Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/04/2025, n. 1899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1899 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 602/2022
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice Est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di conSIlio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 602/2022 R.G. avente ad oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità vertente
, (C.F. ), in qualità di esercente la Parte_1 C.F._1 responsabilità genitoriale sulla minore (C.F. Persona_1
), rapp.ta e difesa come in atti dagli Avv. Simona Cuozzo C.F._2
e Simona Pacileo, in virtù di mandato in atti ATTRICE
CONTRO
, (CF. ), rapp.to e difeso come in atti CP_1 CodiceFiscale_3 dall'Avv. Michele Manfredonia, in virtù di procura in atti CONVENUTO
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 30.1.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la SI.ra , in qualità di Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sulla minore chiedeva Persona_1 di: “1) Accertare e dichiarare che (C.F. ), nato CP_1 C.F._4 ad
Eboli (SA) il 22 luglio 1979 e residente in 42651 Solingen (Germania) –
Circoscrizione Consolare COLONIA, Via Kasinostr n. 54, è il padre naturale della minore (C.F. ), nata a [...]_1 C.F._2 il
5 agosto 2008 e residente in [...];
2) Autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 262 c.c., la minore ad assumere il cognome paterno, in aggiunta a quello materno già acquisito, con ordine all'Ufficiale di Stato civile di provvedere a quanto di sua competenza;
3) Disporre l'affidamento di in via esclusiva alla madre Sig.ra R_ [...]
; Parte_1
4) Condannare parte convenuta al pagamento della somma che si riterrà di giustizia in via equitativa dal Giudice per il pregresso, a titolo di rimborso, dalla data della nascita sino al riconoscimento della stessa;
5) Condannare, per l'effetto, parte convenuta al pagamento di una somma mensile di € 300,00, oltre il 50 % delle spese straordinarie e/o nella misura che parrà di giustizia a titolo di mantenimento della minore;
6) Condannare, altresì, parte convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, patrimoniali e non, che parranno di giustizia secondo un giudizio di equità;
7) Ammettere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 277 c.c., provvedimenti che si ritenessero necessari per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della minore”. si costituiva con comparsa del 14.9.2022 deducendo: 1) che non CP_1 aveva provveduto a riconoscere alla nascita la minore perché allorquando “si recava presso la Clinica Venosa in BA via Mazzini per vedere la bambina appena nata, apprendeva dalla SI.ra che non fosse sua figlia ma di un R_
2 Proc. R.G. n. 602/2022
altro uomo”; 2) che “Anche successivamente al momento del riconoscimento presso il Comune di BA al Cascino veniva chiesto di allontanarsi non avendo alcun legame con la bambina”; 3) di vivere attualmente in Germania con l'attuale compagna e la figlia nata da tale relazione, nonché di avere un altro figlio nato dal precedente matrimonio (anteriore alla relazione con la ). R_
Chiedeva, pertanto, di:
“1) accertare e dichiarare con ogni mezzo l'eventuale paternità del SI. in CP_1 riferimento alla minore;
2) Accertare e dichiarare che il mancato riconoscimento di on è avvenuto R_ per causa imputabile al SI. ma per ostruzionismo della madre per CP_1 motivazioni di cui in premessa, e per l'effetto rigettare ogni richiesta risarcitoria non essendo ravvisabile alcuna responsabilità del convenuto;
3) In via gradata, laddove venisse accertata la paternità, determinare il mantenimento dalla dichiarazione in € 100,00 mensili in virtù delle attuali condizioni familiari ed economiche”
Le parti effettuavano congiuntamente il test del DNA in un laboratorio privato, versato in atti da entrambe le parti in data 2.10.2023.
Alla udienza del 27.2.2024 si procedeva all'ascolto della minore ormai R_ ultraquattordicenne, che prestava formalmente il suo consenso alla dichiarazione di paternità ex art. 273, comma 2, c.c. e chiedeva di mantenere il cognome materno senza assumere quello paterno.
All'udienza del 30.1.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva assegnata in decisione con attribuzione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
A) L'azione di dichiarazione giudiziale di paternità, di cui all'art. 269 c.c., ha lo scopo di garantire al figlio nato fuori dal matrimonio il diritto a conseguire il riconoscimento in via giudiziale della propria filiazione. L'oggetto dell'accertamento è il dato biologico della procreazione e, a seguito della riforma introdotta con legge 19.05.1975 n. 151, la paternità può essere provata con ogni mezzo, essendo venuta meno l'originaria previsione che vincolava il
3 Proc. R.G. n. 602/2022
riconoscimento di paternità naturale alla ricorrenza di casi tassativamente elencati, benché, ai sensi del 4 comma dell'art. 269 c.c., la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra madre e preteso padre non possano costituire prova del rapporto di filiazione.
La giurisprudenza ha, inoltre, già da tempo chiarito che, in tema di accertamento giudiziale della paternità, l'ammissione degli accertamenti genetici non è subordinata all'esito della prova storica dell'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall'art. 269, comma 2, non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella paternità, né, conseguentemente, mediante l'imposizione, al giudice, di una sorta di "ordine cronologico" nella loro ammissione ed assunzione, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge, e risolvendosi una diversa interpretazione in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo "status" (cfr. Cass. civ., sez. I, 13/01/2017, n. 783;
Cass. civ., sez. I, 23/02/2016, n. 3479; Cass. civ., sez. I, 02/07/2007, n. 14976).
Ciò posto, nel caso di specie le parti hanno eseguito congiuntamente il test del
DNA in un laboratorio privato (versato in atti da entrambe le parti in data
2.10.2023), test dal quale “emerge una attribuzione della paternità di CP_1
(Presunto Padre – Y32646), nei confronti di
[...] Persona_1
(figlio/a – Y32648), con una probabilità maggiore del 99,99%”.
Atteso l'assenso prestato ex art. 273, comma 2, c.c. dalla minore ultraquattordicenne alla udienza del 27.2.2024 va accolta la domanda principale dichiarando che il SI. [nato ad [...] il [...] (C.F. CP_1
)] è il padre naturale della minore [nata a C.F._4 Persona_1
BA (SA) in data 5 agosto 2008 (C.F. )]. C.F._2
Non appare all'uopo inopportuno evidenziare che, nonostante i vari rinvii concessi dal G.I., il non si è fattivamente attivato per procedere al CP_1 riconoscimento della minore dinanzi all'Ufficiale di stato civile con il consenso
4 Proc. R.G. n. 602/2022
della madre (art. 250, comma 3, c.c.), e ciò nonostante gli incontrovertibili esiti degli accertamenti genetici effettuati.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda proposta dalla SI.ra R_ volta ad ottenere l'aggiunta ex art. 262 c.c. del cognome paterno a quello materno per la minore ttesa la volontà chiaramente manifestata dalla minore in R_ sede di ascolto (“In ordine al mio cognome io preciso che non vorrei cambiarlo dopo il riconoscimento della mia paternità, non voglio aggiungere il cognome ma mantenere il mio solo cognome. Questo perché io ho ormai CP_1 R_
16 anni e mi identifico con il mio cognome attuale.” cfr. verb. ud. del 27.2.2024).
Appare del resto comprensibile che per (che tra pochi mesi compirà 17 R_ anni) il cognome “ ” sia ormai divenuto autonomo segno della sua identità R_ personale.
B) Com'è noto l'art. 277 c.c. stabilisce che in caso di adozione di sentenza di accertamento giudiziale della paternità vengano adottati provvedimenti relativi all'affidamento e mantenimento della minore.
Ebbene dalle dichiarazioni rese dalla minore in sede di ascolto è emersa prova di un totale disinteresse del verso la figlia: questi, infatti, anche dopo gli CP_1 esiti dei test genetici non ha instaurato alcun rapporto personale con e R_ non ha in alcun modo contribuito al suo mantenimento (cfr. verb. ud. 27.2.2024).
Per tale ragione si ritiene di dover disporre l'affidamento superesclusivo della minore alla madre palesandosi allo stato l'affido congiunto del tutto contrario agli interessi di R_
La giurisprudenza ha da tempo evidenziato che, fermo restando, in linea di principio, che nel modulo di affidamento monogenitoriale della prole il genitore affidatario ha, di regola, l'esercizio della titolarità genitoriale, anche se le decisioni di maggior interesse per la prole sono adottate da entrambi i genitori,
l'esercizio concreto della titolarità e responsabilità genitoriale in ordine alle scelte ed alle determinazioni più rilevanti - salute, educazione, istruzione, residenza abituale, condizioni di vita - può, però, ove sia necessario nel cogente, poziore interesse del figlio minore, trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia
5 Proc. R.G. n. 602/2022
diversamente stabilito”: art. 337 ter e 337 quater c.c.). Si tratta in questi casi di rimettere al genitore monoaffidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, potendosi, invero, parlare, a titolo meramente descrittivo, di “affido superesclusivo” (in arg.
v. Trib. Milano 20 marzo 2014, in De Jure). La concentrazione della genitorialità
e della responsabilità in capo ad uno dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità in capo ad uno solo dei genitori della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio: il genitore non affidatario ha, infatti, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla salute, sulle condizioni di vita, sulla educazione e sulla istruzione del minore, e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse (art. 337 quater ultimo comma c.c.).
Nel caso di specie, l'affido (super)esclusivo alla madre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi della minore sia inibita nel funzionamento, a causa del completo e grave disinteresse manifestato dal padre nei confronti della minore, padre che risiede peraltro stabilmente all'estero (Germania) da vari anni.
Disinteresse che rende il privo delle conoscenze minime indispensabili CP_1 per assumere decisioni nell'interesse di una figlia che non conosce affatto esclusivamente per sua scelta.
Attesa l'età di (che a breve compirà 17 anni), va previsto un regime di R_ incontri liberi col padre rimesso al consenso della ragazza.
Per quanto, invece, attiene al mantenimento della minore deve considerarsi che:
1) la vive con la minore presso la propria famiglia di origine e non soffre R_ costi di alloggio;
ha in passato svolto lavori saltuari;
non ha depositato documentazione reddituale di alcun tipo;
2) il vive in Germania da anni con la nuova compagna e la figlia nata da CP_1 questa relazione;
ha anche un altro figlio maggiorenne nato dal precedente matrimonio;
lavora per una azienda in Germania;
non ha depositato documentazione reddituale di alcun tipo.
6 Proc. R.G. n. 602/2022
Tenuto conto di quanto sopra e della totale assenza di forme di mantenimento diretto, va quantificato in euro 200,00 l'assegno di mantenimento a carico del a far data dalla domanda. CP_1
Il resistente dovrà altresì contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie contratte nell'interesse della figlia R_
Non può di contro trovare accoglimento la domanda di rimborso delle spese di mantenimento anticipate dalla nascita della minore atteso l'evidente difetto di legittimazione attiva.
Invero la ha agito unicamente “in qualità di genitore esercente la patria R_ potestà sulla minore ” e non anche in proprio (v. intestazione del Persona_1 ricorso). Va all'uopo ricordato che, in caso di dichiarazione giudiziale di paternità spetta unicamente all'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato, la legittimazione ad agire in regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali (in arg. v. Cass. civ., sez. I, 28/03/2017, n. 7960).
C) L'attrice ha poi chiesto la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla minore per la privazione della figura paterna.
Il ha, di contro, chiesto il rigetto di tale domanda e l'accertamento in via CP_1 riconvenzionale “che il mancato riconoscimento di non è avvenuto per R_ causa imputabile al SI. ma per ostruzionismo della madre”. CP_1
In ordine alla sussistenza dell'illecito endofamiliare, attinente al rapporto filiale, dedotto dalla a supporto della propria domanda risarcitoria, va R_ ricordato che nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore, con disinteresse, protratto nel tempo, del genitore nei confronti del figlio, deve osservarsi che la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole può integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, in primis l'art. 30 Cost., così
7 Proc. R.G. n. 602/2022
dandosi luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c., esercitabile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità ed anche per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, sorgendo, sin dalla nascita, il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori (cfr. Cass. civ., sez. I,
10/04/2012, n. 5652).
Tuttavia, il mancato riconoscimento dei figli, per poter configurare un danno risarcibile, dovrà possedere i caratteri tipici dell'illecito civile: dovrà quindi essere causalmente determinante, colpevole e cagionare un danno ingiusto.
Si è successivamente precisato (cfr. Cass. civ., sez. I, 22/11/2013, n. 26205) che, essendo l'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 c.c.)
"eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, indipendentemente dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità", si determina "un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore", ma che il presupposto di tale responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali è pur sempre "costituito dalla consapevolezza del concepimento, che non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci, quali, nella specie, la indiscussa consumazione di rapporti sessuali non protetti all'epoca del concepimento".
Pertanto, l'illecito endofamiliare per mancato riconoscimento di paternità presuppone la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, richiede comunque la maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre, ma anche da altri elementi rilevanti,
8 Proc. R.G. n. 602/2022
specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio (cfr. Cass. civ., sez. I,
09/08/2021, n. 22496).
Ebbene, nel caso di specie il convenuto costituendosi ha ammesso di non aver avuto dubbio alcuno sulla propria paternità sin dall'epoca della gestazione (“il SI. appreso della gravidanza della SI.ra ha sempre dato per CP_1 R_ assodato che la bambina portata in grembo fosse il frutto della loro unione, nonostante le incomprensioni e la sporadica lontananza e, soprattutto, nonostante i rapporti tenuti fuori dalla loro unione” cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione).
Inoltre, sono rimaste del tutto sfornite di prova le allegazioni del in CP_1 ordine alle dedotte condotte oppositive della rispetto al riconoscimento R_ della piccola la difesa non ha articolato alcun mezzo di prova). R_
Pertanto, non può revocarsi in dubbio che il convenuto, pur non avendone la certezza assoluta, avesse comunque maturato conoscenza della procreazione tanto da recarsi in ospedale subito dopo la nascita della minore (“l'odierno convenuto si recava presso la Clinica Venosa in BA via Mazzini per vedere la bambina appena nata” cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione).
Va a questo punto ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, benchè il danno non patrimoniale da privazione della figura paterna non possa considerarsi in re ipsa (cfr. Cass. sent. n. 10527 del 13.5.2011), esso può nondimeno essere provato attraverso il ricorso a presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza (cfr. Cass. sent. n.
10527/2011).
Ebbene, nel caso di specie dirimenti le dichiarazioni rese dalla minore n R_ sede di ascolto: “Io ho sempre saputo che il era mio padre. Avevo circa 7 CP_1 anni quando me lo ha detto prima mia nonna e poi mia madre. Io non avevo mai incontrato prima mio padre, né l'ho rivisto dopo fino al test del DNA. Vivevamo nello stesso Comune, quindi può pure essere che l'ho incrociato ma non l'ho riconosciuto. Io conosco il primo figlio del SI. perché Persona_2 CP_1 mia mamma me ne aveva parlato ha 20 anni ed è capitato che ci siamo Per_2 incontrati in paese e di scambiare qualche parola. Poi qualche anno fa Vincenzo
9 Proc. R.G. n. 602/2022
chiese a mia madre se io ero sua sorella. contattò mia madre e si Per_2 incontrarono perché lui voleva avere conferma di quel che gli aveva detto sua madre, ovvero che io ero sua sorella. All'incontro andò infatti anche la mamma di
Io non c'ero, mi raccontò tutto mia madre. voleva una Per_2 Per_2 conferma perché suo padre gli aveva sempre detto che non era vero che io ero sua sorella. Dopo questo incontro io e lui ci siamo sentito tramite messaggi. A me questa cosa ha fatto molto piacere, anche se poi non abbiamo mantenuto un rapporto. Quando io ho chiesto spiegazioni a mia madre sul perché mio padre non mi ha riconosciuto, lei mi ha detto che lui era venuto in ospedale quando lei doveva partorire ma mia nonna, presa dalla rabbia, lo ha cacciato via dicendogli che non doveva continuare a farla soffrire. Questo perché all'epoca il era CP_1 ancora sposato con la mamma di Io so che il non ha mai Per_2 CP_1 chiesto informazioni su di me. Mia mamma mi ha detto che una volta voleva parlargli di me ma lui non ha voluto. Io sono cresciuta con mia madre e i miei nonni, loro non mi hanno fatto mancare nulla. E in effetti io in passato non è che ho sentito la mancanza di una figura paterna, che veniva per me rivestita da mio nonno. Ad oggi sto bene così. Anzi ho visto che lui si è allontanato da me dopo il
DNA perché, pur avendo avuto la certezza che sono sua figlia, non mi ha mai chiesto di instaurare un rapporto. Se mio padre mi invitasse a prendere un caffè io andrei, anche se la vedo estremamente difficile costruire un rapporto con lui.
Per me è un estraneo di fatto” (cfr. verb. 27.2.2024).
La minore è, dunque, cresciuta con la consapevolezza di avere un padre, che pur vivendo nello stesso Comune, si disinteressava completamente di lei, consapevolezza che sicuramente le ha comportato una sofferenza psicologica nonostante il vuoto genitoriale sia stato in parte colmato dalla presenza del nonno materno.
Venendo alla quantificazione del danno, si osserva come la giurisprudenza di legittimità abbia avuto modo di affermare come la liquidazione possa avvenire in via equitativa, attraverso il rinvio, in via analogica e con l'integrazione dei necessari correttivi, alle tabelle per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in uso nel distretto (cfr. Cass. civ., sez. sez. VI, 28/11/2022, n.
10 Proc. R.G. n. 602/2022
34986); sulla stessa linea interpretativa si è posta costantemente anche la giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Pavia 29 dicembre 2022; Trib. Reggio Emilia
8 febbraio 2018; Trib. Torino 5 giugno 2014; Trib. Milano 23 luglio 2014), la quale
è ormai pressoché concorde nel liquidare il danno c.d. endofamiliare in via equitativa, partendo dalle tabelle adottate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano relative alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, specificando che tale parametro tabellare deve essere considerato solo come punto di riferimento, dal momento che in caso di abbandono genitoriale la perdita non può ritenersi totale e definitiva come nel caso del decesso.
Si precisa, sul punto, che la scrivente condivide la posizione della giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Torino, 10 ottobre 2023, n. 3851; Trib. Pavia, sez. III, 29 dicembre 2022, n. 1650, entrambe in De Jure) in ordine all'inapplicabilità al caso di specie delle più recenti tabelle milanesi del 2024, atteso che il sistema a punto e le variabili di liquidazione introdotti a partire dal 2022 mal si attagliano alla fattispecie oggetto di causa.
Orbene, partendo dall'importo base di € 168.250,00 riconosciuto dalle tabelle del
Tribunale di Milano, edizione 2021, in favore del figlio per la perdita (decesso) del genitore, considerate applicabili alla fattispecie in esame, ritiene il Tribunale che possa essere liquidata in favore della minore la somma di euro 33.000,00 (pari a circa 1/5 dell'importo) tenuto conto della effettiva sofferenza morale e psicologica subita da el corso degli anni. R_
La somma riconosciuta è già attualizzata ed a detto importo devono applicarsi gli interessi legali dalla presente sentenza all'effettivo soddisfo.
Nulla può, invece, essere riconosciuto a titolo di danni patrimoniali in difetto di specifica allegazione e prova in ordine alla loro sussistenza.
Da quanto sin qui esposto discende, da un lato, l'accoglimento della domanda risarcitoria nei limiti sopra esposti e, dall'altro, il rigetto della domanda riconvenzionale.
D) Le spese di lite vanno regolate secondo il disposto dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo.
11 Proc. R.G. n. 602/2022
All'uopo si evidenzia che al presente procedimento devono applicarsi, ai sensi dell'art. 5 del DM 55/14 i parametri per i procedimenti ordinari di valore ricompreso tra 26.001,00 e 52.000,00 euro nel valore medio per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e nel valore minimo per quella istruttoria attese le attività difensive effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, definitivamente pronunciando parziale, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che [nato ad [...] CP_1
(SA) il 22 luglio 1979 (C.F. )] è il padre naturale della C.F._4 minore [nata a [...] in data [...] (C.F. Persona_1
)]; C.F._2
- dispone che, ai sensi dell'art. 262 c.c., la minore [nata a Persona_1
BA (SA) in data 5 agosto 2008 (C.F. )] mantenga C.F._2
l'attuale cognome “ ” rigettando la domanda proposta dall'attrice; R_
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato, nell'atto di nascita della minore effettuando le conseguenti annotazioni;
- affida in via esclusiva alla madre (C.F. ) Parte_1 C.F._1 la figlia minore (C.F. ); le decisioni di Persona_1 C.F._2 maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza ed al rilascio/rinnovo del documento valido per l'espatrio potranno essere dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
- il SI. potrà incontrare la figlia minore solo CP_1 Persona_1 previo consenso della minore e concordando direttamente con la medesima i tempi e le modalità dei loro incontri;
12 Proc. R.G. n. 602/2022
- determina – con decorrenza dalla domanda - in 200,00 euro mensili oltre rivalutazione annuale e automatica ISTAT l'assegno di mantenimento che il SI. dovrà versare per il mantenimento della figlia minore CP_1 [...]
alla SI.ra entro il 5 di ogni mese;
R_ Parte_1
- dispone che SI. provveda altresì al pagamento delle spese CP_1 straordinarie contratte nell'interesse della minore nella misura del 50%;
- dichiara il difetto di legittimazione attiva dell'attrice rispetto alla domanda di regresso pro quota ai sensi dell'art. 1299 c.c.;
- accoglie la domanda risarcitoria e, per l'effetto, condanna il SI. CP_1 al pagamento in favore della SI.ra , quale esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sulla minore della somma di euro Persona_1
33.000,00 oltre interessi come per legge dal dì della pronunzia sino all'effettivo soddisfo;
- rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto;
- condanna il SI. alla refusione delle spese di lite in favore della CP_1 SI.ra , che liquida in complessivi euro 6.713,00 per compensi Parte_1 professionali oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Salerno, nella camera di conSIlio del 30.4.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
13