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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/04/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 931/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Giovanni Battista Marsala Consigliere Relatore Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 931/2020 promossa da
( con il patrocinio dell'avv. TRALICCI GINA Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. GARGANI BENEDETTO Controparte_1
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 780, pubblicata in data 19/05/2020, del Tribunale
Ordinario di Bologna, Quarta Sezione Civile.
CONCLUSIONI
Per l'appellante, sig. : “Piaccia all'Ill.mo Collegio adito contrariis rejectis ed in Parte_1 riforma integrale della sentenza impugnata, rigettare l'eccezione di adempimento svolta con
l'opposizione all'esecuzione per cui è causa dalla banca opponente in quanto sfornita di prova ex art. 2697 cc con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di lite. In via subordinata, acclarata la soccombenza reciproca tra le parti in forza di un giudicato interno costituito dalla stessa sentenza Trib. Bologna n. 780/20, cassare la condanna alle spese di lite inflitta all'appellante.” pagina 1 di 7 Per l'appellato, “Salvo ampliare ed illustrare, si chiede che l'Ecc.ma Corte di Controparte_2
Appello di Bologna adita voglia rigettare l'appello promosso dall'avv. in quanto Parte_1 totalmente infondato, in fatto ed in diritto.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 26/07/2017, il sig. Parte_1 chiamava in giudizio riassumendo il giudizio a seguito della sentenza di Controparte_1 incompetenza per materia del Giudice di Pace di Bologna in data 28/02/2017, pubblicata il
15/05/2017.
L'attore in riassunzione, già convenuto opposto davanti al giudice dichiaratosi incompetente, chiedeva che fosse rigettata l'opposizione interposta dalla al precetto notificato in data CP_3
30/06/2015 e redatto in forza base dell'assegno circolare per l'importo di euro 3.846,00, emesso da quest'ultima in favore del sig. . Parte_1
Deduceva quest'ultimo, riportandosi in sostanza a quanto dedotto ed eccepito davanti al
Giudice di Pace, che la redazione dell'atto sarebbe stata perfettamente regolare da un punto di vista formale, avendo egli allegato copia autenticata del titolo, e che la banca avrebbe illegittimamente rifiutato il pagamento dell'assegno in contanti, ovvero mediante emissione di altri assegni circolari.
Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in cancelleria, la quale chiedeva, in via preliminare, che fosse dichiarata Controparte_1 inammissibile la riassunzione del giudizio in quanto la declaratoria di incompetenza del Giudice di Pace sarebbe stata irritualmente pronunciata, ovvero, che fosse dichiarata la carenza di interesse ad agire.
Nel merito, insisteva per l'accoglimento dell'opposizione spiegata davanti al Giudice di Pace dichiaratosi incompetente. Secondo la convenuta, il precetto notificato da controparte sarebbe affetto da nullità, in quanto non sarebbe stata allegata copia del titolo ritualmente autenticata.
Inoltre, sempre secondo la non vi sarebbe prova del rifiuto di adempiere, in quanto essa CP_3 non avrebbe rifiutato il pagamento, ma avrebbe esclusivamente offerto di versare la somma mediante accredito su conto corrente, come imposto dalla normativa antiriciclaggio.
Radicatosi ritualmente il contradditorio, all'udienza del 25/10/2018 erano assegnati i termini ex art. 183, 6° c., c.p.c. e la causa era rinviata all'udienza del 07/03/2019, ove le parti chiedevano congiuntamente che fosse fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 7 Infine, all'udienza del 26/09/2019 la causa era trattenuta in decisione, con concessione di termine per scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c.
Conclusioni in primo grado: per l'attore in riassunzione, sig. : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Bologna Parte_1 adito, contrariis rejectis, dichiarare l'infondatezza dell'opposizione agli atti esecutivi ed all'esecuzione svolta dall'istituto bancario.” per il convenuto, “- accertare e dichiarare inammissibile la riassunzione del Controparte_1 giudizio da parte dell'avv. Gina Tralicci per violazione dell'art. 38 c.p.c. e per carenza di interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., di parte attrice;
nel merito, rigettare le domande proposte dall'avv.
[...]
, in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, sempre nel merito, Parte_1 accertare e dichiarare la illegittimità e la conseguente inefficacia dell'atto di precetto notificato a
a mezzo posta ordinaria in data 30 giugno 2015, ad istanza dell'avv. Controparte_1 [...]
, sulla base dell'assegno circolare n. 3501564647-09, emesso in data 14 settembre 2012 da Parte_1 per mancanza di prova circa il rifiuto di pagamento dell'assegno circolare in Controparte_1 questione;
in via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità del suindicato atto di precetto, a seguito del rifiuto dell'avv. di procedere all'incasso tramite negoziazione presso Parte_1 altro intermediario, ovvero, previa presentazione del titolo, con bonifico da eseguirsi su conto corrente intestato all'avv. di cui egli è tenuto a fornire l'IBAN; in via istruttoria, Parte_1 rigettare le istanze istruttorie in quanto inammissibili;
con vittoria di spese e compenso professionale.”
Il Tribunale ha esaminato la richiesta di declaratoria di inammissibilità della riassunzione del giudizio spiegata dal convenuto nella sua comparsa di costituzione e risposta, riscontrando che l'incompetenza per materia del Giudice di Pace è stata rilevata, non d'ufficio, ma dalla parte, in quella sede convenuta opposta nella propria comparsa di costituzione e risposta, con la conseguenza che non era applicabile l'art. 38 c.p.c., che concerne il rilievo dell'incompetenza d'ufficio.
Ha inoltre evidenziato che nella sentenza che ha definito il Giudizio, quel Giudice si è dichiarato incompetente sulla scorta non del proprio rilievo d'ufficio ma dell'eccezione di parte tempestivamente formulata.
Dunque ha affermato che nulla osta che la questione preliminare inerente la competenza, sollevata d'ufficio o da una parte, fosse accantonata affinché venisse decisa unitamente al merito con sentenza al termine del giudizio, secondo il disposto di cui all'art. 187, 3° c., c.p.c.,
pagina 3 di 7 constatando che vero è che da un punto di vista formale la declaratoria di incompetenza, non concernendo il merito, deve assumere la veste dell'ordinanza, ma che il profilo non è rilevante, riguardando un dato meramente formale.
Pertanto ha considerato ferma la sua competenza.
Quanto al merito, il Tribunale di prime cure ha affermato che sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, poiché dell'assegno circolare n. 3501564647-09, azionato con l'atto di precetto opposto era stato oggetto del procedimento di sequestro ex art. 20,
D. Lgs. 159/2011 disposto dal Tribunale di Roma – Sezione misure di prevenzione, e la circostanza secondo cui la provvista incorporata nell'assegno sarebbe stata incassata dall'Amministratore Giudiziario, affermata dalla difesa della non era stata oggetto di CP_3 contestazione da parte dell'opposto, cosicché tale evento viene considerato pacifico, secondo il criterio dettato dall'art.115 c.p.c..
Argomentando dunque che il titolo esecutivo azionato con il precetto era estinto e non era materialmente possibile l'esercizio della azione cartolare, ha concluso che il precettante non aveva più interesse al rigetto della opposizione e l'opponente non aveva più interesse al suo accoglimento.
Poiché nessuna delle parti in quella sede aveva chiesto di accertare il rapporto sottostante l'emissione del titolo, il Tribunale ha svolto le sue considerazioni sul merito ai soli fini della soccombenza virtuale e a regolare le spese. In merito all'opposizione all'esecuzione, ritenuta fondata, ha affermato che la banca aveva fatto valere la legittimità, in concreto, del rifiuto di pagamento dell'assegno circolare al prenditore, che non era stato in verità un rifiuto bensì la richiesta di applicare modalità di pagamento compatibili con la normativa antiriciclaggio. La banca allegava che a carico dell'attore era stato eseguito un provvedimento di sequestro probatorio penale, avente ad oggetto l'assegno oggetto del giudizio, e che successivamente era stato emesso un provvedimento di dissequestro, in seguito al quale il sig. si era recato Parte_1 presso la filiale della banca al fine di procedere all'incasso del titolo, richiedendo che gli fosse pagato in contanti oppure mediante emissione di altri titoli, rifiutando di fornire le coordinate di un conto corrente ad egli intestato sul quale fare accreditare la provvista, secondo la normativa antiriciclaggio all'epoca vigente, rappresentata dal D.Lgs. 21/11/2007, n. 231.
Tale circostanza, allegata dalla banca e non contestata dalla controparte, è stata ritenuta pacifica.
La banca, pertanto, aveva offerto l'adempimento dell'obbligazione di pagamento nelle forme di pagina 4 di 7 legge, non rifiutando il pagamento. Il Tribunale di Bologna riconosceva fondata l'opposizione nel merito, con spese di lite secondo la soccombenza virtuale.
All'esito, quindi, dichiarava cessata la materia del contendere e condannava l'opposto a rifondere le spese all'opponente.
L'opposto impugnava la sentenza e la banca opponente si costituiva per resistere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fermo restando che l'incompetenza per materia del Giudice di Pace di Bologna è stata rilevata dalla parte convenuta in quella sede nella comparsa di costituzione e risposta, non viene accolta la eccezione contenete la richiesta declaratoria di inammissibilità della riassunzione del giudizio ex art. 38 c.p.c., poiché lo stesso concerne il rilievo dell'incompetenza d'ufficio.
Il Giudice di Pace di Bologna si è dichiarato incompetente, data l'eccezione di parte tempestivamente formulata, secondo il disposto di cui all'art. 187, 3° c. c.p.c., nella sentenza che ha definito il giudizio, pertanto la competenza del Tribunale di Bologna deve considerarsi ferma.
Inoltre, considerando che l'argomentazione della sentenza impugnata consente di individuare in quale modo e su quali basi si è formato il convincimento del Tribunale di Bologna, non ricorre vizio di motivazione, contrariamente a quanto asserito da parte appellante.
In particolare, il Tribunale di Bologna ha correttamente argomentato in merito alla cessazione della materia del contendere e non si rinviene nella motivazione della sentenza impugnata alcun profilo di contraddittorietà, avendo lo stesso correttamente argomentato in merito alla cessazione della materia del contendere.
Infatti, l'intervenuto sequestro penale dell'assegno circolare n. 3501564647-09, azionato con l'atto di precetto opposto ha escluso del tutto la circolazione del titolo, rendendo, di conseguenza, non più esigibile il credito a prescindere dal fatto che il sequestro penale sia stato eseguito dopo la notifica dell'atto di precetto opposto.
La provvista dell'assegno azionato con l'atto di precetto opposto era stata già incassata dall'Amministratore Giudiziario e versata su un conto corrente intestato alla procedura di
Amministrazione Giudiziaria.
Si è, quindi, manifestata un'ipotesi di cessazione della materia del contendere per il verificarsi di un evento processuale successivo che ha eliminato la posizione di contrasto tra le parti e la caducazione del loro interesse alla prosecuzione del giudizio.
In mancanza di accordo delle parti sulle conseguenze del mutamento della situazione di fatto, il
Giudice deve verificare se il fatto sopravvenuto abbia determinato il soddisfacimento o il venir pagina 5 di 7 meno del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, o meno, regolando le spese giudiziali alla luce del criterio della soccombenza “virtuale”. (Cass. Civ., sez. III, 08/07/2010,
n.16150).
In merito alla asserita mancata applicazione della legge assegni ( R.D. 21 DICEMBRE 1933 N.
1736) in relazione all'obbligo di immediato pagamento dell'assegno circolare, si rileva che parte appellante non ha mai documentato il rifiuto di pagamento dell'assegno circolare di cui trattasi da parte di bensì risulta evidente che la banca non abbia rifiutato di Controparte_1 effettuare il pagamento dell'assegno nelle forme di legge, ritenendo bensì di dover adottare particolari accorgimenti per adempiere alla propria obbligazione di pagamento, conformemente alla normativa antiriciclaggio vigente (D.Lgs. 21/11/2007, n. 231), depositando ricorso dinanzi al
Tribunale di Roma ex art. 687 c.p.c., a causa delle richieste da parte dell'appellante di modalità di pagamento sospette e poco comprensibili (contanti o emissione di nuovi assegni circolari di pari importo) e in considerazione della peculiare situazione che aveva coinvolto il sig. , a Parte_1 carico del quale era stato eseguito un provvedimento di sequestro probatorio penale, avente ad oggetto un numero elevatissimo di assegni circolari, tra cui anche l'assegno oggetto del precetto opposto, emessi da varie banche, tra cui parte appellata.
Per quanto sopra esposto, la Corte ritenendo infondati i motivi, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in base allo scaglione di valore previsto nel D.M. 55/2014, ai valori medi, per la fase di appello, per lo studio, introduzione giudizio, trattazione e istruttoria e decisone, secondo l'attività svolta.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad onere dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (vedi Cass. Civ. SS.UU. 20.09.2019 n. 23535; Cass. Civ. SS.UU.
20.04.2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'impugnazione,
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 liquidate in Euro 2.915,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali forfettarie pagina 6 di 7 15%, CPA ed IVA come per legge,
-dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, che sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad onere dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma
1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 11 marzo 2025.
Il Consigliere estensore dott. Giovanni Battista Marsala Il Presidente
dott. Giuseppe De Rosa
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Giovanni Battista Marsala Consigliere Relatore Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 931/2020 promossa da
( con il patrocinio dell'avv. TRALICCI GINA Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. GARGANI BENEDETTO Controparte_1
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 780, pubblicata in data 19/05/2020, del Tribunale
Ordinario di Bologna, Quarta Sezione Civile.
CONCLUSIONI
Per l'appellante, sig. : “Piaccia all'Ill.mo Collegio adito contrariis rejectis ed in Parte_1 riforma integrale della sentenza impugnata, rigettare l'eccezione di adempimento svolta con
l'opposizione all'esecuzione per cui è causa dalla banca opponente in quanto sfornita di prova ex art. 2697 cc con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di lite. In via subordinata, acclarata la soccombenza reciproca tra le parti in forza di un giudicato interno costituito dalla stessa sentenza Trib. Bologna n. 780/20, cassare la condanna alle spese di lite inflitta all'appellante.” pagina 1 di 7 Per l'appellato, “Salvo ampliare ed illustrare, si chiede che l'Ecc.ma Corte di Controparte_2
Appello di Bologna adita voglia rigettare l'appello promosso dall'avv. in quanto Parte_1 totalmente infondato, in fatto ed in diritto.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 26/07/2017, il sig. Parte_1 chiamava in giudizio riassumendo il giudizio a seguito della sentenza di Controparte_1 incompetenza per materia del Giudice di Pace di Bologna in data 28/02/2017, pubblicata il
15/05/2017.
L'attore in riassunzione, già convenuto opposto davanti al giudice dichiaratosi incompetente, chiedeva che fosse rigettata l'opposizione interposta dalla al precetto notificato in data CP_3
30/06/2015 e redatto in forza base dell'assegno circolare per l'importo di euro 3.846,00, emesso da quest'ultima in favore del sig. . Parte_1
Deduceva quest'ultimo, riportandosi in sostanza a quanto dedotto ed eccepito davanti al
Giudice di Pace, che la redazione dell'atto sarebbe stata perfettamente regolare da un punto di vista formale, avendo egli allegato copia autenticata del titolo, e che la banca avrebbe illegittimamente rifiutato il pagamento dell'assegno in contanti, ovvero mediante emissione di altri assegni circolari.
Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in cancelleria, la quale chiedeva, in via preliminare, che fosse dichiarata Controparte_1 inammissibile la riassunzione del giudizio in quanto la declaratoria di incompetenza del Giudice di Pace sarebbe stata irritualmente pronunciata, ovvero, che fosse dichiarata la carenza di interesse ad agire.
Nel merito, insisteva per l'accoglimento dell'opposizione spiegata davanti al Giudice di Pace dichiaratosi incompetente. Secondo la convenuta, il precetto notificato da controparte sarebbe affetto da nullità, in quanto non sarebbe stata allegata copia del titolo ritualmente autenticata.
Inoltre, sempre secondo la non vi sarebbe prova del rifiuto di adempiere, in quanto essa CP_3 non avrebbe rifiutato il pagamento, ma avrebbe esclusivamente offerto di versare la somma mediante accredito su conto corrente, come imposto dalla normativa antiriciclaggio.
Radicatosi ritualmente il contradditorio, all'udienza del 25/10/2018 erano assegnati i termini ex art. 183, 6° c., c.p.c. e la causa era rinviata all'udienza del 07/03/2019, ove le parti chiedevano congiuntamente che fosse fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 7 Infine, all'udienza del 26/09/2019 la causa era trattenuta in decisione, con concessione di termine per scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c.
Conclusioni in primo grado: per l'attore in riassunzione, sig. : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Bologna Parte_1 adito, contrariis rejectis, dichiarare l'infondatezza dell'opposizione agli atti esecutivi ed all'esecuzione svolta dall'istituto bancario.” per il convenuto, “- accertare e dichiarare inammissibile la riassunzione del Controparte_1 giudizio da parte dell'avv. Gina Tralicci per violazione dell'art. 38 c.p.c. e per carenza di interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., di parte attrice;
nel merito, rigettare le domande proposte dall'avv.
[...]
, in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, sempre nel merito, Parte_1 accertare e dichiarare la illegittimità e la conseguente inefficacia dell'atto di precetto notificato a
a mezzo posta ordinaria in data 30 giugno 2015, ad istanza dell'avv. Controparte_1 [...]
, sulla base dell'assegno circolare n. 3501564647-09, emesso in data 14 settembre 2012 da Parte_1 per mancanza di prova circa il rifiuto di pagamento dell'assegno circolare in Controparte_1 questione;
in via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità del suindicato atto di precetto, a seguito del rifiuto dell'avv. di procedere all'incasso tramite negoziazione presso Parte_1 altro intermediario, ovvero, previa presentazione del titolo, con bonifico da eseguirsi su conto corrente intestato all'avv. di cui egli è tenuto a fornire l'IBAN; in via istruttoria, Parte_1 rigettare le istanze istruttorie in quanto inammissibili;
con vittoria di spese e compenso professionale.”
Il Tribunale ha esaminato la richiesta di declaratoria di inammissibilità della riassunzione del giudizio spiegata dal convenuto nella sua comparsa di costituzione e risposta, riscontrando che l'incompetenza per materia del Giudice di Pace è stata rilevata, non d'ufficio, ma dalla parte, in quella sede convenuta opposta nella propria comparsa di costituzione e risposta, con la conseguenza che non era applicabile l'art. 38 c.p.c., che concerne il rilievo dell'incompetenza d'ufficio.
Ha inoltre evidenziato che nella sentenza che ha definito il Giudizio, quel Giudice si è dichiarato incompetente sulla scorta non del proprio rilievo d'ufficio ma dell'eccezione di parte tempestivamente formulata.
Dunque ha affermato che nulla osta che la questione preliminare inerente la competenza, sollevata d'ufficio o da una parte, fosse accantonata affinché venisse decisa unitamente al merito con sentenza al termine del giudizio, secondo il disposto di cui all'art. 187, 3° c., c.p.c.,
pagina 3 di 7 constatando che vero è che da un punto di vista formale la declaratoria di incompetenza, non concernendo il merito, deve assumere la veste dell'ordinanza, ma che il profilo non è rilevante, riguardando un dato meramente formale.
Pertanto ha considerato ferma la sua competenza.
Quanto al merito, il Tribunale di prime cure ha affermato che sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, poiché dell'assegno circolare n. 3501564647-09, azionato con l'atto di precetto opposto era stato oggetto del procedimento di sequestro ex art. 20,
D. Lgs. 159/2011 disposto dal Tribunale di Roma – Sezione misure di prevenzione, e la circostanza secondo cui la provvista incorporata nell'assegno sarebbe stata incassata dall'Amministratore Giudiziario, affermata dalla difesa della non era stata oggetto di CP_3 contestazione da parte dell'opposto, cosicché tale evento viene considerato pacifico, secondo il criterio dettato dall'art.115 c.p.c..
Argomentando dunque che il titolo esecutivo azionato con il precetto era estinto e non era materialmente possibile l'esercizio della azione cartolare, ha concluso che il precettante non aveva più interesse al rigetto della opposizione e l'opponente non aveva più interesse al suo accoglimento.
Poiché nessuna delle parti in quella sede aveva chiesto di accertare il rapporto sottostante l'emissione del titolo, il Tribunale ha svolto le sue considerazioni sul merito ai soli fini della soccombenza virtuale e a regolare le spese. In merito all'opposizione all'esecuzione, ritenuta fondata, ha affermato che la banca aveva fatto valere la legittimità, in concreto, del rifiuto di pagamento dell'assegno circolare al prenditore, che non era stato in verità un rifiuto bensì la richiesta di applicare modalità di pagamento compatibili con la normativa antiriciclaggio. La banca allegava che a carico dell'attore era stato eseguito un provvedimento di sequestro probatorio penale, avente ad oggetto l'assegno oggetto del giudizio, e che successivamente era stato emesso un provvedimento di dissequestro, in seguito al quale il sig. si era recato Parte_1 presso la filiale della banca al fine di procedere all'incasso del titolo, richiedendo che gli fosse pagato in contanti oppure mediante emissione di altri titoli, rifiutando di fornire le coordinate di un conto corrente ad egli intestato sul quale fare accreditare la provvista, secondo la normativa antiriciclaggio all'epoca vigente, rappresentata dal D.Lgs. 21/11/2007, n. 231.
Tale circostanza, allegata dalla banca e non contestata dalla controparte, è stata ritenuta pacifica.
La banca, pertanto, aveva offerto l'adempimento dell'obbligazione di pagamento nelle forme di pagina 4 di 7 legge, non rifiutando il pagamento. Il Tribunale di Bologna riconosceva fondata l'opposizione nel merito, con spese di lite secondo la soccombenza virtuale.
All'esito, quindi, dichiarava cessata la materia del contendere e condannava l'opposto a rifondere le spese all'opponente.
L'opposto impugnava la sentenza e la banca opponente si costituiva per resistere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fermo restando che l'incompetenza per materia del Giudice di Pace di Bologna è stata rilevata dalla parte convenuta in quella sede nella comparsa di costituzione e risposta, non viene accolta la eccezione contenete la richiesta declaratoria di inammissibilità della riassunzione del giudizio ex art. 38 c.p.c., poiché lo stesso concerne il rilievo dell'incompetenza d'ufficio.
Il Giudice di Pace di Bologna si è dichiarato incompetente, data l'eccezione di parte tempestivamente formulata, secondo il disposto di cui all'art. 187, 3° c. c.p.c., nella sentenza che ha definito il giudizio, pertanto la competenza del Tribunale di Bologna deve considerarsi ferma.
Inoltre, considerando che l'argomentazione della sentenza impugnata consente di individuare in quale modo e su quali basi si è formato il convincimento del Tribunale di Bologna, non ricorre vizio di motivazione, contrariamente a quanto asserito da parte appellante.
In particolare, il Tribunale di Bologna ha correttamente argomentato in merito alla cessazione della materia del contendere e non si rinviene nella motivazione della sentenza impugnata alcun profilo di contraddittorietà, avendo lo stesso correttamente argomentato in merito alla cessazione della materia del contendere.
Infatti, l'intervenuto sequestro penale dell'assegno circolare n. 3501564647-09, azionato con l'atto di precetto opposto ha escluso del tutto la circolazione del titolo, rendendo, di conseguenza, non più esigibile il credito a prescindere dal fatto che il sequestro penale sia stato eseguito dopo la notifica dell'atto di precetto opposto.
La provvista dell'assegno azionato con l'atto di precetto opposto era stata già incassata dall'Amministratore Giudiziario e versata su un conto corrente intestato alla procedura di
Amministrazione Giudiziaria.
Si è, quindi, manifestata un'ipotesi di cessazione della materia del contendere per il verificarsi di un evento processuale successivo che ha eliminato la posizione di contrasto tra le parti e la caducazione del loro interesse alla prosecuzione del giudizio.
In mancanza di accordo delle parti sulle conseguenze del mutamento della situazione di fatto, il
Giudice deve verificare se il fatto sopravvenuto abbia determinato il soddisfacimento o il venir pagina 5 di 7 meno del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, o meno, regolando le spese giudiziali alla luce del criterio della soccombenza “virtuale”. (Cass. Civ., sez. III, 08/07/2010,
n.16150).
In merito alla asserita mancata applicazione della legge assegni ( R.D. 21 DICEMBRE 1933 N.
1736) in relazione all'obbligo di immediato pagamento dell'assegno circolare, si rileva che parte appellante non ha mai documentato il rifiuto di pagamento dell'assegno circolare di cui trattasi da parte di bensì risulta evidente che la banca non abbia rifiutato di Controparte_1 effettuare il pagamento dell'assegno nelle forme di legge, ritenendo bensì di dover adottare particolari accorgimenti per adempiere alla propria obbligazione di pagamento, conformemente alla normativa antiriciclaggio vigente (D.Lgs. 21/11/2007, n. 231), depositando ricorso dinanzi al
Tribunale di Roma ex art. 687 c.p.c., a causa delle richieste da parte dell'appellante di modalità di pagamento sospette e poco comprensibili (contanti o emissione di nuovi assegni circolari di pari importo) e in considerazione della peculiare situazione che aveva coinvolto il sig. , a Parte_1 carico del quale era stato eseguito un provvedimento di sequestro probatorio penale, avente ad oggetto un numero elevatissimo di assegni circolari, tra cui anche l'assegno oggetto del precetto opposto, emessi da varie banche, tra cui parte appellata.
Per quanto sopra esposto, la Corte ritenendo infondati i motivi, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in base allo scaglione di valore previsto nel D.M. 55/2014, ai valori medi, per la fase di appello, per lo studio, introduzione giudizio, trattazione e istruttoria e decisone, secondo l'attività svolta.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad onere dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (vedi Cass. Civ. SS.UU. 20.09.2019 n. 23535; Cass. Civ. SS.UU.
20.04.2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'impugnazione,
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 liquidate in Euro 2.915,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali forfettarie pagina 6 di 7 15%, CPA ed IVA come per legge,
-dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, che sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad onere dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma
1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 11 marzo 2025.
Il Consigliere estensore dott. Giovanni Battista Marsala Il Presidente
dott. Giuseppe De Rosa
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