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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 07/11/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R.G.509/2023 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. US NO Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. VI BR Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 509/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 17 maggio 2023 e rimessa al collegio per la decisione all'udienza
dell'08/10/2025
OGGETTO: d a
[...]
con il patrocinio dell'avv. Mangia US e Parte_1
Codice: 140035 dall'avv. Traversa Monica
APPELLANTE
c o n t r o
CP_1
Controparte_2
APPELLATE CONTUMACI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova n. 878/2022 pubblicata in data 17 novembre 2022
1 CONCLUSIONI
Dell'appellante
“reietta ogni contraria istanza, azione ed eccezione, piaccia all'Ecc.ma
Corte d'Appello adita,
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
- riformare integralmente la Sentenza n. 878/2022 pubblicata il 17.11.2022
- RG n. 2161/2020 del Tribunale di Mantova e conseguentemente, per tutti i
motivi esposti in atto di citazione in appello, accertare e dichiarare lo
svolgimento dell'attività di intermediazione svolta da in Parte_1
favore delle società qui appellate.
- Per tutti i motivi in atti, accertare e dichiarare il diritto di Parte_1
a vedersi riconoscere la provvigione per l'attività posta in essere in favore
delle convenute.
- Per tutti i motivi esposti in atto di citazione in appello e in primo grado,
previa ogni più opportuna declaratoria, condannare la società CP_1
al pagamento in favore della società in persona del proprio Parte_1
legale rappresentante pro tempore, dell'importo pari a Euro 4.500,00 (oltre
IVA), oltre interessi dal dovuto al saldo e oltre rivalutazione monetaria, a
titolo di provvigione per l'attività svolta o a quella somma maggiore o
minore ritenuta di giustizia.
- Per tutti i motivi esposti in narrativa, condannare la società Controparte_2
al pagamento in favore della società in persona del
[...] Parte_1
proprio legale rappresentante pro tempore, dell'importo pari a Euro
12.540,00 (oltre IVA), oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione
2 monetaria, a titolo di provvigione per l'attività svolta o a quella somma
maggiore o minore ritenuta di giustizia.
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO
- riformare integralmente la Sentenza n. 878/2022 pubblicata il 17.11.2022
- RG n. 2161/2020 del Tribunale di Mantova e conseguentemente, nel caso
in cui questa Corte - considerasse l'attività svolta dalla società Parte_1
come intermediazione atipica, condannare, per i motivi esposti in
[...]
narrativa, la società al pagamento in favore della società CP_1
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, Parte_1
dell'importo pari a Euro 4.500,00 (oltre IVA), oltre interessi dal dovuto al
saldo e rivalutazione monetaria o a quella somma maggiore o minore
ritenuta di giustizia.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA NEL MERITO
- riformare integralmente la Sentenza n. 878/2022 pubblicata il 17.11.2022
- RG n. 2161/2020 del Tribunale di Mantova e conseguentemente, per tutti i
motivi esposti in narrativa, qualora questa Corte ritenga di non poter
accogliere le domande come ut supra determinate, si chiede che le convenute
vengano condannate, in solido tra loro ed in via equitativa, al pagamento
della provvigione in favore di per i servizi da quest'ultima Parte_1
resi in favore della società e della società CP_1 Controparte_3
[...]
- ammettere le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado.
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese, competenze professionali del presente giudizio e del
3 giudizio di primo grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Il Tribunale di Mantova ha rigettato le domande proposte da Parte_1
nei confronti di e di condanna al
[...] CP_1 Controparte_2
pagamento della provvigione per l'attività d'intermediazione svolta in relazione alla locazione di un immobile sito in Mantova in via Broletto n. 54
ovvero al pagamento della somma di € 4.500,00 a carico di ciascuna di esse per lo svolgimento di attività d'intermediazione atipica ovvero al pagamento di una provvigione equitativamente determinata.
1.1. In particolare, il Tribunale:
ha ritenuto circostanze incontestate che , in nome e per conto Parte_2
della abbia incaricato l'attrice di promuovere la cessione del CP_1
contratto di locazione, che la cessione sia effettivamente intervenuta, che l'attività sia stata svolta con l'invio di due mail;
ha escluso che vi sia stata allegazione e prova circa l'incarico di mediazione conferito dalla Controparte_2
ha ritenuto che sia provato l'incarico conferito da e qualificato CP_1
il rapporto quale mediazione atipica;
ha escluso, però, che nei rapporti con tale società l'attività svolta sia stata di apporto determinante per la conclusione dell'affare, secondo il principio della causalità adeguata, in quanto ha ritenuto che vi sia prova che le due società fossero già in trattativa in relazione al medesimo punto vendita;
ha valorizzato al riguardo il tenore della deposizione della teste , Testimone_1
all'epoca dei fatti dipendente della e ha ritenuto provato che Controparte_2
4 dal 2016 i contatti tra le due società, inizialmente riguardanti altro immobile,
abbiano riguardato proprio il punto vendita di via Broletto;
ha, infine, ritenuto che non sia stata provata, a parte l'invio di due mail, altra specifica attività e che la mera segnalazione ad opera della società attrice,
intervenuta allorquando le controparti erano già in contatto, non ha determinato la conclusione dell'affare.
2. Ha proposto appello la sulla base di tre motivi. Parte_1
3. Le convenute, benché regolarmente citate non si sono costituite e ne è stata dichiarata la contumacia.
4. E' stata rigettata la istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Il Consigliere Istruttore ha concesso i termini di cui all'art. 352 cod.proc.civ.
Il procuratore dell'appellante ha precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e, alla udienza dell'08 ottobre 2025 tenuta in modalità cartolare, la causa è
stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo l'appellante lamenta la contraddittorietà della sentenza impugnata in quanto il Tribunale ha ritenuto provato l'incarico di mediazione conferito da ma, poi, ha ritenuto che l'attività svolta non abbia CP_1
costituito un apporto causale determinante ai fini della conclusione dell'affare.
Evidenzia che essa ha comunque formulato anche domanda subordinata per la ipotesi in cui si configuri una mediazione atipica.
5 2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta che vi sia stata una erronea valutazione della prova e, in particolare, delle mail il cui contenuto proverebbe, secondo il Tribunale, la esistenza di trattative tra le parti sin dal
2016.
Evidenzia che la mail del 02 settembre 2016 si riferisce in realtà ad altro immobile ed è, quindi, inconferente e che della esistenza di “lunga trattativa”
in realtà non vi sia prova.
Deduce, inoltre, che vi è stata ammissione della circostanza che essa abbia prestato attività con la segnalazione dell'immobile e che da ciò deriva il proprio diritto al pagamento della provvigione.
Quanto alla deposizione della teste deduce che ella ha Testimone_1
confermato le proprie allegazioni in quanto ha dichiarato che, a seguito di un primo contatto, “c'è stato un blocco interno per la città di Mantova”; sicché
ha trovato conferma che le trattative tra le parti si sono interrotte sino al proprio intervento del 2019 che ha consentito in modo determinante di definire l'affare.
Deduce, poi, che la teste non ha circoscritto temporalmente le circostanze riferite e che ha riferito di non essere stata presente allorquando il legale della tra il 2016 ed il 2019 ha visionato l'immobile. Controparte_2
Inoltre, lamenta che il Tribunale abbia tenuto conto della mail del 26 febbraio
2020, inviata sette mesi dopo quella da essa inviata per la segnalazione dell'affare e successivamente alla richiesta di pagamento.
6 3. Con il terzo motivo l'appellante lamenta che sia stata considerata ininfluente l'attività da essa svolta, finalizzata all'acquisizione dell'immobile da parte della ribadisce che la trattativa ha avuto esito Controparte_2
negativo tre anni prima e si è sviluppata positivamente a seguito del proprio intervento.
4. L'appello non è fondato.
5. Per costante giurisprudenza in tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto,
indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che, senza di essa,
secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso. (cfr. Cass. n. 538/2024, 3165/2023, 11443/2022, 869/2018).
E' necessario, quindi, che tra l'utile intervento del mediatore nelle fasi delle trattative e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata,
alla stregua di un giudizio da compiere ex post, ad affare compiuto, e incombe sul mediatore l'onere della relativa prova, senza che al riguardo possa dirsi di per sé sufficiente la mera messa in relazione delle parti.
Tali principi di diritto operano anche nel caso di mediazione atipica (c.d.
mediazione unilaterale), qualificazione che il Tribunale ha tratto dalla
7 circostanza, ritenuta pacifica, del conferimento dell'incarico di mediazione da parte della sola e dall'assenza di prova circa il conferimento CP_1
dell'incarico da parte della statuizione che, a ben Controparte_2
vedere, l'appellante non censura.
Pertanto, il primo motivo con cui l'appellante asserisce di avere diritto alla provvigione sulla base della mera segnalazione dell'affare, è infondato in quanto tale diritto sorge soltanto ove, come già ritenuto dal Tribunale,
l'intervento sia in nesso di casualità adeguata ai fini della conclusione dell'affare.
5.1. Gli elementi probatori che il Giudicante ha posto a fondamento del proprio convincimento circa la esistenza di pregressi contratti delle parti in relazione al medesimo immobile non sono adeguatamente sottoposti a censura, limitandosi l'appellante a sostenere che della esistenza di una “lunga
trattativa” non sia prova..
Riguardo al contenuto della mail del 06 settembre 2016 da cui, secondo il
Tribunale, emerge prova che la trattativa <
sito in via Broletto>>, l'appellante non prende posizione e fa CP_4
riferimento, nel secondo motivo, ad altra mail del 02 settembre di cui deduce la inconferenza e che lo stesso Giudicante ha riferito in modo univoco ad altro immobile.
Riguardo alla deposizione della teste , il Tribunale l'ha Testimone_2
ritenuta attendibile in quanto personalmente a conoscenza dei fatti di causa e, al momento della deposizione, anche < CP_2
8 dal punto di vita lavorativo>>; la teste ha in effetti riferito di non avere presenziato ai sopralluoghi dell'immobile da parte del legale di tale società
ma ha anche dichiarato che dopo la estate del 2016, ogni qual volta si recava a Verona dove vi era già un punto vendita della società, contattava il , Pt_2
legale rappresentante della “per assicurarmi che non lo desse CP_1
via (l'immobile c.d. punto vendita e lui non aveva intenzione perché CP_4
non era sul mercato”; ha, inoltre, riferito che al momento in cui è stata contattata telefonicamente da “un certo sig. di un'agenzia chiamata Per_1
” “io gli ho risposto che quello che mi serviva su MN ce lo avevo già Pt_1
e ci stavo già lavorando. Lui mi dice che c'è una superficie bellissima e lui
mi dice che si tratta di e io rispondo: ce l'ho già”. Sicché, se la teste CP_4
è de relato con riferimento alla circostanza da essa riferita relativa ai sopralluoghi, ma la stessa ha comunque confermato, per esserne a diretta conoscenza, di avere mantenuto i contatti con la e, per essa con CP_1
il , in relazione al persistente interesse della società per cui lavorava Pt_2
per il predetto punto vendita, tanto che in Germania, presso la sede principale,
anche dopo il 2016, in alcuni incontri a cui ha partecipato, si parlava dell'apertura del negozio a Mantova e del negozio in questione;
la teste ha anche riferito della immediata risposta da essa data ad un incaricato dalla che l'ha contattata per telefono prima dell'invio della mail Parte_1
contenente la proposta, circa il fatto di “avere già” il punto vendita.
L'appellante non deduce elementi che contrastino le circostanze riferite dalla teste. La mail del 26 febbraio 2020, cui pure il Tribunale fa riferimento,
corrobora il contenuto della deposizione in quanto in essa la stessa Tes_1
9 , dopo le richieste di pagamento, precisa a “ ( Tes_1 Per_1 Tes_3
della che “nel momento in cui mi è pervenuta la tua
[...] Parte_1
segnalazione (settembre 2019) sei stato da me informato che la location era
già oggetto di trattativa diretta”. La circostanza che in essa si faccia riferimento ad una segnalazione del settembre 2019 mentre la mail riguardante l' “opportunità su Mantova” pervenuta dalla sia del Parte_1
26 luglio 2019 non incide sulla valutazione d'attendibilità della teste che non risulta contrastata da alcun elemento probatorio e che il contenuto dell'atto di appello non riesce a scalfire.
Non vi è, infatti, per le ragioni esposte una efficace censura agli elementi probatori che il Tribunale ha posto a fondamento del proprio convincimento circa la esistenza di un pregresso diretto contatto tra le controparti in relazione all'immobile in questione.
5.2. Va, poi, rilevato che è incontestato che non vi sia stata alcuna partecipazione dell'appellante alle visite presso l'immobile, alle trattative,
alla redazione del contratto;
non sono oggetto di censura, ed anzi sono confermate, pure le considerazioni svolte dal Tribunale circa il fatto che l'attività della si è risolta nella mera segnalazione Parte_1
dell'affare a mezzo due mail.
Ma come già rilevato, l'avere l'appellante inviato i dati relativi alla proposta alla non è di per sé, comunque, sufficiente a conferire CP_2
all'intervento il carattere dell'adeguatezza ai fini della conclusione dell'affare.
10 L'appellante omette di indicare quali sarebbero gli elementi da cui ricavare la esistenza di un proprio apporto causale determinante che il Tribunale,
avendo riguardo alla pur documentata segnalazione dell'affare, ha motivatamente escluso <> proprio in considerazione della prova fornita dalle controparti circa la esistenza di pregressi contatti tra le parti in relazione al medesimo immobile, già da tempo oggetto d'interesse da parte della . CP_2
Non vi, è, quindi prova di un intervento del mediatore che sia in nesso di causalità adeguata con la conclusione dell'affare ed è una mera petizione di principio quella per cui tale nesso si dovrebbe ricavare dal fatto che la trattativa si sviluppata positivamente a seguito del proprio intervento.
Né tanto meno vi è prova della esistenza di un accordo per il riconoscimento,
comunque, della provvigione in favore del mediatore.
6. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
6.1. Nulla sulle spese attesa la mancata costituzione delle appellate.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
11 Tribunale di Mantova n. 878/2'22 pubblicata in data 17 novembre 2022;
2. dichiara non luogo a provvedere sulle spese del grado.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
VI BR US NO
12
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R.G.509/2023 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. US NO Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. VI BR Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 509/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 17 maggio 2023 e rimessa al collegio per la decisione all'udienza
dell'08/10/2025
OGGETTO: d a
[...]
con il patrocinio dell'avv. Mangia US e Parte_1
Codice: 140035 dall'avv. Traversa Monica
APPELLANTE
c o n t r o
CP_1
Controparte_2
APPELLATE CONTUMACI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova n. 878/2022 pubblicata in data 17 novembre 2022
1 CONCLUSIONI
Dell'appellante
“reietta ogni contraria istanza, azione ed eccezione, piaccia all'Ecc.ma
Corte d'Appello adita,
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
- riformare integralmente la Sentenza n. 878/2022 pubblicata il 17.11.2022
- RG n. 2161/2020 del Tribunale di Mantova e conseguentemente, per tutti i
motivi esposti in atto di citazione in appello, accertare e dichiarare lo
svolgimento dell'attività di intermediazione svolta da in Parte_1
favore delle società qui appellate.
- Per tutti i motivi in atti, accertare e dichiarare il diritto di Parte_1
a vedersi riconoscere la provvigione per l'attività posta in essere in favore
delle convenute.
- Per tutti i motivi esposti in atto di citazione in appello e in primo grado,
previa ogni più opportuna declaratoria, condannare la società CP_1
al pagamento in favore della società in persona del proprio Parte_1
legale rappresentante pro tempore, dell'importo pari a Euro 4.500,00 (oltre
IVA), oltre interessi dal dovuto al saldo e oltre rivalutazione monetaria, a
titolo di provvigione per l'attività svolta o a quella somma maggiore o
minore ritenuta di giustizia.
- Per tutti i motivi esposti in narrativa, condannare la società Controparte_2
al pagamento in favore della società in persona del
[...] Parte_1
proprio legale rappresentante pro tempore, dell'importo pari a Euro
12.540,00 (oltre IVA), oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione
2 monetaria, a titolo di provvigione per l'attività svolta o a quella somma
maggiore o minore ritenuta di giustizia.
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO
- riformare integralmente la Sentenza n. 878/2022 pubblicata il 17.11.2022
- RG n. 2161/2020 del Tribunale di Mantova e conseguentemente, nel caso
in cui questa Corte - considerasse l'attività svolta dalla società Parte_1
come intermediazione atipica, condannare, per i motivi esposti in
[...]
narrativa, la società al pagamento in favore della società CP_1
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, Parte_1
dell'importo pari a Euro 4.500,00 (oltre IVA), oltre interessi dal dovuto al
saldo e rivalutazione monetaria o a quella somma maggiore o minore
ritenuta di giustizia.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA NEL MERITO
- riformare integralmente la Sentenza n. 878/2022 pubblicata il 17.11.2022
- RG n. 2161/2020 del Tribunale di Mantova e conseguentemente, per tutti i
motivi esposti in narrativa, qualora questa Corte ritenga di non poter
accogliere le domande come ut supra determinate, si chiede che le convenute
vengano condannate, in solido tra loro ed in via equitativa, al pagamento
della provvigione in favore di per i servizi da quest'ultima Parte_1
resi in favore della società e della società CP_1 Controparte_3
[...]
- ammettere le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado.
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese, competenze professionali del presente giudizio e del
3 giudizio di primo grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Il Tribunale di Mantova ha rigettato le domande proposte da Parte_1
nei confronti di e di condanna al
[...] CP_1 Controparte_2
pagamento della provvigione per l'attività d'intermediazione svolta in relazione alla locazione di un immobile sito in Mantova in via Broletto n. 54
ovvero al pagamento della somma di € 4.500,00 a carico di ciascuna di esse per lo svolgimento di attività d'intermediazione atipica ovvero al pagamento di una provvigione equitativamente determinata.
1.1. In particolare, il Tribunale:
ha ritenuto circostanze incontestate che , in nome e per conto Parte_2
della abbia incaricato l'attrice di promuovere la cessione del CP_1
contratto di locazione, che la cessione sia effettivamente intervenuta, che l'attività sia stata svolta con l'invio di due mail;
ha escluso che vi sia stata allegazione e prova circa l'incarico di mediazione conferito dalla Controparte_2
ha ritenuto che sia provato l'incarico conferito da e qualificato CP_1
il rapporto quale mediazione atipica;
ha escluso, però, che nei rapporti con tale società l'attività svolta sia stata di apporto determinante per la conclusione dell'affare, secondo il principio della causalità adeguata, in quanto ha ritenuto che vi sia prova che le due società fossero già in trattativa in relazione al medesimo punto vendita;
ha valorizzato al riguardo il tenore della deposizione della teste , Testimone_1
all'epoca dei fatti dipendente della e ha ritenuto provato che Controparte_2
4 dal 2016 i contatti tra le due società, inizialmente riguardanti altro immobile,
abbiano riguardato proprio il punto vendita di via Broletto;
ha, infine, ritenuto che non sia stata provata, a parte l'invio di due mail, altra specifica attività e che la mera segnalazione ad opera della società attrice,
intervenuta allorquando le controparti erano già in contatto, non ha determinato la conclusione dell'affare.
2. Ha proposto appello la sulla base di tre motivi. Parte_1
3. Le convenute, benché regolarmente citate non si sono costituite e ne è stata dichiarata la contumacia.
4. E' stata rigettata la istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Il Consigliere Istruttore ha concesso i termini di cui all'art. 352 cod.proc.civ.
Il procuratore dell'appellante ha precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e, alla udienza dell'08 ottobre 2025 tenuta in modalità cartolare, la causa è
stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo l'appellante lamenta la contraddittorietà della sentenza impugnata in quanto il Tribunale ha ritenuto provato l'incarico di mediazione conferito da ma, poi, ha ritenuto che l'attività svolta non abbia CP_1
costituito un apporto causale determinante ai fini della conclusione dell'affare.
Evidenzia che essa ha comunque formulato anche domanda subordinata per la ipotesi in cui si configuri una mediazione atipica.
5 2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta che vi sia stata una erronea valutazione della prova e, in particolare, delle mail il cui contenuto proverebbe, secondo il Tribunale, la esistenza di trattative tra le parti sin dal
2016.
Evidenzia che la mail del 02 settembre 2016 si riferisce in realtà ad altro immobile ed è, quindi, inconferente e che della esistenza di “lunga trattativa”
in realtà non vi sia prova.
Deduce, inoltre, che vi è stata ammissione della circostanza che essa abbia prestato attività con la segnalazione dell'immobile e che da ciò deriva il proprio diritto al pagamento della provvigione.
Quanto alla deposizione della teste deduce che ella ha Testimone_1
confermato le proprie allegazioni in quanto ha dichiarato che, a seguito di un primo contatto, “c'è stato un blocco interno per la città di Mantova”; sicché
ha trovato conferma che le trattative tra le parti si sono interrotte sino al proprio intervento del 2019 che ha consentito in modo determinante di definire l'affare.
Deduce, poi, che la teste non ha circoscritto temporalmente le circostanze riferite e che ha riferito di non essere stata presente allorquando il legale della tra il 2016 ed il 2019 ha visionato l'immobile. Controparte_2
Inoltre, lamenta che il Tribunale abbia tenuto conto della mail del 26 febbraio
2020, inviata sette mesi dopo quella da essa inviata per la segnalazione dell'affare e successivamente alla richiesta di pagamento.
6 3. Con il terzo motivo l'appellante lamenta che sia stata considerata ininfluente l'attività da essa svolta, finalizzata all'acquisizione dell'immobile da parte della ribadisce che la trattativa ha avuto esito Controparte_2
negativo tre anni prima e si è sviluppata positivamente a seguito del proprio intervento.
4. L'appello non è fondato.
5. Per costante giurisprudenza in tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto,
indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che, senza di essa,
secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso. (cfr. Cass. n. 538/2024, 3165/2023, 11443/2022, 869/2018).
E' necessario, quindi, che tra l'utile intervento del mediatore nelle fasi delle trattative e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata,
alla stregua di un giudizio da compiere ex post, ad affare compiuto, e incombe sul mediatore l'onere della relativa prova, senza che al riguardo possa dirsi di per sé sufficiente la mera messa in relazione delle parti.
Tali principi di diritto operano anche nel caso di mediazione atipica (c.d.
mediazione unilaterale), qualificazione che il Tribunale ha tratto dalla
7 circostanza, ritenuta pacifica, del conferimento dell'incarico di mediazione da parte della sola e dall'assenza di prova circa il conferimento CP_1
dell'incarico da parte della statuizione che, a ben Controparte_2
vedere, l'appellante non censura.
Pertanto, il primo motivo con cui l'appellante asserisce di avere diritto alla provvigione sulla base della mera segnalazione dell'affare, è infondato in quanto tale diritto sorge soltanto ove, come già ritenuto dal Tribunale,
l'intervento sia in nesso di casualità adeguata ai fini della conclusione dell'affare.
5.1. Gli elementi probatori che il Giudicante ha posto a fondamento del proprio convincimento circa la esistenza di pregressi contratti delle parti in relazione al medesimo immobile non sono adeguatamente sottoposti a censura, limitandosi l'appellante a sostenere che della esistenza di una “lunga
trattativa” non sia prova..
Riguardo al contenuto della mail del 06 settembre 2016 da cui, secondo il
Tribunale, emerge prova che la trattativa <
sito in via Broletto>>, l'appellante non prende posizione e fa CP_4
riferimento, nel secondo motivo, ad altra mail del 02 settembre di cui deduce la inconferenza e che lo stesso Giudicante ha riferito in modo univoco ad altro immobile.
Riguardo alla deposizione della teste , il Tribunale l'ha Testimone_2
ritenuta attendibile in quanto personalmente a conoscenza dei fatti di causa e, al momento della deposizione, anche < CP_2
8 dal punto di vita lavorativo>>; la teste ha in effetti riferito di non avere presenziato ai sopralluoghi dell'immobile da parte del legale di tale società
ma ha anche dichiarato che dopo la estate del 2016, ogni qual volta si recava a Verona dove vi era già un punto vendita della società, contattava il , Pt_2
legale rappresentante della “per assicurarmi che non lo desse CP_1
via (l'immobile c.d. punto vendita e lui non aveva intenzione perché CP_4
non era sul mercato”; ha, inoltre, riferito che al momento in cui è stata contattata telefonicamente da “un certo sig. di un'agenzia chiamata Per_1
” “io gli ho risposto che quello che mi serviva su MN ce lo avevo già Pt_1
e ci stavo già lavorando. Lui mi dice che c'è una superficie bellissima e lui
mi dice che si tratta di e io rispondo: ce l'ho già”. Sicché, se la teste CP_4
è de relato con riferimento alla circostanza da essa riferita relativa ai sopralluoghi, ma la stessa ha comunque confermato, per esserne a diretta conoscenza, di avere mantenuto i contatti con la e, per essa con CP_1
il , in relazione al persistente interesse della società per cui lavorava Pt_2
per il predetto punto vendita, tanto che in Germania, presso la sede principale,
anche dopo il 2016, in alcuni incontri a cui ha partecipato, si parlava dell'apertura del negozio a Mantova e del negozio in questione;
la teste ha anche riferito della immediata risposta da essa data ad un incaricato dalla che l'ha contattata per telefono prima dell'invio della mail Parte_1
contenente la proposta, circa il fatto di “avere già” il punto vendita.
L'appellante non deduce elementi che contrastino le circostanze riferite dalla teste. La mail del 26 febbraio 2020, cui pure il Tribunale fa riferimento,
corrobora il contenuto della deposizione in quanto in essa la stessa Tes_1
9 , dopo le richieste di pagamento, precisa a “ ( Tes_1 Per_1 Tes_3
della che “nel momento in cui mi è pervenuta la tua
[...] Parte_1
segnalazione (settembre 2019) sei stato da me informato che la location era
già oggetto di trattativa diretta”. La circostanza che in essa si faccia riferimento ad una segnalazione del settembre 2019 mentre la mail riguardante l' “opportunità su Mantova” pervenuta dalla sia del Parte_1
26 luglio 2019 non incide sulla valutazione d'attendibilità della teste che non risulta contrastata da alcun elemento probatorio e che il contenuto dell'atto di appello non riesce a scalfire.
Non vi è, infatti, per le ragioni esposte una efficace censura agli elementi probatori che il Tribunale ha posto a fondamento del proprio convincimento circa la esistenza di un pregresso diretto contatto tra le controparti in relazione all'immobile in questione.
5.2. Va, poi, rilevato che è incontestato che non vi sia stata alcuna partecipazione dell'appellante alle visite presso l'immobile, alle trattative,
alla redazione del contratto;
non sono oggetto di censura, ed anzi sono confermate, pure le considerazioni svolte dal Tribunale circa il fatto che l'attività della si è risolta nella mera segnalazione Parte_1
dell'affare a mezzo due mail.
Ma come già rilevato, l'avere l'appellante inviato i dati relativi alla proposta alla non è di per sé, comunque, sufficiente a conferire CP_2
all'intervento il carattere dell'adeguatezza ai fini della conclusione dell'affare.
10 L'appellante omette di indicare quali sarebbero gli elementi da cui ricavare la esistenza di un proprio apporto causale determinante che il Tribunale,
avendo riguardo alla pur documentata segnalazione dell'affare, ha motivatamente escluso <> proprio in considerazione della prova fornita dalle controparti circa la esistenza di pregressi contatti tra le parti in relazione al medesimo immobile, già da tempo oggetto d'interesse da parte della . CP_2
Non vi, è, quindi prova di un intervento del mediatore che sia in nesso di causalità adeguata con la conclusione dell'affare ed è una mera petizione di principio quella per cui tale nesso si dovrebbe ricavare dal fatto che la trattativa si sviluppata positivamente a seguito del proprio intervento.
Né tanto meno vi è prova della esistenza di un accordo per il riconoscimento,
comunque, della provvigione in favore del mediatore.
6. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
6.1. Nulla sulle spese attesa la mancata costituzione delle appellate.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
11 Tribunale di Mantova n. 878/2'22 pubblicata in data 17 novembre 2022;
2. dichiara non luogo a provvedere sulle spese del grado.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
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