Versione
20 dicembre 1957
20 dicembre 1957
Art. 4.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per la attuazione della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per la attuazione della presente legge.