Decreto cautelare 11 novembre 2021
Ordinanza cautelare 23 dicembre 2021
Sentenza 30 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 30/08/2022, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/08/2022
N. 01373/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01531/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1531 del 2021, proposto da
-OMISSIS- di -OMISSIS-, in persona del titolare e legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Annarita Marasco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, Questura di Lecce, Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi, Questura di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento del Prefetto della Provincia di Lecce, prot. n. -OMISSIS- del 26 ottobre 2021, notificato al ricorrente il 05 novembre 2021, avente ad oggetto la sospensione per 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla notifica del provvedimento, della licenza ex art. 134 T.U.L.P.S. n. 773/1931 rilasciata all'Istituto investigativo “-OMISSIS-” di -OMISSIS- con provvedimento prefettizio prot. n. -OMISSIS- del 07.08.2013 e del successivo decreto di proroga prot. n. -OMISSIS- del 07.11.2019;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, e segnatamente, ove occorra:
- della nota prot. n. -OMISSIS- del 06.07.2021 della Questura di Bari;
- delle note prot. n. -OMISSIS- del 24.08.2021 e prot. n. -OMISSIS- del 25.08.2021, richiamate “per relationem” nel prefato provvedimento prefettizio del 26.10.2021, della Questura di Brindisi e di Bari;
- della nota prot. n. -OMISSIS- del 13.09.2021 con la quale la Prefettura di Lecce ha comunicato al Sig. -OMISSIS- l'avvio del procedimento di sospensione della licenza n. -OMISSIS- del 07.08.2013, nonché del relativo provvedimento di proroga prot. n. -OMISSIS- del 07.11.2019, per un periodo di 30 (trenta) giorni;
- dei pareri resi dalla Questura di Brindisi con nota prot. n. -OMISSIS- del 29.09.2021 e dalla Questura di Bari con nota prot. n. -OMISSIS- del 06.10.2021 (richiamati “per relationem” nel prefato provvedimento prefettizio del 26.10.2021, ancorché non integralmente conosciuti dall'odierno ricorrente) in ordine a quanto eccepito dal Sig. -OMISSIS- con le proprie “osservazioni e chiarimenti ex art. 10 bis Legge n. 241/90” trasmesse alla Prefettura di Lecce in data 21.09.2021;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti all'esito dell'esibizione di tutta la documentazione richiamata nel provvedimento del Prefetto della Provincia di Lecce, prot. n. -OMISSIS- del 26 ottobre 2021;
nonché per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a..
dell'U.T.G. - Prefettura della Provincia di Lecce al risarcimento del danno, in termini di danno emergente e lucro cessante, compreso quello all'immagine.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, della Questura di Lecce, della Questura di Bari e dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to P. Miccoli, in sostituzione dell'avv.to A. Marasco, e avv.to dello stato G. Pedone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’Istituto investigativo ricorrente, con ricorso notificato l’11/11/2021 e depositato in pari data, impugna il provvedimento del Prefetto della Provincia di Lecce, prot. n. -OMISSIS- del 26 ottobre 2021, notificato al ricorrente il 05 novembre 2021, avente ad oggetto la sospensione per 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla notifica del provvedimento, della licenza ex art. 134 T.U.L.P.S. n. 773/1931 rilasciata all'Istituto investigativo “-OMISSIS-” di -OMISSIS- con provvedimento prefettizio prot. n. -OMISSIS- del 07.08.2013 e del successivo decreto di proroga prot. n. -OMISSIS- del 07.11.2019, nonchè ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, e segnatamente, ove occorra: la nota prot. n. -OMISSIS- del 06.07.2021 della Questura di Bari; le note prot. n. -OMISSIS- del 24.08.2021 e prot. n. -OMISSIS- del 25.08.2021, richiamate “ per relationem ” nel prefato provvedimento prefettizio del 26.10.2021, della Questura di Brindisi e di Bari; la nota prot. n. -OMISSIS- del 13.09.2021, con la quale la Prefettura di Lecce ha comunicato al Sig. -OMISSIS- l'avvio del procedimento di sospensione della licenza n. -OMISSIS- del 07.08.2013, nonché il relativo provvedimento di proroga prot. n. -OMISSIS- del 07.11.2019, per un periodo di 30 (trenta) giorni; i pareri resi dalla Questura di Brindisi con nota prot. n. -OMISSIS- del 29.09.2021 e dalla Questura di Bari con nota prot. n. -OMISSIS- del 06.10.2021 (richiamati “ per relationem ” nel prefato provvedimento prefettizio del 26.10.2021, in ordine a quanto eccepito dal Sig. -OMISSIS- con le proprie “osservazioni e chiarimenti ex art. 10 bis Legge n. 241/90” trasmesse alla Prefettura di Lecce in data 21.09.2021). Chiede, altresì, la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. dell'U.T.G. - Prefettura della Provincia di Lecce al risarcimento del danno, in termini di danno emergente e lucro cessante, compreso quello all'immagine.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 257 ter comma 4, 257 quater comma 2 e 257 quinquies comma 1 del Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635 del 6 maggio 1940). Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 134 del T.U.L.P.S. Violazione e falsa applicazione della L. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della L. 241/1990. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà manifesta, travisamento di atti e fatti. Sviamento e manifesta ingiustizia. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione.
Con decreto cautelare dell’11/11/2021 n.635, il Presidente di questa Sezione ha accolto l’istanza di misure cautelari urgenti presidenziali proposta dalla parte ricorrente e, per l’effetto, sospeso provvisoriamente l’efficacia del provvedimento sanzionatorio prefettizio impugnato, fissando per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la Camera di Consiglio del 22 Dicembre 2021, con la seguente motivazione: “ Considerato che, prescindendo - allo stato - da ogni valutazione sull’esistenza del fumus boni juris (che, nel particolare caso di specie, appare opportuno riservare al Collegio all’esito della completa esplicazione del contraddittorio tra le parti in causa), tenuto conto che con l’impugnato provvedimento prefettizio è stata irrogata, per ravvisato abuso del titolo di p.s. ai sensi dell’art. 10 T.U.L.P.S. n. 773/1931, a carico del titolare dell’Istituto investigativo ricorrente, la sanzione della sospensione della licenza di p.s. di cui all’art. 134 del citato T.U.L.P.S. per la durata di trenta giorni, decorrenti dalla data di notifica del decreto prefettizio (5 Novembre 2021), sicchè - essendo stati già “scontati” sei giorni della sanzione irrogata e nella vigenza dei contratti in corso inerenti la prestazione dei servizi di sicurezza da parte dell’Istituto ricorrente - si ravvisa la presenza dell’allegato pregiudizio di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio utile della Sezione.
Ritenuto giusto ed opportuno, nella specie, giungere alla trattazione collegiale dell’istanza cautelare “re adhuc integra” .”
Il 19/11/2021, si sono costituite in giudizio, con la difesa dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, il Ministero dell'Interno, l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, la Questura di Lecce e la Questura di Bari, depositando un atto formale di costituzione per resistere al ricorso.
In pari data 19/11/2021, si è costituita in giudizio, con la difesa dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, anche l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi, depositando una memoria di costituzione con richiesta di estromissione, non avendo la Prefettura di Brindisi adottato atti relativi al provvedimento impugnato, ma essendo stata solo destinataria di due comunicazioni da parte della Ditta di -OMISSIS- relative all’impiego di personale da impiegare presso pubblici esercizi della provincia di Brindisi.
Il 17/12/2021, l’Avvocatura dello Stato ha depositato in giudizio una memoria difensiva per impugnare e contestare in ogni sua parte l’avverso ricorso insieme con la connessa domanda cautelare, chiedendo il rigetto del ricorso e della connessa domanda cautelare.
Il 21/12/2021, l’Avvocatura dello Stato ha depositato in giudizio note di udienza, con richiesta di passaggio in decisione, nella quale ha chiesto “ che sia disposta l’ammissione della documentazione di causa depositata in data odierna, perché tardivamente pervenuta rispetto ai termini processuali di rito già rispettati per il precedente deposito effettuato il 17 dicembre 2021;
- ribadisce l’insussistenza dei necessari presupposti sia in fatto che in diritto per l’accoglimento della domanda cautelare, nel cui rigetto si confida.
- chiede, pertanto, per motivi precauzionali, che il ricorso sia deciso quanto alla domanda di tutela cautelare con declaratoria di inammissibilità, ovvero in subordine con il rigetto della stessa ed in ultima analisi si chiede che il ricorso sia deciso con declaratoria di inammissibilità, ovvero in subordine con il rigetto dello stesso, per difetto dei necessari presupposti sia in fatto che in diritto ”.
Ad esito della pubblica udienza del 22/12/2021, con ordinanza cautelare n. 728 del 23/12/2021, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente e, per l’effetto, sospeso l’efficacia del provvedimento sanzionatorio prefettizio impugnato, disponendo la compensazione integrale tra le parti delle spese della fase cautelare del giudizio, fissando l’udienza pubblica di merito del 7 Giugno 2022, con la seguente motivazione: “ Premesso che il provvedimento prefettizio impugnato è stato sospeso provvisoriamente con decreto presidenziale cautelare urgente n. 635 dell’11 Novembre 2021. Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, - valutate le censure formulate nel ricorso - si ravvisa l’esistenza dei presupposti di legge per la concessione della tutela cautelare invocata ed, in particolare, del pregiudizio grave ed irreparabile allegato, tenuto conto sia che con l’impugnato provvedimento prefettizio è stata irrogata, per ravvisato abuso del titolo di p.s. ai sensi dell’art. 10 T.U.L.P.S. n. 773/1931 (che sarebbe consistito essenzialmente nell’impiego, nei servizi di controllo degli accessi relativi ad attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico, anche di personale non inserito negli appositi elenchi approvati con decreto prefettizio, in contestata violazione delle prescrizioni contenute nella licenza di p.s.), a carico del titolare dell’Istituto investigativo ricorrente, la sanzione della sospensione della licenza di p.s. di cui all’art. 134 del citato T.U.L.P.S. per la durata di trenta giorni, decorrenti dalla data di notifica del decreto prefettizio (5 Novembre 2021), sia che sono stati già “scontati” sei giorni della sanzione irrogata, sia della vigenza dei contratti in corso inerenti la prestazione dei servizi di sicurezza da parte dell’Istituto ricorrente. Ritenuto giusto ed opportuno giungere alla trattazione della causa nel merito “re adhuc integra” ”.
Il 06/05/2022, parte ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, chiedendo l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
Il 06/05/2022, l’Avvocatura dello Stato ha depositato in giudizio una memoria difensiva, insistendo per il rigetto del ricorso.
Il 16/05/2022, parte ricorrente ha depositato in giudizio una memoria di replica, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Nella pubblica udienza del 7 Giugno 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto.
1. - Con un unico pluriarticolato motivo di gravame, parte ricorrente contesta la legittimità dell’impugnato provvedimento sanzionatorio prot. n. -OMISSIS- del 26 ottobre 2021, con cui il Prefetto di Lecce ha disposto - ai sensi dell’art. 10 T.U.L.P.S. n. 773/1931 - la sospensione della licenza ex art. 134 T.U.L.P.S. n. 773/1931, per la durata di 30 giorni, sulla base del contestato abuso del titolo autorizzatorio di p.s. da parte del suo titolare, per avere impiegato (nell’espletamento di “ servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi di cui all'art. 3, commi 7-13, della legge 15/7/2009, n. 94 ed al decreto del Ministro dell'Interno del 06/10/2009 ”) personale non inserito nell’apposito elenco tenuto presso la Prefettura, in quanto privo di decreto prefettizio, anzitutto sotto il profilo sostanziale della violazione di legge (in particolare, degli artt. 10 e 134 del T.U.L.P.S. n. 773/1931) e dell’eccesso di potere, asserendo che “ l’operato della PA manifesta infatti caratteri di estrema irrazionalità, abnormità ed ingiustizia, nonché la patente violazione del principio di proporzionalità e tipicità delle sanzioni ”, poiché le contestazioni di abuso del titolo sarebbero errate in fatto, trattandosi, in tesi, di personale impiegato con le mansioni di “Addetto Antincendio”, per le quali, come per tutte quelle che rientrano nelle c.d. “Mansioni di Supporto”, “non è richiesto l’impiego di personale munito di regolare decreto prefettizio ”, e/o comunque riguarderebbero “ mere disattenzioni non punibili con una misura di siffatta gravità come la sospensione ”. In particolare, secondo la parte ricorrente, “ Nella fattispecie non ricorrono i presupposti della sospensione né sotto il profilo qualitativo né sotto quello quantitativo, atteso che il sig. -OMISSIS- non ha violato nessuna delle disposizioni alla cui osservanza si è obbligato, se è vero, come è vero, che ha fatto svolgere le mansioni di addetto al controllo solo a personale decretato e quelle di supporto a soggetti privi di iscrizione negli elenchi prefettizi, quali il -OMISSIS- e lo -OMISSIS- ”.
Parte ricorrente deduce, altresì, la illegittimità, sotto un profilo formale/procedimentale, dell’impugnato provvedimento finale di sospensione della licenza di p.s. emesso dalla Prefettura di Lecce nei confronti del ricorrente per violazione dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990, asserendo che “ il parere della Questura di Bari nulla deduce sulle osservazioni rese dal ricorrente ex art. 10 bis, salvo che “il sig. -OMISSIS- non ha aggiunto alcun elemento utile ad una differente valutazione dei fatti evidenziati” ”, nonché “ in ragione del fatto che contiene l’esplicitazione di circostanze del tutto nuove, mai partecipate al sig. -OMISSIS- nell’ambito del procedimento amministrativo ” e, in particolare, che “ in occasione del controllo amministrativo operato il 22/08/2021, era stata accertata la presenza, presso il locale “-OMISSIS-”, dei Sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS-(quest’ultimo segnalato, altresì, come addetto antincendio), i quali di fatto, risultavano svolgere mansioni riservate a personale in possesso di decreto prefettizio, ossia di controllo di accesso al locale degli avventori ” e “ che nel corso di un controllo effettuato in data 19.08.2021 della Questura di Lecce presso l’istituto “-OMISSIS-” sarebbe emerso che: “sulla porta di ingresso dell’Istituto era affissa altra targa intestata alla Società denominata “-OMISSIS-”, afferente la moglie del Sig. -OMISSIS-: tale targa, a detta dell’interessato sarebbe stata soltanto a scopo pubblicitario, ma ciò ha, invece, fatto ragionevolmente ritenere che, presso la medesima sede, venisse svolta altra attività (servizi di portierato), in promiscuità con quelle delle attività investigative (autorizzate ai sensi dell’art. 134 TULPS)” ”.
Tutte le predette censure sono infondate.
1.1. - Osserva, anzitutto, il Collegio che - sul piano sostanziale - si ravvisa, alla stregua della documentazione versata in atti, il contestato abuso da parte del soggetto titolare dell’Istituto investigativo ricorrente del titolo autorizzatorio di pubblica sicurezza, correttamente sanzionato dal Prefetto di Lecce ex art. 10 R.D. n. 773/1931, e il provvedimento gravato risulta immune dai vizi di legittimità prospettati nel ricorso.
Infatti, il provvedimento di sospensione gravato, adottato ai sensi dell’art. 10 del T.U.L.P.S. n. 773/1931 - secondo il quale « Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata » - trova la sua giustificazione nel fatto che sono state - effettivamente - violate le tassative prescrizioni indicate a pag. 5, punto 7 della licenza di p.s. (che obbliga il titolare a: “ svolgere i servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi di cui all’art. 3, commi 7 - 13, della Legge 15/7/2009, n. 94, nel rigoroso rispetto delle disposizioni dettate dal decreto del Ministro dell’Interno del 6 ottobre 2009 e successive modifiche ed integrazioni, con segnato riguardo alle modalità di svolgimento dei servizi ed all’obbligo di preventiva iscrizione del personale addetto agli stessi nell’elenco prefettizio di cui all’art. 3 del medesimo decreto ministeriale ”) e, in concreto, nell’aver impiegato, per lo svolgimento di mansioni di addetto al controllo di accesso al locale degli avventori o di “buttafuori” (riservate a soggetti in possesso di apposito decreto prefettizio), personale sprovvisto del relativo decreto prefettizio abilitativo e, in particolare, i signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, peraltro già destinatari di provvedimenti prefettizi di diniego all'iscrizione nel predetto elenco per carenza di requisiti soggettivi, non risultando condivisibile, alla stregua della documentazione versata in atti e anche delle risultanze dei modelli unificati LAV per i suddetti lavoratori, la tesi di parte ricorrente secondo cui il predetto personale svolgesse mere funzioni di supporto (di “addetto antincendio”), né potendo rilevare, ai fini di causa, la circostanza che l’eventuale svolgimento di attività di controllo da parte dei suddetti dipendenti sarebbe, nel caso, avvenuto per autonoma ed unilaterale iniziativa degli stessi, né la dedotta mancata conoscenza da parte del titolare dell’Istituto investigativo ricorrente dei provvedimenti di diniego all'istanza di iscrizione nell'elenco prefettizio del Sig. -OMISSIS-.
Pertanto, posto che, secondo giurisprudenza consolidata, l’autorizzazione di polizia va utilizzata conformemente alle prescrizioni in esse contenute, nonché alle prescrizioni previste dalle leggi e dalle altre varie fonti sub primarie, la loro violazione costituisce - indubbiamente - un uso anomalo e quindi un abuso del titolo di p.s., da sanzionare alla stregua dell’art. 10 del T.U.L.P.S. n. 773/1931 (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, Sezione I, 17/03/2017, n. 661).
Inoltre, nel particolare caso di specie, l’impugnato provvedimento prefettizio di sospensione della licenza di p.s. (sorretto da adeguata istruttoria ed esaustiva motivazione, anche per relationem , attraverso il richiamo alle note della Questura di Bari e di Brindisi) è esente dai vizi di legittimità prospettati da parte ricorrente, tenuto conto, da un lato, dell’ampia discrezionalità amministrativa spettante in “ subiecta materia ” all’Autorità di Pubblica Sicurezza e, dall’altro lato, dei reiterati (accertati) episodi di uso scorretto del titolo richiamati nel provvedimento impugnato; circostanze per cui il Prefetto di Lecce, avvalendosi del potere discrezionale, ha ritenuto che il signor -OMISSIS- “ ha dato più volte prova di non offrire il necessario affidamento in ordine e al corretto uso della licenza di polizia di cui è titolare (licenza prot.-OMISSIS- del 07/08/2013), avendo reiterato comportamenti non corretti, contravvenendo alle normative ed alle tassative prescrizioni indicate a pag. 5, punto 7 della licenza medesima ”.
1.2. - Né si ravvisa la denunciata violazione dell’art. 10 bis della Legge 7.8.1990, n. 241 ss.mm., in quanto, anzitutto, nel provvedimento prefettizio impugnato, si dà espressamente atto delle “ osservazioni pervenute il 21/09/2021, con il quale il Sig. -OMISSIS-, in relazione alle anzidette contestazioni a suo carico, ha dichiarato che:
· il mancato riscontro alla nota prefettizia del 13/07/2021 era stato "dovuto alla mancata apertura dell'allegato e conseguente mancata presa visione della richiesta";
· per quanto attiene la segnalazione della Questura di Bari, 'il Sig. -OMISSIS- era stato impiegato come "Addetto Antincendio" e che tale mansione, rientrando nelle c.d. "Mansioni di supporto", non richiederebbe l'utilizzo di personale munito di decreto prefettizio;
· in ordine agli accertamenti operati dalla Questura di Brindisi, l'utilizzo dei Sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS-, entrambi segnalati come "Addetti Antincendio' in occasione del servizio presso il locale denominato "-OMISSIS- in -OMISSIS-", sarebbe dovuto "ad un mero errore di compilazione del modello unificato - LAV";
· riguardo ai provvedimenti di diniego all'istanza di iscrizione nell'elenco prefettizio del Sig. -OMISSIS-, non avrebbe potuto esserne a conoscenza, "non avendo il sottoscritto eccesso alla Banca Dati Nazionale" ”.
Inoltre, l’obbligo, ex artt.10 e 10 bis della L. n. 241/1990, di esame delle memorie e dei documenti difensivi presentati dagli interessati nel corso dell’iter procedimentale non impone all’Amministrazione una formale e analitica confutazione di ogni argomento ivi utilizzato.
Le censure formali/procedimentali formulate avverso il provvedimento di sospensione impugnato si appalesano infondate anche sotto l’allegato profilo del provvedimento “a sorpresa”, in quanto, da un lato, risulta per tabulas che la circostanza del controllo amministrativo operato il 22/08/2021 presso il locale “-OMISSIS-” fosse, nella sostanza, già stata contestata con la comunicazione di avvio del procedimento del 13/09/2021 e che su di essa parte ricorrente avesse preso espressamente posizione nelle osservazioni del 21/09/2021 prodotte in sede procedimentale; dall’altro lato, l’ulteriore circostanza del controllo effettuato in data 19.08.2021 dalla Questura di Lecce presso l’Istituto “-OMISSIS-” è menzionata solo ad abundantiam nel provvedimento di sospensione impugnato, il cui apparato istruttorio/motivazionale si regge autonomamente sulle contestazioni ivi precedentemente riportate e già prospettate con la comunicazione di avvio del procedimento del 13/09/2021.
2. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente illustrato, il ricorso deve essere respinto (ivi inclusa la domanda di condanna al risarcimento del danno in forma specifica, stante l’acclarata insussistenza dell’illegittimità dell’azione amministrativa).
3. - Sussistono i presupposti di legge (anche per la novità di talune delle questioni trattate) per giustificare l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente e di tutte le persone fisiche citate nella presente sentenza.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.