbligati in solido nella produzione del fatto dannoso e detrarre dal quantum dovuto la quota oggetto della transazione;
condannare la Controparte_1
a manlevare i convenuti di ogni somma eventualmente dagli stessi dovuta agli attori;
condannare, in accoglimento della domanda riconvenzionale, la società Grandi Navi
Veloci spa a risarcire i danni subiti dagli attori, quantificati come sopra si è detto, con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi ai procuratori antistatari.
Si Costituiva la , la quale evidenziava che, alla luce della dinamica Controparte_1
del sinistro, come risultante dagli atti di causa, anche relativi al giudizio penale, alcuna responsabilità poteva essere attribuita al conducente dell'auto, essendo la stessa ascrivibile solo alla negligenza della società chiamata in causa, che non aveva apposto alcuna barriera protettiva al car deck n.
6. La domanda attorea, inoltre, non poteva trovare accoglimento anche in considerazione della transazione intercorsa tra gli attori e la terza chiamata, accordo che doveva necessariamente riguardare ogni danno subito in conseguenza del sinistro, in conseguenza dell'unitarietà del danno e dell'impossibilità di frazionare le singole voci dello stesso. Contestava, inoltre, il quantum oggetto della domanda e concludeva chiedendo di dichiarare l'improponibilità o l'inammissibilità della domanda e, nel merito, di rigettare la stessa, con vittoria delle spese di lite.
Autorizzata la chiamata in causa della Grandi Navi Veloci spa e notificatole l'atto di citazione, si costituiva la predetta società, che eccepiva l'intervenuta transazione con gli attori, transazione che copriva tutte le voci del danno. Evidenziava, pertanto,
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 6 che alcuna domanda attorea poteva trovare accoglimento. Eccepiva, inoltre,
l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 36 cpc, della domanda proposta dai convenuti e in quanto non dipendente in alcun modo dal titolo dedotto in Parte_4 Pt_5
giudizio dagli attori. In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda proposta dai convenuti e , chiedeva, in via riconvenzionale, previo Pt_5 Parte_4
accertamento del relativo grado di colpa nella causazione dell'evento, il rimborso della quota di loro spettanza dell'importo versato in via transattiva agli attori.
Concludeva chiedendo di disporre la sospensione del procedimento in attesa della definizione del giudizio penale;
di dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea e di quelle proposte, nei suoi confronti, dai convenuti;
in via subordinata e riconvenzionale, di condannare i convenuti e , in solido tra loro, Pt_5 Parte_4
anche in via surrogatoria e/o di regresso, al rimborso della quota parte di loro spettanza dell'importo di Euro 815.000,00 oggetto della transazione con gli attori, con vittoria delle spese di lite.
Rigettata, ex art. 75 cpp, la richiesta di sospensione del procedimento, in data
20.12.24, il procedimento veniva riservato in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Tanto premesso, va, in primo luogo, esaminata la domanda attorea.
Orbene, tra gli attori e la società Navi veloci spa intercorreva una transazione avente ad oggetto “il danno patrimoniale e da lucro cessante a transazione e stralcio della domanda di risarcimento nei confronti della GNV relativa all'evento occorso il
17.6.2018”. In detta transazione gli attori dichiaravano di non avere più nulla a pretendere a qualunque titolo dagli armatori, dal personale di bordo, noleggiatori e assicuratori degli stessi in relazione a qualsiasi danno, anche non espressamente richiamato nell'atto di transazione.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 7 Ritiene il Tribunale che tale atto vada così interpretato:
1) oggetto della transazione è solo il danno patrimoniale e da lucro cessante e non il danno non patrimoniale (oggetto della domanda attorea);
2) nei confronti della Grandi Navi Veloci spa, inoltre, gli attori rinunciavano ad ogni ulteriore pretesa risarcitoria conseguente all'evento per cui è causa.
Orbene, ritiene questo Giudice che la transazione non riguardi il danno non patrimoniale richiesto, nel presente giudizio, nei confronti dei convenuti e Parte_4
Non risulta, inoltre, violato in alcun modo il divieto di parcellizzazione del Pt_5
danno, poiché gli attori non hanno agito giudizialmente con azioni distinte, ma hanno esclusivamente accettato una transazione relativa ad una parte del danno, con la conseguente possibilità di agire per il ristoro dei danni non coperti dalla suddetta transazione.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la parte istante, su cui gravava il relativo onere, non abbia fornito una piena prova della responsabilità o, quantomeno, della corresponsabilità del convenuto in relazione all'evento oggetto Parte_4
di causa. Dalla perizia effettuata sul veicolo e versata in atti dalla parte attrice, invero, si desume solo: 1) che il sedile del guidatore era reclinato, circostanza compatibile con la ricostruzione dei fatti effettuata dalla parte convenuta;
2) che gli pneumatici erano consumati. Da tali elementi, tuttavia, non è dato comprendere la dinamica del sinistro, né individuare una responsabilità del conducente dell'auto.
Irrilevante, inoltre, risulta la circostanza che il convenuto sia coimputato Parte_4
nel giudizio penale, non essendovi, allo stato, alcuna pronuncia di condanna passata in giudicato nei suoi confronti.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 8 Dalla documentazione versata in atti dalla parte convenuta ed, in particolare, dalle sommarie informazioni resa alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera – PG di
Napoli, invece, risulta un comportamento negligente della terza chiamata.
Invero, dichiarava che il secondo Ufficiale gli aveva ordinato, alle ore Persona_2
17.45, di preparare la rampa per caricare il ponte n. 6 e che, inizialmente, le macchine non potevano accedervi, in quanto il rampone era sollevato, in considerazione del fatto che stavano ancora caricando il ponte n.
3. Dichiarava, inoltre, che, alle 18.10, si accorgeva che “Qualcuno aveva abbassato la rampa per far caricare le auto”. Precisava, infine, che, forse, sul ponte n. 6 era presente una sola ringhiera (invece di tre).
, marinaio di bordo, poi, dichiarava: “Di solito le transenne le Persona_3
mettiamo noi, ma non abbiamo avuto il tempo. Le altre due persone della squadra erano con me, quindi, credo che al ponte n. 6 nessuno fosse presente”.
Le predette dichiarazioni venivano confermate da altro Testimone_1
marinaio di bordo, il quale dichiarava: “La rampa di accesso di solito la movimenta il nostromo;
la squadra composta dal sottoscritto ripone le transenne e prepara
l'imbarco, ma al car-deck n. 6 non siamo mai arrivati”.
Sostanzialmente conformi erano, inoltre, le dichiarazioni rese da , Testimone_2
Giovanotto di Coperta a bordo della nave.
, Comandante della nave, inoltre, dichiarava che, al suo passaggio, Persona_4
avvenuto alle ore 17.45, il ponte n. 6 non era in sicurezza, ma le operazioni di approntamento erano ancora in corso.
Lo stesso attore , sempre nel corso delle sommarie Parte_3
informazioni, dichiarava che sul ponte n. 6 non c'erano le barriere di protezione.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 9 Alla luce di quanto sopra, pertanto, deve ritenersi che l'evento oggetto di causa sia imputabile solo alla società chiamata in causa, stante la mancata apposizione delle barriere di protezione e la totale assenza di personale di bordo al ponte n. 6, al fine di regolamentare il transito e mettere in sicurezza le automobili.
Alcuna responsabilità può, invece, imputarsi al conducente dell'auto, risultando inverosimile, in considerazione del luogo ove l'evento si verificava, che lo stesso marciasse a velocità sostenuta.
La domanda attorea non trova, pertanto, accoglimento.
Va, quindi, esaminata la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti Parte_4
e nei confronti della terza chiamata. Pt_5
Ritiene, preliminarmente, il Tribunale che la predetta domanda sia ammissibile, poiché, pur dipendendo la stessa da un titolo diverso rispetto a quello oggetto della domanda principale, sussiste un indubbio collegamento oggettivo tra le due domande. Le stesse, invero, attengono al medesimo evento, la cui responsabilità viene imputata, in base alla prospettazione attorea, a carico dei convenuti ed, in base alla prospettazione di questi ultimi, a carico della Grandi Navi Veloci spa.
Tanto premesso, accertata la responsabilità della società in ordine al sinistro oggetto di causa, vanno valutate le domande riconvenzionali.
La domanda proposta da risulta parzialmente fondata e trova Parte_4
accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Dalla copiosa documentazione medica versata in atti dal predetto convenuto, in particolare, risulta che, a seguito del sinistro, riportava: un Parte_4
frattura vertebrale ed in particolare avvallamento della limitante somatica superiore
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 10 di L1 da pregressa caduta da un'altezza di circa 2,5 mt, con parestesie arto superiore ed arto inferiore sx;
una distorsione cervicale tipo 3; la disfunzione bilaterale post traumatica delle articolazioni sacro iliache. Veniva, quindi, sottoposto ad un intervento chirurgico artrodesi bilaterale, con guarigione certificata il 19/04/2019.
Il nesso causale tra i predetti danni e l'evento oggetto di causa risulta chiaramente accertato in considerazione dell'entità delle lesioni, compatibili con un impatto conseguente alla caduta dell'auto (al cui interno vi era ) da circa Parte_4
due metri di altezza e del fatto che il verbale del P.S. dell'Ospedale Cardarelli di
Napoli è dello stesso giorno in cui si verificava l'evento.
La quantificazione del danno biologico viene effettuata alla luce della ctp a firma della dott.ssa ritenuta condivisibile dal Tribunale, poiché particolarmente Per_5
precisa, dettagliata (anche in relazione alle fonti utilizzate) e per la correttezza dei criteri logici seguiti.
Dalla predetta ctp, in particolare, risulta che riportava un danno Parte_4
biologico pari al 22-24%, con un'ITT di giorni 90, un'ITP di giorni 60 al 50% e una successiva invalidità a scalare per il restante periodo fino alla guarigione, avvenuta il
19.4.19 (pari a 5 mesi, che vengono valutati al 25%).
Tale danno viene astrattamente quantificato, alla luce delle tabelle del Tribunale di
Milano 2024, in euro 78.115,00 per danno biologico;
euro 10.350,00 per ITT, euro
3.450,00 per ITP al 50%, euro 4.312,50 per ITP al 25%, per un totale di euro
126.748,50.
Avendo limitato la domanda risarcitoria relativa al danno Parte_4
biologico ed all'invalidità temporanea alla somma di euro 113.474,00, nei limiti di tale importo trova accoglimento la domanda. Su tale somma decorrono gli interessi dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo e, sull'importo devalutato di
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 11 euro 95.758,65, annualmente rivalutato, i medesimi interessi decorrono dal
17.6.2018 alla data di pubblicazione della presente pronuncia.
Trova, inoltre, accoglimento la domanda, proposta da , di Parte_4
risarcimento del danno patrimoniale relativo alle spese mediche sostenute e documentalmente provate, pari ad euro 921,30. Su tale importo decorrono gli interessi al tasso legale dalla data di notifica della citazione al saldo.
Non trova, invece, accoglimento la domanda attorea di risarcimento del danno morale e del danno patrimoniale da lucro cessante, stante la mancata puntuale allegazione e prova relativa ai predetti danni.
Trova accoglimento la domanda proposta da nei confronti della terza Parte_5
chiamata ed avente ad oggetto i danni al veicolo Citroen C5 targata DV538VN.
Invero la terza chiamata non contestava né i danni subiti dal veicolo, né la quantificazione degli stessi effettuata dalla parte convenuta (attrice in riconvenzionale). La stima effettuata dalla stessa, d'altra parte, viene ritenuta congrua dal Tribunale, anche alla luce dei documenti 7) e 8) di parte convenuta
(anch'essi non contestati dalla terza chiamata).
La società Grandi Navi Veloci spa viene, pertanto, condannata al pagamento, in favore di di euro 7.446,31, importo ritenuto congruo all'attualità. Su Parte_5
tale somma decorrono gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della pronuncia al saldo;
sull'importo devalutato di euro 6.283,81, annualmente rivalutato, poi, i medesimi interessi decorrono dal 17.6.2018 alla data di pubblicazione della presente pronuncia.
Non trova, invece, accoglimento la domanda riconvenzionale proposta dalla terza chiamata nei confronti dei convenuti e , poiché non Parte_4 Parte_5
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 12 è stata accertata alcuna responsabilità degli stessi in relazione al verificarsi dell'evento dannoso.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre, ex art. 92 cpc, la compensazione delle spese di lite relative al rapporto tra gli attori e tutti i convenuti, in considerazione della particolare controvertibilità della lite, alla luce della complessità delle questioni giuridiche affrontate (soprattutto per quanto concerne l'interpretazione della transazione) e dell'assoluta singolarità del sinistro oggetto di causa per quanto concerne la sua dinamica e, quindi, l'individuazione del soggetto responsabile.
Le spese di lite relative al solo rapporto tra i convenuti e Parte_4 Pt_5
seguono la soccombenza della terza chiamata e vengono liquidate in
[...]
dispositivo alla luce dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 e successive modifiche
(valore fino a 260.000,00 euro), con attribuzione in favore degli avv.ti Angelo Cutone
e Simone Cutone.
PQM
1) rigetta ogni domanda attorea;
2) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da
, condanna Grandi Navi Veloci spa al pagamento, in favore Parte_4
di , delle seguenti somme: Parte_4
a) euro 113.474,00, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo e, sull'importo devalutato di euro
95.758,65, annualmente rivalutato, dal 17.6.2018 alla data di pubblicazione della presente pronuncia;
b) euro 921,30, oltre interessi dalla data di notifica dell'atto di chiamata in causa del terzo al saldo;
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 13 3) rigetta ogni altra domanda riconvenzionale proposta da;
Parte_4
4) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da , Parte_5
condanna Grandi Navi Veloci spa al pagamento, in favore di , di Parte_5
euro 7.446,31, oltre gli interessi al tasso legale, su detta somma, dalla data di pubblicazione della pronuncia al saldo e, sull'importo devalutato di euro
6.283,81, annualmente rivalutato dal 17.6.2018 alla data di pubblicazione della presente pronuncia;
5) rigetta la domanda proposta dalla società Grandi Navi Veloci spa nei confronti di e;
Parte_4 CP_3
6) condanna Grandi Navi Veloci spa al pagamento delle spese di lite sostenute da e , che liquida in euro 759,00 per spese ed Parte_4 CP_3
euro 14.103,00 per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, iva e cpa, come per legge, con attribuzione in favore degli avv.ti Angelo Cutone e
Simone Cutone;
7) compensa le spese di lite tra gli attori e le altre parti del giudizio.
Così deciso in Napoli, in data 10.4.25
Il Giudice dott.ssa Manuela Robustella
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 14