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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 28/05/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 113/2024
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 113/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
CHESSA LUCA;
ATTORE
Contro
(C.F. ), contumace;
Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO
(C.F. ), contumace;
Controparte_2 P.IVA_2
TERZO CHIAMATO oggetto: opposizione ai sensi dell'art. 615, comma II, c.p.c.
CONCLUSIONI
Per l'attore:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così statuire:
1. Nel merito, respingersi la domanda avanzata dall'opponente perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti;
2. in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (All. 2, atto di citazione), ritualmente notificato all' , il sig. si opponeva al Parte_1 Controparte_1 CP_ pignoramento di crediti presso terzi ( notificatogli il 30.5.2023, per due distinti motivi:
l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati e l'impignorabilità delle somme accantonate presso l' . CP_2
pagina 1 di 4 Con ordinanza del 26.11.2023 (All. 13, atto di citazione) il G.E., ritenendone sussistenti i presupposti, disponeva la sospensione del procedimento ed assegnava il termine di 60 giorni alle parti per l'introduzione del giudizio di merito. Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di e dell' , l' CP_1 CP_2 [...]
introduceva il giudizio di merito relativo alla citata opposizione, sostenendo Parte_1
l'infondatezza di entrambi i motivi di opposizione.
Il Giudice originario titolare del procedimento, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. In data 10.9.2024 il procedimento veniva assegnato all'attuale Giudice. All'udienza del 22.5.2025, discussa oralmente la causa e dichiarata la contumacia di e , il Giudice riservava di CP_1 CP_2 depositare la sentenza entro i successivi trenta giorni, ai sensi dell'art. 281 sexies, c. 3, c.p.c..
Con il primo motivo, l'attore rileva che nessuna prescrizione del credito in contestazione è intervenuta, stante la rituale notifica non solo delle cartelle sottese al pignoramento, ma anche di altrettanti atti interruttivi della prescrizione non tempestivamente impugnati dal contribuente. L'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento e dell'avviso di addebito spesi quali titoli esecutivi (cartelle di pagamento nn. 00820020019526703000, 00820030006121237000, 00820180008691402000 e
00820230000372859000; cartella di addebito n. 30820160000542506000) non solo risulta provata (All.
3, atto di citazione), ma risulta altresì non contestata dal nella sua originaria opposizione. Ciò che CP_1
è stato specificamente contestato è, invece, la sussistenza di idonei atti interruttivi del termine di prescrizione: con il proprio atto di opposizione, infatti, il debitore esecutato ha lamentato che le due cartelle di pagamento di importo più rilevante (N. 00820020019526703000 di importo pari ad € 286.773,00; N. 00820030006121237000 di importo complessivo pari ad € 88.427,57) sarebbero prescritte per inutile decorso del termine decennale di cui all'art. 2943 c.c., decorrente dalla loro notifica (rispettivamente il 19.07.2002 e 21.06.2003), senza che sia mai intervenuto un idoneo atto interruttivo del termine di prescrizione prima dell'introduzione della procedura esecutiva. Preme sul punto evidenziare che le contestazioni formulate dal debitore esecutato riguardano esclusivamente due delle cartelle di pagamento notificate e spese quali titoli esecutivi, ovvero la cartella n.
00820020019526703000 e la n. 00820030006121237000.
In diritto, al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e
l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né
l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità (Cassazione, sez. 2 - , ordinanza n. 15140 del
31/05/2021). Ancora, in tema di sanzioni amministrative, l'atto interruttivo della prescrizione quinquennale, affinché abbia efficacia, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, anche l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, con
l'intento sostanziale di costituirlo in mora, in mancanza della quale non è sufficiente la verificata corrispondenza tra i numeri identificativi dei documenti apposti sugli avvisi di ricevimento della
pagina 2 di 4 cartella esattoriale, cui si riferisce l'intimazione contenuta in piego raccomandato inviato all'obbligato, e quelli impressi nei report interni della società di riscossione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice di merito che, sull'assunto della corrispondenza dei numeri identificativi dei documenti riportati sugli avvisi di ricevimento con quelli indicati nei report prodotti dalla società di riscossione, aveva confermato l'effetto interruttivo della prescrizione derivato dalle raccomandate, ancorché non fossero stati prodotti gli atti di intimazione di pagamento) (Cassazione, sez. 6 - 2, ordinanza n. 24677 del 14/09/2021).
L'odierno attore allega e documenta di aver provveduto alla notifica di avvisi di intimazione mai impugnati dal debitore: nello specifico, documenta di aver notificato in data 31.12.2010 l'avviso n. 00820109007482237000 (All.9, atto di citazione), in data 10.2.2016 l'avviso n. 00820169000445158000 (All.8, atto di citazione) e in data 16.5.2023 l'avviso n.
00820239001255848000 (All. 10, atto di citazione). I citati avvisi di intimazione appaiono astrattamente idonei a produrre gli effetti interruttivi del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2943
c.c., in quanto dagli stessi emerge inequivocabilmente la volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto. Posto che entrambe le cartelle di pagamento contestate hanno ad oggetto crediti IRPEF, sottoposti a termine di prescrizione decennale, il debitore opponente/convenuto ritiene che nessun valore possa essere attribuito ai fini dell'interruzione della prescrizione agli avvisi di intimazione, risultando gli stessi essere stati notificati solo una volta decorso il termine di venti anni dalla notifica delle cartelle esattoriali, come da documentazione prodotta in atti da controparte.
Quanto alla cartella di pagamento n. 00820020019526703000 notificata il 19.7.2002 l'argomento non appare fondato in fatto ancor prima che in diritto: il relativo termine di prescrizione decennale, infatti, risulta tempestivamente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.
00820109007482237000 avvenuta il 31.12.2010, intimazione dalla quale emerge inequivocabilmente volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (All. 9, atto di citazione). Del pari, una tale intenzione emerge anche dai successivi avvisi di intimazione n. 00820169000445158000 del 10/02/2016 (All. 8, atto di citazione) e n. 00820219001494248000 del 11/01/2022 (All.11, atto di citazione).
Quanto al credito relativo alla cartella di pagamento n. 00820030006121237000 notificata il
21.06.2003, il creditore/attore allega quale primo atto interruttivo del termine di prescrizione decennale la notifica dell'intimazione di pagamento n. 00820239001255848000 del 16/05/2023 (All.10, atto di citazione). E', dunque, evidente che l'intimazione di pagamento indicata risulta effettivamente notificata solo una volta già decorso il termine decennale di prescrizione.
L'argomento speso dal debitore convenuto/opponente, tuttavia, appare infondato in punto di diritto: si ritiene, infatti, che debba applicarsi al caso di specie il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito
(Cassazione, sez. 6 - 5, ordinanza n. 1901 del 2020; cfr. anche Cass. sez. 6 - 5, ordinanza n. 33797 del
19/12/2019 e Cass. sez. 6 - 3, ordinanza n. 11800 del 15/05/2018). Nel caso in esame, dunque, la mancata tempestiva impugnazione degli avvisi di intimazione determina l'irretrattabilità del credito nei termini sopra espressi, con conseguente impossibilità di eccepire l'eventuale prescrizione maturata prima della notifica dell'intimazione non opposta.
pagina 3 di 4 Con il secondo motivo, l'attore ritiene che sia altresì infondata l'eccezione di impignorabilità dei beni sollevata dal debitore, il quale ha dedotto l'illegittimità della ritenuta di 1/5 effettuata dal terzo pignorato sui singoli ratei tra loro cumulati, quali componenti gli arretrati non ancora corrisposti CP_2 della pensione percepita dal debitore. L' rileva che il limite di impignorabilità del rateo CP_3 pensionistico non può trovare applicazione nel caso di arretrati di pensione percepiti in modo cumulato.
In fatto, con la propria dichiarazione ai sensi dell'art. 547 c.p.c, l' comunicava la giacenza di una CP_2 somma pari a € 8.432,25, sulla quale procedeva poi all'accantonamento di un quinto, pari a € 1.686,45: risulta non contestato che tale somma corrispondesse ad arretrati del trattamento pensionistico non corrisposti, trattamento pensionistico mensilmente individuato in € 519,53. In diritto, ai sensi dell'art 545, comma VII, c.p.c., le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. Non può convenirsi con l'argomento speso dall'attore secondo cui il citato limite di impignorabilità non può essere applicato anche al caso di arretrati di pensione percepiti in modo cumulato. Al contrario, in tema di indebito previdenziale, anche con riguardo agli arretrati pensionistici trovano applicazione l'art. 128 del r.d.l. n. 1827 del 1935, conv. con modif. nella l. n.
1155 del 1936, e gli art. 1 e 2, comma 1, del d.P.R. n. 180 del 1950, che limitano il recupero ad una somma che non superi la misura di un quinto, fatto salvo, comunque, il trattamento minimo di pensione
(Cassazione, sez. L, sentenza n. 206 del 11/01/2016). Il principio di diritto esposto appare condivisibile, in quanto la percezione degli arretrati pensionistici in modo cumulato non determina di per sé alcun mutamento nella natura della prestazione. Appare paradossale, inoltre, che il ritardo nel pagamento, già pregiudizievole di per sé, possa determinare un ulteriore pregiudizio per il beneficiario, comportando la pignorabilità delle somme oltre la soglia minima prevista per legge.
Essendo l'importo dei singoli ratei pensionistici percepiti dal al di sotto del limite di legge, le CP_1 somme accantonate presso il terzo risultano impignorabili ai sensi dell'art. 545, comma VII, CP_2
c.p.c..
Ne deriva la fondatezza dell'opposizione originariamente proposta da . CP_1
Dal momento che il convenuto e il chiamato sono rimasti contumaci, nulla deve disporsi sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- Rigetta la domanda formulata da e dichiara la carenza del Parte_1 diritto della medesima a procedere ad esecuzione sulle somme pignorate.
- Nulla sulle spese.
Ascoli Piceno, 28/05/2025
Il Giudice dott. Francesca Sirianni
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 113/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
CHESSA LUCA;
ATTORE
Contro
(C.F. ), contumace;
Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO
(C.F. ), contumace;
Controparte_2 P.IVA_2
TERZO CHIAMATO oggetto: opposizione ai sensi dell'art. 615, comma II, c.p.c.
CONCLUSIONI
Per l'attore:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così statuire:
1. Nel merito, respingersi la domanda avanzata dall'opponente perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti;
2. in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (All. 2, atto di citazione), ritualmente notificato all' , il sig. si opponeva al Parte_1 Controparte_1 CP_ pignoramento di crediti presso terzi ( notificatogli il 30.5.2023, per due distinti motivi:
l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati e l'impignorabilità delle somme accantonate presso l' . CP_2
pagina 1 di 4 Con ordinanza del 26.11.2023 (All. 13, atto di citazione) il G.E., ritenendone sussistenti i presupposti, disponeva la sospensione del procedimento ed assegnava il termine di 60 giorni alle parti per l'introduzione del giudizio di merito. Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di e dell' , l' CP_1 CP_2 [...]
introduceva il giudizio di merito relativo alla citata opposizione, sostenendo Parte_1
l'infondatezza di entrambi i motivi di opposizione.
Il Giudice originario titolare del procedimento, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. In data 10.9.2024 il procedimento veniva assegnato all'attuale Giudice. All'udienza del 22.5.2025, discussa oralmente la causa e dichiarata la contumacia di e , il Giudice riservava di CP_1 CP_2 depositare la sentenza entro i successivi trenta giorni, ai sensi dell'art. 281 sexies, c. 3, c.p.c..
Con il primo motivo, l'attore rileva che nessuna prescrizione del credito in contestazione è intervenuta, stante la rituale notifica non solo delle cartelle sottese al pignoramento, ma anche di altrettanti atti interruttivi della prescrizione non tempestivamente impugnati dal contribuente. L'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento e dell'avviso di addebito spesi quali titoli esecutivi (cartelle di pagamento nn. 00820020019526703000, 00820030006121237000, 00820180008691402000 e
00820230000372859000; cartella di addebito n. 30820160000542506000) non solo risulta provata (All.
3, atto di citazione), ma risulta altresì non contestata dal nella sua originaria opposizione. Ciò che CP_1
è stato specificamente contestato è, invece, la sussistenza di idonei atti interruttivi del termine di prescrizione: con il proprio atto di opposizione, infatti, il debitore esecutato ha lamentato che le due cartelle di pagamento di importo più rilevante (N. 00820020019526703000 di importo pari ad € 286.773,00; N. 00820030006121237000 di importo complessivo pari ad € 88.427,57) sarebbero prescritte per inutile decorso del termine decennale di cui all'art. 2943 c.c., decorrente dalla loro notifica (rispettivamente il 19.07.2002 e 21.06.2003), senza che sia mai intervenuto un idoneo atto interruttivo del termine di prescrizione prima dell'introduzione della procedura esecutiva. Preme sul punto evidenziare che le contestazioni formulate dal debitore esecutato riguardano esclusivamente due delle cartelle di pagamento notificate e spese quali titoli esecutivi, ovvero la cartella n.
00820020019526703000 e la n. 00820030006121237000.
In diritto, al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e
l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né
l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità (Cassazione, sez. 2 - , ordinanza n. 15140 del
31/05/2021). Ancora, in tema di sanzioni amministrative, l'atto interruttivo della prescrizione quinquennale, affinché abbia efficacia, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, anche l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, con
l'intento sostanziale di costituirlo in mora, in mancanza della quale non è sufficiente la verificata corrispondenza tra i numeri identificativi dei documenti apposti sugli avvisi di ricevimento della
pagina 2 di 4 cartella esattoriale, cui si riferisce l'intimazione contenuta in piego raccomandato inviato all'obbligato, e quelli impressi nei report interni della società di riscossione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice di merito che, sull'assunto della corrispondenza dei numeri identificativi dei documenti riportati sugli avvisi di ricevimento con quelli indicati nei report prodotti dalla società di riscossione, aveva confermato l'effetto interruttivo della prescrizione derivato dalle raccomandate, ancorché non fossero stati prodotti gli atti di intimazione di pagamento) (Cassazione, sez. 6 - 2, ordinanza n. 24677 del 14/09/2021).
L'odierno attore allega e documenta di aver provveduto alla notifica di avvisi di intimazione mai impugnati dal debitore: nello specifico, documenta di aver notificato in data 31.12.2010 l'avviso n. 00820109007482237000 (All.9, atto di citazione), in data 10.2.2016 l'avviso n. 00820169000445158000 (All.8, atto di citazione) e in data 16.5.2023 l'avviso n.
00820239001255848000 (All. 10, atto di citazione). I citati avvisi di intimazione appaiono astrattamente idonei a produrre gli effetti interruttivi del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2943
c.c., in quanto dagli stessi emerge inequivocabilmente la volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto. Posto che entrambe le cartelle di pagamento contestate hanno ad oggetto crediti IRPEF, sottoposti a termine di prescrizione decennale, il debitore opponente/convenuto ritiene che nessun valore possa essere attribuito ai fini dell'interruzione della prescrizione agli avvisi di intimazione, risultando gli stessi essere stati notificati solo una volta decorso il termine di venti anni dalla notifica delle cartelle esattoriali, come da documentazione prodotta in atti da controparte.
Quanto alla cartella di pagamento n. 00820020019526703000 notificata il 19.7.2002 l'argomento non appare fondato in fatto ancor prima che in diritto: il relativo termine di prescrizione decennale, infatti, risulta tempestivamente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.
00820109007482237000 avvenuta il 31.12.2010, intimazione dalla quale emerge inequivocabilmente volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (All. 9, atto di citazione). Del pari, una tale intenzione emerge anche dai successivi avvisi di intimazione n. 00820169000445158000 del 10/02/2016 (All. 8, atto di citazione) e n. 00820219001494248000 del 11/01/2022 (All.11, atto di citazione).
Quanto al credito relativo alla cartella di pagamento n. 00820030006121237000 notificata il
21.06.2003, il creditore/attore allega quale primo atto interruttivo del termine di prescrizione decennale la notifica dell'intimazione di pagamento n. 00820239001255848000 del 16/05/2023 (All.10, atto di citazione). E', dunque, evidente che l'intimazione di pagamento indicata risulta effettivamente notificata solo una volta già decorso il termine decennale di prescrizione.
L'argomento speso dal debitore convenuto/opponente, tuttavia, appare infondato in punto di diritto: si ritiene, infatti, che debba applicarsi al caso di specie il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito
(Cassazione, sez. 6 - 5, ordinanza n. 1901 del 2020; cfr. anche Cass. sez. 6 - 5, ordinanza n. 33797 del
19/12/2019 e Cass. sez. 6 - 3, ordinanza n. 11800 del 15/05/2018). Nel caso in esame, dunque, la mancata tempestiva impugnazione degli avvisi di intimazione determina l'irretrattabilità del credito nei termini sopra espressi, con conseguente impossibilità di eccepire l'eventuale prescrizione maturata prima della notifica dell'intimazione non opposta.
pagina 3 di 4 Con il secondo motivo, l'attore ritiene che sia altresì infondata l'eccezione di impignorabilità dei beni sollevata dal debitore, il quale ha dedotto l'illegittimità della ritenuta di 1/5 effettuata dal terzo pignorato sui singoli ratei tra loro cumulati, quali componenti gli arretrati non ancora corrisposti CP_2 della pensione percepita dal debitore. L' rileva che il limite di impignorabilità del rateo CP_3 pensionistico non può trovare applicazione nel caso di arretrati di pensione percepiti in modo cumulato.
In fatto, con la propria dichiarazione ai sensi dell'art. 547 c.p.c, l' comunicava la giacenza di una CP_2 somma pari a € 8.432,25, sulla quale procedeva poi all'accantonamento di un quinto, pari a € 1.686,45: risulta non contestato che tale somma corrispondesse ad arretrati del trattamento pensionistico non corrisposti, trattamento pensionistico mensilmente individuato in € 519,53. In diritto, ai sensi dell'art 545, comma VII, c.p.c., le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. Non può convenirsi con l'argomento speso dall'attore secondo cui il citato limite di impignorabilità non può essere applicato anche al caso di arretrati di pensione percepiti in modo cumulato. Al contrario, in tema di indebito previdenziale, anche con riguardo agli arretrati pensionistici trovano applicazione l'art. 128 del r.d.l. n. 1827 del 1935, conv. con modif. nella l. n.
1155 del 1936, e gli art. 1 e 2, comma 1, del d.P.R. n. 180 del 1950, che limitano il recupero ad una somma che non superi la misura di un quinto, fatto salvo, comunque, il trattamento minimo di pensione
(Cassazione, sez. L, sentenza n. 206 del 11/01/2016). Il principio di diritto esposto appare condivisibile, in quanto la percezione degli arretrati pensionistici in modo cumulato non determina di per sé alcun mutamento nella natura della prestazione. Appare paradossale, inoltre, che il ritardo nel pagamento, già pregiudizievole di per sé, possa determinare un ulteriore pregiudizio per il beneficiario, comportando la pignorabilità delle somme oltre la soglia minima prevista per legge.
Essendo l'importo dei singoli ratei pensionistici percepiti dal al di sotto del limite di legge, le CP_1 somme accantonate presso il terzo risultano impignorabili ai sensi dell'art. 545, comma VII, CP_2
c.p.c..
Ne deriva la fondatezza dell'opposizione originariamente proposta da . CP_1
Dal momento che il convenuto e il chiamato sono rimasti contumaci, nulla deve disporsi sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- Rigetta la domanda formulata da e dichiara la carenza del Parte_1 diritto della medesima a procedere ad esecuzione sulle somme pignorate.
- Nulla sulle spese.
Ascoli Piceno, 28/05/2025
Il Giudice dott. Francesca Sirianni
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