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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/04/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Reggio Calabria
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente di Sezione, dr.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1649 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli affari contenziosi, introitato per la decisione all'udienza del
07.04.2025, previa assegnazione alle parti di termini a ritroso per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica, promosso da
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1
sede legale in Montebello Ionico alla via Campolo 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra (CF. Parte_2
), nata a [...] il [...], rappresentata e C.F._1
difesa dall'avv. Sandro Guarnaccia, opponente nei confronti di
C.F. e P.I. ), con sede legale in Reggio Controparte_1 P.IVA_2
Calabria, alla Via San Francesco da Paola, 55/C, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. , nato a [...] Controparte_2
Calabria il giorno 08.07.1974, rappresentata e difesa dall'avv. Aurelio
Leuzzi, opposta
1 avente per oggetto: “Vendita di cose mobili”.
Conclusioni delle parti
Nella memoria del 04.02.2025 il procuratore dell'opponente ha così precisato le conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Reggio Calabria, contrariis reiectis, così giudicare: - in via principale, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o la nullità e/o l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per insussistenza e infondatezza del credito e, per
l'effetto, revocarlo;
- in subordine, accertare e dichiarare che gli importi pretesi dalla società opposta sono in gran parte non dovuti, non provati, erronei e comunque eccessivi;
In via riconvenzionale ed in compensazione,
- accertare e statuire che la è creditrice nei Parte_1
confronti della della somma residua di euro 11.270,44, importo CP_1
ricavabile dalla differenza tra gli importi di cui alla fattura n. Parte_3
6/23 del 13.3.2023 e quelli residui (ammontanti ad €5.000,00) di cui alla fattura n. 22 del 23.3.2022, e per l'effetto condannare la società CP_1
opposta al pagamento della relativa somma. Condannare parte opposta al pagamento di spese e competenze di giudizio, da distrarsi, ai sensi dell'art.
93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario”.
Nella memoria del 04.02.2025 il procuratore dell'opposta ha così precisato le conclusioni: “Voglia l'On. Sig. Giudice Adito, ogni contraria istanza, deduzione, richiesta ed eccezione reietta, rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, detratto l'importo di
€.5.000, già pagato, condannando parte opponente al pagamento delle spese e competenze del giudizio di opposizione da distrarsi ex art. 93
c.p.c.”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
2 §1. Con decreto ingiuntivo n. 347/2023 del 26.04.2023 è stato ingiunto alla di pagare alla la somma di Parte_1 Controparte_1
€26.223,68, oltre interessi come da domanda e spese di procedura, in relazione alla vendita ed installazione da parte della di macchine CP_1
ed accessori per il condizionamento dell'aria elencati nel dettaglio nella fattura n. 22 del 23 marzo 2022 dell'importo di €17.582,01, con un credito residuo di €5.000,00, nonché alla vendita di componenti, materiali ed accessori per la realizzazione di un impianto radiante a pavimento analiticamente elencati nella fattura n. 37/2023 del 22 marzo 2023, dell'importo di €21.223,68, non pagata.
§2. Avverso tale decreto ingiuntivo ha proposto opposizione la
[...]
assumendo l'inesistenza del credito di cui alla Parte_1
fattura n. 37 del 22 marzo 2023, l'assenza di prova della presunta fornitura dei materiali in essa indicati, l'illegittimità ed erroneità della medesima fattura.
In particolare, si legge nella citazione in opposizione che:
-la fattura in questione è stata emessa a distanza di oltre un anno dall'ultimazione dei lavori presso l'immobile di proprietà di CP
, senza essere preceduta, in questo lungo lasso di tempo, da alcun
[...]
sollecito;
-la stessa non appare supportata da alcun preventivo formalmente accettato, né da un ordine o un contratto, men che meno da documenti che attestino l'effettività della relativa fornitura e consegna o da cui emerga l'obbligatorietà di impegni assunti;
-non c'è traccia di “alcun rapporto d'intervento o dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte che attesti l'avvenuta installazione dei macchinari, l'effettuazione dei lavori finalizzati alla posa
3 in opera del materiale, la conformità agli standard qualitativi, tecnici e normativi”;
-nel cantiere indicato nella fattura i lavori sono stati eseguiti dall'impresa che ha anche fornito i relativi materiali in virtù di un contratto CP_4
di subaffidamento firmato con la committente ed Parte_1
avente ad oggetto i “lavori di riqualificazione energetica del fabbricato di civile abitazione della sig.ra sito a Reggio Calabria, in CP
traversa Soccorso di viale Aldo Moro, 39” (contratto rientrante a sua volta nell'ambito del contratto di subappalto intercorrente tra la società opponente e l'impresa Soseteg S.r.l. ai fini della fruizione dell'Ecobonus
110%);
-la fattura è priva di valore probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed è oltretutto generica, in violazione dell'art. 21 del
DPR 633/72;
-la Contractor vanta, inoltre, un credito nei confronti della Parte_1
ditta per l'utilizzazione dal 1° settembre 2021 al 25 novembre CP_1
2022 del ponteggio montato presso l'immobile ubicato in Reggio Calabria alla via San Francesco da Paola 94, al fine di installare condizionatori, pompe di calore, solare termico e pannelli fotovoltaici (quest'ultimi ad opera della società in virtù di subappalto con l ); CP_5 CP_1
-per la concessione in uso di tale ponteggio e per la sostituzione delle parti risultate mancanti al momento dello smontaggio (una pedana, due botole di passaggio, una scaletta e sei cancelletti di sicurezza laterali) la ha emesso in data 13.03.2023 fattura n. 6/23 per Parte_1
l'importo complessivo di €16.270,44 ad oggi non ancora saldato;
-procedendo alla compensazione di tale credito con quello residuo di
€5.000,00 di cui alla fattura n. 22 del 23.03.2022, ne consegue come sia la
4 a risultare creditrice nei confronti della Parte_1
della somma residua di €11.270,44. Controparte_1
L'opponente ha chiesto, pertanto: in via principale, di “accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o la nullità e/o l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per insussistenza del credito e, per l'effetto, revocarlo per le ragioni dianzi specificate”; in subordine, di “accertare e dichiarare che gli importi pretesi dalla società opposta sono in gran parte non provati, erronei e comunque eccessivi”; in via riconvenzionale ed in compensazione, di “accertare e statuire che la Parte_1
è creditrice nei confronti della della somma residua di euro CP_1
11.270,44, importo ricavabile dalla differenza tra gli importi di cui alla fattura n. 6/23 del 13.3.2023 e quelli residui (ammontanti ad € Parte_3
5.000,00) di cui alla fattura n. 22 del 23.3.2022”; di CP_1
condannare l'opposta al pagamento di spese e competenze di giudizio, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del procuratore.
§3. Si è costituita in giudizio l chiedendo di “rigettare Controparte_1
l'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto per il suo intero importo, condannando parte opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. in favore della ed al pagamento delle Controparte_1
spese e competenze del giudizio di opposizione da distrarsi ex art. 93
c.p.c.”.
A sostegno di tali conclusioni si è dedotto:
-che l'importo residuo di €5.000,00 richiesto nel decreto ingiuntivo a saldo della fattura n. 22/2022 del 23 marzo 2022 dell'importo complessivo di €17.582,01 non è contestato;
-che la fattura n. 37/2023 del 22 marzo 2023 non è stata emessa all'atto della consegna della merce perché il rapporto commerciale tra le due società
5 è proseguito ancora per diversi mesi dopo la consegna del materiale ed erano diversi i cantieri aperti sui quali lavoravano le due società;
-che gli elementi dell'impianto radiante di cui alla fattura da ultimo menzionata, dell'importo di €21.223,68, sono stati acquistati dalla CP_1
presso la società e consegnati da
[...] Controparte_6
quest'ultima al deposito della sito presso la Parte_1
sede legale, perché destinati al cantiere ubicato in Reggio Calabria sul Viale
Aldo Moro n. 39, ma non sono stati installati dalla ragion per Controparte_1
cui non doveva essere rilasciata alcuna certificazione;
-che la ha provveduto alla sola installazione Controparte_7 CP_8
dell'impianto radiante RDZ, ma non anche alla vendita dei componenti dell'impianto;
-che il documento contabile posto a fondamento della pretesa creditoria della riporta fedelmente i materiali elencati nei tre documenti Controparte_1
di trasporto (DDT) in atti, che contengono l'intestazione “Cantieri FO
RA IA Via Soccorso (RC)”, con indicazione del numero di
Partita Iva I intestato alla società opponente;
P.IVA_3
-che nei tre documenti di trasporto (DDT) redatti dalla CP_6
è poi menzionata, alla voce “destinazione merce”, la Controparte_6
società con indirizzo di consegna “Via Campolo”, in Saline Controparte_1
di Montebello Jonico, ossia presso il deposito della Parte_1
[...]
-che, inoltre, sui tre DDT è indicata l'utenza mobile di socio CP_8
della e socio unico della che ha firmato e Controparte_1 Controparte_4
restituito al vettore la relativa ricevuta comprovante il ritiro CP_9
della merce di cui al DDT n. 83413928, scaricata in Via Campolo, in Saline di Montebello Jonico;
6 -che, infine, il “ponteggio installato presso il cantiere di proprietà
[...]
, sito in Reggio Calabria in fregio alla Via San Francesco da CP_10
Paola, 94 non è stato utilizzato dalla quest'ultima ha fornito Controparte_1
ed installato impianto di condizionamento e pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria;
la inoltre, ha acquistato Controparte_1
dalla società Redel s.r.l. l'impianto fotovoltaico affidando alla stessa Redel
s.r.l., in subappalto, l'installazione del medesimo impianto fotovoltaico, senza mai avere utilizzato il ponteggio de quo ma si è servita delle scale del palazzo”;
-che tantomeno la ha sottratto i pezzi mancanti del Controparte_1
ponteggio.
§4. Concessa alla prima udienza la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma di €5.000,00 oltre interessi come da domanda, la causa, istruita con la documentazione in atti e l'assunzione di prova per testi, è stata introitata per la decisione all'udienza del 07.04.2025 secondo il modulo di cui all'art. 281 quinquies c.p.c.
§5. L'opposizione merita parziale accoglimento nei termini e per le ragioni che seguono.
§5.1- Giova premettere ai fini della decisione che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, che non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti (cfr. per tutte Cass. n. 40110 del 2021 e Cass. n.
32792 del 2021). È infatti il creditore che, proponendo un ricorso inaudita altera parte ex artt. 633 e ss. c.p.c., dà impulso ad un giudizio che, successivamente e solo eventualmente, “prosegue” (Cass. n. 1552 del 1995;
Cass. n. 6531 del 1993) o “continua” (Cass. n. 3316 del 1998) o, meglio
7 ancora, si “sviluppa” (Cass. n. 13252 del 2006) con l'opposizione tempestivamente promossa dal debitore, senza tuttavia introdurre “un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo” (così
Cass., S.U., n. 7448 del 1993 e da ultimo Cass., S.U., n. 927 del 2022).
Da tale premessa derivano i seguenti corollari.
Come primo corollario, discende che il giudice dell'opposizione non deve limitarsi a valutare la legittimità o meno del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa e, a tal fine, non
è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda la conferma del decreto opposto (tra le tante, v. Cass. n. 14486 del 2019; Cass. n. 22281 del 2013; Cass. n. 20613 del 2011; Cass. n. 9021 del 2005).
Come secondo corollario, scaturisce che, sul piano sostanziale, riveste la qualità di attore il creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto di credito vantato (art. 2697, comma 1, c.c.), mentre ricade sull'opponente, quale convenuto in senso sostanziale, eccepire e dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'altrui diritto ex art. 2697, comma 2, c.c. (Cass. n. 24815 del 2005; Cass. n. 6421 del 2003).
Inoltre, mentre per l'emissione del decreto ingiuntivo, costituisce prova scritta atta a legittimare la concessione dello stesso, a norma degli artt. 633 e 634 c.p.c., qualsiasi documento proveniente non solo dal debitore ma anche da un terzo, che, anche se privo di efficacia
8 probatoria assoluta, sia ritenuto dal giudice idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, resta fermo che la completezza della documentazione va accertata nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore
(onerato della prova della propria pretesa) può fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. n. 8676 del 2001; Cass. n. 4638 del 2001; Cass.
n. 12388 del 2000; Cass. n. 9232 del 2000).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pertanto, il giudice ha l'obbligo di pronunciarsi sul merito della domanda sulla base di tutte le prove offerte tanto dal debitore-opponente quanto dal creditore-opposto, non potendo decidere la controversia alla luce del solo materiale probatorio prodotto al momento della richiesta di ingiunzione (cfr. in tal senso Cass. n.
11419 del 2009; Cass. n. 11302 del 2007).
A completamento del quadro giurisprudenziale appena tracciato, deve poi richiamarsi il fondamentale insegnamento sul criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento, secondo cui in forza del combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. e del principio di vicinanza della prova incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente;
provato ciò dal preteso creditore, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (cfr. ex multis Cass., sez. un., n. 13533 del 2001; in senso conforme, ex plurimis, Cass. n. 3373 del 2010, n. 23759 del 2016, n. 18858 del 2018, n. 3587 del 2021 e n. 12719 del 2021).
In merito all'onere probatorio gravante sulla parte opposta, è bene altresì precisare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di
9 legittimità, “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, in quanto documento proveniente dalla parte che intende avvalersene, non può costituire prova del contratto in favore della stessa, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore si può ad essa riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti. Ne consegue che nel processo di cognizione, instauratosi per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce, in favore della parte che l'abbia emessa, fonte di prova dei fatti che la stessa vi ha dichiarato” (Cass. n. 17050 del 2011; conf., Cass. n. 13651 del 2006; Cass.
n. 8126 del 2004; Cass. n. 5573 del 1997), incombendo, “secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa”
(Cass. n. 17371 del 2003; cfr. altresì Cass. n. 5071 del 2009 e Cass. n. 5915 del 2011).
10 Ciò posto, occorre al contempo evidenziare che è stato codificato dall'art. 115 c.p.c., così come sostituito dall'art. 45 comma 14 l. 18 giugno 2009 n.
69, ed indubbiamente applicabile nella fattispecie ratione temporis, il principio relativo alla non necessità di prova dei fatti non specificamente contestati, principio già evincibile dall'art. 167 c.p.c. (a norma del quale il convenuto nella memoria di costituzione deve prendere posizione, in maniera chiara e specifica, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda) ed insito anche nel generale principio di economia che deve informare il processo, ex art. 111 Cost..
Dunque, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare specificamente il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio.
Ne discende, in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo emesso su fatture, che il mancato adempimento dell'onere di contestazione da parte dell'opponente è sufficiente a far ritenere provati i fatti costitutivi del diritto azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo.
§5.2- Applicando tali principi al caso di specie, è da osservare che:
a) non forma oggetto di contestazione il credito residuo di €5.000,00 inerente alla fattura n. 22 del 23.03.2022, credito che deve ritenersi per l'effetto comprovato;
b) vi è contestazione specifica sulla fattura n. 37 del 22 marzo 2023;
c) è contestato anche il preteso controcredito della Parte_1
oggetto della fattura n. 6/23 del 13.03.2023.
[...]
§5.3- Tanto chiarito, quanto alla fattura n. 37 del 22 marzo 2023 va ribadito che la stessa non è di per sé sufficiente in questa sede a fornire la
11 prova della fonte negoziale del rapporto dedotto in giudizio, del suo contenuto e dell'esecuzione della prestazione che ne costituisce oggetto, essendo stati i fatti costitutivi della pretesa creditoria per l'appunto contestati dalla società ingiunta.
A ciò deve aggiungersi che i documenti di trasporto prodotti in giudizio dall'odierna opposta non hanno efficacia di prova piena della consegna Contro della merce ivi indicata, in quanto provengono dalla società e vedono come destinataria la e non la anche se nei CP_1 Parte_1
D.D.T. del 28 giugno 2021 e del 24 settembre 2021 è indicata la sede di quest'ultima come luogo di destinazione della merce. Peraltro, il D.D.T. del
28 giugno 2021 riporta come “numero telefono cliente” l'utenza mobile di
(che è stato legale rappresentante della e il CP_8 Controparte_1
D.D.T. del 24 settembre 2021 la stessa utenza mobile con indicazione del nome ”, così come il DDT del 13 ottobre 2021. Il D.D.T. del CP_8
24 settembre 2021, oltretutto, risulta sottoscritto dal quale CP_8
“destinatario” (v. però sul punto le dichiarazioni del teste . CP_8
Ne deriva che i documenti di trasporto, di per sé considerati, non valgono a convalidare l'assunto dell'opposta secondo cui i materiali che ne formano oggetto sarebbero stati poi forniti dalla alla CP_1 Parte_1
(circostanza che deve fare i conti anche con il tenore della fattura
[...]
n. 19 del giorno 08.04.2022 della società v. produzione di parte CP_4
opponente, doc. 10).
I documenti di trasporto non sono stati inoltre suffragati da ulteriori elementi di prova, non avendo nel corso del giudizio di opposizione la
, sulla quale gravava il relativo onus probandi, fornito la CP_1
dimostrazione della propria pretesa creditoria.
Le risultanze della prova per testi sono, infatti, le seguenti:
12 -il teste (socio della società ) ha affermato (v. CP_8 CP_1
verbale dell'udienza del 18.03.2024): “… sono stato io con l'azienda
Nemesi srl, di cui sono titolare, a fornire ed installare i materiali per la realizzazione di impianti di condizionamento invernale ed estivo, produzione di acqua calda sanitaria e fotovoltaico per l'appartamento della signora in Reggio Calabria trav. Soccorso 39; … in Controparte_3
riferimento al capo 2 preciso che è stata la a dare in Parte_4
subaffidamento alla mia ditta, la i lavori che dovevano eseguirsi CP_4
nell'appartamento della signora i lavori di cui si è occupata la CP
nemesi sono i seguenti: riqualificazione energetica, consistenti nella installazione di sistemi ibridi con generatore termico, pompe di calore, climatizzatori, impianto di riscaldamento a pavimento, solare termico, sistema di accumulo fotovoltaico … io nel mese di luglio del 2021 ho dato le dimissioni da e sono rimasto solo come socio di capitali;
nulla CP_1
so in merito a lavori o appalti eseguiti da settembre 2021 in poi da CP_1
Contr
… il materiale riferito nelle bolle di consegna che mi vengono esibite
(allegate alla comparsa di costituzione dell'opposta) è stato da me ordinato come legale rappresentante della e da me richiesto in consegna CP_1
presso i locali del signor in quanto si trattava di materiali in parte Pt_1
ingombranti e in parte costosi e non destinati ai lavori dell'appartamento ma ad altri appalti e si evince anche dalle quantità indicate;
ad CP
esempio, i pannelli indicati nel documento che devono corrispondere alla superficie di casa sono di diverse superficie e non corrispondono alla superficie dell'appartamento è stato da me chiesto CP
nell'occasione al la cortesia di potere depositare presso i suoi locali Pt_1
merce di;
… in riferimento al documento di consegna del CP_1
24.09.2021 che riguarda una pompa di calore di 12 KW nulla so in quanto
13 mi sono dimesso, come ho già detto nel luglio del 2021; il documento esibito è una copia e non credo che quella possa essere la mia firma apposta a quella data;
nel senso che la firma è mia, ma non è stata apposta in quel documento che è una copia di originale che non mi viene esibito;
è anche mia la firma apposta sulla ricevuta del corriere ma io non CP_9
l'ho apposta su quel documento del 24.09. Certamente io non ho ricevuto detta merce. In merito alla pompa di 12KW posso presumere che sia stata montata in un altro cantiere, ma non nel cantiere FO RA IA
… in riferimento alla merce che è stata consegnata nel locale di io non Pt_1
ricordo con certezza se una parte l'ho ritirata o meno;
preciso che se ho ritirato merce l'ho fatto per conto di ma non per conto di CP_1 CP_4
In riferimento alla fattura 37 del 22.03.2023 posta a fondamento del
Decreto ingiuntivo per cui è causa, posso dire che il materiale ivi indicato non è stato montato nel cantiere … io posso solo Controparte_3
presumere che il materiale indicato nella predetta fattura non sia stato utilizzato dai cantieri ; Pt_1
-il teste ha dichiarato (v. verbale dell'udienza del Testimone_1
18.03.2024): “io sono agente della mandante;
la società CP_6 CP_1
e la società Nemesi srl, sono state mie clienti per anni e fino al 31 dicembre
2023; continuano ad essere mie clienti come rappresentante di altre ditte di Contr verse a … preciso che specialmente durante il periodo covid ma anche negli anni successivi, per via dell'ecobonus, gli ordini delle ditte venivano evasi in ritardo e a volte anche solo parzialmente;
ricordo che ci sono stati ordini ma non ho riferimenti temporali precisi quindi non so riferire in merito agli ordini di tale periodo, giugno- dicembre 2021”;
-il teste ha riferito (v. verbale dell'udienza del Testimone_2
18.03.2024): “sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto sono il marito
14 di … nell'appartamento di mia moglie i lavori di Controparte_3
ristrutturazione hanno avuto inizio con la nell'anno 2021, se non Parte_4
mi sbaglio a marzo del 2021; questa ha provveduto alla demolizione e rifacimento di alcune pareti, lavori di muratura. I lavori per gli impianti dell'appartamento sono invece iniziati nell'anno 2022 e precisamente nei primi mesi;
io e mia moglie abbiamo avuto a che fare soltanto con il signor
e non so dire se questo al tempo fosse rappresentante legale di CP_8
o ; ricordo che per la conformità degli impianti io andai a CP_4 CP_1
firmare presso la sede di Nulla so se la ditta abbia fornito CP_4 CP_1
materiali o macchine alla ditta in merito ai lavori eseguiti Pt_1
nell'appartamento di mia moglie … corrisponde al vero che i lavori di riqualificazione energetica eseguiti da nell'immobile di proprietà di CP_4
mia moglie riguardavano: installazione di sistemi ibridi con generatore termico, pompe di calore, climatizzatori, impianto di riscaldamento a pavimento, solare termico, sistema di accumulo fotovoltaico … prima che la realizzasse gli impianti non abbiamo richiesto o avuto alcun CP_4
preventivo”.
Ora, è vero che le dichiarazioni del teste sono poco precise ed a CP_8
tratti contraddittorie, come sottolineato dalla nella comparsa CP_1
conclusionale, ma ciò ridonda a danno della medesima, non potendo sulla scorta di dette dichiarazioni reputarsi provata la consegna all'odierna opponente delle merci oggetto della fattura contestata.
Né indicazioni dirimenti provengono dal teste e dal teste Tes_1 [...]
come riconosciuto dalla stessa opposta, il che conferma che non è Tes_2
stato assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante.
Ed allora, posto che la documentazione in atti non è idonea a supportare la pretesa creditoria oggetto della fattura n. 37 del 22 marzo 2023 e che
15 l'avvenuta consegna della merce di cui alla suddetta fattura non è stata confermata dai testi escussi, può concludersi che è dovuta la sola somma di
€5.000,00 in rapporto alla fattura n. 22 del 23.03.2022 non oggetto di contestazione.
§5.4- Con riguardo alla somma da ultimo indicata infondata è invero l'eccezione di compensazione formulata dall'opponente, non essendo configurabili i presupposti della compensazione né legale né giudiziale.
Come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, l'art. 1243
c.c. “stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e
l'esigibilità. Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione” (Cass. n. 23924 del 2024).
Come per la compensazione legale, dunque, anche per la compensazione giudiziale il presupposto è che il credito sia certo nell'an
(ossia non contestato o, alternativamente, accertato giudizialmente in via definitiva) e sia liquido (certo nel suo ammontare) o, almeno, sia facilmente accertabile nel quantum attraverso semplici operazioni aritmetiche - con la precisazione che la valutazione in ordine alla facile liquidabilità è rimessa al giudice del merito e non è contestabile in Cassazione (v., per es., Cass. n.
16 21923 del 2009). In mancanza della certezza del credito o della liquidità (o della celere liquidabilità) l'eccezione di compensazione non può che essere rigettata (v. sul punto Cass., sez. un., n. 23225 del 2016).
Orbene, del controcredito eccepito in compensazione dalla Parte_1
non vi è alcuna prova documentale, non potendosi considerare
[...]
tale la fattura n. 6/23 del 13 marzo 2023 contestata dalla controparte, neppure alla luce dei rilievi fotografici in atti.
In ordine poi alla prova testimoniale, è da rimarcare che:
-la teste ha dichiarato (v. verbale dell'udienza del Controparte_10
18.03.2024): “confermo che all'interno del cortile di pertinenza del mio immobile è stata posizionata una impalcatura dalla ditta che è Pt_3
stata la prima ditta a iniziare i lavori;
detta impalcatura è stata poi utilizzata, non ricordo il periodo, dalla per collocare climatizzatori, CP_11
pompe di calore e solare termico, non potendo accedere al terrazzo dall'interno essendo l'appartamento sottostante collegato da una sciala a chiocciola di diametro ridotto;
… l'impalcatura di cui sopra ho detto è stata poi utilizzata dalla per la collocazione nel tetto di pannelli CP_5
fotovoltaici; non so quali fossero i rapporti contrattuali tra la e la CP_12
in riferimento all'utilizzo dell'impalcatura … mi risulta … che il CP_5
signor si sia lamentato della mancanza di alcuni pezzi Pt_1
dell'impalcatura, ma io non so precisare quali pezzi mancassero. … i lavori eseguiti da e da sono stati successivi a quelli realizzati da CP_12 CP_5
… dopo cha la ditta ha ultimato i suoi lavori, Parte_1 Pt_1
l'impalcatura è stata parzialmente smontata e ridotta;
ne è stata lasciata solo una parte per consentire l'accesso”;
-la teste ha riferito (v. verbale dell'udienza del Testimone_3
18.03.2024): “confermo che presso l'immobile della sig.ra CP_10
17 CP_1
la ditta ha utilizzato, se non ricordo male dal 2021 a fine CP_1
anno 2022, l'impalcatura di proprietà della ditta per Parte_3
l'installazione di climatizzatori, pompe di calore e solare termico, non potendo accedere al terrazzo dall'interno essendo l'appartamento sottostante collegato da una sciala a chiocciola di diametro ridotto … la stessa impalcatura è stata utilizzata dalla per il posizionamento di CP_5
pannelli fotovoltaici nel tetto e che la medesima ditta ha eseguito detti lavori in regime di subappalto per conto della ditta … sono a CP_1
conoscenza del fatto che al momento dello smontaggio dell'impalcatura, verso la fine del novembre 2022, il sig. si è lamentato della Parte_5
mancanza di alcuni pezzi dell'impalcatura, ma non so quali pezzi mancassero;
di tale fatto il si è lamentato. … i lavori della ditta Pt_1
sono stati eseguiti successivamente a quelli posti in essere da CP_1 Pt_3
… se ben ricordo, qualche parte della impalcatura realizzata dalla
[...]
era stata smontata dopo il rifacimento del tetto ad opera della stessa Pt_1
ditta; La stessa ditta ha tolto la parte sopra il portone di entrata ed è Pt_1
rimasta solo la parte che permetteva di accedere al tetto”;
-il teste ha affermato (v. verbale dell'udienza del Testimone_4
16.09.2024): “all'inizio dei lavori noi dipendenti della società CP_1
utilizzavamo il nostro ponteggio;
ricordo che occasionalmente abbiamo CP_1 utilizzato anche quello presente presso il cantiere della signora anche se ordinariamente utilizzavamo le scale … il ponteggio della ditta CP_1
era posizionato dentro il cortiletto;
sul lato sinistro entrando dal portone di ingresso;
all'inizio dei lavori vi erano due ponteggi;
quello della è CP_1
stato smontato per primo;
dopo che detto ponteggio è stato smontato, come ho detto sopra, noi occasionalmente abbiamo utilizzato l'altro del cantiere
CP_1
di proprietà … quando io lavoravo nel cantiere ho notato che Pt_1
18 erano ancora presenti altri operai ma non so a quale ditta appartenessero
…non ricordo se al tempo di esecuzione dei lavori io ero regolarizzato con contratto presso la ditta … anche il ponteggio della ditta era CP_1 Pt_1
ubicato nel cortiletto interno però era frontistante l'accesso dal cancello;
… il cancello di ingresso cui mi riferisco è ubicato nel cortile interno del fabbricato della signora e non sporge sulla pubblica via;
vi si arriva attraversando un corridoio che inizia dalla via pubblica”.
Sulla scorta della prova orale può dirsi, quindi, dimostrata la circostanza dell'utilizzazione del ponteggio in questione da parte della , ma non CP_1
anche la durata di tale utilizzazione, né tantomeno la sussistenza di un accordo tra le parti sull'an e sul quantum debeatur. Non è stata neppure provata l'asserita mancanza di alcuni “pezzi” del ponteggio.
L'eccezione di compensazione e la relativa domanda riconvenzionale devono conseguentemente essere disattese.
§6. In conclusione, in accoglimento parziale dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e la parte opponente deve essere condannata al pagamento dell'importo di €5.000,00, oltre interessi come da domanda (somma già versata a seguito della concessione della provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo).
§7. Quanto alle spese di lite, si rammenta che “Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione che si apre con
l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione dello svolgimento di esso e della soccombenza...” (Cass. n. 11606 del 2018).
Per l'effetto, avuto riguardo all'esito complessivo della controversia, le spese di lite si pongono a carico dell'opponente e si liquidano come da
19 dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, sì come modificati da ultimo dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, in rapporto alla somma effettivamente attribuita all'opposta, con distrazione del relativo importo in favore dell'avv. Aurelio Leuzzi.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria, istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 347/2023 del 26.04.2023 e, per l'effetto, revoca il suddetto decreto ingiuntivo e condanna l'opponente al pagamento in favore della controparte dell'importo di €5.000,00 oltre interessi come da domanda;
b) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, liquidate in €2.552,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Aurelio Leuzzi.
Sentenza redatta e trasmessa alla Cancelleria con l'applicativo Consolle del magistrato in data 10 aprile 2025.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
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