Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 25/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 678/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. CO Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 678/2024 R.G. promossa da
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Parte_1 C.F._1
Graziani con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Legnago (VR), Via Disciplina, 8 nei confronti di ricorrente
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Pier Parte_2 C.F._2
Luigi Rando, con domicilio eletto nello studio di questi in Rovigo, Via Mazzini, 24 resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI per parte ricorrente e parte resistente:
“ A - Dichiarare la separazione consensuale;
B - Stabilire l'affidamento condiviso in favore di entrambi i coniugi del figlio minorenne CO;
C - Disporre l'assegno di mantenimento per i tre figli da versarsi alla moglie, in € 1.000,00, oltre 50% per spese scolastiche e mediche come da protocollo famiglia del Tribunale di Venezia. D - Assegnare in piena proprietà la casa di civile abitazione di cui al punto 5) in favore di con accollo del residuo debito del Parte_1
1
100.000,00 in data 02/10/2019 atto Notaio iscritta presso il Collegio del Distretto Persona_1
Notarile di Rovigo Rep. n. 1291 - Racc. n. 8592 iscritto il 18/10/2019. nato a [...]
Monza il 25 febbraio 1963 Cod. Fisc. attribuisce e quindi trasferisce a C.F._2
nata a [...] il [...] Cod. Fisc. che accetta ed Parte_1 C.F._1
acquista il 50% di proprietà dei beni immobili di cui sopra, talché, con la sottoscrizione del presente verbale di separazione e la successiva omologazione del Tribunale, Parte_1 diverrà esclusiva proprietaria dell'immobile stesso. Il trasferimento della quota di comproprietà, pari ad ½ (un mezzo), sulle unità immobiliari succitate viene effettuato ed accettato senza un corrispettivo in denaro, ma senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della presente separazione, precisando, inoltre, le parti che il detto trasferimento viene dalle stesse ritenuto come concreto contributo del sig.
[...]
a favore della moglie per il mantenimento dei figli. La proprietà dell'immobile viene Parte_2
trasferita con le accessioni, pertinenze, diritti che le competono. E - Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, allo spirare dei termini previsti dalla legge n. 898/1970 e succ. F -
Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di Rovigo, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396/2000. 1) Quanto all'assegno di mantenimento: - disporre il sig. a corrispondere € 1.000,00 mensili alla sig.ra Parte_2
per il mantenimento ordinario dei figli, entro il giorno 10 del mese e così Parte_1 ripartiti: € 300,00; € 350,00: € 350,00. - Il Parte_3 Parte_4 CP_1 mantenimento ordinario include: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, trattamenti estetici (es. parrucchiere). 2) Le spese straordinarie si individuano come di seguito indicato: - disporre che i genitori suddivideranno tra di loro le spese straordinarie nella misura del
50 % cadauno. I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali e prodotti farmaceutici e parafarmaceutici prescritti dal medico curante e/o specialista. II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici. III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico. IV) spese scolastiche da documentare, che
2 richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private. V) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per babysitting;
viaggi e vacanze senza i genitori. - Per quanto attiene alle modalità di concertazione, ciascuno dei genitori potrà avanzare una proposta di spesa straordinaria a mezzo SMS o e-mail o via Messenger, Whatsapp o altri strumenti di comunicazione equipollenti. - Il genitore che riceve il messaggio che propone la spesa dovrà rendere il proprio dissenso, per iscritto, entro 10 giorni dalla conferma di lettura del predetto messaggio resa dal sistema es. doppia spunta nel caso di Whatsapp, avviso di lettura della mail notificato dalla casella di posta elettronica. - In caso di mancata risposta entro il termine suddetto, il consenso si intenderà formato tacitamente. - Qualora il sistema di comunicazione adottato non dia automatica conferma di lettura, sarà il genitore destinatario a dichiarare di aver “visto e letto” il messaggio che propone la spesa e i 10 giorni per manifestare un eventuale dissenso decorreranno dalla comunicazione di presa visione. - Qualora il genitore destinatario non dichiarerà di aver visto e letto il messaggio decorsi 3 giorni dall'inoltro da parte del genitore proponente, quest'ultimo potrà sollecitare una risposta a mezzo telefonata e, ove possibile, lasciando un messaggio in segreteria in caso di mancata risposta. In mancanza di risposta entro 10 giorni dal predetto sollecito, il consenso si intenderà formato tacitamente. - Nel caso si formi l'accordo o quando è sufficiente la sola comunicazione dell'esigenza di spesa (cfr. I e III), i genitori faranno in modo, ove possibile, di versare contestualmente ciascuno la propria quota di spettanza della spesa complessiva o, in subordine, di rifondere chi tra i due abbia pagato per l'intero entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall'intervenuto pagamento. - Gli assegni familiari INPS saranno a favore della sig.ra Pt_1
i genitori godranno delle detrazioni nella misura del 50 %, vale a dire la stessa misura
[...]
nella quale hanno contribuito alle spese detraibili;
se un genitore si fa carico integralmente di una spesa detraibile, senza rimborso ad opera dell'altro genitore, godrà della relativa detrazione in toto. 3) Quanto all'abitazione: - disporre che il sig. rinunci alla propria quota di Parte_2
proprietà pari al 50%, della casa di abitazione sita a Rovigo (RO) via Concilio Vaticano II, n.
42/A, che verrà ceduta alla sig.ra nella quale continuerà a vivere con i figli e Parte_1
che quindi ne diverrà piena proprietaria surrogandosi, però, nel pagamento del residuo mutuo ipotecario concesso ai sigg. ri e di originari € 100.000,00 in Parte_2 Parte_1
data 02/10/2019 atto Notaio iscritta presso il Collegio del Distretto Notarile di Persona_1
Rovigo Rep. n. 1291 - Racc. n. 8592 iscritto il 18/10/2019. nato a [...] il 25 Parte_2
3 febbraio 1963 Cod. Fisc. attribuisce e quindi trasferisce a C.F._2 Pt_1
nata a [...] il [...] Cod. Fisc. che accetta ed
[...] C.F._1
acquista il 50% di proprietà dei beni immobili di cui sopra, talché, con la sottoscrizione del presente verbale di separazione e la successiva omologazione del Tribunale, Parte_1 diverrà esclusiva proprietaria dell'immobile stesso. Il trasferimento della quota di comproprietà, pari ad ½ (un mezzo), sulle unità immobiliari succitate viene effettuato ed accettato senza un corrispettivo in denaro, ma senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della presente separazione, precisando, inoltre, le parti che il detto trasferimento viene dalle stesse ritenuto come concreto contributo del sig.
[...]
a favore della moglie per il mantenimento dei figli. La proprietà dell'immobile viene Parte_2
trasferita con le accessioni, pertinenze, diritti che le competono. Disporre che il sig.
[...]
trasferisca la sua residenza in altro luogo. 4) quanto all'affidamento dei figli: - i figli Parte_2
restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, ciascuno autorizzato a prendere le decisioni di ordinaria e quotidiana amministrazione e con obbligo di assumere concordemente le decisioni di maggiore interesse per e CO, quali quelle relative alla salute, al percorso Pt_3 Pt_4
scolastico e nel futuro lavorativo, al collocamento degli stessi. Disporre che il padre accompagni il figlio CO (minore) agli allenamenti ed alla partita. 5) Visite mediche: Le decisioni afferenti alla salute dei figli minori sono adottate congiuntamente. In caso di malattia, incidenti o ospedalizzazioni dei figli ed in particolare del minore, il genitore che ne è al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore. Il genitore che programma gli appuntamenti per i figli informerà
l'altro genitore 5 giorni prima in modo che costui possa partecipare. I genitori concordano il seguente programma sanitario per il figlio minore CO: - visita oculistica annuale. Le spese mediche sono sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore. 6) Vacanze dei figli: Oltre alle ferie che ciascun genitore trascorrerà con i figli, il figlio CO parteciperà ai viaggi di istruzione annuali organizzati dall'istituto scolastico. I costi sono ripartiti 50% fra i genitori. 7) Disponibilità dei genitori o di altre persone che possono coadiuvare i genitori nella cura dei figli minori: La madre è occupata giornalmente per i seguenti orari lavorativi: Da Lunedì a Venerdì dalle ore
08,00 alle 17,00. Il padre è impegnato nei seguenti giorni ed orari: Da Lunedì a Venerdì dalle ore
08,00 alle 17,00. Disporre che il genitore accompagni il figlio CO a scuola e a Parte_2
tutte le attività sportive. In caso di impedimento di entrambi i genitori, sono disponibili i figli maggiorenni ad occuparsi del figlio minore. 8) Visite del padre: CO sarà collocato prevalentemente con la madre e vedrà il padre secondo il seguente calendario: la domenica e tutti i giorni per seguirlo nelle attività fisiche e negli allenamenti oltre ai momenti in cui lo
4 accompagnerà a scuola. Nel periodo estivo, nelle vacanze natalizie o quando, il giorno dopo,
CO non dovrà andare a scuola, lo stesso potrà pernottare dal padre anche infrasettimana, il martedì e/o il giovedì, in aggiunta al pernotto del venerdì. - I signori e avranno Pt_2 Pt_1 cura di informare l'un l'altra reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno (possibilmente) circa i rispettivi periodi di ferie cercando che essi non siano coincidenti, così da portare ciascuno il figlio con sé in vacanza per un periodo continuativo o non continuativo che non dovrà superare i 15 giorni, salvo diverso accordo;
l'altro genitore avrà facoltà, di far visita al figlio previo avviso al genitore. Prima della partenza, il genitore dovrà comunicare all'altro il luogo di vacanza dove soggiornerà con il figlio, dandone l'indirizzo esatto ed un recapito telefonico attivo. Nei restanti giorni di vacanza, il figlio starà con ciascun genitore secondo il regime ordinario, col che se durante tale periodo soltanto uno dei genitori fosse in ferie, il bimbo starà con quel genitore durante l'orario di lavoro dell'altro, mentre se entrambi i genitori fossero in ferie, essi avranno cura di concordare un'equa presenza del ragazzo con entrambi. - Qualora un genitore gradisse organizzare, durante il fine settimana in cui ha il figlio con sé, una o due giornate “fuori porta”, inteso come pernottamento in Hotel in località di mare, montagna o lago che non sia nelle vicinanze casa, dovrà darne avviso all'altro genitore almeno un paio di giorni prima comunicandogli il luogo dove soggiornerà con il figlio, dandogli l'indirizzo esatto ed un recapito telefonico attivo. Nei giorni di Natale, S. Stefano, Pasqua, lunedì dell'Angelo: il figlio starà il giorno di Natale e Santo Stefano con un genitore e l'ultimo giorno dell'anno ed il primo con l'altro genitore ad anni alterni;
parimenti, il figlio starà il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo con un genitore ad anni alterni, mentre per le restanti festività ed eventuali “ponti festivi” con uno dei due genitore ad anni alterni. Per i restanti giorni di vacanza troverà applicazione il regime ordinario delle frequentazioni figlio-genitori. Il giorno del compleanno, CO starà con i genitori ad anni alterni, salvo migliore e preferibile accordo tra i genitori nel senso che CO trascorra il compleanno alla compresenza di entrambi. - Il figlio dovrà rimanere nella custodia del genitore con cui egli si trova in esecuzione del regime sopra indicato o del diverso accordo raggiunto dai genitori;
l'affidamento a terzi deve essere preventivamente autorizzato dall'altro genitore, salvo che si tratti di parenti o di persone che abbiano già la fiducia di ambo i genitori;
la predetta richiesta di autorizzazione deve pervenire all'altro genitore almeno due giorni prima di quando necessario, il quale genitore dovrà manifestare il proprio consenso od il proprio diniego almeno un giorno prima di quando necessario o comunque in tempo utile ad individuare una soluzione alternativa. - Nel caso in cui un genitore sia temporaneamente impedito alla custodia del ragazzo, ne darà pronto avviso all'altro genitore che dovrà essere preferito a terzi nella custodia dello
5 stesso. - I genitori si impegnano ad assicurare al figlio un rapporto continuativo con i parenti sia materni che paterni, in particolar modo con i nonni sia materni che paterni. Rilevato che, tra le condizioni concordate dalle parti vi è un trasferimento immobiliare, i coniugi volendo provvedere alla definizione di tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici, convengono di effettuare la seguente attribuzione: Il SI. effettua la suddetta cessione immobiliare in favore Parte_2
della SI.ra , anche a titolo alimentare in favore dei figli: - , nata Parte_1 Parte_3
il 01/02/2001 in Rovigo - c.f. residente in [...]
n. 42/A; - nato il [...] in [...] - c.f. , residente in [...]C.F._4
Rovigo, via Concilio Vaticano II, n. 42/A; - nato il [...] in [...] - c.f. CP_1
residente in [...]. Identificazione I C.F._5
coniugi sono comproprietari in regime di separazione dei beni dei seguenti immobili: in comune di
Rovigo Censuario di Buso Sarzano posizione da terra a cielo di bi-familiare e corpetto di terreno.
Il fabbricato è censito nel N.C.E.U. a Sezione BU a Fg. 16 mappali numero: 394/4 - via Concilio
Vaticano II, PT-I-2°, ZC 2 Cat. A/2 cl.2 vani 7 RCE.542,28; 394/5 - via Concilio Vaticano II, PT,
ZC 2 Cat. C/6 cl.3 mq.27 REC.73,90; 394/6 - via Concilio Vaticano II, PT, b.c.n.c. (corte) comune ai sub 4 e 5; L'area sulla quale insiste la porzione di fabbricato in oggetto è parte della maggior superficie censita nel N.C.T. a fg.16 MN. 394 di are 7.69 E.U. Il terreno è censito nel N.C.T. a fg.16
MN n.ro 391 are 2.02 RDE.1,67. Tra i confini Bedendo, Barbetto/Borgato, Via Concilio Vaticano
II, Società San Giovanni Rotondo. Le parti precisano che detto terreno è di esclusiva pertinenza del fabbricato come sopra identificato e che essendo di superficie inferiore a mq 5.000 non necessita di certificazione urbanistica, essendo, come sopra precisato, pertinenza del fabbricato. Provenienza
Tale bene è pervenuto alle parti a mezzo atto di compravendita del 12 marzo 2001 n. 97.909 di Rep.
e n. 23.888 Racc. a ministero del Notaio di Rovigo, registrato a Rovigo il Persona_2
29/03/2001 al n. 466 Serie W e trascritto all'Agenzia delle Entrate Ufficio Pubblicità Immobiliare di Rovigo il 19/03/2001 ai n. 2365 R.G. e n. 1714 R.P., atto che si produce in copia conforme all'originale rilasciato dall'Archivio Notarile di Rovigo in quanto il notaio ha cessato la propria attività professionale, prodotto doc. 5; Darsi atto che in relazione a tali beni immobili, che costituivano nel loro complesso l'abitazione familiare con accessori e pertinenze, le parti, nell'ambito del riassetto patrimoniale della famiglia assumono la seguente determinazione patrimoniale: nato a [...] il [...] Cod. Fisc. Parte_2 C.F._2
attribuisce e quindi trasferisce a nata a [...] il [...] Cod. Fisc. Parte_1
che accetta ed acquista il 50% di proprietà dei beni immobili di cui sopra, C.F._1
talché, con la sottoscrizione del presente verbale di separazione e la successiva omologazione del
6 Tribunale, diverrà esclusiva proprietaria dell'immobile stesso. Il trasferimento Parte_1
della quota di comproprietà, pari ad ½ (un mezzo), sulle unità immobiliari succitate viene effettuato ed accettato senza un corrispettivo in denaro, ma senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della presente separazione, precisando, inoltre, le parti che il detto trasferimento viene dalle stesse ritenuto come concreto contributo del sig. a favore della moglie per il mantenimento dei figli. La Parte_2 proprietà dell'immobile viene trasferita con le accessioni, pertinenze, diritti che le competono.
Darsi atto che ai sensi della L.47/85 e DPR 380/01 , previo richiamo ai sensi Parte_2 dell'art. 47 e 48 DPR 28.12.2000 n. 445 consapevole delle conseguenze di carattere penale ai sensi dell'art. 76 del citato DPR 445/2000 in caso di sue dichiarazioni false, mendaci e/o reticenti, sotto la propria e più completa ed assoluta personale responsabilità, dichiara quanto segue: - che la costruzione del fabbricato come sopra identificato è avvenuto a seguito di Concessione Edilizia rilasciata dal Comune di Rovigo in data 03/12/1999 n. 553 PG n. 2581del 16 febbraio 1999 UT
180; - che in relazione a tale fabbricato il Comune di Rovigo in data 10/07/2002 ha rilasciato certificato di abitabilità n. 18153; - che nelle unità sopra indicate non sono state evidenziate difformità catastali, tenuto conto che comunque è in corso una pratica di sanatoria in fase di definizione REP_PROV_RO-SUPRO/0150217 DEL 01/04/2022. Ai sensi del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n. 311, successive modificazioni ed ulteriori provvedimenti, la parte cui gli immobili vengono trasferiti dichiara di essere stata informata circa gli obblighi, i modi ed i tempi di dotazione dei fabbricati. Parte trasferente garantisce la conformità degli impianti posti al servizio degli immobili trasferiti alla vigente normativa in materia di sicurezza. Ai sensi del Decreto Legislativo 19.08.2005 n. 192 come modificato dal Decreto Legislativo 29.11.2006 n. 311 e successive modifiche, al fine di mantenere la garanzia di una corretta informazione della parte beneficiaria del trasferimento del bene, la stessa dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa. I coniugi autorizzano fin d'ora la trascrizione del verbale di separazione rinunciando all'iscrizione di ipoteca legale ed esonerando la competente Agenzia del Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Rovigo da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. I coniugi dichiarano altresì di non essersi avvalsi di agenti di mediazione e di non aver sostenuto alcun esborso a tale titolo. Darsi atto che, per garantire la certezza della titolarità dei diritti reali oggetto di attribuzione – trasferimento, le parti producono: a) certificazione rilasciata dall'Agenzia del Territorio Ufficio di Pubblicità
Immobiliare di Rovigo richiesta dal SI. in data 24/09/2024; b) visura catastale Parte_2 sintetica rilasciata dall'Agenzia del Territorio Ufficio di Pubblicità Immobiliare di Rovigo richiesta
7 dal SI. in data 28/11/2024; Le parti convengono che la sig.ra Parte_2 Controparte_2 si accolli in via esclusiva l'intero debito residuo (in linea capitale ammontante ad oggi ad €
71.444,31) che i coniugi hanno verso per mutuo di originari € 100.000,00 atto Controparte_3
Notaio iscritta presso il Collegio del Distretto Notarile di Rovigo Rep. n. 1291 - Persona_1
Racc.n. 8592 iscritto il 18/10/2019. Sull'immobile è iscritta ipoteca di € 200.000,00 a favore di a garanzia di mutuo ipotecario concesso ai sigg.ri e Controparte_3 Parte_2 Pt_1
A tali effetti la sig.ra si riconosce subingredita al SI.
[...] Parte_5 [...]
verso la banca mutuante, e si obbliga a pagare puntualmente le singole rate residue in Parte_2
linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotta di tutte le clausole contrattuali che regolano il mutuo in parola. Il SI.
[...]
garantisce la proprietà delle quote immobiliari trasferite e la libertà delle stesse da Parte_2 ipoteche ed altri pesi ed oneri, ad eccezione dell'ipoteca iscritta con atto Notaio Persona_1
iscritta presso il Collegio del Distretto Notarile di Rovigo Rep. n. 1291 - Racc.n. 8592 iscritto il
18/10/2019. Sull'immobile è iscritta ipoteca di € 200.000,00 a favore di Controparte_3
ipoteca che verrà cancellata a suo tempo a cura e spese della signora una volta completamente estinto il mutuo. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.lgs. 19 agosto 2005 n.192 e successive modifiche ed integrazioni, la SI.ra dichiara di aver ricevutole informazioni e la Parte_1 documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici ed in particolare l'attestato di prestazione energetica n. 145893/2024 redatto in data 21/11/2024 dal perito Persona_3 all'ordine dei Periti Industriali di Rovigo al n. 763. Detto attestato, che qui si allega, garantendo il cedente la sua validità nonché di essere in regola con le prescrizioni per le operazioni di controllo dell'efficienza energetica dell'impianto termico installato. Darsi atto che il coniuge beneficiario considera iscritta a proprio favore la trascrizione per l'assegnazione dell'abitazione familiare. Le parti dichiarano che non ci sono state ulteriori formalità eseguite dall'una o dall'altra e, comunque, di non essere a conoscenza di altre formalità che siano state eseguite successivamente alla data delle certificazioni rilasciate dall'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale Servizio di
Pubblicità Immobiliare, come sopra prodotte. Le parti e i difensori dichiarano di assumere l'onere di procedere alla trascrizione del verbale ricevuto dal Cancelliere entro e non oltre trenta giorni dalla data dell'udienza, esonerando il cancelliere dall'obbligo previsto dall'art. 2671 c.c. e di depositare la prova della trascrizione del verbale omologato mediante successivo deposito in cancelleria, nei trenta giorni. Le parti vengono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Giudice/collegio si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà da intendersi quale condizione della separazione/divorzio.
8 Nel caso di invalidità dell'atto e/o nel caso in cui il Conservatore rifiutasse la trascrizione, le parti si impegnano ad effettuare la stipula davanti al notaio. Le parti e i difensori si impegnano a curare la trascrizione dell'atto. Spese legali compensate.”.
Motivi della decisione
Con ricorso e pedissequo decreto notificati in data 30.5.2024, ha chiesto Parte_1
pronunciarsi sentenza dichiarativa della separazione personale dal coniuge Parte_2
allegando di avere contratto matrimonio concordatario in Rovigo il 23.1.1999.
La ricorrente ha addotto a motivo della domanda la sussistenza di insanabili contrasti tra i coniugi, causa di reciproca disaffezione e definitivo allontanamento.
La Bressan ha allegato che dalla unione sono nati tre figli, l'1.2.2001, il 19.11.2002 Pt_3 Pt_4
e CO il 10.12.2008, studenti economicamente non autosufficienti.
La ricorrente ha dichiarato di percepire una retribuzione annuale di circa 35.000,00 euro.
Ella ha concluso chiedendo la sopra indicata pronunciata sullo status, la statuizione dell'affidamento congiunto dei figli ai genitori;
un assegno di mantenimento in favore della prole di euro 1.700,00, di cui euro 500,00 cadauna per le figlie ed euro 700,00 per il minore, la contribuzione al 50 % di ciascuno dei genitori alle spese straordinarie da effettuarsi nell'interesse dei figli e l'assegnazione della casa coniugale in sua piena proprietà con impegno ad accollarsi le spese di estinzione rateale del mutuo gravante l'immobile.
Ha chiesto che decorso il termine di legge il Tribunale pronunciasse sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il si è costituito in giudizio per opporsi unicamente alla misura dell'assegno di Pt_2
mantenimento da versare alla prole, che ha indicato, giuste le proprie condizioni reddituali, in euro
600,00 complessivi. Ha, infatti, allegato e comprovato di percepire dalla propria attività lavorativa una media annuale di circa 18.000,00 euro.
Con decreto del 2.5.2024 il presidente ha nominato il giudice delegato, dato gli avvisi previsti dall'art. 473bis 14 cpc e disposto la trasmissione degli atti al PM.
Fissata l'udienza di comparizione dei coniugi, all'udienza del 23.10.2024 le parti hanno comunicato di avere medio tempore conciliato la vertenza anche con riferimento alle condizioni di divorzio e all'udienza del 10.12.2024 hanno precisato in modo congiunto le conclusioni sopra riportate.
La causa è quindi stata assegnata al collegio per la decisione.
Ritiene questo Collegio che la domanda di pronunciare la separazione personale dei coniugi sia meritevole di accoglimento, atteso che dai documenti prodotti e dalle dichiarazioni rese dalle parti
9 emerge con chiarezza l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, essendo irrimediabilmente venuta meno l'unione materiale e spirituale fra i coniugi.
Conseguentemente, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi ex art. 151 c.c.
Ritiene inoltre il Collegio di dover accogliere integralmente le ulteriori conclusioni raggiunte dai coniugi sotto il profilo economico, ritenute conformi alla legge e agli interessi della prole non economicamente autosufficiente.
In ragione dell'accordo raggiunto dalle parti sul punto, le spese di lite sono integralmente compensate.
Con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 678/2024 R.G. promossa da nei Parte_1
confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_2
dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Parte_2
matrimonio in Rovigo il 23.1.1999, atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Rovigo, atto n. 1999, parte 1, numero 1, ufficio 1;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito;
- recepisce le condizioni indicate dalle parti, come riportate in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite;
- rimette con separata ordinanza le parti innanzi al giudice relatore.
Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio tenutasi in data 7.01.2025 il Presidente Rel.
Dott.ssa Federica Abiuso
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