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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 5389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5389 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8914/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8914/2021 R.G. avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Monica Parte_1 C.F._1
Polverino ) presso lo studio della quale, in Napoli, via Paolo de Matteis n. C.F._2
32, è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
E
( , in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
quale procuratrice di ( , rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo CP_3 P.IVA_2
Blandino ( , elettivamente domiciliata in Durazzano, via San Pietro n. 5, C.F._3 presso lo studio dell'avv. Margherita Giordano ( ) C.F._4
OPPOSTA
NONCHE'
( ), in persona del procuratore speciale , Controparte_4 P.IVA_3 Controparte_5
quale procuratrice di ), rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Controparte_6 P.IVA_4
Blandino ( , elettivamente domiciliata in Durazzano, via San Pietro n. 5, C.F._3 presso lo studio dell'avv. Margherita Giordano ( ) C.F._4
TERZO INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 16 La parte opponente ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il
25.3.2025. ha precisato le conclusioni come da nota depositata il 27.3.2025. Controparte_6
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 621/2021 mediante il quale Parte_1
questo Tribunale gli ha ingiunto di pagare a la somma di euro 7.809,38 (oltre interessi CP_3
e spese del procedimento monitorio) sulla base del contratto di finanziamento (avente ad oggetto la somma di euro 13.150,00 da restituire in 60 rate mensili) concluso con Unicredit Consumer
Financing Bank s.p.a. il 18 aprile 2008. L'opponente ha: 1) eccepito la “carenza di legittimazione attiva” di non potendo la stessa ritenersi titolare del credito sulla base del prodotto CP_3
estratto della cessione in blocco pubblicato in Gazzetta Ufficiale, a maggior ragione considerata la genericità del contenuto dello stesso documento;
2) disconosciuto il documento contrattuale prodotto in sede monitoria in copia illeggibile e non corrispondente all'originale sottoscritto ed ha pure contestato la riconducibilità delle prodotte condizioni generali di contratto (non sottoscritte) al contratto effettivamente concluso;
3) contestato l'esistenza di “un rapporto contrattuale di finanziamento valido” stante l'omessa consegna al cliente di una copia della relativa scheda negoziale (p. 5 atto di citazione); 4) eccepito la maturata prescrizione quinquennale degli interessi e la prescrizione decennale del credito ingiunto, non essendovi stato alcun atto interruttivo;
5) dedotto che il credito di euro 7.809,38 è, in realtà, frutto dell'addebito illegittimo di interessi moratori e delle, oltretutto mai pattuite, “commissioni sollecito” atteso che “l'opponente ha sempre pagato puntualmente tutte le rate”; 6) dedotto l'indebita sovrapposizione, risultante dal modulo contrattuale, tra il prestito finalizzato all'acquisto di un autoveicolo e l'apertura di una linea di credito con carta revolving; 7) prospettato la nullità del contratto di credito revolving, sia per carenza di forma scritta (atteso che, secondo quanto si legge alla pagina 8 dell'atto di citazione, “la mera sottoscrizione di una clausola scritta in caratteri minuti e contenuta in un modulo avente ad oggetto la richiesta di un prodotto bancario e/o finanziario del tutto diverso da una carta revolving, le cui condizioni sono riportate in documenti separati e nemmeno sottoscritti dal ricorrente, non può in alcun modo soddisfare il requisito della forma scritta imposta dall'art. 117 del TUB”), sia perché concluso da soggetto diverso da promotore finanziario abilitato, al di fuori delle ipotesi di prestito finalizzato ammesse dall'art. 3 d.lgs. n. 374/1999, sia per indeterminatezza dell'oggetto, non essendo possibile “evincere né l'ammontare dell'importo finanziato né l'entità della rata di rimborso né le altre condizioni essenziali prescritte dalla normativa in materia, in ordine al credito
pagina 2 di 16 revolving” (p. 9 atto di citazione) e considerato che, nonostante l'art. 125bis t.u.b., “spesso non si comprende neppure quale sia l'oggetto del contratto, sicchè il medesimo risulta radicalmente nullo, in quanto palesemente indeterminato” (p. 10 dell'atto di citazione), con conseguente obbligo per il cliente di restituire le sole somme effettivamente ricevute e diritto alla ripetizione dei maggiori importi eventualmente versati;
8) in subordine, dedotto la violazione della disciplina dettata dalla l.
n. 108/96 (applicabile anche con riferimento agli interessi di mora), dovendo, al fine della verifica del superamento della soglia fissata dalla l. n. 108/96, tenersi conto di tutti i costi legati all'erogazione del credito (e dunque, secondo quanto si legge alla pagina 11 dell'atto di citazione, dei costi di istruttoria, costi per l'incasso dei bollettini, costi della carta, nonché delle polizze
“trattandosi di operazioni funzionali all'erogazione del credito”). ha chiesto di rigettare l'opposizione deducendo: i) che la titolarità del credito CP_3
rientrante tra crediti ceduti in blocco può essere provata mediante la produzione dell'avviso della cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione, per categorie, dei rapporti ceduti;
ii) che generico risulta il disconoscimento del documento depositato in copia in sede monitoria e che, in ogni caso, risulta provata (e, in realtà, non contestata) la conclusione del contratto
(confermata pure dalla visura PRA dalla quale risulta la titolarità dell'autovettura dal Parte_1
acquistata tramite il finanziamento); iii) che la mancata consegna al cliente di una copia del contratto, qualora sia stato prodotto in giudizio, “non configura una ipotesi di nullità del contratto stesso ma semmai di inadempimento, la cui gravità deve essere valutata alla stregua delle conseguenze pregiudizievoli che ne sono eventualmente derivate” (p. 3 comparsa di costituzione e risposta); iv) che infondata è l'eccezione di prescrizione del credito, dovendo il dies a quo farsi decorrere dalla data di scadenza dell'ultima rata e, quindi, dal mese di aprile 2013; v) che dalla documentazione prodotta (non correttamente interpretata dalla controparte) risultano, in modo analitico, i pagamenti eseguiti nel corso del rapporto, sì che non possono sorgere dubbi in ordine all'entità del debito;
vi) che “l'eccezione di nullità del contratto è frutto di un'errata lettura del contratto, atteso che, a prescindere dall'intestazione del contratto, nel caso di specie trattasi di solo contratto di finanziamento” (p. 6 comparsa di costituzione e risposta); vii) che, ai fini della verifica del rispetto della soglia in materia di usura, non è possibile attribuire rilievo al costo della polizza assicurativa in quanto meramente facoltativa e che, in ogni caso, il t.a.e.g. è stato calcolato alla luce delle istruzioni al tempo impartite dalla Banca d'Italia e non risulta superiore alla soglia prevista dalla l. n. 108/96; viii) che, in ogni caso, il contratto contiene una clausola di salvaguardia (“e comunque non superiore alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto”), sì che non può ritenersi convenuto un interesse moratorio in misura superiore alla pagina 3 di 16 soglia esistente in materia di usura;
ix) che le clausole dei contratti azionati in sede monitoria non risultano vessatorie “non potendosi per definizione considerare “manifestamente eccessivo” un importo che rientri abbondantemente nei limiti prescritti dalla legge” e sono comunque state oggetto di specifica approvazione per iscritto secondo quanto previsto dall'art. 1341, co. 2, c.c.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, sono stati assegnati i termini per l'instaurazione dell'obbligatorio tentativo di mediazione (mediante la nota per la trattazione scritta depositata il 16.02.2022 l'opponente ha eccepito l'irritualità dell'esperita mediazione per non essere l'opposta comparsa tramite il proprio legale rappresentante) e, successivamente, quelli per il deposito delle memorie previste dall'art. 183, co. 6, c.p.c. Mutato il
Giudice istruttore, concesso un rinvio su richiesta di parte opponente per la definizione stragiudiziale della lite, con provvedimento del 25 ottobre 2024 è stato effettuato il doveroso rilievo officioso sul quale ci si soffermerà nel prosieguo. Intervenuta, il 27 marzo 2025, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. (ulteriore cessionaria del credito oggetto di giudizio), la causa è stata Controparte_6
trattenuta in decisione con provvedimento del giorno 1.04.2025, con assegnazione dei termini minimi per il deposito degli scritti conclusionali.
2. Avuto riguardo all'intervento della cessionaria del credito ( è appena il caso di Controparte_6
richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c. p. c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (Cass., sez. 1, sent. 22 ottobre
2009, n. 22424 nonchè, tra le tantissime, Tribunale di Napoli, sent. 30 luglio 2024, n. 7482). Ne consegue che, nella specie, in assenza del consenso espresso (da tutte le parti del giudizio) alla estromissione della originaria parte opposta, la presente pronuncia (salvi i suoi effetti anche nei confronti della cessionaria ai sensi dell'art. 111 c. p. c.) non può che essere emessa nei confronti delle parti originarie.
3. Tanto detto, i motivi di opposizione proposti dal sono infondati. Ciò nonostante, in Parte_1 conseguenza delle questioni doverosamente esaminate d'ufficio (previa sottoposizione al contraddittorio delle parti), il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente deve essere condannato al pagamento, in favore della parte opposta, della sola somma indicata in dispositivo.
3.1. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata sull'assunto della mancata, rituale partecipazione della creditrice all'obbligatorio tentativo di pagina 4 di 16 mediazione (al quale l'odierna opposta ha partecipato per il tramite di un procuratore speciale e non del proprio legale rappresentante).
Come condivisibilmente affermato da Cass., sez. 3, sent. 27 marzo 2019, n. 8473, la partecipazione alla mediazione è attività (non strettamente personale, ma) delegabile dalla parte, purchè mediante
“una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto” (in senso conforme Cass., sez. 1, ord.
02 luglio 2024, n. 18106). Avendo (secondo quanto emerge dal verbale prodotto dall'opposta e, nella sostanza, confermato pure dalla formulazione della nota dall'opponente depositata il
16.2.2021) la creditrice partecipato alla mediazione mediante delegato munito di procura speciale,
l'eccezione deve quindi essere rigettata.
3.2. Il motivo di opposizione sopra riportato al n. 1) è fondato sull'assunto della mancata produzione del contratto di cessione di crediti in blocco e della produzione di un estratto della Gazzetta Ufficiale che individua i crediti ceduti in blocco in modo tanto generico da non consentire di verificare se tra gli stessi sia compreso pure quello oggetto di causa.
3.2.1. Con riferimento al primo profilo appena richiamato non può non osservarsi come il non abbia inteso (specificamente) contestare la stessa conclusione del contratto di Parte_1
cessione in blocco, ma abbia sollevato una contestazione relativa al solo difetto di prova di tale contratto. Ebbene, come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte (tra le altre, Cass., sez. 3, ord. 22 giugno 2023, n. 17944), la prova del contratto di cessione di crediti in blocco (per il quale non è prescritta alcuna forma ad substantiam) può essere offerta pure mediante presunzioni. Una simile prova deve ritenersi offerta con riferimento al presente procedimento avuto riguardo: i) alla disponibilità, da parte di del contratto concluso con il (contratto che non CP_3 Parte_1
è soggetto ad alcun regime di pubblicità); ii) alla disponibilità, da parte dell'opposta, del documento
“ex art. 50 t.u.b.” formato dalla cedente (disponibilità che -al parti di quella relativa al contratto- può giustificarsi solo alla luce della previsione contenuta all'art. 1262 c.c.); iii) al fatto che, nonostante il lunghissimo tempo trascorso dalla scadenza del contratto, il non ha dedotto di aver Parte_1
ricevuto richieste di pagamento del credito oggetto di causa da parte di altri soggetti.
3.2.2. Le considerazioni che precedono consentono (nella sostanza) di ritenere superata pure l'eccezione relativa alla mancata ricomprensione del credito vantato nei propri confronti tra quelli ceduti in blocco;
eccezione peraltro formulata in modo inammissibile considerato che, secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, a fronte della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un avviso di cessione identificante in modo sufficientemente puntuale i crediti ceduti in blocco (ipotesi ricorrente per il caso concreto, avuto riguardo alla indicazione di ben 14 criteri -positivi e negativi-
pagina 5 di 16 di identificazione dei crediti ceduti), il debitore è onerato (e tale onere il non ha Parte_1
assolto) della specifica deduzione relativa al concreto difetto, quanto al proprio debito, di taluno dei requisiti identificativi dei crediti ceduti in blocco (tra le tante, Cass., sez. 3, ord. 22 giugno 2023, n.
17944; Cass., sez. 3, ord. 13 giugno 2019, n. 15884).
Ne discende l'infondatezza del motivo di opposizione in esame.
3.2.3. Inammissibile, in quanto tardiva, è poi l'eccezione sollevata per la prima volta nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 3 c.p.c. con la quale il ha, nella sostanza, Parte_1 inteso lamentare il mancato adempimento delle prescrizioni pubblicitarie previste dall'art. 58, comma 2, t.u.b. Ferma la dirimente valutazione in rito, è peraltro appena il caso di osservare che la questione (tardivamente) sollevata attiene non al perfezionamento del contratto di cessione in blocco, ma, solo, alla opponibilità della cessione (art. 1264 c.c.); opponibilità che non assume tuttavia rilievo ai fini della presente decisione, atteso che il non ha dedotto (prima Parte_1
ancora che provato) di aver effettuato il pagamento delle somme oggetto del decreto ingiuntivo in favore della cedente Unicredit.
3.3. Con riferimento ai motivi di opposizione sopra riportati ai nn. 2) e 3) (esaminabili congiuntamente) è sufficiente osservare quanto segue.
3.3.1. Sin dalla fase monitoria, la creditrice ha provato la conclusione, per iscritto, del contratto alla base della propria domanda. Tanto ha fatto mediante produzione di un documento contrattuale che, pur se non impeccabile -avuto anche riguardo al carattere impiegato- quanto a visibilità, risulta leggibile in ogni sua parte mediante appropriato ingrandimento del file depositato.
3.3.2. L'efficacia probatoria di tale documento non può esser minata dal disconoscimento svolto nell'atto di citazione, ove, alla pagina 4, così legge: “l'opponente disconosce formalmente la conformità del contratto prodotto in copia illeggibile rispetto all'originale: le copie prodotte non sono assolutamente leggibili e non corrispondono a quelle firmate dall'attuale opponente”).
A riguardo occorre premettere che il disconoscimento formulato secondo la modalità sopra ritrascritta non può ritenersi svolto ai sensi dell'art. 214 c.p.c. L'iniziativa del qui in Parte_1
esame, infatti, non è specificamente diretta a contestare l'autenticità della sottoscrizione apposta sul documento (la prospettata, mancata corrispondenza della copia prodotta a quella firmata non equivale, infatti, in quanto tale, ad univoco disconoscimento della sottoscrizione pur apposta sul documento prodotto). Piuttosto (fermi i dubbi in ordine alla concreta possibilità di disconoscere copie di documenti che -nella prospettazione di parte- sono non leggibili), il disconoscimento deve ritenersi svolto ai sensi degli artt. 2719 c.c. e, in quanto tale, risulta formulato secondo modalità irrituali. Infatti, come osservato da condivisa, consolidata giurisprudenza di legittimità, il pagina 6 di 16 disconoscimento reso ai sensi della norma da ultimo citata deve essere svolto (e tanto non è accaduto nel corso del presente giudizio) mediante indicazione delle specifiche difformità contestate, dovendo il giudice, nell'apprezzare l'efficacia probatoria della documentazione prodotta in copia, valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, utilizzando anche elementi presuntivi (tra le tante, Cass., sez. 5, ord., 26 ottobre 2020, n. 23426;
Cass., sez. 6-3, 11 ottobre 2017, n. 23902; Cass., sez. 3, sent. 13 maggio 2014, n. 10326).
Le considerazioni che precedono consentono di ritenere non rilevante la mancata produzione dell'originale del contratto concluso dall'opponente; tanto perché (considerate le rilevate modalità di svolgimento del disconoscimento) l'originale dello stesso non è necessario (ben potendo il diritto dell'opposta essere provato mediante la documentazione depositata in sede monitoria).
3.3.3. Né l'opposizione può essere accolta sulla base del rilievo per il quale le condizioni generali prodotte in copia non sottoscritta non sarebbero quelle relative al contratto concluso dal
. Parte_1
La Suprema Corte ha, in più occasioni, ritenuto che, in caso di contratto concluso su più fogli, non occorre la sottoscrizione di ciascuna pagina;
la sottoscrizione (secondo quanto si desume pure dall'art. 2702 c.c.) si riferisce infatti all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene (tra le altre, Cass, sez. 2, sent. 19 marzo 2019, n. 7681; Cass., sez. 2, sent. 1 marzo 2007, n. 4886). È vero che i precedenti di legittimità da ultimo citati sono relativi al caso di sottoscrizione apposta sull'ultima pagina del contratto (mentre il documento contrattuale qui in esame reca -plurime- sottoscrizioni nella sola prima pagina). Tuttavia, per un verso, le decisioni da ultimo richiamate (si veda, in particolare, la formulazione di quella più recente) sono espressione di un principio di carattere generale. Per altro verso, le conclusioni alle quali è approdata la Suprema Corte risultano richiamabili anche nel presente giudizio alla luce delle seguenti ragioni: i) v'è un'esatta corrispondenza tra i numeri e la rubrica delle clausole specificamente sottoscritte dal ai Parte_1
sensi dell'art. 1341 c.c. e quelle riportate nelle condizioni generali non sottoscritte e prodotte sin dalla fase monitoria;
ii) l'opponente non ha allegato che, per effetto delle condizioni generali prodotte e non sottoscritte, il credito della controparte sarebbe diverso da quello azionato in sede monitoria;
iii) l'opponente (che non ha dedotto di non avere mai concluso alcun contratto, né ha contestato la deduzione dell'opposta secondo la quale la conclusione del contratto risulta confermata dall'acquisto -provato mediante visura PRA- del veicolo acquistato tramite il finanziamento concesso da Unicredit) non ha prodotto la copia delle condizioni generali di contratto effettivamente sottoscritte (né ha chiesto di ordinarne la produzione all'opposta).
pagina 7 di 16 3.3.4. Quanto alla doglianza relativa alla mancata consegna di una copia del documento contrattuale
è sufficiente osservare che una simile omissione non determina la nullità del contratto avendo in realtà la Suprema Corte ripetutamente affermato che “il requisito della forma scritta ad substantiam, previsto dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1983 e dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, attiene alla veste esteriore del contratto e alla modalità espressiva dell'accordo, non estendendosi alla consegna del documento contrattuale concluso in tale forma, che ove omessa non produce alcuna nullità negoziale” (Cass., sez. 1, ord. 3 luglio 2024, n. 18230; conforme, tra le altre, anche Cass. sez.
1, ord. 4 febbraio 2025, n.2711).
3.4. Infondati sono, poi, i motivi di opposizione sopra riportati ai nn. 6) e 7).
Entrambi tali motivi sono fondati sull'asserita conclusione, mediante un unico documento, sia di un contratto di finanziamento (il cui perfezionamento non è mai stato, in realtà, contestato), sia di un contratto di apertura di credito mediante carta revolving.
Ebbene, pur non potendo non rilevarsi la difficile leggibilità del documento contrattuale prodotto in sede monitoria (laddove nella sezione “Firma della Richiesta” riportata sulla destra della prima pagina sembra che il abbia effettivamente richiesto la concessione tanto di un Parte_1
finanziamento, quanto di una linea di credito), ritiene questo Giudice che, in realtà, l'opponente abbia concluso con Unicredit Consumer Financing Bank s.p.a. il solo contratto di finanziamento
(per euro 13.150,00 da restituire in 60 rate mensili di euro 266,65) finalizzato all'acquisto di un'autovettura Modello “Mini One D”. In questo senso depone, in particolare, il contenuto del documento contrattuale che, determinata in ogni aspetto l'operazione di finanziamento (anche mediante il riferimento al costo finale dell'operazione -che sarebbe impossibile determinare in caso di credito revolving), contempla la “mera eventualità”, ad insindacabile giudizio della banca (art. 11 delle condizioni generali), di concedere una linea di credito ulteriore sotto forma di credito ad uso rotativo utilizzabile attraverso carta di credito (sì che la dichiarazione firmata dall'opponente - peraltro giustificabile anche alla luce di un mero errore materiale del non può ritenersi Parte_1
prova che tale ultimo contratto sia stato effettivamente concluso). D'altro canto (pur volendo prescindere dal fatto che l'estratto ex art. 50 t.u.b. prodotto in sede monitoria ha riguardo al solo credito derivante dal contratto di finanziamento), non può non rilevarsi come l'opponente (a maggior ragione a fronte delle difese dell'opposta) neppure abbia dedotto (prima ancora che provato) l'avvenuto rilascio di una carta di credito revolving (ovvero le commissioni asseritamente addebitate a fronte dell'utilizzo di tale carta).
Stante la ritenuta, mancata conclusione di un contratto di apertura di credito revolving, i motivi di opposizione qui esaminati non possono che essere rigettati.
pagina 8 di 16 3.5. Anche i motivi di opposizione sopra indicati ai nn. 4) e 5) sono infondati.
Secondo costante giurisprudenza, la parte che agisca per conseguire l'adempimento di un'obbligazione è onerata della prova del titolo del proprio diritto e dell'allegazione dell'inadempimento della controparte sulla quale ultima grava, invece, l'onere della prova del fatto anche solo parzialmente estintivo del credito (tra le tantissime, Cass., sez. 1, sent. 15 luglio 2011, n.
15659; Cass., sez. 1, sent. 3 luglio 2009, n. 15677; Cass., sez. 1, sent. 26 gennaio 2007, n. 1743;
Cass., sez. 1, sent. 13 luglio 2006, n. 13674; Cass., sez. lav., sent. 9 febbraio 2004, n. 2387; Cass., S.
U., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Ebbene, l'opposta ha, sin dalla fase monitoria, documentato la conclusione del contratto alla base del decreto ingiuntivo (dal quale, peraltro, si evince, a differenza di quanto dedotto dall'opponente, la esplicita pattuizione delle commissioni sollecito) ed ha allegato l'inadempimento dell'odierno debitore nella misura riportata nel ricorso per decreto ingiuntivo all'uopo avvalendosi pure di un estratto conto ex art. 50 t.u.b. (in verità, neppure necessario derivando il credito azionato in sede monitoria da un contratto di finanziamento riconducibile al tipo del mutuo e non da un contratto di conto corrente) dal contenuto assai analitico (poiché riportante i singoli pagamenti effettuati mensilmente ed i mesi per i quali i pagamenti non sono stati, invece, eseguiti;
documento dal quale risulta pure che la creditrice si è avvalsa della decadenza dal beneficio del termine a fronte del mancato pagamento di ben 15 rate). Tanto è sufficiente per ritenere assolto l'onere gravante sulla odierna opposta alla luce della richiamata giurisprudenza. L'opponente, invece, non ha in alcun modo provato il fatto (anche solo parzialmente) estintivo del proprio debito, essendosi limitato, da un lato, ad allegare il regolare e puntuale pagamento delle rate senza, tuttavia, offrirne alcuna evidenza, e dall'altro, ad invocare la prescrizione del credito.
A tale ultimo riguardo occorre premettere che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, “Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (Cass., sez. 3, ord. 10 febbraio 2023, n. 4232; conf., tra le altre, Cass., sez. 3, sent. 30 agosto 2011, n. 17798 e Cass., sez. 3, sent. 3 febbraio 1994, n. 1110, nonché, quanto alla prescrizione relativa agli interessi, Cass., sez. 1, sent. 8 agosto 2013, n. 18951).
Ebbene, considerato che il contratto in base al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo qui opposto
è un contratto di finanziamento concluso il 18 aprile 2008 con obbligo di restituzione delle somme mutuate in 60 rate mensili, il dies a quo della prescrizione può ritenersi decorrente (così come pagina 9 di 16 dedotto dall'opposta) solo a far data dal 18 aprile 2013, sì che la prescrizione certo non può dirsi maturata alla data della proposizione della notificazione del decreto ingiuntivo.
3.6. Con riferimento al motivo di opposizione sopra indicato al n. 8) (nonché al motivo sopra riportato al n. 5, nella parte in cui risulta prospettata la violazione della disciplina in materia di usura), non può non osservarsi che le allegazioni svolte dall'opponente sono tanto generiche da risultare non conformi all'onere delineato da Cass., S. U., sent. 18 settembre 2020, n. 19597. Non risulta indicato, a mero titolo esemplificativo, il tasso soglia vigente al momento della conclusione del contratto, né risulta esplicitato il criterio utilizzato per prospettare l'asserita usurarietà degli Par interessi moratori (sì che una c.t.U. -pur richiesta dal non potrebbe risultare Parte_1
esplorativa). Neppure risulta esaminabile nel merito la fugace, generica deduzione (cui non ha fatto seguito alcuna concreta prospettazione applicata al rapporto contrattuale) relativa alla mancata ricomprensione nel t.a.e.g. delle spese di istruttoria e dei costi dell'assicurazione.
In relazione a tali ultimi costi occorre peraltro compiere la seguente precisazione. L'esame del documento contrattuale prodotto sin dalla fase monitoria consente di rilevare che il ha Parte_1 sottoscritto il modulo prestampato anche nella parte relativa alla “Polizza assicurativa “Copertura del Credito”. Tale circostanza, tuttavia, non consente –di per sé- di ritenere effettivamente concluso, al momento del perfezionamento del contratto di finanziamento, anche un contratto di assicurazione
(potendo la sottoscrizione di tale sezione giustificarsi alla luce di una svista del finanziato o della superficialità del rivenditore mediante il quale il contratto di finanziamento è stato concluso). Nel senso della mancata conclusione del contratto di assicurazione depongono, piuttosto, tanto il fatto che la medesima pagina 1 del contratto riporta in bianco gli spazi relativi alle voci “premio
“Copertura del Credito” e “altri premi assicurativi”, quanto il fatto che l'opponente non ha prodotto
(né, a riguardo, ha chiesto l'emissione di un ordine di esibizione) la copia del contratto di assicurazione. Ancora, ad ulteriore conferma della conclusione cui si è pervenuti, occorre rilevare che il documento contrattuale non reca alcuna indicazione dell'entità del premio assicurativo, sì che
(confermata anche per questo profilo la genericità dell'opposizione) neppure potrebbe in concreto verificarsi il superamento del tasso soglia per effetto di tale premio ovvero la mancata ricomprensione dello stesso premio nel t.a.e.g.
Tanto detto, è comunque opportuno rilevare come le considerazioni che saranno svolte con riferimento alla abusività degli interessi moratori risultino assorbenti rispetto alla (genericamente) prospettata usurarietà dei medesimi interessi. La dichiarazione di abusività della clausola relativa agli interessi moratori consente infatti di riconoscere al consumatore un vantaggio superiore rispetto a quello accordato (al non consumatore ed al consumatore il quale espressamente dichiari di non pagina 10 di 16 volersi avvalere della tutela apprestatagli dalla disciplina di origine eurounitaria) dall'art. 1815, co.
2, c.c. nell'interpretazione offertane da Cass., S. U., sent. 18 settembre 2020, n. 19597 (secondo la quale, ove usurari, gli interessi moratori sono pur sempre dovuti nella misura dei -non usurari- interessi corrispettivi).
4. Tanto detto con riferimento ai motivi alla base dell'opposizione, occorre esaminare le questioni sollevate d'ufficio con il provvedimento emesso il 25 ottobre 2024; provvedimento adottato alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia secondo la quale l'esame officioso della abusività (art. 33, cod. cons.) delle clausole contenute nel contratto concluso tra professionista ed imprenditore costituisce “norma procedurale gravante sugli organi giurisdizionali” (tra le altre, Corte di giustizia, 9 aprile 2024, C-582/21, FY c. Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej). In particolare, come affermato dai giudici del Kirchberg, “a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine” (di recente, Corte di giustizia, 18 gennaio 2024, C-531/22,
Getin Noble Bank S.A., nonchè, già, Corte di giustizia, 4 giugno 2009, C-243/08, Pannon GSM Zrt), il giudice è tenuto: i) ad esaminare la possibile abusività delle clausole contrattuali rilevanti con riferimento all'oggetto del giudizio (Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020, C-511/17, CP_7
; ii) ad esercitare poteri istruttori officiosi al fine di acquisire gli elementi di fatto e di diritto
[...]
necessari per il doveroso rilievo officioso (tra le tante, Corte di giustizia, 30 giugno 2022, C 170/21,
Profi Credit Bulgaria EOOD, Corte di giustizia, 4 giugno 2015, C-497/13, Corte di Persona_1
giustizia, 9 novembre 2010, C-137/08, ; iii) a sottoporre al contraddittorio delle Persona_2 parti le questioni rilevate d'ufficio (Corte di giustizia, 21 settembre 2023, C-139/22, AM, PM; Corte di giustizia, 21 febbraio 2013, C-472/11, ; iv) a dichiarare l'abusività della Parte_3
clausola contrattuale a meno che il consumatore, adeguatamente informato da parte dello stesso magistrato, dichiari (consapevolmente -proprio per effetto dell'iniziativa officiosa) di non volersi avvalere della tutela pur in astratto conferitagli (tra le altre, Corte di giustizia, 8 settembre 2022, C-
80/21, E.K., S.K; Corte di giustizia, 4 giugno 2009, C-243/08, Pannon GSM Zrt).
4.1. Tanto premesso, occorre quindi esaminare l'abusività/non abusività della clausola mediante la quale sono state pattuite le somme dovute a titolo di interessi moratori (art. 25 del contratto).
4.1.1. A fronte del rilievo officioso il ha dichiarato di volersi avvalere della disciplina Parte_1
nazionale di recepimento della direttiva 93/13/CEE, mentre l'opposta, pur facendo riferimento ad altro decreto ingiuntivo (emesso, secondo quanto risulta dalla memoria depositata il 12 novembre
2024, dal Tribunale di Reggio Emilia), ha, nella sostanza, dedotto l'esistenza di specifica sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341, co. 2, c.c., nonché il mancato superamento della soglia in pagina 11 di 16 materia di usura, e, nella comparsa conclusionale, ha valorizzato l'esistenza di una clausola di salvaguardia.
4.1.2. Gli argomenti svolti dalla parte opposta non sono condivisibili.
4.1.2.1. In primis, deve ritenersi inconferente il riferimento all'art. 1341 c.c. atteso che, come osservato da Cass., sez. 6-3, ord. 28 aprile 2020, n. 8268, “la disciplina delle condizioni generali di contratto di cui all'art. 1341 cod. civ. non ha nulla a che vedere con la vessatorietà delle clausole regolamentata, per i contratti del consumatore, dall'art. 33 cod. cons.” e che, in caso di contratto concluso con il consumatore, deve essere assicurata oltre (Cass., sez. 6-3, ord. 28 aprile 2020, n.
8268) alla tutela formale contemplata dall'art. 1341 c.c., anche l'ulteriore tutela contemplata dall'art. 34, co. 4, cod. cons. (“Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale”).
4.1.2.2. Ancora, non può essere condiviso l'assunto per il quale la clausola relativa agli interessi moratori non sarebbe vessatoria (art. 33, co. 2, lett. f, cod. cons.) poiché non usuraria.
L'individuazione, quale parametro per valutare la vessatorietà ai sensi della norma da ultimo indicata, della soglia fissata in materia di usura non convince poiché, ponendo l'art. 33 cod. cons. una mera presunzione relativa, l'equivalenza prospettata dall'opposta comporta: i) o la giuridica possibilità di un interesse moratorio superiore rispetto a quello usurario e, tuttavia, non vessatorio
(ciò che, in verità, pare difficilmente argomentabile); ii) ovvero la conclusione per la quale quella prevista dall'art. 33, co. 2, lett. f) cod. cons. non è una presunzione relativa, ma assoluta (ciò che, tuttavia, risulta in aperto contrasto con la lettera dell'art. 33, cod. cons.).
Piuttosto, il parametro in base al quale valutare la possibile vessatorietà della clausola qui in esame non può non essere individuato alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia e, in particolare, della sentenza 14 marzo 2013, C-415/11, secondo la quale: i) “per Persona_3
appurare se una clausola determini un «significativo squilibrio» dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, occorre tener conto, in particolare, delle disposizioni applicabili nel diritto nazionale in mancanza di un accordo tra le parti in tal senso” poiché in tal modo è possibile valutare se ed in quale misura “il contratto collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista dal vigente diritto nazionale”; ii) al fine di valutare se il significativo squilibrio sia stato creato «malgrado il requisito della buona fede» “il giudice nazionale deve verificare se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di un negoziato individuale” (Corte di giustizia, sent. 14 marzo 2013, C-
415/11, . Persona_3
pagina 12 di 16 Ebbene, alla luce della richiamata giurisprudenza, questo Giudice ritiene: a) sussistente il
“significativo squilibrio” nel caso in cui siano stati pattuiti interessi moratori in misura superiore rispetto agli interessi corrispettivi (art. 1224, co. 1, c.c.); b) sussistente il requisito della contrarietà alla buona fede allorquando il professionista abbia imposto un interesse moratorio superiore al doppio della maggiorazione media dell'interesse moratorio rispetto a quello corrispettivo praticata sul mercato al momento della conclusione del contratto e rilevata dalla Banca d'Italia, d'intesa con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze. È infatti ragionevole ritenere (ferma la possibilità, per il professionista, di offrire la prova contraria -essendo, come detto, quella prevista dall'art. 33 cod. cons., una presunzione relativa) che il consumatore non avrebbe acconsentito ad una pattuizione tanto onerosa (ove rapportata, appunto, alle condizioni mediamente offerte sul mercato) a fronte di una negoziazione improntata a lealtà ed equità (essendo peraltro appena il caso di osservare che il riferimento ai principi di lealtà ed equità è indice dell'adozione di un parametro di valutazione della vessatorietà della clausola ben inferiore rispetto a quello previsto dalla disciplina in materia di usura atteso che la parte che si avvalga di pattuizioni usurarie integra un delitto e non si limita a violare i principi di lealtà ed equità).
4.1.3. Tanto detto, avuto riguardo al comportamento processuale delle parti (che non hanno prodotto le rilevazioni di Banca d'Italia rilevanti per valutare la possibile vessatorietà della clausola in esame), deve darsi atto della base giuridica del provvedimento in data 24.1.2025 mediante il quale le richiamate rilevazioni sono state acquisite d'ufficio.
Il provvedimento da ultimo richiamato risulta fondato sul principio di equivalenza (affermato già da
Corte di giustizia, sent. 16 dicembre 1976, C-33/76, Rewe-Zentralfinanz eG e dalla medesima Corte costantemente ribadito -in materia di tutela del consumatore, v., tra le tante, Corte di giustizia, sent.
4 giugno 2015, C-497/13, ; principio in base al quale, ferma l'autonomia Persona_1
procedurale, gli Stati membri, nel disciplinare le modalità processuali di tutela di una situazione sostanziale di origine eurounitaria devono prevedere regole che “non siano meno favorevoli delle norme che disciplinano situazioni simili sottoposte al diritto interno” (Corte di giustizia, sent. 10 settembre 2014, C-34/13, ). In particolare, se è vero che le discipline in materia di Persona_4
usura e di clausole abusive sono entrambe funzionali alla tutela di istanze di ordine pubblico (quanto all'usura, v., tra le tante, la già citata Cass., S. U., sent. 21 settembre 2020, n. 19597, quanto alla disciplina delle clausole abusive v., tra le altre, già, Corte di giustizia, sent. 6 ottobre 2009, C 40/08,
e Corte di giustizia, sent. 26 ottobre 2006, C 168/05, Controparte_8 [...]
) e se è vero che, in materia di usura, il giudice può, anche d'ufficio, acquisire Persona_5 conoscenza dei decreti ministeriali relativi al tasso soglia “o attraverso la sua scienza personale o
pagina 13 di 16 con la collaborazione delle parti o con la richiesta di informazioni alla P.A. o con una CTU contabile” (Cass., sez. 6-1, ord. 20 ottobre 2021, n. 29240; in termini, Cass., sez. 1, ord. 29 novembre 2022, n. 35102, Cass., sez. 3, ord., 13 maggio 2020, n. 8883), deve allora ritenersi che, al fine di valutare l'abusività (art. 33, co. 2, lett. f cod. cons.) della clausola relativa agli interessi moratori pattuiti col consumatore, il giudice possa, anche d'ufficio, acquisire le menzionate rilevazioni statistiche.
4.1.4. Ebbene, considerato che le richiamate rilevazioni statistiche indicano nella misura del 2,1% la maggiorazione media degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi, non può non rilevarsi come, a fronte di un t.a.n. pari al 8,00%, il contratto quantifichi (art. 25) gli interessi di mora nella misura del 1,30% al mese (pari, quindi, al 15,60% su base annua). Ancora, lo stesso articolo prevede pure, in caso di mancato rimborso nel termine di 15 giorni dalla data di comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, l'obbligo di pagare gli interessi di mora nella misura dell'1,50% al mese del totale dovuto (pari, quindi, al 18,00 % su base annua).
Considerata la richiamata maggiorazione media degli interessi moratori rispetto a quelli corrispettivi, non può (quanto al caso concreto) non ritenersi integrata la presunzione relativa prevista dall'art. 33, co. 2, lett. f), cod. cons., dovendo ragionevolmente escludersi che, a fronte di un negoziato individuale condotto secondo lealtà ed equità, il consumatore avrebbe accettato una pattuizione tanto gravosa.
Né una diversa conclusione potrebbe essere argomentata sulla base di una pretesa monitoria azionata in misura inferiore rispetto a quella pur astrattamente formulabile in base al contratto, dovendo la valutazione relativa alla vessatorietà essere compiuta alla luce dell'astratta formulazione del regolamento contrattuale (tra le tante, Corte di giustizia, sent. 21 aprile 2016, C-377/14, Persona_6
e Helena Radlingerová).
[...]
4.2. In ordine alle conseguenze dell'accertata vessatorietà dell'art. 25 del contratto, non può non considerarsi che, al fine di assicurare la realizzazione dell'effetto dissuasivo perseguito dall'art. 7 della direttiva 93/13/CEE, i Giudici del Kirchberg hanno tradizionalmente escluso la possibilità di una qualsivoglia integrazione del regolamento negoziale in caso di accertata abusività di una clausola non essenziale per la sussistenza del contratto (tra le altre, Corte di giustizia, 8 settembre
2022, C 80/21, E.K., S.K.; Corte di giustizia, 7 novembre 2019, CC-349/18-351/18, Nationale
Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS); Corte di giustizia, 30 maggio 2013, C 488/11,
; Corte di giustizia, 14 giugno 2012, C-618/10, Banco Español de Persona_7
Crédito SA). In applicazione di tale giurisprudenza deve quindi procedersi alla disapplicazione pagina 14 di 16 dell'art. 25 del contratto, sì che alcuna somma potrà essere riconosciuta a titolo di interessi moratori e di “commissioni sollecito”.
Ne discende che, revocato il decreto ingiuntivo, il deve essere condannato al Parte_1 pagamento degli importi risultanti dal documento in sede monitoria prodotto ai sensi dell'art. 50
t.u.b. previa espunzione delle somme (complessivamente pari ad euro 607,53) ivi indicate come dovute per “interessi di mora” e “commissioni sollecito” e, pertanto, della somma di euro 7.201,85, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284, co. 1, c.c. dal 15.01.2021 al saldo.
4.3. Tanto detto, alla luce della giurisprudenza sovranazionale sopra richiamata, questo Giudice ritiene di dovere espressamente esaminare (escludendola) anche l'eventuale abusività delle clausole di seguito indicate (precisandosi che tutte le clausole qui espressamente non esaminate non rilevano ai fini dell'oggetto del presente procedimento -cfr. Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020, C
511/17, . Controparte_7
In particolare, occorre escludere la possibilità di effettuare il sindacato di abusività con riferimento alle clausole contenute agli artt. 3, 7 e 8 del contratto. Tali clausole (relative “alla determinazione dell'oggetto del contratto”) sono infatti formulate in modo intellegibile sotto il profilo grammaticale ed illustrano in maniera trasparente (pur con il necessario tecnicismo del contratto alla base del ricorso monitorio) il funzionamento concreto delle clausole “di modo che il consumatore è posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano” (Corte di giustizia, sent. 30 aprile 2014, C-26/13, ; un simile Persona_8
sindacato deve, in ogni caso (cfr. Corte di giustizia, sent. 12 gennaio 2023, C-395/21, D.V. c. M.A.), essere escluso poichè non risultano allo stato elementi per ritenere che tale clausola non sarebbe stata inserita ove l'imprenditore avesse contrattato secondo buona fede (Corte di giustizia, 3 ottobre
2019, C-621/17, . Per_9
5. Pur essendo stata l'opposizione radicata sulla base di motivi infondati, il decreto ingiuntivo deve essere revocato a fronte di (doverosa) iniziativa officiosa e (stante l'impiego di clausole vessatorie) il deve essere condannato al pagamento della (ridotta) somma indicata in dispositivo. Parte_1
Tali circostanze, unitamente alla novità delle questioni esaminate (nonché al comportamento processuale dell'opposta che ha depositato un documento contrattuale assai poco chiaro e formato secondo modalità tali da avere contribuito ad ingenerare le contestazioni relative, almeno, al contratto di aperura di credito revolving ed al contratto di assicurazione), giustificano la compensazione integrale delle spese di lite
P.Q.M.
pagina 15 di 16 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 621/2021 di questo Tribunale;
2) condanna al pagamento, in favore di in persona Parte_1 Controparte_1
del procuratore, della somma di euro 7.201,85, oltre interessi legali (art. 1284, co. CP_2
1, c.c.) dal 15.01.2021 al saldo;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 29 maggio 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Fiengo
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8914/2021 R.G. avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Monica Parte_1 C.F._1
Polverino ) presso lo studio della quale, in Napoli, via Paolo de Matteis n. C.F._2
32, è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
E
( , in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
quale procuratrice di ( , rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo CP_3 P.IVA_2
Blandino ( , elettivamente domiciliata in Durazzano, via San Pietro n. 5, C.F._3 presso lo studio dell'avv. Margherita Giordano ( ) C.F._4
OPPOSTA
NONCHE'
( ), in persona del procuratore speciale , Controparte_4 P.IVA_3 Controparte_5
quale procuratrice di ), rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Controparte_6 P.IVA_4
Blandino ( , elettivamente domiciliata in Durazzano, via San Pietro n. 5, C.F._3 presso lo studio dell'avv. Margherita Giordano ( ) C.F._4
TERZO INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 16 La parte opponente ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il
25.3.2025. ha precisato le conclusioni come da nota depositata il 27.3.2025. Controparte_6
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 621/2021 mediante il quale Parte_1
questo Tribunale gli ha ingiunto di pagare a la somma di euro 7.809,38 (oltre interessi CP_3
e spese del procedimento monitorio) sulla base del contratto di finanziamento (avente ad oggetto la somma di euro 13.150,00 da restituire in 60 rate mensili) concluso con Unicredit Consumer
Financing Bank s.p.a. il 18 aprile 2008. L'opponente ha: 1) eccepito la “carenza di legittimazione attiva” di non potendo la stessa ritenersi titolare del credito sulla base del prodotto CP_3
estratto della cessione in blocco pubblicato in Gazzetta Ufficiale, a maggior ragione considerata la genericità del contenuto dello stesso documento;
2) disconosciuto il documento contrattuale prodotto in sede monitoria in copia illeggibile e non corrispondente all'originale sottoscritto ed ha pure contestato la riconducibilità delle prodotte condizioni generali di contratto (non sottoscritte) al contratto effettivamente concluso;
3) contestato l'esistenza di “un rapporto contrattuale di finanziamento valido” stante l'omessa consegna al cliente di una copia della relativa scheda negoziale (p. 5 atto di citazione); 4) eccepito la maturata prescrizione quinquennale degli interessi e la prescrizione decennale del credito ingiunto, non essendovi stato alcun atto interruttivo;
5) dedotto che il credito di euro 7.809,38 è, in realtà, frutto dell'addebito illegittimo di interessi moratori e delle, oltretutto mai pattuite, “commissioni sollecito” atteso che “l'opponente ha sempre pagato puntualmente tutte le rate”; 6) dedotto l'indebita sovrapposizione, risultante dal modulo contrattuale, tra il prestito finalizzato all'acquisto di un autoveicolo e l'apertura di una linea di credito con carta revolving; 7) prospettato la nullità del contratto di credito revolving, sia per carenza di forma scritta (atteso che, secondo quanto si legge alla pagina 8 dell'atto di citazione, “la mera sottoscrizione di una clausola scritta in caratteri minuti e contenuta in un modulo avente ad oggetto la richiesta di un prodotto bancario e/o finanziario del tutto diverso da una carta revolving, le cui condizioni sono riportate in documenti separati e nemmeno sottoscritti dal ricorrente, non può in alcun modo soddisfare il requisito della forma scritta imposta dall'art. 117 del TUB”), sia perché concluso da soggetto diverso da promotore finanziario abilitato, al di fuori delle ipotesi di prestito finalizzato ammesse dall'art. 3 d.lgs. n. 374/1999, sia per indeterminatezza dell'oggetto, non essendo possibile “evincere né l'ammontare dell'importo finanziato né l'entità della rata di rimborso né le altre condizioni essenziali prescritte dalla normativa in materia, in ordine al credito
pagina 2 di 16 revolving” (p. 9 atto di citazione) e considerato che, nonostante l'art. 125bis t.u.b., “spesso non si comprende neppure quale sia l'oggetto del contratto, sicchè il medesimo risulta radicalmente nullo, in quanto palesemente indeterminato” (p. 10 dell'atto di citazione), con conseguente obbligo per il cliente di restituire le sole somme effettivamente ricevute e diritto alla ripetizione dei maggiori importi eventualmente versati;
8) in subordine, dedotto la violazione della disciplina dettata dalla l.
n. 108/96 (applicabile anche con riferimento agli interessi di mora), dovendo, al fine della verifica del superamento della soglia fissata dalla l. n. 108/96, tenersi conto di tutti i costi legati all'erogazione del credito (e dunque, secondo quanto si legge alla pagina 11 dell'atto di citazione, dei costi di istruttoria, costi per l'incasso dei bollettini, costi della carta, nonché delle polizze
“trattandosi di operazioni funzionali all'erogazione del credito”). ha chiesto di rigettare l'opposizione deducendo: i) che la titolarità del credito CP_3
rientrante tra crediti ceduti in blocco può essere provata mediante la produzione dell'avviso della cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione, per categorie, dei rapporti ceduti;
ii) che generico risulta il disconoscimento del documento depositato in copia in sede monitoria e che, in ogni caso, risulta provata (e, in realtà, non contestata) la conclusione del contratto
(confermata pure dalla visura PRA dalla quale risulta la titolarità dell'autovettura dal Parte_1
acquistata tramite il finanziamento); iii) che la mancata consegna al cliente di una copia del contratto, qualora sia stato prodotto in giudizio, “non configura una ipotesi di nullità del contratto stesso ma semmai di inadempimento, la cui gravità deve essere valutata alla stregua delle conseguenze pregiudizievoli che ne sono eventualmente derivate” (p. 3 comparsa di costituzione e risposta); iv) che infondata è l'eccezione di prescrizione del credito, dovendo il dies a quo farsi decorrere dalla data di scadenza dell'ultima rata e, quindi, dal mese di aprile 2013; v) che dalla documentazione prodotta (non correttamente interpretata dalla controparte) risultano, in modo analitico, i pagamenti eseguiti nel corso del rapporto, sì che non possono sorgere dubbi in ordine all'entità del debito;
vi) che “l'eccezione di nullità del contratto è frutto di un'errata lettura del contratto, atteso che, a prescindere dall'intestazione del contratto, nel caso di specie trattasi di solo contratto di finanziamento” (p. 6 comparsa di costituzione e risposta); vii) che, ai fini della verifica del rispetto della soglia in materia di usura, non è possibile attribuire rilievo al costo della polizza assicurativa in quanto meramente facoltativa e che, in ogni caso, il t.a.e.g. è stato calcolato alla luce delle istruzioni al tempo impartite dalla Banca d'Italia e non risulta superiore alla soglia prevista dalla l. n. 108/96; viii) che, in ogni caso, il contratto contiene una clausola di salvaguardia (“e comunque non superiore alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto”), sì che non può ritenersi convenuto un interesse moratorio in misura superiore alla pagina 3 di 16 soglia esistente in materia di usura;
ix) che le clausole dei contratti azionati in sede monitoria non risultano vessatorie “non potendosi per definizione considerare “manifestamente eccessivo” un importo che rientri abbondantemente nei limiti prescritti dalla legge” e sono comunque state oggetto di specifica approvazione per iscritto secondo quanto previsto dall'art. 1341, co. 2, c.c.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, sono stati assegnati i termini per l'instaurazione dell'obbligatorio tentativo di mediazione (mediante la nota per la trattazione scritta depositata il 16.02.2022 l'opponente ha eccepito l'irritualità dell'esperita mediazione per non essere l'opposta comparsa tramite il proprio legale rappresentante) e, successivamente, quelli per il deposito delle memorie previste dall'art. 183, co. 6, c.p.c. Mutato il
Giudice istruttore, concesso un rinvio su richiesta di parte opponente per la definizione stragiudiziale della lite, con provvedimento del 25 ottobre 2024 è stato effettuato il doveroso rilievo officioso sul quale ci si soffermerà nel prosieguo. Intervenuta, il 27 marzo 2025, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. (ulteriore cessionaria del credito oggetto di giudizio), la causa è stata Controparte_6
trattenuta in decisione con provvedimento del giorno 1.04.2025, con assegnazione dei termini minimi per il deposito degli scritti conclusionali.
2. Avuto riguardo all'intervento della cessionaria del credito ( è appena il caso di Controparte_6
richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c. p. c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (Cass., sez. 1, sent. 22 ottobre
2009, n. 22424 nonchè, tra le tantissime, Tribunale di Napoli, sent. 30 luglio 2024, n. 7482). Ne consegue che, nella specie, in assenza del consenso espresso (da tutte le parti del giudizio) alla estromissione della originaria parte opposta, la presente pronuncia (salvi i suoi effetti anche nei confronti della cessionaria ai sensi dell'art. 111 c. p. c.) non può che essere emessa nei confronti delle parti originarie.
3. Tanto detto, i motivi di opposizione proposti dal sono infondati. Ciò nonostante, in Parte_1 conseguenza delle questioni doverosamente esaminate d'ufficio (previa sottoposizione al contraddittorio delle parti), il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente deve essere condannato al pagamento, in favore della parte opposta, della sola somma indicata in dispositivo.
3.1. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata sull'assunto della mancata, rituale partecipazione della creditrice all'obbligatorio tentativo di pagina 4 di 16 mediazione (al quale l'odierna opposta ha partecipato per il tramite di un procuratore speciale e non del proprio legale rappresentante).
Come condivisibilmente affermato da Cass., sez. 3, sent. 27 marzo 2019, n. 8473, la partecipazione alla mediazione è attività (non strettamente personale, ma) delegabile dalla parte, purchè mediante
“una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto” (in senso conforme Cass., sez. 1, ord.
02 luglio 2024, n. 18106). Avendo (secondo quanto emerge dal verbale prodotto dall'opposta e, nella sostanza, confermato pure dalla formulazione della nota dall'opponente depositata il
16.2.2021) la creditrice partecipato alla mediazione mediante delegato munito di procura speciale,
l'eccezione deve quindi essere rigettata.
3.2. Il motivo di opposizione sopra riportato al n. 1) è fondato sull'assunto della mancata produzione del contratto di cessione di crediti in blocco e della produzione di un estratto della Gazzetta Ufficiale che individua i crediti ceduti in blocco in modo tanto generico da non consentire di verificare se tra gli stessi sia compreso pure quello oggetto di causa.
3.2.1. Con riferimento al primo profilo appena richiamato non può non osservarsi come il non abbia inteso (specificamente) contestare la stessa conclusione del contratto di Parte_1
cessione in blocco, ma abbia sollevato una contestazione relativa al solo difetto di prova di tale contratto. Ebbene, come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte (tra le altre, Cass., sez. 3, ord. 22 giugno 2023, n. 17944), la prova del contratto di cessione di crediti in blocco (per il quale non è prescritta alcuna forma ad substantiam) può essere offerta pure mediante presunzioni. Una simile prova deve ritenersi offerta con riferimento al presente procedimento avuto riguardo: i) alla disponibilità, da parte di del contratto concluso con il (contratto che non CP_3 Parte_1
è soggetto ad alcun regime di pubblicità); ii) alla disponibilità, da parte dell'opposta, del documento
“ex art. 50 t.u.b.” formato dalla cedente (disponibilità che -al parti di quella relativa al contratto- può giustificarsi solo alla luce della previsione contenuta all'art. 1262 c.c.); iii) al fatto che, nonostante il lunghissimo tempo trascorso dalla scadenza del contratto, il non ha dedotto di aver Parte_1
ricevuto richieste di pagamento del credito oggetto di causa da parte di altri soggetti.
3.2.2. Le considerazioni che precedono consentono (nella sostanza) di ritenere superata pure l'eccezione relativa alla mancata ricomprensione del credito vantato nei propri confronti tra quelli ceduti in blocco;
eccezione peraltro formulata in modo inammissibile considerato che, secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, a fronte della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un avviso di cessione identificante in modo sufficientemente puntuale i crediti ceduti in blocco (ipotesi ricorrente per il caso concreto, avuto riguardo alla indicazione di ben 14 criteri -positivi e negativi-
pagina 5 di 16 di identificazione dei crediti ceduti), il debitore è onerato (e tale onere il non ha Parte_1
assolto) della specifica deduzione relativa al concreto difetto, quanto al proprio debito, di taluno dei requisiti identificativi dei crediti ceduti in blocco (tra le tante, Cass., sez. 3, ord. 22 giugno 2023, n.
17944; Cass., sez. 3, ord. 13 giugno 2019, n. 15884).
Ne discende l'infondatezza del motivo di opposizione in esame.
3.2.3. Inammissibile, in quanto tardiva, è poi l'eccezione sollevata per la prima volta nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 3 c.p.c. con la quale il ha, nella sostanza, Parte_1 inteso lamentare il mancato adempimento delle prescrizioni pubblicitarie previste dall'art. 58, comma 2, t.u.b. Ferma la dirimente valutazione in rito, è peraltro appena il caso di osservare che la questione (tardivamente) sollevata attiene non al perfezionamento del contratto di cessione in blocco, ma, solo, alla opponibilità della cessione (art. 1264 c.c.); opponibilità che non assume tuttavia rilievo ai fini della presente decisione, atteso che il non ha dedotto (prima Parte_1
ancora che provato) di aver effettuato il pagamento delle somme oggetto del decreto ingiuntivo in favore della cedente Unicredit.
3.3. Con riferimento ai motivi di opposizione sopra riportati ai nn. 2) e 3) (esaminabili congiuntamente) è sufficiente osservare quanto segue.
3.3.1. Sin dalla fase monitoria, la creditrice ha provato la conclusione, per iscritto, del contratto alla base della propria domanda. Tanto ha fatto mediante produzione di un documento contrattuale che, pur se non impeccabile -avuto anche riguardo al carattere impiegato- quanto a visibilità, risulta leggibile in ogni sua parte mediante appropriato ingrandimento del file depositato.
3.3.2. L'efficacia probatoria di tale documento non può esser minata dal disconoscimento svolto nell'atto di citazione, ove, alla pagina 4, così legge: “l'opponente disconosce formalmente la conformità del contratto prodotto in copia illeggibile rispetto all'originale: le copie prodotte non sono assolutamente leggibili e non corrispondono a quelle firmate dall'attuale opponente”).
A riguardo occorre premettere che il disconoscimento formulato secondo la modalità sopra ritrascritta non può ritenersi svolto ai sensi dell'art. 214 c.p.c. L'iniziativa del qui in Parte_1
esame, infatti, non è specificamente diretta a contestare l'autenticità della sottoscrizione apposta sul documento (la prospettata, mancata corrispondenza della copia prodotta a quella firmata non equivale, infatti, in quanto tale, ad univoco disconoscimento della sottoscrizione pur apposta sul documento prodotto). Piuttosto (fermi i dubbi in ordine alla concreta possibilità di disconoscere copie di documenti che -nella prospettazione di parte- sono non leggibili), il disconoscimento deve ritenersi svolto ai sensi degli artt. 2719 c.c. e, in quanto tale, risulta formulato secondo modalità irrituali. Infatti, come osservato da condivisa, consolidata giurisprudenza di legittimità, il pagina 6 di 16 disconoscimento reso ai sensi della norma da ultimo citata deve essere svolto (e tanto non è accaduto nel corso del presente giudizio) mediante indicazione delle specifiche difformità contestate, dovendo il giudice, nell'apprezzare l'efficacia probatoria della documentazione prodotta in copia, valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, utilizzando anche elementi presuntivi (tra le tante, Cass., sez. 5, ord., 26 ottobre 2020, n. 23426;
Cass., sez. 6-3, 11 ottobre 2017, n. 23902; Cass., sez. 3, sent. 13 maggio 2014, n. 10326).
Le considerazioni che precedono consentono di ritenere non rilevante la mancata produzione dell'originale del contratto concluso dall'opponente; tanto perché (considerate le rilevate modalità di svolgimento del disconoscimento) l'originale dello stesso non è necessario (ben potendo il diritto dell'opposta essere provato mediante la documentazione depositata in sede monitoria).
3.3.3. Né l'opposizione può essere accolta sulla base del rilievo per il quale le condizioni generali prodotte in copia non sottoscritta non sarebbero quelle relative al contratto concluso dal
. Parte_1
La Suprema Corte ha, in più occasioni, ritenuto che, in caso di contratto concluso su più fogli, non occorre la sottoscrizione di ciascuna pagina;
la sottoscrizione (secondo quanto si desume pure dall'art. 2702 c.c.) si riferisce infatti all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene (tra le altre, Cass, sez. 2, sent. 19 marzo 2019, n. 7681; Cass., sez. 2, sent. 1 marzo 2007, n. 4886). È vero che i precedenti di legittimità da ultimo citati sono relativi al caso di sottoscrizione apposta sull'ultima pagina del contratto (mentre il documento contrattuale qui in esame reca -plurime- sottoscrizioni nella sola prima pagina). Tuttavia, per un verso, le decisioni da ultimo richiamate (si veda, in particolare, la formulazione di quella più recente) sono espressione di un principio di carattere generale. Per altro verso, le conclusioni alle quali è approdata la Suprema Corte risultano richiamabili anche nel presente giudizio alla luce delle seguenti ragioni: i) v'è un'esatta corrispondenza tra i numeri e la rubrica delle clausole specificamente sottoscritte dal ai Parte_1
sensi dell'art. 1341 c.c. e quelle riportate nelle condizioni generali non sottoscritte e prodotte sin dalla fase monitoria;
ii) l'opponente non ha allegato che, per effetto delle condizioni generali prodotte e non sottoscritte, il credito della controparte sarebbe diverso da quello azionato in sede monitoria;
iii) l'opponente (che non ha dedotto di non avere mai concluso alcun contratto, né ha contestato la deduzione dell'opposta secondo la quale la conclusione del contratto risulta confermata dall'acquisto -provato mediante visura PRA- del veicolo acquistato tramite il finanziamento concesso da Unicredit) non ha prodotto la copia delle condizioni generali di contratto effettivamente sottoscritte (né ha chiesto di ordinarne la produzione all'opposta).
pagina 7 di 16 3.3.4. Quanto alla doglianza relativa alla mancata consegna di una copia del documento contrattuale
è sufficiente osservare che una simile omissione non determina la nullità del contratto avendo in realtà la Suprema Corte ripetutamente affermato che “il requisito della forma scritta ad substantiam, previsto dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1983 e dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, attiene alla veste esteriore del contratto e alla modalità espressiva dell'accordo, non estendendosi alla consegna del documento contrattuale concluso in tale forma, che ove omessa non produce alcuna nullità negoziale” (Cass., sez. 1, ord. 3 luglio 2024, n. 18230; conforme, tra le altre, anche Cass. sez.
1, ord. 4 febbraio 2025, n.2711).
3.4. Infondati sono, poi, i motivi di opposizione sopra riportati ai nn. 6) e 7).
Entrambi tali motivi sono fondati sull'asserita conclusione, mediante un unico documento, sia di un contratto di finanziamento (il cui perfezionamento non è mai stato, in realtà, contestato), sia di un contratto di apertura di credito mediante carta revolving.
Ebbene, pur non potendo non rilevarsi la difficile leggibilità del documento contrattuale prodotto in sede monitoria (laddove nella sezione “Firma della Richiesta” riportata sulla destra della prima pagina sembra che il abbia effettivamente richiesto la concessione tanto di un Parte_1
finanziamento, quanto di una linea di credito), ritiene questo Giudice che, in realtà, l'opponente abbia concluso con Unicredit Consumer Financing Bank s.p.a. il solo contratto di finanziamento
(per euro 13.150,00 da restituire in 60 rate mensili di euro 266,65) finalizzato all'acquisto di un'autovettura Modello “Mini One D”. In questo senso depone, in particolare, il contenuto del documento contrattuale che, determinata in ogni aspetto l'operazione di finanziamento (anche mediante il riferimento al costo finale dell'operazione -che sarebbe impossibile determinare in caso di credito revolving), contempla la “mera eventualità”, ad insindacabile giudizio della banca (art. 11 delle condizioni generali), di concedere una linea di credito ulteriore sotto forma di credito ad uso rotativo utilizzabile attraverso carta di credito (sì che la dichiarazione firmata dall'opponente - peraltro giustificabile anche alla luce di un mero errore materiale del non può ritenersi Parte_1
prova che tale ultimo contratto sia stato effettivamente concluso). D'altro canto (pur volendo prescindere dal fatto che l'estratto ex art. 50 t.u.b. prodotto in sede monitoria ha riguardo al solo credito derivante dal contratto di finanziamento), non può non rilevarsi come l'opponente (a maggior ragione a fronte delle difese dell'opposta) neppure abbia dedotto (prima ancora che provato) l'avvenuto rilascio di una carta di credito revolving (ovvero le commissioni asseritamente addebitate a fronte dell'utilizzo di tale carta).
Stante la ritenuta, mancata conclusione di un contratto di apertura di credito revolving, i motivi di opposizione qui esaminati non possono che essere rigettati.
pagina 8 di 16 3.5. Anche i motivi di opposizione sopra indicati ai nn. 4) e 5) sono infondati.
Secondo costante giurisprudenza, la parte che agisca per conseguire l'adempimento di un'obbligazione è onerata della prova del titolo del proprio diritto e dell'allegazione dell'inadempimento della controparte sulla quale ultima grava, invece, l'onere della prova del fatto anche solo parzialmente estintivo del credito (tra le tantissime, Cass., sez. 1, sent. 15 luglio 2011, n.
15659; Cass., sez. 1, sent. 3 luglio 2009, n. 15677; Cass., sez. 1, sent. 26 gennaio 2007, n. 1743;
Cass., sez. 1, sent. 13 luglio 2006, n. 13674; Cass., sez. lav., sent. 9 febbraio 2004, n. 2387; Cass., S.
U., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Ebbene, l'opposta ha, sin dalla fase monitoria, documentato la conclusione del contratto alla base del decreto ingiuntivo (dal quale, peraltro, si evince, a differenza di quanto dedotto dall'opponente, la esplicita pattuizione delle commissioni sollecito) ed ha allegato l'inadempimento dell'odierno debitore nella misura riportata nel ricorso per decreto ingiuntivo all'uopo avvalendosi pure di un estratto conto ex art. 50 t.u.b. (in verità, neppure necessario derivando il credito azionato in sede monitoria da un contratto di finanziamento riconducibile al tipo del mutuo e non da un contratto di conto corrente) dal contenuto assai analitico (poiché riportante i singoli pagamenti effettuati mensilmente ed i mesi per i quali i pagamenti non sono stati, invece, eseguiti;
documento dal quale risulta pure che la creditrice si è avvalsa della decadenza dal beneficio del termine a fronte del mancato pagamento di ben 15 rate). Tanto è sufficiente per ritenere assolto l'onere gravante sulla odierna opposta alla luce della richiamata giurisprudenza. L'opponente, invece, non ha in alcun modo provato il fatto (anche solo parzialmente) estintivo del proprio debito, essendosi limitato, da un lato, ad allegare il regolare e puntuale pagamento delle rate senza, tuttavia, offrirne alcuna evidenza, e dall'altro, ad invocare la prescrizione del credito.
A tale ultimo riguardo occorre premettere che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, “Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (Cass., sez. 3, ord. 10 febbraio 2023, n. 4232; conf., tra le altre, Cass., sez. 3, sent. 30 agosto 2011, n. 17798 e Cass., sez. 3, sent. 3 febbraio 1994, n. 1110, nonché, quanto alla prescrizione relativa agli interessi, Cass., sez. 1, sent. 8 agosto 2013, n. 18951).
Ebbene, considerato che il contratto in base al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo qui opposto
è un contratto di finanziamento concluso il 18 aprile 2008 con obbligo di restituzione delle somme mutuate in 60 rate mensili, il dies a quo della prescrizione può ritenersi decorrente (così come pagina 9 di 16 dedotto dall'opposta) solo a far data dal 18 aprile 2013, sì che la prescrizione certo non può dirsi maturata alla data della proposizione della notificazione del decreto ingiuntivo.
3.6. Con riferimento al motivo di opposizione sopra indicato al n. 8) (nonché al motivo sopra riportato al n. 5, nella parte in cui risulta prospettata la violazione della disciplina in materia di usura), non può non osservarsi che le allegazioni svolte dall'opponente sono tanto generiche da risultare non conformi all'onere delineato da Cass., S. U., sent. 18 settembre 2020, n. 19597. Non risulta indicato, a mero titolo esemplificativo, il tasso soglia vigente al momento della conclusione del contratto, né risulta esplicitato il criterio utilizzato per prospettare l'asserita usurarietà degli Par interessi moratori (sì che una c.t.U. -pur richiesta dal non potrebbe risultare Parte_1
esplorativa). Neppure risulta esaminabile nel merito la fugace, generica deduzione (cui non ha fatto seguito alcuna concreta prospettazione applicata al rapporto contrattuale) relativa alla mancata ricomprensione nel t.a.e.g. delle spese di istruttoria e dei costi dell'assicurazione.
In relazione a tali ultimi costi occorre peraltro compiere la seguente precisazione. L'esame del documento contrattuale prodotto sin dalla fase monitoria consente di rilevare che il ha Parte_1 sottoscritto il modulo prestampato anche nella parte relativa alla “Polizza assicurativa “Copertura del Credito”. Tale circostanza, tuttavia, non consente –di per sé- di ritenere effettivamente concluso, al momento del perfezionamento del contratto di finanziamento, anche un contratto di assicurazione
(potendo la sottoscrizione di tale sezione giustificarsi alla luce di una svista del finanziato o della superficialità del rivenditore mediante il quale il contratto di finanziamento è stato concluso). Nel senso della mancata conclusione del contratto di assicurazione depongono, piuttosto, tanto il fatto che la medesima pagina 1 del contratto riporta in bianco gli spazi relativi alle voci “premio
“Copertura del Credito” e “altri premi assicurativi”, quanto il fatto che l'opponente non ha prodotto
(né, a riguardo, ha chiesto l'emissione di un ordine di esibizione) la copia del contratto di assicurazione. Ancora, ad ulteriore conferma della conclusione cui si è pervenuti, occorre rilevare che il documento contrattuale non reca alcuna indicazione dell'entità del premio assicurativo, sì che
(confermata anche per questo profilo la genericità dell'opposizione) neppure potrebbe in concreto verificarsi il superamento del tasso soglia per effetto di tale premio ovvero la mancata ricomprensione dello stesso premio nel t.a.e.g.
Tanto detto, è comunque opportuno rilevare come le considerazioni che saranno svolte con riferimento alla abusività degli interessi moratori risultino assorbenti rispetto alla (genericamente) prospettata usurarietà dei medesimi interessi. La dichiarazione di abusività della clausola relativa agli interessi moratori consente infatti di riconoscere al consumatore un vantaggio superiore rispetto a quello accordato (al non consumatore ed al consumatore il quale espressamente dichiari di non pagina 10 di 16 volersi avvalere della tutela apprestatagli dalla disciplina di origine eurounitaria) dall'art. 1815, co.
2, c.c. nell'interpretazione offertane da Cass., S. U., sent. 18 settembre 2020, n. 19597 (secondo la quale, ove usurari, gli interessi moratori sono pur sempre dovuti nella misura dei -non usurari- interessi corrispettivi).
4. Tanto detto con riferimento ai motivi alla base dell'opposizione, occorre esaminare le questioni sollevate d'ufficio con il provvedimento emesso il 25 ottobre 2024; provvedimento adottato alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia secondo la quale l'esame officioso della abusività (art. 33, cod. cons.) delle clausole contenute nel contratto concluso tra professionista ed imprenditore costituisce “norma procedurale gravante sugli organi giurisdizionali” (tra le altre, Corte di giustizia, 9 aprile 2024, C-582/21, FY c. Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej). In particolare, come affermato dai giudici del Kirchberg, “a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine” (di recente, Corte di giustizia, 18 gennaio 2024, C-531/22,
Getin Noble Bank S.A., nonchè, già, Corte di giustizia, 4 giugno 2009, C-243/08, Pannon GSM Zrt), il giudice è tenuto: i) ad esaminare la possibile abusività delle clausole contrattuali rilevanti con riferimento all'oggetto del giudizio (Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020, C-511/17, CP_7
; ii) ad esercitare poteri istruttori officiosi al fine di acquisire gli elementi di fatto e di diritto
[...]
necessari per il doveroso rilievo officioso (tra le tante, Corte di giustizia, 30 giugno 2022, C 170/21,
Profi Credit Bulgaria EOOD, Corte di giustizia, 4 giugno 2015, C-497/13, Corte di Persona_1
giustizia, 9 novembre 2010, C-137/08, ; iii) a sottoporre al contraddittorio delle Persona_2 parti le questioni rilevate d'ufficio (Corte di giustizia, 21 settembre 2023, C-139/22, AM, PM; Corte di giustizia, 21 febbraio 2013, C-472/11, ; iv) a dichiarare l'abusività della Parte_3
clausola contrattuale a meno che il consumatore, adeguatamente informato da parte dello stesso magistrato, dichiari (consapevolmente -proprio per effetto dell'iniziativa officiosa) di non volersi avvalere della tutela pur in astratto conferitagli (tra le altre, Corte di giustizia, 8 settembre 2022, C-
80/21, E.K., S.K; Corte di giustizia, 4 giugno 2009, C-243/08, Pannon GSM Zrt).
4.1. Tanto premesso, occorre quindi esaminare l'abusività/non abusività della clausola mediante la quale sono state pattuite le somme dovute a titolo di interessi moratori (art. 25 del contratto).
4.1.1. A fronte del rilievo officioso il ha dichiarato di volersi avvalere della disciplina Parte_1
nazionale di recepimento della direttiva 93/13/CEE, mentre l'opposta, pur facendo riferimento ad altro decreto ingiuntivo (emesso, secondo quanto risulta dalla memoria depositata il 12 novembre
2024, dal Tribunale di Reggio Emilia), ha, nella sostanza, dedotto l'esistenza di specifica sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341, co. 2, c.c., nonché il mancato superamento della soglia in pagina 11 di 16 materia di usura, e, nella comparsa conclusionale, ha valorizzato l'esistenza di una clausola di salvaguardia.
4.1.2. Gli argomenti svolti dalla parte opposta non sono condivisibili.
4.1.2.1. In primis, deve ritenersi inconferente il riferimento all'art. 1341 c.c. atteso che, come osservato da Cass., sez. 6-3, ord. 28 aprile 2020, n. 8268, “la disciplina delle condizioni generali di contratto di cui all'art. 1341 cod. civ. non ha nulla a che vedere con la vessatorietà delle clausole regolamentata, per i contratti del consumatore, dall'art. 33 cod. cons.” e che, in caso di contratto concluso con il consumatore, deve essere assicurata oltre (Cass., sez. 6-3, ord. 28 aprile 2020, n.
8268) alla tutela formale contemplata dall'art. 1341 c.c., anche l'ulteriore tutela contemplata dall'art. 34, co. 4, cod. cons. (“Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale”).
4.1.2.2. Ancora, non può essere condiviso l'assunto per il quale la clausola relativa agli interessi moratori non sarebbe vessatoria (art. 33, co. 2, lett. f, cod. cons.) poiché non usuraria.
L'individuazione, quale parametro per valutare la vessatorietà ai sensi della norma da ultimo indicata, della soglia fissata in materia di usura non convince poiché, ponendo l'art. 33 cod. cons. una mera presunzione relativa, l'equivalenza prospettata dall'opposta comporta: i) o la giuridica possibilità di un interesse moratorio superiore rispetto a quello usurario e, tuttavia, non vessatorio
(ciò che, in verità, pare difficilmente argomentabile); ii) ovvero la conclusione per la quale quella prevista dall'art. 33, co. 2, lett. f) cod. cons. non è una presunzione relativa, ma assoluta (ciò che, tuttavia, risulta in aperto contrasto con la lettera dell'art. 33, cod. cons.).
Piuttosto, il parametro in base al quale valutare la possibile vessatorietà della clausola qui in esame non può non essere individuato alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia e, in particolare, della sentenza 14 marzo 2013, C-415/11, secondo la quale: i) “per Persona_3
appurare se una clausola determini un «significativo squilibrio» dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, occorre tener conto, in particolare, delle disposizioni applicabili nel diritto nazionale in mancanza di un accordo tra le parti in tal senso” poiché in tal modo è possibile valutare se ed in quale misura “il contratto collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista dal vigente diritto nazionale”; ii) al fine di valutare se il significativo squilibrio sia stato creato «malgrado il requisito della buona fede» “il giudice nazionale deve verificare se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di un negoziato individuale” (Corte di giustizia, sent. 14 marzo 2013, C-
415/11, . Persona_3
pagina 12 di 16 Ebbene, alla luce della richiamata giurisprudenza, questo Giudice ritiene: a) sussistente il
“significativo squilibrio” nel caso in cui siano stati pattuiti interessi moratori in misura superiore rispetto agli interessi corrispettivi (art. 1224, co. 1, c.c.); b) sussistente il requisito della contrarietà alla buona fede allorquando il professionista abbia imposto un interesse moratorio superiore al doppio della maggiorazione media dell'interesse moratorio rispetto a quello corrispettivo praticata sul mercato al momento della conclusione del contratto e rilevata dalla Banca d'Italia, d'intesa con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze. È infatti ragionevole ritenere (ferma la possibilità, per il professionista, di offrire la prova contraria -essendo, come detto, quella prevista dall'art. 33 cod. cons., una presunzione relativa) che il consumatore non avrebbe acconsentito ad una pattuizione tanto onerosa (ove rapportata, appunto, alle condizioni mediamente offerte sul mercato) a fronte di una negoziazione improntata a lealtà ed equità (essendo peraltro appena il caso di osservare che il riferimento ai principi di lealtà ed equità è indice dell'adozione di un parametro di valutazione della vessatorietà della clausola ben inferiore rispetto a quello previsto dalla disciplina in materia di usura atteso che la parte che si avvalga di pattuizioni usurarie integra un delitto e non si limita a violare i principi di lealtà ed equità).
4.1.3. Tanto detto, avuto riguardo al comportamento processuale delle parti (che non hanno prodotto le rilevazioni di Banca d'Italia rilevanti per valutare la possibile vessatorietà della clausola in esame), deve darsi atto della base giuridica del provvedimento in data 24.1.2025 mediante il quale le richiamate rilevazioni sono state acquisite d'ufficio.
Il provvedimento da ultimo richiamato risulta fondato sul principio di equivalenza (affermato già da
Corte di giustizia, sent. 16 dicembre 1976, C-33/76, Rewe-Zentralfinanz eG e dalla medesima Corte costantemente ribadito -in materia di tutela del consumatore, v., tra le tante, Corte di giustizia, sent.
4 giugno 2015, C-497/13, ; principio in base al quale, ferma l'autonomia Persona_1
procedurale, gli Stati membri, nel disciplinare le modalità processuali di tutela di una situazione sostanziale di origine eurounitaria devono prevedere regole che “non siano meno favorevoli delle norme che disciplinano situazioni simili sottoposte al diritto interno” (Corte di giustizia, sent. 10 settembre 2014, C-34/13, ). In particolare, se è vero che le discipline in materia di Persona_4
usura e di clausole abusive sono entrambe funzionali alla tutela di istanze di ordine pubblico (quanto all'usura, v., tra le tante, la già citata Cass., S. U., sent. 21 settembre 2020, n. 19597, quanto alla disciplina delle clausole abusive v., tra le altre, già, Corte di giustizia, sent. 6 ottobre 2009, C 40/08,
e Corte di giustizia, sent. 26 ottobre 2006, C 168/05, Controparte_8 [...]
) e se è vero che, in materia di usura, il giudice può, anche d'ufficio, acquisire Persona_5 conoscenza dei decreti ministeriali relativi al tasso soglia “o attraverso la sua scienza personale o
pagina 13 di 16 con la collaborazione delle parti o con la richiesta di informazioni alla P.A. o con una CTU contabile” (Cass., sez. 6-1, ord. 20 ottobre 2021, n. 29240; in termini, Cass., sez. 1, ord. 29 novembre 2022, n. 35102, Cass., sez. 3, ord., 13 maggio 2020, n. 8883), deve allora ritenersi che, al fine di valutare l'abusività (art. 33, co. 2, lett. f cod. cons.) della clausola relativa agli interessi moratori pattuiti col consumatore, il giudice possa, anche d'ufficio, acquisire le menzionate rilevazioni statistiche.
4.1.4. Ebbene, considerato che le richiamate rilevazioni statistiche indicano nella misura del 2,1% la maggiorazione media degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi, non può non rilevarsi come, a fronte di un t.a.n. pari al 8,00%, il contratto quantifichi (art. 25) gli interessi di mora nella misura del 1,30% al mese (pari, quindi, al 15,60% su base annua). Ancora, lo stesso articolo prevede pure, in caso di mancato rimborso nel termine di 15 giorni dalla data di comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, l'obbligo di pagare gli interessi di mora nella misura dell'1,50% al mese del totale dovuto (pari, quindi, al 18,00 % su base annua).
Considerata la richiamata maggiorazione media degli interessi moratori rispetto a quelli corrispettivi, non può (quanto al caso concreto) non ritenersi integrata la presunzione relativa prevista dall'art. 33, co. 2, lett. f), cod. cons., dovendo ragionevolmente escludersi che, a fronte di un negoziato individuale condotto secondo lealtà ed equità, il consumatore avrebbe accettato una pattuizione tanto gravosa.
Né una diversa conclusione potrebbe essere argomentata sulla base di una pretesa monitoria azionata in misura inferiore rispetto a quella pur astrattamente formulabile in base al contratto, dovendo la valutazione relativa alla vessatorietà essere compiuta alla luce dell'astratta formulazione del regolamento contrattuale (tra le tante, Corte di giustizia, sent. 21 aprile 2016, C-377/14, Persona_6
e Helena Radlingerová).
[...]
4.2. In ordine alle conseguenze dell'accertata vessatorietà dell'art. 25 del contratto, non può non considerarsi che, al fine di assicurare la realizzazione dell'effetto dissuasivo perseguito dall'art. 7 della direttiva 93/13/CEE, i Giudici del Kirchberg hanno tradizionalmente escluso la possibilità di una qualsivoglia integrazione del regolamento negoziale in caso di accertata abusività di una clausola non essenziale per la sussistenza del contratto (tra le altre, Corte di giustizia, 8 settembre
2022, C 80/21, E.K., S.K.; Corte di giustizia, 7 novembre 2019, CC-349/18-351/18, Nationale
Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS); Corte di giustizia, 30 maggio 2013, C 488/11,
; Corte di giustizia, 14 giugno 2012, C-618/10, Banco Español de Persona_7
Crédito SA). In applicazione di tale giurisprudenza deve quindi procedersi alla disapplicazione pagina 14 di 16 dell'art. 25 del contratto, sì che alcuna somma potrà essere riconosciuta a titolo di interessi moratori e di “commissioni sollecito”.
Ne discende che, revocato il decreto ingiuntivo, il deve essere condannato al Parte_1 pagamento degli importi risultanti dal documento in sede monitoria prodotto ai sensi dell'art. 50
t.u.b. previa espunzione delle somme (complessivamente pari ad euro 607,53) ivi indicate come dovute per “interessi di mora” e “commissioni sollecito” e, pertanto, della somma di euro 7.201,85, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284, co. 1, c.c. dal 15.01.2021 al saldo.
4.3. Tanto detto, alla luce della giurisprudenza sovranazionale sopra richiamata, questo Giudice ritiene di dovere espressamente esaminare (escludendola) anche l'eventuale abusività delle clausole di seguito indicate (precisandosi che tutte le clausole qui espressamente non esaminate non rilevano ai fini dell'oggetto del presente procedimento -cfr. Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020, C
511/17, . Controparte_7
In particolare, occorre escludere la possibilità di effettuare il sindacato di abusività con riferimento alle clausole contenute agli artt. 3, 7 e 8 del contratto. Tali clausole (relative “alla determinazione dell'oggetto del contratto”) sono infatti formulate in modo intellegibile sotto il profilo grammaticale ed illustrano in maniera trasparente (pur con il necessario tecnicismo del contratto alla base del ricorso monitorio) il funzionamento concreto delle clausole “di modo che il consumatore è posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano” (Corte di giustizia, sent. 30 aprile 2014, C-26/13, ; un simile Persona_8
sindacato deve, in ogni caso (cfr. Corte di giustizia, sent. 12 gennaio 2023, C-395/21, D.V. c. M.A.), essere escluso poichè non risultano allo stato elementi per ritenere che tale clausola non sarebbe stata inserita ove l'imprenditore avesse contrattato secondo buona fede (Corte di giustizia, 3 ottobre
2019, C-621/17, . Per_9
5. Pur essendo stata l'opposizione radicata sulla base di motivi infondati, il decreto ingiuntivo deve essere revocato a fronte di (doverosa) iniziativa officiosa e (stante l'impiego di clausole vessatorie) il deve essere condannato al pagamento della (ridotta) somma indicata in dispositivo. Parte_1
Tali circostanze, unitamente alla novità delle questioni esaminate (nonché al comportamento processuale dell'opposta che ha depositato un documento contrattuale assai poco chiaro e formato secondo modalità tali da avere contribuito ad ingenerare le contestazioni relative, almeno, al contratto di aperura di credito revolving ed al contratto di assicurazione), giustificano la compensazione integrale delle spese di lite
P.Q.M.
pagina 15 di 16 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 621/2021 di questo Tribunale;
2) condanna al pagamento, in favore di in persona Parte_1 Controparte_1
del procuratore, della somma di euro 7.201,85, oltre interessi legali (art. 1284, co. CP_2
1, c.c.) dal 15.01.2021 al saldo;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 29 maggio 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Fiengo
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