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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/10/2025, n. 1762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1762 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Opposizione a cartella nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha di pagamento pronunciato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale) Registro Generale nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 0809/25 R.G. Affari N. 0809/25 Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127
ter cpc nel termine del giorno 14.10.2025, aventi ad oggetto: CRONOLOGICO
“Opposizione a cartella di pagamento”; N. _______________
e vertente
tra Parte_1
Parte_2
avv. , rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86
[...] Pt_3 n. 123/2025 R.B. Prev.
cpc e dall'avv. M. Sabbetta, elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 109;
Discusso nel termine
Ricorrente del 14.10.2025 con scambio di note e scritte ex art. 127 ter
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. M. Tucci del
Deposito minuta Foro di Potenza in forza di mandato allegato alla memoria
_________________ difensiva, elettivamente domiciliata in Potenza, Viale G. Marconi,
n. 219;
Pubblicazione in data
Resistente
__________________
Giudizio n. 0809/25 R.G. D'Aiuto c/o + 1 pag. 1 CP_2 e
, in persona del Controparte_3
Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. P. Ricciardi in virtù di mandato in calce alla memoria difensiva, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno, Via A. Amendola, n. 36;
Resistente
§§§
Nel termine fissato del giorno 14.10.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 05.02.2025 adiva il Parte_4
Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed impugnava la cartella di pagamento n. 100 2024 00578200 49 000, notificata dall'
[...]
in data 27.01.2025, per euro 918,88, relativa a Controparte_1
sanzioni per irregolarità dichiarativa dei contributi anni 2020 e 2021, e ne chiedeva l'annullamento, con condanna al rimborso delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituivano in giudizio le parti resistenti, le quali impugnavano l'avversa domanda e ne chiedevano il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 14.10.2025, le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
Giudizio n. 0809/25 R.G. D'Aiuto c/o + 1 pag. 2 CP_2 II. Il ricorso proposto da è infondato e, pertanto, va Parte_4
rigettato.
Innanzitutto risulta destituita di fondamento l'eccezione relativa al mancato rispetto dei termini di cui all'art. 25 Dpr. n. 602/1973, per l'iscrizione a ruolo dei contributi oggetto del presente giudizio. Infatti, il suddetto art. 25 si riferisce, come è noto, alla riscossione delle imposte sui redditi e, quindi, non è applicabile ai crediti di natura previdenziale.
Egualmente è palesemente infondata l'eccezione di prescrizione del credito azionato. Invero, il termine di prescrizione delle sanzioni è quinquennale, come pur sostenuto dallo stesso ricorrente e, quindi, alla data di notifica della cartella impugnata (27.01.2025) il termine prescrizionale suddetto non era ancora decorso, dal momento che lo stesso decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione del Mod. 5/2020 e del Mod. 5/2022, cioè dal giorno
01.10.2021 e dal giorno 01.10.2022.
Infine, è infondata anche l'ultima eccezione sollevata dal ricorrente, cioè la non definitività dell'accertamento contenuto nella cartella impugnata. In proposito, come giustamente rilevato dalla nella CP_3
memoria di costituzione, “Anche il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce l'asserita non definitività dell'accertamento sanzionatorio per cui è causa, è privo di fondamento e andrà respinto.
Ciò in forza della normativa regolamentare della C.N.P.A.F., che l'avv.
erroneamente ritiene che sia stata violata. Pt_4
Infatti, ai sensi dell'art. 74 del Regolamento Unico della Previdenza
Forense (ns. doc. 05), quando la riscontra un inadempimento agli CP_3
obblighi previdenziali, ne dà avviso all'interessato con comunicazione via p.e.c. o con raccomandata;
l'avviso in questione, tra l'altro, deve contenere l'invito a fornire, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione, eventuali osservazioni in merito alla contestazione. In forza del comma 4 dell'art. 74 del predetto Regola-mento, l'avviso acquista efficacia di accertamento definitivo qualora l'interessato non faccia
Giudizio n. 0809/25 R.G. D'Aiuto c/o + 1 pag. 3 CP_2 pervenire le sue osservazioni entro il predetto termine di 60 giorni (cfr. ns. doc. ult. cit.).
Quanto al caso di specie, come si è già dedotto e provato, con nota del 7 settembre 2023, prot. 2023/195762 (ns. doc. 45), ricevuta dall'avv.
in pari data (ns. doc. 46), la C.N.P.A.F. ha contestato le Pt_4
irregolarità dichiarative per cui è causa e ha invitato il ricorrente a formulare osservazioni scritte entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa, con espresso avverti-mento che, in mancanza,
l'accertamento in questione sarebbe diventato definitivo. Poiché entro il termine ultimo del 6 novembre 2023 l'avv. non ha presentato Pt_4
osservazioni, in base alla predetta normativa regolamentare della
, invocata anche da controparte, l'accertamento in questione è CP_3
diventato definitivo.
A scanso di equivoci, si rileva che le osservazioni scritte del ricorrente del 25 gennaio 2024, menzionate nell'atto di opposizione a presunta riprova dell'irregolarità della procedura esattiva in questione, si riferiscono in realtà al diverso accertamento della C.N.P.A.F. del 30 novembre 2023, prot. n. 2023/265953, come risulta senza alcun dubbio dalla documentazione qui prodotta (ns. doc. 47). In ogni caso, quand'anche avessero a oggetto l'accertamento per cui è causa, è evidente che le suddette osservazioni sarebbero oltremodo tardive” (cfr. memoria di costituzione, pagg. 11-12).
In conclusione, quindi, per i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza, consegue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della parte ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore delle parti resistenti, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I.
Giudizio n. 0809/25 R.G. D'Aiuto c/o + 1 pag. 4 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
nei confronti dell e Parte_5 Controparte_1
della , con ricorso depositato in data 05.02.2025 Controparte_3
e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna il ricorrente al pagamento in favore delle resistenti
[...]
e delle spese di lite, Controparte_1 Controparte_3
che vengono liquidate, per ciascuno delle suddette parti resistenti, in euro 450,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge,
e rimborso spese generali 15%.
Così deciso in Salerno in data 14.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 0809/25 R.G. D'Aiuto c/o + 1 pag. 5 CP_2