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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 25/02/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1760 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1760 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. BULDRINI KATIA (C.F. ) C.F._2
e
nata in [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. BULDRINI KATIA ( ) CodiceFiscale_3
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 25/10/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 30.10.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da e;
Parte_1 Controparte_1
matrimonio celebrato con rito civile in data 20.03.2009 nel Comune di Riccione (RN), con atto iscritto agli atti dello Stato Civile di quel Comune, atto n. 9, P.I. S. /anno 2008.
2. Prendere atto degli accordi intervenuti tra le Parti alle seguenti Condizioni
3. Le Parti sono economicamente indipendenti ed autonome e dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile.
4. Il sig. e la sig.ra , con la sottoscrizione del presente accordo di Parte_1 Controparte_1
divorzio, dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica derivante dal matrimonio e, pertanto, dichiarano che le stesse null'altro potranno pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo, ragione e / o causa nessuna esclusa, in dipendenza del rapporto matrimoniale e di quanto stabilito in sede di separazione.
5. Le parti dichiarano che le spese legali si devono considerare a carico del sig. Parte_1
6. Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al suo passaggio in giudicato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Riccione perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
il 29.03.2008 in Riccione (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui CP_1
integralmente trascritte;
pagina 2 di 3 b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Riccione (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 9 Parte I Anno 2008 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 20.02.2025.
Il Presidente Rel.
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1760 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. BULDRINI KATIA (C.F. ) C.F._2
e
nata in [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. BULDRINI KATIA ( ) CodiceFiscale_3
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 25/10/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 30.10.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da e;
Parte_1 Controparte_1
matrimonio celebrato con rito civile in data 20.03.2009 nel Comune di Riccione (RN), con atto iscritto agli atti dello Stato Civile di quel Comune, atto n. 9, P.I. S. /anno 2008.
2. Prendere atto degli accordi intervenuti tra le Parti alle seguenti Condizioni
3. Le Parti sono economicamente indipendenti ed autonome e dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile.
4. Il sig. e la sig.ra , con la sottoscrizione del presente accordo di Parte_1 Controparte_1
divorzio, dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica derivante dal matrimonio e, pertanto, dichiarano che le stesse null'altro potranno pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo, ragione e / o causa nessuna esclusa, in dipendenza del rapporto matrimoniale e di quanto stabilito in sede di separazione.
5. Le parti dichiarano che le spese legali si devono considerare a carico del sig. Parte_1
6. Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al suo passaggio in giudicato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Riccione perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
il 29.03.2008 in Riccione (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui CP_1
integralmente trascritte;
pagina 2 di 3 b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Riccione (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 9 Parte I Anno 2008 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 20.02.2025.
Il Presidente Rel.
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3