Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 30/12/2025, n. 24096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24096 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24096/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14292/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14292 del 2023, proposto da
NA - Rete elettrica nazionale s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Cesare Caturani, Giuseppe De Vergottini e Francesco Quintili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe De Vergottini in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 44;
contro
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Agenzia del demanio - Direzione regionale Sardegna, in persona dei legali rappresentanti pp.tt. , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati;
per l’annullamento
della nota prot. 29183 del 19 luglio 2023 della Capitaneria di Porto di Cagliari recante il diniego di rideterminazione del canone relativo alla concessione demaniale n. 2, reg. n. 16/2022, rep. del 25 marzo 2022 e di tutti i provvedimenti connessi, presupposti e/o conseguenziali tra cui la stessa concessione n. 2, reg. n. 16/2022, rep. del 25 marzo 2022 nella parte relativa alla determinazione del canone dovuto;
nonché per l’accertamento
del diritto all’applicazione, relativamente alla concessione n. 2 reg. n. 16/2022, rep. del 25 marzo 2022, di un canone demaniale di mero riconoscimento determinato, per le occupazioni per fini di pubblico interesse, ai sensi del combinato disposto degli artt. 39, co. 2, del R.D. 30.3.1942, n. 327 (recante il “Codice della Navigazione”) e 37, co. 2, del D.P.R. 15.2.1952, n. 328 (recante “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione”) nonché dell’art. 3, co. 1, lett. d), del d.l. 05.10.1993, n. 400;
e la conseguente condanna
dell’Amministrazione resistente alla restituzione di tutte le somme che, nelle more, la ricorrente ha versato in eccesso in favore della concedente e di cui si accerterà la non spettanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2025 la dott.ssa AN AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Rilevato che:
- con ricorso notificato il 18 ottobre 2023 e depositato il successivo 31 ottobre, NA - Rete elettrica nazionale s.p.a. (di seguito, NA) ha chiesto l’annullamento dell’atto di diniego di rideterminazione del canone in epigrafe indicato, unitamente all’accertamento del diritto all’applicazione, relativamente alla concessione n. 2 reg. n. 16/2022, rep. del 25 marzo 2022, di un canone demaniale di mero riconoscimento determinato ai sensi del combinato disposto degli artt. 39, co. 2, R.D. n. 327/1942 e 37, co. 2, D.P.R. n. 328/1952, nonché dell’art. 3, co. 1, lett. d), D.L. n. 400/1993, con la conseguente condanna alla restituzione di tutte le somme indebitamente versate nelle more;
- le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, articolando memorie e producendo documenti;
- in data 4 novembre 2025, NA ha depositato una memoria, a mezzo della quale:
a) nel prendere atto che “ [n] elle more del giudizio” il Consiglio di Stato ha ribadito il “principio dell’inapplicabilità alle occupazioni poste in essere con gli impianti e le condutture della RTN del regime di cui al combinato disposto degli artt. 39, comma 2, del Codice della Navigazione e 37, comma 2, del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione” , “anche in relazione al servizio della trasmissione di energia elettrica per il tramite della rete RTN gestita da NA (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, sentenza n. 9125/2024)” , ha dichiarato che tale circostanza “a prescindere da ogni valutazione sul merito delle enunciazioni di principio espresse nelle citate sentenze – acclara evidentemente un cambio di interpretazione da parte del Consiglio di Stato in merito alla normativa di cui la ricorrente invoca oggi l’applicazione” , con il conseguente venir meno del proprio interesse alla decisione del ricorso “non ravvisandosi concreta utilità dalla prosecuzione del giudizio” ;
b) in considerazione delle “sopravvenienze” esposte e del “mutato orientamento sulla materia de qua” , ha, dunque, chiesto al Collegio di voler dichiarare il ricorso improcedibile, con compensazione delle spese;
- all’udienza pubblica del 9 dicembre 2025, il procuratore di parte ricorrente ha ribadito la sopravvenuta carenza di interesse e la causa è passata in decisione;
Ritenuto che:
- dal carattere univoco della predetta “rinuncia irrituale” sia possibile desumere, come da giurisprudenza costante, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, secondo quanto stabilito dall’art. 84, co. 4, c.p.a., a tenore del quale “anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa” (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. V, n. 2940 del 2015 e sez. IV, n. 1846 del 2017);
- pertanto, il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ex artt. 35, co. 1, lett. c), 84, co. 4, e 85, co. 9, c.p.a.;
- le spese di lite vadano integralmente compensate, avuto riguardo alle “sopravvenienze” esposte da NA, nonché ai profili di novità che caratterizzano il giudizio, in relazione al tempo in cui lo stesso è stato introdotto.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
MA RT di NE, Presidente
Anna Maria Verlengia, Consigliere
AN AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AR | MA RT di NE |
IL SEGRETARIO