Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/03/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 11/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4171/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. PARATO VINCENZO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. MACRI' LOREDANA CP_1
Resistente
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_2
Terzo convenuto
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: accertare, dichiarare e confermare che tra il ricorrente e la P.A. convenuta, per il periodo dal 15.7.1991 al 30.9.1991 per 24 ore settimanali, dall'1.10.1991 al 30.6.1992 per 36 ore settimanali, dall'1.7.1992 al 15.5.1996 per 24 ore settimanali, dal
16.5.1996 al 31.12.2003 per 36 ore settimanali, (per un totale di 10 anni, 6 mesi 4 gg.) è intercorso un rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego ad ogni effetto di legge;
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la regolarizzazione ed integrazione contributiva e previdenziale relativa al suddetto periodo, in qualità di dirigente psicologo;
- in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la regolarizzazione ed integrazione contributiva e previdenziale relativa al suddetto periodo ai sensi dello jus superveniens di cui l'art. 9 comma 3 lettera b) del D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito in Legge n.15 del 25.02.2022; - condannare gli enti convenuti a provvedere a quanto previsto dai precedenti punti.
L' ha formulato le seguenti conclusioni: In via preliminare: accertare e dichiarare il CP_1 difetto di legittimazione passiva della per i crediti pretesi in dipendenza del rapporto CP_1 convenzionale svolto sino al 31.12.1994 con la ex di;
accertare e dichiarare la Pt_2 CP_1 prescrizione dei diritti azionati;
accertare e dichiarare, in subordine, la nullità del ricorso nella parte in cui la ricorrente chiede il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro.
Nel merito: rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
L'oggetto del giudizio è il seguente: La ricorrente è ex dipendente dell' in qualità di CP_1 dirigente medico ed in quiescenza dal l.
1.2023. Ella è stata assunta in ruolo nel gennaio 2004 ma in precedenza ha prestato servizio in regime convenzionale ex art.2222 c.c. nel SERT di alle CP_1 dipendenze della disciolta ex poi confluita nell'attuale , per i seguenti periodi: Pt_2 CP_1 dal 15.7.1991 al 30.9.1991 per 24 ore settimanali dall'1.10.1991 al 30.6.1992 per 36 ore settimanali dall'1.7.1992 al 15.5.1996 per 24 ore settimanali dal 16.5.1996 al 31.12.2003 per 36 ore settimanali per un totale di 10 anni, 6 mesi 4 gg. per i quali non ha mai ottenuto la regolarizzazione contributiva e previdenziale nonostante si trattasse di rapporto di lavoro pubblico dissimulato per i quali periodi lavorativi non ha mai ottenuto la regolarizzazione contributiva e previdenziale nonostante si trattasse di rapporto di lavoro pubblico dissimulato. Resta il fatto che in ogni caso la ricorrente ha svolto, nelle date indicate in narrativa, attività professionale in virtù di convenzione ex art.2222 c.c. ma con le caratteristiche e le modalità del rapporto di pubblico impiego così come attestato nella deliberazione D.G. n.2861/2007 di cui si dirà nel prosieguo. Pt_3
A sostegno della domanda di accertamento della natura subordinata di tali rapporti di lavoro, la ricorrente ha articolato prova testimoniale sulle circostanze di cui in narrativa (modalità del servizio convenzionale prestato); tale richiesta è inammissibile per mancato rispetto dell'obbligo ex art. 244 c.p.c. di indicazione specifica dei fatti, formulati in articoli separati.
Le uniche circostanze di fatto riportate in narrativa sono a pag. 4 del ricorso, ove si legge:
“Nel caso de quo la ricorrente doveva osservare un orario di lavoro predeterminato, secondo i turni di servizio redatti dal responsabile del servizio;
documentava l'orario di lavoro mediante cartellini marcatempo, al pari di quanto accaduto dopo l'assunzione alle dipendenze dell'
[...]
convenuta; svolgeva le sue mansioni di dirigente medico secondo le indicazioni Parte_4 giornaliere del responsabile del servizio. E' evidente, d'altra parte, la continuità e sistematicità della collaborazione prestata dalla ricorrente nel periodo per cui è causa (attestata, in ogni caso, dai certificati di servizio che si allegano) così come la commisurazione della retribuzione all'orario settimanale, al versamento della retribuzione a cadenze fisse e all'inserimento nell'organizzazione dell'amministrazione sanitaria, senza una sia pur minima struttura autonoma da parte del ricorrente. Invero, alla luce di ciò deve escludersi che la dott operasse in autonomia per la Pt_1 realizzazione dei compiti a lei assegnati, lo stesso, invece, era tenuto a porre a disposizione della struttura socio – sanitaria di destinazione le proprie energie lavorative, secondo lo schema contrattuale tipico della locatio operarum, e non quel risultato dell'attività che il prestatore si impegna a fornire con proprio rischio, secondo lo schema della locatio operis, assolvendo, nell'ambito delle mansioni proprie del suo profilo professionale di dirigente psicologa, ai compiti che di volta in volta venivano individuati, mediante le direttive del Dirigente di settore”.
2 Oltre alla mancata formulazione in capitoli separati dei fatti oggetto di prova testimoniale (in violazione della chiara prescrizione contenuta nell'art. 244 c.p.c.), si deve rilevare la genericità dei fatti allegati, non essendo indicato in alcun modo l'orario specifico che la ricorrente sarebbe stata tenuta a rispettare (né la relativa articolazione nell'arco della giornata e della settimana), né sono state indicate circostanze sufficienti ad escludere che l'obbligo di documentare l'orario di lavoro mediante cartellini marcatempo fosse finalizzato esclusivamente a verificare il rispetto del monte ore settimanale previsto dalle convenzioni. A ciò si aggiunga che del tutto generiche appaiono le deduzioni circa la mancanza di autonomia nello svolgimento dei compiti previsti dal contratto, in quanto sul punto sono formulate solo valutazioni e mancano circostanze di fatto indicate in modo specifico, come pure mancano del tutto riferimenti temporali.
All'inammissibilità della prova orale, per come articolata, si deve aggiungere la totale mancanza di riscontri documentali alle affermazioni contenute in ricorso;
gli unici documenti allegati al CP_ ricorso sono infatti i seguenti: delibera DG n.2861/2007; diffida;
circolare . CP_1
Non sono stati invece prodotti i contratti di lavoro (il che preclude o comunque rende difficile un eventuale accertamento circa la genuinità dei rapporti di lavoro autonomo intercorsi tra le parti), né è stata prodotta documentazione relativa alle presenze e alla retribuzione percepita, il che non consente di verificare se essa fosse commisurata all'orario di lavoro settimanale.
Il ricorso deve essere quindi rigettato, in conformità ai precedenti di questo Tribunale, relativi a Cont casi analoghi, allegati dalla (1. Sentenza n. 1796/2024 Bianco Gabriella Trib. di Lecce- Sez.
Lavoro, Giudice: Dott. Basta Andrea;
2. Sentenza n. 3481/2023 Cazzato Eufemia Trib. Di Lecce Sez.
Lavoro, Giud: De Palma Giovanni;
3. Sentenza n. 691/2023 Vaglio Rosangela Trib di Lecce Sez.
Lavoro Giud. Dott. Amato Carbone), che vengono espressamente richiamati ai sensi dell'art. 118 Cont disp. att. c.p.c.; in particolare, come evidenziato dalla si deve richiamare la citata sentenza n. 3481/23, nella parte in cui si afferma: “ ..A ciò occorre, poi, aggiungere come parte ricorrente non abbia, nell'ambito della presente vicenda litigiosa, significativamente fornito alcun elemento fattuale da cui possa evincersi la natura subordinata delle prestazioni lavorative disimpegnate nei servizi in convenzione……, sicché, anche sotto tale profilo, la domanda di regolarizzazione contributiva che viene in rilievo non può che risultare priva di sbocco”, nonché la sentenza n.
691/23, nella parte in cui si afferma: “Inoltre, va fatto presente che in ricorso non sono neppure indicati analiticamente gli indici della subordinazione: ossia non è indicato l'orario giornaliero svolto durante il rapporto in convenzione;
la modalità di calcolo del compenso (se oraria ovviamente doveva risultare il computo delle ore svolte attraverso meccanismi di riscontro. Lo stesso coordinamento con le attività della Struttura appare indefettibile presupposto dello svolgimento del rapporto di specialista ambulatoriale in convezione. Deve quindi rilevarsi che anche ai sensi dell'art. 2126 cc non sussiste il presupposto della subordinazione…”, trattandosi di conclusioni perfettamente sovrapponibili a quelle cui si deve pervenire anche in questa sede.
Ciò vale anche con riferimento alla domanda subordinata di “regolarizzazione ed integrazione contributiva e previdenziale relativa al suddetto periodo ai sensi dello jus superveniens di cui l'art. 9 comma 3 lettera b) del D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito in Legge n.15 del 25.02.2022”.
3 Al riguardo, si ritiene infatti di aderire (ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.) alle conclusioni cui perviene la sentenza n. 3481/23, nella parte in cui si afferma che “..Non può essere ugualmente condivisa l'ulteriore tesi di parte ricorrente secondo cui il precisato art. 9, co 3, L. 15/2023 avrebbe sancito l'obbligo per la parte datoriale di dare corso alla copertura previdenziale di cui si discute…..detta norma, tuttalpiù si limita a introdurre una deroga al regime prescrizionale esclusivamente e relativamente agli obblighi contributivi sui compensi già erogati per i rapporti di collaborazione, senza al contempo introdurre alcun ulteriore obbligo…”.
Le spese di lite seguono la soccombenza (trattandosi di giudizio promosso in data successiva alle suddette sentenze) e vanno liquidate come da dispositivo.
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P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data
03/04/2024 da nei confronti di e , così provvede: Parte_1 CP_1 CP_2
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di e , liquidate CP_1 CP_2 per ciascuna delle parti convenute in € 900,00 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA.
Lecce, lì 13/03/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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