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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 11/03/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 533 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci
a seguito dell'UD del 11.03.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I grado promossa da:
(c.f.: ) nata in [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Montefino (TE), C. da San Clemente n. 12, elettivamente domiciliato in Teramo (TE) alla Via
IV Novembre n. 1, presso lo studio dell'Avv. Monica Toro (C.F.: CodiceFiscale_2
pec: che lo rappresenta e difende giusta procura in atti Email_1
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
(c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Persona_1
alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Controparte_2
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
e (cf. – Email_2 Parte_2 CodiceFiscale_4
–) elettivamente domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, Email_3
37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
1 Parte ricorrente:
“1) ordinare all' di esibire e depositare tutta la documentazione relativa alla parte CP_1 ricorrente;
2) accertare e dichiarare la natura professionale della malattia lamentata dalla sig.ra ; Parte_3
3) accertare e dichiarare che il danno subito dal ricorrente a seguito delle menomazioni contratte in conseguenza della malattia professionale del 28.10.2022 è pari alla percentuale del 8% del danno biologico ovvero a quella superiore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; 2) per l'effetto disponga il cumulo dei postumi permanenti accertati nel presente giudizio con il danno biologico già riconosciuto in capo al ricorrente nella misura dell'4% (relativo a pratica n. 516263300 del 01/08/2018 e n. 505586687) accertando il relativo grado di menomazione complessivo;
4) riconoscere, pertanto, in favore del sig. e relativamente al grado Parte_1 d'invalidità accertato in corso di causa, il diritto alla costituzione di una rendita o all'indennizzo in capitale del danno biologico;
5) per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 alla corresponsione in favore dell'istante di tutte le prestazioni economiche, che saranno dovute alla stessa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore dell' Avv. Monica Toro procuratore antistatario.” Parte resistente:
“nel merito: rigettare la domanda proposta dal ricorrente perche' infondata per le suesposte ragioni. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio ex art. 42 L.326/2003 c.11.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa , con ricorso ex Parte_1 articolo 442 c.p.c. depositato in data 06.03.2024, conveniva in giudizio l' al fine di CP_1
vedersi accertata la natura professionale della denunciata malattia professionale- spondilodiscopatie del tratto lombare-, presentata in via amministrativa in data 13.04.2023 (n.
519334394) e non accolta dall' , nonché condannare l' alla liquidazione delle CP_1 CP_1
prestazioni di legge in conseguenza del danno biologico permanente subito nella misura del
8%, da cumulare con le tecnopatie già riconosciute.
A sostegno della domanda deduceva:
- di aver svolto dal 1978 al 1985 l'attività di coltivatore diretto, occupandosi della coltivazione dei terreni - anche mediante utilizzo di trattori – della produzione e raccolta di ortaggi e frutti, del taglio del legname nonché dell'allevamento di bestiame per la produzione di latte;
- di essere stato assunto a far data dal 01.09.1985 dal a tempo pieno e Parte_4
indeterminato per 36 ore settimanali (6 ore al giorno per 6 giorni lavorativi) con la qualifica di operatore-conduttore di macchine operatrici complesse, occupandosi della guida di escavatori, camioncino, pala spazzaneve, manutenzione del verde con decespugliatore manuale;
2 - di aver eseguito con continuità e ritmi sostenuti, sia come coltivatore diretto che in qualità di operatore, attività che implicavano un sovraccarico biomeccanico della schiena, l'esposizione a posture incongrue e microtraumi ripetuti, senza osservare adeguati periodi di recupero;
- che le predette lavorazioni gli avevano cagionato la spondilodiscopatie del tratto lombare;
- che la domanda avanzata in via amministrativa per il riconoscimento della malattia professionale veniva rigettata dall' per assenza del nesso eziologico tra rischio CP_1
lavorativo e patologia denunciata;
- che il gravame promosso si concludeva con Collegiale medica discorde.
1.2. Si è costituito in giudizio l' Controparte_1
con memoria difensiva depositata in data 28.05.2024 ed ha resistito alla domanda
[...] chiedendone il rigetto per mancanza dell'effettiva esposizione a rischio, trattandosi altresì di patologia non tabellata.
L' ha rappresentato l'insussistenza del rischio da sovraccarico biomeccanico del CP_1
rachide, trattandosi di attività stagionale soggetta a periodi di fermo e ad ogni modo soggetta a diversificazione ed ha specificato che dall'esame della RMN, si evidenzia la chiara assenza di manifestazioni erniarie, coerente con un quadro degenerativo legalo all'età, così come evidenziato nella relazione medica del Dr. CP_1 Per_2
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, ed all'esito della CTU, è stata rinviata all'UD del 11.03.2025 per discussione.
L'UD di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo
127 ter c.p.c., con termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti solo istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato, le parti hanno depositato le rispettive note insistendo parte ricorrente, nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate e chiedendo parte resistente, il rinnovo della perizia.
2. Il ricorrente agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciuta un'invalidità da malattia professionale – spondilodiscopatie del tratto lombare - presentata in via amministrativa in data
13.04.2023 e non accolta dall' . CP_1
Com'è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_1
specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle
3 lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nel caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio
(Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Appare utile sottolineare che da ultimo è stato ribadito in giurisprudenza che, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore, che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39751).
In particolare, nel sistema dell'assicurazione contro le malattie professionali la distinzione tra le malattie comprese nelle tabelle e quelle ivi non comprese rileva sul piano della prova del nesso di causalità. L'inclusione nella tabella sia della lavorazione svolta che della malattia contratta (purché insorta entro il periodo massimo d'indennizzabilita eventualmente previsto) comporta l'applicazione della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato. In tal caso, dunque, al lavoratore è sufficiente dimostrare lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella e di essere affetto dalla malattia ivi prevista, per essere esonerato dalla prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'uno e l'altra, avendo già l'ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini. In caso di malattie pure previste in tabella, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve comunque fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso. Per far scattare la presunzione di nesso causale, la prova del lavoratore dovrà dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Solo in tal caso la fattispecie concreta potrà ritenersi aderente a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare la presunzione di eziologia professionale con specifico riferimento a quel lavoratore.
Ciò premesso, nel caso di specie, l'origine professionale della malattia e l'esposizione a rischio del ricorrente risultano dimostrati dall'escussione testimoniale (testi Tes_1
, ) e della CTU espletata dalla Dott.ssa
[...] Testimone_2 Persona_3
4 In ordine alle mansioni svolte, all'UD del 01.10.2024, il teste , Testimone_1
collega di lavoro del ricorrente presso il Comune di Montefino, ha confermato le attività espletate dal , anche per il periodo in cui lavorava come coltivatore, in quanto di sua Pt_1
diretta conoscenza.
Difatti il teste ha avvalorato tutte le circostanze all'uopo articolate in ricorso, esplicitando: “Cap. 1 Si faceva il contadino, faceva il terreno, lo ricordo vedendolo lavorare davanti casa con il trattore e potatura degli ulivi.”.
Riguardo alle mansioni svolte alle dipendenze del Comune di Montefino, il ha Tes_1 rappresentato: “Cap.6 Si è vero, portava il trattore, la ruspa, perché doveva aggiustare le strade bianche, fare cunette per lo scorrimento dell'acqua, piccola manutenzione, in inverno toglieva la neve con la ruspa, altrimenti lo faceva a mano. Io ero autista del pulmino e qualche volta andavo a lavorare con lui ad aiutarlo con la paletta. Eravamo io ed il ricorrente, non c'era una squadra di lavoro, con la ruspa era solo il ricorrente. Eravamo due autisti e lo aiutavamo quando non c'era il servizio di trasporto, per la maggior parte lo faceva da solo. Faceva le buche a mano da solo, scavava le buche da solo, di un metro ed un metro e mezzo”, aggiungendo come il ricorrente “cap.7…faceva la pulizia del cimitero, manutenzione del verde con decespugliatore manuale, a motore. E' capitato anche che scavasse buche dei cimiteri per riesumazione delle salme ed era attività che veniva svolta a mano”, mentre sull'orario di lavoro ADR ha dichiarato che in caso di necessità il Pt_1
lavorava anche di pomeriggio fino a notte.
Alla medesima UD , amico del ricorrente e titolare di Testimone_2 un'azienda agricola ha dichiarato “…anche il ricorrente ha tante piante di tartufo, prugne, albicocche, e mi chiamava per aiutarlo, parlo degli anni 80. Poi quando tornava dal lavoro dal Comune di Montefino si occupava delle piante in campagna e chiamava a me per dargli una mano, mi diceva che gli faceva male la schiena e che non ce la faceva. Lui ha sempre sofferto di schiena e già aveva dolori all'epoca.”
Nel confermare i capitoli di prova ha esplicitato che dal 1978 al 1985 il “Cap.1 Si Pt_1 faceva il contadino, c'era uliveto, frutta, seminava il frumento, orzo….Cap. 2 penso che la coltivazione fosse ad uso domestico, aveva anche animali, maiali, capre pecore.” e riguardo alle operazioni di coltivazione e pulizia dei terreni e l'utilizzo di trattori, decespugliatori, abbacchiatori e forbici per la potatura– nonché allevamento di bestiame e animali da cortile ha precisato che “gli dava una mano la moglie, qualche volta chiamava anche a me”.
Sul secondo periodo lavorativo del ricorrente, il teste ha dichiarato: “Cap. 6 è vero, si occupava della pulizia delle strade e lo vedevo quando passavo con la macchina, lavorava
5 anche al cimitero. Io abito a Montefino e siamo vicini di casa, ad un kilometro di distanza.
Spalava la neve con lo spazzaneve o con la pala, quando non poteva entrare con lo spazzaneve. Io l'ho sempre visto da solo. L'orario di lavoro credo che fosse dalle 8.00 alle
14.00 ed a tempo perso lavorava nella sua campagna”
Dall'istruttoria orale esperita emerge come nel corso della sua attività lavorativa di agricoltore e di operatore presso il Comune di Montefino, il ha svolto operazioni con Pt_1
ritmi continui e ripetitivi, con sovraccarico biomeccanico del rachide lombare ed esposizione a posture incongrue.
Sotto il profilo medico legale, invece, il CTU, Dott.ssa dopo una Persona_3
disamina dei certificati medici e documenti prodotti e dopo aver visitato il periziando in data
30.10.2024 ed aver ripercorso l'attività lavorativa dello stesso, ha svolto la seguente considerazione medico-legale: “Il meccanismo eziopatogenetico implicato nell'insorgenza delle patologie discali a livello del rachide lombosacrale, nella categoria dei coltivatori diretti, viene scatenato da due principali fattori di rischio che sono la movimentazione abituale di carichi e la guida abituale di mezzi agricoli., quest'ultima per la trasmissione delle vibrazioni total body che insistono sul rachide lombosacrale. Tali rischi vengono aggravati sia dall'assunzione frequente di posture incongrue consistenti in rotoinclinazioni per periodi prolungati, come si verifica durante la guida dei trattori per poter effettuare il controllo visivo degli attrezzi al traino. Da quanto sovra esposto risulta quindi che le mansioni lavorative svolte dal Sig. prevedevano un sovraccarico continuativo Parte_1
del rachide L/S; più precisamente i compiti che svolgeva il ricorrente lo hanno esposto a posture incongrue, per periodi prolungati, in movimenti ripetuti, continui e con frequenza elevata durante la giornata lavorativa. Nel caso in questione, oltre a trovarci di fronte alla presenza di tutti i fattori di rischio citati, abbiamo un'anzianità lavorativa molto lunga;
quindi, la condizione conferma sia l'entità dell'esposizione temporale che modale. Si può quindi affermare che, nell'insorgenza della patologia a carico del rachide di cui è affetto il signor l'attività lavorativa ha avuto quantomeno il ruolo di concausa Parte_1
efficiente nel determinismo della patologia e pertanto (cfr.Lettera del direttore generale dell numero 7876 bis dd 16/02/2006)“...l'accertamento della sussistenza del nesso CP_1
eziologico, sia pure in termini di probabilità qualificata, tra il rischio lavorativo e la patologia diagnosticata, deve indurre riconoscere la natura professionale della stessa, anche quando abbiano concorso a causarla fattori di rischio extralavorativi. Infatti, la tipologia e la modalità di espletamento delle attività lavorative svolte dall'assicurato (attività di coltivatore
6 diretto), configurano condizioni di rischio e si concretizzano anche quelle costanti di abitualità e sistematicità necessarie perché il rischio possa definirsi efficiente. Il Sig , Pt_1
inoltre, in data 05/06/2023 effettuava visita ortopedica presso la Asl e la Dott.ssa CP_3
Specialista in Ortopedia, certificava “... lombalgia cronica in soggetto con Persona_4
attività lavorativa di tipo usurante, avanzata patologia artro-disco degenerativa L 4-L5 ed
L5-S1”.
A fronte di tali premesse il CTU ha, dunque, riconosciuto la natura professionale della denunciata malattia (Spondilodiscopatie del tratto lombosacrale) e ha quantificato il danno biologico nella misura del 4%, con decorrenza a partire dalla data della domanda amministrativa, che in cumulo con le pregresse tecnopatie (infortunio n. 505586687 del
26.06.2006-per frattura terzo dito mano sin. e riconoscimento del danno biologico nella misura del 2% ed infortunio n. 516263300 del 01/08/2018 per trauma mano destra e riconoscimento del danno biologico nella misura del 2%) risulta pari ad un grado complessivo del 7%.(settepercento).
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è inoltre sorretto da precisa, approfondita e convincente motivazione.
L'ausiliario ha anche risposto in maniera esauriente alle osservazioni critiche dell' CP_1
che tramite il fiduciario dott. chiedeva chiarimenti in ordine alla oggettivazione Persona_5
sulla presenza del rischio nocivo da MMC e vibrazioni corporee e sulla presenza di dati documentali e normativi, che conducessero ad escludere, così come fatto dott.ssa la Per_3
genesi della patologia dalle cause extra lavorative.
L'ausiliario ha chiarito, proprio nel ripercorrere la vicenda professionale del ricorrente, con specifico riferimento alle modalità operative nei lunghi anni di lavoro agricolo e presso il
Comune di Montefino, che “Nel caso in questione si può quindi affermare che, nell'insorgenza della patologia a carico del rachide di cui è affetto il signor Pt_1
l'attività lavorativa ha avuto quantomeno il ruolo di concausa efficiente. A suffragio di quanto affermato si fa riferimento ad alcune circolari riguardanti tale argomento: - CP_1
Circolare 30/05/1992 sul concetto della concausa diretta ed efficiente -Circolare 70 /2001 in cui l'esistenza di una causa lavorativa adeguata non esclude la concorrenza di uno o più fattori extra professionali che possono rappresentare potenziamento del rischio lavorativo. In tale circolare, inoltre, si sottolinea che “La nozione assicurativa di malattia professionale tabellata e non si caratterizza per l'esistenza di una causa lavorativa adeguata a produrre
7 l'evento, ma non esclude la concorrenza di uno o più fattori con causali extra professionali, i quali possono anzi rappresentare, in determinate condizioni, fattori di potenziamento del rischio lavorativo e aumentarne l'efficacia lesiva. Il giudizio sulla natura professionale della malattia, tabellata e non, è funzione, quindi, squisitamente medico legale e, come tale, implica l'apprezzamento delle caratteristiche individuali peculiari e non standardizzabili, della persona. Ciò significa, tra l'altro, che valori limite e/o indicatori statistici di rischio hanno per il medico un valore orientativo ma non possono assurgere ad elemento dirimente per il giudizio stante l'esigenza di considerare la risposta individuale del soggetto alla causa nociva, diversa essendo la capacità di resistenza di ciascun organismo”.
La domanda va, dunque, accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo. Va pertanto riconosciuta l'eziologia professionale della patologia denunciata – Spondilodiscopatie del tratto lombosacrale- che ha determinato un danno biologico quantificabile nella misura del 4% che cumulato con le pregresse tecnopatie porta ad un valore complessivo del 7% a far data dalla domanda amministrativa.
L' va quindi condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle CP_1 prestazioni previdenziali previste per legge, commisurate all'accertato grado complessivo di inabilità del 7% in forza del cumulo, a far data dalla domanda, secondo quanto previsto dalla
“tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
3. Le spese di lite sono poste a carico della parte resistente secondo i criteri di cui al DM n.
147/2022 come da dispositivo.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 533/2024, così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetto/a da malattia professionale (Spondilodiscopatie del tratto lombosacrale) che comporta una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d. danno biologico) sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M.
8 12.07.2000, nella complessiva misura del 4% a partire dalla data della domanda amministrativa;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, CP_1 delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità del 7 % in forza del cumulo dalla data della domanda amministrativa, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al
D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16 L.412/1991;
• condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura di € CP_1
3.000,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1
decreto.
Teramo, 11.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci
a seguito dell'UD del 11.03.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I grado promossa da:
(c.f.: ) nata in [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Montefino (TE), C. da San Clemente n. 12, elettivamente domiciliato in Teramo (TE) alla Via
IV Novembre n. 1, presso lo studio dell'Avv. Monica Toro (C.F.: CodiceFiscale_2
pec: che lo rappresenta e difende giusta procura in atti Email_1
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
(c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Persona_1
alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Controparte_2
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
e (cf. – Email_2 Parte_2 CodiceFiscale_4
–) elettivamente domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, Email_3
37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
1 Parte ricorrente:
“1) ordinare all' di esibire e depositare tutta la documentazione relativa alla parte CP_1 ricorrente;
2) accertare e dichiarare la natura professionale della malattia lamentata dalla sig.ra ; Parte_3
3) accertare e dichiarare che il danno subito dal ricorrente a seguito delle menomazioni contratte in conseguenza della malattia professionale del 28.10.2022 è pari alla percentuale del 8% del danno biologico ovvero a quella superiore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; 2) per l'effetto disponga il cumulo dei postumi permanenti accertati nel presente giudizio con il danno biologico già riconosciuto in capo al ricorrente nella misura dell'4% (relativo a pratica n. 516263300 del 01/08/2018 e n. 505586687) accertando il relativo grado di menomazione complessivo;
4) riconoscere, pertanto, in favore del sig. e relativamente al grado Parte_1 d'invalidità accertato in corso di causa, il diritto alla costituzione di una rendita o all'indennizzo in capitale del danno biologico;
5) per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 alla corresponsione in favore dell'istante di tutte le prestazioni economiche, che saranno dovute alla stessa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore dell' Avv. Monica Toro procuratore antistatario.” Parte resistente:
“nel merito: rigettare la domanda proposta dal ricorrente perche' infondata per le suesposte ragioni. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio ex art. 42 L.326/2003 c.11.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa , con ricorso ex Parte_1 articolo 442 c.p.c. depositato in data 06.03.2024, conveniva in giudizio l' al fine di CP_1
vedersi accertata la natura professionale della denunciata malattia professionale- spondilodiscopatie del tratto lombare-, presentata in via amministrativa in data 13.04.2023 (n.
519334394) e non accolta dall' , nonché condannare l' alla liquidazione delle CP_1 CP_1
prestazioni di legge in conseguenza del danno biologico permanente subito nella misura del
8%, da cumulare con le tecnopatie già riconosciute.
A sostegno della domanda deduceva:
- di aver svolto dal 1978 al 1985 l'attività di coltivatore diretto, occupandosi della coltivazione dei terreni - anche mediante utilizzo di trattori – della produzione e raccolta di ortaggi e frutti, del taglio del legname nonché dell'allevamento di bestiame per la produzione di latte;
- di essere stato assunto a far data dal 01.09.1985 dal a tempo pieno e Parte_4
indeterminato per 36 ore settimanali (6 ore al giorno per 6 giorni lavorativi) con la qualifica di operatore-conduttore di macchine operatrici complesse, occupandosi della guida di escavatori, camioncino, pala spazzaneve, manutenzione del verde con decespugliatore manuale;
2 - di aver eseguito con continuità e ritmi sostenuti, sia come coltivatore diretto che in qualità di operatore, attività che implicavano un sovraccarico biomeccanico della schiena, l'esposizione a posture incongrue e microtraumi ripetuti, senza osservare adeguati periodi di recupero;
- che le predette lavorazioni gli avevano cagionato la spondilodiscopatie del tratto lombare;
- che la domanda avanzata in via amministrativa per il riconoscimento della malattia professionale veniva rigettata dall' per assenza del nesso eziologico tra rischio CP_1
lavorativo e patologia denunciata;
- che il gravame promosso si concludeva con Collegiale medica discorde.
1.2. Si è costituito in giudizio l' Controparte_1
con memoria difensiva depositata in data 28.05.2024 ed ha resistito alla domanda
[...] chiedendone il rigetto per mancanza dell'effettiva esposizione a rischio, trattandosi altresì di patologia non tabellata.
L' ha rappresentato l'insussistenza del rischio da sovraccarico biomeccanico del CP_1
rachide, trattandosi di attività stagionale soggetta a periodi di fermo e ad ogni modo soggetta a diversificazione ed ha specificato che dall'esame della RMN, si evidenzia la chiara assenza di manifestazioni erniarie, coerente con un quadro degenerativo legalo all'età, così come evidenziato nella relazione medica del Dr. CP_1 Per_2
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, ed all'esito della CTU, è stata rinviata all'UD del 11.03.2025 per discussione.
L'UD di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo
127 ter c.p.c., con termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti solo istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato, le parti hanno depositato le rispettive note insistendo parte ricorrente, nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate e chiedendo parte resistente, il rinnovo della perizia.
2. Il ricorrente agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciuta un'invalidità da malattia professionale – spondilodiscopatie del tratto lombare - presentata in via amministrativa in data
13.04.2023 e non accolta dall' . CP_1
Com'è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_1
specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle
3 lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nel caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio
(Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Appare utile sottolineare che da ultimo è stato ribadito in giurisprudenza che, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore, che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39751).
In particolare, nel sistema dell'assicurazione contro le malattie professionali la distinzione tra le malattie comprese nelle tabelle e quelle ivi non comprese rileva sul piano della prova del nesso di causalità. L'inclusione nella tabella sia della lavorazione svolta che della malattia contratta (purché insorta entro il periodo massimo d'indennizzabilita eventualmente previsto) comporta l'applicazione della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato. In tal caso, dunque, al lavoratore è sufficiente dimostrare lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella e di essere affetto dalla malattia ivi prevista, per essere esonerato dalla prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'uno e l'altra, avendo già l'ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini. In caso di malattie pure previste in tabella, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve comunque fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso. Per far scattare la presunzione di nesso causale, la prova del lavoratore dovrà dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Solo in tal caso la fattispecie concreta potrà ritenersi aderente a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare la presunzione di eziologia professionale con specifico riferimento a quel lavoratore.
Ciò premesso, nel caso di specie, l'origine professionale della malattia e l'esposizione a rischio del ricorrente risultano dimostrati dall'escussione testimoniale (testi Tes_1
, ) e della CTU espletata dalla Dott.ssa
[...] Testimone_2 Persona_3
4 In ordine alle mansioni svolte, all'UD del 01.10.2024, il teste , Testimone_1
collega di lavoro del ricorrente presso il Comune di Montefino, ha confermato le attività espletate dal , anche per il periodo in cui lavorava come coltivatore, in quanto di sua Pt_1
diretta conoscenza.
Difatti il teste ha avvalorato tutte le circostanze all'uopo articolate in ricorso, esplicitando: “Cap. 1 Si faceva il contadino, faceva il terreno, lo ricordo vedendolo lavorare davanti casa con il trattore e potatura degli ulivi.”.
Riguardo alle mansioni svolte alle dipendenze del Comune di Montefino, il ha Tes_1 rappresentato: “Cap.6 Si è vero, portava il trattore, la ruspa, perché doveva aggiustare le strade bianche, fare cunette per lo scorrimento dell'acqua, piccola manutenzione, in inverno toglieva la neve con la ruspa, altrimenti lo faceva a mano. Io ero autista del pulmino e qualche volta andavo a lavorare con lui ad aiutarlo con la paletta. Eravamo io ed il ricorrente, non c'era una squadra di lavoro, con la ruspa era solo il ricorrente. Eravamo due autisti e lo aiutavamo quando non c'era il servizio di trasporto, per la maggior parte lo faceva da solo. Faceva le buche a mano da solo, scavava le buche da solo, di un metro ed un metro e mezzo”, aggiungendo come il ricorrente “cap.7…faceva la pulizia del cimitero, manutenzione del verde con decespugliatore manuale, a motore. E' capitato anche che scavasse buche dei cimiteri per riesumazione delle salme ed era attività che veniva svolta a mano”, mentre sull'orario di lavoro ADR ha dichiarato che in caso di necessità il Pt_1
lavorava anche di pomeriggio fino a notte.
Alla medesima UD , amico del ricorrente e titolare di Testimone_2 un'azienda agricola ha dichiarato “…anche il ricorrente ha tante piante di tartufo, prugne, albicocche, e mi chiamava per aiutarlo, parlo degli anni 80. Poi quando tornava dal lavoro dal Comune di Montefino si occupava delle piante in campagna e chiamava a me per dargli una mano, mi diceva che gli faceva male la schiena e che non ce la faceva. Lui ha sempre sofferto di schiena e già aveva dolori all'epoca.”
Nel confermare i capitoli di prova ha esplicitato che dal 1978 al 1985 il “Cap.1 Si Pt_1 faceva il contadino, c'era uliveto, frutta, seminava il frumento, orzo….Cap. 2 penso che la coltivazione fosse ad uso domestico, aveva anche animali, maiali, capre pecore.” e riguardo alle operazioni di coltivazione e pulizia dei terreni e l'utilizzo di trattori, decespugliatori, abbacchiatori e forbici per la potatura– nonché allevamento di bestiame e animali da cortile ha precisato che “gli dava una mano la moglie, qualche volta chiamava anche a me”.
Sul secondo periodo lavorativo del ricorrente, il teste ha dichiarato: “Cap. 6 è vero, si occupava della pulizia delle strade e lo vedevo quando passavo con la macchina, lavorava
5 anche al cimitero. Io abito a Montefino e siamo vicini di casa, ad un kilometro di distanza.
Spalava la neve con lo spazzaneve o con la pala, quando non poteva entrare con lo spazzaneve. Io l'ho sempre visto da solo. L'orario di lavoro credo che fosse dalle 8.00 alle
14.00 ed a tempo perso lavorava nella sua campagna”
Dall'istruttoria orale esperita emerge come nel corso della sua attività lavorativa di agricoltore e di operatore presso il Comune di Montefino, il ha svolto operazioni con Pt_1
ritmi continui e ripetitivi, con sovraccarico biomeccanico del rachide lombare ed esposizione a posture incongrue.
Sotto il profilo medico legale, invece, il CTU, Dott.ssa dopo una Persona_3
disamina dei certificati medici e documenti prodotti e dopo aver visitato il periziando in data
30.10.2024 ed aver ripercorso l'attività lavorativa dello stesso, ha svolto la seguente considerazione medico-legale: “Il meccanismo eziopatogenetico implicato nell'insorgenza delle patologie discali a livello del rachide lombosacrale, nella categoria dei coltivatori diretti, viene scatenato da due principali fattori di rischio che sono la movimentazione abituale di carichi e la guida abituale di mezzi agricoli., quest'ultima per la trasmissione delle vibrazioni total body che insistono sul rachide lombosacrale. Tali rischi vengono aggravati sia dall'assunzione frequente di posture incongrue consistenti in rotoinclinazioni per periodi prolungati, come si verifica durante la guida dei trattori per poter effettuare il controllo visivo degli attrezzi al traino. Da quanto sovra esposto risulta quindi che le mansioni lavorative svolte dal Sig. prevedevano un sovraccarico continuativo Parte_1
del rachide L/S; più precisamente i compiti che svolgeva il ricorrente lo hanno esposto a posture incongrue, per periodi prolungati, in movimenti ripetuti, continui e con frequenza elevata durante la giornata lavorativa. Nel caso in questione, oltre a trovarci di fronte alla presenza di tutti i fattori di rischio citati, abbiamo un'anzianità lavorativa molto lunga;
quindi, la condizione conferma sia l'entità dell'esposizione temporale che modale. Si può quindi affermare che, nell'insorgenza della patologia a carico del rachide di cui è affetto il signor l'attività lavorativa ha avuto quantomeno il ruolo di concausa Parte_1
efficiente nel determinismo della patologia e pertanto (cfr.Lettera del direttore generale dell numero 7876 bis dd 16/02/2006)“...l'accertamento della sussistenza del nesso CP_1
eziologico, sia pure in termini di probabilità qualificata, tra il rischio lavorativo e la patologia diagnosticata, deve indurre riconoscere la natura professionale della stessa, anche quando abbiano concorso a causarla fattori di rischio extralavorativi. Infatti, la tipologia e la modalità di espletamento delle attività lavorative svolte dall'assicurato (attività di coltivatore
6 diretto), configurano condizioni di rischio e si concretizzano anche quelle costanti di abitualità e sistematicità necessarie perché il rischio possa definirsi efficiente. Il Sig , Pt_1
inoltre, in data 05/06/2023 effettuava visita ortopedica presso la Asl e la Dott.ssa CP_3
Specialista in Ortopedia, certificava “... lombalgia cronica in soggetto con Persona_4
attività lavorativa di tipo usurante, avanzata patologia artro-disco degenerativa L 4-L5 ed
L5-S1”.
A fronte di tali premesse il CTU ha, dunque, riconosciuto la natura professionale della denunciata malattia (Spondilodiscopatie del tratto lombosacrale) e ha quantificato il danno biologico nella misura del 4%, con decorrenza a partire dalla data della domanda amministrativa, che in cumulo con le pregresse tecnopatie (infortunio n. 505586687 del
26.06.2006-per frattura terzo dito mano sin. e riconoscimento del danno biologico nella misura del 2% ed infortunio n. 516263300 del 01/08/2018 per trauma mano destra e riconoscimento del danno biologico nella misura del 2%) risulta pari ad un grado complessivo del 7%.(settepercento).
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è inoltre sorretto da precisa, approfondita e convincente motivazione.
L'ausiliario ha anche risposto in maniera esauriente alle osservazioni critiche dell' CP_1
che tramite il fiduciario dott. chiedeva chiarimenti in ordine alla oggettivazione Persona_5
sulla presenza del rischio nocivo da MMC e vibrazioni corporee e sulla presenza di dati documentali e normativi, che conducessero ad escludere, così come fatto dott.ssa la Per_3
genesi della patologia dalle cause extra lavorative.
L'ausiliario ha chiarito, proprio nel ripercorrere la vicenda professionale del ricorrente, con specifico riferimento alle modalità operative nei lunghi anni di lavoro agricolo e presso il
Comune di Montefino, che “Nel caso in questione si può quindi affermare che, nell'insorgenza della patologia a carico del rachide di cui è affetto il signor Pt_1
l'attività lavorativa ha avuto quantomeno il ruolo di concausa efficiente. A suffragio di quanto affermato si fa riferimento ad alcune circolari riguardanti tale argomento: - CP_1
Circolare 30/05/1992 sul concetto della concausa diretta ed efficiente -Circolare 70 /2001 in cui l'esistenza di una causa lavorativa adeguata non esclude la concorrenza di uno o più fattori extra professionali che possono rappresentare potenziamento del rischio lavorativo. In tale circolare, inoltre, si sottolinea che “La nozione assicurativa di malattia professionale tabellata e non si caratterizza per l'esistenza di una causa lavorativa adeguata a produrre
7 l'evento, ma non esclude la concorrenza di uno o più fattori con causali extra professionali, i quali possono anzi rappresentare, in determinate condizioni, fattori di potenziamento del rischio lavorativo e aumentarne l'efficacia lesiva. Il giudizio sulla natura professionale della malattia, tabellata e non, è funzione, quindi, squisitamente medico legale e, come tale, implica l'apprezzamento delle caratteristiche individuali peculiari e non standardizzabili, della persona. Ciò significa, tra l'altro, che valori limite e/o indicatori statistici di rischio hanno per il medico un valore orientativo ma non possono assurgere ad elemento dirimente per il giudizio stante l'esigenza di considerare la risposta individuale del soggetto alla causa nociva, diversa essendo la capacità di resistenza di ciascun organismo”.
La domanda va, dunque, accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo. Va pertanto riconosciuta l'eziologia professionale della patologia denunciata – Spondilodiscopatie del tratto lombosacrale- che ha determinato un danno biologico quantificabile nella misura del 4% che cumulato con le pregresse tecnopatie porta ad un valore complessivo del 7% a far data dalla domanda amministrativa.
L' va quindi condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle CP_1 prestazioni previdenziali previste per legge, commisurate all'accertato grado complessivo di inabilità del 7% in forza del cumulo, a far data dalla domanda, secondo quanto previsto dalla
“tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
3. Le spese di lite sono poste a carico della parte resistente secondo i criteri di cui al DM n.
147/2022 come da dispositivo.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 533/2024, così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetto/a da malattia professionale (Spondilodiscopatie del tratto lombosacrale) che comporta una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d. danno biologico) sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M.
8 12.07.2000, nella complessiva misura del 4% a partire dalla data della domanda amministrativa;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, CP_1 delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità del 7 % in forza del cumulo dalla data della domanda amministrativa, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al
D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16 L.412/1991;
• condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura di € CP_1
3.000,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1
decreto.
Teramo, 11.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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