Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/06/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 14.05.2025 ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5572/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Tota Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Banchetti
RESISTENTE
OGGETTO: indebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.06.2024, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di essere titolare di pensione SOS (pensione ai superstiti) n.
47005775; che l' , con n. 2 missive datate rispettivamente 13 giugno 2023 e 05 settembre 2023 ha CP_1 disposto la restituzione della somma complessiva di €.2.765,32, non dovuta dall' per i periodi CP_1
dall'1.11.2021 al 30.11.2022 e dall'1.2.2022 al 31.3.2023 relativamente alla prestazione economica in oggetto sulla base della seguente motivazione: “sono state riscosse quote d'integrazione al minimo non spettanti a causa del possesso di redditi personali superiori ai limiti di legge – la pensione a lei intestata è stata ricalcolata: rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo – revoca pensione estera – concessione pensione estera”.
Esperito il ricorso amministrativo, inevaso, e premesso tutto quanto innanzi, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato Tribunale di “- accertare e dichiarare che il ricorrente nulla deve all per tutto quanto dedotto in diritto al Controparte_2
punto A) - trattandosi di importi di pensione tutti percepiti in buona fede ex art.52 L.88/89 ed ex art. 13 L.412/91; - in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'On.le Giudicante ritenga la normativa vigente in tema di ripetizione di indebito correttamente applicata dall' e, Controparte_2
pagina 1 di 5
CP_ di determinazione emesso in via amministrativa l' risulta infondata sia in fatto che in punto di diritto come esaustivamente argomentato nel capo B)”. Vinte le spese di lite, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha chiesto per il rigetto del ricorso. CP_1
In particolare, l' ha dedotto che “ - In data 27 gennaio 2022 è stata liquidata, in favore della CP_1
signora , pensione ai superstiti n. 006.310047005775 avente decorrenza 11/2021. Parte_1
- Tale prestazione è stata concessa - in applicazione dei regolamenti UE di sicurezza sociale - con il cumulo dei periodi assicurativi italiani ed esteri: la ricorrente ha infatti di-ritto ad una prestazione calcolata in misura proporzionale ai periodi assicurativi italiani.
- La pensione de qua è composta da un pro-rata italiano per i contributi versati in Italia ed un pro- rata tedesco per i contributi versati in Germania.
- In sede di prima liquidazione, in attesa che l'Ente estero concedesse il “suo” pro-rata di pensione, la pensione italiana, in via provvisoria, è stata integrata al trattamento mi-nimo (come si rileva dalla documentazione allegata ove è espressamente specificata la provvisorietà e la possibilità per l'Ente di successiva riliquidazione a seguito dell'erogazione della quota di pensione estera). Gli arretrati pari a
€ 1.641,44, pertanto, sono stati trattenuti in attesa della comunicazione estera (si veda TE08 del
27.01.2022).
Nonostante, dunque, l'importo a calcolo della rata di 11/2021 fosse di € 279,85, sono stati pagati €
513,01, al netto delle trattenute sindacali, in quanto è stata provvisoriamente attribuita l'integrazione al trattamento minimo di € 235,74.
In data 02.11.2022 l'Ente estero, tramite la piattaforma Europea “Rina” comunicava di aver riconosciuto alla signora la pensione ai superstiti solo per il pe-riodo dal 01.11.2021 Parte_1
al 31.01.2022 e che per i periodi successivi occorrevano ulteriori informazioni da parte della pensionata. Infatti, con un successivo provvedimento del 07.08.2023 l'Ente tedesco riconosceva in via definitiva la pensione ai superstiti.
Questo ha comportato da parte dell' una doppia operazione di ricalcolo della pensione italiana CP_1
per determinare quanto effettivamente spettante alla pensionata.
In data 02/11/2022, effettuata ricostituzione della pensione SOS 47005775 con inserimento per pro- rata tedesco per le sole rate da 11/2021 a 01/2022, si è venuto a determinare un debito di € 750,95 pari al trattamento minimo anticipato.
In data 20/02/2023, effettuata la seconda ricostituzione della pensione per inserimento delle successive rate di pensione tedesca dal 02/2022, si è determinato un debito di € 3.655,77.
pagina 2 di 5 Il debito di € 2.765,32, oggetto del ricorso, deriva dalla somma delle due ricostituzioni a debito con sottrazione della somma trattenuta in sede di prima liquidazione: € 3.655,77 + € 750,95 - € 1.641.44=
2.765,28.
Le operazioni effettuate sono, come già comunicato al ricorrente con il provvedimento di liquidazione del 27.01.2022, state effettuate ai sensi dell'8 della Legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modifiche a seguito della concessione della prestazione estera” (cfr. pag. 2 e 3 memoria).
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso deve essere rigettato, per le ragioni già illustrate da Codesto Tribunale in una fattispecie analoga con sentenza n. 2393/2019 del 15.5.2019 (est. dott. Caputo) che si riporta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 dip. att. c.p.c.
“Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 1967 del 22 febbraio 1995, hanno risolto, con riferimento al problema della ripetibilità delle somme erogate a titolo di trattamento pensionistico liquidato in virtù di convenzioni internazionali e risultanti non più dovute a seguito dell'erogazione della pensione estera, un contrasto verificatosi nell'ambito della Sezione lavoro (da un lato, Cass. n.
7504/92, Cass. n. 12824/93; dall'altro, Cass. n. 5540/93), enunciando il seguente principio di diritto:
“Nell'ipotesi di trattamenti pensionistici liquidati, in virtù di convenzioni internazionali, per effetto del cumulo dei contributi versati in Italia con quelli corrisposti da un Paese estero, il riassorbimento delle somme risultanti non più dovute a seguito dell'erogazione della pensione estera, in quanto previsto come ipotesi fisiologica della relativa disciplina contenuta nell'art. 8 della legge 30 aprile 1969 n.
153, configura una specifica ed autonoma ipotesi di ripetibilità, non sussumibile nelle fattispecie legali tipo di cui agli artt. 2033 cod. civ., 80 del R.D. 28 agosto 1924 n. 1422 e 52 della legge 9 marzo
1989 n. 88, per insussistenza dell'errore, supposto dal primo di detti articoli ed espressamente previsto dagli altri”.
Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte nella parte motiva della citata sentenza, “Si verte, nella specie, nella previsione di cui ai commi secondo, e seguenti, dell'art. 8 legge 30 aprile 1969 n.
153, in tema di trattamenti pensionistici sorti, in virtù di convenzioni internazionali, per effetto del cumulo dei contributi versati in Italia con quelli corrisposti in paese estero. In essi si stabilisce, in particolare, che hanno diritto al trattamento minimo anche i titolari di pensioni, il cui diritto sia acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi;
che, ai fini della corresponsione dei suddetti trattamenti minimi, si tiene conto dell'eventuale "pro - rata" corrisposto da organismi assicurativi esteri;
che i lavoratori, che fruiscono del cumulo, hanno diritto alla liquidazione di un'anticipazione sulla pensione che è integrata al minimo;
che l'integrazione non spetta ai titolari di pagina 3 di 5 altro trattamento di pensione ed è riassorbita in relazione agli eventuali importi di "pro - rata" eventualmente corrisposti da organismi assicuratori esteri”.
Nel caso di specie, è in contestazione la ripetibilità della somma versata a titolo di integrazione al minimo, non più dovuta – ad avviso dell' – in seguito alla liquidazione della pensione definitiva CP_1
della pensione.
In un siffatto contesto, la norma invocata dalla ricorrente (art. 52 L. 9 marzo 1989 n. 88, così come interpretato autenticamente dall'art. 13 L. n. 412/91) non può ritenersi applicabile alla particolare fattispecie in esame, “per l'assorbente rilievo che la ripetibilità di detta somma è ammissibile non perché si possa far questione di errori commessi dall , come previsto dagli artt. 80 e 52 citati, CP_1
ovvero dell'errore che, pur non espressamente previsto dall'art. 2033 cod. civ., è però, secondo autorevole dottrina, da questo supposto, ma perché essa discende dal particolare meccanismo liquidatorio disciplinato dal citato art. 8 legge n. 153 del 1969” (così, Cass. Sez. Un. n. 1967 cit.).
Tale meccanismo – prosegue la S.C. nella sentenza in discorso – “è caratterizzato da una liquidazione provvisoria, che attiene alla concessione dell'anticipazione sulla pensione, e dal riassorbimento dell'integrazione al minimo in relazione agli importi di "pro - rata" eventualmente corrisposti dagli organismi assicuratori esteri. Si tratta, pertanto, di una disciplina che contiene in sè, come fisiologica,
l'ipotesi, al momento della attribuzione dell'anticipazione, che si debba addivenire ad una nuova determinazione in sede di concessione della prestazione definitiva, e, quindi, a conguagli. Invero, prima della corresponsione di somme "pro - rata" da parte dell'ente straniero in favore dell'assicurato, l'ammontare della pensione è determinato dall con eventuale integrazione al CP_1
minimo, in osservanza di uno specifico obbligo legislativo, cui è però correlato l'obbligo di recuperare
(in tal senso e non in altro modo potendo essere inteso il concetto espresso dal verbo "riassorbire" usato nell'ultimo comma dell'art. 8 cit.) ciò che all'assicurato non spettava, sicché può sostenersi che, nei casi previsti da tale norma, la determinazione della prestazione sia un atto dovuto, per il quale però è esplicitamente contemplata, in presenza della condizione dell'avvenuto pagamento di quote
"pro - rata", la ripetibilità di quanto ha formato oggetto di esso. Si condivide quindi, in materia, la giurisprudenza di questa Corte già pronunciatasi in tali sensi (sentenze 27 dicembre 1993 n. 12824 e
18 giungo 1992 n. 7504), mentre, conseguentemente, non è condivisibile la pronuncia di irripetibilità contenuta nella sentenza 26 ottobre 1990 n. 10369, fondata esclusivamente sulla norma dell'art. 52 legge n. 88 del 1989, ritenuta applicabile in sé (a prescindere dalla posizione e soluzione della questione di diritto intertemporale con riferimento all'"indebito" di specie, verificatasi nel vigore dell'art. 80 R.D. n. 1422 del 1924), peraltro senza riferimento alcuno alla specifica disciplina dettata dall'art. 8 L. 153 del 1969. Del pari non è condivisibile la sentenza 13 aprile 1987 n. 387, contenente pagina 4 di 5 bensì pronuncia di ripetibilità, ma sul presupposto della inapplicabilità dell'art. 80 cit., e della conseguente applicabilità dell'art. 2033 cod. civ., peraltro, anche qui, senza dare alcun rilievo alla peculiarità del meccanismo liquidatorio previsto dall'art. 8 L. 153 del 1969”.
Non appare, da ultimo, superfluo precisare che l'orientamento della Suprema Corte appena citato, seppur risalente nel tempo, continua a trovare applicazione: si veda, tra le altre, Cass., ord. 31994/2019
e non si ravvisano ragioni per discostarsene.
D'altronde, il citato principio non può che trovare piena applicazione nel caso che ci occupa, dal momento che la provvisorietà della liquidazione era stata espressamente evidenziata dall' con CP_1 comunicazione datata 27.1.2022 (v. doc. 1 fascicolo dell' ). CP_1
Non risulta, infine, sussistere l'invocato vizio di motivazione stante la chiara esplicazione delle ragioni della pretesa rappresentate dall' nelle proprie comunicazioni, in uno alla esplicita indicazione CP_1
della natura provvisoria della liquidazione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla sulle spese, stante la dichiarazione reddituale di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 14.05.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 5 di 5