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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/04/2025, n. 1510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1510 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 10762/2024 Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...], il [...] (con l'avv. Zaccaria Debora); Parte_1
-parte ricorrente-
CONTRO
nato a [...] il [...]; CP_1
-parte resistente contumace-
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
-interveniente necessario-
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni delle parti: all'udienza dell'1/04/2025 parte ricorrente concludeva come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del resistente citato CP_1
e non costituitosi nel presente procedimento.
Nel merito, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorsi più di dodici mesi dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del giudizio di separazione, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di vita materiale e spirituale.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
La separazione tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 1372/2022 del 31/03/2022, passata in giudicato.
Ne discende che deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
3. Con riferimento ai figli maggiorenni della coppia, (nata a [...] il Persona_1
31/05/2000) e (nato a [...] il [...]), parte ricorrente ha Persona_2
allegato in ricorso e dichiarato all'udienza dell'1/04/2025 che ha raggiunto Per_2
l'indipendenza economica, mentre è affetta da disabilità, percepisce una Per_1
pensione erogata dall'INPS ed è beneficiaria di amministrazione di sostegno (cfr. verbale di udienza dell'1 aprile 2025 e docc. allegati al ricorso).
Parte ricorrente ha chiesto, dunque, di confermare l'obbligo della medesima, già assunto in sede di separazione, di provvedere direttamente e interamente al mantenimento della figlia , maggiorenne ma incapace della quale è Per_1
amministratore di sostegno.
Nessun'altra domanda, infine, è stata formulata dalla ricorrente.
4. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si reputano sussistenti i presupposti per lasciare a carico della parte ricorrente le spese dalle medesima sostenute per l'instaurazione del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, udito il procuratore di parte ricorrente, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, nella contumacia di CP_1
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo, in data
31/08/2006, da , nata a [...], il [...], e da Parte_1 [...]
nato a [...] il [...], iscritto nei registri dello Stato civile di CP_1
detto Comune al n. 13, parte I, dell'anno 2006, alle condizioni indicate in parte motiva;
- lascia a carico di parte ricorrente le spese dalla medesima sostenute per l'instaurazione del presente procedimento;
- dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 3/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 10762/2024 Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...], il [...] (con l'avv. Zaccaria Debora); Parte_1
-parte ricorrente-
CONTRO
nato a [...] il [...]; CP_1
-parte resistente contumace-
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
-interveniente necessario-
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni delle parti: all'udienza dell'1/04/2025 parte ricorrente concludeva come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del resistente citato CP_1
e non costituitosi nel presente procedimento.
Nel merito, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorsi più di dodici mesi dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del giudizio di separazione, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di vita materiale e spirituale.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
La separazione tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 1372/2022 del 31/03/2022, passata in giudicato.
Ne discende che deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
3. Con riferimento ai figli maggiorenni della coppia, (nata a [...] il Persona_1
31/05/2000) e (nato a [...] il [...]), parte ricorrente ha Persona_2
allegato in ricorso e dichiarato all'udienza dell'1/04/2025 che ha raggiunto Per_2
l'indipendenza economica, mentre è affetta da disabilità, percepisce una Per_1
pensione erogata dall'INPS ed è beneficiaria di amministrazione di sostegno (cfr. verbale di udienza dell'1 aprile 2025 e docc. allegati al ricorso).
Parte ricorrente ha chiesto, dunque, di confermare l'obbligo della medesima, già assunto in sede di separazione, di provvedere direttamente e interamente al mantenimento della figlia , maggiorenne ma incapace della quale è Per_1
amministratore di sostegno.
Nessun'altra domanda, infine, è stata formulata dalla ricorrente.
4. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si reputano sussistenti i presupposti per lasciare a carico della parte ricorrente le spese dalle medesima sostenute per l'instaurazione del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, udito il procuratore di parte ricorrente, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, nella contumacia di CP_1
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo, in data
31/08/2006, da , nata a [...], il [...], e da Parte_1 [...]
nato a [...] il [...], iscritto nei registri dello Stato civile di CP_1
detto Comune al n. 13, parte I, dell'anno 2006, alle condizioni indicate in parte motiva;
- lascia a carico di parte ricorrente le spese dalla medesima sostenute per l'instaurazione del presente procedimento;
- dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 3/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.