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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 14/11/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Francesca Spena Presidente
Dott. Raffaele Califano Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel. ed est.
ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1617/2025 V.G., avente ad oggetto “Separazione consensuale e divorzio congiunto” e vertente TRA
, C.F.: , nato ad [...] Parte_1 C.F._1 (AV) il 02/05/1975 , rappresentato e difeso dall'Avv. DI DONATO CARMELA;
E
, C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2 NI (AV) il 07/05/1974 , rappresentata e difesa dall'Avv. PRIMAROSA DOMENICO ricorrenti
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Avellino
Conclusioni: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14.10.2025 . In data 15.10.2025 il PM apponeva il proprio visto.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione Con ricorso congiunto depositato in data 31/07/2025, Parte_1
e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c., Controparte_1 domanda cumulativa diretta ad ottenere la omologa della separazione consensuale e, all'esito del passaggio in giudicato e del verificarsi della condizione di procedibilità, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto il 25/07/2009. All'uopo, i ricorrenti esponevano: - che dall'unione coniugale nascevano le figlie e , entrambe minorenni;
Per_1 Per_2
- che recentemente la convivenza è divenuta intollerabile e, pertanto, hanno deciso di separarsi e, di seguito, divorziarsi alle condizioni concordate. Acquisita documentazione, all'esito dell'udienza del 14.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte autorizzate, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
*** La domanda di separazione consensuale avanzata congiuntamente dalle parti è fondata e merita accoglimento. Le emergenze processuali consentono di ritenere che sia venuta meno la comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi e che, conseguentemente, tra gli stessi la convivenza sia divenuta intollerabile. Le parti hanno inoltre confermato la volontà di non riconciliarsi. Il Tribunale, pertanto, considerato che nella fattispecie concreta ricorre l'ipotesi di cui all'art. 151 c.c., ritiene che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi. Quanto alle condizioni accessorie, il Collegio rileva che le parti hanno congiuntamente chiesto di recepirsi nell'emananda sentenza le condizioni dalle stesse concordate e riportate indicate in ricorso, come confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 1.10.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. Tali condizioni non risultano contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume e rispondono all'interesse superiore della prole minore di età. Possono dunque essere poste a base della presente decisione. La domanda congiunta va pertanto accolta, recependosi integralmente, per quanto sopra esposto, le condizioni concordate tra i coniugi. Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge. All'esito del passaggio in giudicato della presente pronuncia, la causa deve proseguire per le determinazioni relative alla domanda di divorzio congiunto già proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, non definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede: 1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi come Controparte_1 parte integrante della presente sentenza;
2) dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza;
3) ordina al competente ufficiale di stato civile del Comune di San Sossio Baronia di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dell'anno 2009 atto n. 3 Serie A parte II , e manda la cancelleria per i relativi adempimenti;
Così deciso, nella camera di consiglio del 30.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente dr.ssa Valentina Pierri dr.ssa Francesca Spena