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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/10/2025, n. 3305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3305 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 9275/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est. Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29 luglio 2025 - iscritto il 4 agosto 2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Ofelia Battigaglia presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...](Emirati Arabi Uniti), PO BOX 32795 con l'Avv. Ofelia Battigaglia presso il quale ha eletto domicilio telematico
- i quali hanno contratto matrimonio con rito Concordatario in Milano il 21 giugno 2003, trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano, atto N. 419-2A-R.1; atto N. 419-2A-R.1
- In regime patrimoniale di separazione dei beni. Dal matrimonio sono nati tre figli:
nato a [...] il [...], residente a [...]; Persona_1 codice fiscale cittadino/a italiano;
C.F._3
nata a [...] il [...], residente a [...]; Parte_3 codice fiscale cittadina italiana, 6; C.F._4
nato a [...] il [...], residente a [...]; codice Parte_4 fiscale cittadino italiano, C.F._5
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29 luglio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1)I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori Parte_3 Parte_4
e collocati presso la madre nell'abitazione familiare di proprietà della stessa e sita in Milano, Via Abelardo Pecorini n. 16.
3) I genitori si impegnano a rispettare il principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita dei figli, idonea a garantire loro una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, i quali hanno il dovere di cooperare tra loro ai fini dell'assistenza, educazione ed istruzione della prole.
4) La casa familiare sita in Milano, Via Abelardo Pecorini n. 16, di proprietà della sig.ra
[...]
, resta assegnata alla stessa;
Parte_1
5) I figli sono collocati presso la madre nella residenza familiare di Milano, Via Abelardo Pecorini n. 16;
6) Il sig. corrisponderà alla sig.ra il 100% delle spese condominiali ordinarie e Pt_3 Parte_1 straordinarie relative alla casa coniugale sita in Milano Via Pecorini n. 16;
7) Il Sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli maggiorenne non autosufficiente, e , minorenni, la Per_1 Pt_3 Pt_4 somma di € 1,000,00 (mille) per ciascuno di essi, pari a complessivi € 3,000 (euro tremila); tale somma sarà versata alla sig.ra mediante bonifico bancario da versarsi entro il giorno 5 Parte_1 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
8) Il Sig. provvederà al pagamento per l'intero il 100% delle spese extra assegno Parte_2 relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano, dalla Corte d'Appello di Milano in data 5-10 giugno 2025 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). 9) Il Sig. si impegna inoltre a provvedere al pagamento integrale dello stipendio della sig.ra Pt_3
, baby sitter e collaboratrice domestica della famiglia;
Parte_5
10) L'assegno unico per i figli verrà percepito in misura del 100% dalla sig.ra ; Parte_1
11) A titolo di contributo al mantenimento della moglie, il marito corrisponderà alla sig.ra un assegno di mantenimento dell'importo di € 300,00 (trecento) mensili da versarsi Parte_1 mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
12) Il sig. trascorrerà con i figli un fine settimana al mese, che sarà individuato a Parte_2 seconda degli impegni professionali e delle trasferte del padre. La sig.ra manifesta la Parte_1 propria disponibilità a concordare con il sig. ulteriori momenti di frequentazione dei figli con Pt_3 il padre (fine settimana, giorni infrasettimanali, giorni di vacanza scolastica) nelle occasioni in cui lo stesso si trovi in Italia per ferie o per trasferte lavorative;
13) I figli trascorreranno le vacanze scolastiche natalizie per una settimana con la madre e l'altra con il padre. Nell'anno 2025 i minori trascorreranno la settimana dal 24 al 30 dicembre con la madre e quella dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre;
14) I figli trascorreranno le vacanze scolastiche pasquali con i genitori ad anni alterni. Le vacanze di Pasqua dell'anno 2026 saranno trascorse dai ragazzi con la madre;
15) Durante le vacanze estive, il padre trascorrerà con i figli due settimane, anche non consecutive, da individuarsi nei mesi di luglio e/o di agosto secondo il calendario che sarà concordato dai coniugi entro il 31 maggio di ogni anno. 16) I genitori si danno reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e della carta di identità dei figli minori e . Pt_3 Pt_4
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi ed che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a Milano il 21 giugno 2003,
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti (SE PREVISTE)
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 15.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG