Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 28/05/2025, n. 10256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10256 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 10256/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12623/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12623 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Fappani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 9 maggio 2025 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il -OMISSIS- il ricorrente ha presentato istanza per ottenere la cittadinanza italiana, ex art. 9, comma 1, lett. f, della legge 91/92, che è stata respinta, il -OMISSIS-, perché lo straniero sarebbe stato destinatario della « sentenza n. -OMISSIS- emessa in data -OMISSIS- scaturita dalla notizia di reato del -OMISSIS- della -OMISSIS- per l'art. 648 cp ».
2. Con ricorso, notificato il -OMISSIS- e depositato il successivo -OMISSIS-, il ricorrente ha impugnato il provvedimento de quo chiedendone l’annullamento, perché asseritamente illegittimo.
3. Il -OMISSIS- si è costituita l’amministrazione procedente con una comparsa di mera forma.
4. Il 7 maggio 2025 la resistente ha effettuato un deposito documentale ma, stante la sua tardività, non se ne terrà conto ai fini della presente decisione.
5. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 9 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
6. Con il proprio ricorso, il ricorrente censura la violazione degli artt. 6 della legge n. 91/92 e 3 della legge 241/1990 nonché l’eccesso di potere dell’amministrazione procedente.
A suo dire, infatti, il provvedimento impugnato si fonderebbe essenzialmente sul fatto che egli sarebbe stato oggetto di una sentenza che concluderebbe un procedimento penale instaurato il -OMISSIS- per ricettazione ma ometterebbe il fatto che egli sarebbe stato assolto da ogni accusa.
7. Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f, della legge 91/92 la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
Inoltre, il precedente art. 6 precisa che « Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5:
a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica».
Con la precisazione di cui al successivo comma 3, a mente del quale «La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna ».
In assenza di tali ipotesi, la concessione della cittadinanza implica una valutazione altamente discrezionale in cui il « controllo giurisdizionale sulla valutazione dell'effettiva integrazione nell'ambito della comunità nazionale deve essere limitato al controllo esterno e formale, riguardando principalmente l'eccesso di potere, le anomalie procedurali specifiche, la mancanza di logica, contraddizioni, manifesta ingiustizia, arbitrarietà, irragionevolezza delle decisioni adottate o mancanza di motivazione. Tale controllo esclude una valutazione indipendente delle circostanze di fatto e di diritto oggetto dell'esame richiesto per ottenere lo status in questione. Il controllo giurisdizionale non deve entrare nel merito della decisione presa, che resta riservata alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione » ( ex multis T.A.R. Roma, Lazio, sez. V, 6 maggio 2024, n. 8981).
Si tratta di un giudizio che implica una delicata analisi dell’effettiva e complessiva integrazione dello straniero nella società e, pertanto, l’amministrazione procedente « non può limitarsi, pur nel suo ampio apprezzamento discrezionale, ad un giudizio sommario, superficiale ed incompleto, ristretto alla mera considerazione di fatti risalenti, per quanto sanzionati penalmente, senza contestualizzarli all'interno di una più ampia e bilanciata disamina che tenga conto dei suoi legami familiari, della sua attività lavorativa, del suo reale radicamento al territorio, della sua complessiva condotta che, per quanto non totalmente irreprensibile sul piano morale, deve comunque mostrare, perlomeno e indefettibilmente, una convinta adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento, di cui egli chiede di far parte con il riconoscimento della cittadinanza » (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 23 settembre 2024, n. 7716).
In particolare, nel valutare l’integrazione dello straniero nella società, l’amministrazione procedente deve prendere « in considerazione non solo fatti passati sanzionati penalmente, ma anche legami familiari, situazione lavorativa e radicamento sul territorio. Pur considerando eventuali criticità morali, è fondamentale che la condotta complessiva dimostri un'adesione convinta ai valori dell'ordinamento giuridico » (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 23 settembre 2024, n. 7716).
Inoltre, con specifico riferimento alla commissione dei reati, è stato evidenziato che il giudizio di mancato inserimento sociale dello straniero non può fondarsi « sull'astratta tipologia di reato e sulla sua pericolosità, astratta o presunta, senza apprezzare tutte le circostanze del fatto concreto, delle sue modalità e del suo effettivo disvalore come anche della personalità del soggetto. Non è, pertanto, esigibile dallo straniero, per riconoscergli la cittadinanza, un quantum di moralità superiore a quella posseduta mediamente dalla collettività nazionale in un dato momento storico, sicché il giudizio sulla integrazione sociale dello straniero richiedente la cittadinanza italiana, sebbene debba tenere conto di fatti penalmente rilevanti, non può ispirarsi ad un criterio di assoluta irreprensibilità morale e di impeccabilità sociale, del tutto antistorico prima che irrealistico, e perciò umanamente inesigibile da chiunque, straniero o cittadino che sia » (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 12 dicembre 2022, n. 16724).
Tanto premesso nonostante sia vero che « l'assoluzione dello straniero nei procedimenti penali per i gravissimi reati di sequestro di persona, estorsione, rapina e altro, non impediscono all'Amministrazione di valutare la posizione dello stesso ai fini della concessione di uno status che presuppone un giudizio prognostico negativo in ordine al rischio che lo stabile inserimento del richiedente comporti un danno per la comunità che lo accoglie » (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 4 gennaio 2022, n. 48), è altrettanto vero che l’amministrazione è tenuta a esplicare l'iter logico seguito per l'adozione del provvedimento.
Ipotesi, questa, che non ricorre nel caso di specie, posto che il provvedimento non contiene alcun elemento ulteriore rispetto all’indicazioni della menzionata vicenda giudiziaria e alla considerazione, del tutto apodittica, secondo cui essa sarebbe « indice sintomatico di inaffidabilità del richiedente e di una mancata integrazione nella comunità nazionale, desumibile in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza, che si evince anzitutto dalla rigorosa e sicura osservanza della legge penale vigente nell'ordinamento giuridico italiano ».
Il provvedimento impugnato trascura pertanto di indicare perché il ricorrente non si sarebbe integrato nella comunità nazionale nonostante egli sia stato assolto perché privo dell’elemento soggettivo sia del reato di ricettazione sia di quello di incauto acquisto in quanto « la condotta non può qualificarsi neanche come colposa, essendo state poste in essere tutti controlli nella normale disponibilità dell'uomo medio (verifica del numero impresso sul telaio) ».
8. Poiché, quindi la motivazione del provvedimento impugnato appare del tutto illogica, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguite obbligo dell’amministrazione di riaprire il procedimento e di concluderlo con un provvedimento espresso e congruamente motivato, che tenga in debita considerazione il contenuto della presente decisione.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti coinvolti nei fatti di causa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 maggio 2025 svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4- bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
Luca Pavia, Presidente FF, Estensore
Massimiliano Scalise, Referendario
Ciro Daniele Piro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Luca Pavia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.