CA
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 15/05/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 583/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 583/2023 R.G. promossa da in persona del suo Amministratore e legale rappresentante pro tempore, Parte_1
con sede in Avezzano (AQ) via Paganini n.69, C.F. , rappresentata e P.IVA_1
difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Herbert Simone e Chiara Tozzoli
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Avezzano, via Sabotino n.36, in forza di procura acclusa alla comparsa di costituzione del 16.10.2024;
-Appellante=
nei confronti di in persona del suo Sindaco pro tempore, con sede in Controparte_1
Viale della Resistenza n.8, rappresentato e difeso, unitamente e CP_1
disgiuntamente, dagli Avv.ti Umberto Segarelli e Livio Michele Listanti, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica dei suoi difensori, giusta procura rilasciata in forza di Delibera di G.C. n.1 del 4.1.2024; pagina 1 di 14 -Appellato=
OGGETTO: appalto di opere pubbliche
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come alle note scritte del 17.10.2024;
Per parte appellata come alla comparsa di costituzione e risposta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato la società ha Parte_1
impugnato la sentenza del Tribunale di Terni n.577/2023, resa a definizione dei giudizi riuniti n.359/2018 R.G. e n.404/2018 R.G., che nel primo giudizio (N.359/2018 R.G.)
ha: 1) accolto l'opposizione proposta dal e revocato il decreto Controparte_1
ingiuntivo emesso dal Tribunale di Terni il 4.12.2017; 2) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, ha condannato la a rimborsare al Parte_1 CP_1
la somma di €.13.893,77 oltre interessi;
3) condannato a CP_1 Parte_1
rifondere le spese di lite in favore del nella misura di €.14.103,00 a titolo di CP_1
compenso professionale, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
mentre nel secondo giudizio (N.404/2018 R.G.) ha: 1) rigettato le domande svolte da parte attrice
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dal Comune di Parte_1
ha dichiarato risolto il contratto di appalto stipulato inter partes in data CP_1
11.6.2015; 3) condannato a rifondere le spese di lite in favore del Parte_1 CP_1
nella misura di €.7.616,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Entrambi i contenziosi traggono origine dalla stipula in data 11.6.2015 di un contratto di appalto per la realizzazione di una scuola dell'infanzia nel Comune di CP_1
l'appalto prevedeva il pagamento del corrispettivo sulla base degli stati di avanzamento pagina 2 di 14 dei lavori che maturavano ogni 100.000,00 euro di lavori effettuati, fatta eccezione per il quarto da corrispondere all'appaltatore ( attraverso la cessione della CP_2 Parte_1
proprietà di un immobile specificato nel contratto. Dopo il regolare pagamento dei primi
3 S.A.L., durante l'esecuzione delle opere legate al quarto S.A.L. il Comune di con Determinazione n.325 del 19.7.2016, disponeva la risoluzione del CP_1
contratto di appalto, ai sensi dell'art. 136, comma 6, del D. L.gs. 163/2006, per grave inadempimento della ditta appaltatrice, quindi veniva effettuata in contraddittorio una ricognizione delle opere eseguite fino alla risoluzione ed un conteggio delle somme ancora dovute dalla stazione appaltante. Successivamente, con ricorso per ingiunzione la azionava il credito relativo all'esecuzione delle opere ricadenti nel quarto Parte_1
S.A.L., poi con autonomo atto di citazione adiva il Tribunale di Terni per Parte_1
sentir dichiarare l'invalidità, l'inefficacia o comunque l'infondatezza per assenza dei presupposti della risoluzione contrattuale, con conseguente condanna del
[...]
al risarcimento dei danni. CP_1
Radicatosi il contraddittorio, le due cause venivano riunite e poi assegnate in decisione -
previo rigetto delle istanze istruttorie delle parti- all'udienza del 22.2.2023.
Il primo giudice, respinta in via preliminare l'eccezione di arbitrato, dichiarava insussistente il credito azionato in via monitoria da viceversa riteneva Parte_1
fondata la domanda riconvenzionale proposta dal ed avente ad oggetto la CP_1
domanda di pagamento degli oneri relativi al consumo di energia elettrica del cantiere;
quanto alla risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante il primo giudice ne riteneva la fondatezza, mentre le spese di lite conseguivano alle statuizioni che avevano visto totalmente soccombente l'appaltatrice.
Avverso la sentenza del Tribunale di Terni ha interposto appello per i Parte_1
seguenti motivi:
pagina 3 di 14 I. “Impugnazione capo V della sentenza “sul credito azionato in via monitoria” (pagg.
8-11). in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell'art. 645 cpc. Violazione e CP_3
falsa applicazione degli artt. 138, 139 del D.Lgs. n.163/2006. Violazione dell'art. 115
cpc. Errata valutazione dei fatti. Illogicità e contraddittorietà manifeste. Difetto di
motivazione”.
La decisione del Tribunale di Terni si fonda su una errata interpretazione del documento denominato “Calcolo importo lordo rilevato da stato di consistenza verbale del
11.10.2016”, poiché il documento costituisce una “certificazione di pagamento” al di là
della definizione letterale usata dal Comune;
pertanto il presupposto da cui muove la sentenza -cioè l'insussistenza del presupposto documentale per ottenere l'ingiunzione di pagamento- risulta “errato e travisante”, tanto più considerando la mancata ammissione delle prove orali richieste che avevano la funzione di costituire “ulteriore supporto” alla documentazione prodotta. Del resto la liquidazione dell'importo relativo ai lavori effettuati non era “condizionata dal collaudo o certificazioni correlate”, ma legata ai lavori eseguiti, contabilizzati e, pacificamente, non pagati.
II. “Impugnazione capo V della sentenza “sul credito azionato in via monitoria” sotto
ulteriore profilo (pagg. 12-13). in iudicando. Violazione e falsa applicazione CP_3
dell'art. 112 e 115 cpc. Illogicità e contraddittorietà della motivazione”;
Il primo giudice ha rigettato la richiesta di pagamento poiché l'appaltatore non aveva adempiuto la propria obbligazione (di aver eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte), dal momento che il contratto era stato risolto, ma la risoluzione del contratto rappresentava il presupposto della domanda stessa. Inoltre l'argomento era viziato da ultrapetizione, poiché il non aveva mai eccepito che Controparte_1
i lavori non fossero stati eseguiti a regola d'arte. Altresì da censurare era il fatto che il pagina 4 di 14 Tribunale di Terni ha omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata di indebito arricchimento formulata da Parte_1
III. “Impugnazione capo VII della sentenza (pagg. 14-15) “sulla risoluzione del
contratto”. in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell'art.136 del D.Lgs. CP_3
n.163/2006. Violazione dei principi di correttezza e buona fede. Travisamento. Illogicità
e contraddittorietà della motivazione”.
Il non ha rispettato la procedura inderogabile che precede la Controparte_1
risoluzione del contratto a norma dell'art. 136 del D.Lgs. n.163/2006, non essendoci stato nessun “ammonimento” del R.U.P. e, successivamente, la formale contestazione degli addebiti, da cui l'erroneità della sentenza.
IV. “Impugnazione capo VII della sentenza (pagg. 16-18) “sulla risoluzione del
contratto”. in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell'art.136 del D.Lgs. CP_3
n.163/2006 sotto ulteriore profilo. Violazione dell'art. 654 cpp. Travisamento. Illogicità.
Difetto di motivazione”.
A fronte dell'asserita violazione delle norme sul subappalto, per le quali è stata formalizzata denuncia penale per il reato di cui all'art.21 della legge n.646/1982, si è
celebrato un processo penale innanzi al Tribunale di Avezzano che si è concluso,
all'esito del dibattimento e di una articolata istruttoria, con la sentenza n.502/2020 che ha assolto l'Amministratore della . Detta sentenza di Controparte_4
assoluzione ha efficacia di giudicato anche nel giudizio civile, sicché deve ritenersi insussistente la violazione della norma del subappalto che è stata la causa della risoluzione del contratto.
V. “Impugnazione del capo VI della sentenza (pagg. 13-14 “Domanda
Riconvenzionale”). in iudicando. Illogicità e travisamento”. CP_3
pagina 5 di 14 La sentenza gravata risulta censurabile anche nella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale del relativamente al pagamento delle spese per l'energia CP_1
elettrica, visto che la domanda è stata tempestivamente contestata, al contrario di quanto affermato dal primo giudice, e che comunque tali somme vanno portate in compensazione.
In conformità dei motivi di impugnazione proposti la società appellante ha chiesto che,
previa riforma della sentenza impugnata, fossero accolte le conclusioni formulate in primo grado, con rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo o, in via subordinata, con accertamento dell'indebito arricchimento e la condanna del al Controparte_1
pagamento di €.129.034,98, oltre al rigetto della domanda riconvenzionale proposta dal e l'accertamento dell'invalidità o inefficacia della risoluzione del contratto, con CP_1
conseguente divieto per il Comune di incamerare la polizza fideiussoria e la condanna dell'ente territoriale al risarcimento dei danni.
Costituitosi in giudizio il ha resistito all'appello sostenendo, in Controparte_1
via preliminare, l'inammissibilità della produzione in grado di appello della sentenza del
Tribunale Penale di Avezzano del 28.1.2021 e, precisato che la scuola d'infanzia oggetto del contratto di appalto non sia affatto aperta e funzionante (al contrario di quanto sostenuto dall'appellante), ha concluso per il rigetto integrale dell'impugnazione, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza collegiale del 7.2.2024, adottata nel contraddittorio delle parti, la Corte
ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
Con ordinanza riservata assunta all'udienza del 7.2.24 il Consigliere istruttore designato,
ritenuto di non dover procedere a norma dell'art. 350 bis cpc, ha assegnato alle parti i pagina 6 di 14 termini perentori per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le note di replica.
All'udienza del 18.12.2024 la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
*****
Il primo motivo di appello è relativo all'interpretazione del documento denominato
“Calcolo importo lordo rilevato da stato di consistenza verbale del 11.10.2016”, che secondo la ditta appaltatrice costituisce un “certificato di pagamento” (con tale dicitura è
stato allegato al ricorso per ingiunzione), onde il presupposto da cui muove la sentenza gravata -cioè l'insussistenza del presupposto documentale per ottenere l'ingiunzione di pagamento- risulterebbe “errato e travisante”.
La tesi dell'appellante non coglie nel segno.
Il diritto al pagamento delle somme riportate nel citato documento era infatti subordinato alla verifica dello stato di consistenza dei lavori eseguiti “e con la visita di accertamento
dei lavori”, inoltre la determinazione del credito esigibile prevedeva un successivo atto di verifica “di regolare esecuzione dei lavori, di regolarità contributiva e del rispetto di
quanto disposto dall'art.118 del D.Lgs. 163/2006” (cfr. il punto 2 della determina di risoluzione del contratto), verifica che non è mai stata eseguita.
In effetti il positivo completamento di quanto previsto al punto n.2) della delibera del
19.7.2016, presupposto del documento che ha descritto lo stato di consistenza dei lavori,
costituiva il necessario passaggio per l'esigibilità del credito vantato dall'impresa, anche perché era (è) impensabile che la ditta appaltatrice potesse ricevere il saldo senza una previa verifica della regolare esecuzione dei lavori, della regolarità contributiva e di quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
Quanto alla censura che inerisce alla mancata ammissione delle prove orali osserva questa Corte che avrebbe dovuto fornire al Comune la certificazione relativa Parte_1
pagina 7 di 14 ai materiali impiegati ed alle relative prove di resistenza, che non potevano essere sostituite con prove testimoniali, onde la richiesta istruttoria si appalesava del tutto irrilevante.
Ne consegue che il primo motivo di appello non può trovare accoglimento, dato che il documento denominato “Calcolo importo lordo rilevato da stato di consistenza verbale
del 11.10.2016” non costituisce affatto un “certificato di pagamento”.
*****
Col secondo motivo d'impugnazione rileva che il primo giudice ha rigettato Parte_1
la richiesta di pagamento poiché l'appaltatore non aveva adempiuto la propria obbligazione (di aver eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte), dal momento che il contratto era stato risolto, ma la risoluzione del contratto rappresentava il presupposto della domanda stessa;
quindi per l'appellante la sentenza gravata si fondava su un “assunto illogico”, “in quanto il credito oggetto di causa
riguarda proprio il pagamento dei lavori (dovuto all'appaltatore) eseguiti e
contabilizzati fino al momento della risoluzione. Pertanto, non può essere argomento di
rigetto della richiesta di pagamento la risoluzione del contratto, essendo tale
circostanza il presupposto della domanda stessa” (cfr. Pag.26 dell'atto di appello);
inoltre l'argomento era viziato da ultrapetizione, poiché il non Controparte_1
aveva mai eccepito che i lavori non fossero stati eseguiti a regola d'arte.
Invero osserva questa Corte che la critica trova la sua ragion d'essere in una lettura capziosa della sentenza, perché il primo giudice non ha respinto la domanda per l'intervenuta risoluzione del contratto, ma perché non si era completato l'iter descritto nella Determina n.325 del 19.7.2016 (cfr. pag.11 della sentenza appellata).
Infatti il Tribunale di Terni ha rilevato che “il Comune di non ha mai CP_1
emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, perché la società, pur essendovi
pagina 8 di 14 obbligata...non ha consegnato la documentazione ivi prevista riguardante la
certificazione relativa ai materiali impiegati ed alle relative prove di resistenza, omessa
consegna non contestata e dunque pacifica” (ibidem).
Quanto alla circostanza che la risoluzione del contratto di appalto costituisse il presupposto della domanda svolta da osserva questa Corte che deve Parte_1
ritenersi punto di partenza ben tenuto presente dal primo giudice, dal momento che ove non si fosse verificata la risoluzione la ditta appaltatrice avrebbe avuto diritto per il quarto S.A.L. alla cessione della proprietà di un immobile specificato (sito in via San
Nicolò nel centro storico di distinto al Foglio 70, particella 59, subalterni CP_1
1 e 2) e non ad un saldo espresso in moneta, così avendo previsto il contratto.
D'altronde, a tutto voler concedere, non si comprende come il di CP_1 CP_1
avrebbe potuto formulare delle contestazioni in ordine all'esecuzione a regola d'arte dei lavori, dato che la documentazione necessaria non è stata mai fornita dalla Parte_1
Sempre nell'ambito del secondo motivo di impugnazione si duole l'appellante che il
Tribunale di Terni abbia omesso ogni pronuncia sulla domanda di indebito arricchimento ritualmente formulata in via di subordine (cfr. pag.39 dell'atto di appello).
In proposito osserva questa Corte che l'azione di indebito arricchimento ha carattere sussidiario (art. 2042 cod. civile) e non può essere proposta quando il soggetto può
esercitare un'azione tipica, come nel caso in esame.
Nella fattispecie le parti hanno stipulato un contratto d'appalto, poi risolto, e la disciplina dei rapporti tra loro intercorrenti non può essere che data dal regolamento negoziale e dalle azioni tipiche nascenti dal rapporto contrattuale, non potendosi cumulare l'azione generale di arricchimento con i rimedi tipici riconosciuti dall'ordinamento.
pagina 9 di 14 Vero è che dal più volte citato documento denominato “Calcolo importo lordo rilevato
da stato di consistenza verbale del 11.10.2016” si ricava che in capo alla ditta appaltatrice residui un credito per i lavori eseguiti, ma tale credito va accertato secondo le modalità indicate e non a prescindere da esse, anche perché la Delibera del 19.7.16
prevede al punto n.4 un onere a carico dell'impresa inadempiente – in relazione alla eventuale maggiore spesa sostenuta per affidare il completamento dei lavori ad altra impresa – ancora tutto da determinare.
Da quanto esposto deriva che anche il secondo motivo di appello va respinto.
*****
Il terzo motivo di impugnazione è incentrato sull'asserita irregolarità formale del procedimento, poi sfociato nella determinazione di risoluzione del contratto.
Sostiene l'appellante che il non abbia rispettato la procedura Controparte_1
inderogabile che precede la risoluzione del contratto a norma dell'art. 136 del D.Lgs.
n.163/2006, non essendoci stato nessun “ammonimento” del R.U.P. e, successivamente,
una formale contestazione degli addebiti, da cui l'erroneità della sentenza gravata.
In proposito non è superfluo rilevare che l'atto di appello non “dialoga” con la sentenza gravata, poiché con il terzo motivo di appello reitera eccezioni di natura Parte_1
procedimentale già disattese dal primo giudice con motivazione piuttosto dettagliata.
Certo è che la nota del R.U.P. è intervenuta il 30.6.2016 (doc.14 del fascicolo di I° grado nel giudizio n.404/2018 R.G.) e che gli addebiti sono stati contestati, visto che con nota del del 13.6.2016 erano state oggetto di contestazione scritta Controparte_1
le violazioni di cui ai verbali del 6.6.2016 e del 9.6.2016 del Coordinatore per la sicurezza, verbali da cui emergono violazioni della normativa in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro;
per contro non si è avvalsa della facoltà di fornire Parte_1
pagina 10 di 14 controdeduzioni, quindi la lettera dell'art. 136 del D. Lgs. 163/2006 risulta formalmente rispettata.
Da ciò consegue il rigetto del terzo motivo di appello.
*****
Il quarto motivo di impugnazione prende spunto dall'assoluzione dell'Amministratore
della , disposta dal Tribunale Penale di Avezzano con la Controparte_4
sentenza n.502/2020, per le supposte violazioni delle norme sul subappalto, per le quali era stata formalizzata denuncia penale per il reato di cui all'art.21 della legge n.646/1982; ad avviso dell'appellante la detta sentenza di assoluzione ha efficacia di giudicato anche nel giudizio civile, sicché deve ritenersi insussistente la violazione della norma del subappalto che è stata la causa della risoluzione del contratto.
Invero i verbali redatti dal Coordinatore della sicurezza danno atto di tutta una serie di infrazioni relative alle violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (doc.4 del fascicolo di primo grado del mai contestate da cui vanno aggiunte CP_1 Parte_1
le violazioni in materia di subappalto riscontrate dagli ispettori della D.T.L. di Terni
durante le ispezioni dell'8.6.2016 e del 22.6.2016, quando era stata accertata la presenza di dipendenti della intenti al lavoro nel cantiere (doc.12). Parte_2
Orbene, che il subappalto non fosse stato autorizzato -a fronte della relativa istanza presentata da il 30.5.2016- risulta per tabulas (cfr. la nota del Comune in Parte_1
data 13.6.2016; doc.6) e, tra l'altro, è il caso di rilevare che la tesi sostenuta in primo grado dall'appellante era che la “modestissima entità” dei lavori affidati non rendesse necessaria l'autorizzazione al subappalto, ciò che entra in contraddizione con la richiesta presentata al dalla stessa appellante (e al proposito è d'uopo rilevare che CP_1
l'art.10 del contratto di appalto prevedeva la possibilità di subappaltare i lavori solo pagina 11 di 14 “previa autorizzazione dell'ente appaltante”, oltre che alle condizioni di legge dell'art. 118 D.Lgs. n.163/2006).
Quanto alla citata sentenza del Tribunale Penale di Avezzano, ritiene questa Corte che non abbia efficacia di giudicato nel presente processo civile, a norma degli artt. 652-654
Cpp, tenuto conto che il non si è costituito parte civile nel processo penale e CP_1
non agisce nel presente giudizio per ottenere le restituzioni o il risarcimento del danno nei confronti dell'imputato nel processo penale;
ulteriore conferma dell'autonomia dei rispettivi accertamenti è il fatto che la sentenza penale in discorso non sia pervenuta ad una conclusione certa in ordine alla necessità di un subappalto invece che di un subaffidamento, tanto è vero che la formula utilizzata (“...non è dimostrato, al di là di
ogni ragionevole dubbio…”) è quella dubitativa di cui all'art.530 c.2 cpp, fermo restando che il titolo della responsabilità penale era del tutto diverso da quello della responsabilità civile.
A tutto voler concedere è comunque doveroso sottolineare che la risoluzione del contratto è stata adottata “per accertata e reiterata violazione degli obblighi contrattuali
e di legge, con specifico riguardo alle norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro, agli
atti d'ufficio” (cfr. le premesse della Determina del 19.7.2016), violazioni rispetto alle quali la sentenza penale prodotta non ha efficacia di giudicato.
In definitiva l'appellante non ha fornito prove in senso contrario a quelle -altamente significative- valutate dal giudice di prime cure.
Ne deriva che anche il quarto motivo di appello va respinto.
*****
Rimane da esaminare l'ultimo motivo di impugnazione, relativo all'accoglimento della domanda riconvenzionale del diretta ad ottenere il pagamento delle spese per CP_1
l'energia elettrica.
pagina 12 di 14 Sostiene l'appellante che l'accoglimento di tale domanda non tenga conto: 1) del fatto che la domanda è stata tempestivamente contestata;
2) che le somme di cui è risultato creditore il andrebbero comunque portate in compensazione. CP_1
In proposito osserva questa Corte che l'art.9 del contratto di appalto stipulato tra le parti prevedeva espressamente che gli oneri economici relativi ai consumi di elettricità relativi al cantiere gravassero sulla ditta appaltatrice, quindi non è contestabile il diritto del a ripetere i relativi importi. CP_1
In ordine al quantum debeatur occorre rilevare che, a fronte delle fatture prodotte,
ha opposto contestazioni prive di specificità, che non prendono posizione Parte_1
sul motivo per cui gli importi fatturati non fossero dovuti (erroneità del calcolo dei consumi, dei riferimenti temporali, ecc.), quindi la pretesa dell'ente territoriale deve ritenersi dimostrata, giusta la disposizione di cui all'art.115 c.I° cpc.
Infine, per quello che riguarda l'eccepita compensazione, essa non opera, dato che, per quanto sopra esposto, nessuna somma è stata riconosciuta a favore dell'appellante.
Il quinto motivo di appello, al pari degli altri, va per ciò respinto.
*****
Da tutto quanto sopra argomentato deriva che l'appello proposto da non Parte_1
possa trovare accoglimento.
In ordine alle spese di lite della presente fase di giudizio osserva questa Corte che i motivi di impugnazione sono stati tutti rigettati, ma è anche vero che ha Parte_1
svolto ulteriori lavori rispetto a quelli liquidati nei primi tre S.A.L., quindi sussistono ragioni di equità sostanziale per compensarle nella misura del 50%; la restante metà
delle spese di giudizio seguono la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nei confronti del Parte_1
in persona del suo Sindaco pro tempore, contrariis reiectis, Controparte_1
così provvede:
- Rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata (n.577/23
emessa dal Tribunale di Terni);
- condanna l'appellante al rimborso del 50% delle spese di lite del presente grado di giudizio, sostenute dalla parte appellata, che nel totale (100%) liquida in €.9.991,00
per compensi, oltre rimborso per spese generali e accessori di legge;
- dichiara compensate tra le parti il 50% delle spese di lite;
- condanna altresì l'appellante al pagamento del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/2002, sussistendone i presupposti.
Così deciso in Perugia, lì 14 maggio 2025
Il Presidente relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 583/2023 R.G. promossa da in persona del suo Amministratore e legale rappresentante pro tempore, Parte_1
con sede in Avezzano (AQ) via Paganini n.69, C.F. , rappresentata e P.IVA_1
difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Herbert Simone e Chiara Tozzoli
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Avezzano, via Sabotino n.36, in forza di procura acclusa alla comparsa di costituzione del 16.10.2024;
-Appellante=
nei confronti di in persona del suo Sindaco pro tempore, con sede in Controparte_1
Viale della Resistenza n.8, rappresentato e difeso, unitamente e CP_1
disgiuntamente, dagli Avv.ti Umberto Segarelli e Livio Michele Listanti, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica dei suoi difensori, giusta procura rilasciata in forza di Delibera di G.C. n.1 del 4.1.2024; pagina 1 di 14 -Appellato=
OGGETTO: appalto di opere pubbliche
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come alle note scritte del 17.10.2024;
Per parte appellata come alla comparsa di costituzione e risposta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato la società ha Parte_1
impugnato la sentenza del Tribunale di Terni n.577/2023, resa a definizione dei giudizi riuniti n.359/2018 R.G. e n.404/2018 R.G., che nel primo giudizio (N.359/2018 R.G.)
ha: 1) accolto l'opposizione proposta dal e revocato il decreto Controparte_1
ingiuntivo emesso dal Tribunale di Terni il 4.12.2017; 2) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, ha condannato la a rimborsare al Parte_1 CP_1
la somma di €.13.893,77 oltre interessi;
3) condannato a CP_1 Parte_1
rifondere le spese di lite in favore del nella misura di €.14.103,00 a titolo di CP_1
compenso professionale, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
mentre nel secondo giudizio (N.404/2018 R.G.) ha: 1) rigettato le domande svolte da parte attrice
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dal Comune di Parte_1
ha dichiarato risolto il contratto di appalto stipulato inter partes in data CP_1
11.6.2015; 3) condannato a rifondere le spese di lite in favore del Parte_1 CP_1
nella misura di €.7.616,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Entrambi i contenziosi traggono origine dalla stipula in data 11.6.2015 di un contratto di appalto per la realizzazione di una scuola dell'infanzia nel Comune di CP_1
l'appalto prevedeva il pagamento del corrispettivo sulla base degli stati di avanzamento pagina 2 di 14 dei lavori che maturavano ogni 100.000,00 euro di lavori effettuati, fatta eccezione per il quarto da corrispondere all'appaltatore ( attraverso la cessione della CP_2 Parte_1
proprietà di un immobile specificato nel contratto. Dopo il regolare pagamento dei primi
3 S.A.L., durante l'esecuzione delle opere legate al quarto S.A.L. il Comune di con Determinazione n.325 del 19.7.2016, disponeva la risoluzione del CP_1
contratto di appalto, ai sensi dell'art. 136, comma 6, del D. L.gs. 163/2006, per grave inadempimento della ditta appaltatrice, quindi veniva effettuata in contraddittorio una ricognizione delle opere eseguite fino alla risoluzione ed un conteggio delle somme ancora dovute dalla stazione appaltante. Successivamente, con ricorso per ingiunzione la azionava il credito relativo all'esecuzione delle opere ricadenti nel quarto Parte_1
S.A.L., poi con autonomo atto di citazione adiva il Tribunale di Terni per Parte_1
sentir dichiarare l'invalidità, l'inefficacia o comunque l'infondatezza per assenza dei presupposti della risoluzione contrattuale, con conseguente condanna del
[...]
al risarcimento dei danni. CP_1
Radicatosi il contraddittorio, le due cause venivano riunite e poi assegnate in decisione -
previo rigetto delle istanze istruttorie delle parti- all'udienza del 22.2.2023.
Il primo giudice, respinta in via preliminare l'eccezione di arbitrato, dichiarava insussistente il credito azionato in via monitoria da viceversa riteneva Parte_1
fondata la domanda riconvenzionale proposta dal ed avente ad oggetto la CP_1
domanda di pagamento degli oneri relativi al consumo di energia elettrica del cantiere;
quanto alla risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante il primo giudice ne riteneva la fondatezza, mentre le spese di lite conseguivano alle statuizioni che avevano visto totalmente soccombente l'appaltatrice.
Avverso la sentenza del Tribunale di Terni ha interposto appello per i Parte_1
seguenti motivi:
pagina 3 di 14 I. “Impugnazione capo V della sentenza “sul credito azionato in via monitoria” (pagg.
8-11). in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell'art. 645 cpc. Violazione e CP_3
falsa applicazione degli artt. 138, 139 del D.Lgs. n.163/2006. Violazione dell'art. 115
cpc. Errata valutazione dei fatti. Illogicità e contraddittorietà manifeste. Difetto di
motivazione”.
La decisione del Tribunale di Terni si fonda su una errata interpretazione del documento denominato “Calcolo importo lordo rilevato da stato di consistenza verbale del
11.10.2016”, poiché il documento costituisce una “certificazione di pagamento” al di là
della definizione letterale usata dal Comune;
pertanto il presupposto da cui muove la sentenza -cioè l'insussistenza del presupposto documentale per ottenere l'ingiunzione di pagamento- risulta “errato e travisante”, tanto più considerando la mancata ammissione delle prove orali richieste che avevano la funzione di costituire “ulteriore supporto” alla documentazione prodotta. Del resto la liquidazione dell'importo relativo ai lavori effettuati non era “condizionata dal collaudo o certificazioni correlate”, ma legata ai lavori eseguiti, contabilizzati e, pacificamente, non pagati.
II. “Impugnazione capo V della sentenza “sul credito azionato in via monitoria” sotto
ulteriore profilo (pagg. 12-13). in iudicando. Violazione e falsa applicazione CP_3
dell'art. 112 e 115 cpc. Illogicità e contraddittorietà della motivazione”;
Il primo giudice ha rigettato la richiesta di pagamento poiché l'appaltatore non aveva adempiuto la propria obbligazione (di aver eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte), dal momento che il contratto era stato risolto, ma la risoluzione del contratto rappresentava il presupposto della domanda stessa. Inoltre l'argomento era viziato da ultrapetizione, poiché il non aveva mai eccepito che Controparte_1
i lavori non fossero stati eseguiti a regola d'arte. Altresì da censurare era il fatto che il pagina 4 di 14 Tribunale di Terni ha omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata di indebito arricchimento formulata da Parte_1
III. “Impugnazione capo VII della sentenza (pagg. 14-15) “sulla risoluzione del
contratto”. in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell'art.136 del D.Lgs. CP_3
n.163/2006. Violazione dei principi di correttezza e buona fede. Travisamento. Illogicità
e contraddittorietà della motivazione”.
Il non ha rispettato la procedura inderogabile che precede la Controparte_1
risoluzione del contratto a norma dell'art. 136 del D.Lgs. n.163/2006, non essendoci stato nessun “ammonimento” del R.U.P. e, successivamente, la formale contestazione degli addebiti, da cui l'erroneità della sentenza.
IV. “Impugnazione capo VII della sentenza (pagg. 16-18) “sulla risoluzione del
contratto”. in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell'art.136 del D.Lgs. CP_3
n.163/2006 sotto ulteriore profilo. Violazione dell'art. 654 cpp. Travisamento. Illogicità.
Difetto di motivazione”.
A fronte dell'asserita violazione delle norme sul subappalto, per le quali è stata formalizzata denuncia penale per il reato di cui all'art.21 della legge n.646/1982, si è
celebrato un processo penale innanzi al Tribunale di Avezzano che si è concluso,
all'esito del dibattimento e di una articolata istruttoria, con la sentenza n.502/2020 che ha assolto l'Amministratore della . Detta sentenza di Controparte_4
assoluzione ha efficacia di giudicato anche nel giudizio civile, sicché deve ritenersi insussistente la violazione della norma del subappalto che è stata la causa della risoluzione del contratto.
V. “Impugnazione del capo VI della sentenza (pagg. 13-14 “Domanda
Riconvenzionale”). in iudicando. Illogicità e travisamento”. CP_3
pagina 5 di 14 La sentenza gravata risulta censurabile anche nella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale del relativamente al pagamento delle spese per l'energia CP_1
elettrica, visto che la domanda è stata tempestivamente contestata, al contrario di quanto affermato dal primo giudice, e che comunque tali somme vanno portate in compensazione.
In conformità dei motivi di impugnazione proposti la società appellante ha chiesto che,
previa riforma della sentenza impugnata, fossero accolte le conclusioni formulate in primo grado, con rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo o, in via subordinata, con accertamento dell'indebito arricchimento e la condanna del al Controparte_1
pagamento di €.129.034,98, oltre al rigetto della domanda riconvenzionale proposta dal e l'accertamento dell'invalidità o inefficacia della risoluzione del contratto, con CP_1
conseguente divieto per il Comune di incamerare la polizza fideiussoria e la condanna dell'ente territoriale al risarcimento dei danni.
Costituitosi in giudizio il ha resistito all'appello sostenendo, in Controparte_1
via preliminare, l'inammissibilità della produzione in grado di appello della sentenza del
Tribunale Penale di Avezzano del 28.1.2021 e, precisato che la scuola d'infanzia oggetto del contratto di appalto non sia affatto aperta e funzionante (al contrario di quanto sostenuto dall'appellante), ha concluso per il rigetto integrale dell'impugnazione, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza collegiale del 7.2.2024, adottata nel contraddittorio delle parti, la Corte
ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
Con ordinanza riservata assunta all'udienza del 7.2.24 il Consigliere istruttore designato,
ritenuto di non dover procedere a norma dell'art. 350 bis cpc, ha assegnato alle parti i pagina 6 di 14 termini perentori per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le note di replica.
All'udienza del 18.12.2024 la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
*****
Il primo motivo di appello è relativo all'interpretazione del documento denominato
“Calcolo importo lordo rilevato da stato di consistenza verbale del 11.10.2016”, che secondo la ditta appaltatrice costituisce un “certificato di pagamento” (con tale dicitura è
stato allegato al ricorso per ingiunzione), onde il presupposto da cui muove la sentenza gravata -cioè l'insussistenza del presupposto documentale per ottenere l'ingiunzione di pagamento- risulterebbe “errato e travisante”.
La tesi dell'appellante non coglie nel segno.
Il diritto al pagamento delle somme riportate nel citato documento era infatti subordinato alla verifica dello stato di consistenza dei lavori eseguiti “e con la visita di accertamento
dei lavori”, inoltre la determinazione del credito esigibile prevedeva un successivo atto di verifica “di regolare esecuzione dei lavori, di regolarità contributiva e del rispetto di
quanto disposto dall'art.118 del D.Lgs. 163/2006” (cfr. il punto 2 della determina di risoluzione del contratto), verifica che non è mai stata eseguita.
In effetti il positivo completamento di quanto previsto al punto n.2) della delibera del
19.7.2016, presupposto del documento che ha descritto lo stato di consistenza dei lavori,
costituiva il necessario passaggio per l'esigibilità del credito vantato dall'impresa, anche perché era (è) impensabile che la ditta appaltatrice potesse ricevere il saldo senza una previa verifica della regolare esecuzione dei lavori, della regolarità contributiva e di quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
Quanto alla censura che inerisce alla mancata ammissione delle prove orali osserva questa Corte che avrebbe dovuto fornire al Comune la certificazione relativa Parte_1
pagina 7 di 14 ai materiali impiegati ed alle relative prove di resistenza, che non potevano essere sostituite con prove testimoniali, onde la richiesta istruttoria si appalesava del tutto irrilevante.
Ne consegue che il primo motivo di appello non può trovare accoglimento, dato che il documento denominato “Calcolo importo lordo rilevato da stato di consistenza verbale
del 11.10.2016” non costituisce affatto un “certificato di pagamento”.
*****
Col secondo motivo d'impugnazione rileva che il primo giudice ha rigettato Parte_1
la richiesta di pagamento poiché l'appaltatore non aveva adempiuto la propria obbligazione (di aver eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte), dal momento che il contratto era stato risolto, ma la risoluzione del contratto rappresentava il presupposto della domanda stessa;
quindi per l'appellante la sentenza gravata si fondava su un “assunto illogico”, “in quanto il credito oggetto di causa
riguarda proprio il pagamento dei lavori (dovuto all'appaltatore) eseguiti e
contabilizzati fino al momento della risoluzione. Pertanto, non può essere argomento di
rigetto della richiesta di pagamento la risoluzione del contratto, essendo tale
circostanza il presupposto della domanda stessa” (cfr. Pag.26 dell'atto di appello);
inoltre l'argomento era viziato da ultrapetizione, poiché il non Controparte_1
aveva mai eccepito che i lavori non fossero stati eseguiti a regola d'arte.
Invero osserva questa Corte che la critica trova la sua ragion d'essere in una lettura capziosa della sentenza, perché il primo giudice non ha respinto la domanda per l'intervenuta risoluzione del contratto, ma perché non si era completato l'iter descritto nella Determina n.325 del 19.7.2016 (cfr. pag.11 della sentenza appellata).
Infatti il Tribunale di Terni ha rilevato che “il Comune di non ha mai CP_1
emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, perché la società, pur essendovi
pagina 8 di 14 obbligata...non ha consegnato la documentazione ivi prevista riguardante la
certificazione relativa ai materiali impiegati ed alle relative prove di resistenza, omessa
consegna non contestata e dunque pacifica” (ibidem).
Quanto alla circostanza che la risoluzione del contratto di appalto costituisse il presupposto della domanda svolta da osserva questa Corte che deve Parte_1
ritenersi punto di partenza ben tenuto presente dal primo giudice, dal momento che ove non si fosse verificata la risoluzione la ditta appaltatrice avrebbe avuto diritto per il quarto S.A.L. alla cessione della proprietà di un immobile specificato (sito in via San
Nicolò nel centro storico di distinto al Foglio 70, particella 59, subalterni CP_1
1 e 2) e non ad un saldo espresso in moneta, così avendo previsto il contratto.
D'altronde, a tutto voler concedere, non si comprende come il di CP_1 CP_1
avrebbe potuto formulare delle contestazioni in ordine all'esecuzione a regola d'arte dei lavori, dato che la documentazione necessaria non è stata mai fornita dalla Parte_1
Sempre nell'ambito del secondo motivo di impugnazione si duole l'appellante che il
Tribunale di Terni abbia omesso ogni pronuncia sulla domanda di indebito arricchimento ritualmente formulata in via di subordine (cfr. pag.39 dell'atto di appello).
In proposito osserva questa Corte che l'azione di indebito arricchimento ha carattere sussidiario (art. 2042 cod. civile) e non può essere proposta quando il soggetto può
esercitare un'azione tipica, come nel caso in esame.
Nella fattispecie le parti hanno stipulato un contratto d'appalto, poi risolto, e la disciplina dei rapporti tra loro intercorrenti non può essere che data dal regolamento negoziale e dalle azioni tipiche nascenti dal rapporto contrattuale, non potendosi cumulare l'azione generale di arricchimento con i rimedi tipici riconosciuti dall'ordinamento.
pagina 9 di 14 Vero è che dal più volte citato documento denominato “Calcolo importo lordo rilevato
da stato di consistenza verbale del 11.10.2016” si ricava che in capo alla ditta appaltatrice residui un credito per i lavori eseguiti, ma tale credito va accertato secondo le modalità indicate e non a prescindere da esse, anche perché la Delibera del 19.7.16
prevede al punto n.4 un onere a carico dell'impresa inadempiente – in relazione alla eventuale maggiore spesa sostenuta per affidare il completamento dei lavori ad altra impresa – ancora tutto da determinare.
Da quanto esposto deriva che anche il secondo motivo di appello va respinto.
*****
Il terzo motivo di impugnazione è incentrato sull'asserita irregolarità formale del procedimento, poi sfociato nella determinazione di risoluzione del contratto.
Sostiene l'appellante che il non abbia rispettato la procedura Controparte_1
inderogabile che precede la risoluzione del contratto a norma dell'art. 136 del D.Lgs.
n.163/2006, non essendoci stato nessun “ammonimento” del R.U.P. e, successivamente,
una formale contestazione degli addebiti, da cui l'erroneità della sentenza gravata.
In proposito non è superfluo rilevare che l'atto di appello non “dialoga” con la sentenza gravata, poiché con il terzo motivo di appello reitera eccezioni di natura Parte_1
procedimentale già disattese dal primo giudice con motivazione piuttosto dettagliata.
Certo è che la nota del R.U.P. è intervenuta il 30.6.2016 (doc.14 del fascicolo di I° grado nel giudizio n.404/2018 R.G.) e che gli addebiti sono stati contestati, visto che con nota del del 13.6.2016 erano state oggetto di contestazione scritta Controparte_1
le violazioni di cui ai verbali del 6.6.2016 e del 9.6.2016 del Coordinatore per la sicurezza, verbali da cui emergono violazioni della normativa in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro;
per contro non si è avvalsa della facoltà di fornire Parte_1
pagina 10 di 14 controdeduzioni, quindi la lettera dell'art. 136 del D. Lgs. 163/2006 risulta formalmente rispettata.
Da ciò consegue il rigetto del terzo motivo di appello.
*****
Il quarto motivo di impugnazione prende spunto dall'assoluzione dell'Amministratore
della , disposta dal Tribunale Penale di Avezzano con la Controparte_4
sentenza n.502/2020, per le supposte violazioni delle norme sul subappalto, per le quali era stata formalizzata denuncia penale per il reato di cui all'art.21 della legge n.646/1982; ad avviso dell'appellante la detta sentenza di assoluzione ha efficacia di giudicato anche nel giudizio civile, sicché deve ritenersi insussistente la violazione della norma del subappalto che è stata la causa della risoluzione del contratto.
Invero i verbali redatti dal Coordinatore della sicurezza danno atto di tutta una serie di infrazioni relative alle violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (doc.4 del fascicolo di primo grado del mai contestate da cui vanno aggiunte CP_1 Parte_1
le violazioni in materia di subappalto riscontrate dagli ispettori della D.T.L. di Terni
durante le ispezioni dell'8.6.2016 e del 22.6.2016, quando era stata accertata la presenza di dipendenti della intenti al lavoro nel cantiere (doc.12). Parte_2
Orbene, che il subappalto non fosse stato autorizzato -a fronte della relativa istanza presentata da il 30.5.2016- risulta per tabulas (cfr. la nota del Comune in Parte_1
data 13.6.2016; doc.6) e, tra l'altro, è il caso di rilevare che la tesi sostenuta in primo grado dall'appellante era che la “modestissima entità” dei lavori affidati non rendesse necessaria l'autorizzazione al subappalto, ciò che entra in contraddizione con la richiesta presentata al dalla stessa appellante (e al proposito è d'uopo rilevare che CP_1
l'art.10 del contratto di appalto prevedeva la possibilità di subappaltare i lavori solo pagina 11 di 14 “previa autorizzazione dell'ente appaltante”, oltre che alle condizioni di legge dell'art. 118 D.Lgs. n.163/2006).
Quanto alla citata sentenza del Tribunale Penale di Avezzano, ritiene questa Corte che non abbia efficacia di giudicato nel presente processo civile, a norma degli artt. 652-654
Cpp, tenuto conto che il non si è costituito parte civile nel processo penale e CP_1
non agisce nel presente giudizio per ottenere le restituzioni o il risarcimento del danno nei confronti dell'imputato nel processo penale;
ulteriore conferma dell'autonomia dei rispettivi accertamenti è il fatto che la sentenza penale in discorso non sia pervenuta ad una conclusione certa in ordine alla necessità di un subappalto invece che di un subaffidamento, tanto è vero che la formula utilizzata (“...non è dimostrato, al di là di
ogni ragionevole dubbio…”) è quella dubitativa di cui all'art.530 c.2 cpp, fermo restando che il titolo della responsabilità penale era del tutto diverso da quello della responsabilità civile.
A tutto voler concedere è comunque doveroso sottolineare che la risoluzione del contratto è stata adottata “per accertata e reiterata violazione degli obblighi contrattuali
e di legge, con specifico riguardo alle norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro, agli
atti d'ufficio” (cfr. le premesse della Determina del 19.7.2016), violazioni rispetto alle quali la sentenza penale prodotta non ha efficacia di giudicato.
In definitiva l'appellante non ha fornito prove in senso contrario a quelle -altamente significative- valutate dal giudice di prime cure.
Ne deriva che anche il quarto motivo di appello va respinto.
*****
Rimane da esaminare l'ultimo motivo di impugnazione, relativo all'accoglimento della domanda riconvenzionale del diretta ad ottenere il pagamento delle spese per CP_1
l'energia elettrica.
pagina 12 di 14 Sostiene l'appellante che l'accoglimento di tale domanda non tenga conto: 1) del fatto che la domanda è stata tempestivamente contestata;
2) che le somme di cui è risultato creditore il andrebbero comunque portate in compensazione. CP_1
In proposito osserva questa Corte che l'art.9 del contratto di appalto stipulato tra le parti prevedeva espressamente che gli oneri economici relativi ai consumi di elettricità relativi al cantiere gravassero sulla ditta appaltatrice, quindi non è contestabile il diritto del a ripetere i relativi importi. CP_1
In ordine al quantum debeatur occorre rilevare che, a fronte delle fatture prodotte,
ha opposto contestazioni prive di specificità, che non prendono posizione Parte_1
sul motivo per cui gli importi fatturati non fossero dovuti (erroneità del calcolo dei consumi, dei riferimenti temporali, ecc.), quindi la pretesa dell'ente territoriale deve ritenersi dimostrata, giusta la disposizione di cui all'art.115 c.I° cpc.
Infine, per quello che riguarda l'eccepita compensazione, essa non opera, dato che, per quanto sopra esposto, nessuna somma è stata riconosciuta a favore dell'appellante.
Il quinto motivo di appello, al pari degli altri, va per ciò respinto.
*****
Da tutto quanto sopra argomentato deriva che l'appello proposto da non Parte_1
possa trovare accoglimento.
In ordine alle spese di lite della presente fase di giudizio osserva questa Corte che i motivi di impugnazione sono stati tutti rigettati, ma è anche vero che ha Parte_1
svolto ulteriori lavori rispetto a quelli liquidati nei primi tre S.A.L., quindi sussistono ragioni di equità sostanziale per compensarle nella misura del 50%; la restante metà
delle spese di giudizio seguono la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nei confronti del Parte_1
in persona del suo Sindaco pro tempore, contrariis reiectis, Controparte_1
così provvede:
- Rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata (n.577/23
emessa dal Tribunale di Terni);
- condanna l'appellante al rimborso del 50% delle spese di lite del presente grado di giudizio, sostenute dalla parte appellata, che nel totale (100%) liquida in €.9.991,00
per compensi, oltre rimborso per spese generali e accessori di legge;
- dichiara compensate tra le parti il 50% delle spese di lite;
- condanna altresì l'appellante al pagamento del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/2002, sussistendone i presupposti.
Così deciso in Perugia, lì 14 maggio 2025
Il Presidente relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 14 di 14