Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 03/04/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. N. 705/2025
REPYBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Giudice Sara Pozzetti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 705/2025
avente per oggetto: separazione e divorzio (cessazione effetti civili)
congiuntamente proposta da:
Parte 1 nata ad [...] il [...]
rappresentata e difesa dall'avv. FOSSATI BARBARA
e nato ad [...] il [...] CP 1
rappresentato e difeso dall'avv. SIMONAZZI SILVIO
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
rilevato che all'udienza del 25 marzo 2025 le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, il giudice delegato fissava udienza di comparizione parti al 25 marzo 2025, in cui le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Le minori Per 1 e Per 2 vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica e fiscale presso il padre in Asti, Loc. Valmaggiore 82; la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori tutte le decisioni di maggior interesse per le minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle figlie;
3) Le figlie non potranno trasferirsi col padre al di fuori della provincia di Asti senza il consenso della madre;
4) La madre si trasferirà nella casa di sua proprietà sita in Asti Via di Vittorio 15 (o in altra casa in
Asti o cintura) con tutte le spese a suo carico. La madre non potrà trasferirsi al di fuori della provincia di Asti senza il consenso del padre;
5) In via temporanea la madre potrà trovare sistemazione provvisoria in altro alloggio reperito e con spese a suo carico e con contributo per l'affitto di € 200,00 da parte del sig. CP_1 il marito farà da garante per la stipulazione di un contratto di locazione fino alla disponibilità dell'appartamento di proprietà della sig.ra Parte_1 e comunque entro e non oltre il 31/08/2026; sino a quando la Sig.ra
Parte 1 continuerà a vivere nella casa coniugale tutte le spese per la casa ed il vivere quotidiano saranno divise al 50% fra i coniugi;
6) La madre potrà tenere con sé le figlie di giorno durante la settimana nella sua casa (anche temporanea) o fuori, concordando col padre giorni ed ore ed agevolando la gestione delle attività extrascolastiche;
7) La madre si impegna a fornire collaborazione in caso di infortunio o malattia delle minori o del padre, anche recandosi di giorno nella casa del padre se necessario per assistere le bambine per la metà del tempo diurno necessario o a giorni equamente ripartiti;
8) Fino al trasferimento della madre nella casa di sua proprietà il pernottamento delle figlie minori sarà presso il padre salvo diverse esigenze del Sig. CP_1 (problemi di salute e/o ricoveri, lavoro, viaggi ecc.), come da indicazioni della psicologa congiuntamente incaricata (Dr.ssa Tes 1
[...] );
9) Dal momento in cui la madre si trasferirà nella casa di sua proprietà e non prima che la casa sia stata riarredata e predisposta per accogliere con ogni confort le minori, la madre potrà vedere la figlie di giorno quando vorrà, previo accordo col padre;
in mancanza di accordo potrà comunque vedere le figlie un giorno a settimana, dall'uscita di scuola, anche con pernotto sino al giorno successivo, oltre ad un fine settimana ogni due, dalle 13 del sabato alle 21 di domenica, con possibilità, previo benestare del padre, di estendere la durata della visita dalle 18 del venerdì (o dalla uscita della scuola)
e/o fino all'orario dell'entrata a scuola del lunedì. Nella settimana in cui le minori trascorreranno il weekend con il padre la madre terrà le figlie un ulteriore giorno infrasettimanale dall'uscita di scuola fino alla cena compresa;
10) I week end potranno essere alternati o ripartiti nel tempo secondo accordi in deroga;
11) La madre potrà vedere le figlie 30 giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo, da concordare col padre entro il 31 maggio di ciascun anno e, ad anni alterni o secondo gli accordi con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sei giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti i giorni dal
26 al 31 o dal 1 al 6 gennaio;
i giorni 24 e 25 dicembre le bambine rimarranno col padre, con pernotto,
e sarà facoltà della madre presenziare quando vuole al Natale il 24 e/o il 25, presso l'abitazione del padre o in altro luogo congiuntamente concordato, tenendo conto dei desideri delle bambine in proposito. Le vacanze pasquali saranno ripartite equamente nell'anno o alternate un anno a testa. Le altre ricorrenze (carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno) saranno trascorse dalle minori con i genitori ad anni alterni;
12) I genitori potranno presenziare insieme ad ogni momento importante (quali, a mero titolo indicativo, i compleanni ed ogni evento significativo per la vita, la crescita e l'istruzione ecc.) per la vita delle figlie in casa o fuori. Entrambi i genitori avranno ampia facoltà di presenziare ai momenti importanti ed agli eventi cui partecipano le figlie, momenti ed eventi ai quali non potranno presenziare soggetti terzi non parenti;
13) Resta inteso che le figlie potranno essere accudite nei momenti lavorativi di entrambi i genitori da una baby-sitter che ognuno di loro pagherà autonomamente nel caso di chiamata se secondo il calendario, le regole sopra scritte o gli accordi in deroga, saranno a carico di uno o dell'altro genitore;
14) La sig.ra Parte 1 preleverà dalla casa coniugale i suoi beni personali e le altre cose indicate in una lista approvata da entrambi i coniugi;
15) Il Sig. CP 1 cederà alla Sig.ra Parte 1 la proprietà dell'autovettura Jeep Patriot targata DZ40
1AF; la sig.ra Parte 1 sosterrà tutti i costi relativi all'auto;
16) I coniugi reciprocamente si impegnano a non consentire che soggetti terzi, non parenti, frequentino le rispettive abitazioni in presenza delle figlie e si impegnano reciprocamente a non frequentare all'esterno soggetti terzi, non parenti, in presenza delle stesse. I coniugi si impegnano altresì a non presentare alle figlie le proprie eventuali frequentazioni sino a quando non rivestiranno carattere di stabilità e comunque non prima di due anni dal divorzio;
17) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano ad ogni reciproca richiesta di mantenimento;
18) Il Sig. CP 1 provvederà al 100% delle spese straordinarie delle figlie da individuarsi in quelle indicate nel protocollo d'intesa 7.7.17 Tribunale di Asti, (il cui contenuto deve intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto), che la signora Parte_1 si rende disponibile sin d'ora ad autorizzare;
19) la madre sosterrà le spese ordinarie per le figlie quando saranno con lei;
le spese ordinarie sostenute dalle figlie in autonomia (ovverosia quando non si trovano a casa di un genitore o dell'altro) saranno suddivise al 50% fra i coniugi;
,20) Il cane, di esclusiva proprietà della Sig. Parte_1 resta alla stessa affidato ed il Sig. CP 1 si rende disponibile a tenerlo e ad accudirlo presso la casa di Valmaggiore quando potrà in base ai suoi impegni di lavoro e personali. La sig.ra Parte 1 si rende disponibile a tenerlo o accudirlo in tutte le circostanze in cui il Sig. CP_1 è assente dalla casa di Valmaggiore e/o comunque a semplice richiesta del medesimo. Qualora la Sig.ra Parte_1 non si rechi ad accudire il cane presso l'abitazione del Sig. CP 1 quest'ultimo potrà consegnarlo alla stessa. Tutte le spese relative al cane saranno suddivise al 50% fra i coniugi;
21) Le figlie potranno intraprendere viaggi e vacanze con i genitori in Italia ed all'estero senza limitazioni previa informazione all'altro genitore su date e accompagnatori con spese a carico del genitore che le accompagnerà; 22) Le figlie saranno seguite da una psicologa (attualmente Dott.ssa Tes 1 ) che continuerà il percorso già intrapreso fino a quando si renderà necessario;
le relative spese saranno a carico del padre e la Sig.ra Parte_1 si impegna ad autorizzare il percorso previsto dalla psicologa anche sottoscrivendo ogni documento necessario;
23) Il Sig. CP 1 continuerà a percepire l'assegno unico nella misura del 100%; qualsiasi ulteriore beneficio regionale o statale previsto a sostegno della genitorialità, dovrà essere versato dall'Ente competente ad entrambi i coniugi nella misura del 50%;
24)I coniugi prestano reciproco consenso all'espatrio ed autorizzazione al rilascio del passaporto da parte delle competenti autorità;
25)I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra,
e con il puntuale adempimento alle condizioni di cui alle scritture private sottoscritte dalle parti ed a quelle di divorzio, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro";
la domanda essendo meritevole di accoglimento posto che:
a) La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolto in quanto, come da dichiarazione coniugi, la convivenza è divenuta ormai intollerabile;
b) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
c) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede in quanto la madre contribuisce al mantenimento delle figlie minori quantomeno per otto giorni al mese, durante i quali le stesse soggiorneranno con lei (punti 9 e 19 delle condizioni);
d) con ricorso ai sensi dell'articolo 473-bis.49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine previsto dall'art. 3 n.2 lett. b) della legge n. 898/1970 e succ. modificazioni, la causa deve essere rimessa nel ruolo del Giudice Relatore affinché questi, decorso il termine di legge, provveda ad acquisire, sempre mediante lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare come prescrive l'art. 21. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio. La modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di “fatti nuovi” ai sensi dell'articolo 473-bis.19 c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un accordo che consenta loro di depositare conclusioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.
La pronuncia in ordine le spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, non definendo il giudizio,
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
,nata ad [...] il [...] e da CP 1 nato ad Parte 1
ASTI (AT) il 07/08/1968, celebrato in ASTI (AT) in data 08/09/2018, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 83, Parte I, Serie, Anno 2018, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Spese di lite al definitivo.
Rimette la causa sul ruolo del Giudice Relatore affinché, previo decorso dei termini di legge, provveda ad assolvere i relativi incombenti.
Così deciso in Asti, in data 31/03/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.