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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 26/09/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2119/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2119/2025 promossa congiuntamente da:
, , rappresentato e difeso dall'Avvocato CIAVANNI Parte_1 C.F._1
RAFFAELLA
e da
, , rappresentata e difesa dall'Avvocato CIAVANNI Parte_2 C.F._2
RAFFAELLA
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e , con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e Parte_1 Parte_2 depositato in data 01/08/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
a. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, tutelando sempre gli interessi della figlia pagina 1 di 5 ; _1
b. viene affidata ad entrambi i genitori in regime condiviso e collocata presso la madre _1
(che si dà atto, attualmente e solo temporaneamente, si è trasferita con la bambina presso l'appartamento della sorella in Castiraga Vidardo, via Benedetto Croce,14)
c. la casa coniugale intestata alla moglie in via esclusiva sita in Sant'Angelo Lodigiano via
Ressica 4/B (con tutti gli arredi e corredi in essa contenuti da ritersi anch'essi di sua proprietà, fatta eccezione per ciò che, su accordo delle parti, il marito lasciando il tetto coniugale porterà via con sè e che sin da ora a titolo esemplificativo e non esaustivo viene individuato dai coniugi negli effetti personali, in due delle televisioni presenti in casa, nel frigorifero, in tutti i dispositivi ed accessori elettronici acquistati dal marito nel tempo, e in quanto altro gli stessi si riservano di concordare) viene assegnata alla stessa che a breve tornerà ad occuparla con la Parte_2 figlia (in forza degli accordi presi con il marito e qui di seguito rappresentati);
d. si dà atto che, per volontà dei coniugi, lascerà la casa coniugale entro 60 Parte_1 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione portando via con sé i propri effetti personali e, come sopra detto, gli arredi concordati (salvo che la signora trovi da Parte_2 vendere il proprio immobile prima del predetto termine e, in tal caso, il marito lascerà la casa coniugale entro 30 giorni dalla firma dalla sottoscrizione del compromesso o dalla accettazione della proposta di vendita);
e. si dà atto che i coniugi si impegnano a provvedere alla voltura delle intestazioni delle utenze della casa coniugale ponendole a carico della moglie da quando il marito avrà lasciato il tetto coniugale;
f. il padre terrà con sé la figlia un pomeriggio la settimana (per il padre preferibilmente il martedì, salvi diversi accordi con la moglie da prendere entro la domenica della settimana precedente) dalle ore 17.00 circa sino alla mattina seguente (quando il padre l'accompagnerà a scuola) oltre che nei fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 17.00 sino al lunedì mattina quando lui stesso la accompagnerà a scuola.
Durante le vacanze estive la bambina il lunedì mattina verrà accompagnata dal padre a casa della nonna materna o paterna o a svolgere le attività ludiche.
Fatti sempre salvi diversi accordi fra i genitori.
I coniugi si impegnano a comunicare tra loro entro il 31 maggio di ogni anno le rispettive ferie pagina 2 di 5 (in linea di massima trascorrerà almeno due settimane con il papà). _1
Durante le festività Natalizie, trascorrerà una settimana con il papà e una con la _1 mamma, alternando con loro negli anni la settimana che include il Natale. Dal 2026, fermo quanto sopra, trascorrerà il Natale, la Pasqua e le altre festività con l'uno e con l'altro _1 genitore alternativamente negli anni. Naturalmente sono fatti salvi diversi accordi fra i genitori tenuto conto delle loro esigenze e di quelle della figlia;
g. si impegna a versare alla moglie dal 10 di settembre 2025 la somma di € Parte_1
500,00 a titolo di mantenimento ordinario di;
_1
Tale somma si rivaluterà annualmente secondo gli indici Istat.
I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie nell'interesse della figlia
I coniugi faranno riferimento alle linee guida adottate presso il Tribunale di Milano (21) per la regolamentazione delle spese per il mantenimento ordinario e straordinario della figlia;
h. si dà atto che il cane , per intese fra le parti, continuerà a vivere prevalentemente CP_1 presso l'abitazione della signora e la stessa sosterrà in via esclusiva e integrale le Parte_2 spese per la sua alimentazione e per i vaccini (fatti salvi i rimborsi previsti dalla polizza sanitaria di cui si dirà qui di seguito).
provvederà a rinnovare la polizza sanitaria del cane a proprie spese in via Parte_1 integrale ed esclusiva e a sostenere nella misura del 50% tutte le altre spese veterinarie non coperte dalla predetta polizza (es. medicine, visite, interventi ecc ).
Resta inteso che la signora sosterrà la quota dell'ulteriore 50% delle predette Parte_2 spese non coperte dalla polizza sanitaria del cane.
sarà collocata presso quando la figlia starà con lui salvi diversi CP_1 Parte_1 _1 accordi con la moglie e si occuperà di ogni sua necessità.
i. i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altro (ad eccezione di quanto sopra specificato a titolo di mantenimento della figlia) nè a titolo alimentare nè per il proprio mantenimento.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis.51 III c.p.c.
pagina 3 di 5 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. e si sono sposati con matrimonio civile in NA (CR) in data Parte_1 Parte_2
5.6.2016 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 13, parte II, serie C, anno
2016) e dalla loro unione è nata la figlia il 20.8.2013. _1
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
4. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile in NA in data 5.6.2016 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 13, parte II, serie C, anno 2016);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese;
pagina 4 di 5 5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NA (CR) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 26/09/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2119/2025 promossa congiuntamente da:
, , rappresentato e difeso dall'Avvocato CIAVANNI Parte_1 C.F._1
RAFFAELLA
e da
, , rappresentata e difesa dall'Avvocato CIAVANNI Parte_2 C.F._2
RAFFAELLA
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e , con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e Parte_1 Parte_2 depositato in data 01/08/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
a. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, tutelando sempre gli interessi della figlia pagina 1 di 5 ; _1
b. viene affidata ad entrambi i genitori in regime condiviso e collocata presso la madre _1
(che si dà atto, attualmente e solo temporaneamente, si è trasferita con la bambina presso l'appartamento della sorella in Castiraga Vidardo, via Benedetto Croce,14)
c. la casa coniugale intestata alla moglie in via esclusiva sita in Sant'Angelo Lodigiano via
Ressica 4/B (con tutti gli arredi e corredi in essa contenuti da ritersi anch'essi di sua proprietà, fatta eccezione per ciò che, su accordo delle parti, il marito lasciando il tetto coniugale porterà via con sè e che sin da ora a titolo esemplificativo e non esaustivo viene individuato dai coniugi negli effetti personali, in due delle televisioni presenti in casa, nel frigorifero, in tutti i dispositivi ed accessori elettronici acquistati dal marito nel tempo, e in quanto altro gli stessi si riservano di concordare) viene assegnata alla stessa che a breve tornerà ad occuparla con la Parte_2 figlia (in forza degli accordi presi con il marito e qui di seguito rappresentati);
d. si dà atto che, per volontà dei coniugi, lascerà la casa coniugale entro 60 Parte_1 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione portando via con sé i propri effetti personali e, come sopra detto, gli arredi concordati (salvo che la signora trovi da Parte_2 vendere il proprio immobile prima del predetto termine e, in tal caso, il marito lascerà la casa coniugale entro 30 giorni dalla firma dalla sottoscrizione del compromesso o dalla accettazione della proposta di vendita);
e. si dà atto che i coniugi si impegnano a provvedere alla voltura delle intestazioni delle utenze della casa coniugale ponendole a carico della moglie da quando il marito avrà lasciato il tetto coniugale;
f. il padre terrà con sé la figlia un pomeriggio la settimana (per il padre preferibilmente il martedì, salvi diversi accordi con la moglie da prendere entro la domenica della settimana precedente) dalle ore 17.00 circa sino alla mattina seguente (quando il padre l'accompagnerà a scuola) oltre che nei fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 17.00 sino al lunedì mattina quando lui stesso la accompagnerà a scuola.
Durante le vacanze estive la bambina il lunedì mattina verrà accompagnata dal padre a casa della nonna materna o paterna o a svolgere le attività ludiche.
Fatti sempre salvi diversi accordi fra i genitori.
I coniugi si impegnano a comunicare tra loro entro il 31 maggio di ogni anno le rispettive ferie pagina 2 di 5 (in linea di massima trascorrerà almeno due settimane con il papà). _1
Durante le festività Natalizie, trascorrerà una settimana con il papà e una con la _1 mamma, alternando con loro negli anni la settimana che include il Natale. Dal 2026, fermo quanto sopra, trascorrerà il Natale, la Pasqua e le altre festività con l'uno e con l'altro _1 genitore alternativamente negli anni. Naturalmente sono fatti salvi diversi accordi fra i genitori tenuto conto delle loro esigenze e di quelle della figlia;
g. si impegna a versare alla moglie dal 10 di settembre 2025 la somma di € Parte_1
500,00 a titolo di mantenimento ordinario di;
_1
Tale somma si rivaluterà annualmente secondo gli indici Istat.
I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie nell'interesse della figlia
I coniugi faranno riferimento alle linee guida adottate presso il Tribunale di Milano (21) per la regolamentazione delle spese per il mantenimento ordinario e straordinario della figlia;
h. si dà atto che il cane , per intese fra le parti, continuerà a vivere prevalentemente CP_1 presso l'abitazione della signora e la stessa sosterrà in via esclusiva e integrale le Parte_2 spese per la sua alimentazione e per i vaccini (fatti salvi i rimborsi previsti dalla polizza sanitaria di cui si dirà qui di seguito).
provvederà a rinnovare la polizza sanitaria del cane a proprie spese in via Parte_1 integrale ed esclusiva e a sostenere nella misura del 50% tutte le altre spese veterinarie non coperte dalla predetta polizza (es. medicine, visite, interventi ecc ).
Resta inteso che la signora sosterrà la quota dell'ulteriore 50% delle predette Parte_2 spese non coperte dalla polizza sanitaria del cane.
sarà collocata presso quando la figlia starà con lui salvi diversi CP_1 Parte_1 _1 accordi con la moglie e si occuperà di ogni sua necessità.
i. i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altro (ad eccezione di quanto sopra specificato a titolo di mantenimento della figlia) nè a titolo alimentare nè per il proprio mantenimento.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis.51 III c.p.c.
pagina 3 di 5 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. e si sono sposati con matrimonio civile in NA (CR) in data Parte_1 Parte_2
5.6.2016 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 13, parte II, serie C, anno
2016) e dalla loro unione è nata la figlia il 20.8.2013. _1
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
4. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile in NA in data 5.6.2016 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 13, parte II, serie C, anno 2016);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese;
pagina 4 di 5 5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NA (CR) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 26/09/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
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