Ordinanza cautelare 31 luglio 2024
Sentenza 20 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 30 aprile 2025
Accoglimento
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 10/12/2025, n. 9753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9753 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09753/2025REG.PROV.COLL.
N. 02565/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2565 del 2025, proposto da Ministero dell’economia e delle finanze-Comando generale della Guardia di Finanza, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato e con domicilio nei suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
SE EL VE, rappresentato e difeso dall'avvocata Emanuela Mazzola, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via A. Farnese, n. 19;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I, 20 gennaio 2025, n. 1086, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di SE EL VE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 il consigliere SA IC IL e udita per l’appellato l’avvocata Emanuela Mazzola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze-MEF impugna la sentenza, che ha accolto il ricorso dell’appellato contro il diniego di trasferimento nell’ambito della pianificazione annuale degli impieghi per bandi della Guardia di finanza per l’anno 2023.
2. I fatti di causa rilevanti, quali emergono dalle affermazioni delle parti non specificamente contestate e comunque dagli atti e documenti del giudizio, possono essere sinteticamente ricostruiti nei termini seguenti.
2.1. Con nota del Comando generale della Guarda di finanza prot. 136595 dell’8 maggio 2023 sono state dettate le disposizioni relative al piano nazionale degli impieghi per bandi per l’anno 2023.
2.2. L’appellato, Maresciallo aiutante pilota della Guardia di finanza in servizio presso la Sezione aerea di Pratica di Mare, ha partecipato alla procedura e ha chiesto di essere trasferito al Centro di aviazione con sede nella medesima località.
2.3. Con provvedimento del Comando generale della Guardia di finanza prot. 223941 del 26 luglio 2023 sono stati decisi i vari trasferimenti e la domanda dell’appellato non è stata accolta.
La determinazione si fonda sul parere negativo prot. 198223 del 4 luglio 2023 espresso dell’organo tecnico dell’ufficio aereo, richiamato nelle premesse, nel quale si è osservato che « il militare è abilitato sulle linee di volo NH500, AB412HP, A109N e AW139, quest’ultimo, aeromobile di nuova generazione in dotazione al proprio reparto di appartenenza. Con riferimento alla specializzazione, il reparto di volo di appartenenza presenta una situazione complessivamente deficitaria di nr. 2 unità ».
2.4. L’interessato ha impugnato il diniego dinanzi al T.a.r. per il Lazio, integrando poi le censure con due atti di motivi aggiunti.
3. Con sentenza 20 gennaio 2025, n. 1086, il Tribunale ha accolto il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
In particolare, secondo il giudice di primo grado, « non appare rinvenibile nessuna disposizione nel Bando volta a restringere o limitare l’accesso alla mobilità per alcuni reparti, nel senso che il Reparto di appartenenza del ricorrente non era escluso dalla mobilità, di tal che una volta consentita la partecipazione del ricorrente, ottenuto parere favorevole al trasferimento del reparto di appartenenza, non potevano ostare al trasferimento ragioni organizzative attinenti al reparto di provenienza, ma solo esigenze di natura tecnica del reparto di destinazione, debitamente indicate, previa valutazione dell’interesse personale del dipendente che la procedura aveva inteso favorire », con la conseguenza che « l’Organo Tecnico competente avrebbe potuto esprimere un parere contrario adducendo motivi collegati alla situazione del solo reparto di arrivo e non a quello di appartenenza ».
4. Il Ministero dell’economia e delle finanze ha proposto appello contro la sentenza, chiedendo la sospensione della relativa esecutività e deducendo nel merito i seguenti motivi:
I) violazione o falsa applicazione della circolare “piano nazionale degli impieghi 2023” - violazione delle disposizioni interne nonché dello stesso bando ( lex specialis ) – violazione delle disposizioni di diritto interno che regolano la mobilità ordinaria del personale del Corpo (per l’anno 2023, la Circolare del Comando Generale n. 136595/1240 in data 8 maggio 2023).
II) erronea valutazione degli atti di causa – invasione della sfera discrezionale dell’amministrazione – ampia discrezionalità del parere reso dall'Organo tecnico.
4.1. Nel giudizio di secondo grado si è costituito il militare, resistendo al gravame.
4.2. Con ordinanza 30 aprile 2025, n. 1531, è stata accolta l’istanza cautelare del Ministero e sospesa l’esecutività della sentenza di primo grado, in quanto il collegio ha considerato che « nel bilanciamento dei vari interessi proprio della fase cautelare, appare prevalente quello dell’amministrazione a mantenere il militare, abilitato su diverse linee di volo tra cui un aeromobile di nuova generazione, nell’attuale sede operativa, subordinando l’auspicato trasferimento presso a una sede non operativa all’eventualità di un esito favorevole del giudizio ».
4.3. Il 20 ottobre 2025 l’appellante ha depositato documenti relativi ai piani di volo del gruppo addestramento aeronavale.
4.4. All’udienza pubblica del 21 ottobre 2025 l’avvocata dell’appellante ha dichiarato di non aver potuto produrre la documentazione prima, avendola acquisita solo in tempi recenti, e ne ha argomentato la rilevanza ai fini della valutazione di legittimità del parere dell’organo tecnico.
La causa è stata trattenuta in decisione.
5. Con i due motivi di appello il Ministero sostiene che, secondo la disciplina applicabile alla procedura, il parere contrario dell’organo tecnico risulta ostativo al trasferimento e la decisione di non distogliere il militare dalla sede attuale è giustificata da preminenti esigenze organizzative e di servizio.
6. In via preliminare, si deve rilevare che la documentazione depositata il 20 ottobre 2025 non è ammissibile, sia perché, non essendo stata dimostrata la data di acquisizione, non è possibile sostenere che la parte non avrebbe potuto produrla in termini; sia perché, per le considerazioni che verranno esposte, non è rilevante che il velivolo per il quale è abilitato l’appellante sia in dotazione anche al reparto dove vorrebbe essere destinato, quanto piuttosto che il velivolo è in dotazione in quello dove è attualmente in servizio.
7. L’appello è fondato.
7.1. La nota prot. 136595 dell’8 maggio 2023, che disciplina il piano nazionale degli impieghi per bandi per l’anno 2023 e rappresenta quindi la lex specialis della procedura, a cui l’amministrazione si è vincolata, prevede:
a) la preventiva individuazione delle sedi da alimentare con priorità e la definizione del numero dei posti per ciascuna di esse sulla base delle complessive esigenze di servizio e organizzative del Corpo;
b) la presentazione di una domanda di partecipazione da parte dei militari che siano interessati e abbiano i requisiti (essenzialmente consistenti in una certa anzianità di servizio e nella permanenza minima presso la stessa provincia o sede);
c) una fase istruttoria a livello periferico, svolta a verificare la sussistenza di incompatibilità ambientale o comunque di circostanze rilevanti ai fini dell’impiego;
d) una fase istruttoria a livello centrale, nella quale, oltre ad approfondire eventuali profili d’incompatibilità, vengono acquisiti i pareri dei competenti organi tecnici in ordine all’impiego del personale in possesso di specializzazioni, qualificazioni o abilitazioni;
e) una fase decisoria, dedicata alla stesura di graduatorie distinte per contingente, ruolo di appartenenza e specializzazione - predisposte in ordine decrescente di punteggio e, a parità di punteggio, in ordine di anzianità di servizio o, ulteriormente, di età anagrafica - nonché alla valutazione della posizione dei militari per i quali siano emersi profili d’incompatibilità e del personale in possesso di specializzazioni, qualificazioni o abilitazioni « per il quale è assolutamente vincolante il parere espresso dai competenti organi tecnici »;
f) l’emanazione del provvedimento finale.
7.2. Dalla scansione delle varie fasi, come disciplinata dalla lex specialis della procedura, emergono dunque due distinti momenti valutativi, uno iniziale dedicato in via generale all’individuazione delle sedi disponibili, l’altro finale dedicato alla verifica della posizione del singolo militare dotato di specializzazioni, qualificazioni o abilitazioni.
Benché sul punto la lex specialis avrebbe potuto essere più esplicita rispetto alla valutazione che deve essere effettuata dall’organo tecnico, precisando l’oggetto di tale valutazione (cosa che, naturalmente, l’amministrazione potrà fare, in un’ottica di maggiore trasparenza, in occasione dei prossimi bandi), dal contesto complessivo dell’atto e dalle funzioni del detto organo tecnico si evince che la sua valutazione comunque riguarda la necessaria permanenza del singolo nel reparto di appartenenza proprio in considerazione delle specifiche caratteristiche derivanti dal possesso di specializzazioni, abilitazioni e qualificazioni.
Ne deriva quindi che, diversamente da quanto ritenuto dal T.a.r., il fatto che una determinata sede non sia stata esclusa dalla mobilità – nel senso che chi vi è impiegato può, in linea generale, partecipare alla procedura – non inibisce le valutazioni dell’organo tecnico competente sulla posizione del singolo militare.
Essendo legato a esigenze organizzative che devono essere apprezzate nella loro attualità, l’avviso dell’organo tecnico non può inoltre che fondarsi sulla situazione esistente – non al momento dell’indizione della procedura o della scadenza del termine per la presentazione delle domande, bensì al tempo dell’adozione del provvedimento finale.
Infine, è opportuno precisare che si tratta di una valutazione di natura discrezionale, perché fondata sulle esigenze organizzative del Corpo; pertanto è sindacabile dal giudice per illogicità o irragionevolezza e travisamento dei fatti ovvero per difetto d’istruttoria e motivazione, senza che questi possa sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione.
7.3. Nel caso di specie, l’organo tecnico ha specificamente motivato il proprio parere negativo facendo riferimento alle abilitazioni dell’appellato, alla presenza di un aeromobile di nuova generazione presso il reparto di appartenenza, che svolge compiti operativi -a differenza di quello dove il militare vorrebbe essere trasferito (circostanza che, come anticipato, rende ininfluente il fatto che il medesimo velivolo sia in dotazione anche presso di esso) – e alla carenza di organico (complessivamente deficitaria di due unità) che caratterizza il reparto di volo di appartenenza con riferimento alla specializzazione in questione.
La decisione di mantenere presso un reparto operativo un militare abilitato e capace di guidare un aeromobile di nuova generazione, invece di destinarlo a compiti d’insegnamento, non risulta illogica o irragionevole ed è quindi immune dalle censure mosse dall’appellato.
8. L’appello merita quindi di essere accolto, con conseguente rigetto del ricorso di primo grado, in riforma della sentenza impugnata.
9. La particolare novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione II, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado; compensa tra le parti le spese del doppio grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Cecilia ST, Presidente FF
Francesco Guarracino, Consigliere
SA IC IL, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA IC IL | Cecilia ST |
IL SEGRETARIO