Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
CA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Giudice Dr. Francesca Cosentino
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7969/2024, vertente TRA
(MAROCCO, 01/01/1979), con il patrocinio dell'avv. Parte 1
PICCIANI MARCO MICHELE;
-ricorrente-
E
(MONTENEGRO, 01/08/1980), con il patrocinio dell'avv. PICCIA NICP 1 MARCO MICHELE;
-resistente
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione e divorzio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione hanno chiesto al Tribunale di pronunciare e CP 1 Parte 1 la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 20/01/2012 in PR (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2012, n. 3, p. 1), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni: 1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilite la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) La casa coniugale, sita in ROMA in Via Di Fioranello n. 186 è assegnata alla moglie e i due figli saranno collocati presso la madre;
3) I figli PE NE nata ad [...] il [...]/12 с РЕРІС МEPIC Muso nato a Romauso nat il 09/10/2017 sono affidati congiuntamente ai genitori e collocati presso la madre.
4) entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
5) le frequentazioni dei figli, entrambi minori, con il padre non collocatario saranno regolamentate nel rispetto delle esigenze scolastiche e ricreative degli stessi, secondo le seguenti modalità, costituenti il prescritto
5.1 I figli minori avranno la residenza in Roma via di Fioranello n. 186 presso l'abitazione in cui vive la madre collocataria;
5.2 per quel che attiene le attività sportive che i figli andranno a sceglierea secondo le loro inclinazioni e/o preferenze sin dal prossimo anno, i ricorrenti si impegnano, nei limiti delle loro risorse economiche, a sostenerne i costi;
5.3 i figli sono affidati congiuntamente ai genitori e collocati presso la madre;
5.4 il padre li vedrà e terrà con sé quando vuole compatibilmente con gliin sé quando vuole con gli impegni scolastici e ricreativi dei bambini ed in accordo tra i coniugi;
5.5 comunque il padre ordinariamente terrà con sé i figli a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina;
5.6 i figli trascorreranno le festività natalizie con le seguenti modalità dal 24 al
30 dicembre con uno dei genitori e, dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore on regime ad anni alterni;
per le festività pasquali, con regime di alternanza la Pasqua ed il lunedì in Albis con i genitori. Fatti salvi diversi accordi tra i coniugi per esigenze lavorative od altro;
5.7 durante le vacanze estive il padre trascorrerà con i figli 3 settimane, anche non consecutive, nel periodo che sarà comunicato all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
5.8 il signor PE verserà alla fine di ogni mese, la somma di euro 150 per ogni figlio a titolo di contributo all'ordinario mantenimento, entro e non oltre la data del 5 di ogni mese a far data della pronuncia della omologa;
tale somma sarà
rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT;
5.9 entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento, alla cura e
all'educazione dei figli per il tempo che i minori trascorreranno con ciascuno;
le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, concordate e documentate preventivamente, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
5.10 i ricorrenti stabiliscono sin da ora che nessuno di loro potrà allontanarsi con i figli dalla abituale dimora per viaggi che esulano dalla normale vita quotidiana e i che esulano ali normele i ove lavorativa degli stessi, senza il previo consenso espresso dell'altro genitore, ovvero modificare la propria residenza senza averlo preventivamente comunicato all'altro genitore.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P. Q.M.
Il Tribunale pronunciando: Parte 1- dichiara la separazione personale dei coniugi (MAROCCO,
01/01/1979) e (MONTENEGRO, 01/08/1980), che hanno contratto CP 1 matrimonio in data 20/01/2012 in PR (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2012, n. 3, p. 1), alle condizioni di cui in parte motiva;
dispone con separata ordinanza la fissazione dell'udienza per il divorzio.
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Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Roma, 08/01/2025
Il Presidente Il Giudice estensore
Filomena Albano Marta Ienzi