Versione
6 febbraio 1994
6 febbraio 1994
Art. 4. 1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la riliquidazione del trattamento di fine servizio comunque denominato con l'inclusione dell'indennita' integrativa speciale sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti.
2. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.
2. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.
Giurisprudenza • 60
- 1. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 17/05/2018, n. 5510Provvedimento: […] per l'accertamento del medesimo diritto oggi agitato in giudizio, il ricorso n. 17312\1993 r.g., definito con sentenza n. 2564\1999 pubblicata il 17 agosto 1999, che ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 4 delle legge n. 87\1994 e di avere, quindi, notificato il suddetto atto di diffida, senza, […] dunque, la perdurante spettanza del diritto in questione, che non sarebbe né prescritto, né estinto in forza dell'art. 4 della legge n. 87\1994. […] Come prospettato dalla stessa ricorrente, ella ha già subito una pronunzia di estinzione di ufficio di un giudizio precedentemente proposto davanti a questo TAR., in applicazione dell'art. 4 della legge n. 87 del 1994.Leggi di più...
- art. 3 e 4 legge n. 87/1994·
- prescrizione quinquennale·
- compensazione delle spese processuali·
- estinzione del giudizio·
- giurisprudenza prescrizione·
- art. 20 d.p.r. n. 1032/73·
- silenzio-rifiuto·
- riliquidazione dell'indennità di buonuscita