Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 07/04/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1771/2022 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI ...………….………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI…………………………..Giudice dott.ssa Martina BADANO…………………….Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1771 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in decisione con provvedimento in data 28.9.2024 a seguito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 25.9.2024 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Genova, Via Corsica n.2/5, presso lo studio dell'avv.to Paola Lercari che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
CP_1 elett.te dom.to in Napoli, Corso Vittorio Emanuele n.74, presso lo studio dell'avv.to Tiziana Lombardi che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per la ricorrente: “...pronunciare la separazione personale tra i Sigg.ri e Pt_1 addebitando la separazione, a sensi e per gli effetti dell'art. 151 u.c. cod. civ., al CP_1
Sig. a causa dei comportamenti da lui tenuti contrari ai doveri nascenti CP_1 dal matrimonio;
mantenere l'affidamento esclusivo “rafforzato” della figlia minore
(nata il [...]) in capo alla madre con sua collocazione abitativa Persona_1 ed anagrafica presso la stessa;
assegnare la casa familiare, sita in Bordighera (IM) Piazza Mazzini 7/22, alla ricorrente, con quanto l'arreda, la quale vi risiederà con la
dr. Andrea CANCIANI 1
figlia ; ordinare che il Sig. contribuisca al mantenimento della Per_1 CP_1 figlia , a far data dal deposito del presente ricorso, versando alla Sig.ra Per_1 [...]
la somma di € 500,00 mensili;
l'assegno dovrà essere versato entro il giorno 5 Pt_1 di ogni mese e dovrà essere adeguato annualmente secondo gli indici Istat come per legge;
ordinare che il Sig. provveda nella misura del 50% alle spese CP_1 straordinarie (mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive) necessarie per la figlia, spese previamente concordate e successivamente documentate, determinate seguendo lo schema che riproduce la giurisprudenza di questo Tribunale in materia;
nulla prevedere in punto regime di visita padre/figlia vista la totale assenza, partecipazione e disinteresse dimostrato dal nella vita della figlia. Vinte le CP_1 spese…”;
per il resistente: “… - non si oppone, al momento, all'affido esclusivo della minore
, alla madre;
- chiede che il Tribunale voglia disporre in ordine al diritto di Per_1 visita padre - figlia con iniziali incontri protetti in attesa del completamento del percorso riabilitativo terapeutico;
- all'esito, anche, del percorso di sostengo alla genitorialità, chiede che il Tribunale voglia affidare la minore ad entrambi i coniugi, con collocazione privilegiata, della stessa, presso la madre;
- chiede che il Tribunale nulla disponga, allo stato, in ordine all'assegno di mantenimento, attese le condizioni di salute in cui versa il resistente;
- all'esito del percorso di recupero, chiede che il
Tribunale voglia determinare a suo carico, un assegno di mantenimento in favore della minore da corrispondere alla sig.ra in proporzione al proprio reddito ed alle Pt_1 proprie capacità lavorative…”;
per il pubblico Ministero: “…Voglia il Tribunale pronunciare la separazione tra i coniugi e ”. Parte_1 CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 21.9.2022 – premettendo di essersi unita in Parte_1 matrimonio in Bordighera il 27.8.2017 (matrimonio trascritto agli atti dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 2017, al n.11, parte 2, Serie A) con e che CP_1 dall'unione è nata la figlia (6 anni, essendo nata il [...]); che in seguito Per_1 all'insorgere di contrasti tra i coniugi la loro convivenza era divenuta intollerabile - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare la separazione personale dei coniugi;
separazione che al marito doveva essere addebitata in ragione dei comportamenti minacciosi e violenti posti in essere in suo pregiudizio e che avevano determinato applicazione di misura cautelare personale. Chiedeva, inoltre, l'affidamento in via esclusiva e la collocazione presso di sé della figlia minore, con contestuale assegnazione della casa coniugale. Chiedeva, infine, che a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, fosse posto un assegno di importo non inferiore ad € 500,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie).
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa di CP_1 costituzione, se da un lato nulla opponeva alla domanda di separazione, dall'altro manifestava consapevolezza delle criticità che avevano determinato i suoi pregressi agiti
(in ragione della propria dipendenza da sostanze psicoattive) e che lo avevano indotto ad intraprendere percorso di affrancamento e riabilitazione. Dichiarava, pertanto, di non opporsi ad un affidamento esclusivo alla madre della figlia , richiedendo tuttavia Per_1 la predisposizione di un calendario di visite (seppure inizialmente in forma protetta).
Chiedeva, infine, rigettarsi la domanda di contribuzione al mantenimento della figlia minore avanzata dalla madre, stante il proprio stato di disoccupazione.
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 1771/2022 R.G.A.C.C.
Il Presidente fissava la comparizione dei coniugi per l'udienza del 12.1.2023 all'esito della quale, nell'impossibilità di pervenire ad una loro conciliazione (anche in ragione della mancata comparizione del resistente stante il divieto di fare ingresso in Liguria per effetto dell'obbligo di dimora disposto dal GIP presso il Tribunale di Imperia con provvedimento in data 11.10.2022) assumeva con ordinanza in data 23.1.2023 i provvedimenti provvisori di competenza, autorizzando i coniugi a vivere separati, affidando alla madre in via esclusiva la figlia minore, con collocazione della stessa presso di sé ed assegnazione della casa coniugale;
quanto precede senza nulla prevedere, invece, in punto regime di visita e mantenimento. Nominava, infine, il Giudice Istruttore, fissando udienza ex art. 183 c.p.c.
All'udienza del 16.5.2023, preso atto della rinuncia della ricorrente alla domanda di addebito della separazione al marito, il Giudice Istruttore disponeva la presa in carico del nucleo famigliare da parte dei Servizi Consultoriali dell'ASL di Ventimiglia, dei Servizi Sociali del Comune di Bordighera (territorialmente competenti per il luogo di residenza della madre e della minore) e dei Servizi dell'ALS di Potenza (territorialmente competenti per il luogo di dimora “comunitaria” del padre).
Successivamente, preso atto dell'allontanamento del resistente dalla Comunità “Insieme” di Potenza e del verosimile svolgimento di attività lavorativa, il Tribunale, con provvedimento in data 27.11.2023 ed a parziale modifica di quanto stabilito con ordinanza presidenziale, poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante versamento alla madre di un assegno Per_1 mensile dell'importo di € 250,00 (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie), contestualmente consentendo a quest'ultima la percezione dell'intero assegno unico universale per la minore.
Istruita la causa esclusivamente attraverso la produzione di documenti (tra cui le autocertificazioni in ordine alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti e le relazioni periodiche di aggiornamento da parte dei Servizi), con note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. (depositate entro il termine perentorio del 25.9.2024) solamente parte ricorrente precisava le proprie conclusioni ed acquisite quelle del Pubblico Ministero, la causa - con ordinanza in data 28.9.2024 - veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per separazione personale dei coniugi presentato da è fondato Parte_1
e deve essere accolto. Sussistono, infatti, tutti i presupposti di legge per accogliere tale domanda, in quanto risulta adeguatamente provato come la prosecuzione della vita in comune tra i coniugi sia divenuta intollerabile e fra essi la convivenza sia ormai da tempo definitivamente cessata. La convivenza, infatti, non è mai più ripresa dopo la separazione di fatto, avvenuta a seguito dell'episodio occorso il 9.9.2022 e successivamente al quale sottoposto a TSO e ricoverato presso CP_1 l'Ospedale di Imperia, risulta essere stato attinto dalla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla persona offesa
(ordinanza del GIP presso il Tribunale di Imperia in data 12.9.2022). Quanto precede potendosi escludere che fra le parti sia ripristinabile la comunione affettiva e materiale, sia in ragione dell'assenza di recenti contatti tra loro (come dichiarato dalla ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni), che del disinteresse per le vicende del matrimonio dimostrato dal resistente che, oltre a non aver manifestato disponibilità a collaborare con i Servizi, ha anche omesso di precisare le proprie conclusioni.
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Ciò premesso, deve tuttavia sottolinearsi come, pur in assenza di conclusioni “precisate” dal resistente, una volta intervenuta la sua regolare costituzione in giudizio devono intendersi implicitamente richiamante le ultime riportate in atti e, nel caso che occupa, quelle di cui alla comparsa di costituzione e risposta (vds. Cass., sez. 2, ord. 12.2.2021,
n.3675: “…Nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate…”).
Tanto premesso, deve essere in primo luogo esaminata la domanda di “affidamento esclusivo rafforzato” della figlia minore avanzata dalla ricorrente.
In proposito merita osservare come l'intera procedura sia stata caratterizzata dalla sostanziale assenza della figura paterna che, pur ritualmente costituita ed avendo inizialmente mostrato disponibilità a fare quanto necessario per recuperare risorse adeguate ad una ripresa della frequentazione con la figlia minore (anche assicurando, con la mediazione della madre, periodiche videochiamate), ha poi di fatto del tutto disatteso gli impegni assunti e funzionali al raggiungimento di tale obiettivo. CP_1 infatti, dopo aver intrapreso un percorso di recupero presso la Comunità “Insieme” di Potenza onde affrancarsi dalla dipendenza da sostanze stupefacenti, risulta essersene allontanato in data 30.5.2023 (vds. quanto riferito dalla stessa Comunità con relazione in data 1.6.2023), rendendosi sostanzialmente irreperibile per gli stessi Servizi incaricati della sua presa in carico (vds. quanto riferito dai Servizi Sociali del Comune di Bordighera con relazione in data 14.7.2023: “…Rispetto alla situazione del Sig. CP_1 la Sig.ra riferisce che l'ultimo contatto tra e il padre risale al 16 maggio, Per_1 giorno del compleanno della minore. Quello è stato l'ultimo giorno che la bambina ha avuto contatti con il padre. In quella specifica circostanza si sono visti attraverso una video chiamata effettuata dal telefono della sorella del Sig. Precedentemente le CP_1 telefonate venivano gestite dagli operatori della struttura ospitante il Sig. Pt_2
Rispetto all'attuale condizione del Sig. ha riferito che sembrerebbe si sia CP_1 allontanato dalla struttura che lo ospitava per il percorso di disintossicazione e pare sia andato a vivere dalla sorella per un periodo. Attualmente pensa che si trovi nel Comune di Quarto (NA) presso l'abitazione del padre…” e, da ultimo, con relazione in data 11.3.2024: “…La signora non hai idea di dove sia il signor non ha più contatti CP_1 con lui da mesi e pertanto non ha possibilità alcuna di. mettersi in contatto con lui: di lui non sa più nulla…”).
Ciò premesso, appare evidente come la mancata partecipazione attiva di CP_1 alla progettualità elaborata da questo Tribunale di concerto con i Servizi, in uno con la sua sostanziale irreperibilità, altro non possano essere interpretate che quali comportamenti dimostrativi di assoluta indisponibilità all'esercizio della funzione genitoriale e delle responsabilità nei confronti di;
figlia minore che, allo stato, Per_1 non può fare alcun affidamento sulla figura paterna onde ottenere tutela delle proprie necessità e diritti.
È, pertanto, in ragione dell'assoluta assenza di dalla vita di che CP_1 Per_1 questo Collegio ritiene, allo stato, di doverne necessariamente disporre l'affidamento esclusivo “rafforzato” in favore della madre, così attribuendo alla stessa – in ossequio a quanto consentito dall'art. 337-quater, c.3 c.c. - il potere di assumere in completa autonomia anche le decisioni di maggiore importanza per la prole, quali quelle relative alla salute, educazione, istruzione e residenza abituale;
quanto precede, avendo essa dimostrato di possedere adeguate risorse per lo svolgimento del ruolo e della funzione ed essendosi fino ad oggi adeguatamente occupata della minore.
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La superiore decisione, del resto, risulta del tutto coerente con gli orientamenti della
Suprema Corte che ammette il ricorso a tale forma di affidamento, derogatoria rispetto a quella “ordinaria”, laddove rispondente al superiore interesse della prole (vds. Cass., sez. 1, sent. 9.2.2023, n. 4056: “…la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore…”); quanto precede tenuto conto di come la sostanziale assenza del padre dalla vita di ne renda in concreto inattuabile un coinvolgimento ed attiva Per_1 partecipazione alle scelte che la riguardano. Permane in capo alla figura paterna, in ogni caso, il dovere di vigilanza, con possibilità di eventualmente ricorrere al Giudice - ai sensi di quanto consentito dall'art. 337-quater, c.3 c.c. - ove fossero assunte dalla madre decisioni pregiudizievoli per la prole.
A quanto sopra consegue, necessariamente, la collocazione di presso Per_1 l'abitazione della madre, sita in Bordighera, Piazza Mazzini n.7/22; immobile che, poiché costituente casa coniugale, alla ricorrente deve essere assegnato.
Quanto al regime di visite padre/figlia ritiene il Collegio che, sulla scorta delle superiori considerazioni, non possa oggi essere in concreto delineato, apparendo al contrario opportuno subordinare un'effettiva e regolare ripresa di tale rapporto ad una verifica delle risorse genitoriali di che, nell'eventualità, dovrà essere effettuata CP_1 dai Servizi Consultoriali territorialmente competenti;
ciò allo scopo di determinarne modalità e tempi ed in ogni caso nel rispetto della minore e senza arrecare ad essa pregiudizio alcuno.
Contestualmente a quanto sopra, questo Collegio ritiene comunque doveroso invitare a prestare particolare attenzione allo stato emotivo di rispetto Parte_1 Per_1 alla distanza dalla figura paterna, avendo essa già in passato e per tale ragione mostrato segni di malessere (vds. quanto riferito dai Servizi Consultoriali dell'ASL di Ventimiglia con relazione in data 3.2.2023: “... appare una bambina particolarmente inibita Per_1 e chiusa, all'osservazione si rilevano anche aspetti di timidezza ed insicurezza. La minore palesa una significativa difficolta di espressione dei suoi vissuti, parlando spontaneamente molto poco e rispondendo in modo estremamente conciso alle domande che le vengono poste;
relativamente alle tematiche più profonde si rileva la tendenza a non farsi coinvolgere, assumendo un atteggiamento difensivo mutacico. Alle sollecitazioni della scrivente relativamente alla figura paterna la bambina ha reagito in modo evitante e nelle situazioni di gioco inerenti la vita familiare ella non ha identificato il ruolo di padre in alcun personaggio;
tale atteggiamento parrebbe indicativo di una difficolta della piccola nel rielaborare il distacco dal signor e CP_1 le sue vicende familiari dolorose…); quanto precede eventualmente riattivando in suo favore, ove dovessero riemergere criticità, il necessario sostegno psicologico attraverso la dott.ssa (che già l'aveva in carco) ovvero, in alternativa, rivolgendosi Persona_2 ai Servizi Consultoriali territorialmente competenti.
Passando a questo punto ad affrontare le questioni economiche della causa di separazione - in ogni caso limitate alla quantificazione del contributo paterno al mantenimento della figlia minore – giova osservare come risulti Parte_1 svolgere, in forma individuale, l'attività di psicologa, percependo entrate mensili pari a circa € 2.900,00 (avendo dichiarato redditi pari ad € 35.144,00 nel 2023); quanto precede essendo, tuttavia, gravata da un canone di locazione di importo pari ad € 800,00 mensili per l'immobile nel quale risiede con la figlia e di ulteriore canone di locazione di dr. Andrea CANCIANI 5 n. 1771/2022 R.G.A.C.C.
importo pari ad € 440,00 mensili per l'immobile utilizzato quale studio per l'attività professionale.
Quanto, invece, alla situazione di lo stesso, sulla scorta di quanto CP_1 dichiarato dalla ricorrente nell'atto introduttivo, risulta avere svolto in passato attività di serramentista, avendo successivamente chiuso la propria ditta individuale al fine di intraprendere il percorso comunitario. Tuttavia, a seguito dell'uscita dalla Comunità di Potenza lo stesso avrebbe intrapreso nuova attività lavorativa, senza però che allo stato si disponga di informazioni maggiormente dettagliate (vds. quanto riferito dai Servizi Sociali del Comune di Bordighera con relazione in data 17.11.2023: “...Rispetto al sig. la sig.ra riferisce di non avere notizie di lui;
dall'ultimo contatto con la cognata CP_1 ha appreso che l'uomo si è trasferito in centro Italia per lavoro e che pertanto non dimora più presso il domicilio del padre…”).
Ciò premesso, seppure le informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del resistente risultano incomplete in ragione dell'assenza di contatti con la moglie e con i Servizi, gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria inducono in ogni caso a ritenerne del tutto integra la potenziale capacità di produzione di reddito, sia per età (49 anni), che per condizioni di salute, competenze professionali e pregresse esperienze lavorative;
circostanza, questa, che merita di essere adeguatamente valorizzata ai fini de quo (vds. ex multis Cass., sez. 1, sent. 19.3.2002, n.3974: “…A seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione
l'art. 147 cod. civ. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando
l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere
a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali…”).
È, pertanto, sulla scorta delle superiori considerazioni che appare conforme a giustizia e rispondente alle esigenze della figlia minore porre a carico del padre, a titolo di Per_1 contributo al suo mantenimento, un assegno mensile dell'importo di € 250,00. Tale somma, infatti, può ritenersi adeguata alle risultanze dell'istruttoria di causa, idonea a soddisfare – in uno con il contributo richiesto alla madre in forma diretta – le esigenze di mantenimento della minore in ossequio ai criteri dettati dall'art. 337-ter, c.4 c.c. nonché del tutto compatibile con l'attuale ritenuta capacità contributiva del resistente;
quanto precede con la precisazione che, ove emergesse una sua condizione economica diversa rispetto a quella oggi ritenuta ovvero ove la stessa in futuro dovesse significativamente modificarsi in melius, la ricorrente potrà legittimamente adire l'Autorità Giudiziaria al fine di veder adeguato il contributo de quo.
Al contributo al mantenimento ordinario di cui sopra deve poi aggiungersi il pari contributo di entrambi i genitori alle spese straordinarie ed accessorie riguardanti la figlia minore;
spese che, in assenza di ragioni ostative, appare opportuno disciplinare come da schema in uso presso questo Tribunale e meglio dettagliato in dispositivo.
dr. Andrea CANCIANI 6 n. 1771/2022 R.G.A.C.C.
Attesa l'attuale assenza di frequentazione tra il padre e la minore, deve poi disporsi che venga interamente percepito dalla madre, ad integrazione del superiore contributo, l'assegno unico universale per la figlia . Per_1
Quanto alla domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente nei confronti del marito, pur trattandosi di domanda reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, la stessa deve intendersi non più coltivabile a fronte della sua espressa rinuncia manifestata all'udienza del 16.5.2023 (vds. “...L'avv. Lercari evidenzia come la controparte risulti attualmente ospite presso la Comunità Insieme di Potenza al fine di seguire percorso terapeutico di riabilitazione ed abbia con la figlia incontri liberi in videochiamata. Ciò premesso, sottolineato come la propria assistita già abbia rimesso le querele sporte in sede penale verso il marito, dichiara in questa sede di rinunziare alla domanda di addebito della separazione...”); rinuncia che, del resto, ha portato
[...]
a non formulare sul punto alcuna istanza istruttoria (vds. Cass., sez. un., sent. Pt_1
24.1.2018, n.1785).
In ragione del contenuto della decisione, di sostanziale accoglimento delle domande di che ha dovuto ricorrere al Giudice al fine di ottenere riconoscimento e Parte_1 tutela dei diritti della prole, devono essere poste a carico di le spese di lite CP_1 da essa sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
1) pronunzia la separazione dei coniugi nata a [...] il Parte_1
30.10.1985 e nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio CP_1 in Bordighera il 27.8.2017; matrimonio trascritto agli atti dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 2017, al n.11, parte II, Serie A;
2) affida la figlia minore in via esclusiva alla madre disponendo, ai sensi Per_1 di quanto consentito dall'art. 337-quater, c.3 c.c., che essa possa assumere in piena autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per la stessa;
3) colloca la figlia minore presso l'abitazione della madre dove assumerà Per_1 stabile residenza;
4) assegna a la casa coniugale sita in Bordighera (IM) Piazza Parte_1
Mazzini 7/22;
5) subordina, per le ragioni di cui in motivazione, un eventuale regime di visite tra il padre e la figlia minore a verifica delle risorse genitoriali del padre Per_1 da parte dei Servizi Consultoriali territorialmente competenti, che dovranno così determinarne modalità e tempi nel rispetto delle esigenze della minore ed al fine precipuo di non arrecare alla stessa pregiudizio alcuno;
6) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante versamento alla madre di un assegno mensile di € Per_1
250,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese non rientranti nel mantenimento ordinario così come di seguito specificate:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari;
e) esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e
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occhiali; b) cure termali, fisioterapiche logopedistiche e psicologiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) assicurazione scolastica b) libri di testo, vocabolari, dispense e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) tablet ove l'istituto frequentato adotti tale
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) computer portatili o altri supporti informatici;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria;
g) corsi di lingua straniera e Stage all'estero per l'apprendimento della stessa;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione anche per l'apprendimento di lingue straniere, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed equipaggiamento;
b) viaggi e vacanze.
Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso.
Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro 5 giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
7) dispone che venga interamente percepito dalla madre, ad integrazione del contributo di cui al capo 6), l'assegno unico universale per la figlia minore
Per_1 8) condanna al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_1 di lite che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Imperia, 7.4.2025
Il Presidente est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 8