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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/05/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2169/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia NTe Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2169/2023 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. MARCO Parte_1 P.IVA_1
MUSOTTO, elettivamente domiciliata come da procura in atti
RICORRENTE contro
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. NTroparte_1 P.IVA_2
ALBERTO FABBRI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita, quale Giudice del rinvio a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, numero di raccolta generale
27262/2023, tenuto conto e in applicazione dei principi di diritti e delle statuizioni enunciate dalla Suprema Corte con la predetta ordinanza, disattesa ogni contraria istanza,
1 - accertata e dichiarata la responsabilità precontrattuale della banca convenuta, a norma dell'art. 1337 cod. civ., ovvero la responsabilità ex delicto, a norma degli artt.
2049 e/o 2043 cod. civ., per le ragioni tutte enunciate nella premessa di questo atto e negli scritti difensivi agli atti dei precedenti gradi di giudizio che devono intendersi come qui integralmente richiamati e ritrascritti, dichiarare tenuta e condannare la stessa banca al risarcimento del danno subito dalla concludente, liquidandone
l'ammontare complessivo nell'importo che risulterà congruo sulla scorta della già espletata istruttoria e comunque non inferiore a € 346.087,51, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- in via di cumulo oggettivo, accertata e dichiarata la responsabilità della banca convenuta in dipendenza della illegittima segnalazione della concludente alla Centrale
Rischi della Banca d'Italia, per le ragioni tutte enunciate nella premessa di questo atto
e negli scritti difensivi agli atti dei precedenti gradi di giudizio che devono intendersi come qui integralmente richiamati e ritrascritti, dichiarare tenuta e condannare la stessa banca al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla concludente, liquidandone l'ammontare: quanto al danno patrimoniale in misura non inferiore a € 34.987.317,00 o nella diversa misura che risulterà conforme a giustizia, quanto al danno non patrimoniale nella misura equitativamente determinata che risulterà conforme a giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- con vittoria delle spese processuali di tutti i gradi del processo, compreso questo grado di rinvio.”
Per parte resistente:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta, così giudicare:
-rigettare, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata la domanda di condanna della banca per responsabilità precontrattuale a Parte_2 norma dell'art. 1337 c.c., ovvero per responsabilità ex delicto a norma degli artt. 2049
e/o 2043 c.c.;
-rigettare, in quanto inammissibile, non provata e comunque infondata in fatto e in diritto, la domanda di condanna della banca convenuta al risarcimento del danno in tesi conseguito a dalla sua segnalazione, in tesi errata, alla Centrale Parte_1
Rischi della Banca d'Italia, “in misura non inferiore ad € 34.987.317,00”, limitando, per le ragioni tutte di cui alle difese di parte convenuta, tale liquidazione nella misura di €
819.859,90;
2 -addebitare alle parti le spese di giustizia in ossequio al principio della rispettiva, reciproca, soccombenza.”
OGGETTO: rinvio da Cassazione ordinanza 27262/2023, in materia di responsabilità precontrattuale e da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
(nel proseguo CGL) conveniva in giudizio innanzi alla (allora Parte_1 esistente) Sezione distaccata di Cecina, del Tribunale di Livorno, la NTroparte_2
(nel proseguo , per sentirla condannare a risarcirle tutti i
[...] CP_3 danni subiti a titolo, da un canto, di responsabilità precontrattuale, per non averle senza giustificazione alcuna concesso un mutuo che in sede di avanzate trattative negoziali le aveva assicurato che sarebbe stato erogato, e, dall'altro, di responsabilità extracontrattuale, per la illegittima segnalazione della stessa alla centrale rischi.
A fondamento della prima di tali domande, deduceva, in estrema sintesi:
di essere proprietaria di un terreno oggetto di una convenzione urbanistica con il
Comune di;
Pt_1
che per la realizzazione degli immobili assentiti con la suddetta convenzione aveva stipulato, con tale , una scrittura privata;
Persona_1
che quest'ultimo aveva prestato una fideiussione per l'importo di € 5.000.000,00
a favore di esposta per un mutuo ipotecario con la per € CP_4 CP_3
4.000.000,00, garantita da ipoteca volontaria su sedici immobili;
che nel corso delle trattative intercorse tra le parti, il dirigente della banca convenuta aveva promesso l'erogazione a favore dell'attrice, o Testimone_1 di una società a quest'ultima afferente, di un finanziamento di euro 9 milioni, destinato a sostenere i costi per la edificazione del lotto U4, alla condizione che l'attrice si fosse resa disponibile ad acquistare cinque degli appartamenti della accollandosene il mutuo (mutuo che era “in incaglio”, in conseguenza del CP_4 mancato pagamento di alcune rate, e si apprestava a passare “a sofferenza”); così avrebbe ottenuto il vantaggio di riqualificare il proprio credito, CP_3 trasformandolo da credito “incagliato/in sofferenza” in credito “buono”; NT
che in ragione di tale accordo, in data 24.12.2008, la aveva acquisito dalla
, al prezzo di € 1.189.196,26, cinque immobili all'interno della CP_4 lottizzazione “la MA di Cecina”, accollandosi il mutuo gravante sui predetti immobili;
3 che la stipula di tale compravendita aveva quali motivi essenziali, determinanti il NT consenso della sia la rinegoziazione del contratto di mutuo esistente tra l'attrice e la convenuta, concesso per la edificazione del lotto U6, sia la erogazione di un finanziamento idoneo alla realizzazione del lotto U4 (in ipotesi a favore di una società costituenda indicata da CGL), garantito dall'iscrizione ipotecaria sul medesimo lotto, come risultante dal fax inviato alla banca convenuta lo stesso giorno della rogito;
che successivamente alla stipula della suddetta compravendita, il direttore della filiale di ed il funzionario della convenuta dott. comunicavano che la Pt_1 Tes_2 banca, mentre avrebbe rinegoziato il mutuo relativo al lotto U6, invece non avrebbe erogato il finanziamento per la costruzione del lotto U4, posto che tale istituto non aveva la struttura per poterlo fare;
che tale comportamento era illegittimo, in quanto la convenuta aveva receduto, senza alcun valida ragione, dalle trattative finalizzate alla stipula del contratto di mutuo;
che in detto comportamento, se anche non si fosse voluto ravvisare una responsabilità precontrattuale, sarebbe stata ravvisabile una responsabilità extracontrattuale, integrando lo stesso una truffa contrattuale in quanto l'attrice era stata indotta dalla convenuta, con artifici e raggiri, a stipulare il suddetto contratto con - che altrimenti mai avrebbe stipulato posto che gli CP_4 immobili acquistati valevano meno del mutuo accollatosi - con suo danno ed esclusivo vantaggio per la banca ed il fideiussore della società mutuataria.
A fondamento della seconda delle sue domande, deduceva, invece, che la convenuta aveva falsamente comunicato alla centrale rischi della Banca d'Italia che essa attrice aveva prestato garanzia reale esterna per quasi 3 milioni di euro a favore di soggetti rispetto ai quali, invece, la stessa non aveva prestato alcuna garanzia, e che tale falsa segnalazione era rimasta in centrale rischi dal dicembre 2008 al settembre 2010, fatto che aveva comportato l'impossibilità di ottenere finanziamenti per la prosecuzione dei lavori in corso di realizzazione.
Chiedeva, pertanto, la condanna della convenuta:
a) per l'illecito precontrattuale, a risarcirle i danni consistiti nelle spese fatte nel corso delle trattative, nella perdita di ulteriori occasioni di stipulare altri contratti dello stesso oggetto, nella differenza tra il valore di mercato degli immobili compravenduti ed il valore del mutuo comprensivo degli interessi su di essi gravante, nonché nelle spese sostenute per la stipula del contratto di compravendita;
4 b) per l'illegittima segnalazione, a risarcirle i danni patrimoniali - correlati alla sospensione dei lavori di realizzazione dei lotti edificabili previsti nella
Convenzione Urbanistica, conseguente alla mancata concessione di finanziamenti per la loro realizzazione - e non patrimoniali, per lesione della sua immagine.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la convenuta contestando la fondatezza delle domande contro di lei proposte e chiedendone il rigetto.
Il tribunale, con sentenza 375/16, respingeva entrambe le domande:
a) la prima, affermando che, al momento della stipula del contratto di compravendita NT del 24.12.2008 tra la e la l'attrice non poteva legittimamente fare CP_4 affidamento sulla successiva conclusione del contratto di mutuo per euro 9 milioni, avendo ottenuto soltanto la dichiarazione da parte del capo area della banca che costui, una volta intervenuta la stipula del contratto tra la Testimone_1
, con relativo accollo del mutuo gravante su da parte di NTroparte_6 CP_4 NT
avrebbe portato la delibera in approvazione, con la rassicurazione, sì, che la NT pratica sarebbe sicuramente andata a buon fine, ma ben sapendo che non aveva il potere di impegnare la banca per la erogazione del mutuo;
_1 dunque, le trattative non avevano raggiunto uno sviluppo tale da far sorgere il NT legittimo affidamento di circa la erogazione del mutuo, posto che la domanda di finanziamento non era stata ancora presentata e, soprattutto, non era passata al vaglio degli organi deliberanti della banca;
non solo: nel caso di specie non erano stati indicati gli elementi essenziali del contratto di mutuo da stipulare, non NT essendo stato neppure chiarito chi sarebbe stato il mutuatario, se la o altra società da lei indicata, e le garanzie che sarebbero state prestate, così che anche sotto tale profilo non poteva riconoscersi un legittimo affidamento sulla conclusione del contratto di mutuo;
infine, e non erano _1 CP_7 istitori della banca, con il potere di impegnarla per la stipula del mutuo in oggetto, NT né ricorrevano i presupposti perché potesse invocare il principio della rappresentanza apparente, non avendo neppure allegato quale sarebbe stato il comportamento colposo tenuto dalla banca, che avrebbe giustificato il suo affidamento incolpevole;
non poteva essere accolta nemmeno la domanda di risarcimento del danno ex art 2049 c.c., in quanto l'avere il _1 rappresentato che la stipula della compravendita del 24.12.2008 avrebbe NT agevolato la erogazione del mutuo a favore della (assicurando, anzi, che non vi sarebbe stato alcun problema nella sua erogazione), non poteva costituire un NT raggiro, posto che era ben consapevole che il medesimo non poteva impegnare la banca e dunque non era stata tratta in errore su detto elemento, ma
5 aveva, anzi, confidato, del tutto scientemente, unicamente sul sostegno del per l'approvazione della pratica di mutuo da parte degli organi deliberanti _1 della banca;
b) la seconda, perché, pur essendo la segnalazione illegittima (in quanto a far data NT dal 22.1.2007 aveva venduto ad l'area sulla quale aveva concesso CP_4 ipoteca, così che la banca convenuta non avrebbe potuto segnalare la sussistenza NT di alcuna garanzia reale esterna prestata dalla a favore di , avendo CP_4 peraltro l'obbligo, prima di procedere alla relativa segnalazione alla Centrale
Rischi, di verificare la sussistenza di tutti i presupposti fattuali della medesima e NT dunque anche la perdurante proprietà delle aree in capo alla , tuttavia non vi era alcuna prova del danno;
gravava infatti sull'attore l'onere di fornire la prova del danno subito e della sussistenza del nesso di causalità tra lo stesso e la segnalazione compiuta dalla Banca, non potendo tale danno essere considerato in re ipsa;
nessuna prova era stata fornita che tale illecita segnalazione avesse comportato un pregiudizio per l'immagine e la reputazione commerciale della attrice, né che le avesse impedito di avere ulteriore credito da parte del sistema bancario e dunque di portare a compimento i lavori oggetto della convenzione conclusa con il . NTroparte_8 NT proponeva appello lamentando: I. l'erroneità della sentenza nella parte in cui era stata negata la sussistenza della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 cod. civ. della banca convenuta;
II. l'erroneità della sentenza nella parte in cui era stata negata la sussistenza della responsabilità ex art. 2049 cod. civ. della banca convenuta;
III.
l'erroneità della sentenza nella parte in cui era stata negata la sussistenza di un danno risarcibile in favore della in dipendenza della illegittima segnalazione alla Centrale CP_5
Rischi della Banca d'Italia effettuata dalla banca convenuta.
La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n. 2546/19, confermava la pronuncia di primo grado. NT proponeva dunque ricorso per cassazione per i seguenti motivi:
PRIMO MOTIVO. Violazione e/o falsa applicazione della norma di cui all'art. 1337 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma n. 3) c.p.c.. Violazione e/o falsa applicazione delle norme degli artt. 2697 cod. civ., 2727 cod. civ., 2729 cod. civ. e art. 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3) c.p.c.
SECONDO MOTIVO. Violazione e/o falsa applicazione della norma di cui all'art. 2049 cod. civ. e art. 2043 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma n. 3) c.p.c.. Violazione
e/o falsa applicazione delle norme degli artt. 2697 cod. civ., 2727 cod. civ., 2729 cod. civ. e art. 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3) c.p.c..
6 TERZO MOTIVO. Violazione e/o falsa applicazione delle norme degli artt. 2043 e 2050 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3) c.p.c.. Violazione e/o falsa applicazione delle norme degli artt. 2697 cod. civ., 2727 cod. civ., 2729 cod. civ., 116 c.p.c. e artt. 40 e 41
c.p., in relazione all'art. 360 n. 3) c.p.c..
Con ordinanza n. 27262/2023, pubblicata in data 25.09.2023, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata affermando, quanto alla domanda risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale:
.
“4.1 Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la responsabilità precontrattuale per violazione dell'art. 1337 cod. civ. presuppone anzitutto che tra le parti siano intercorse trattative giunte ad uno stadio tale da giustificare oggettivamente
l'affidamento nella conclusione del contratto, inoltre, che una delle parti abbia interrotto le trattative, eludendo le ragionevoli aspettative dell'altra, la quale, avendo confidato nella conclusione finale del contratto, sia stata indotta a sostenere spese o a rinunciare ad occasioni più favorevoli, ed infine che il recesso sia stato determinato, se non da malafede, almeno da colpa, e non sia quindi assistito da un giusto motivo. La verifica circa la sussistenza di tali condizioni impone un accertamento di fatto, riservato, come tale, al giudice del merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità se scevro da vizi di illogicità della motivazione (Cass., 16/11/2021, n. 34510;
Cass.07/05/2004, n. 8723; Cass., 14/02/2000, n.1632).
Si è ulteriormente sottolineato come il recesso o la sospensione delle trattative, che provenga da soggetto privato o da una pubblica amministrazione, può essere causa di responsabilità precontrattuale quando sia privo di giustificato motivo [...].
Sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, si è poi osservato che la responsabilità precontrattuale, derivante dalla violazione della regola di condotta posta dall'art. 1337 cod. civ. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova. Ne consegue che, qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte, non grava su chi recede la prova che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede
e correttezza, ma incombe, viceversa, sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma de qua (v. Cass.,
03/10/2019, n. 24738; Cass., 29/07/2011, n. 16735)
4.2 Orbene, è rimasto nel giudizio di merito accertato che intercorsero trattative tra la NT e la banca, le quali, a seguito di numerosi incontri sia presso la filiale di Livorno sia NT presso uno studio notarile, arrivarono all'accordo per cui acquistò cinque appartamenti da tale accollandosi il relativo mutuo (in sofferenza e di CP_4
7 valore superiore a quello di mercato degli immobili compravenduti), a fronte di continue rassicurazioni dei. funzionari, anche presenti alla stipulazione presso il notaio dell'atto pubblico di compravendita, in ordine alla erogazione del finanziamento richiesto NT dalla per la edificazione di un lotto di sua proprietà, e che invece, una volta perfezionatasi l'operazione immobiliare, la banca ha omesso senza giustificato motivo di NT concedere alla il finanziamento in questione.
Pertanto, nell'affermare che nessuna trattativa vera e propria era in essere con la banca NT e che la non avrebbe dovuto fare affidamento sulle rassicurazioni dei funzionari della stessa in ordine alla certezza della concessione del finanziamento, la corte di merito nell'impugnata sentenza ha invero disatteso i suindicati principi di diritto, omettendone la considerazione in relazione alle risultanze probatorie acquisite.
4.3. La corte di merito ha altresì disatteso il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, al fine della applicazione dell'art. 2049 cod. civ. in tema di responsabilità indiretta della banca ovvero dell'intermediario finanziario per i danni arrecati a terzi, è sufficiente l'accertamento di un rapporto di occasionalità necessaria tra fatto illecito del preposto ed esercizio delle mansioni affidategli, fatta salva l'evenienza per cui la condotta del cliente ovvero dell'investitore si configuri, se non come collusione, quanto meno come consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, con accertamento, in ordine ai connotati di anomalia del rapporto tra promotore ed investitore, che compete insindacabilmente al giudice di merito (v. Cass., 25/10/2022, n.
31453; Cass., 17/01/20202, n. 857).
Nell'affermare, che sussisterebbe <> della società odierna ricorrente in ordine alle rassicurazioni fornitele dai funzionari della banca, la corte di merito ha nell'impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi di diritto.”
Quanto, invece, al risarcimento del danno per l'illegittima segnalazione, ha rilevato che: NT
“
5. Sotto l'ulteriore profilo del mancato riconoscimento' di danno risarcibile alla a seguito della sua illegittima segnalazione alla Centrale Rischi da parte dell'istituto bancario, premesso che. il danno all'immagine ed alla reputazione, in quanto. costituente danno conseguenza, non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (v. Cass. 28/03/2018, n. 7594), va osservato come questa Corte ha già avuto modo di sottolineare che il danno patrimoniale derivante da indebita segnalazione alla centrale Rischi della Banca d'Italia può essere provato dal danneggiato anche per presunzioni, potendo consistere, se imprenditore, nel peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale pure per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza, e, per qualsiasi altro soggetto, nella maggiore difficoltà
8 nell'accesso al credito (v. Cass., 10/02/2020, n. 3133; Cass., 09/07/2014, n. 15609; sulla rilevanza, nel ragionamento presuntivo, di specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio· allegato cfr. Cass:, Sez. Un., 15/11//2022, n. 33659; Cass., Sez. Un.,
15/11/2022, 11. 33645; sul doveroso apprezzamento, non isolato bensì complessivo ed organico dei singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione cfr. Cass.,
20/06/2019; n. 16581).
Orbene, rimasto accertato nel giudizio di merito, da un lato la segnalazione era erronea ed è rimasta iscritta per un lungo lasso temporale, la corte di merito ha ritenuto non provato il danno, rendendo quindi una motivazione incongrua ed illogica, che trascura tali circostanze ed invero disattende i suindicati principi di diritto.” NT ha dunque riassunto il giudizio innanzi a questa Corte, concludendo affinché:
a) da un canto, accertata e dichiarata la responsabilità precontrattuale della banca convenuta, a norma dell'art. 1337 cod. civ., ovvero la responsabilità ex delicto, a norma degli artt. 2049 e/o 2043 cod. civ., la stessa fosse condannata al risarcimento del danno subito dalla ricorrente, liquidandone l'ammontare complessivo nell'importo che risulterà congruo sulla scorta della già espletata istruttoria e comunque non inferiore a € 346.087,51, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
b) dall'altro, in via di cumulo oggettivo, accertata e dichiarata la responsabilità della banca convenuta in dipendenza della illegittima segnalazione di CGL alla Centrale
Rischi della Banca d'Italia, la stessa fosse condannata al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla concludente, liquidandone l'ammontare, quanto al danno patrimoniale, in misura non inferiore a €
34.987.317,00 o nella diversa misura che risulterà conforme a giustizia, e, quanto al danno non patrimoniale, nella misura equitativamente determinata che risulterà conforme a giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
(quale società incorporante la Parte_2 NTroparte_2
s'è costituita, in ordine alla domanda ex art. 1337 c.c.,
[...] contestando che dalla pronuncia della S.C. discendesse in via automatica un accertamento dello stadio avanzato della trattativa e dell'illegittimità del recesso e, in ordine alla domanda risarcitoria per l'illegittima segnalazione, eccependo l'inammissibilità delle conclusioni rese, che avevano fissato la pretesa nell'importo di € 34.987.317,00- rilevando che innanzi alla Corte d'appello CGL aveva rinunciato a tale maggior pretesa, rivendicando un credito di € 4.094.384,51.
La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare dell'8.5.2025, mediante ordinanza emessa dal Cons. istruttore ex
9 art. 127 ter cpc in data 9.5.2025, e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
2. La natura del giudizio di rinvio.
Appare opportuno chiarire – anche in considerazione delle eccezioni formulate da
[...]
in questo grado - che il giudizio di rinvio si profila come un procedimento Pt_2
"chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, e che, in tale contesto, da un canto, è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni (ad esclusione delle eventuali domande restitutorie conseguenti la cassazione) e, dall'altro, operano le preclusioni che derivano dal giudicato, anche implicito, formatosi con la sentenza di Cassazione.
La cognizione del giudice del rinvio è, specificamente, condizionata dal vizio censurato dalla Cassazione, sicché, a seconda dei casi, occorrerà applicare al caso concreto la norma di diritto come interpretata dalla Suprema Corte o compiere un nuovo apprezzamento dei fatti, al fine di emettere una pronuncia correttamente motivata, dando al giudizio in corso carattere 'prosecutorio', finalizzato cioè all'emanazione di una nuova sentenza che statuirà direttamente sulle domande proposte dalle parti, ovvero, in presenza di vizio procedimentale, “restitutorio”.
Tanto premesso, nel caso concreto si tratta di rinvio prosecutorio, e dunque con la presente decisione il Collegio deve limitarsi all'applicazione al caso concreto dei principi di diritto enunciati dalla Corte di legittimità nella propria ordinanza, come sopra riportati.
L'oggetto e i limiti del giudizio di rinvio impongono, infatti, di escludere che il giudice del rinvio possa sindacare la correttezza del principio di diritto stabilito dalla sentenza pronunciata in sede di legittimità (si cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5253 del
28/02/2024). La giurisprudenza è concorde, poi, nel ritenere che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione. Nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi;
nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché
10 la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse (si cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 17240 del 15/06/2023).
3. Il risarcimento del danno a titolo di responsabilità precontrattuale.
Come anticipato, in merito alla domanda risarcitoria ex art. 1337 c.c., la Suprema Corte, enunciati i principi che regolano la materia, ha altresì rilevato che era rimasto accertato NT
“che intercorsero trattative tra la e la banca, le quali, a seguito di numerosi incontri sia presso la filiale di Livorno sia presso uno studio notarile, arrivarono all'accordo per cui
NT acquistò cinque appartamenti da tale accollandosi il relativo mutuo (in CP_4 sofferenza e di valore superiore a quello di mercato degli immobili compravenditi), a fronte di continue rassicurazioni dei funzionari, anche presenti alla stipulazione presso il notaio dell'atto pubblico di compravendita, in ordine alla erogazione del finanziamento
NT richiesto dalla per la edificazione di un lotto di sua proprietà, e che invece, una volta perfezionatasi l'operazione immobiliare, la banca ha omesso senza giustificato motivo di
NT concedere alla il finanziamento in questione. Pertanto, nell'affermare che nessuna
NT trattativa vera e propria era in essere con la banca e che la non avrebbe dovuto fare affidamento sulle rassicurazioni dei funzionari della stessa in ordine alla certezza della concessione del finanziamento, la corte di merito nell'impugnata sentenza ha invero disatteso i suindicati principi di diritto, omettendone la considerazione in relazione alle risultanze probatorie acquisite”.
Inoltre, ha affermato che “al fine dell'applicazione dell'art. 2049 cod. civ. in tema di responsabilità indiretta della banca ovvero dell'intermediario finanziario per i danni accecati a terzi, è sufficiente l'accertamento di un rapporto di occasionalità necessaria tra fatto illecito del preposto ed esercizio delle mansioni affidategli, fatta salva l'evenienza per cui la condotta del cliente ovvero dell'investitore si configuri, se non come collusione, quanto meno come consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore”, rilevando che nel caso concreto “Nell'affermare che sussisterebbe “un colpevole affidamento” della società odierna ricorrente in ordine alle rassicurazioni fornitele dai funzionari della banca”,la corte di merito aveva disatteso tali principi.
Secondo CGL, il tenore dell'ordinanza di rinvio era tale da determinare l'incontrovertibilità in questo grado della responsabilità ex art. 1337 cod. civ. della resistente, per avere receduto ingiustificatamente dalle trattative finalizzate alla concessione del finanziamento per la edificazione del cosiddetto lotto U4 all'interno della lottizzazione La MA di
, nonché della imputazione ex art. 2049 cod. civ. alla banca della condotta tenuta Pt_1 da alcuni suoi dipendenti.
11 Secondo la resistente, invece, tali statuizioni non comporterebbero alcun automatico riconoscimento di responsabilità a carico della Banca e consentirebbero di affermare che nel caso concreto era ravvisabile il mero avvio di una trattativa negoziale, che tuttavia non aveva raggiunto uno stato avanzato tale da giustificare l'affidamento di una parte nella conclusione del contratto, posto che le parti avevano discusso unicamente dell'importo della somma oggetto di erogazione (€ 9.000.000,00), senza operare alcun riferimento agli altri elementi essenziali del contratto di mutuo, quali l'entità degli interessi corrispettivi dovuti in favore della banca e la durata del finanziamento (e, conseguentemente, la definizione del piano di ammortamento, con la quantificazione delle singole rate e la relativa periodicità).
Tale tesi non è condivisibile.
Attraverso di essa, infatti, la resistente reintroduce esattamente quegli argomenti fatti propri dalla sentenza cassata che già la S.C. ha censurato. Nell'ordinanza di rinvio, NT invero, già è stato valutato che la trattativa aveva ingenerato in un legittimo affidamento circa il perfezionarsi di una complessiva operazione- in cui lei acquistava, sì,
a condizioni deteriori, 5 appartamenti da , con accollo del mutuo di questa, ma la CP_4 banca, dal canto suo, le erogava un nuovo cospicuo mutuo da destinare alla realizzazione del IV lotto - così come che, invece, una volta perfezionatasi l'operazione immobiliare, la NT banca aveva omesso senza giustificato motivo di concedere alla il finanziamento in questione.
Peraltro, se pure si escludesse che da tale pronuncia discenda automaticamente una declaratoria di illiceità del contegno di a mezzo dei suoi dipendenti, ex art. 2049 CP_3
c.c., il risultato non muterebbe: che la trattativa fosse giunta ad uno stadio estremamente avanzato, tale da fondare una legittima aspettativa nella ricorrente, emerge con tutta evidenza non solo dalla molteplicità degli incontri tra le parti, anche in sedi ufficiali (innanzi al notaio dott. , ma pure dal fatto che la banca fosse arrivata Per_2 NT a pretendere da l'acquisto di ben cinque immobili, dunque una spesa tutt'altro che simbolica, che si spiegava soltanto con un'ampia rassicurazione sull'esito del complessivo affare - non essendovi alcun dubbio (neppure la resistente lo ha formulato) sull'intimo collegamento funzionale tra l'acquisto degli immobili di con accollo del mutuo e CP_4 NT la concessione di un nuovo mutuo a da parte di CP_3
I testi escussi in primo grado, d'altro canto, hanno riferito un quadro del tutto univoco.
In particolare il teste (ovvero il notaio che seguiva la complessiva operazione) non Per_2 solo ha riferito di molteplici incontri presso il suo studio, ma ha anche precisato che sebbene volesse che i due atti (acquisto con accollo da , da Parte_1 CP_4 un canto, e nuovo mutuo, dall'altro) fossero contestuali, Carismi pretese che fosse prima
12 sistemato il mutuo di , e che a fronte del rilievo di esso notaio (e della dipendente CP_4 della , che ancora mancava la delibera consiliare d'erogazione del Parte_3 nuovo mutuo, rispose: “il consiglio lo tengo qui”, indicando il taschino della _1 giacca.
La teste ha parimenti dichiarato che, a fronte delle sue perplessità perché Parte_3 ancora mancava la delibera, “si arrabbiò, si tolse gli occhiali, e disse: lei allora _1 sta mettendo in discussione la mia parola”, aggiungendo: “le cose sono già state tutte fatte, io sono la banca”.
Che, poi, le parti ancora non avessero convenuto nel dettaglio l'entità degli interessi corrispettivi dovuti in favore della banca e la durata del finanziamento non ha alcun rilievo: non si discute, infatti, del perfezionamento di un contratto preliminare, che deve indicare tutti gli elementi del contratto definitivo, ma di una responsabilità precontrattuale, che richiede unicamente che la trattativa sia concreta ed abbia raggiunto uno sviluppo avanzato (non necessariamente terminale).
Dunque, si deve affermare la illegittimità di tale recesso e condannare la resistente a risarcire il conseguente danno alla ricorrente. NT ha rapportato tale danno alle spese che ha inutilmente sopportato nel corso della trattativa in vista della conclusione del contratto di mutuo, alle spese sostenute in relazione alla stipula del contratto di compravendita, alle perdite sofferte per non avere usufruito di ulteriori occasioni in relazione alla mancata conclusione di un altro contratto dello stesso oggetto altrettanto o più vantaggioso, nonché alla differenza tra il valore di mercato degli immobili compravenduti ed il valore del mutuo, comprensivo degli interessi, su di essi gravante.
In realtà, però, non ha documentato le suddette spese né, tantomeno, puntualmente allegato quali occasioni più favorevoli avrebbe perduto, tanto che lo stesso ctu dr.
(che ha redatto l'elaborato peritale in primo grado) ha rapportato il NTroparte_9 danno alla sola differenza ravvisata tra il valore di mercato complessivo dei beni acquistati dalla società ricorrente da , riferito al 2008, pari ad € 735.000,00, e CP_4
l'importo del mutuo gravante sugli stessi, pari ad € 346.087,51, così quantificando il complessivo danno al momento dell'acquisto (24.12.2008) nell'importo di €
346.087,51.
Pertanto, in relazione al primo illecito il complessivo danno va quantificato nel suddetto importo che, costituendo oggetto di un'obbligazione di valore, dev'essere maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi (calcolati sulla somma rivalutata anno per anno), per complessivi euro 550.984,19.
13
4. Il risarcimento del danno a titolo di responsabilità extracontrattuale per
l'illegittima segnalazione.
Già il tribunale di Livorno aveva affermato che la segnalazione di C.G.L. alla Centrale
Rischi della Banca di Italia operata da era illegittima. CP_3 aveva proposto appello incidentale avverso tale statuizione, ma la sua CP_3 impugnazione era stata dichiarata inammissibile;
avverso tale declaratoria d'inammissibilità essa non ha proposto impugnazione alcuna, di talché la statuizione del tribunale è divenuta definitiva, ed in questa sede si discute unicamente del quantum NT debeatur, ovvero della quantificazione del credito risarcitorio di a titolo di danno patrimoniale e a titolo di danno non patrimoniale.
a) Il danno patrimoniale.
Prima di passare alla quantificazione del danno patrimoniale, occorre esaminare l'eccezione della resistente, secondo cui l'atto di riassunzione violerebbe una delle regole basiche del giudizio di rinvio, e cioè il divieto di assumere “conclusioni diverse” da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata (art. 394 c.p.c.), laddove la misura del danno patrimoniale richiesto sarebbe “lievitata”, nel giudizio di rinvio, da €
4.094.384,51 (somma indicata sia nelle conclusioni riportate nella sentenza di secondo grado, sia nelle conclusioni assunte con l'atto d'appello) all'importo di € 34.987.317,00, di talché la domanda sarebbe inammissibile, quantomeno nella parte eccedente la misura precisata nell'originario giudizio d'appello (e cioè inammissibile per €
30.892.932,49, pari alla differenza tra € 34.987.317,00 ed € 4.094.384,51).
Tale eccezione è infondata.
In realtà, con l'atto di appello del secondo grado del giudizio, l'attrice non ha abbandonato la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale da erronea segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia per un importo non inferiore a € 34.987.317,00, già avanzata in primo grado, sulla scorta della ctu ivi espletata. NT E' vero, cioè, che mentre in primo grado aveva formulato una richiesta principale, per € 34.987.317,00, ed una subordinata, per € 4.094.384,51 - laddove i due importi corrispondevano alle due ipotesi alternative formulate dal ctu - in appello aveva semplificato le conclusioni, domandando la condanna della banca al ristoro del danno in misura non inferiore a € 4.094.384,51, ma ciò aveva fatto richiamando espressamente la ctu (“importo che risulterà congruo sulla scorta della espletata istruttoria ed in particolare delle risultanze della CTU”), e comunque utilizzando una formula testualmente idonea a ricomprendere anche il maggior importo. Inoltre, era ben evincibile dal corpo dell'atto che l'attrice aveva richiamato, argomentando al riguardo, entrambe le ipotesi di liquidazione del danno del C.T.U.:
14 Dunque, non appare ravvisabile alcuna rinuncia in appello alla maggior pretesa e le NT conclusioni rese in questo grado da sono integralmente ammissibili.
Passando, allora, alla suddetta liquidazione, si deve rilevare che la ricorrente rapporta il danno al mancato guadagno, derivante dalla differenza tra il valore di mercato delle costruzioni edili all'interno della lottizzazione La MA di Cecina ed il costo di edificazione in relazione alla parte della lottizzazione che non si è potuto realizzare, al conseguente deprezzamento delle aree che non sono più edificabili per effetto della scadenza della Convenzione Urbanistica ed ai costi che sono rimasti a carico della CP_5 relativamente alla parte della lottizzazione non edificata.
Premesso che, come indicato dalla Suprema Corte con l'ordinanza di rinvio, “il danno patrimoniale derivante da indebita segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia può essere provato dal danneggiato anche per presunzioni” e che “Orbene, rimasto accertato nel giudizio di merito, da un lato, che la segnalazione era erronea ed è rimasta iscritta per un lungo lasso temporale, la corte di merito ha ritenuto non provato il danno, rendendo quindi una motivazione incongrua ed illogica, che trascura tali circostanze ed invero disattende i suindicati principi di diritto”, si deve intanto rilevare che, all'epoca in cui fu iscritta l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi (2008), l'edificazione dei lotti era già iniziata e per alcuni di essi terminata, ciò che dimostra che la C.G.L. era stata in grado di costruire sino al blocco dei finanziamenti determinatosi per effetto della segnalazione de qua.
I lotti erano individuati dalle sigle U1-U2-U3-U4-U5-U6-U7-U8, per una volumetria autorizzata di 183.000 metri cubi, pari a 56.958 metri quadri;
nel corso della validità della Convenzione sono stati realizzati i lotti U3, U5, U6, U7, per una volumetria complessiva di realizzato di circa 106.494, pari a 32.875 metri quadri, che in termini percentuali rappresentano il 58,95% della Convenzione;
pertanto, non sono stati realizzati 74.150 metri cubi, pari a 23.928 metri quadri, in termini percentuali il 41,05% della Convenzione.
15 La C.G.L. ha provato il nesso causale tra l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi e l'impossibilità di proseguire nell'edificazione, attraverso le seguenti circostanze, tutte corroborate da prova documentale, testimoniale, ovvero a mezzo presunzioni rilevanti ex art. 2729 cod. civ.:
a) deve ritenersi presuntivamente provato che la segnalazione de qua, per l'entità della somma segnalata (oltre euro 2 milioni) ed il collegamento che ne è scaturito tra la e soggetti insolventi, ha impedito alla stessa di accedere al CP_5 CP_5 credito e l'ha messa in una condizione di grave difficoltà; d'altronde, è un fatto notorio che l'accesso al credito bancario sia una componente fondamentale per la realizzazione di un piano di impresa di una società, quale è la , che opera CP_5 nell'ambito edilizio;
b) il teste ha confermato il contenuto della lettera di in data Tes_3 Parte_4
21.05.2010 (doc. 25 contenuto nel fascicolo di parte attrice relativo al primo grado del giudizio) in cui si legge, testualmente: “…ha lo scopo di chiarire il risultato dell'incontro svolto presso il centro imprese Intesa San Paolo di Pisa alla presenza della sua impiegata ed avente per oggetto l'accensione Parte_3 di un mutuo a nome della Nonostante il rapporto Parte_5 oltre ventennale che ci unisce e le numerose pratiche di mutuo fatte e andate a buon fine, con società del suo gruppo, e gli ottimi rapporti personali che ci legano, la pratica non ha avuto buon fine. La ragione del diniego è dovuta, fra l'altro, come riportato nel colloquio avvenuto a Pisa alla esposizione debitoria risultante a carico della società Esposizione debitoria che ha lasciato Parte_1 molto perplessa la sua impiegata…”; il medesimo teste ha chiarito nel corso delle sua deposizione testimoniale: “Io seguo come consulente la San Paolo Invest. In tale veste ho avuto negli anni rapporti con il dott. . Ci era stata CP_10 NT presentata una operazione da Essendo fuori Regione la pratica fu portata alla sede di Pisa. Nell'iter venne fuori che la CGL aveva una esposizione notevole, che NT rendeva difficile il proseguimento della pratica. Io ricordo che la risultava terza datrice di ipoteca per altre società. Ciò fu riferito dalla filiale di Pisa. ADR:
Non mi pare che dalla interrogazione della centrale rischi risultasse che queste società fossero floride, sempre per quanto detto dalla filiale di Pisa. ADR: la rimase sorpresa quando venne fuori che esisteva ancora questa Parte_3 garanzia”;
c) come riferito dai testimoni , , e come si ricava Parte_3 Per_2 Tes_4 CP_10 dall'analisi dei bilanci degli ultimi quattro anni della C.G.L. (doc. 27), a seguito
16 della segnalazione illegittima il piano d'impresa della stessa C.G.L. si è interrotto bruscamente.
La resistente sostiene che il danno non andrebbe correlato al mancato completamento di tutti i lotti, ma solo al mancato completamento del lotto U4, perché è solo per esso che fu rifiutato il mutuo, ma tale tesi non è condivisibile e confonde le due distinte domande NT proposte da
L'impossibilità di proseguire nei lavori, infatti, se in prima battuta ha impedito la realizzazione del lotto U4, poi ha impedito anche la realizzazione degli ulteriori, avendo NT sostanzialmente fermato per due anni;
tale fermo, poi, ha determinato la scadenza della Convenzione Urbanistica che era in essere con il (doc.ti 1 e 2 NTroparte_8 contenuti nel fascicolo di parte attrice relativo al primo grado del giudizio), e dunque l'impossibilità definitiva di completare il complessivo progetto edificatorio. NT La banca sostiene altresì che non vi sia alcuna prova che avrebbe completato tutti i lavori, ove avesse avuto accesso al sistema creditizio, rilevando che se, come risulta per tabulas, nell'arco di oltre otto anni (marzo 2001-autunno 2009) essa aveva realizzato circa il 60% dell'opera, non era “più probabile che non” che, nel restante anno e mezzo che le restava prima della scadenza della convenzione, avrebbe realizzato il 40% dell'opera.
Tuttavia, è più probabile che non che ove CGL avesse proseguito nei lavori, col ritmo tenuto sino all'illegittima segnalazione, la P.A. nulla avrebbe opposto ad una proroga o comunque ad apportare delle modifiche tali da rimettere in termini CGL, avendo anch'essa interesse al completamento dei lavori, comprese le opere di urbanizzazione a NT carico di Peraltro, di una novazione della convenzione del 1997, già novata nel NT 2001, si dà conto, in epoca non sospetta, nella scrittura del 26.11.2008 tra e
(v. doc. 4): Per_1
La stessa resistente, del resto, non ha indicato alcuna concreta ragione ostativa ad una proroga, in favore di una società che, come premesso, godeva di ampia affidabilità.
Ciò detto, si debbono prendere in esame le risultanze peritali: il ctu, in particolare, formula due distinte ipotesi - entrambe fondate sul comune presupposto che il danno vada correlato al mancato completamento di tutti i lavori concordati con
17 l'amministrazione. Esse si distinguono, oltre che per un ben diverso peso economico (€
4.094.384,51 l'una, € 34.987.317,00 l'altra), per il fatto che la prima si fonda sui documenti ritualmente prodotti dalle parti (soprattutto i bilanci societari), mentre la seconda si fonda sui dati ricavati dalla sentenza del Tribunale di Livorno, sezione NT distaccata di Cecina, nr. 921/2007, del 9.5.2007, pronunciata tra e tale Persona_3 NT (progettista di una porzione dei lavori condotti da cui era imputato un errore NT progettuale), acquisita direttamente dal ctu (cui è stata consegnata dal ctp di .
Ebbene, non v'è dubbio alcuno che da tale sentenza si debba prescindere.
Non solo, infatti, essa non è ritualmente entrata in giudizio - posto che, come chiarito dalla nota pronuncia a Sezioni Unite 3086/22, il potere del ctu di acquisire documenti non già presenti in atti è limitato a quei documenti volti a dimostrare fatti secondari, mentre qui la suddetta sentenza varrebbe proprio a dare quella prova del mancato guadagno
(per riduzione volumetrica in termini di minor superficie edificabile) che costituiva il nucleo centrale del suo accertamento, - ma ancor più radicalmente si tratta di una sentenza pronunciata in un giudizio in cui la banca non era parte e al quale, dunque, non ha potuto partecipare, di talché la pedissequa trasposizione di tali dati nel presente processo sarebbe gravemente lesiva del contraddittorio.
Peraltro, non è dato sapere sulla base di quali documenti il giudice della suddetta sentenza abbia espresso il proprio convincimento, e di conseguenza si ignora se i documenti da lui conosciuti siano o non stati prodotti nel presente giudizio;
certamente, poi, quel giudice non poteva conoscere, all'atto della sua decisione (2 maggio 2007), il bilancio di esercizio di al 31 dicembre 2007, e quello successivo al Parte_1
31 dicembre 2009, sulla base dei quali il CTU ha formulato la prima ipotesi di determinazione.
Passando, allora, all'esame della suddetta “prima ipotesi” (quella da € 4.094.384,51), si deve rilevare che il ctu dott. ha così argomentato: “Cerchiamo allora di provare a CP_9 comprendere lo stato della realizzazione della convenzione prima dell'interruzione del programma di interventi determinato, secondo parte attrice, dal blocco del finanziamento del lotto U4 determinato dalle motivazioni di cui sopra.
Il punto di partenza pare essere la convenzione urbanistica in data 04.06.1997, parzialmente novata in data 06.03.2001 ed avente oggetto il mutamento di destinazione
d'uso del terreno di cui al punto 1 dall'industriale all'urbano per una volumetria complessiva di mc 183.000 circa. NT Cerchiamo di individuare i costi della convenzione per la società convenzionata : zione
Lit. 2.852.241.596;
18 pari a Lit. 1.500.000,00, detta unità vene ceduta al Comune convenzionante a detto valore;
Gli oneri di urbanizzazione pari a Lit.
2.852.241.596 vengono pagati mediante opere a scomputo per Lit. 1.314.855.077, Lit.
1.500.000.000 per cessione dell'Unità U6. Il differenziale di Lit 37.386.519 con pagamento a conguaglio della società convenzionata.
Il Costo che resta a carico della società convenzionata è quindi pari a Lit.
2.852.241.596 corrispondente ad € 1.473.059,85, cifra ovviamente riferita al totale della convenzione pattuita in 183.000 mc.
In buona sostanza i danni subiti da parte attrice potrebbero essere sintetizzati come segue:
- per i costi, relativi ad oneri di urbanizzazione, rimasti a suo carico proporzionalmente per la parte di intervento immobiliare non realizzato euro 588.782,00 circa.
- per valore del danno per la marginalità di valore aggiunto non realizzata euro
363.515,00 circa.
- per il differenziale tra la valutazione dei beni al momento della sottoscrizione del contratto di acquisto dei beni, da parte della CGL, ed il valore in linea capitale del mutuo accollato al momento dell'atto 346.087,51. Differenziale che può essere assunto quindi alla valorizzazione del danno patito da parte attrice in esito al quesito di cui al punto b) e quantificato in euro 346.087,51. A risposta del quesito Risulta che i beni oggetto di causa sono ad oggi in proprietà alla società Parte_1
- per il valore del deprezzamento per i mq. non realizzati (circa mq 23.300,00) si individua un valore vicino ad € 2.796.000,00 circa. Come evidenziato in CTU detto valore lascia comunque margini di incertezza nella sua determinazione in quanto influenzato da valutazioni sull'andamento del mercato immobiliare”.
Ha dunque riepilogato le varie voci di danno nella seguente tabella (Tabella A):
Costi sopportati € 588.782,00
Marginalità non conseguita € 363.515,00
Differenziale valutazione beni immobili € 346.087,51
Deprezzamento del terreno € 2.796.000,00
Totale ipotetico danno € 4.094.384,51
Tale conteggio, in sé non censurato da alcuna delle parti (se non, appunto, per la pretesa della resistente di rapportare il danno soltanto alla mancata edificazione del lotto U4 e di quella della ricorrente di rapportare il danno ai dati risultanti dalla sentenza 921/07), in
19 quanto fondato su dati condivisibili, e correttamente motivato, dev'essere integralmente recepito.
Solo, si deve evidenziare come in tale tabella il ctu abbia inserito anche il danno da differenziale valutazione dei beni immobili acquistati da , che si è già CP_4 autonomamente liquidato sub 3.
Evidentemente, tale somma non deve essere liquidata due volte - rappresentando sempre la medesima voce di danno, di talché in questa sede va liquidata la minor somma di euro 3.748.297,00 (4.094.384,51 - 346.087,51).
Anche tale importo, rapportato dal ctu all'epoca dell'illegittima segnalazione e del conseguente blocco dei lavori, costituisce oggetto di un debito di valore, e come tale dev'essere maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi, per complessivi euro 5.925.412,81.
Il complessivo danno patrimoniale, comprensivo di accessori, ammonta dunque ad euro
6.476.397,00 (550.984,19 per il danno precontrattuale + 5.925.412,81 per quello da illegittima segnalazione).
4 d. Il danno non patrimoniale.
La resistente deve poi risarcire alla ricorrente il danno non patrimoniale.
Benvero, è principio consolidato in giurisprudenza, non contestato dalla banca resistente, quello secondo cui in materia di responsabilità civile, anche nei confronti degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione - compatibile con l'assenza di fisicità del titolare - di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello alla reputazione (v. ex plurimis Cass. 14/07/2023 n. 20345).
Come evidenziato anche con l'ordinanza di rinvio, poi, nel caso in esame la segnalazione era erronea ed è rimasta iscritta per un lungo lasso temporale (ben 22 mesi) e per un importo superiore a 2 milioni di euro;
inoltre, il teste (dipendente della banca Intesa Tes_3
San Paolo) ha riferito che altri istituti di credito erano venuti a conoscenza della segnalazione illegittima effettuata dalla CP_3
Dunque, certa la lesione della reputazione, tale danno non può che liquidarsi in via equitativa. NT Considerato che nell'ambiente di , dove prevalentemente operava, godeva di Pt_1 una certa notorietà, tanto da essere destinataria di grossi appalti e convenzioni con la
P.A., e aveva fama di soggetto solido ed affidabile - come dimostra l'interesse manifestato da affinché essa s'assumesse il mutuo di - appare nello CP_11 CP_4 specifico congruo quantificare il danno alla reputazione nell'importo di euro 50.000,00, omnia, trattandosi di liquidazione squisitamente equitativa.
20
5. Le spese di lite.
La modifica della sentenza della Corte d'Appello di Firenze, cassata dalla Suprema Corte, impone in questa sede la revisione d'ufficio delle spese legali di tutti i gradi di giudizio.
Il principio, previsto dall'art. 336 co I c.p.c., secondo il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata (cosiddetto effetto espansivo) comporta infatti che la caducazione, in sede di legittimità, della pronuncia nel merito del giudice di appello si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con la conseguenza che il giudice di rinvio ha il potere (e il dovere) di rinnovarne totalmente la regolamentazione alla stregua dell'esito finale della lite.
L'assunto è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui "la cassazione della sentenza di appello travolge la pronuncia sulle spese di secondo grado, perché in tal senso espressamente disposto dall'articolo 336 primo comma del codice di procedura civile" (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 18/01/2006, n. 827).
Considerato che l'attrice in riassunzione all'esito dei vari gradi è risultata integralmente vittoriosa - e che, come chiarito autorevolmente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite
(v. sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022), il fatto che la liquidazione sia stata inferiore a quella pretesa non costituisce ragione di soccombenza reciproca - la resistente deve rifondere alla ricorrente le spese di tutti i gradi, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22.
Pertanto, applicato lo scaglione da 4.000.001 a 8.000.000, in considerazione del valore del credito riconosciuto, secondo i valori medi, stante la media complessità della controversia, si debbono liquidare i seguenti importi:
a) per il primo grado, euro 64.138,00;
b) per il secondo grado (esclusa la fase di trattazione/istruttoria, non espletata), euro 34.404,00;
c) per il giudizio di legittimità, euro 30.769,00;
d) per il giudizio di rinvio, euro 34.404,00. Parimenti, le spese di ctu debbono gravare in via definitiva sull'istituto convenuto.
Sono poi dovute le spese per i ccttpp e , non però negli importi Per_4 Per_5
(complessivamente di euro 68.000,00) richiesti, evidentemente rapportati all'ipotesi di quantificazione del credito qui disattesa, ma nella somma, ritenuta congrua, di complessivi euro 20.000,00.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da a seguito di rinvio da cassazione con Parte_1 ordinanza n. 27262/2023, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: 21 condanna la resistente a corrispondere alla ricorrente la somma di euro
6.476.397,00 a titolo di danno patrimoniale e la somma di euro 50.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
condanna altresì la resistente a corrispondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida per il primo grado in euro 64.138,00, oltre euro 20.000 omnia a titolo di costo dei ccttpp, per il secondo grado in euro 34.404,00, per il giudizio di legittimità in euro 30.769,00 e per il presente giudizio in euro 34.404,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
pone le spese di ctu in via definitiva a carico dell'istituto convenuto.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 12.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia NTe dott. ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia NTe Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2169/2023 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. MARCO Parte_1 P.IVA_1
MUSOTTO, elettivamente domiciliata come da procura in atti
RICORRENTE contro
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. NTroparte_1 P.IVA_2
ALBERTO FABBRI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita, quale Giudice del rinvio a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, numero di raccolta generale
27262/2023, tenuto conto e in applicazione dei principi di diritti e delle statuizioni enunciate dalla Suprema Corte con la predetta ordinanza, disattesa ogni contraria istanza,
1 - accertata e dichiarata la responsabilità precontrattuale della banca convenuta, a norma dell'art. 1337 cod. civ., ovvero la responsabilità ex delicto, a norma degli artt.
2049 e/o 2043 cod. civ., per le ragioni tutte enunciate nella premessa di questo atto e negli scritti difensivi agli atti dei precedenti gradi di giudizio che devono intendersi come qui integralmente richiamati e ritrascritti, dichiarare tenuta e condannare la stessa banca al risarcimento del danno subito dalla concludente, liquidandone
l'ammontare complessivo nell'importo che risulterà congruo sulla scorta della già espletata istruttoria e comunque non inferiore a € 346.087,51, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- in via di cumulo oggettivo, accertata e dichiarata la responsabilità della banca convenuta in dipendenza della illegittima segnalazione della concludente alla Centrale
Rischi della Banca d'Italia, per le ragioni tutte enunciate nella premessa di questo atto
e negli scritti difensivi agli atti dei precedenti gradi di giudizio che devono intendersi come qui integralmente richiamati e ritrascritti, dichiarare tenuta e condannare la stessa banca al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla concludente, liquidandone l'ammontare: quanto al danno patrimoniale in misura non inferiore a € 34.987.317,00 o nella diversa misura che risulterà conforme a giustizia, quanto al danno non patrimoniale nella misura equitativamente determinata che risulterà conforme a giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- con vittoria delle spese processuali di tutti i gradi del processo, compreso questo grado di rinvio.”
Per parte resistente:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta, così giudicare:
-rigettare, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata la domanda di condanna della banca per responsabilità precontrattuale a Parte_2 norma dell'art. 1337 c.c., ovvero per responsabilità ex delicto a norma degli artt. 2049
e/o 2043 c.c.;
-rigettare, in quanto inammissibile, non provata e comunque infondata in fatto e in diritto, la domanda di condanna della banca convenuta al risarcimento del danno in tesi conseguito a dalla sua segnalazione, in tesi errata, alla Centrale Parte_1
Rischi della Banca d'Italia, “in misura non inferiore ad € 34.987.317,00”, limitando, per le ragioni tutte di cui alle difese di parte convenuta, tale liquidazione nella misura di €
819.859,90;
2 -addebitare alle parti le spese di giustizia in ossequio al principio della rispettiva, reciproca, soccombenza.”
OGGETTO: rinvio da Cassazione ordinanza 27262/2023, in materia di responsabilità precontrattuale e da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
(nel proseguo CGL) conveniva in giudizio innanzi alla (allora Parte_1 esistente) Sezione distaccata di Cecina, del Tribunale di Livorno, la NTroparte_2
(nel proseguo , per sentirla condannare a risarcirle tutti i
[...] CP_3 danni subiti a titolo, da un canto, di responsabilità precontrattuale, per non averle senza giustificazione alcuna concesso un mutuo che in sede di avanzate trattative negoziali le aveva assicurato che sarebbe stato erogato, e, dall'altro, di responsabilità extracontrattuale, per la illegittima segnalazione della stessa alla centrale rischi.
A fondamento della prima di tali domande, deduceva, in estrema sintesi:
di essere proprietaria di un terreno oggetto di una convenzione urbanistica con il
Comune di;
Pt_1
che per la realizzazione degli immobili assentiti con la suddetta convenzione aveva stipulato, con tale , una scrittura privata;
Persona_1
che quest'ultimo aveva prestato una fideiussione per l'importo di € 5.000.000,00
a favore di esposta per un mutuo ipotecario con la per € CP_4 CP_3
4.000.000,00, garantita da ipoteca volontaria su sedici immobili;
che nel corso delle trattative intercorse tra le parti, il dirigente della banca convenuta aveva promesso l'erogazione a favore dell'attrice, o Testimone_1 di una società a quest'ultima afferente, di un finanziamento di euro 9 milioni, destinato a sostenere i costi per la edificazione del lotto U4, alla condizione che l'attrice si fosse resa disponibile ad acquistare cinque degli appartamenti della accollandosene il mutuo (mutuo che era “in incaglio”, in conseguenza del CP_4 mancato pagamento di alcune rate, e si apprestava a passare “a sofferenza”); così avrebbe ottenuto il vantaggio di riqualificare il proprio credito, CP_3 trasformandolo da credito “incagliato/in sofferenza” in credito “buono”; NT
che in ragione di tale accordo, in data 24.12.2008, la aveva acquisito dalla
, al prezzo di € 1.189.196,26, cinque immobili all'interno della CP_4 lottizzazione “la MA di Cecina”, accollandosi il mutuo gravante sui predetti immobili;
3 che la stipula di tale compravendita aveva quali motivi essenziali, determinanti il NT consenso della sia la rinegoziazione del contratto di mutuo esistente tra l'attrice e la convenuta, concesso per la edificazione del lotto U6, sia la erogazione di un finanziamento idoneo alla realizzazione del lotto U4 (in ipotesi a favore di una società costituenda indicata da CGL), garantito dall'iscrizione ipotecaria sul medesimo lotto, come risultante dal fax inviato alla banca convenuta lo stesso giorno della rogito;
che successivamente alla stipula della suddetta compravendita, il direttore della filiale di ed il funzionario della convenuta dott. comunicavano che la Pt_1 Tes_2 banca, mentre avrebbe rinegoziato il mutuo relativo al lotto U6, invece non avrebbe erogato il finanziamento per la costruzione del lotto U4, posto che tale istituto non aveva la struttura per poterlo fare;
che tale comportamento era illegittimo, in quanto la convenuta aveva receduto, senza alcun valida ragione, dalle trattative finalizzate alla stipula del contratto di mutuo;
che in detto comportamento, se anche non si fosse voluto ravvisare una responsabilità precontrattuale, sarebbe stata ravvisabile una responsabilità extracontrattuale, integrando lo stesso una truffa contrattuale in quanto l'attrice era stata indotta dalla convenuta, con artifici e raggiri, a stipulare il suddetto contratto con - che altrimenti mai avrebbe stipulato posto che gli CP_4 immobili acquistati valevano meno del mutuo accollatosi - con suo danno ed esclusivo vantaggio per la banca ed il fideiussore della società mutuataria.
A fondamento della seconda delle sue domande, deduceva, invece, che la convenuta aveva falsamente comunicato alla centrale rischi della Banca d'Italia che essa attrice aveva prestato garanzia reale esterna per quasi 3 milioni di euro a favore di soggetti rispetto ai quali, invece, la stessa non aveva prestato alcuna garanzia, e che tale falsa segnalazione era rimasta in centrale rischi dal dicembre 2008 al settembre 2010, fatto che aveva comportato l'impossibilità di ottenere finanziamenti per la prosecuzione dei lavori in corso di realizzazione.
Chiedeva, pertanto, la condanna della convenuta:
a) per l'illecito precontrattuale, a risarcirle i danni consistiti nelle spese fatte nel corso delle trattative, nella perdita di ulteriori occasioni di stipulare altri contratti dello stesso oggetto, nella differenza tra il valore di mercato degli immobili compravenduti ed il valore del mutuo comprensivo degli interessi su di essi gravante, nonché nelle spese sostenute per la stipula del contratto di compravendita;
4 b) per l'illegittima segnalazione, a risarcirle i danni patrimoniali - correlati alla sospensione dei lavori di realizzazione dei lotti edificabili previsti nella
Convenzione Urbanistica, conseguente alla mancata concessione di finanziamenti per la loro realizzazione - e non patrimoniali, per lesione della sua immagine.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la convenuta contestando la fondatezza delle domande contro di lei proposte e chiedendone il rigetto.
Il tribunale, con sentenza 375/16, respingeva entrambe le domande:
a) la prima, affermando che, al momento della stipula del contratto di compravendita NT del 24.12.2008 tra la e la l'attrice non poteva legittimamente fare CP_4 affidamento sulla successiva conclusione del contratto di mutuo per euro 9 milioni, avendo ottenuto soltanto la dichiarazione da parte del capo area della banca che costui, una volta intervenuta la stipula del contratto tra la Testimone_1
, con relativo accollo del mutuo gravante su da parte di NTroparte_6 CP_4 NT
avrebbe portato la delibera in approvazione, con la rassicurazione, sì, che la NT pratica sarebbe sicuramente andata a buon fine, ma ben sapendo che non aveva il potere di impegnare la banca per la erogazione del mutuo;
_1 dunque, le trattative non avevano raggiunto uno sviluppo tale da far sorgere il NT legittimo affidamento di circa la erogazione del mutuo, posto che la domanda di finanziamento non era stata ancora presentata e, soprattutto, non era passata al vaglio degli organi deliberanti della banca;
non solo: nel caso di specie non erano stati indicati gli elementi essenziali del contratto di mutuo da stipulare, non NT essendo stato neppure chiarito chi sarebbe stato il mutuatario, se la o altra società da lei indicata, e le garanzie che sarebbero state prestate, così che anche sotto tale profilo non poteva riconoscersi un legittimo affidamento sulla conclusione del contratto di mutuo;
infine, e non erano _1 CP_7 istitori della banca, con il potere di impegnarla per la stipula del mutuo in oggetto, NT né ricorrevano i presupposti perché potesse invocare il principio della rappresentanza apparente, non avendo neppure allegato quale sarebbe stato il comportamento colposo tenuto dalla banca, che avrebbe giustificato il suo affidamento incolpevole;
non poteva essere accolta nemmeno la domanda di risarcimento del danno ex art 2049 c.c., in quanto l'avere il _1 rappresentato che la stipula della compravendita del 24.12.2008 avrebbe NT agevolato la erogazione del mutuo a favore della (assicurando, anzi, che non vi sarebbe stato alcun problema nella sua erogazione), non poteva costituire un NT raggiro, posto che era ben consapevole che il medesimo non poteva impegnare la banca e dunque non era stata tratta in errore su detto elemento, ma
5 aveva, anzi, confidato, del tutto scientemente, unicamente sul sostegno del per l'approvazione della pratica di mutuo da parte degli organi deliberanti _1 della banca;
b) la seconda, perché, pur essendo la segnalazione illegittima (in quanto a far data NT dal 22.1.2007 aveva venduto ad l'area sulla quale aveva concesso CP_4 ipoteca, così che la banca convenuta non avrebbe potuto segnalare la sussistenza NT di alcuna garanzia reale esterna prestata dalla a favore di , avendo CP_4 peraltro l'obbligo, prima di procedere alla relativa segnalazione alla Centrale
Rischi, di verificare la sussistenza di tutti i presupposti fattuali della medesima e NT dunque anche la perdurante proprietà delle aree in capo alla , tuttavia non vi era alcuna prova del danno;
gravava infatti sull'attore l'onere di fornire la prova del danno subito e della sussistenza del nesso di causalità tra lo stesso e la segnalazione compiuta dalla Banca, non potendo tale danno essere considerato in re ipsa;
nessuna prova era stata fornita che tale illecita segnalazione avesse comportato un pregiudizio per l'immagine e la reputazione commerciale della attrice, né che le avesse impedito di avere ulteriore credito da parte del sistema bancario e dunque di portare a compimento i lavori oggetto della convenzione conclusa con il . NTroparte_8 NT proponeva appello lamentando: I. l'erroneità della sentenza nella parte in cui era stata negata la sussistenza della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 cod. civ. della banca convenuta;
II. l'erroneità della sentenza nella parte in cui era stata negata la sussistenza della responsabilità ex art. 2049 cod. civ. della banca convenuta;
III.
l'erroneità della sentenza nella parte in cui era stata negata la sussistenza di un danno risarcibile in favore della in dipendenza della illegittima segnalazione alla Centrale CP_5
Rischi della Banca d'Italia effettuata dalla banca convenuta.
La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n. 2546/19, confermava la pronuncia di primo grado. NT proponeva dunque ricorso per cassazione per i seguenti motivi:
PRIMO MOTIVO. Violazione e/o falsa applicazione della norma di cui all'art. 1337 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma n. 3) c.p.c.. Violazione e/o falsa applicazione delle norme degli artt. 2697 cod. civ., 2727 cod. civ., 2729 cod. civ. e art. 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3) c.p.c.
SECONDO MOTIVO. Violazione e/o falsa applicazione della norma di cui all'art. 2049 cod. civ. e art. 2043 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma n. 3) c.p.c.. Violazione
e/o falsa applicazione delle norme degli artt. 2697 cod. civ., 2727 cod. civ., 2729 cod. civ. e art. 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3) c.p.c..
6 TERZO MOTIVO. Violazione e/o falsa applicazione delle norme degli artt. 2043 e 2050 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3) c.p.c.. Violazione e/o falsa applicazione delle norme degli artt. 2697 cod. civ., 2727 cod. civ., 2729 cod. civ., 116 c.p.c. e artt. 40 e 41
c.p., in relazione all'art. 360 n. 3) c.p.c..
Con ordinanza n. 27262/2023, pubblicata in data 25.09.2023, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata affermando, quanto alla domanda risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale:
.
“4.1 Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la responsabilità precontrattuale per violazione dell'art. 1337 cod. civ. presuppone anzitutto che tra le parti siano intercorse trattative giunte ad uno stadio tale da giustificare oggettivamente
l'affidamento nella conclusione del contratto, inoltre, che una delle parti abbia interrotto le trattative, eludendo le ragionevoli aspettative dell'altra, la quale, avendo confidato nella conclusione finale del contratto, sia stata indotta a sostenere spese o a rinunciare ad occasioni più favorevoli, ed infine che il recesso sia stato determinato, se non da malafede, almeno da colpa, e non sia quindi assistito da un giusto motivo. La verifica circa la sussistenza di tali condizioni impone un accertamento di fatto, riservato, come tale, al giudice del merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità se scevro da vizi di illogicità della motivazione (Cass., 16/11/2021, n. 34510;
Cass.07/05/2004, n. 8723; Cass., 14/02/2000, n.1632).
Si è ulteriormente sottolineato come il recesso o la sospensione delle trattative, che provenga da soggetto privato o da una pubblica amministrazione, può essere causa di responsabilità precontrattuale quando sia privo di giustificato motivo [...].
Sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, si è poi osservato che la responsabilità precontrattuale, derivante dalla violazione della regola di condotta posta dall'art. 1337 cod. civ. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova. Ne consegue che, qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte, non grava su chi recede la prova che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede
e correttezza, ma incombe, viceversa, sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma de qua (v. Cass.,
03/10/2019, n. 24738; Cass., 29/07/2011, n. 16735)
4.2 Orbene, è rimasto nel giudizio di merito accertato che intercorsero trattative tra la NT e la banca, le quali, a seguito di numerosi incontri sia presso la filiale di Livorno sia NT presso uno studio notarile, arrivarono all'accordo per cui acquistò cinque appartamenti da tale accollandosi il relativo mutuo (in sofferenza e di CP_4
7 valore superiore a quello di mercato degli immobili compravenduti), a fronte di continue rassicurazioni dei. funzionari, anche presenti alla stipulazione presso il notaio dell'atto pubblico di compravendita, in ordine alla erogazione del finanziamento richiesto NT dalla per la edificazione di un lotto di sua proprietà, e che invece, una volta perfezionatasi l'operazione immobiliare, la banca ha omesso senza giustificato motivo di NT concedere alla il finanziamento in questione.
Pertanto, nell'affermare che nessuna trattativa vera e propria era in essere con la banca NT e che la non avrebbe dovuto fare affidamento sulle rassicurazioni dei funzionari della stessa in ordine alla certezza della concessione del finanziamento, la corte di merito nell'impugnata sentenza ha invero disatteso i suindicati principi di diritto, omettendone la considerazione in relazione alle risultanze probatorie acquisite.
4.3. La corte di merito ha altresì disatteso il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, al fine della applicazione dell'art. 2049 cod. civ. in tema di responsabilità indiretta della banca ovvero dell'intermediario finanziario per i danni arrecati a terzi, è sufficiente l'accertamento di un rapporto di occasionalità necessaria tra fatto illecito del preposto ed esercizio delle mansioni affidategli, fatta salva l'evenienza per cui la condotta del cliente ovvero dell'investitore si configuri, se non come collusione, quanto meno come consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, con accertamento, in ordine ai connotati di anomalia del rapporto tra promotore ed investitore, che compete insindacabilmente al giudice di merito (v. Cass., 25/10/2022, n.
31453; Cass., 17/01/20202, n. 857).
Nell'affermare, che sussisterebbe <
Quanto, invece, al risarcimento del danno per l'illegittima segnalazione, ha rilevato che: NT
“
5. Sotto l'ulteriore profilo del mancato riconoscimento' di danno risarcibile alla a seguito della sua illegittima segnalazione alla Centrale Rischi da parte dell'istituto bancario, premesso che. il danno all'immagine ed alla reputazione, in quanto. costituente danno conseguenza, non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (v. Cass. 28/03/2018, n. 7594), va osservato come questa Corte ha già avuto modo di sottolineare che il danno patrimoniale derivante da indebita segnalazione alla centrale Rischi della Banca d'Italia può essere provato dal danneggiato anche per presunzioni, potendo consistere, se imprenditore, nel peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale pure per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza, e, per qualsiasi altro soggetto, nella maggiore difficoltà
8 nell'accesso al credito (v. Cass., 10/02/2020, n. 3133; Cass., 09/07/2014, n. 15609; sulla rilevanza, nel ragionamento presuntivo, di specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio· allegato cfr. Cass:, Sez. Un., 15/11//2022, n. 33659; Cass., Sez. Un.,
15/11/2022, 11. 33645; sul doveroso apprezzamento, non isolato bensì complessivo ed organico dei singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione cfr. Cass.,
20/06/2019; n. 16581).
Orbene, rimasto accertato nel giudizio di merito, da un lato la segnalazione era erronea ed è rimasta iscritta per un lungo lasso temporale, la corte di merito ha ritenuto non provato il danno, rendendo quindi una motivazione incongrua ed illogica, che trascura tali circostanze ed invero disattende i suindicati principi di diritto.” NT ha dunque riassunto il giudizio innanzi a questa Corte, concludendo affinché:
a) da un canto, accertata e dichiarata la responsabilità precontrattuale della banca convenuta, a norma dell'art. 1337 cod. civ., ovvero la responsabilità ex delicto, a norma degli artt. 2049 e/o 2043 cod. civ., la stessa fosse condannata al risarcimento del danno subito dalla ricorrente, liquidandone l'ammontare complessivo nell'importo che risulterà congruo sulla scorta della già espletata istruttoria e comunque non inferiore a € 346.087,51, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
b) dall'altro, in via di cumulo oggettivo, accertata e dichiarata la responsabilità della banca convenuta in dipendenza della illegittima segnalazione di CGL alla Centrale
Rischi della Banca d'Italia, la stessa fosse condannata al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla concludente, liquidandone l'ammontare, quanto al danno patrimoniale, in misura non inferiore a €
34.987.317,00 o nella diversa misura che risulterà conforme a giustizia, e, quanto al danno non patrimoniale, nella misura equitativamente determinata che risulterà conforme a giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
(quale società incorporante la Parte_2 NTroparte_2
s'è costituita, in ordine alla domanda ex art. 1337 c.c.,
[...] contestando che dalla pronuncia della S.C. discendesse in via automatica un accertamento dello stadio avanzato della trattativa e dell'illegittimità del recesso e, in ordine alla domanda risarcitoria per l'illegittima segnalazione, eccependo l'inammissibilità delle conclusioni rese, che avevano fissato la pretesa nell'importo di € 34.987.317,00- rilevando che innanzi alla Corte d'appello CGL aveva rinunciato a tale maggior pretesa, rivendicando un credito di € 4.094.384,51.
La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare dell'8.5.2025, mediante ordinanza emessa dal Cons. istruttore ex
9 art. 127 ter cpc in data 9.5.2025, e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
2. La natura del giudizio di rinvio.
Appare opportuno chiarire – anche in considerazione delle eccezioni formulate da
[...]
in questo grado - che il giudizio di rinvio si profila come un procedimento Pt_2
"chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, e che, in tale contesto, da un canto, è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni (ad esclusione delle eventuali domande restitutorie conseguenti la cassazione) e, dall'altro, operano le preclusioni che derivano dal giudicato, anche implicito, formatosi con la sentenza di Cassazione.
La cognizione del giudice del rinvio è, specificamente, condizionata dal vizio censurato dalla Cassazione, sicché, a seconda dei casi, occorrerà applicare al caso concreto la norma di diritto come interpretata dalla Suprema Corte o compiere un nuovo apprezzamento dei fatti, al fine di emettere una pronuncia correttamente motivata, dando al giudizio in corso carattere 'prosecutorio', finalizzato cioè all'emanazione di una nuova sentenza che statuirà direttamente sulle domande proposte dalle parti, ovvero, in presenza di vizio procedimentale, “restitutorio”.
Tanto premesso, nel caso concreto si tratta di rinvio prosecutorio, e dunque con la presente decisione il Collegio deve limitarsi all'applicazione al caso concreto dei principi di diritto enunciati dalla Corte di legittimità nella propria ordinanza, come sopra riportati.
L'oggetto e i limiti del giudizio di rinvio impongono, infatti, di escludere che il giudice del rinvio possa sindacare la correttezza del principio di diritto stabilito dalla sentenza pronunciata in sede di legittimità (si cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5253 del
28/02/2024). La giurisprudenza è concorde, poi, nel ritenere che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione. Nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi;
nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché
10 la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse (si cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 17240 del 15/06/2023).
3. Il risarcimento del danno a titolo di responsabilità precontrattuale.
Come anticipato, in merito alla domanda risarcitoria ex art. 1337 c.c., la Suprema Corte, enunciati i principi che regolano la materia, ha altresì rilevato che era rimasto accertato NT
“che intercorsero trattative tra la e la banca, le quali, a seguito di numerosi incontri sia presso la filiale di Livorno sia presso uno studio notarile, arrivarono all'accordo per cui
NT acquistò cinque appartamenti da tale accollandosi il relativo mutuo (in CP_4 sofferenza e di valore superiore a quello di mercato degli immobili compravenditi), a fronte di continue rassicurazioni dei funzionari, anche presenti alla stipulazione presso il notaio dell'atto pubblico di compravendita, in ordine alla erogazione del finanziamento
NT richiesto dalla per la edificazione di un lotto di sua proprietà, e che invece, una volta perfezionatasi l'operazione immobiliare, la banca ha omesso senza giustificato motivo di
NT concedere alla il finanziamento in questione. Pertanto, nell'affermare che nessuna
NT trattativa vera e propria era in essere con la banca e che la non avrebbe dovuto fare affidamento sulle rassicurazioni dei funzionari della stessa in ordine alla certezza della concessione del finanziamento, la corte di merito nell'impugnata sentenza ha invero disatteso i suindicati principi di diritto, omettendone la considerazione in relazione alle risultanze probatorie acquisite”.
Inoltre, ha affermato che “al fine dell'applicazione dell'art. 2049 cod. civ. in tema di responsabilità indiretta della banca ovvero dell'intermediario finanziario per i danni accecati a terzi, è sufficiente l'accertamento di un rapporto di occasionalità necessaria tra fatto illecito del preposto ed esercizio delle mansioni affidategli, fatta salva l'evenienza per cui la condotta del cliente ovvero dell'investitore si configuri, se non come collusione, quanto meno come consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore”, rilevando che nel caso concreto “Nell'affermare che sussisterebbe “un colpevole affidamento” della società odierna ricorrente in ordine alle rassicurazioni fornitele dai funzionari della banca”,la corte di merito aveva disatteso tali principi.
Secondo CGL, il tenore dell'ordinanza di rinvio era tale da determinare l'incontrovertibilità in questo grado della responsabilità ex art. 1337 cod. civ. della resistente, per avere receduto ingiustificatamente dalle trattative finalizzate alla concessione del finanziamento per la edificazione del cosiddetto lotto U4 all'interno della lottizzazione La MA di
, nonché della imputazione ex art. 2049 cod. civ. alla banca della condotta tenuta Pt_1 da alcuni suoi dipendenti.
11 Secondo la resistente, invece, tali statuizioni non comporterebbero alcun automatico riconoscimento di responsabilità a carico della Banca e consentirebbero di affermare che nel caso concreto era ravvisabile il mero avvio di una trattativa negoziale, che tuttavia non aveva raggiunto uno stato avanzato tale da giustificare l'affidamento di una parte nella conclusione del contratto, posto che le parti avevano discusso unicamente dell'importo della somma oggetto di erogazione (€ 9.000.000,00), senza operare alcun riferimento agli altri elementi essenziali del contratto di mutuo, quali l'entità degli interessi corrispettivi dovuti in favore della banca e la durata del finanziamento (e, conseguentemente, la definizione del piano di ammortamento, con la quantificazione delle singole rate e la relativa periodicità).
Tale tesi non è condivisibile.
Attraverso di essa, infatti, la resistente reintroduce esattamente quegli argomenti fatti propri dalla sentenza cassata che già la S.C. ha censurato. Nell'ordinanza di rinvio, NT invero, già è stato valutato che la trattativa aveva ingenerato in un legittimo affidamento circa il perfezionarsi di una complessiva operazione- in cui lei acquistava, sì,
a condizioni deteriori, 5 appartamenti da , con accollo del mutuo di questa, ma la CP_4 banca, dal canto suo, le erogava un nuovo cospicuo mutuo da destinare alla realizzazione del IV lotto - così come che, invece, una volta perfezionatasi l'operazione immobiliare, la NT banca aveva omesso senza giustificato motivo di concedere alla il finanziamento in questione.
Peraltro, se pure si escludesse che da tale pronuncia discenda automaticamente una declaratoria di illiceità del contegno di a mezzo dei suoi dipendenti, ex art. 2049 CP_3
c.c., il risultato non muterebbe: che la trattativa fosse giunta ad uno stadio estremamente avanzato, tale da fondare una legittima aspettativa nella ricorrente, emerge con tutta evidenza non solo dalla molteplicità degli incontri tra le parti, anche in sedi ufficiali (innanzi al notaio dott. , ma pure dal fatto che la banca fosse arrivata Per_2 NT a pretendere da l'acquisto di ben cinque immobili, dunque una spesa tutt'altro che simbolica, che si spiegava soltanto con un'ampia rassicurazione sull'esito del complessivo affare - non essendovi alcun dubbio (neppure la resistente lo ha formulato) sull'intimo collegamento funzionale tra l'acquisto degli immobili di con accollo del mutuo e CP_4 NT la concessione di un nuovo mutuo a da parte di CP_3
I testi escussi in primo grado, d'altro canto, hanno riferito un quadro del tutto univoco.
In particolare il teste (ovvero il notaio che seguiva la complessiva operazione) non Per_2 solo ha riferito di molteplici incontri presso il suo studio, ma ha anche precisato che sebbene volesse che i due atti (acquisto con accollo da , da Parte_1 CP_4 un canto, e nuovo mutuo, dall'altro) fossero contestuali, Carismi pretese che fosse prima
12 sistemato il mutuo di , e che a fronte del rilievo di esso notaio (e della dipendente CP_4 della , che ancora mancava la delibera consiliare d'erogazione del Parte_3 nuovo mutuo, rispose: “il consiglio lo tengo qui”, indicando il taschino della _1 giacca.
La teste ha parimenti dichiarato che, a fronte delle sue perplessità perché Parte_3 ancora mancava la delibera, “si arrabbiò, si tolse gli occhiali, e disse: lei allora _1 sta mettendo in discussione la mia parola”, aggiungendo: “le cose sono già state tutte fatte, io sono la banca”.
Che, poi, le parti ancora non avessero convenuto nel dettaglio l'entità degli interessi corrispettivi dovuti in favore della banca e la durata del finanziamento non ha alcun rilievo: non si discute, infatti, del perfezionamento di un contratto preliminare, che deve indicare tutti gli elementi del contratto definitivo, ma di una responsabilità precontrattuale, che richiede unicamente che la trattativa sia concreta ed abbia raggiunto uno sviluppo avanzato (non necessariamente terminale).
Dunque, si deve affermare la illegittimità di tale recesso e condannare la resistente a risarcire il conseguente danno alla ricorrente. NT ha rapportato tale danno alle spese che ha inutilmente sopportato nel corso della trattativa in vista della conclusione del contratto di mutuo, alle spese sostenute in relazione alla stipula del contratto di compravendita, alle perdite sofferte per non avere usufruito di ulteriori occasioni in relazione alla mancata conclusione di un altro contratto dello stesso oggetto altrettanto o più vantaggioso, nonché alla differenza tra il valore di mercato degli immobili compravenduti ed il valore del mutuo, comprensivo degli interessi, su di essi gravante.
In realtà, però, non ha documentato le suddette spese né, tantomeno, puntualmente allegato quali occasioni più favorevoli avrebbe perduto, tanto che lo stesso ctu dr.
(che ha redatto l'elaborato peritale in primo grado) ha rapportato il NTroparte_9 danno alla sola differenza ravvisata tra il valore di mercato complessivo dei beni acquistati dalla società ricorrente da , riferito al 2008, pari ad € 735.000,00, e CP_4
l'importo del mutuo gravante sugli stessi, pari ad € 346.087,51, così quantificando il complessivo danno al momento dell'acquisto (24.12.2008) nell'importo di €
346.087,51.
Pertanto, in relazione al primo illecito il complessivo danno va quantificato nel suddetto importo che, costituendo oggetto di un'obbligazione di valore, dev'essere maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi (calcolati sulla somma rivalutata anno per anno), per complessivi euro 550.984,19.
13
4. Il risarcimento del danno a titolo di responsabilità extracontrattuale per
l'illegittima segnalazione.
Già il tribunale di Livorno aveva affermato che la segnalazione di C.G.L. alla Centrale
Rischi della Banca di Italia operata da era illegittima. CP_3 aveva proposto appello incidentale avverso tale statuizione, ma la sua CP_3 impugnazione era stata dichiarata inammissibile;
avverso tale declaratoria d'inammissibilità essa non ha proposto impugnazione alcuna, di talché la statuizione del tribunale è divenuta definitiva, ed in questa sede si discute unicamente del quantum NT debeatur, ovvero della quantificazione del credito risarcitorio di a titolo di danno patrimoniale e a titolo di danno non patrimoniale.
a) Il danno patrimoniale.
Prima di passare alla quantificazione del danno patrimoniale, occorre esaminare l'eccezione della resistente, secondo cui l'atto di riassunzione violerebbe una delle regole basiche del giudizio di rinvio, e cioè il divieto di assumere “conclusioni diverse” da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata (art. 394 c.p.c.), laddove la misura del danno patrimoniale richiesto sarebbe “lievitata”, nel giudizio di rinvio, da €
4.094.384,51 (somma indicata sia nelle conclusioni riportate nella sentenza di secondo grado, sia nelle conclusioni assunte con l'atto d'appello) all'importo di € 34.987.317,00, di talché la domanda sarebbe inammissibile, quantomeno nella parte eccedente la misura precisata nell'originario giudizio d'appello (e cioè inammissibile per €
30.892.932,49, pari alla differenza tra € 34.987.317,00 ed € 4.094.384,51).
Tale eccezione è infondata.
In realtà, con l'atto di appello del secondo grado del giudizio, l'attrice non ha abbandonato la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale da erronea segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia per un importo non inferiore a € 34.987.317,00, già avanzata in primo grado, sulla scorta della ctu ivi espletata. NT E' vero, cioè, che mentre in primo grado aveva formulato una richiesta principale, per € 34.987.317,00, ed una subordinata, per € 4.094.384,51 - laddove i due importi corrispondevano alle due ipotesi alternative formulate dal ctu - in appello aveva semplificato le conclusioni, domandando la condanna della banca al ristoro del danno in misura non inferiore a € 4.094.384,51, ma ciò aveva fatto richiamando espressamente la ctu (“importo che risulterà congruo sulla scorta della espletata istruttoria ed in particolare delle risultanze della CTU”), e comunque utilizzando una formula testualmente idonea a ricomprendere anche il maggior importo. Inoltre, era ben evincibile dal corpo dell'atto che l'attrice aveva richiamato, argomentando al riguardo, entrambe le ipotesi di liquidazione del danno del C.T.U.:
14 Dunque, non appare ravvisabile alcuna rinuncia in appello alla maggior pretesa e le NT conclusioni rese in questo grado da sono integralmente ammissibili.
Passando, allora, alla suddetta liquidazione, si deve rilevare che la ricorrente rapporta il danno al mancato guadagno, derivante dalla differenza tra il valore di mercato delle costruzioni edili all'interno della lottizzazione La MA di Cecina ed il costo di edificazione in relazione alla parte della lottizzazione che non si è potuto realizzare, al conseguente deprezzamento delle aree che non sono più edificabili per effetto della scadenza della Convenzione Urbanistica ed ai costi che sono rimasti a carico della CP_5 relativamente alla parte della lottizzazione non edificata.
Premesso che, come indicato dalla Suprema Corte con l'ordinanza di rinvio, “il danno patrimoniale derivante da indebita segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia può essere provato dal danneggiato anche per presunzioni” e che “Orbene, rimasto accertato nel giudizio di merito, da un lato, che la segnalazione era erronea ed è rimasta iscritta per un lungo lasso temporale, la corte di merito ha ritenuto non provato il danno, rendendo quindi una motivazione incongrua ed illogica, che trascura tali circostanze ed invero disattende i suindicati principi di diritto”, si deve intanto rilevare che, all'epoca in cui fu iscritta l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi (2008), l'edificazione dei lotti era già iniziata e per alcuni di essi terminata, ciò che dimostra che la C.G.L. era stata in grado di costruire sino al blocco dei finanziamenti determinatosi per effetto della segnalazione de qua.
I lotti erano individuati dalle sigle U1-U2-U3-U4-U5-U6-U7-U8, per una volumetria autorizzata di 183.000 metri cubi, pari a 56.958 metri quadri;
nel corso della validità della Convenzione sono stati realizzati i lotti U3, U5, U6, U7, per una volumetria complessiva di realizzato di circa 106.494, pari a 32.875 metri quadri, che in termini percentuali rappresentano il 58,95% della Convenzione;
pertanto, non sono stati realizzati 74.150 metri cubi, pari a 23.928 metri quadri, in termini percentuali il 41,05% della Convenzione.
15 La C.G.L. ha provato il nesso causale tra l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi e l'impossibilità di proseguire nell'edificazione, attraverso le seguenti circostanze, tutte corroborate da prova documentale, testimoniale, ovvero a mezzo presunzioni rilevanti ex art. 2729 cod. civ.:
a) deve ritenersi presuntivamente provato che la segnalazione de qua, per l'entità della somma segnalata (oltre euro 2 milioni) ed il collegamento che ne è scaturito tra la e soggetti insolventi, ha impedito alla stessa di accedere al CP_5 CP_5 credito e l'ha messa in una condizione di grave difficoltà; d'altronde, è un fatto notorio che l'accesso al credito bancario sia una componente fondamentale per la realizzazione di un piano di impresa di una società, quale è la , che opera CP_5 nell'ambito edilizio;
b) il teste ha confermato il contenuto della lettera di in data Tes_3 Parte_4
21.05.2010 (doc. 25 contenuto nel fascicolo di parte attrice relativo al primo grado del giudizio) in cui si legge, testualmente: “…ha lo scopo di chiarire il risultato dell'incontro svolto presso il centro imprese Intesa San Paolo di Pisa alla presenza della sua impiegata ed avente per oggetto l'accensione Parte_3 di un mutuo a nome della Nonostante il rapporto Parte_5 oltre ventennale che ci unisce e le numerose pratiche di mutuo fatte e andate a buon fine, con società del suo gruppo, e gli ottimi rapporti personali che ci legano, la pratica non ha avuto buon fine. La ragione del diniego è dovuta, fra l'altro, come riportato nel colloquio avvenuto a Pisa alla esposizione debitoria risultante a carico della società Esposizione debitoria che ha lasciato Parte_1 molto perplessa la sua impiegata…”; il medesimo teste ha chiarito nel corso delle sua deposizione testimoniale: “Io seguo come consulente la San Paolo Invest. In tale veste ho avuto negli anni rapporti con il dott. . Ci era stata CP_10 NT presentata una operazione da Essendo fuori Regione la pratica fu portata alla sede di Pisa. Nell'iter venne fuori che la CGL aveva una esposizione notevole, che NT rendeva difficile il proseguimento della pratica. Io ricordo che la risultava terza datrice di ipoteca per altre società. Ciò fu riferito dalla filiale di Pisa. ADR:
Non mi pare che dalla interrogazione della centrale rischi risultasse che queste società fossero floride, sempre per quanto detto dalla filiale di Pisa. ADR: la rimase sorpresa quando venne fuori che esisteva ancora questa Parte_3 garanzia”;
c) come riferito dai testimoni , , e come si ricava Parte_3 Per_2 Tes_4 CP_10 dall'analisi dei bilanci degli ultimi quattro anni della C.G.L. (doc. 27), a seguito
16 della segnalazione illegittima il piano d'impresa della stessa C.G.L. si è interrotto bruscamente.
La resistente sostiene che il danno non andrebbe correlato al mancato completamento di tutti i lotti, ma solo al mancato completamento del lotto U4, perché è solo per esso che fu rifiutato il mutuo, ma tale tesi non è condivisibile e confonde le due distinte domande NT proposte da
L'impossibilità di proseguire nei lavori, infatti, se in prima battuta ha impedito la realizzazione del lotto U4, poi ha impedito anche la realizzazione degli ulteriori, avendo NT sostanzialmente fermato per due anni;
tale fermo, poi, ha determinato la scadenza della Convenzione Urbanistica che era in essere con il (doc.ti 1 e 2 NTroparte_8 contenuti nel fascicolo di parte attrice relativo al primo grado del giudizio), e dunque l'impossibilità definitiva di completare il complessivo progetto edificatorio. NT La banca sostiene altresì che non vi sia alcuna prova che avrebbe completato tutti i lavori, ove avesse avuto accesso al sistema creditizio, rilevando che se, come risulta per tabulas, nell'arco di oltre otto anni (marzo 2001-autunno 2009) essa aveva realizzato circa il 60% dell'opera, non era “più probabile che non” che, nel restante anno e mezzo che le restava prima della scadenza della convenzione, avrebbe realizzato il 40% dell'opera.
Tuttavia, è più probabile che non che ove CGL avesse proseguito nei lavori, col ritmo tenuto sino all'illegittima segnalazione, la P.A. nulla avrebbe opposto ad una proroga o comunque ad apportare delle modifiche tali da rimettere in termini CGL, avendo anch'essa interesse al completamento dei lavori, comprese le opere di urbanizzazione a NT carico di Peraltro, di una novazione della convenzione del 1997, già novata nel NT 2001, si dà conto, in epoca non sospetta, nella scrittura del 26.11.2008 tra e
(v. doc. 4): Per_1
La stessa resistente, del resto, non ha indicato alcuna concreta ragione ostativa ad una proroga, in favore di una società che, come premesso, godeva di ampia affidabilità.
Ciò detto, si debbono prendere in esame le risultanze peritali: il ctu, in particolare, formula due distinte ipotesi - entrambe fondate sul comune presupposto che il danno vada correlato al mancato completamento di tutti i lavori concordati con
17 l'amministrazione. Esse si distinguono, oltre che per un ben diverso peso economico (€
4.094.384,51 l'una, € 34.987.317,00 l'altra), per il fatto che la prima si fonda sui documenti ritualmente prodotti dalle parti (soprattutto i bilanci societari), mentre la seconda si fonda sui dati ricavati dalla sentenza del Tribunale di Livorno, sezione NT distaccata di Cecina, nr. 921/2007, del 9.5.2007, pronunciata tra e tale Persona_3 NT (progettista di una porzione dei lavori condotti da cui era imputato un errore NT progettuale), acquisita direttamente dal ctu (cui è stata consegnata dal ctp di .
Ebbene, non v'è dubbio alcuno che da tale sentenza si debba prescindere.
Non solo, infatti, essa non è ritualmente entrata in giudizio - posto che, come chiarito dalla nota pronuncia a Sezioni Unite 3086/22, il potere del ctu di acquisire documenti non già presenti in atti è limitato a quei documenti volti a dimostrare fatti secondari, mentre qui la suddetta sentenza varrebbe proprio a dare quella prova del mancato guadagno
(per riduzione volumetrica in termini di minor superficie edificabile) che costituiva il nucleo centrale del suo accertamento, - ma ancor più radicalmente si tratta di una sentenza pronunciata in un giudizio in cui la banca non era parte e al quale, dunque, non ha potuto partecipare, di talché la pedissequa trasposizione di tali dati nel presente processo sarebbe gravemente lesiva del contraddittorio.
Peraltro, non è dato sapere sulla base di quali documenti il giudice della suddetta sentenza abbia espresso il proprio convincimento, e di conseguenza si ignora se i documenti da lui conosciuti siano o non stati prodotti nel presente giudizio;
certamente, poi, quel giudice non poteva conoscere, all'atto della sua decisione (2 maggio 2007), il bilancio di esercizio di al 31 dicembre 2007, e quello successivo al Parte_1
31 dicembre 2009, sulla base dei quali il CTU ha formulato la prima ipotesi di determinazione.
Passando, allora, all'esame della suddetta “prima ipotesi” (quella da € 4.094.384,51), si deve rilevare che il ctu dott. ha così argomentato: “Cerchiamo allora di provare a CP_9 comprendere lo stato della realizzazione della convenzione prima dell'interruzione del programma di interventi determinato, secondo parte attrice, dal blocco del finanziamento del lotto U4 determinato dalle motivazioni di cui sopra.
Il punto di partenza pare essere la convenzione urbanistica in data 04.06.1997, parzialmente novata in data 06.03.2001 ed avente oggetto il mutamento di destinazione
d'uso del terreno di cui al punto 1 dall'industriale all'urbano per una volumetria complessiva di mc 183.000 circa. NT Cerchiamo di individuare i costi della convenzione per la società convenzionata : zione
Lit. 2.852.241.596;
18 pari a Lit. 1.500.000,00, detta unità vene ceduta al Comune convenzionante a detto valore;
Gli oneri di urbanizzazione pari a Lit.
2.852.241.596 vengono pagati mediante opere a scomputo per Lit. 1.314.855.077, Lit.
1.500.000.000 per cessione dell'Unità U6. Il differenziale di Lit 37.386.519 con pagamento a conguaglio della società convenzionata.
Il Costo che resta a carico della società convenzionata è quindi pari a Lit.
2.852.241.596 corrispondente ad € 1.473.059,85, cifra ovviamente riferita al totale della convenzione pattuita in 183.000 mc.
In buona sostanza i danni subiti da parte attrice potrebbero essere sintetizzati come segue:
- per i costi, relativi ad oneri di urbanizzazione, rimasti a suo carico proporzionalmente per la parte di intervento immobiliare non realizzato euro 588.782,00 circa.
- per valore del danno per la marginalità di valore aggiunto non realizzata euro
363.515,00 circa.
- per il differenziale tra la valutazione dei beni al momento della sottoscrizione del contratto di acquisto dei beni, da parte della CGL, ed il valore in linea capitale del mutuo accollato al momento dell'atto 346.087,51. Differenziale che può essere assunto quindi alla valorizzazione del danno patito da parte attrice in esito al quesito di cui al punto b) e quantificato in euro 346.087,51. A risposta del quesito Risulta che i beni oggetto di causa sono ad oggi in proprietà alla società Parte_1
- per il valore del deprezzamento per i mq. non realizzati (circa mq 23.300,00) si individua un valore vicino ad € 2.796.000,00 circa. Come evidenziato in CTU detto valore lascia comunque margini di incertezza nella sua determinazione in quanto influenzato da valutazioni sull'andamento del mercato immobiliare”.
Ha dunque riepilogato le varie voci di danno nella seguente tabella (Tabella A):
Costi sopportati € 588.782,00
Marginalità non conseguita € 363.515,00
Differenziale valutazione beni immobili € 346.087,51
Deprezzamento del terreno € 2.796.000,00
Totale ipotetico danno € 4.094.384,51
Tale conteggio, in sé non censurato da alcuna delle parti (se non, appunto, per la pretesa della resistente di rapportare il danno soltanto alla mancata edificazione del lotto U4 e di quella della ricorrente di rapportare il danno ai dati risultanti dalla sentenza 921/07), in
19 quanto fondato su dati condivisibili, e correttamente motivato, dev'essere integralmente recepito.
Solo, si deve evidenziare come in tale tabella il ctu abbia inserito anche il danno da differenziale valutazione dei beni immobili acquistati da , che si è già CP_4 autonomamente liquidato sub 3.
Evidentemente, tale somma non deve essere liquidata due volte - rappresentando sempre la medesima voce di danno, di talché in questa sede va liquidata la minor somma di euro 3.748.297,00 (4.094.384,51 - 346.087,51).
Anche tale importo, rapportato dal ctu all'epoca dell'illegittima segnalazione e del conseguente blocco dei lavori, costituisce oggetto di un debito di valore, e come tale dev'essere maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi, per complessivi euro 5.925.412,81.
Il complessivo danno patrimoniale, comprensivo di accessori, ammonta dunque ad euro
6.476.397,00 (550.984,19 per il danno precontrattuale + 5.925.412,81 per quello da illegittima segnalazione).
4 d. Il danno non patrimoniale.
La resistente deve poi risarcire alla ricorrente il danno non patrimoniale.
Benvero, è principio consolidato in giurisprudenza, non contestato dalla banca resistente, quello secondo cui in materia di responsabilità civile, anche nei confronti degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione - compatibile con l'assenza di fisicità del titolare - di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello alla reputazione (v. ex plurimis Cass. 14/07/2023 n. 20345).
Come evidenziato anche con l'ordinanza di rinvio, poi, nel caso in esame la segnalazione era erronea ed è rimasta iscritta per un lungo lasso temporale (ben 22 mesi) e per un importo superiore a 2 milioni di euro;
inoltre, il teste (dipendente della banca Intesa Tes_3
San Paolo) ha riferito che altri istituti di credito erano venuti a conoscenza della segnalazione illegittima effettuata dalla CP_3
Dunque, certa la lesione della reputazione, tale danno non può che liquidarsi in via equitativa. NT Considerato che nell'ambiente di , dove prevalentemente operava, godeva di Pt_1 una certa notorietà, tanto da essere destinataria di grossi appalti e convenzioni con la
P.A., e aveva fama di soggetto solido ed affidabile - come dimostra l'interesse manifestato da affinché essa s'assumesse il mutuo di - appare nello CP_11 CP_4 specifico congruo quantificare il danno alla reputazione nell'importo di euro 50.000,00, omnia, trattandosi di liquidazione squisitamente equitativa.
20
5. Le spese di lite.
La modifica della sentenza della Corte d'Appello di Firenze, cassata dalla Suprema Corte, impone in questa sede la revisione d'ufficio delle spese legali di tutti i gradi di giudizio.
Il principio, previsto dall'art. 336 co I c.p.c., secondo il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata (cosiddetto effetto espansivo) comporta infatti che la caducazione, in sede di legittimità, della pronuncia nel merito del giudice di appello si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con la conseguenza che il giudice di rinvio ha il potere (e il dovere) di rinnovarne totalmente la regolamentazione alla stregua dell'esito finale della lite.
L'assunto è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui "la cassazione della sentenza di appello travolge la pronuncia sulle spese di secondo grado, perché in tal senso espressamente disposto dall'articolo 336 primo comma del codice di procedura civile" (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 18/01/2006, n. 827).
Considerato che l'attrice in riassunzione all'esito dei vari gradi è risultata integralmente vittoriosa - e che, come chiarito autorevolmente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite
(v. sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022), il fatto che la liquidazione sia stata inferiore a quella pretesa non costituisce ragione di soccombenza reciproca - la resistente deve rifondere alla ricorrente le spese di tutti i gradi, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22.
Pertanto, applicato lo scaglione da 4.000.001 a 8.000.000, in considerazione del valore del credito riconosciuto, secondo i valori medi, stante la media complessità della controversia, si debbono liquidare i seguenti importi:
a) per il primo grado, euro 64.138,00;
b) per il secondo grado (esclusa la fase di trattazione/istruttoria, non espletata), euro 34.404,00;
c) per il giudizio di legittimità, euro 30.769,00;
d) per il giudizio di rinvio, euro 34.404,00. Parimenti, le spese di ctu debbono gravare in via definitiva sull'istituto convenuto.
Sono poi dovute le spese per i ccttpp e , non però negli importi Per_4 Per_5
(complessivamente di euro 68.000,00) richiesti, evidentemente rapportati all'ipotesi di quantificazione del credito qui disattesa, ma nella somma, ritenuta congrua, di complessivi euro 20.000,00.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da a seguito di rinvio da cassazione con Parte_1 ordinanza n. 27262/2023, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: 21 condanna la resistente a corrispondere alla ricorrente la somma di euro
6.476.397,00 a titolo di danno patrimoniale e la somma di euro 50.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
condanna altresì la resistente a corrispondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida per il primo grado in euro 64.138,00, oltre euro 20.000 omnia a titolo di costo dei ccttpp, per il secondo grado in euro 34.404,00, per il giudizio di legittimità in euro 30.769,00 e per il presente giudizio in euro 34.404,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
pone le spese di ctu in via definitiva a carico dell'istituto convenuto.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 12.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia NTe dott. ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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