Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/02/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.L 804/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da:
Dott. Roberto VIGNATI Presidente
Dott. Giovanni CASELLA Consigliere
Dott. Andrea TRENTIN Giudice Ausiliario – Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello n. 804/2024 rgl avverso la sentenza n. 22 del 2024 emessa dal
Tribunale di Varese (Cattaneo) deciso il giorno 05 novembre 2024 e promosso da:
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
Raffaele Di Monda (c.f. ) elettivamente domiciliata in Milano, C.F._2
Via Alberico Albricci n. 3 presso il difensore – Appellante;
contro
(c.f. Controparte_1
) rappresentato e difeso dagli Avvocati Grazia Guerra (c.f. P.IVA_1
) e Roberto Maio (c.f. elettivamente C.F._3 C.F._4
domiciliato in Milano, Via Savarè n.1 – Appellato.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante come da Parte_2
comparsa di costituzione e risposta datata 18 ottobre 2024:” Accogliersi il presente gravame per i motivi esposti e, in parziale riforma dell'appellata sentenza n. 22/2024 del Giudice del Tribunale di Varese, pubblicata in data 23/01/2024: 1) Accertare il pagina 1 di 8
145/2018 art. 1 commi 283 e 284. 2) Accertata l'esistenza del diritto alla prestazione, oggetto della domanda, dichiarare integralmente accolta la richiesta con gli standard e requisiti vigenti a far data dalla sospensione avvenuta ad aprile 2014 fino a marzo 2021 data del raggiungimento dei 67 anni di età; 3) In via subordinata condannare il resistente a corrispondere alla ricorrente la relativa Indennità, da liquidarsi con decorrenza e interessi come accertati e riconosciuti nel corso del giudizio;
4)
Condannare parte resistente al pagamento delle spese di lite del doppio grado del giudizio, con attribuzione al procuratore che si dichiara antistatario”;
Per la parte appellata come da ricorso in appello datato 27 luglio Parte_1
2024:” Dichiarare nullo, inammissibile ovvero rigettare l'avverso ricorso perché privo di fondamento giuridico, e per l'effetto confermare la sentenza n. 22/2024 del Tribunale di Varese. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio”.
Fatto e svolgimento del Giudizio
Il Tribunale di Varese, con la sentenza n. 22 del 2024, ha respinto il ricorso presentato da . Spese processuali dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c. Parte_1
In motivazione il primo giudice - rilevato che parte ricorrente ha dedotto di avere presentato il 22 dicembre 2011 domanda per l'erogazione dell'indennità Indcom, concessa e poi sospesa con decorrenza dal mese di aprile 2014, quindi di avere presentato in data 22 febbraio 2018 domanda di ricostituzione, respinta con provvedimento del 25 maggio 2020 avverso il quale ha presentato ricorso amministrativo in data 10 novembre 2022 senza avere ottenuto alcun riscontro dall' - ha ritenuto tardivo il ricorso Parte_2
introduttivo del giudizio, presentato in data 31 gennaio 2023.
In particolare il Tribunale di Varese – considerato che la domanda formulata in ricorso è volta all'ottenimento della prestazione a far tempo dalla sua sospensione decorrente dal pagina 2 di 8 mese di aprile 2014 – ha ritenuto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio, ampiamente maturato il termine decadenziale previsto dalla norma di cui all'articolo 47 del d.P.R. n. 639 del 1970.
Sul punto il primo giudice ha precisato, da un lato, che al medesimo risultato si perviene anche individuando il dies a quo nella data della seconda domanda del 22.02.2018 e, dall'altro, che, comunque, non possono valere a dilatare il termine per l'esercizio dell'azione giudiziaria nè il tardivo diniego dell' del 25 maggio 2020, né il tardivo CP_1
ricorso amministrativo presentato in data 10 novembre 2022 atteso che il termine decadenziale è posto a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici e, di conseguenza, sottratto alla disponibilità delle parti.
Avverso detta decisione ha interposto appello con un unico, articolato, Parte_1
motivo intestato:” Erronea e falsa rappresentazione della realtà. Illogica e contraddittoria motivazione. Violazione di norma di legge”.
Preliminarmente l'appellante ha contestato che “ la domanda amministrativa alla base del giudizio di primo grado, era certamente quella di ricostituzione inviata in data
22.02.2018 a cui era seguita reiezione solo il 25.05.2020, non potendo certo collegare alcun termine di decadenza alla data in cui la prestazione era stata revocata” e nel merito, censurando l'interpretazione dell'articolo 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 fornita dal primo giudice, ha dedotto che detta norma va applicata esclusivamente alle prestazioni pensionistiche riconosciute dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011 e, comunque, non può trovare applicazione, in caso di adeguamento della prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, in quanto, per tali fattispecie “la pretesa non soggiace ad alcun limite che non sia quello dell'ordinaria prescrizione decennale”.
All'interposto appello ha resistito l' Parte_2
preliminarmente eccependo il passaggio in giudicato sulle questioni che non hanno pagina 3 di 8 formato oggetto di alcuna censura - e pertanto eccependo la incontrovertibilità della ritenuta mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi per continuare a fruire dell'indennità richiesta dal 2014 in avanti - e, nel merito, la correttezza della decisione del primo giudice.
All'udienza del giorno 05 novembre 2024 le parti hanno discusso la causa e la Corte ha deciso come da dispositivo steso in calce.
MOTIVAZIONE
L'appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata.
Preliminarmente deve ricordarsi che la norma di cui all'articolo 47 del d.P.R. n. 639 del
1970 dispone che “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della Pt_2
predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
Secondo la granitica giurisprudenza della Corte di Cassazione, richiamata anche dal primo giudice:” In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., dalla l. n. 438 del 1992), dopo avere enunciato due diverse decorrenze della decadenza (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o da quella di scadenza del pagina 4 di 8 termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui all'art. 7 della l. n. 533 del
1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, della l. n. 88 del 1989), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine di decadenza (di tre anni o di un anno); tale disposizione, quale norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica, deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo, o la relativa decisione, siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto. Il riferimento alla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, contestualmente ed alternativamente alla previsione del dies a quo costituito dalla comunicazione della decisione sul ricorso ovvero del termine per renderla, assorbe proprio l'eventualità della mancata proposizione di ricorsi, dopo la domanda di prestazione. Il termine per proporre l'azione giudiziaria decorre, dunque, anche dall'esaurimento del procedimento amministrativo;
mentre non vale a prorogare i termini scaduti la decisione tardiva del ricorso come della domanda amministrativa. La "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo", individua quindi la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo non può essere utilizzata al fine di determinazione del dies a quo del termine di decadenza per il successivo inizio dell'azione giudiziaria e dello spostamento in avanti di esso, ottenibile ormai nel solo limite dello sbarramento costituito della scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo” (così, in motivazione, Cass. 27 giugno 2017, n. 15969; nello stesso senso Cass., n. 3853 del 2003, n. 7527 del 2010).
pagina 5 di 8 L'esegesi della disciplina del procedimento amministrativo, e della correlata azione giudiziaria, come sopra richiamata, evidenzia che, pur prevedendosi due diverse decorrenze della decadenza, deve individuarsi nella scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, pari a 300 giorni, la soglia massima per la presentazione dell'azione giudiziaria nel rispetto di tre anni o di un anno, a seconda se si tratti di prestazione pensionistica o di prestazione temporanea.
Il termine di 300 giorni per l'esaurimento del procedimento amministrativo deriva da una lettura combinata – da un lato - dell'articolo 7 della legge n. 533 del 1973, secondo cui le domande di prestazione rivolte agli Istituti assicuratori si intendono respinte con il decorso di 120 giorni dalla data della loro presentazione, senza che l'Istituto si sia pronunciato, c.d. silenzio-rifiuto e – dall'altro – dell'articolo 46 della legge n. 88 del
1989 che stabilisce, al comma 5, che il termine per proporre il ricorso amministrativo avverso le determinazioni dell' , implicite o esplicite, in materia di prestazioni è di CP_1
90 giorni, e, al comma 6, che la decisione deve essere emessa nei 90 giorni successivi, decorsi i quali l'interessato può proporre l'azione giudiziaria.
Spirati tali termini, per complessivi giorni 300 – cioè: 120 giorni per la formazione del silenzio rifiuto;
90 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo;
90 giorni, decorrenti dalla proposizione del ricorso amministrativo, per la decisione - il termine decadenziale decorre dal 301mo giorno successivo alla richiesta di prestazione.
Nel caso in esame è pacifico non solo che - a fronte del provvedimento di sospensione del mese di marzo 2014, avente decorrenza dal mese di aprile 2014 – l'unico atto presentato dall'appellante è quello datato 22 febbraio 2018 ma anche che l'appellante ha esercitato l'azione giudiziaria solo in data 31 gennaio 2023.
In ogni caso - sia che si voglia considerare l'atto del 2018 come recuperatorio per ottenere il ripristino del beneficio dedotto in atti con la decorrenza dal mese di aprile
2014 e sia che si voglia considerare, come precisato dall'appellante, detto atto come ” domanda amministrativa alla base del giudizio di primo grado, era certamente quella di pagina 6 di 8 ricostituzione inviata in data 22.02.2018 a cui era seguita reiezione solo il 25.05.2020, non potendo certo collegare alcun termine di decadenza alla data in cui la prestazione era stata revocata” – il termine decadenziale triennale applicabile alla fattispecie in esame, risulta inesorabilmente spirato alla data del 31 gennaio 2023, data del deposito del ricorso giurisdizionale in primo grado, non rilevando, per costante giurisprudenza, ai fini del computo del termine, il provvedimento dell'Istituto previdenziale datato 25 maggio 2020.
Per pacifica giurisprudenza, infatti, non vale a spostare in avanti il termine di decorrenza della decadenza il fatto che l'amministrazione abbia eventualmente adottato tardivamente il provvedimento.
In tali termini si è espressa unanimemente la giurisprudenza della Corte di Cassazione che, anche di recente, ha precisato quanto segue:“ In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., dalla l. n. 438 del 1992), dopo avere enunciato due diverse decorrenze della decadenza
(dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o da quella di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui all'art. 7 della l. n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, della l. n. 88 del 1989), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine di decadenza (di tre anni o di un anno); tale disposizione, quale norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica, deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo, o la relativa pagina 7 di 8 decisione, siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto. Il riferimento alla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, contestualmente ed alternativamente alla previsione del dies a quo costituito dalla comunicazione della decisione sul ricorso ovvero del termine per renderla, assorbe proprio l'eventualità della mancata proposizione di ricorsi, dopo la domanda di prestazione. Il termine per proporre l'azione giudiziaria decorre, dunque, anche dall'esaurimento del procedimento amministrativo;
mentre non vale a prorogare i termini scaduti la decisione tardiva del ricorso come della domanda amministrativa. La
"scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo", individua quindi la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo non può essere utilizzata al fine di determinazione del dies a quo del termine di decadenza per il successivo inizio dell'azione giudiziaria e dello spostamento in avanti di esso, ottenibile ormai nel solo limite dello sbarramento costituito della scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo” (cfr. Corte di
Cassazione n. 15969 del 27 giugno 2017, n. 3853 del 2003, n. 7527 del 2010).
Aderendo ai richiamati principi, assorbita ogni altra questione, l'appello va respinto e l'impugnata sentenza va confermata.
Il Collegio prende atto della dichiarazione di esenzione stesa in calce all'atto di appello, sia ai fini delle spese che del versamento del contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 22 del 2024 Parte_1
emessa dal Tribunale di Varese.
Nulla sulle spese.
Milano, 05 novembre 2024
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea TRENTIN Roberto VIGNATI
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