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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 07/10/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da
(c.f. ), in persona del Sindaco in cari- Parte_1 P.IVA_1
ca, elettivamente domiciliato presso i propri uffici e rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'avv. Efisio Busio, appellante contro
(c.f. ), residente a Controparte_1 C.F._1 Pt_1
ed elettivamente domiciliato a Cagliari, presso l'avv. Gloriana Floris, che lo rappresenta e difende per procura in atti, ammesso al patrocinio a spese dello
Stato con delibera del 23 gennaio 2023 del Consiglio dell'Ordine degli Avvo- cati di Cagliari, appellato pagina 1 di 15 e contro
(c.f. , residente a [...]Controparte_2 C.F._2
na ed elettivamente domiciliata a Monserrato, presso l'avv. Antonio Lacopo che, unitamente all'avv. Gianluigi Deiana del Foro di Lanusei, la rappresenta e difende per procura speciale in atti, appellata-appellante incidentale
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse del voglia la Corte d'appello, in accoglimento del Pt_1
presente appello ed in riforma della sentenza n. 2649/2022, emessa in data
14/11/2022 dal Tribunale di Cagliari, sezione II, (Dott. Doriana Meloni) nel giudizio R.G. n° 8443/2016:
1) in via pregiudiziale dichiarare inammissibile la chiamata in giudizio del
Parte_1
2) in subordine, sempre in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di legitti- mazione passiva del Parte_1
2) nel merito rigettare la domanda di risarcimento che il sig. SE ha avanzato verso il perché infondata in fatto e in diritto e as- Parte_1
solverlo da ogni avversa pretesa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa per entrambi i gradi di giu- dizio.
Nell'interesse di voglia la Corte d'appello adita, re- Controparte_1
spinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) in via principale: rigettare l'appello proposto dal av- Parte_1
verso la sentenza n. 2649/2022, confermando l'impugnata sentenza;
pagina 2 di 15 2) in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari (oltre spese generali,
CPA) dei due gradi di giudizio.
Nell'interesse di Maria voglia la Corte d'appello adita, in ri- CP_2
forma della sentenza:
A) dichiarare il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_2
B) nel merito, rigettare la domanda di risarcimento di Controparte_1
perché infondata in fatto e diritto, aderendo a quanto dedotto dal comune di
. Pt_1
C) con vittoria nelle spese di entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 29 agosto 2016, convenne, Controparte_1
avanti al Tribunale di Cagliari (proc. n. 8443/2016 R.G.), al Controparte_2
fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali deriva- tigli da una rovinosa caduta avvenuta nell'area di proprietà della convenuta e aperta al transito (via Vergine Maria n. 1 ) di fronte alla erboristeria Pt_1
della stessa convenuta.
A fondamento della pretesa risarcitoria, inquadrata nella fattispecie dell'art. 2051 c.c. a carico della proprietaria/custode che non aveva curato la manuten- zione dell'area, l'attore spiegò che la caduta era stata causata da una rete elet- trosaldata, non segnalata, che fuoriusciva dal marciapiede di qualche centime- tro.
Nel resistere, la eccepì la propria carenza di legittimazione passiva, in CP_2
quanto l'area in questione era aperta al pubblico transito, con conseguente eventuale responsabilità in capo al ex art. 2051 c.c. e, nel Parte_1
pagina 3 di 15 merito, contestò la fondatezza dell'avversa domanda sul rilievo che la caduta fosse avvenuta in pieno giorno, lungo un marciapiede che l'attore percorreva quasi giornalmente perché residente a poca distanza e di cui ben conosceva av- vallamenti e anomalie presenti da tempo, sicché egli avrebbe prestare attenzio- ne nel percorrerlo.
Su richiesta dell'attore, il Tribunale autorizzò la chiamata in causa del Co- mune di , il quale eccepì in via pregiudiziale l'inammissibilità della Pt_1
chiamata in causa in quanto il , in un primo momento, aveva già rivolto CP_1
al una richiesta di risarcimento sul presupposto che l'area ove era ca- Pt_1
duto fosse aperta al pubblico.
In subordine, sempre in via pregiudiziale, l'amministrazione eccepì il pro- prio difetto di legittimazione passiva, atteso che l'area era di proprietà della e non assoggettata ad uso pubblico, ma posta ad esclusivo servizio del CP_2
suo immobile e dell'utenza del suo esercizio commerciale.
Nel merito, anche il eccepì che l'attore non aveva fornito la prova Pt_1
che la caduta fosse stata causata da una c.d. insidia stradale e sostenne che, an- zi, il sinistro era stato determinato dalla disattenzione del nell'incedere. CP_1
*
Con la sentenza n. 2649, pubblicata il 15 novembre 2022, il Tribunale ac- colse la domanda attrice e condannò, in solido, i convenuti al risarcimento del danno.
Accertato che il sinistro era stato causato dalla fuoriuscita di una rete metal- lica elettrosaldata, non visibile in quanto occultata dal terriccio e, perciò, insi- diosa per i pedoni, il primo giudice rilevò che l'area teatro dell'evento risultava pagina 4 di 15 essere di proprietà della convenuta ma aperta al pubblico Controparte_2
transito, come confermato da testimonianze, documentazione fotografica, rela- zione della Polizia Municipale e corrispondenza del Comune di . Pt_1
Il giudice ritenne sussistente, pertanto, una responsabilità concorrente e so- lidale tra:
• in qualità di proprietaria e custode dell'area, ai sensi Controparte_2
dell'art. 2051 c.c., per non aver impedito la formazione e permanenza della situazione di pericolo;
• il ai sensi dell'art. 2043 c.c., per omessa vigilanza e Parte_1
controllo sull'area, pur essendo essa destinata al pubblico transito, e per non aver adottato misure idonee a garantire la sicurezza dei pedoni.
Ritenuto che non fosse stata provata alcuna condotta imprudente da parte dell'attore (tale da escludere o attenuare la responsabilità dei convenuti), il Tri- bunale richiamò i principi espressi dalla Suprema Corte (Cass., ord. 14 marzo
2018, n. 6141), secondo cui la responsabilità ex art. 2051 c.c. è oggettiva, fon- data sul rapporto causale tra la cosa e il danno, e il potere di custodia su essa può essere esercitato anche da soggetti diversi dal proprietario, purché abbiano potere di governo sulla cosa.
Ricondottane la responsabilità sotto il paradigma dell'art. 2043 c.c., il primo giudice ritenne che, pur non essendo proprietario dell'area, il avesse Pt_1
lasciato inadempiuto l'obbligo di monitorare il territorio, segnalare situazioni di pericolo e, se necessario, interdire l'accesso alle zone insicure (culpa in vigi- lando).
* * *
pagina 5 di 15 2. Contro questa pronuncia ha proposto impugnazione il Pt_1
2.1 Con un primo motivo, l'ente ha lamentato, in via pregiudiziale,
l'inammissibilità della chiamata in causa e ha ribadito il difetto di legittimazio- ne passiva, in quanto la chiamata era avvenuta sulla base di circostanze già no- te all'attore sin dall'instaurazione del giudizio e in quanto l'area ove si è verifi- cato il sinistro era di proprietà esclusiva della e non soggetta ad uso CP_2
pubblico né rientrante nel dominio dell'amministrazione comunale.
2.2 Con un secondo motivo, il ha denunciato un vizio di ul- Pt_1
tra/extra-petizione e violazione del principio del contraddittorio, per avere il
Tribunale erroneamente qualificato la sua responsabilità ai sensi dell'art. 2043
c.c., nonostante l'attore avesse fondato la propria domanda esclusivamente sull'art. 2051 c.c. e non avesse fatto allegazioni e fornito prove specifiche, pre- cludendogli, dunque, di articolare difese rispetto alla diversa fattispecie di re- sponsabilità aquiliana, essendosi il contraddittorio interamente sviluppato sulla responsabilità da custodia.
2.3 Con un terzo motivo, l'appellante ha contestato la sussistenza dei pre- supposti della responsabilità ex art. 2043 c.c., evidenziando:
• l'inattendibilità delle prove testimoniali, che non avevano consentito di accertare con certezza la dinamica del sinistro né la presenza di un'insidia occulta;
• la visibilità della rete metallica, come confermato da uno dei testi e dal- le fotografie agli atti, tale da escludere la configurabilità di un pericolo occulto;
pagina 6 di 15 • il concorso di colpa dell'attore, il quale, residente nelle immediate vici- nanze, conosceva lo stato dei luoghi e avrebbe dovuto adottare una condotta prudente;
• l'assenza di nesso causale tra la condotta attribuitagli e il danno, non essendo provato che un eventuale intervento dell'amministrazione avrebbe evitato il sinistro;
• la mancata indicazione da parte del Tribunale della normativa che fon- derebbe gli obblighi di vigilanza e controllo, rendendo la motivazione carente sotto il profilo logico-giuridico.
2.4 Con un quarto motivo, il ha denunciato l'errata qualificazione Pt_1
dell'area come soggetta ad uso pubblico, malgrado:
• la stessa sia destinata al servizio dell'esercizio commerciale della En- nas;
• non sussistono i requisiti giurisprudenziali per configurare una servitù di uso pubblico: esercizio del passaggio jure servitutis publicae, idonei- tà a soddisfare esigenze generali, e titolo valido (atto pubblico, usuca- pione, etc.).;
• l'apertura al transito non equivalga ad assoggettamento ad uso pubbli- co.
2.5 Con un quinto motivo, il ha criticato la graduazione della re- Pt_1
sponsabilità e delle spese, avendo la sentenza:
• omesso di graduare la responsabilità tra i convenuti, nonostante la mag- giore incidenza della condotta della proprietaria;
pagina 7 di 15 • posto in solido le spese di lite e di c.t.u., senza considerare il rigetto parziale delle domande attoree.
*
3. ha resistito, replicando ai motivi di appello: Controparte_1
1. la chiamata in giudizio era stata giustificata dagli elementi emersi dalle difese della convenuta (in particolare il diniego edilizio del CP_2
per la recinzione dell'area, motivato dalla necessità di garanti- Pt_1
re il transito pedonale, che aveva rivelato un rapporto di vigilanza e controllo da parte del in precedenza non conosciuto); Pt_1
2. la difesa di difetto di legittimazione passiva era contraddittoria, anche alla luce delle ragioni poste a fondamento del diniego alla recin- zione dell'area;
3. la riqualificazione della responsabilità del ex art. 2043 Pt_1
c.c. da parte del giudice era legittima, in applicazione del principio iura novit curia;
4. le testimonianze rese in primo grado avevano confermato la pre- senza della rete elettrosaldata fuoriuscente dal marciapiede e che l'insidia fosse non visibile, essendo la rete coperta da graniglia e, in ogni caso, il non aveva fornito prova di caso fortuito né dimo- Pt_1
strato di aver adottato misure di prevenzione;
5. l'uso pubblico di un'area privata -in conformità alla giurispruden- za indicata dal primo giudice- si configura quando essa sia aperta al transito di una collettività indeterminata, anche in assenza di formale demanialità;
pagina 8 di 15 6. la condanna in solido si giustifica, anche in assenza di specifica domanda, quando più soggetti siano responsabili del medesimo fatto il- lecito e l'appellante non aveva fornito elementi per una diversa gradua- zione.
*
4. ha aderito ai motivi di gravame formulati dal Controparte_2 Pt_1
in particolare, relativamente alla contestazione della responsabilità esclusiva del , ritenuto responsabile per non aver prestato la dovuta attenzione nel CP_1
percorrere il marciapiede, e relativamente alla doglianza per ultra-petizione.
In via incidentale, poi, la ha proposto appello al fine di contestare la CP_2
responsabilità solidale affermata dal Tribunale e ha chiesto il riconoscimento del proprio difetto di legittimazione passiva, dovendo il risarcimento gravare esclusivamente sul atteso che l'area teatro del sinistro, pur essendo di Pt_1
proprietà privata, era da sempre aperta al pubblico transito pedonale, e rivestiva interesse pubblico, trovandosi in prossimità dell'Ospedale CTO e fungendo da collegamento con il marciapiede pubblico.
* * *
4. Il primo motivo di appello è infondato e non merita accoglimento.
Disponendo che l'attore può chiamare in causa un terzo, su autorizzazione del giudice, ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, c.p.c. se l'esigenza sia sorta dalle difese del convenuto, l'art. 183, quinto comma, c.p.c. consente che la chiamata del terzo -oltre che a seguito di eccezione o domanda ricon- venzionale del convenuto- possa giustificarsi anche in dipendenza di una mera pagina 9 di 15 difesa in iure o in facto del convenuto che contesti la propria legittimazione passiva, con l'indicazione di un terzo quale soggetto effettivamente legittimato.
Il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa il terzo, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., coinvolge, poi, valuta- zioni discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto né di appello né di ricorso per cassazione (per tutte, Cass., 26 gennaio 2022, n. 2331).
*
5. Il secondo e il terzo motivo, in quanto tutti volti a contestare la respon- sabilità del (e della nella causazione dell'incidente occorso al Pt_1 CP_2
, possono essere trattati congiuntamente e sono fondati. CP_1
5.1 Preliminarmente, è opportuno sottolineare come la Suprema Corte abbia superato l'indirizzo che aveva rappresentato una temporanea deviazione rispet- to alle precedenti decisioni assunte dalla stessa Corte secondo cui, in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.ci, nel caso di caduta di pedone in una buca stradale, non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del ri- sarcimento, ai sensi dell'art. 1227, primo e secondo comma, c.c.), richiedendo- si, per l'integrazione del fortuito, che tale condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno (Cass., 20 novembre 2020, n. 26524; 16 febbraio 2021, n.
4035 e, ord. 31 ottobre 2017, n. 25837).
Secondo il più recente e stabile orientamento, il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale pagina 10 di 15 nella produzione dell'evento; a tale fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di inci- denza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, primo comma, c.c.; e deve essere valutata tenendo conto del dovere ge- nerale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento impruden- te del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che il comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio proba- bilistico di regolarità causale (così, Cass., Sez. Un. 30 giugno 2022, n. 20943 e in senso conforme Cass. ord. 23 maggio 2023, n. 14228, Cass., 24 maggio
2024, n. 2376, ord. 16 ottobre 2024, n. 26895 e ord. 31 marzo 2025, n. 8450).
5.2 Alla luce di quanto esposto, consegue inevitabilmente la fondatezza dei motivi di appello del Pt_1
Dalla stessa produzione fotografica dell'attore (doc. 1 primo grado), emerge con evidenza che il marciapiede teatro del sinistro si presentava in condizioni di evidente dissesto, con fondo sgretolato, graniglia diffusa e rete elettrosaldata visibile, presumibilmente affiorante a causa della progressiva erosione del manto superficiale.
pagina 11 di 15 Tali caratteristiche strutturali, documentate visivamente e risultanti dalla de- scrizione dei luoghi risultante dal verbale della Polizia municipale e dalle de- posizioni dei testi sentiti in primo grado, rendono il pericolo non occulto, bensì percepibile da un utente medio, in condizioni di normale diligenza.
La visibilità dell'insidia (il fatto è avvenuto di mattina) e la ragionevole co- noscenza dei luoghi da parte del danneggiato impongono una valutazione del nesso causale diversa da quella compiuta dal primo giudice, il quale, pur senza citarlo espressamente, ha fatto ragionevolmente applicazione dell'indirizzo in- terpretativo favorevole a escludere la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima.
Alla luce di siffatte considerazioni, deve ritenersi che sia emersa in giudizio la prova (in ottemperanza ai principi espressi dalla citata Cass., n. 8450/2025) che la condotta dello stesso , imprudente o non sufficientemente attenta, CP_1
abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso, escludendo la responsabilità del custode.
La condotta colposa del danneggiato, difatti, si è posta quale serie causale autonoma nella produzione dell'evento dannoso rispetto alla cosa, avendo il pedone percorso il tratto stradale in questione senza avvedersi del precario sta- to dell'intero marciapiede, le cui precarie condizioni erano facilmente avvista- bili anche da lontano e suggerivano l'impiego di una minima attenzione nel procedere.
Se è vero che incombe sul custode la prova liberatoria del caso fortuito (os- sia del fatto che incide sul nesso causale escludendo la derivazione del danno dalla res custodita), anche il fatto del danneggiato può elidere il nesso causale pagina 12 di 15 con la cosa stessa in quanto si ponga in violazione delle regole cautelari di condotta normalmente esigibili secondo la concreta situazione di rischio, assu- mendo così un'efficienza causale autonoma rispetto al dinamismo della cosa, senza necessità che tale comportamento presenti caratteri eccezionali, impre- vedibili e/o inevitabili.
Nella fattispecie, le condizioni di evidente dissesto del marciapiedi, privo di uniforme pavimentazione, al punto da rendere visibile la rete elettrosaldata sot- tostante, normalmente inglobata nel massetto cementizio. avrebbero dovuto in- durre il a una maggiore attenzione e a modulare la propria condotta in CP_1
funzione dello stato dei luoghi, adottando maggiore cautela e prudenza.
*
L'accoglimento del secondo e del terzo motivo di appello comporta l'assorbimento degli altri motivi di appello del e di quelli della Pt_1 CP_2
*
6. Per quanto attiene al governo delle spese, sussistono giusti motivi per di- chiararne la integrale compensazione.
Pur senza farvi espresso riferimento, la ratio che fonda la sentenza impugna- ta è, evidentemente, ispirata all'orientamento di legittimità che escludeva il ri- lievo della colpa del danneggiato ai fini della interruzione del nesso eziologico, sicché ritiene questa Corte di dovere compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Il giudizio in questione è iniziato in primo grado nell'anno 2016 sicché, quanto alla eventuale compensazione delle spese, risulta applicabile l'art. 92
c.p.c. nella formulazione attualmente vigente (come sostituita dall'art. 13 c. 1
pagina 13 di 15 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), la quale ammette che il giudice possa compensare le spese fra le parti, parzialmente o per intero, in caso –tra gli altri- di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (cfr. Cass., 6 marzo 2023,
n. 6635).
Nel caso di specie, la controversia è stata introdotta in primo grado in un contesto giurisprudenziale favorevole alla parte poi risultata soccombente in appello.
Nel corso del giudizio, si è registrato un significativo mutamento dell'orientamento della Corte di Cassazione in ordine alla questione dirimente oggetto del contendere, tale da determinare un ribaltamento dell'esito del giu- dizio rispetto alla decisione di primo grado.
La Corte ritiene che tale situazione abbia inciso in maniera determinante sull'esito del giudizio, generando una situazione di oggettiva incertezza inter- pretativa che giustifica la deroga al principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. accoglie l'appello proposto contro la sentenza n. 2649/2022 del
Tribunale di Cagliari e, per l'effetto,
2. rigetta la domanda proposta da contro Controparte_1 [...]
e il CP_2 Parte_1
3. dichiara le spese processuali dei due gradi di giudizio intera-
pagina 14 di 15 mente compensate tra le parti.
Cagliari, 7 ottobre 2025
Il consigliere estensore dott. Enzo Luchi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da
(c.f. ), in persona del Sindaco in cari- Parte_1 P.IVA_1
ca, elettivamente domiciliato presso i propri uffici e rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'avv. Efisio Busio, appellante contro
(c.f. ), residente a Controparte_1 C.F._1 Pt_1
ed elettivamente domiciliato a Cagliari, presso l'avv. Gloriana Floris, che lo rappresenta e difende per procura in atti, ammesso al patrocinio a spese dello
Stato con delibera del 23 gennaio 2023 del Consiglio dell'Ordine degli Avvo- cati di Cagliari, appellato pagina 1 di 15 e contro
(c.f. , residente a [...]Controparte_2 C.F._2
na ed elettivamente domiciliata a Monserrato, presso l'avv. Antonio Lacopo che, unitamente all'avv. Gianluigi Deiana del Foro di Lanusei, la rappresenta e difende per procura speciale in atti, appellata-appellante incidentale
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse del voglia la Corte d'appello, in accoglimento del Pt_1
presente appello ed in riforma della sentenza n. 2649/2022, emessa in data
14/11/2022 dal Tribunale di Cagliari, sezione II, (Dott. Doriana Meloni) nel giudizio R.G. n° 8443/2016:
1) in via pregiudiziale dichiarare inammissibile la chiamata in giudizio del
Parte_1
2) in subordine, sempre in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di legitti- mazione passiva del Parte_1
2) nel merito rigettare la domanda di risarcimento che il sig. SE ha avanzato verso il perché infondata in fatto e in diritto e as- Parte_1
solverlo da ogni avversa pretesa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa per entrambi i gradi di giu- dizio.
Nell'interesse di voglia la Corte d'appello adita, re- Controparte_1
spinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) in via principale: rigettare l'appello proposto dal av- Parte_1
verso la sentenza n. 2649/2022, confermando l'impugnata sentenza;
pagina 2 di 15 2) in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari (oltre spese generali,
CPA) dei due gradi di giudizio.
Nell'interesse di Maria voglia la Corte d'appello adita, in ri- CP_2
forma della sentenza:
A) dichiarare il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_2
B) nel merito, rigettare la domanda di risarcimento di Controparte_1
perché infondata in fatto e diritto, aderendo a quanto dedotto dal comune di
. Pt_1
C) con vittoria nelle spese di entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 29 agosto 2016, convenne, Controparte_1
avanti al Tribunale di Cagliari (proc. n. 8443/2016 R.G.), al Controparte_2
fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali deriva- tigli da una rovinosa caduta avvenuta nell'area di proprietà della convenuta e aperta al transito (via Vergine Maria n. 1 ) di fronte alla erboristeria Pt_1
della stessa convenuta.
A fondamento della pretesa risarcitoria, inquadrata nella fattispecie dell'art. 2051 c.c. a carico della proprietaria/custode che non aveva curato la manuten- zione dell'area, l'attore spiegò che la caduta era stata causata da una rete elet- trosaldata, non segnalata, che fuoriusciva dal marciapiede di qualche centime- tro.
Nel resistere, la eccepì la propria carenza di legittimazione passiva, in CP_2
quanto l'area in questione era aperta al pubblico transito, con conseguente eventuale responsabilità in capo al ex art. 2051 c.c. e, nel Parte_1
pagina 3 di 15 merito, contestò la fondatezza dell'avversa domanda sul rilievo che la caduta fosse avvenuta in pieno giorno, lungo un marciapiede che l'attore percorreva quasi giornalmente perché residente a poca distanza e di cui ben conosceva av- vallamenti e anomalie presenti da tempo, sicché egli avrebbe prestare attenzio- ne nel percorrerlo.
Su richiesta dell'attore, il Tribunale autorizzò la chiamata in causa del Co- mune di , il quale eccepì in via pregiudiziale l'inammissibilità della Pt_1
chiamata in causa in quanto il , in un primo momento, aveva già rivolto CP_1
al una richiesta di risarcimento sul presupposto che l'area ove era ca- Pt_1
duto fosse aperta al pubblico.
In subordine, sempre in via pregiudiziale, l'amministrazione eccepì il pro- prio difetto di legittimazione passiva, atteso che l'area era di proprietà della e non assoggettata ad uso pubblico, ma posta ad esclusivo servizio del CP_2
suo immobile e dell'utenza del suo esercizio commerciale.
Nel merito, anche il eccepì che l'attore non aveva fornito la prova Pt_1
che la caduta fosse stata causata da una c.d. insidia stradale e sostenne che, an- zi, il sinistro era stato determinato dalla disattenzione del nell'incedere. CP_1
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Con la sentenza n. 2649, pubblicata il 15 novembre 2022, il Tribunale ac- colse la domanda attrice e condannò, in solido, i convenuti al risarcimento del danno.
Accertato che il sinistro era stato causato dalla fuoriuscita di una rete metal- lica elettrosaldata, non visibile in quanto occultata dal terriccio e, perciò, insi- diosa per i pedoni, il primo giudice rilevò che l'area teatro dell'evento risultava pagina 4 di 15 essere di proprietà della convenuta ma aperta al pubblico Controparte_2
transito, come confermato da testimonianze, documentazione fotografica, rela- zione della Polizia Municipale e corrispondenza del Comune di . Pt_1
Il giudice ritenne sussistente, pertanto, una responsabilità concorrente e so- lidale tra:
• in qualità di proprietaria e custode dell'area, ai sensi Controparte_2
dell'art. 2051 c.c., per non aver impedito la formazione e permanenza della situazione di pericolo;
• il ai sensi dell'art. 2043 c.c., per omessa vigilanza e Parte_1
controllo sull'area, pur essendo essa destinata al pubblico transito, e per non aver adottato misure idonee a garantire la sicurezza dei pedoni.
Ritenuto che non fosse stata provata alcuna condotta imprudente da parte dell'attore (tale da escludere o attenuare la responsabilità dei convenuti), il Tri- bunale richiamò i principi espressi dalla Suprema Corte (Cass., ord. 14 marzo
2018, n. 6141), secondo cui la responsabilità ex art. 2051 c.c. è oggettiva, fon- data sul rapporto causale tra la cosa e il danno, e il potere di custodia su essa può essere esercitato anche da soggetti diversi dal proprietario, purché abbiano potere di governo sulla cosa.
Ricondottane la responsabilità sotto il paradigma dell'art. 2043 c.c., il primo giudice ritenne che, pur non essendo proprietario dell'area, il avesse Pt_1
lasciato inadempiuto l'obbligo di monitorare il territorio, segnalare situazioni di pericolo e, se necessario, interdire l'accesso alle zone insicure (culpa in vigi- lando).
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pagina 5 di 15 2. Contro questa pronuncia ha proposto impugnazione il Pt_1
2.1 Con un primo motivo, l'ente ha lamentato, in via pregiudiziale,
l'inammissibilità della chiamata in causa e ha ribadito il difetto di legittimazio- ne passiva, in quanto la chiamata era avvenuta sulla base di circostanze già no- te all'attore sin dall'instaurazione del giudizio e in quanto l'area ove si è verifi- cato il sinistro era di proprietà esclusiva della e non soggetta ad uso CP_2
pubblico né rientrante nel dominio dell'amministrazione comunale.
2.2 Con un secondo motivo, il ha denunciato un vizio di ul- Pt_1
tra/extra-petizione e violazione del principio del contraddittorio, per avere il
Tribunale erroneamente qualificato la sua responsabilità ai sensi dell'art. 2043
c.c., nonostante l'attore avesse fondato la propria domanda esclusivamente sull'art. 2051 c.c. e non avesse fatto allegazioni e fornito prove specifiche, pre- cludendogli, dunque, di articolare difese rispetto alla diversa fattispecie di re- sponsabilità aquiliana, essendosi il contraddittorio interamente sviluppato sulla responsabilità da custodia.
2.3 Con un terzo motivo, l'appellante ha contestato la sussistenza dei pre- supposti della responsabilità ex art. 2043 c.c., evidenziando:
• l'inattendibilità delle prove testimoniali, che non avevano consentito di accertare con certezza la dinamica del sinistro né la presenza di un'insidia occulta;
• la visibilità della rete metallica, come confermato da uno dei testi e dal- le fotografie agli atti, tale da escludere la configurabilità di un pericolo occulto;
pagina 6 di 15 • il concorso di colpa dell'attore, il quale, residente nelle immediate vici- nanze, conosceva lo stato dei luoghi e avrebbe dovuto adottare una condotta prudente;
• l'assenza di nesso causale tra la condotta attribuitagli e il danno, non essendo provato che un eventuale intervento dell'amministrazione avrebbe evitato il sinistro;
• la mancata indicazione da parte del Tribunale della normativa che fon- derebbe gli obblighi di vigilanza e controllo, rendendo la motivazione carente sotto il profilo logico-giuridico.
2.4 Con un quarto motivo, il ha denunciato l'errata qualificazione Pt_1
dell'area come soggetta ad uso pubblico, malgrado:
• la stessa sia destinata al servizio dell'esercizio commerciale della En- nas;
• non sussistono i requisiti giurisprudenziali per configurare una servitù di uso pubblico: esercizio del passaggio jure servitutis publicae, idonei- tà a soddisfare esigenze generali, e titolo valido (atto pubblico, usuca- pione, etc.).;
• l'apertura al transito non equivalga ad assoggettamento ad uso pubbli- co.
2.5 Con un quinto motivo, il ha criticato la graduazione della re- Pt_1
sponsabilità e delle spese, avendo la sentenza:
• omesso di graduare la responsabilità tra i convenuti, nonostante la mag- giore incidenza della condotta della proprietaria;
pagina 7 di 15 • posto in solido le spese di lite e di c.t.u., senza considerare il rigetto parziale delle domande attoree.
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3. ha resistito, replicando ai motivi di appello: Controparte_1
1. la chiamata in giudizio era stata giustificata dagli elementi emersi dalle difese della convenuta (in particolare il diniego edilizio del CP_2
per la recinzione dell'area, motivato dalla necessità di garanti- Pt_1
re il transito pedonale, che aveva rivelato un rapporto di vigilanza e controllo da parte del in precedenza non conosciuto); Pt_1
2. la difesa di difetto di legittimazione passiva era contraddittoria, anche alla luce delle ragioni poste a fondamento del diniego alla recin- zione dell'area;
3. la riqualificazione della responsabilità del ex art. 2043 Pt_1
c.c. da parte del giudice era legittima, in applicazione del principio iura novit curia;
4. le testimonianze rese in primo grado avevano confermato la pre- senza della rete elettrosaldata fuoriuscente dal marciapiede e che l'insidia fosse non visibile, essendo la rete coperta da graniglia e, in ogni caso, il non aveva fornito prova di caso fortuito né dimo- Pt_1
strato di aver adottato misure di prevenzione;
5. l'uso pubblico di un'area privata -in conformità alla giurispruden- za indicata dal primo giudice- si configura quando essa sia aperta al transito di una collettività indeterminata, anche in assenza di formale demanialità;
pagina 8 di 15 6. la condanna in solido si giustifica, anche in assenza di specifica domanda, quando più soggetti siano responsabili del medesimo fatto il- lecito e l'appellante non aveva fornito elementi per una diversa gradua- zione.
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4. ha aderito ai motivi di gravame formulati dal Controparte_2 Pt_1
in particolare, relativamente alla contestazione della responsabilità esclusiva del , ritenuto responsabile per non aver prestato la dovuta attenzione nel CP_1
percorrere il marciapiede, e relativamente alla doglianza per ultra-petizione.
In via incidentale, poi, la ha proposto appello al fine di contestare la CP_2
responsabilità solidale affermata dal Tribunale e ha chiesto il riconoscimento del proprio difetto di legittimazione passiva, dovendo il risarcimento gravare esclusivamente sul atteso che l'area teatro del sinistro, pur essendo di Pt_1
proprietà privata, era da sempre aperta al pubblico transito pedonale, e rivestiva interesse pubblico, trovandosi in prossimità dell'Ospedale CTO e fungendo da collegamento con il marciapiede pubblico.
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4. Il primo motivo di appello è infondato e non merita accoglimento.
Disponendo che l'attore può chiamare in causa un terzo, su autorizzazione del giudice, ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, c.p.c. se l'esigenza sia sorta dalle difese del convenuto, l'art. 183, quinto comma, c.p.c. consente che la chiamata del terzo -oltre che a seguito di eccezione o domanda ricon- venzionale del convenuto- possa giustificarsi anche in dipendenza di una mera pagina 9 di 15 difesa in iure o in facto del convenuto che contesti la propria legittimazione passiva, con l'indicazione di un terzo quale soggetto effettivamente legittimato.
Il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa il terzo, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., coinvolge, poi, valuta- zioni discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto né di appello né di ricorso per cassazione (per tutte, Cass., 26 gennaio 2022, n. 2331).
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5. Il secondo e il terzo motivo, in quanto tutti volti a contestare la respon- sabilità del (e della nella causazione dell'incidente occorso al Pt_1 CP_2
, possono essere trattati congiuntamente e sono fondati. CP_1
5.1 Preliminarmente, è opportuno sottolineare come la Suprema Corte abbia superato l'indirizzo che aveva rappresentato una temporanea deviazione rispet- to alle precedenti decisioni assunte dalla stessa Corte secondo cui, in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.ci, nel caso di caduta di pedone in una buca stradale, non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del ri- sarcimento, ai sensi dell'art. 1227, primo e secondo comma, c.c.), richiedendo- si, per l'integrazione del fortuito, che tale condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno (Cass., 20 novembre 2020, n. 26524; 16 febbraio 2021, n.
4035 e, ord. 31 ottobre 2017, n. 25837).
Secondo il più recente e stabile orientamento, il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale pagina 10 di 15 nella produzione dell'evento; a tale fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di inci- denza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, primo comma, c.c.; e deve essere valutata tenendo conto del dovere ge- nerale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento impruden- te del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che il comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio proba- bilistico di regolarità causale (così, Cass., Sez. Un. 30 giugno 2022, n. 20943 e in senso conforme Cass. ord. 23 maggio 2023, n. 14228, Cass., 24 maggio
2024, n. 2376, ord. 16 ottobre 2024, n. 26895 e ord. 31 marzo 2025, n. 8450).
5.2 Alla luce di quanto esposto, consegue inevitabilmente la fondatezza dei motivi di appello del Pt_1
Dalla stessa produzione fotografica dell'attore (doc. 1 primo grado), emerge con evidenza che il marciapiede teatro del sinistro si presentava in condizioni di evidente dissesto, con fondo sgretolato, graniglia diffusa e rete elettrosaldata visibile, presumibilmente affiorante a causa della progressiva erosione del manto superficiale.
pagina 11 di 15 Tali caratteristiche strutturali, documentate visivamente e risultanti dalla de- scrizione dei luoghi risultante dal verbale della Polizia municipale e dalle de- posizioni dei testi sentiti in primo grado, rendono il pericolo non occulto, bensì percepibile da un utente medio, in condizioni di normale diligenza.
La visibilità dell'insidia (il fatto è avvenuto di mattina) e la ragionevole co- noscenza dei luoghi da parte del danneggiato impongono una valutazione del nesso causale diversa da quella compiuta dal primo giudice, il quale, pur senza citarlo espressamente, ha fatto ragionevolmente applicazione dell'indirizzo in- terpretativo favorevole a escludere la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima.
Alla luce di siffatte considerazioni, deve ritenersi che sia emersa in giudizio la prova (in ottemperanza ai principi espressi dalla citata Cass., n. 8450/2025) che la condotta dello stesso , imprudente o non sufficientemente attenta, CP_1
abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso, escludendo la responsabilità del custode.
La condotta colposa del danneggiato, difatti, si è posta quale serie causale autonoma nella produzione dell'evento dannoso rispetto alla cosa, avendo il pedone percorso il tratto stradale in questione senza avvedersi del precario sta- to dell'intero marciapiede, le cui precarie condizioni erano facilmente avvista- bili anche da lontano e suggerivano l'impiego di una minima attenzione nel procedere.
Se è vero che incombe sul custode la prova liberatoria del caso fortuito (os- sia del fatto che incide sul nesso causale escludendo la derivazione del danno dalla res custodita), anche il fatto del danneggiato può elidere il nesso causale pagina 12 di 15 con la cosa stessa in quanto si ponga in violazione delle regole cautelari di condotta normalmente esigibili secondo la concreta situazione di rischio, assu- mendo così un'efficienza causale autonoma rispetto al dinamismo della cosa, senza necessità che tale comportamento presenti caratteri eccezionali, impre- vedibili e/o inevitabili.
Nella fattispecie, le condizioni di evidente dissesto del marciapiedi, privo di uniforme pavimentazione, al punto da rendere visibile la rete elettrosaldata sot- tostante, normalmente inglobata nel massetto cementizio. avrebbero dovuto in- durre il a una maggiore attenzione e a modulare la propria condotta in CP_1
funzione dello stato dei luoghi, adottando maggiore cautela e prudenza.
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L'accoglimento del secondo e del terzo motivo di appello comporta l'assorbimento degli altri motivi di appello del e di quelli della Pt_1 CP_2
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6. Per quanto attiene al governo delle spese, sussistono giusti motivi per di- chiararne la integrale compensazione.
Pur senza farvi espresso riferimento, la ratio che fonda la sentenza impugna- ta è, evidentemente, ispirata all'orientamento di legittimità che escludeva il ri- lievo della colpa del danneggiato ai fini della interruzione del nesso eziologico, sicché ritiene questa Corte di dovere compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Il giudizio in questione è iniziato in primo grado nell'anno 2016 sicché, quanto alla eventuale compensazione delle spese, risulta applicabile l'art. 92
c.p.c. nella formulazione attualmente vigente (come sostituita dall'art. 13 c. 1
pagina 13 di 15 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), la quale ammette che il giudice possa compensare le spese fra le parti, parzialmente o per intero, in caso –tra gli altri- di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (cfr. Cass., 6 marzo 2023,
n. 6635).
Nel caso di specie, la controversia è stata introdotta in primo grado in un contesto giurisprudenziale favorevole alla parte poi risultata soccombente in appello.
Nel corso del giudizio, si è registrato un significativo mutamento dell'orientamento della Corte di Cassazione in ordine alla questione dirimente oggetto del contendere, tale da determinare un ribaltamento dell'esito del giu- dizio rispetto alla decisione di primo grado.
La Corte ritiene che tale situazione abbia inciso in maniera determinante sull'esito del giudizio, generando una situazione di oggettiva incertezza inter- pretativa che giustifica la deroga al principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. accoglie l'appello proposto contro la sentenza n. 2649/2022 del
Tribunale di Cagliari e, per l'effetto,
2. rigetta la domanda proposta da contro Controparte_1 [...]
e il CP_2 Parte_1
3. dichiara le spese processuali dei due gradi di giudizio intera-
pagina 14 di 15 mente compensate tra le parti.
Cagliari, 7 ottobre 2025
Il consigliere estensore dott. Enzo Luchi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu
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