TAR Milano, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 216
TAR
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 e eccesso di potere

    Il Collegio ha ritenuto che il procedimento sia stato ispirato alla massima partecipazione e che le osservazioni della ricorrente siano state adeguatamente valutate e parzialmente accolte. Le ragioni addotte a favore della riparametrazione dell'ATE sono state ritenute prevalenti.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria per errata valutazione dei fabbisogni e sovrastima dei materiali di riciclo

    La doglianza è generica e non indica come il fabbisogno sia variato. L'amministrazione ha dettagliatamente descritto le modalità di determinazione del fabbisogno e il rapporto ambientale evidenzia la ragionevolezza della stima dell'incidenza dei materiali di recupero, promuovendo l'uso di aggregati riciclati in sostituzione dei materiali di cava.

  • Rigettato
    Erronea riparametrazione dell'ATEg non corrispondente alla situazione morfologica delle aree

    Non sussiste alcun riferimento normativo che prescriva la coincidenza del perimetro degli ambiti territoriali con la conformazione naturale dell'area. La parametrazione di un ATE richiede la valutazione di molteplici elementi e il bilanciamento di esigenze economiche con interessi pubblici prevalenti.

  • Rigettato
    Violazione legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 e eccesso di potere

    Il Collegio ha ritenuto che il procedimento sia stato ispirato alla massima partecipazione e che le osservazioni della ricorrente siano state adeguatamente valutate e parzialmente accolte. Le ragioni addotte a favore della riparametrazione dell'ATE sono state ritenute prevalenti.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria per errata valutazione dei fabbisogni e sovrastima dei materiali di riciclo

    La doglianza è generica e non indica come il fabbisogno sia variato. L'amministrazione ha dettagliatamente descritto le modalità di determinazione del fabbisogno e il rapporto ambientale evidenzia la ragionevolezza della stima dell'incidenza dei materiali di recupero, promuovendo l'uso di aggregati riciclati in sostituzione dei materiali di cava.

  • Rigettato
    Erronea riparametrazione dell'ATEg non corrispondente alla situazione morfologica delle aree

    Non sussiste alcun riferimento normativo che prescriva la coincidenza del perimetro degli ambiti territoriali con la conformazione naturale dell'area. La parametrazione di un ATE richiede la valutazione di molteplici elementi e il bilanciamento di esigenze economiche con interessi pubblici prevalenti.

  • Rigettato
    Travisamento dell'articolo 45 della Normativa Tecnica

    Il Collegio ritiene ragionevole il disposto dell'articolo 45, commi 7 e 8, della normativa tecnica di Piano, in quanto la disposizione è in costante aggiornamento e è stata modificata per includere nei materiali di recupero anche le materie prime secondarie. Qualora dovessero intervenire sopravvenienze che amplino il novero dei materiali, essi saranno recepiti e applicati dalla Regione.

  • Rigettato
    Violazione legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 e eccesso di potere

    Il Collegio ha ritenuto che il procedimento sia stato ispirato alla massima partecipazione e che le osservazioni della ricorrente siano state adeguatamente valutate e parzialmente accolte. Le ragioni addotte a favore della riparametrazione dell'ATE sono state ritenute prevalenti.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria per errata valutazione dei fabbisogni e sovrastima dei materiali di riciclo

    La doglianza è generica e non indica come il fabbisogno sia variato. L'amministrazione ha dettagliatamente descritto le modalità di determinazione del fabbisogno e il rapporto ambientale evidenzia la ragionevolezza della stima dell'incidenza dei materiali di recupero, promuovendo l'uso di aggregati riciclati in sostituzione dei materiali di cava.

  • Rigettato
    Erronea riparametrazione dell'ATEg non corrispondente alla situazione morfologica delle aree

    Non sussiste alcun riferimento normativo che prescriva la coincidenza del perimetro degli ambiti territoriali con la conformazione naturale dell'area. La parametrazione di un ATE richiede la valutazione di molteplici elementi e il bilanciamento di esigenze economiche con interessi pubblici prevalenti.

  • Rigettato
    Infondatezza delle doglianze principali

    Poiché le doglianze principali sono state respinte, anche questa domanda accessoria viene respinta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 216
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 216
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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