Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/02/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 592/2022 R.G.L., vertente TRA
nato in [...], il [...], CF Parte_1 elettivamente domiciliato presso il domicilio telematico dell'Avv. C.F._1
Giuseppe Abbagnato, CF , che lo rappresenta e difende per mandato C.F._2 in calce al ricorso introduttivo di primo grado, fax 091/8543674 – pec Email_1 appellante CONTRO
già con socio unico Controparte_1 Controparte_2
, codice fiscale e n. iscr. al registro delle imprese , in persona del CP_3 P.IVA_1 legale rappresentante p. t., e per essa quale procuratore speciale il dott. CF Controparte_4
, giusta procura per notaio di Bologna del CodiceFiscale_3 Persona_1 P.IVA_ 05/12/2018, rep. , racc. 9515, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Alfredo Frezza, CF ed Enrico Frezza, CF C.F._4
, elettivamente domiciliata presso il loro studio in S. Maria C.V. (CE) CodiceFiscale_5 alla via Kennedy n. 110, come da mandato allegato alla memoria di costituzione e risposta, fax 0823/286755, pec e/o Email_2 Email_3 appellata
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato in data 11/01/2021 innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, esponeva di aver convenuto, con ricorso ex art. 700 Parte_1 c.p.c., del 02.10.2015, in giudizio la Controparte_5 (ora , al fine di ottenere la reintegra nel proprio posto di lavoro,
[...] CP_1 in applicazione dell'art. 102 bis disp. att. c.p.c.. Sin dal 1981 aveva lavorato presso l'impianto fisso locomotive del dipartimento di Reggio Calabria, alle dipendenze delle diverse aziende che via via nel tempo avevano eseguito i contratti d'appalto banditi dalle , poi FI e . Controparte_6 CP_7
Da ultimo, aveva svolto le proprie mansioni di operaio (livello H, CCNL AA.FF.) presso la società cooperativa dal 27.03.2009 e sino al 14.03.2011, allorquando era CP_5 stato licenziato “in applicazione dell'art. 59 lett. C) del CCNL delle attività ferroviarie ed in riferimento all'arresto dallo stesso subito in data 11.03.11 a seguito dell'operazione antimafia denominata “il Crimine 2” posta in essere dalla DIA di Reggio Calabria”. In data 04.03.2014, il Tribunale Penale di Reggio Calabria, con sentenza n. 325/14, lo aveva assolto per non aver commesso il fatto. Ai sensi dell'art. 102 bis disp. att. c.p.p., aveva chiesto la reintegrazione nel posto di lavoro alla (ora , che aveva rilevato tutti i Controparte_2 CP_1 dipendenti della New Labor scrl. Con ordinanza n. 3554/15 del 10.02.2016, il Tribunale di Reggio Calabria aveva accolto parzialmente il ricorso, ordinando alla società convenuta di reintegrare il ricorrente con mansioni ed inquadramento già riconosciuti, decisione confermata in sede di reclamo. Dopo la reintegra in servizio, tuttavia, la busta paga era “scarna”, non essendo stato riconosciuto il minimo contrattuale integrato con gli scatti di anzianità maturati né l' CP_8 Posto che l'art. 102 bis disp. att. c.p.p. prevedeva la reintegra nel posto di lavoro e non la riassunzione, il lavoratore reintegrato aveva diritto al trattamento retributivo ed economico come se avesse continuato il rapporto di lavoro “lasciato” al momento del licenziamento. Esso ricorrente, nel gennaio 2011 vantava un'anzianità di tre scatti/aumenti retributivi e la voce E.R.I. pari a € 265,67. A distanza di cinque anni, a seguito della reintegra nel posto di lavoro, tali elementi non erano ricompresi nella busta paga. Alla data del marzo 2011, ricorrente godeva di una retribuzione mensile integrata da n. 3 scatti di anzianità previsti dall'art. 69 del CCNL AA.FF. 2013, pari ad € 55,74. Al momento della reintegra, dovevano essere riconosciuti gli aumenti di anzianità già goduti (ossia €. 55,74), oltre a quelli maturati nel periodo di “sospensione” e, dunque, n. 5 scatti, per un aumento mensile di € 92,90 (18,58 x 5). Da febbraio 2016 e sino a settembre 2017 non erano stati corrisposti n. 5 scatti di anzianità pari ad €. 92,90, per un totale di € 2.043,00 (92,90 x 22). Da ottobre 2017 fino a luglio 2018, gli scatti di anzianità dovevano essere 6 e una busta paga mensile con € 111,48 (18,58 x 6) ed un credito, per il predetto periodo, di € 1.114,80 (111,48 x 10). Da agosto 2018 fino a novembre del medesimo anno, risultava una differenza di cinque scatti (18,58 x 5), con un credito vantato di € 371,60 (92,90 x 4). Nel mese di dicembre 2018, la società aveva riconosciuto n. 3 scatti, con una differenza di 3 scatti non attribuiti ed un divario economico di € 55,74 (18,58 x 3) mensili. D dicembre 2018 sino al luglio 2020 risultava una differenza di quattro aumenti omessi (il massimo è sette). La differenza mensile era di € 74,32 (18,58 x 4) e la somma dovuta per il predetto periodo era di € 1.560,72 (74,32 x 21). L'ultimo periodo, da agosto 2020 alla data del ricorso, si registrava una differenza retributiva di tre scatti di anzianità, pari ad € 55,74 (18,58 x 3) e, dunque, di € 334,44 (55,74 x 6). Vantava, pertanto, differenze retributive, per errato riconoscimento degli scatti di anzianità, di € 5.424,56 (2.043,00 + 1.114,80 + 371,60 + 1.560,72 + 334,44). In punto di mancato riconoscimento E.R.I., esponeva che questo era un elemento retributivo individuale, non riassorbibile, riconosciuto al momento dell'unificazione della disciplina contrattuale tra i ferrovieri ed i lavoratori dell'indotto ferroviario, avvenuto nel 2005. Esso ricorrente aveva ottenuto il riconoscimento dell'ERI, pari ad € 265,67, che era stato effettivamente goduto come da buste paga ante licenziamento. A seguito della reintegra, invece, la società convenuta non lo aveva riconosciuto. 3
Considerato che dal febbraio 2016 al dicembre 2020 erano maturate ben 54 mensilità (comprese 13° e 14°), era creditore di € 14.346,18 (265,67 x 54). Concludeva chiedendo ritenere e dichiarare il diritto al riconoscimento di cinque scatti/aumenti di anzianità previsti dall'art. 69 del CCNL attività ferroviarie, al momento della reintegra nel posto di lavoro, a seguito dell'esecuzione dell'ordinanza del 10.02.16, del Tribunale Civile di Reggio Calabria, sez. Lavoro;
conseguentemente, in ragione dei successivi periodi di lavoro ed aumenti di anzianità, riconoscere le differenze retributive pari ad €. 5.424,56, o altra minore o maggiore somma che sarebbe stata riconosciuta;
ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della voce retributiva E.R.I., pari a € 265,67 mensili, dalla data del 10.02.16; per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento di €. 14.346,18 o altra minore o maggiore somma riconosciuta, nonché le ulteriori somme maturande. Con vittoria di spese, distratte ex art. 93 c.p.c.
La società resistente restava contumace
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 564/22, pubblicata il 17.03.2022, il Tribunale di Reggio di Calabria, sez. Lavoro, rigettava il ricorso. Osservava che, in primo luogo mancava la prova che il rapporto di lavoro con la resistente che dalle buste paga emerge indicato dal 7.6.2016, fosse Controparte_1 quello stesso rapporto di lavoro cessato nel marzo 2011 per licenziamento e nel quale era stato reintegrato. In ogni caso, per quanto concerneva gli scatti, la reintegrazione prevista dall'art. 102 disp att cpc non era tale da assicurare anche la piena reintegrazione economica per il periodo di assenza dal rapporto di lavoro e la mancata prestazione di lavoro non poteva generare anzianità di servizio per il periodo in cui aveva avuto effetto la sospensione a causa delle restrizioni di carattere penale. L'elemento E.R.I. maturato nel 2011 poteva essere conservato solo in ipotesi di mantenimento dello stesso rapporto di lavoro con la parte resistente, ma nessun atto deponeva in tale senso. La domanda andava, pertanto, rigettata. Nessuna statuizione sulle spese stante la contumacia della resistente.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dal che ne chiedeva la Pt_1 riforma. Lamentava la violazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c. e 116 c.p.c., posto che la decisione era fondata sul dubbio dell'esistenza di una continuazione del rapporto di lavoro, mentre in ricorso erano stati spiegati i fatti ed era stato chiesto il pagamento delle spettanze, in applicazione dei provvedimenti giudiziali favorevoli (ordinanza e decreto). Era stato spiegato e documentato che il ricorrente aveva dovuto affrontare due processi (il procedimento d'urgenza ed il reclamo) la reintegra nel posto di lavoro. CP_1 aveva resistito al procedimento ex art. 700 c.p.c. ed aveva proposto reclamo, per
[...] impedire la reintegra del Pt_1
Il decreto di rigetto del reclamo era stato depositato il 18.05.2016, mentre il rapporto di lavoro era stato ricostituito il 07.06.2016. Non era condivisibile, poi, l'affermazione secondo cui non vi sarebbe indicazione della data di ricostituzione del rapporto di lavoro, posto che era stato il Tribunale a confermare che dalle buste paga prodotte emergeva che la ricostituzione del rapporto era avvenuta il 07.06.2016. Tale dato, tuttavia, non era decisivo, posto che era stato richiesto il riconoscimento delle differenze retributive per periodi ben precisi, dimostrando (con le buste paga prodotte) 4
il mancato o ridotto riconoscimento degli emolumenti integrativi, in violazione del Decreto del Tribunale di Reggio di Calabria, che obbligava alla reintegra nella medesima posizione economica. Inoltre, le buste paga prodotte dimostravano la “continuazione” del rapporto di lavoro e non la costituzione di un rapporto ex novo: il livello riconosciuto, alla data del 7.06.2016, era quello di operaio “F”, con parametro “1”, riconosciuto “a seguito del raggiungimento di quattro anni di anzianità nella posizione retributiva 2”, così come previsto dall'art. 27, cap. 2, del CCNL AA FF 2013, confermato dall'art. 26 del successivo CCNL. Si doleva dell'errata interpretazione dell'art. 102 disp. att. c.p.p., considerando che il diritto alla reintegra era ben diverso dal diritto alla riassunzione ed il giudice a quo aveva errato nel ritenere che la reintegra ex art. 102 disp att. cpp non avrebbe permesso la maturazione degli scatti di anzianità durante la sospensione del rapporto di lavoro. Una precipua considerazione meritava il riconoscimento dell'E.R.I. e delle differenze retributive maturate. Concludeva chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, ritenere e dichiarare il diritto al riconoscimento di cinque scatti/aumenti di anzianità previsti dall'art. 69 del CCNL attività ferroviarie, al momento della reintegra nel posto di lavoro, a seguito dell'esecuzione dell'ordinanza del 10.02.16, del Tribunale di Reggio Calabria, sez. Lavoro. Conseguentemente, riconoscere le differenze retributive di € 5.424,56 o altra minore o maggiore somma dovuta. Ritenere e dichiarare il diritto dell'appellante al riconoscimento della voce retributiva E.R.I., pari ad € 265,67 mensili, dalla data del 10.02.2016 e, per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento di € 14.346,18 o minore o maggiore somma ritenuta dovuta, nonché le ulteriori somme maturande. In via istruttoria, chiedeva, ove necessario, ammettere c.t.u. contabile, per la determinazione dell'importo dovuto, a titolo di differenze retributive indicate sopra. Con vittoria di spese, distratte ex art. 93 c.p.c.
Costituitasi, la resisteva all'appello e ne chiedeva il rigetto. Controparte_1 In via preliminare, eccepiva il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1701/2018, emessa a definizione del giudizio recante RG n. 2699/2018, intercorso tra le medesime parti del presente giudizio, con violazione del ne bis in dem e improcedibilità del ricorso. Sempre in via preliminare e subordinata, eccepiva la genericità e conseguente nullità del ricorso, contrastante con la previsione di cui ai punti 3, 4 e 5 dell'articolo 414 c.p.c., cui rinviava espressamente l'articolo 434 c.p.c. al comma 1. Analogamente doveva dirsi per l'elemento ritenendolo indiscutibile senza nulla CP_8 provare. Il ricorso era, quindi, da qualificarsi nullo. In caso di denegato accoglimento delle eccezioni formulate in via preliminare, chiedeva il rigetto del ricorso per non avere il ricorrente offerto la prova delle somme genericamente richieste e riportate in ricorso, la cui debenza veniva contestata. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e, in via preliminare accertare e dichiarare la violazione del principio del ne bis in idem e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità del ricorso. Ancora in via preliminare e gradata, accertare e dichiarare la nullità del ricorso per violazione delle previsioni di cui ai punti 3, 4 e 5 dell'articolo 414 c.p.c. espressamente richiamato dall'articolo 434 c.p.c., al comma 1 e, sempre in via preliminare ed ulteriormente gradata, dichiarare nullo il ricorso per omessa prova dei fatti costitutivi della domanda. Nel merito rigettare il ricorso, accertando e dichiarando che nulla era dovuto al ricorrente. Con vittoria di spese di lite ed onorari di giudizio. Si opponeva alla richiesta di c.t.u.. 5
Con ordinanza del 07.10.2024, la Corte invitata la a produrre la Controparte_1 sentenza n. 1701/2018 corredata dalla certificazione di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c..
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione proposta dall'appellata di violazione del ne bis in idem, per essere state le medesime questioni già decise con la sentenza n. 1701/2018 emessa a definizione del giudizio recante RG n. 2699/2018, intercorso tra le medesime parti del presente giudizio, che aveva acquistato autorità di giudicato come da attestazione, ex art. 124 disp. att. c.p.c., in data 15.10.2024, prodotta dall'appellata società, a seguito dell'ordinanza emessa da questa Corte in data 07.10.2024. Orbene, la sentenza n. 1701/2018 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 06.12.2018, a definizione del giudizio iscritto al n. 2699/2018 promosso da Pt_1
nei confronti di , già aveva
[...] CP_3 Controparte_2 ad oggetto la domanda proposta dal di accertamento del diritto al riconoscimento Pt_1 delle voci non riconosciute dopo le reintegra nel posto di lavoro giusta ordinanza del 10.02.2016, individuate dal ricorrente e dal giudice (cfr. pag. 3 – 4 della sentenza) nelle voci: scatti di anzianità e Elemento Retributivo Individuale ER ), oggetto della domanda proposta in questo giudizio, oltre che dell'Elemento Distinto della non oggetto di Controparte_9 domanda nel presente giudizio. Appare evidente, dunque, che il giudizio iscritto al n. 2699/2018 R.G. avesse ad oggetto i medesimi diritti, quanto a scatti di anzianità e EDR, oggetto del presente giudizio. Con la sentenza n. 1701/2018 il Tribunale ha così statuito: “Accoglie parzialmente la domanda per quanto in motivazione e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento alla parte ricorrente delle seguenti somme: 37,16 euro mensili a titolo di scatto di anzianità a partire dl 10.2.2016. Sulle predette somme vanno riconosciuti interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, computando interessi sul capitale annualmente rivalutato. Rigetta nel resto la domanda. Spese compensate per intero”. Si tratta di una sentenza che, regolamentando i diritti scaturenti dal medesimo rapporto di lavoro, ha statuito sul medesimo petitum e sulla medesima causa petendi, quanto a differenze retributive per scatti di anzianità con decorrenza 10.02.2016, domanda accolta Contr con la sentenza n. 1701/2018, e , domanda rigettata con la sentenza n. 1701/2018. Essa costituisce statuizione di merito, idonea a produrre sul piano oggettivo e soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e preclude la riproposizione della medesima domanda in altro giudizio.
“Il giudicato preclude il riesame di questioni già decise in modo definitivo in un precedente giudizio tra le stesse parti, i loro eredi ed aventi causa, anche se il nuovo giudizio ha finalità diverse. Inoltre, copre non solo le questioni esplicitamente decise, ma anche quelle che costituiscono presupposto logico della decisione. Il giudicato fa stato tra le parti nei limiti oggettivi della causa petendi e del petitum mediato, impedendo il riesame delle questioni già decise, salvo la sopravvenienza di fatti nuovi”. (Cass. civ. sez. lav., 04/07/2024, n.18290). L'esistenza del precedente giudicato impedisce, dunque, il riesame delle medesime questioni, già risolte con sentenza che ha acquistato autorità di giudicato.
5. A differenti conclusioni non può far addivenire il rilievo operato dall'appellante nelle note depositate il 12.02.2015, secondo cui il giudizio definito con la sentenza n. 1701/18 6
aveva come parti l'odierno appellante e la (c.f. ), mentre CP_10 P.IVA_3 l'odierno giudizio riguardava la (c.f. ). CP_1 P.IVA_1 L'argomentazione non è decisiva, posto che ove si dovesse postulare questione di differente soggettività giuridica, e non di differente forma di organizzazione della medesima società, non potrebbe che addivenirsi - e ciò alla stregua delle stesse allegazioni del ricorrente/odierno appellante che ha ricondotto, oggi, alla sfera giuridica della CP_1 il medesimo rapporto d lavoro già facente capo alla – alla conclusione che la CP_3 sia successore in quel medesimo rapporto già facente capo alla CP_11 CP_3
con la conseguenza che alla prima, quale avente causa della seconda, sarebbe
[...] opponibile il giudicato di cui alla sentenza n. 1701/2018. Peraltro, la società appellata, già Controparte_1 Controparte_2
con socio unico giammai ha negato la legittimazione a
[...] CP_3 contraddire nel presente giudizio e/o la titolarità del rapporto dedotto in lite. Per tutti i motivi esposti, le domande che, rigettate in primo grado, sono state devolute in grado di appello non possono essere esaminate nel merito, ostandovi il principio del ne bis in idem. Infine, poiché la società appellata ha dedotto l'esistenza del giudicato, quale mero fatto di eccezione, volto a paralizzare la cognizione devoluta con l'appello, senza chiedere la rimozione (e a tal fine avrebbe dovuto proporre appello incidentale) del titolo costituito dalla sentenza di primo grado, che ha pronunciato nel merito, questa Corte, stante l'effetto preclusivo derivante dal giudicato, deve addivenire ad una pronuncia di improcedibilità dell'appello. La soccombenza dell'appellante ne impone la condanna alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate – valore dichiarato € 19.770,74 - in complessivi € 1.984,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. Deve darsi atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di improcedibilità dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 già con socio unico , in persona del Controparte_2 CP_3 legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 564/2022 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, pubblicata in data 17/03/2022, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Dichiara improcedibile l'appello.
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata società, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 1.984,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di improcedibilità dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti