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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 02/10/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 530/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 583/2025 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
( ) nata a [...] il [...] con l'Avv. Parte_1 C.F._1
EMANUELA FERAZZOLI RICORRENTE E CF ) nato il [...] a [...] con l'avv. CP_1 C.F._2
PAOLA BIASIUCCI RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza dell'01.10.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio Parte_1 contratto con in Nepi il 22.08.2015, matrimonio celebrato con rito civile e CP_1 iscritto nei registri di stato civile del comune di Nepi, al n. 13, parte I, serie A, anno 2015, dando conto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898, svolgendo, in ricorso, ulteriori deduzioni di merito. Costituendosi in giudizio parte resistente, quale nulla eccependo in ordine alla richiesta di divorzio, svolgendo contestazioni nel merito della domanda Visto il verbale di udienza nel corso della quale le parti, dopo avere raggiunto un accordo sui principali punti della causa, hanno rassegnato conclusioni congiunte, che di seguito si trascrivono:
I Signori rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela FERAZZOLI e Parte_1 CP_1
rappresentato e , dall'Avv. Paola Biasiucci, congiuntamente e/o disgiuntamente con
[...] Pt_2
l'Avv. Marco Costantini, come in atti generalizzati, al fine di trasformare il giudizio avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio iscritto presso il Tribunale Ordinario di Viterbo al n. 530/2025, Giudice designato: Presidente dott. Eugenio Maria Turco, da giudiziale in consensuale, precisati i fatti e cristallizzate le difese e le rispettive posizioni come in atti dedotto ed argomentato, costituenti parte integrale e sostanziale del presente accordo, dichiarano di aver raggiunto l'accordo alle seguenti
CONDIZIONI
1. , le parti convengono di addivenire consensualmente allo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 22.08.2015 in Nepi (Vt), trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello stato Civile del Comune di Nepi (Vt), dell'anno 2015, parte 1, numero 13;
2. affidamento condiviso del figlio minore , nato a [...] il [...], C.F. Persona_1
, ad entrambi i genitori, con residenza e domicilio prevalente presso la madre, C.F._3 nonché con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, fatta eccezione che per gli atti di ordinaria amministrazione, relativamente ai quali potrà essere esercitata anche disgiuntamente da ciascuno dei genitori;
3. avuto riguardo al preminente interesse del minore, il diritto di visita del padre, sarà ispirato alla massima reciproca comprensione fra i coniugi. Comunque, il padre potrà vedere il figlio quando vorrà, purché ne dia preavviso telefonico di ventiquattro ore, nel quadro dei buoni rapporti fra i genitori. Il padre potrà tenere con sé il figlio, tenuto conto delle esigenze e degli impegni del minore, almeno:
• dalle ore 20.00 del venerdì, alle ore 23.00 della domenica, a settimane alterne, salvo impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso o motivi di salute;
• 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive in relazione alle ferie concesse al padre da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno,
• 7 gg. consecutivi durante le vacanze di Natale da ricomprendere il giorno di Natale o il giorno di Capodanno ad anni alterni;
• due giorni consecutivi durante le vacanze di Pasqua, comprendenti il giorno di Pasqua o la Pasquetta, ad anni alterni,
• il pranzo o la cena del giorno del compleanno di , ad anni alterni, Persona_1 fatti salvi gli impegni e le esigenze del minore,
• il figlio trascorrerà con ciascun genitore il giorno dei rispettivi compleanni;
• quanto alle altre festività, le parti concordano di seguire il criterio dell'alternanza;
4. sarà facoltà dei genitori comunicare quotidianamente con il figlio e fargli visita, previo accordo anche telefonico tra i genitori, nel rispetto dei diritti di privacy e riservatezza dell'altro genitore;
5. i genitori si impegnano a rendersi reciprocamente noti i propri recapiti, anche telefonici, informando l'altro genitore di eventuali spostamenti in altre località da quelle note e/o concordate quando recano con sè il minore;
6. i Signori e si impegnano a conservare e coltivare i buoni e significativi CP_1 T_ rapporti tra il figlio e le rispettive famiglie di origine ed, in particolare, con i nonni e gli zii materni e paterni;
8. la residenza del minore resta presso quella della madre, in virtù della collocazione prevalente del figlio presso la stessa;
9. i Signori e continueranno a provvedere ciascuno al proprio personale CP_1 T_ mantenimento, trovandosi in condizione di reciproca indipendenza ed autonomia economica, ed in grado di provvedere ciascuno a sé stesso. In ogni caso, la Sig.ra dichiara e riconosce di non T_ avere nessun titolo all' assegno divorzile né ad altra e/o diversa attribuzione in suo favore;
10. il Sig. provvederà a corrispondere, entro il giorno 20 di ogni mese, alla Sig.ra CP_1
alle note coordinate bancarie, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio T_
, l'importo di € 250,00 soggetto, dall'anno successivo al presente accordo, a Persona_1 rivalutazione in base agli indici ISTAT o equivalenti: 11. le spese straordinarie (a titolo esemplificativo per attività sportive e/o ricreative e/o spese di viaggio e/o di svago, centri estivi), le spese scolastiche (libri, iscrizioni, gite) e le spese sanitarie non coperte dal servizio sanitario nazionale ed ogni altra spesa di natura straordinaria, di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Viterbo - che le parti dichiarano di conoscere per averne preso visione - dovranno essere previamente concordate e opportunamente documentate con fatture e/o ricevute fiscali e dovranno tener conto delle sostanze e della capacità economica di ciascun genitore, rimanendo tra di essi ripartite in parti uguali (50% ciascuno) tra i genitori, mentre dovranno essere rimborsate entro il giorno 5 del mese successivo a quello di maturazione;
12. l'unità immobiliare, sita in Nepi, alla via Etruria n. 56, resta assegnata alla Sig.ra in T_ quanto collocataria del figlio minore e fintanto che permanga detta collocazione;
13. le parti espressamente si danno reciprocamente atto che fintanto che l'immobile è assegnato alla sig.ra su di essa graveranno in via esclusiva tutte le spese ordinarie, quelle per imposte, T_ tasse, tari, etc. e quelle per spese di utenza (a titolo esemplificativo luce, gas, telefono, tari, etc..), oltre alle spese condominiali ed ogni altra spesa assimilabile, con obbligo anche per le spese ordinarie e per utenze pregresse, sin dalla data di assegnazione in sede di separazione, senza che nulla possa essere chiesto e/o rivendicato nei confronti del Sig. . CP_1
Quanto alle utenze la Signora si obbliga, ove già non eseguito, a provvedere entro sette T_ giorni da oggi alle volture ed alle variazioni di intestazione a suo nome, tenendo indenne e manlevando il Sig. da ogni possibile costo e spesa, oltre che per consumi e servizi pregressi CP_1 non saldati dal giorno dell'assegnazione della casa familiare disposta in sede di separazione (Verbale del 16.05.2019). La Signora si obbliga, inoltre, a sanare la morosità pregressa, se T_ ancora in essere, per la fornitura di acqua nella casa coniugale, in particolare per quella di cui alla fattura n. 60805 dell'08.02.2020 con scadenza del 06.03.2020 per € 103,23 oltre ai successivi aggravi e di ogni altra, ancorché allo stato non nota alle parti, con obbligo di lasciare indenne e manlevare il Sig. da ogni eventuale richiesta e/o esborso al riguardo. CP_1
La Signora provvederà, inoltre, anche alle spese straordinarie relative all'immobile nella T_ misura del 50% in quanto comproprietaria dello stesso in pari misura con il Sig. ; CP_1
14. le parti espressamente concordano riguardo l'Assegno Unico che ciascuno farà autonoma richiesta all'Inps per la quota di propria spettanza;
15. le parti si danno reciprocamente atto che il Sig. ha esattamente adempito tutte le rate CP_1 del mutuo gravante sulla casa coniugale, ancorché cointestato con la Signora e continuerà T_
a pagarlo in via esclusiva fino a quando perdureranno i presupposti di legge dell'assegnazione della casa coniugale. Successivamente, ciascuno provvederà al pagamento del mutuo per la parte di propria spettanza. Le parti convengono sin d'ora che al venir meno dei presupposti dell'assegnazione, l'immobile sarà venduto e il ricavato verrà suddiviso in parti uguali, previa estinzione del mutuo a cui provvederanno entrambe le parti, quindi per la parte residuale;
Le parti espressamente convengono che per l'ipotesi di estinzione anticipata del mutuo, il Sig.
sarà esonerato e liberato dall'obbligo di pagamento del mutuo e di ogni altro obbligo CP_1 connesso e conseguente al predetto titolo. 16. coniugi si prestano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto e di qualsivoglia altro documento inerente i rispettivi diritti nonché quelli del figlio;
Persona_1
17. i Signori e si danno atto di non avere, salvo quanto sopra, allo stato, CP_1 T_ pendenza alcuna e dichiarano, pertanto, di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro in ragione degli obblighi nascenti dal matrimonio ad eccezione degli obblighi assunti con il presente accordo;
18. le parti si danno reciprocamente atto che non hanno sporto denunce /querele l'una verso l'altra, in caso contrario impegnandosi senza indugio a rinunciarvi formalmente, prestandosi fin d'ora l'un l'altro reciproca accettazione;
19. nessuna pronuncia sulle spese processuali, per il combinato disposto di cui all'art. 92, co.3 e 112 c.p.c.;
20. gli istanti chiedono, altresì, che sia ordinata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente l'annotazione dell'emittendo Provvedimento nel registro degli atti di matrimonio e l'emissione di ogni altro provvedimento connesso e/o conseguenziale;
21. con presa d'atto della manifestata volontà dei medesimi concludenti di prestare acquiescenza immediata alla Sentenza, mediante rinuncia alla sua impugnazione”.
Tutto ciò premesso, il Tribunale:
- considerato che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, in particolare l'emanazione del provvedimento giudiziale con riguardo alla separazione dei coniugi, la cessazione di ogni rapporto tra i coniugi e la loro effettiva separazione personale a decorrere dalla data in cui i coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Viterbo nel processo di separazione personale, non essendo stata, inoltre, l'interruzione della separazione eccepita, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 così come modificato dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 ed attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
- ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate;
- tenuto conto che se le parti hanno concordato trasferimenti immobiliari, la sentenza è esclusivamente costitutiva del divorzio (scioglimento o cessazione degli effetti civili) restando escluso che la stessa possa costituire titolo per i detti trasferimenti, né accertamento della consistenza degli immobili, né della loro trasferibilità, né della validità degli accordi;
- preso atto dell'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo che ha ricevuto notifica del presente procedimento;
- rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo inoltre rinunciato all'impugnazione della presente decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra nata a [...] il Parte_1
18/02/1977 e nato a [...] il [...], matrimonio celebrato con CP_1 rito civile a Nepi il 22.08.2015 e iscritto nei registri di stato civile del comune di Nepi, al n. 13, parte I, serie A, anno 2015; 2. ordina la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione .
3. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio dell' 01.10.2025
IL PRESIDENTE est.
Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 583/2025 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
( ) nata a [...] il [...] con l'Avv. Parte_1 C.F._1
EMANUELA FERAZZOLI RICORRENTE E CF ) nato il [...] a [...] con l'avv. CP_1 C.F._2
PAOLA BIASIUCCI RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza dell'01.10.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio Parte_1 contratto con in Nepi il 22.08.2015, matrimonio celebrato con rito civile e CP_1 iscritto nei registri di stato civile del comune di Nepi, al n. 13, parte I, serie A, anno 2015, dando conto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898, svolgendo, in ricorso, ulteriori deduzioni di merito. Costituendosi in giudizio parte resistente, quale nulla eccependo in ordine alla richiesta di divorzio, svolgendo contestazioni nel merito della domanda Visto il verbale di udienza nel corso della quale le parti, dopo avere raggiunto un accordo sui principali punti della causa, hanno rassegnato conclusioni congiunte, che di seguito si trascrivono:
I Signori rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela FERAZZOLI e Parte_1 CP_1
rappresentato e , dall'Avv. Paola Biasiucci, congiuntamente e/o disgiuntamente con
[...] Pt_2
l'Avv. Marco Costantini, come in atti generalizzati, al fine di trasformare il giudizio avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio iscritto presso il Tribunale Ordinario di Viterbo al n. 530/2025, Giudice designato: Presidente dott. Eugenio Maria Turco, da giudiziale in consensuale, precisati i fatti e cristallizzate le difese e le rispettive posizioni come in atti dedotto ed argomentato, costituenti parte integrale e sostanziale del presente accordo, dichiarano di aver raggiunto l'accordo alle seguenti
CONDIZIONI
1. , le parti convengono di addivenire consensualmente allo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 22.08.2015 in Nepi (Vt), trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello stato Civile del Comune di Nepi (Vt), dell'anno 2015, parte 1, numero 13;
2. affidamento condiviso del figlio minore , nato a [...] il [...], C.F. Persona_1
, ad entrambi i genitori, con residenza e domicilio prevalente presso la madre, C.F._3 nonché con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, fatta eccezione che per gli atti di ordinaria amministrazione, relativamente ai quali potrà essere esercitata anche disgiuntamente da ciascuno dei genitori;
3. avuto riguardo al preminente interesse del minore, il diritto di visita del padre, sarà ispirato alla massima reciproca comprensione fra i coniugi. Comunque, il padre potrà vedere il figlio quando vorrà, purché ne dia preavviso telefonico di ventiquattro ore, nel quadro dei buoni rapporti fra i genitori. Il padre potrà tenere con sé il figlio, tenuto conto delle esigenze e degli impegni del minore, almeno:
• dalle ore 20.00 del venerdì, alle ore 23.00 della domenica, a settimane alterne, salvo impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso o motivi di salute;
• 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive in relazione alle ferie concesse al padre da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno,
• 7 gg. consecutivi durante le vacanze di Natale da ricomprendere il giorno di Natale o il giorno di Capodanno ad anni alterni;
• due giorni consecutivi durante le vacanze di Pasqua, comprendenti il giorno di Pasqua o la Pasquetta, ad anni alterni,
• il pranzo o la cena del giorno del compleanno di , ad anni alterni, Persona_1 fatti salvi gli impegni e le esigenze del minore,
• il figlio trascorrerà con ciascun genitore il giorno dei rispettivi compleanni;
• quanto alle altre festività, le parti concordano di seguire il criterio dell'alternanza;
4. sarà facoltà dei genitori comunicare quotidianamente con il figlio e fargli visita, previo accordo anche telefonico tra i genitori, nel rispetto dei diritti di privacy e riservatezza dell'altro genitore;
5. i genitori si impegnano a rendersi reciprocamente noti i propri recapiti, anche telefonici, informando l'altro genitore di eventuali spostamenti in altre località da quelle note e/o concordate quando recano con sè il minore;
6. i Signori e si impegnano a conservare e coltivare i buoni e significativi CP_1 T_ rapporti tra il figlio e le rispettive famiglie di origine ed, in particolare, con i nonni e gli zii materni e paterni;
8. la residenza del minore resta presso quella della madre, in virtù della collocazione prevalente del figlio presso la stessa;
9. i Signori e continueranno a provvedere ciascuno al proprio personale CP_1 T_ mantenimento, trovandosi in condizione di reciproca indipendenza ed autonomia economica, ed in grado di provvedere ciascuno a sé stesso. In ogni caso, la Sig.ra dichiara e riconosce di non T_ avere nessun titolo all' assegno divorzile né ad altra e/o diversa attribuzione in suo favore;
10. il Sig. provvederà a corrispondere, entro il giorno 20 di ogni mese, alla Sig.ra CP_1
alle note coordinate bancarie, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio T_
, l'importo di € 250,00 soggetto, dall'anno successivo al presente accordo, a Persona_1 rivalutazione in base agli indici ISTAT o equivalenti: 11. le spese straordinarie (a titolo esemplificativo per attività sportive e/o ricreative e/o spese di viaggio e/o di svago, centri estivi), le spese scolastiche (libri, iscrizioni, gite) e le spese sanitarie non coperte dal servizio sanitario nazionale ed ogni altra spesa di natura straordinaria, di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Viterbo - che le parti dichiarano di conoscere per averne preso visione - dovranno essere previamente concordate e opportunamente documentate con fatture e/o ricevute fiscali e dovranno tener conto delle sostanze e della capacità economica di ciascun genitore, rimanendo tra di essi ripartite in parti uguali (50% ciascuno) tra i genitori, mentre dovranno essere rimborsate entro il giorno 5 del mese successivo a quello di maturazione;
12. l'unità immobiliare, sita in Nepi, alla via Etruria n. 56, resta assegnata alla Sig.ra in T_ quanto collocataria del figlio minore e fintanto che permanga detta collocazione;
13. le parti espressamente si danno reciprocamente atto che fintanto che l'immobile è assegnato alla sig.ra su di essa graveranno in via esclusiva tutte le spese ordinarie, quelle per imposte, T_ tasse, tari, etc. e quelle per spese di utenza (a titolo esemplificativo luce, gas, telefono, tari, etc..), oltre alle spese condominiali ed ogni altra spesa assimilabile, con obbligo anche per le spese ordinarie e per utenze pregresse, sin dalla data di assegnazione in sede di separazione, senza che nulla possa essere chiesto e/o rivendicato nei confronti del Sig. . CP_1
Quanto alle utenze la Signora si obbliga, ove già non eseguito, a provvedere entro sette T_ giorni da oggi alle volture ed alle variazioni di intestazione a suo nome, tenendo indenne e manlevando il Sig. da ogni possibile costo e spesa, oltre che per consumi e servizi pregressi CP_1 non saldati dal giorno dell'assegnazione della casa familiare disposta in sede di separazione (Verbale del 16.05.2019). La Signora si obbliga, inoltre, a sanare la morosità pregressa, se T_ ancora in essere, per la fornitura di acqua nella casa coniugale, in particolare per quella di cui alla fattura n. 60805 dell'08.02.2020 con scadenza del 06.03.2020 per € 103,23 oltre ai successivi aggravi e di ogni altra, ancorché allo stato non nota alle parti, con obbligo di lasciare indenne e manlevare il Sig. da ogni eventuale richiesta e/o esborso al riguardo. CP_1
La Signora provvederà, inoltre, anche alle spese straordinarie relative all'immobile nella T_ misura del 50% in quanto comproprietaria dello stesso in pari misura con il Sig. ; CP_1
14. le parti espressamente concordano riguardo l'Assegno Unico che ciascuno farà autonoma richiesta all'Inps per la quota di propria spettanza;
15. le parti si danno reciprocamente atto che il Sig. ha esattamente adempito tutte le rate CP_1 del mutuo gravante sulla casa coniugale, ancorché cointestato con la Signora e continuerà T_
a pagarlo in via esclusiva fino a quando perdureranno i presupposti di legge dell'assegnazione della casa coniugale. Successivamente, ciascuno provvederà al pagamento del mutuo per la parte di propria spettanza. Le parti convengono sin d'ora che al venir meno dei presupposti dell'assegnazione, l'immobile sarà venduto e il ricavato verrà suddiviso in parti uguali, previa estinzione del mutuo a cui provvederanno entrambe le parti, quindi per la parte residuale;
Le parti espressamente convengono che per l'ipotesi di estinzione anticipata del mutuo, il Sig.
sarà esonerato e liberato dall'obbligo di pagamento del mutuo e di ogni altro obbligo CP_1 connesso e conseguente al predetto titolo. 16. coniugi si prestano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto e di qualsivoglia altro documento inerente i rispettivi diritti nonché quelli del figlio;
Persona_1
17. i Signori e si danno atto di non avere, salvo quanto sopra, allo stato, CP_1 T_ pendenza alcuna e dichiarano, pertanto, di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro in ragione degli obblighi nascenti dal matrimonio ad eccezione degli obblighi assunti con il presente accordo;
18. le parti si danno reciprocamente atto che non hanno sporto denunce /querele l'una verso l'altra, in caso contrario impegnandosi senza indugio a rinunciarvi formalmente, prestandosi fin d'ora l'un l'altro reciproca accettazione;
19. nessuna pronuncia sulle spese processuali, per il combinato disposto di cui all'art. 92, co.3 e 112 c.p.c.;
20. gli istanti chiedono, altresì, che sia ordinata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente l'annotazione dell'emittendo Provvedimento nel registro degli atti di matrimonio e l'emissione di ogni altro provvedimento connesso e/o conseguenziale;
21. con presa d'atto della manifestata volontà dei medesimi concludenti di prestare acquiescenza immediata alla Sentenza, mediante rinuncia alla sua impugnazione”.
Tutto ciò premesso, il Tribunale:
- considerato che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, in particolare l'emanazione del provvedimento giudiziale con riguardo alla separazione dei coniugi, la cessazione di ogni rapporto tra i coniugi e la loro effettiva separazione personale a decorrere dalla data in cui i coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Viterbo nel processo di separazione personale, non essendo stata, inoltre, l'interruzione della separazione eccepita, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 così come modificato dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 ed attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
- ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate;
- tenuto conto che se le parti hanno concordato trasferimenti immobiliari, la sentenza è esclusivamente costitutiva del divorzio (scioglimento o cessazione degli effetti civili) restando escluso che la stessa possa costituire titolo per i detti trasferimenti, né accertamento della consistenza degli immobili, né della loro trasferibilità, né della validità degli accordi;
- preso atto dell'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo che ha ricevuto notifica del presente procedimento;
- rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo inoltre rinunciato all'impugnazione della presente decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra nata a [...] il Parte_1
18/02/1977 e nato a [...] il [...], matrimonio celebrato con CP_1 rito civile a Nepi il 22.08.2015 e iscritto nei registri di stato civile del comune di Nepi, al n. 13, parte I, serie A, anno 2015; 2. ordina la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione .
3. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio dell' 01.10.2025
IL PRESIDENTE est.
Eugenio Maria Turco