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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 29/04/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara del Bono Presidente
Dott.ssa. Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere est. e rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N. 1223 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
(c.f. ), nato a [...], il TE C.F._1
23.02.1951 ed ivi residente in [...], in proprio e nella qualità di titolare e legale rappresentante della ditta AE di Di Egidio Ing.
Giancarlo, con sede in Teramo, Fraz. S. Nicolò a Tordino, Via Alfonso di Vestea sn,
e (c.f. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
Sant'Angelo (TE), il 04.11.1952, residente in [...], ai fini del presente atto e dei successivi occorrendi rappresentati e difesi dall'Avv.
Emiliano D'Andrea del Foro di Teramo, PEC: Email_1
entrambi elettivamente domiciliati in Teramo, Fraz. S. Nicolò a Tordino, alla Via F.
Bucci n. 15 presso e nello studio del nominato difensore che li rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto, (appellanti)
-Appellanti- Contro con sede sociale e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Controparte_1
Aulenti n. 3, Tower A, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, NZ RI e DI , banca iscritta all'Albo P.IVA_1
delle Banche e Capogruppo del Gruppo CArio - Albo dei Gruppi CP_1
CAri cod. 02008.1, Cod. ABI 02008.1, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, in persona dell'avv. Gianpaolo
Alessandro, munito dei necessari poteri in forza di procura speciale a rogito Notaio di Milano in data 16 novembre 2018 (Rep. 17113 - Racc. 8822), Persona_1 registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 4 il 20 novembre 2018 al n. 51579 ed iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, NZ RI e DI in data 26 novembre 2018, prot. n. 474096/2018, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, prof. Christian
Romeo ( , Luciana Cipolla, Flora Email_2
Lettenmayer ( e Simona Daminelli Email_3
( del Foro di Milano, giusta procura Email_4
generale alle liti a rogito Notaio di Milano in data 9 aprile 2020 Persona_2
(Rep. 32163 - Racc. 14918) (all. A), i quali indicano il seguente numero di fax
0287152306 ed eleggono domicilio, ai fini del presente giudizio, presso lo studio dell'avvocato Giovanni Coletti in L'Aquila, Via Ulisse Nurzia n. 22, e dichiarano di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni ai suestesi indirizzi di posta elettronica certificata.
-Appellata-
E contro con sede legale in Milano, (TA), viale Brenta Controparte_2
18/B - capitale sociale di Euro 10.000,00, interamente versato, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Milano R.E.A.: MI - 2124851, e P.IVA_2
per essa (già che ha modificato la propria CP_3 CP_4
denominazione sociale in , giusta iscrizione del verbale di assemblea CP_3
straordinaria presso la C.C.I.A.A. di Verona in data 25/06/2019,notaio Per_3 di Roma in data 5 marzo 2019 n. 14941 di Repertorio e n. 10098 di
[...]
Raccolta – iscritto presso il Registro imprese di Verona in data 25/06/2019 con protocollo di deposito n. 62733/2019 del 24/06/2019 come da provvedimento autorizzativo della CA Centrale Europea del 21 giugno 2019), con sede legale in
Verona alla Viale dell'Agricoltura 7 – C.F. e P.IVA P.IVA_3 P.IVA_4
quale mandataria in forza di procura del 20 Luglio 2017 a rogito dottor
[...]
, Notaio in Milano, rep. 60850 e racc. 11358, registrato a Milano 4 il Per_4
21.07.2017 al nr. 40322 Serie 1T, in persona del legale rappresentante pro tempore della rappresentata e difesa dall'Avv. Divinangelo D'Alesio (m,pec: CP_3
, giusta procura in atti, ed elett. dom. in Email_5
Teramo al Viale Giuseppe Mazzini n° 2, presso e nello studio del suddetto procuratore
-Appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza non definitiva n. 585/2020 emessa dal
Tribunale di Teramo il 22.06.2020 e pubblicata in data 07.07.2020, e la successiva sentenza definitiva n. 888/2023 emessa dal Tribunale di Teramo il 03.10.2023, pubblicata il 04.10.2023 e notificata il 30.10.2023
CONCLUSIONI:
Per gli appellanti:
“Piaccia alla Corte di Appello adita, in accoglimento del presente gravame, A) In via istruttoria, disporre il rinnovo / integrazione della CTU alla luce dei rilievi effettuati nei motivi 1 e 2 del presente appello, ricalcolo dei saldi dei conti azionati in monitorio con esclusione capitalizzazione trimestrale nel periodo 2003 / 2008, ricalcolo dei saldi dei conti azionati in monitorio con riconduzione entro soglia degli interessi usurari sopravvenuti;
B) Nel merito,
1. in principalità, dichiarare illegittimo, nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che gli opponenti / appellanti nulla devono alla CA per difetto di prova del credito, in particolare, in accoglimento dell'opposizione, si chiede la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la declaratoria che nulla è dovuto dagli opponenti ad ed a Controparte_1 Controparte_2
per i motivi di cui in atti con riguardo al conto corrente n. 68206 e per gli altri conti correnti azionati in giudizio.
2. In via riconvenzionale, si chiede che sia condannata a restituire Controparte_1 agli opponenti la somma di €. 64.213,02, relativamente al C/C n. 67994.
3. In subordine, dichiarare, previo accertamento della nullità di ogni addebito effettuato dalla banca nonché della clausola di determinazione del tasso d'interesse debitore e di capitalizzazione trimestrale, contenute nei contratti di conto corrente menzionati in atto, che la convenuta, senza alcun valido titolo, ha addebitato all'attore importi non dovuti e, quindi, ridurre l'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto nei limiti degli importi che la banca potrà provare esserle dovuti all'esito del presente giudizio di appello;
C) In ogni caso
4. Accertare e dichiarare che nulla deve alla appellata per Parte_2
inefficacia / nullità della fideiussione per la quale è causa e, comunque, per intervenuta liberazione del fideiussore, secondo quanto eccepito in causa;
5. Condannare la convenuta CA alla rifusione delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore dell'Avv. Emiliano D'Andrea che dichiara di non avere ricevuto compenso alcuno per la ambo i gradi di giudizio;
Per l'appellata, Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare, per le ragioni ampiamente espresse in narrativa, l'intervenuto passaggio in giudicato dei capi della sentenza (non definitiva) n. 585/2020, resa dal
Tribunale di Teramo in data 7 luglio 2020 e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inammissibilità dei primi tre motivi di gravame sollevati da controparte;
NEL MERITO - respingere l'appello formulato da controparte e, per l'effetto, confermare le statuizioni assunte dal Tribunale di Teramo per mezzo delle sentenze n. 585/2020 e n. 888/2023;
IN VIA ISTRUTTORIA - respingere la richiesta di ammissione della CTU contabile ex adverso formulata, per le ragioni espresse in narrativa;
IN OGNI CASO - con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi di giudizio oltre
IVA, CPA e oneri di legge.
Per l'appellata Controparte_2
“voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta:
- accertare e dichiarare che la è subentrata nella sola Controparte_2
titolarità dei crediti con esclusione di ogni passività (effettiva e/o potenziale) relativa ai medesimi rapporti oggetto della cessione;
- per l'effetto, nel confermare le sentenze oggetto di gravame, voglia condannare e dichiarare che gli appellanti sono tenuti al pagamento dell'importo di € 317.265,43 oltre interessi ed alle spese di lite come da sentenza del Tribunale di Teramo n.
888/2023, in favore della Controparte_2
- accertare e dichiarare il passaggio in giudicato, per mancata impugnazione, delle statuizioni della sentenza non definitiva n. 585 emessa dal tribunale di Teramo il
7.07.2020;
- accertare e dichiarare, conseguentemente, l'inammissibilità dei primi tre motivi di gravame proposti dagli appellanti;
- rigettare, comunque, integralmente l'appello di controparte per tutte le motivazioni esposte in narrativa;
- si chiede, altresì, che l'Ecc.ma Corte voglia respingere la richiesta di CTU contabile formulata da controparte, essendo la stessa diretta esclusivamente a colmare le lacune probatorie di quest'ultima;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 888/23 pubblicata in data 4.10.2023 il Tribunale di Teramo pronunciandosi sulla domanda di opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 891/2012, promossa da e TE Parte_2
nei confronti di con il quale si ingiungeva di pagare in solido fra loro Controparte_1 la somma di €. 527.297,53, oltre interessi ed oltre spese processuali come liquidate in decreto ingiuntivo, a titolo di credito vantato quale scoperto dei conti correnti n.
500068206, n. 500067994 e n. 500072040 accessi e intestati a AE di TE
, risultante dall'estratto del saldo di conto alla data del 18/09/2012,
[...]
accoglieva parzialmente la domanda, revocava il decreto ingiuntivo opposto e, previa rideterminazione del saldo dei conti correnti, condannava gli attori al pagamento in favore della banca convenuta e per essa Controparte_1 Controparte_5
già della somma di €. 317.265,43, oltre interessi legali dal
[...] Controparte_6
giorno del dovuto al soddisfo, con ulteriore condanna degli opponenti al pagamento, in solido tra loro e in favore della convenuta, delle spese e competenze di lite, ponendo definitivamente a carico degli opponenti e nella misura del 50% ciascuno, le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
1.1 A sostegno della domanda di opposizione a decreto ingiuntivo le parti opponenti eccepivano di non essere debitori di alcuna somma nei confronti di avendo CP_1
detto istituto bancario violato varie norme di legge, in particolare quelle in materia di divieto di anatocismo, applicazione di interessi ultralegali, applicazione di valute fittizie, addebito di spese non dovute, applicazione di diverse periodicità ai saldi di conto, capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del cliente e annuale di quelli a credito e applicazione di interessi usurari. Inoltre, essi davano atto di avere intrattenuto con la banca opposta un rapporto pluriennale cominciato con CA di
Roma e poi proseguito senza soluzione di continuità con banca che aveva CP_1 incorporato l'originario istituto di credito, allo scopo di affermare l'unicità dei rapporti bancari accesi presso il primo istituto di credito rispetto a quelli sottesi al provvedimento monitorio. E ancora, in via riconvenzionale chiedevano la condanna dell'opposta alla restituzione delle somme indebitamente trattenuta dalla banca ex art. 2033 c.c.
1.2 Si costituiva in giudizio la convenuta-opposta, per contestare e Controparte_1
impugnare le avverse deduzioni e eccezioni poiché infondate in fatto e in diritto e insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, asserendo, inoltre,
l'autonomia dei rapporti contrattuali intrattenuti presso i due istituti di credito.
1.3. Con comparsa conclusionale depositata il 20.5.2020 si costituiva in giudizio, e per essa quale mandataria la la la quale CP_3 Controparte_2
rendeva noto che la a decorrere dal 14 Luglio 2017 le aveva ceduto Controparte_1 un portafoglio di crediti classificati in “sofferenza” e derivanti da contratti di finanziamento di varia tipologia, come risultante dall'avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, Parte II, dell'8 agosto 2017, e che per effetto della suddetta cessione anche il credito relativo alla causa era stato ceduto alla stessa. Con tale atto la chiedeva l'estromissione dal giudizio della Controparte_2 CP_1
e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla banca cedente.
[...]
1.4 Sulla questione preliminare relativa alla costituzione e/o intervento della
[...]
e su altre questioni di merito attinenti alla continuità dei rapporti Controparte_2 bancari intrattenuti presso l'allora CA di Roma e l'attuale Controparte_7
alla regolare applicazione della cms ai conti correnti contestati e alla capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, il Tribunale di Teramo, all'esito della disposta CTU econometrica, decideva con sentenza non definitiva n. 585/2020 con cui dichiarava:
- l'inammissibilità per tardività dell'intervento di Controparte_2
- la continuità dei rapporti bancari intrattenuti presso l'allora CA di Roma e l'attuale Controparte_7
- la nullità della cms applicata ai conti correnti oggetto di lite per difetto di causa;
- la regolarità e la correttezza dell'applicazione della pari capitalizzazione degli interessi attivi e passivi.
Per il resto, rimetteva la causa in istruttoria per il completamento dell'istruttoria, riservando alla sentenza definitiva anche il regolamento delle spese processuali e la decisione sul merito della causa che, istruita con le prove documentali e orali e Ctu integrativa, previa precisazione delle conclusioni, era trattenuta a decisione all'udienza del 07.03.2023 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.5 A fondamento della sua decisione, assunta con sentenza definitiva n. 888/2023, dato atto che la decisione era limitata alle questioni relative al ricalcolo degli interessi nei trimestri in cui era stata rilevata la sopravvenienza dell'usura nella precedente CTU, sulla base dei tassi pattuiti, senza sostituire per tali periodi al tasso effettivamente rilevato quello soglia individuato nei relativi D.M., alla corretta applicazione delle valute ai conti correnti con specifico riguardo alla circostanza se l'opposta avesse osservato le relative prescrizioni normative per i contratti antecedenti il 2011 e al ricalcolo del saldo dei conti correnti di causa partendo dal saldo risultante alla data dell'estratto di conto corrente più risalente prodotto e senza procedere ad azzeramento, con preclusione quindi delle questioni già trattate e risolte con la sentenza non definitiva, il primo giudice:
- in relazione al ricalcolo dei conti correnti, assumeva a conforto di quanto già evidenziato nella sentenza non definitiva, che per giurisprudenza costante sul punto, nell'ipotesi in cui è il correntista ad agire in ripetizione nei confronti della banca, come nel caso di specie, o comunque per l'accertamento del dovuto, la ricostruzione dei rapporti di dare e avere deve essere circoscritta al periodo in relazione al quale risultano prodotti gli estratti conto, senza potere muovere dal saldo zero in caso di un primo estratto conto a debito per il cliente, principio da valere anche in presenza di domanda riconvenzionale per conseguire il credito indebitamente ricevuto dalla controparte, rivelandosi parimenti infondate le censure relative alla mancanza di tutti gli estratti conto utili per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere tra le parti. Ciò in quanto il Ctu aveva condotto la sua indagine sulla base di un numero di estratti conto pressocché totale. Sotto tale aspetto, il primo giudice rilevava che secondo la giurisprudenza di legittimità nei rapporti bancari in conto corrente la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso la produzione in giudizio dei relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, tuttavia, non trattandosi di prova legale a carattere esclusivo, ai fini dell'individuazione del saldo finale possono ben concorrere anche altre prove documentali, oltre ad ulteriori argomenti di prova desumibili dalla condotta processuale tenuta dallo stesso correntista. In applicazione di tale principio il primo giudice riteneva che la documentazione prodotta avesse consentito di operare la ricostruzione del rapporto di dare e avere fra le parti in causa, non potendo ravvisarsi un impedimento nella mancata produzione di pochi estratti-conto relativi all'anno 2011, anche alla luce del fatto che i rapporti contrattuali per cui è causa coprono un periodo compreso tra l'inizio degli anni fino al 2012; Pt_3
- in relazione al ricalcolo degli interessi nei trimestri in cui era stata rilevata la sopravvenienza dell'usura, tenuto conto della pronunzia resa a Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 24675/2017, riteneva di non condividere le conclusioni cui era pervenuto il CTU in ordine alla rilevanza dell'usurarietà cd. sopravvenuta e non originaria, sul rilievo che con la citata pronuncia le Sezioni Unite, componendo un precedente contrasto, avessero di fatto negato la configurabilità nel nostro ordinamento dell'usura sopravvenuta. Per tale motivo, era stato richiesto al nominato Ctu di effettuare un nuovo calcolo degli interessi senza tener conto dell'usura sopravvenuta e sulla base di tale disposizione il Ctu aveva proceduto ad eseguire il ricalcolo degli interessi ai tassi effettivamente applicati nei trimestri in cui era stata accertata l'usura sopravvenuta, senza procedere ad alcuna sostituzione;
- in relazione alla corretta applicazione delle valute ai conti correnti, rilevava come il
CTU all'esito della sua indagine, eseguita secondo uno schema lineare e privo di contraddizioni, avesse evidenziato la corretta applicazione dei giorni di valuta da parte della banca.
Affermava, quindi, il primo giudice che era da ritenersi congrua, corretta ed esaustiva la relazione finale in cui il Ctu, previa compensazione tra il saldo a credito del correntista del conto corrente n. 67994, pari a (+) €.101.618,72 e il saldo a debito del correntista del conto corrente n. 68206, pari a (-) €. 412.083,47, e accertato in riferimento al conto di conto corrente n. 72040 un saldo finale a debito del correntista pari ad (-) €.6.800,68, determinava e quantificava l'esposizione debitoria complessiva degli opponenti nella somma pari a (-) €. 317.265,43.
Inoltre, il primo giudice dichiarava inammissibilità dell'eccezione di nullità della fideiussione omnibus stipulata da in data 19.11.2000 sul Parte_2
rilievo che sarebbe stata redatta in violazione della normativa antitrust in senso uniforme allo schema ABI, poiché era da ritenere nuova e tardiva in quanto sollevata per la prima volta solo in sede di comparsa conclusionale, precisando che la declaratoria di inammissibilità fosse applicabile anche alle eccezioni rilevabili d'ufficio, come quella di nullità (v. l'art. 1421 cod. civ.), qualora, come nel caso in esame, non risultano fondate su fatti accertati nel corso del processo. In ogni caso, oltre che inammissibile, la riteneva del tutto irrilevante sul presupposto che la eventuale nullità della fideiussione per la denunciata conformità allo schema ABI costituirebbe solo una nullità parziale ex art. 1419 c.c. (Cass. SS.UU. n. 41994/2021) tale da non incidere né sulla struttura né sulla causa del contratto che, quindi, resterebbe valido ed efficace nelle restanti parti, tenuto conto del fatto che, quanto alla volontà delle parti, le clausole in questione erano funzionali all'interesse della banca e non a quello dei fideiussori (rispetto ai quali risultano pregiudizievoli) e che quindi, logicamente, solo la banca avrebbe potuto dolersi della loro espunzione (cfr. al riguardo, in parte motiva, Corte di Cassazione n. 24044/2019 nonché Trib. Roma,
3 maggio 2019, n. 9354), non avendo comunque gli opponenti fornito la prova contraria nel senso dell'essenzialità della parte del contratto colpita da nullità, rispetto all'interesse a mantenere in essere il contratto.
Sulla base dei motivi esplicitati il primo giudice concludeva nel senso di accogliere parzialmente l'opposizione con la condanna degli opponenti al pagamento in favore della banca opposta della minore somma pari ad €. 317.265,43, oltre interessi legali dal giorno del dovuto al soddisfo.
2. Nel proprio atto di impugnazione gli appellanti hanno contestato la decisione del
Tribunale di Teramo chiedendone la riforma sulla base di cinque motivi di seguito sintetizzati:
2.1. Errata applicazione dei principi di diritto che regolano la materia in esame nella parte della sentenza in cui il primo giudice ha affermato che l'opposta ha applicato correttamente la pari capitalizzazione degli interessi pur in difetto di un'espressa pattuizione delle nuove periodicità, facendo applicazione unicamente della delibera
CICR a partire dal 2003 e sino alla produzione dei nuovi contratti di (anno CP_1
2008).
Con tale motivo gli appellanti hanno rilevato che tale assunto non sarebbe condivisibile poiché il richiamo da parte della banca alla delibera CICR del 2000 non varrebbe a sanare l'assenza di contratto nel periodo 2003 - 2008 sul punto relativo alla periodicità della capitalizzazione degli interessi e della regolarizzazione della prassi anatocistica. Ragione per cui la causa dovrebbe essere rimessa in istruttoria al fine di procedere al ricalcolo del saldo dei conti facendo applicazione del criterio sostituivo di cui all'art. 117 TUB, con esclusione di ogni capitalizzazione e calcolando gli interessi attivi e passivi su base annuale.
2.2 Errata applicazione dei principi di diritto regolanti la materia nella parte in cui la sentenza non definitiva, ribadendo un concetto recepito nella sentenza definitiva, ha escluso la rilevanza dell'usura sopravvenuta.
Con tale motivo si contesta la parte della sentenza nella quale il primo giudice afferma che l'usura sopravvenuta non costituisce un illecito contrattuale, sul rilievo che tale affermazione si baserebbe su un principio adottato in linea con una sentenza della Cassazione del 2017 che, però, sarebbe da ritenere del tutto superato a seguito di una recente revisione operata dalla stessa Corte di Cassazione che con l'ordinanza n. 27545/2023 ha stabilito che, in conformità ai principi di buona fede contrattuale,
“I saggi di interesse usurari - che non siano stati pattuiti originariamente, ma siano sopraggiunti in corso di causa - costituiscono in ogni caso importi indebiti”, per cui il creditore che dovesse pretendere gli interessi diventati durante il rapporto in misura ultra-legale, di fatto “pretenderebbe per ciò stesso l'esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata: il suo comportamento sarebbe contrario al generale principio di buona fede contrattuale, che impone alle parti comportamenti collaborativi, anche in sede di esecuzione del contratto”.
Sulla base di tale nuovo orientamento, gli appellanti hanno chiesto la revisione della sentenza di primo grado nel senso che, diversamente da quanto statuito, dovranno essere portate in compensazione tutte le somme risultate in eccedenza rispetto alla soglia di usura anche sopravvenuta, essendo da ritenere illegittima la pretesa della banca in relazione all'importo (già individuato dal ctu) risultato superiore alla soglia di usura, ancorchè i saggi di interesse usurario sono sopraggiunti in corso di rapporto.
2.3 Errata applicazione dei principi di diritto regolanti la materia e conseguente erronea ricostruzione del saldo dei conti correnti laddove è stato escluso l'azzeramento del primo saldo della banca, nonostante la banca agisse in monitorio e fosse attore sostanziale in violazione dell'art. 2697 c.c.
Con tale motivo censurano la sentenza nella parte in cui il primo giudice non ha inteso applicare il criterio del c.d. “saldo zero” al ricalcolo del saldo relativo al conto corrente n. 68206, nonostante la mancanza di produzione in giudizio di tutta le serie completa degli estratti a partire dall'inizio del rapporto, rilevando come nel caso di cause con domande contrapposte da parte della banca e del correntista l'onere della prova incombe su ambedue le parti ed in assenza della prova tesa alla ricostruzione integrale del rapporto, il primo saldo prodotto in negativo deve essere azzerato. Il primo giudice, lamentano gli appellanti, in violazione dell'art. 2967 c.c., ha inverto l'onere della prova addossando sul correntista l'onere di dimostrare la serie integrale degli estratti conto.
2.4 Inefficacia /estinzione della fideiussione in atti nei confronti della garante
[...]
per coincidenza della fideiussione versata in atti con il testo della Parte_2
fideiussione omnibus conforme modello ABI sanzionata di nullità con circolare
Bankitalia n. 55/2005 e provvedimenti correlati, violazione del disposto dagli artt.
33, co. 2, lett. t) e 36 del Codice del Consumo, la cui nullità risulta rilevabile anche d'ufficio.
Con tale motivo gli appellanti contestano la sentenza nella parte il primo giudice ha rigettato l'eccezione di nullità della fideiussione sul presupposto della sua tardività, atteso che secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, l'eccezione di nullità della fideiussione deve ritenersi ammissibile anche se è stata formulata per la prima volta nella comparsa conclusionale, in quanto il principio per cui la comparsa conclusionale è destinata a contenere un riepilogo e una illustrazione delle questioni, delle domande e eccezioni già svolte e trattate nel corso del procedimento con la conseguenza che eventuali domande o eccezioni nuove non possono essere trattate dal giudice, deve essere contemperato con la disciplina dettata in materia di nullità la quale, ai sensi dell'articolo 1421 c.c., può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo. Per tale ragione, essendo stata posta nella comparsa conclusionale una questione di nullità che, ex art. 1421 c.c., è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, non potrebbe essere preclusa alla parte la facoltà di sollevare la relativa questione per la prima anche in sede comparsa conclusionale, tenuto conto anche del fatto che in tale ipotesi verrebbe comunque rispettato e garantito il principio del contraddittorio, atteso la controparte manterrebbe il diritto di difendersi con la memoria di replica.
La nullità rilevata determinerebbe l'invalidità della fideiussione o quanto meno delle clausole pregiudizievoli in danno del fideiussore, con la conseguente riviviscenza del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. che non risulta osservato dalla banca per porre utilmente in essere le azioni di recupero del credito. Rilevato il saldo a sofferenza del 03/02/2011 con il decreto ingiuntivo che è stato notificato solo in data
23/11/2012, oltre i sei mesi previsti dall'art. 1957 c.c., ne deriva che la banca è decaduta dalla garanzia nei confronti di Parte_2
2.5 Erronea liquidazione delle spese legali violazione art. 91 e 92 c.p.c.
Con tale motivo si contesta la ripartizione delle spese operata dal primo giudice sulla base di una affermata soccombenza che invece doveva essere esclusa sul rilievo che il debito in capo agli opponenti è risultato ridotto di oltre 200.000,00 euro, con la conseguenza che, apparendo l'opposizione fondata, sia pure parzialmente, il primo giudice non avrebbe dovuto disporre una condanna alle spese a totale degli opponenti ma, sulla base di una corretta applicazione degli artt. 92 e ss. c.p.c., avrebbe dovuto quanto meno disporne la compensazione fra le parti.
3. Si è costituita in giudizio parte appellata la quale in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'appello relativamente ai motivi riferiti ai capi che sono stati oggetto della sentenza non definitiva che, in assenza di autonoma e tempestiva impugnazione e in difetto della formulazione della prescritta riserva di appello, della quale non vi sarebbe traccia nel verbale di udienza del 14 dicembre 2020 che costituiva la prima difesa utile successiva alla comunicazione della sentenza non definitiva, devono ritenersi, oramai, coperti dal giudicato.
Ne merito, ha impugnato e contestato le avverse deduzioni e censure mosse alla sentenza impugnata, compresa la richiesta di rinnovazione della Ctu, rilevandone l'infondatezza in fatto e in diritto, insistendo per la conferma della sentenza impugnata.
Si è costituita, altresì, la quale in via preliminare ha Controparte_2
ribadito la legittimità del suo intervento, del resto non contestata dagli opponenti in primo grado né dagli appellanti in tale grado, in forza di successione a titolo particolare comprovato dalla copia dell'avviso di cessione pubblicato in G.U., parte
II dell'8.08.2017, allegato in primo grado e depositato anche nella presente fase di appello, nel quale è fornita la prova della propria legittimazione sul diritto controverso, quale cessionaria della CA cedente.
Sempre in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità del gravame relativo alla sentenza parziale, sul rilevo del mancato rispetto della disposizione di cui all'art. 340
c.p.c. in base al quale avverso le sentenze non definitive è concesso alle parti la possibilità di scegliere tra la proposizione dell'appello immediato nei prescritti termini di decadenza e la formulazione della riserva di appello che deve essere espressa entro il termine per appellare e in ogni caso non oltre la prima udienza utile successiva alla comunicazione della sentenza stessa. Nel caso in esame, invece, avverso la sentenza non definitiva non era stato proposto appello immediato e agli atti non risultava neppure che alla udienza del 14 dicembre 2020, ovvero la prima udienza utile successiva alla pubblicazione della sentenza, gli appellanti avessero formulato la riserva di appello che, inoltre, non era stata espressa neppure nelle successive e distinte memorie di parte, in ogni caso non notificate.
Nel merito ha contestato tutte le avverse eccezioni, deduzioni e richieste, insistendo per la condanna degli opponenti al pagamento di quanto stabilito nella sentenza definitiva in suo diretto favore.
4. All'udienza tenutasi in data 25 febbraio 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c. e disposto con provvedimento del Presidente di
Sezione, all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio ha riservato la causa in decisione. 5. In via preliminare, relativamente all'eccezione sollevata da entrambe le appellate in punto di inammissibilità dell'appello proposto in riferimento ai capi della sentenza non definitiva n. 585/2020, tale censura appare parzialmente fondata.
In effetti, avverso la sentenza non definitiva n. 585/2020 emessa il 22.06.2020, nei limiti in cui ha statuito con efficacia di giudicato sulle questioni di merito gli appellanti non hanno inteso proporre appello immediato nei termini di decadenza previsti. Inoltre, dagli atti a disposizione non risulta che sia stata formulata una espressa e tempestiva riserva di appello né alla prima udienza utile successiva alla pubblicazione della sentenza che è stata celebrata il 14.12.2020, ove non vi è traccia della riserva, né in ulteriori istanze o memorie di parte che in ogni caso avrebbero dovuto essere notificate o comunicate, per opportuna e necessaria conoscenza, alle altre parti.
Tuttavia, fatta tale premessa in linea generale, nella fattispecie in esame occorre verificare in concreto quali parti della sentenza definitiva siano da ritenere coperti dal precedente giudicato, onde accertare i punti della sentenza definitiva che restavano e restano soggetti alla impugnazione proposta.
Analizzando entrambe le sentenze, valutati i motivi rappresentati nell'appello proposto, l'unico punto della sentenza non definitiva che appare coperto da giudicato risulta quello relativo alla corretta capitalizzazione degli interessi.
Al contrario, gli altri motivi posti a fondamento dell'appello, ovvero quello relativo alla violazione del criterio del saldo zero nel conteggio del rapporto di dare e avere fra le parti e quello relativo alla rilevanza dell'usura sopravvenuta non appaiono coperti dal giudicato perché rimessi per la trattazione completa alla sentenza definitiva.
Pertanto, l'appello è da ritenere inammissibile solo in relazione al primo motivo di appello.
5.1. Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'intervento spiegato da in quanto la parte ha prodotto a Controparte_2
giustificazione della titolarità del suo diritto, tanto nella rinnovata costituzione in primo grado, quanto nel presente grado di giudizio, la copia dell'avviso della cessione del credito pubblicato nella G.U. dal quale è possibile individuare i dati e le indicazioni utili per identificare il credito ceduto. Inoltre, si deve osservare che gli opponenti e odierni appellanti, in questo grado non hanno sollevato eccezioni circa la legittimazione del terzo intervenuto né svolto difese in tali da revocare in dubbio la legittimazione della cessionaria, salvo un vago accenno alla mancata inclusione del credito tra quelli oggetto di cessione, in base a quanto risultante dalla copia della
Gazzetta Ufficiale , contenuta solo nella replica conclusionale .
5.2. Nel merito, l'appello appare parzialmente fondato.
5.3 In via preliminare, per ragioni di ordine sistematico, ritiene opportuno questo
Collegio esaminare l'eccezione, riproposta in questo grado di giudizio dalla
[...]
, afferente la nullità della fideiussione per la presunta violazione della Parte_2
normativa antitrust, disattesa dal primo giudice sul rilievo della sua inammissibilità in quanto tardiva, perché sollevata solo in sede di comparsa conclusionale, appare infondato e deve essere rigettato.
L'argomento sostenuto dagli appellanti secondo cui, diversamente da quanto statuito dal primo giudice, l'eccezione sarebbe pienamente ammissibile in quanto afferente ad una questione di nullità che sarebbe rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, non merita di essere accolta.
Sotto tale profilo, questa Corte, intende conformarsi a precedenti pronunce del medesimo tenore pronunciate dalla Corte di Appello di L'Aquila. In particolare, nella recente sentenza n. 358/2025, resa in relazione alla materia della tutela consumeristica che risulta applicabile, per analogia di contenuto, all'ipotesi in esame, si è affermato che la nullità delle clausole inserite in un contratto sottostante alla disciplina del codice del consumatore è rilevabile d'ufficio, cionondimeno, trattandosi di nullità di protezione, il rilievo d'ufficio incontra il limite della specifica allegazione dei fatti oggetto della nullità che deve essere articolata da chi la eccepisce tempestivamente in primo grado, non potendo essere rilevata dal giudice in assenza di una specifica allegazione di parte. Al riguardo, la Suprema Corte di
Cassazione, in una ipotesi analoga al caso in esame, ha precisato che: “Sebbene la nullità delle clausole contrattuali contenenti la pattuizione di interessi usurari sia rilevabile d'ufficio e denunciabile dalle parti nel corso del giudizio anche in relazione a profili originariamente non dedotti tuttavia le nuove censure sono suscettibili di considerazione solo se fondate su tempestive allegazioni, alle quali devono necessariamente coordinarsi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione del giudice d'appello, che aveva ritenuto la tardività della denuncia relativa alla mancata considerazione, ai fini del calcolo dell'interesse effettivamente praticato, delle spese di assicurazione, mettendo in evidenza che solo negli atti conclusivi ne era stata dedotta l'obbligatorietà ai fini dell'ottenimento del finanziamento, la finalizzazione ad assicurare il rimborso e, dunque, il collegamento all'erogazione del credito)” (Cass. Ord. n. 28983 del 18 ottobre 2023).
Nella fattispecie in esame, l'eccezione è stata sollevata per la prima volta solo in sede di comparsa conclusionale, spirati i termini processuali per la sua valida e tempestiva proposizione. Con tale eccezione vengono introdotti fatti, circostanze e profili nuovi, mai dedotti in precedenza e soprattutto non supportati da antecedenti e tempestive allegazioni alle quali si dovevano necessariamente coordinare. Ne deriva che l'eccezione è da ritenere inammissibile perché proposta tardivamente e il motivo di gravame sul punto deve essere rigettato.
In ogni caso, l'eccezione è infondata anche nel merito, oltre che del tutto irrilevante ai fini del giudizio. In effetti, come ormai pacifico, la eventuale nullità di alcune clausole non determina l'invalidità dell'intero contratto ma, semmai, una nullità parziale in relazione alle singole clausole di cui occorre verificare l'effettiva incidenza sul rapporto complessivo. Nella fattispecie in esame, la dedotta violazione della normativa antitrust, ancorchè dovesse essere ritenuta sussistente, non andrebbe comunque ad inficiare la validità dell'intero contratto di fideiussione che resterebbe valido e efficace fra le parti, atteso che le clausole abusive che la CA d'TA sanzionò con la previsione della nullità con il provvedimento n. 55 18 del 2005 sono quelle contenute negli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale redatto dall'Abi, clausole che non sono riportate e inserite nel contratto di fideiussione oggetto di causa. L'unica clausola che potrebbe avere effetti rilevanti sarebbe quella di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. Peraltro, l'eventuale declaratoria di nullità della clausola contenente detta rinuncia, non determinerebbe in via automatica l'operatività della decadenza, in quanto l'eccezione relativa all'omesso rispetto del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., essendo un'eccezione relativa alla decadenza, costituisce un'eccezione in senso stretto e, come tale, secondo un principio del tutto pacifico affermato dalla Suprema Corte sin da Cass. Civ. 17.06.63 n. 1613, non è rilevabile d'ufficio ma solo su impulso di parteove proposta entro i termini processuali previsti dalla legge (Cass. Civ. 05 maggio 2022, n. 14194).
Nella fattispecie in esame, l'eccezione di decadenza per omesso rispetto del termine semestrale ex art. 1957 c.c. avrebbe dovuto essere sollevata in via autonoma in sede di opposizione a decreto ingiuntivo o nella prima udienza del giudizio di opposizione a seguito della costituzione del convenuto, cosa che invero non risulta dagli atti, visto che gli opponenti si sono limitati ad eccepire, pure tardivamente, la nullità del contratto di fideiussione per contrasto con le disposizioni della normativa antitrust e la reviviscenza del termine di decadenza ex art. 1957 c.c.solo con la comparsa conclusionale in primo grado.
5.4. Il secondo motivo di appello, come sopra detto scrutinabile in quanto non coperto dal giudicato formatosi sulla sentenza non definitiva è infondato e deve essere rigettato salvo quanto di seguito specificato al successivo punto 5.5.
Questa Corte ritiene di condividere l'orientamento espresso in materia dalla Suprema
Corte di Cassazione a Sezioni Unite (24675/2017) e dal quale non intende discostarsi, in forza del quale è stato risolto il contrasto circa la applicabilità della
Legge n. 108/1996 ai contratti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore nonché ai contratti stipulati sotto la vigenza della normativa anti-usura, nel caso in cui il tasso di interesse, che in origine era stato pattuito lecitamente al di sotto del limite della soglia usuraria, nel corso di svolgimento del rapporto e per effetto delle rilevazioni trimestrali circa la diminuzione del tasso soglia, abbia superato il limite oltre il quale gli interessi sono da ritenere sempre usurari.
In particolare, le Sezioni Unite hanno negato la configurabilità nel nostro ordinamento dell'usura sopravvenuta, stabilendo e affermando quanto segue: “La ragione della illiceità risiederebbe, […], nella violazione di un divieto imperativo di legge, il divieto dell'usura, e in particolare il divieto di pretendere un tasso
d'interesse superiore alla soglia dell'usura come fissata in base alla legge.
Sennonché il divieto dell'usura è contenuto nell'art. 644 cod. pen.; le (altre) disposizioni della legge n. 108, cit., non formulano tale divieto, ma si limitano a prevedere (per quanto qui rileva) un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi sono considerati sempre usurari a mente, appunto, dell'art. 644, comma terzo, cod. pen. novellato (che recita: «La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari»). L'art. 2, comma 4, legge n. 108, cit. (che recita: «Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso ...») definisce, sì, il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, ma si tratta appunto del limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, essendo la norma penale
l'unica che contiene il divieto di farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità. Una sanzione
(che implica il divieto) dell'usura è contenuta, per l'esattezza, anche nell'art. 1815, secondo comma, cod. civ. - pure oggetto dell'interpretazione autentica di cui si discute - il quale però presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla legge n.
108. Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'art. 644 cod. pen.; «ai fini dell'applicazione» del quale, però, non può farsi a meno - perché così impone la norma
d'interpretazione autentica - di considerare il «momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento». Non ha perciò fondamento la tesi che cerca di limitare l'efficacia della norma di interpretazione autentica alla sola sanzione penale e alla sanzione civile della gratuità del mutuo, perché in tanto è configurabile un illecito civile, in quanto sia configurabile la violazione dell'art. 644 cod. pen., come interpretato dall'art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000. […] Tale esegesi delle disposizioni della legge n. 108 non contrasta, inoltre, con la loro ratio. Una parte della dottrina attribuisce alla legge n. 108 una ratio calmieratrice del mercato del credito, che imporrebbe il rispetto in ogni caso del tasso soglia al momento del pagamento degli interessi. Va però osservato che la ratio delle nuove disposizioni sull'usura consiste invece nell'efficace contrasto di tale fenomeno”.
La sentenza invocata dagli appellanti nella quale la Suprema Corte, pur senza mutare l'impostazione di base, attribuisce rilievo sotto tale aspetto alla buona fede della
CA, quale obbligo di condotta da tenere nella fase di svolgimento del rapporto, allo stato, secondo questa Corte non scalfisce l'impianto delineato dalla Sezioni
Unite nel quale la questione viene analizzata e risolta attraverso una disamina completa di tutti aspetti.
Né a diverso opinamento può indurre la diversa fattispecie (mutuo) in relazione alla quale è stata emessa la pronuncia a SS UU. sopra riportata, posto che analoga soluzione viene recepita con i necessari adattamenti anche con riferimento ai tassi dei conti correnti che possono divenire usurari se parametrati ai diversi tassi soglia che si succedano nel tempo.
In particolare è ius receptum che a tal fine ciò che rileva è la sola nuova usura originaria dipendente da variazione dei tassi ex art.118 TUB in corso di rapporto ove superiore ai diversi tassi soglia del periodo in cui essa interviene (Cass. 18227/24 e
Cass.8669/25).
Nel caso di specie posto che l'accertamento dell'usura è stato ovviamente compiuto solo sui contratti (entrambi del 2008) per i quali vi è prova scritta ed alcuna deduzione sulle modalità termini e tempi di variazione dei tassi applicati al rapporto
è stata effettuata dagli attuali appellanti non ricorre la possibilità di accertamento della nuova usura originaria nei termini sopra esposti.
5.5 Il terzo motivo di appello è fondato e deve essere accolto. Esso è incentrato sulla questione relativa al saldo dei conti correnti da cui muovere per la ricostruzione dei rapporti, già in essere presso la CA di Roma e poi confluiti in continuità nei rapporti accesi dalla debitrice principale con la come affermato nella CP_1
sentenza non definitiva, e ruota intorno alla applicabilità o meno del criterio del cosiddetto “saldo zero”. Questo Collegio intende ribadire quanto già affermato sul punto in altri propri precedenti sul solco dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità a tenore della quale“ In tema di rapporti bancari regolati in conto corrente, ove la banca agisca in giudizio per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo per la condanna dell'istituto di credito a pagare la differenza in proprio favore o per
l'accoglimento della domanda principale in misura inferiore, l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che: a) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: a.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda;
a.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi, intendendosi con tale espressione che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile;
b) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: b.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda;
b.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale;
in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera;
così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo”
(Cass. Civ. n. 1763/2024).
Tornando al caso che ci occupa e in applicazione dei su menzionati principi, ribadita la continuità dei rapporti di conto corrente tra la CA originaria e la banca che ha agito in monitorio, nonché l'assenza dei contratti relativi alla prima CA tanto che il CTU ha provveduto all'espunzione dei costi ed alla loro ricostruzione ai tassi ex art
117 TUB sino al 2008 anno di regolamentazione dei rapporti con la con CP_1
pattuizione scritta stipula e non avendosi a disposizione gli estratti conto dei conti correnti azionati in via monitoria sin dall'apertura di quelli già in essere con la CA di Roma confluiti in quelli poi transitati presso la , necessari alla CP_1
ricostruzione del rapporto di dare/avere tra le parti, ma solo dal 2003, si dovrà in ogni caso applicare il “saldo zero” .
Infatti ricorre nel caso concreto l'ipotesi di domande contrapposte, in cui la banca ha agito in sede monitoria per ottenere il pagamento delle somme risultanti quale saldo debitore e gli opponenti, odierni appellanti, hanno resistito eccependo la non debenza a vario titolo delle somme vantate a credito dalla banca e richiesto in riconvenzionale la restituzione delle somme addebitate in eccesso. Nessuna delle parti in causa peraltro ha fornito elementi di prova idonei a dimostrare e ritenere pacifico e incontestabile il saldo finale effettivo del periodo iniziale non documentato dagli estratti conto, sicchè dovrà essere applicato il criterio del saldo zero, nel senso che il saldo più antico che risulta documentato deve essere azzerato. Chiaramente l'azzeramento è destinato ad operare con riferimento a tutti i rapporti azionati in via monitoria ma ritenuti in continuità con i pregressi rapporti in essere con la CA di Roma per i quali non si dispone degli estratti conto dall'origine del rapporto (conto 67994 e conto 68206).
Si tratta infatti di operare una scelta metodologica nella rielaborazione dei conteggi che non può essere settoriale (ossia limitata solo ad alcuni conti corrente) ma deve rispondere a criteri di omogeneità.
Al riguardo dunque non potrà che farsi riferimento ai dati risultanti dai riconteggi effettuati dal CTU con il primo elaborato depositato (che fa applicazione del saldo 0) rilevandosi altresì che tali dati non appaiono significativamente alterati (sì da rendersi necessario il rinnovo della CTU) dal riscontro del superamento del tasso soglia in due dei conti correnti azionati in via monitoria-ossia quelli sopra indicati- per soli tre trimestri, posto che lo stesso CTU, nel secondo elaborato, in riscontro alle osservazioni formulate dalla dà conto dell'irrilevanza di tali superamenti. CP_1
Facendo dunque applicazione della ricostruzione elaborata dal CTU nel primo elaborato depositato in atti (pag.16) e, relativamente al terzo conto di seguito indicato, su cui non si pone problema di applicazione del tasso 0 trattandosi di conto aperto nel 2009 e su cui non sono confluiti addebiti non documentati, a quanto risultante dalla seconda CTU (pag. 9) emerge:
-un saldo attivo per il correntista pari ad € 64.213,02 per il c/c n.67994;
-un saldo attivo per il correntista pari ad €7.220,94 a valere sul conto 68206;
-un saldo passivo per il correntista pari ad €6800,68 in relazione al conto 72040.
Ciò posto e considerato che la cessione effettuata in favore della Controparte_8
ha avuto riguardo ai soli crediti già facenti capo alla restando
[...] Controparte_7
pertanto la cessionaria insensibile rispetto a pretese creditorie vantate dal correntista, confermata la revoca del decreto ingiuntivo, l' va condannata alla CP_1 restituzione dell'importo complessivo di € 64.213,02 (ossia il saldo del c/c 67994, come richiesto nelle conclusioni di cui all'atto di appello) in favore del correntista
, titolare della ditta AE, mentre gli attuali appellanti vanno TE condannati a pagare in solido tra loro alla la somma di € Controparte_8
6.00,68.
Su tali somme che costituiscono debiti di valuta sono altresì da calcolare gli interessi al tasso legale dalla data del dovuto al saldo.
5.6 Per quanto riguarda il quinto motivo relativo al regime delle spese del primo grado, alla luce dell'accoglimento, sia pure parziale dell'appello e nei termini esposti, la regolamentazione delle spese dovrà necessariamente essere rimodulata con una pronuncia che deve tener conto della nuova decisione assunta nel presente grado.
Pertanto le spese di primo e secondo grado liquidate come in dispositivo nei rapporti tra la e gli attuali appellanti avuto riguardo al valore della domanda CP_1
oggetto della pretesa azionata in monitorio e ritenuta insussistente per il primo grado e di quello oggetto di liquidazione ad opera della prima sentenza per il secondo grado, andranno poste a carico della appellata (con esclusione per il CP_1
presente grado di giudizio di quelle per la fase di trattazione-istruttoria non svoltasi) mentre solo quelle di secondo grado (sempre con esclusione per il presente grado di giudizio di quelle per la fase di trattazione-istruttoria non svoltasi) nei rapporti tra gli appellanti e la non ha impugnato la sentenza non Controparte_9
definitiva nella parte in cui ha dichiarato inammissibile per tardività il suo intervento in primo grado né quella definitiva nella parte in cui nulla ha statuito sulla sua posizione, avuto riguardo al valore del credito riconosciuto in favore di quest'ultima, andranno poste a carico degli appellanti.
Le spese di CTU già liquidate in primo grado vanno poste a carico della CP_1
in applicazione del medesimo criterio della soccombenza.
[...]
P.Q.M.
La Corte d'Appello, provvisoriamente, pronunciando:
1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, confermata la revoca del decreto ingiuntivo : - accerta e dichiara che il conto corrente n. 67994, alla data del 31.12.2010 presentava il saldo finale di €.64.213,02 a credito del correntista;
- accerta e dichiara che il conto corrente n. 68206, alla data del 31.12.2010 presentava il saldo finale di €. 7.220,94 a credito del correntista;
- accerta e dichiara che il conto corrente n. 72040 alla data del 12.07.2011 presentava il saldo finale pari ad €.6.800,68 a debito del correntista;
2) dichiara che gli opponenti nulla devono alla e condanna CP_1 quest'ultima alla restituzione in favore di , titolare della ditta AE TE correntista nei rapporti per cui è causa della somma di € 64.213,02 oltre interessi al tasso legale dal dovuto al saldo;
3) condanna e al pagamento in favore TE Parte_2 di della somma di € 6.800,68 oltre interessi dal dovuto al Controparte_8
saldo.
4) condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute da CP_1 TE
e che liquida, in favore del difensore
[...] Parte_2 antistatario Avv. Emiliano D'Andrea, quanto al primo grado in €29.193,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge e quanto al presente grado in € 14.239,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
5) condanna e alla rifusione delle TE Parte_2
spese di lite sostenute dalla nel presente grado di giudizio che Controparte_8 liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
6)pone le spese di CTU nella misura liquidata in primo grado a carico della
CP_1
Così deciso nella Camera di Consiglio del 22.4.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Mariangela Fuina
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Del Bono