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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 11/06/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 854 / 2024
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c.
Oggi 11/06/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Gesumunno, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente AVV. Elefante
Il procuratore di parte ricorrente si riporta al ricorso ed alle conclusioni ivi svolte
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del 11/06/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 854 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il
22/04/2024
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ELEFANTE LUIGI
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 22.4.2024 ha chiesto l'accoglimento Parte_1
delle seguenti conclusioni:
Accogliere integralmente il ricorso, e per effetto accertare e dichiarare, il diritto del ricorrente quale Vittima del Dovere al riconoscimento dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché' il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, come previsto dall'art.3 della legge 206/2004.
1 Dichiarare tenuto il resistente al riconoscimento del beneficio CP_1
con l'emissione del corrispondente provvedimento.
Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari tutti di lite con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario
Ha in sintesi dedotto: di essere stato riconosciuto Vittima del Dovere con decreto del per le infermità subite in un servizio di Controparte_1
contrasto alla criminalità in data 17.4.2007; di avere presentato domanda il 6/12 marzo 2024 al per ottenere il riconoscimento Controparte_1
dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione nonché il trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 3 legge 206/2024;
che tale domanda era stata dichiarata inammissibile dal in CP_1
quanto la norma era ritenuta applicabile soltanto alle vittime del terrorismo
Si è costituito il il quale ha chiesto il rigetto della Controparte_1
domanda sostenendo che non è applicabile alle vittime del dovere la disposizione di cui all'art. 3, comma 1, L. 206/2004 in materia di benefici previdenziali.
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione rinviava la causa per la discussione. All'odierna udienza, celebratasi in modalità da remoto ex art. 127bis c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la presente sentenza, depositata telematicamente.
***
1 Le domande di parte ricorrente sono infondate e devono essere integralmente rigettate.
2 2 Lo scrivente condivide quanto osservato da questo Tribunale nella sentenza n. 40/2025 del 30.1.2025 (est. dott. Gasparini) di cui si riporta il seguente passaggio motivazionale:
8.1 Questo giudice (in consapevole contrasto con precedenti di questo stesso Tribunale,
cfr. sent. 100/2024, RG 923/2023) ritiene condivisibile l'orientamento già espresso da alcune pronunce di merito di secondo grado (Corte d'Appello di Torino, sent. 578/2022; Corte
d'Appello di Napoli, sent. 2771/2024) secondo cui: “Ebbene, tale legge [art. 3 L. 206/2004] - dopo aver all'art. 1 primo comma espressamente stabilito che le disposizioni in essa contenute si applicano “a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti. Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva,
rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico” – all'art. 3 prevede che “A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori,
siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata,
l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché
il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa di 5.807.000 euro per l'anno 2004 e di
3 2.790.000 euro a decorrere dall'anno 2005”. Tale norma, secondo la prospettazione di parte appellante, sarebbe direttamente applicabile anche alle vittime del dovere, in considerazione della previsione di una progressiva estensione dei benefici già previsti per le vittime del terrorismo alle vittime del dovere, operata dall'art. 1, comma 562, legge 266/2005. In realtà, se è pur vero che tale disposizione espressamente contempli la volontà del legislatore di attuare una progressiva estensione dei medesimi benefici tra le due categorie (id est vittime del terrorismo e vittime del dovere), è
altrettanto vero però che la stessa disposizione, al comma 565,
rimette ad un successivo regolamento la disciplina dei termini e delle modalità per la corresponsione delle provvidenze - entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562 – ai soggetti di cui ai commi 563 (dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito invalidità permanente in occasione di taluni eventi di servizio tipizzati ( quali :a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi,
necessariamente, caratteristiche di ostilità) e 564 (i militari che abbiano contratto le infermità invalidanti o siano deceduti in occasione o a seguito di missioni di qualsiasi natura che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative), nonché ai loro familiari superstiti. In attuazione del menzionato art. 1, comma 565, L.
266/2005, il regolamento è stato emanato con D.P.R. n. 243/2006
4 che all'art. 1, comma 1, lettera a), definisce per provvidenze e benefici “le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13
agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998,
n. 407 e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206”.
L'art. 4 ha poi specificato, secondo un ordine di corresponsione, le provvidenze estese alle vittime del dovere e ai familiari superstiti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) richiamando, quanto a quelli previsti dalla legge 206/2004, unicamente i seguenti benefici: “1)
possibilità d rivalutazione delle percentuali di invalidità, già
riconosciute ed indennizzate di cui all'articolo 6, comma 1; 2) il riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello
Stato, di cui all'articolo 6, comma 2; 3) il beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti e agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione dell'erogazione delle indennità da ogni tipo di imposta, di cui all'articolo 8”. La chiara e circostanziata formulazione della disposizione appena richiamata non lascia adito alcuno circa l'individuazione dei benefici estensibili anche alle vittime del dovere, non ravvisandosi tra questi quelli reclamati dall'odierno appellante, ovvero il beneficio dell'incremento della retribuzione pensionabile e quello dell'aumento di 10 anni di contribuzione figurativa. La mancanza di una espressa previsione legislativa dei benefici richiesti in questa sede dall'appellante impedisce l'accoglimento della domanda, dovendosi, alla luce delle norme di legge e del sopra richiamato regolamento, non ritenersi condivisibili le censure mosse avverso la sentenza impugnata, in particolare la tesi prospettata dall'appellante di una totale equiparazione della
5 tutela giuridica prevista per le vittime del dovere e a quella prevista per le vittime del terrorismo.Ed infatti, l'art. 1, comma 562, L.
266/2005 enuncia soltanto il fine del legislatore di pervenire ad una progressiva estensione dei benefici già previsti per le vittime del terrorismo alle vittime del dovere. Non si tratta, pertanto, di una estensione completa ed automatica, ma della previsione di una estensione che si attua nel tempo, in base a provvedimenti normativi e, comunque, entro il limite di spesa di cui al predetto comma 562. Quanto detto è stato confermato anche dalla Suprema
Corte che, con sentenza n. 22753/2018, nel chiarire la portata contenutistica del principio espresso dalla Corte con sentenza n.7761/2017 (“l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati è
uguale a quello dell'analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”), ha affermato che “ pur avendo detta pronuncia sottolineato l'esistenza nella legislazione in materia di un intento perequativo tra le categorie delle vittime del dovere e quelle del terrorismo e della criminalità organizzata , quale del resto enunciato dalla stessa L. n. 266/2005 come obiettivo postosi dal legislatore, la pronuncia di questa Corte non può che essere letta nel senso che ove siano riconosciuti gli stessi benefici la loro misura deve essere la medesima, senza peraltro potersi,
invece, pervenire ad affermare l'attuale totale equiparazione tra le due categorie per altri aspetti in assenza di qualsiasi esplicita manifestazione del legislatore in tal senso” (così Corte d'Appello di
Napoli, cit.).
6 3 L'orientamento espresso dal Tribunale di Verona nella pronuncia sopra richiamata ha trovato conferma più recentemente anche nelle condivisibili pronunce della Corte di Appello di BR (n. 106/2025 del 15.4.2025), Corte d'Appello di Firenze (n. 347/2025 del
26.5.2025) e Corte d'Appello di TE (n. 52/2024 del 15.2.2025)
4 Le domande di parte ricorrente pertanto devono essere integralmente rigettate
5 Le spese di lite, tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali in materia, nonché la complessità del quadro normativo di riferimento,
devono essere compensate integralmente
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Rigetta il ricorso;
2) Spese di lite compensate
Verona, 11.6.2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
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