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Sentenza 18 ottobre 2024
Sentenza 18 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 18/10/2024, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2024 |
Testo completo
RG n. 565/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 565/2024 V.G. promosso da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] e (C.F. Parte_2
, nato a [...] il [...] e residente a [...] del Burrone n. 33, elettivamente domiciliati in Roma, Via Pieve di Cadore n. 30, villino
56/58, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Ussani d'Escobar, per procura in calce al ricorso.
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti, con ricorso depositato il 1° agosto 2024, chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1 “1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto, liberi di fissare ove ritengono la propria residenza;
2. I coniugi dichiarano fin d'ora di rinunciare ciascuno al proprio mantenimento e si impegnano
a mantenere un comportamento di serena comunicazione al fine di garantire un rapporto equilibrato tra loro;
3. L'autovettura tipo Renault S A JA0C05 MEGANE ST targata BS158ED già di proprietà della sig.ra , rimane di proprietà esclusiva della medesima.” Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 1° agosto 2024, Parte_1
e hanno adito congiuntamente il Tribunale per
[...] Parte_2 ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio civile celebrato nel Comune di Ladispoli (RM) in data 10 novembre 2015 e trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune al n. 50, parte I, anno 2015, alle condizioni di cui al libello introduttivo, come sopra riportate.
Le parti hanno aggiunto che dal matrimonio non sono nati figli.
All'udienza del 16 ottobre 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c. con il difensore e le parti collegate da remoto mediante l'applicativo Microsoft Teams, le parti si sono riportate alle condizioni stabilite nel ricorso, confermando che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
Il procuratore ha chiesto l'accoglimento del ricorso alle condizioni in esso riportate.
Il giudice istruttore ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritiene che le condizioni concordate (sopra riportate) siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti.
2 Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
PRENDE ATTO e DICHIARA la separazione personale dei coniugi, Parte_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...]
[...] Parte_2
(RM) il 4.08.1965) alle condizioni di cui al ricorso, sopra riportate.
DISPONE l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Ladispoli (RM) al n. 50, parte I, anno 2015.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 17 ottobre 2024.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 565/2024 V.G. promosso da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] e (C.F. Parte_2
, nato a [...] il [...] e residente a [...] del Burrone n. 33, elettivamente domiciliati in Roma, Via Pieve di Cadore n. 30, villino
56/58, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Ussani d'Escobar, per procura in calce al ricorso.
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti, con ricorso depositato il 1° agosto 2024, chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1 “1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto, liberi di fissare ove ritengono la propria residenza;
2. I coniugi dichiarano fin d'ora di rinunciare ciascuno al proprio mantenimento e si impegnano
a mantenere un comportamento di serena comunicazione al fine di garantire un rapporto equilibrato tra loro;
3. L'autovettura tipo Renault S A JA0C05 MEGANE ST targata BS158ED già di proprietà della sig.ra , rimane di proprietà esclusiva della medesima.” Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 1° agosto 2024, Parte_1
e hanno adito congiuntamente il Tribunale per
[...] Parte_2 ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio civile celebrato nel Comune di Ladispoli (RM) in data 10 novembre 2015 e trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune al n. 50, parte I, anno 2015, alle condizioni di cui al libello introduttivo, come sopra riportate.
Le parti hanno aggiunto che dal matrimonio non sono nati figli.
All'udienza del 16 ottobre 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c. con il difensore e le parti collegate da remoto mediante l'applicativo Microsoft Teams, le parti si sono riportate alle condizioni stabilite nel ricorso, confermando che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
Il procuratore ha chiesto l'accoglimento del ricorso alle condizioni in esso riportate.
Il giudice istruttore ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritiene che le condizioni concordate (sopra riportate) siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti.
2 Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
PRENDE ATTO e DICHIARA la separazione personale dei coniugi, Parte_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...]
[...] Parte_2
(RM) il 4.08.1965) alle condizioni di cui al ricorso, sopra riportate.
DISPONE l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Ladispoli (RM) al n. 50, parte I, anno 2015.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 17 ottobre 2024.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
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