Articolo 23 della Legge 8 agosto 1977, n. 513
Articolo 22Articolo 24
Versione
18 agosto 1977
Art. 23.
Gli istituti autonomi case popolari accertano periodicamente, anche ai fini della applicazione dell' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 , la non sussistenza, per l'assegnatario e per ciascun componente il nucleo familiare, delle condizioni di revoca di cui all'articolo 17, lettera d), dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1035. A tal fine gli istituti autonomi case popolari richiedono agli assegnatari, che sono tenuti a fornirla, idonea documentazione e si avvalgono inoltre degli organi dell'amministrazione dello Stato e degli enti locali; essi sono altresi' considerati enti autorizzati a chiedere informazioni e certificazioni.
Qualora, previa diffida, l'assegnatario non produca la documentazione richiesta, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 22.
Per gli IACP e per gli altri enti pubblici che non hanno trasformato la superficie utile abitabile degli alloggi in vani convenzionali pari a 14 metri quadrati, da computarsi ai sensi dell' articolo 7 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 3 ottobre 1975, n. 9816 , i vani convenzionali, ai fini dell'applicazione della presente legge, sono determinati per ciascun alloggio aumentando il numero delle stanze, escluse la cucina ed i servizi, di due unita'.
Entrata in vigore il 18 agosto 1977
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