Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 31/03/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
RGL n. 1676 /2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 25/02/2025), nella causa n. 1676/2022 RGL, promossa da:
, , Parte_1 C.F._1
, , Parte_2 C.F._2
, , Parte_3 C.F._3
, , Parte_4 C.F._4
, Parte_5 C.F._5
, , Parte_6 C.F._6
, Parte_7 C.F._7 ass. dall'Avv.to GIACOMO DOGLIO e dall'Avv.ta MARIA PAOLA TAVERA
PARTE RICORRENTE
contro
:
, , ass. Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv.to ANGELO MOCCI, PARTE CONVENUTA
ass. dall'Avv.to Controparte_2 P.IVA_2
MAURO CARENTI
TERZA CHIAMATA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente ha dedotto che ha illegittimamente avviato un'azione di Pt_8 recupero di quanto erogato per i primi quattro turni di reperibilità mensili prestati dai medici convenzionati nel periodo settembre 2005-settembre 2011, mentre erano in servizio presso ASL, sul presupposto che la corrispondente indennità sia stata indebitamente corrisposta;
che, da gennaio 2022 ad agosto 2022, ha applicato una detrazione mensile di € 636,00 con la dizione Pt_8
“recupero ore reperibilità 11/22”; ha lamentato la carenza di legittimazione di a trattenere le somme essendo competente, per le eventuali passività Pt_8
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in subordine, ha invocato il diritto dei dott.ri
, , e al pagamento delle ore aggiuntive Pt_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6 Pt_7 prestate e non compensate con le maggiorazioni previste dagli accordi integrativi regionali, il diritto dei dott.ri e al pagamento Pt_2 Pt_7 dell'indennità aggiuntiva prevista nell'accordo collettivo nazionale per l'emergenza sanitaria territoriale, il diritto dei dott. e al Pt_3 Pt_6 Pt_7 pagamento di ore ordinarie non retribuite nonché, per tutti, il diritto al rimborso per le spese sostenute per la consulenza contabile di parte;
− parte ricorrente ha concluso domandando:
“IN VIA PRELIMINARE
1. Accertare e dichiarare, per i motivi indicati nella superiore parte espositiva, l'illegittimità della pretesa restitutoria azionata dalla ex art. 34, comma Pt_8 lett. b) della L.R. 22.11.2021 n. 17, essendo la Gestione regionale sanitaria Part liquidatoria di , l'unico soggetto giuridico competente a liquidare tutte le posizioni attive e passive ante 01.01.2022, e, per l'effetto, condannare l' Pt_8 in persona del legale pro tempore, a restituire ai ricorrenti tutte le somme trattenute in busta paga con decorrenza dal mese di gennaio 2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria, che si quantificano (salvo errori e/o omissioni), allo stato, nella seguente misura: € Parte_1
5.088,00; € 5.088,00; € 5.088,00; Parte_2 Parte_3
: € 5.088,00; : € 5.088,00; Parte_4 Parte_5 Pt_6
: € 5.088,00; € 5.088,00.
[...] Parte_7
2. Nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione su. 1, accertare e dichiarare, per i motivi indicati nella superiore parte espositiva, l'intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione dell'indebito azionato dalla e, per l'effetto, Pt_8 condannare quest'ultima, in persona del legale pro tempore, a restituire ai ricorrenti tutte le somme trattenute in busta paga con decorrenza dal mese di gennaio 2022, oltre interesse e rivalutazione monetaria, che si quantificano (salvo errori e/o omissioni), allo stato, nella seguente misura: Parte_1
€ 5.088,00; € 5.088,00; €
[...] Parte_2 Parte_3
5.088,00; : € 5.088,00; : € 5.088,00; Parte_4 Parte_5
€ 5.088,00; € 5.088,00. Parte_6 Parte_7
NEL MERITO E SUBORDINATAMENTE AL RIGETTO DELLE PRIMA ECCEZIONE PRELIMINARE
Nell'ipotesi di rigetto della prima eccezione preliminare, laddove il Tribunale ritenesse che l' , per effetto della successione nella titolarità della Pt_8
Convenzione, sia subentrata nei rapporti attivi e passivi facenti capo alla ATS.
2 3. Accertare e dichiarare, per i motivi indicati nella superiore parte espositiva (§ 2), il diritto dei medici ricorrenti al pagamento del compenso anche per i primi quattro turni di reperibilità domiciliare e l'inadempimento della relativa obbligazione da parte della e, successivamente di , di Parte_10 CP_3 cui in forza del subentro nei rapporti attivi e passivi, deve rispondere. Pt_8
4. Accertare e dichiarare, per i motivi indicati nella superiore parte espositiva (§ 3), l'illegittimità della pretesa restitutoria di relativa all'indebita Pt_8 percezione del compenso per i primi quattro turni di reperibilità domiciliare o, in subordine, accertare e dichiarare l'irripetibilità delle somme percepite in ragione della buona fede, della correttezza e dell'affidamento dei ricorrenti sulla definitività dell'attribuzione patrimoniale. Conseguentemente, condannare l' in persona del legale pro tempore, a restituire ai ricorrenti tutte le Pt_8 somme mensilmente trattenute in busta paga con decorrenza dal mese di gennaio 2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria, che, allo stato, si quantificano (salvo errori e/o omissioni) nella seguente misura:
[...]
€ 5.088,00; € 5.088,00; Parte_1 Parte_2 Parte_3
€ 5.088,00; : € 5.088,00; : €
[...] Parte_4 Parte_5
5.088,00; € 5.088,00; € Parte_6 Parte_7
5.088,00.
5. Accertare e dichiarare, per i motivi indicati nella superiore parte espositiva (§ 4), il diritto dei ricorrenti sopra indicati, al pagamento del compenso per le ore aggiuntive rimaste parzialmente impagate. Conseguentemente, condannare l' in persona del legale pro tempore, a corrispondere (salvo errori e/o Pt_8 omissioni) a la somma di € 4.336,92, ad Parte_3 Parte_4
€ 1.735,20, a € 1.800,27, a € 4.952,55, a Pt_1 Parte_5 Parte_6
€ 9.798,72. Parte_7
6. Accertare e dichiarare, per i motivi indicati nella superiore parte espositiva (§ Part 4), l'inadempimento da parte della , cui è subentrata l' Pt_8 all'obbligazione di pagamento relativo alle ore di retribuzione ordinaria prestate dai ricorrenti sopra nominati rimaste impagate. Conseguentemente, condannare l' in persona del legale pro tempore, a corrispondere (salvo errori e/o Pt_8 omissioni), a la somma di € 247,06, a € Parte_3 Parte_6
247,06, a € 258,29. Parte_7
7. Accertare e dichiarare, per i motivi indicati nella superiore parte espositiva (§ 4), il diritto dei ricorrenti sopra indicati, al pagamento dell'indennità prevista per le attività aggiuntive rimasta impagata. Conseguentemente, condannare l' in persona del legale pro tempore, a corrispondere (salvo errori e/o Pt_8 omissioni) a la somma di € 1.461,21 ed a Parte_2 Parte_7
€ 1.387,44.
[...]
8. Condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Pt_8 rimborso in favore dei ricorrenti delle spese di consulenza come quantificate nella superiore parte espositiva (§ 5).
3 9. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.”;
− parte resistente si è tardivamente costituita rilevando di essere estranea Pt_8 ai fatti sottesi al recupero delle somme disposto da ARES e da Gestione liquidatoria;
che la ripetizione deve ritenersi legittima alla luce della normativa applicabile;
ha chiesto il “rigetto della domanda col favore delle spese del giudizio”;
− alla luce delle difese di spiegate da , il contraddittorio è stato integrato Pt_8 con ARES, la quale ha eccepito la propria carenza di legittimazione in favore di
Liquidatoria istituita dall'art. 34 comma 1 lett. B) Controparte_4 della L.R. n. 17/2021 per la gestione delle posizioni giuridiche attive e passive Part di;
ha chiesto: “Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo ad in ordine alle domande avanzate dai ricorrenti;
con CP_5 vittoria di spese e competenze professionali;
”
− parte ricorrente è stata autorizzata ad estendere la domanda nei confronti di ARES e la causa, di natura documentale, è stata discussa con note di trattazione scritta.
Ritenuto che:
1. oggetto della presente controversia è l'accertamento negativo dell'indebito oggettivo recuperato da sui compensi dovuti ai ricorrenti;
Pt_8
2. da ciò discende, anche avuto riguardo alla specificità della materia del pubblico impiego contrattualizzato cui il regime del rapporto di lavoro dei medici convenzionati fa riferimento, l'applicazione integrale della disciplina dettata dall'art. 2033 c.c., in particolare, in quanto rilevante ai fini di causa stante l'eccezione formulata da parte ricorrente, in tema di termine prescrizionale;
3. deve, infatti, rilevarsi che è consolidato l'orientamento che individua in quello ordinario decennale il termine di prescrizione per la ripetizione di somme indebite corrisposte anche periodicamente, posto che “nell'indebito la periodicità è frutto delle erogazioni, poi risultate non dovute, mano a mano effettuate, sicché il credito sorge a causa e nel momento in cui è effettuata l'indebita erogazione, diversamente che per i crediti retributivi, in cui la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate è stabilita "ex ante" e trova la sua causa nelle stesse attribuzioni patrimoniali” (Cass. n. 28436/19, cfr. Cass. n. SU 24418/10);
4. in assenza di allegazione e prova dell'intervenuta interruzione della prescrizione, la stessa deve ritenersi maturata, alla data in cui sono state effettuate le trattenute (gennaio 2022), per l'intero credito preteso in restituzione, pacificamente maturato tra settembre 2005 e settembre 2011;
5. in accoglimento della domanda formulata come preliminare da parte ricorrente, l'indebito oggetto di causa deve essere dichiarato prescritto con conseguente condanna di a restituire quanto trattenuto;
Pt_8
4 6. in quanto subordinate al rigetto della domanda preliminare, risultano poi assorbite le ulteriori domande spiegate da parte ricorrente;
7. le spese di lite possono essere compensate tra le parti stante l'incertezza giuridica determinata dalla progressiva attuazione della riforma del sistema sanitario regionale.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- condanna in persona del l.r.p.t, alla restituzione ai ricorrenti dell'importo di € Pt_8
5.088,00 ciascuno, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari, il 31/03/2025.
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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