Articolo 325 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 324Articolo 326
Versione
6 maggio 1952
Art. 325.
(Rilascio e trasmissione dell'atto di nazionalita')


La direzione marittima compila l'atto di nazionalita' a norma dell'articolo 150 del codice e lo trasmette al l'ufficio di iscrizione della nave.
L'ufficio d'iscrizione riporta sulla matricola l'indicazione della data e del numero dell'atto di nazionalita'; annota sull'atto stesso il numero di matricola nonche' le eventuali trascrizioni effettuate nel frattempo sulla matricola e quindi, unitamente al certificato di stazza, consegna l'atto al proprietario o all'armatore o al comandante della nave.
Se l'atto di nazionalita' riguarda navi provenienti da bandiera estera, l'autorita' marittima mercantile che lo rilascia ne informa l'autorita' doganale del luogo di iscrizione.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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